Sentenza della Corte dei Conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, n. 15 del 14 gennaio 2003
(La
responsabilità amministrativo-contabile è un istituto che, pur finalizzato al
risarcimento del danno erariale, non è privo di carattere sanzionatorio in senso
pubblicistico, evidenziato da elementi quali l'iniziativa del P.M., il carattere
personale e lìintrasmissibilità agli eredi, il potere del giudice di ridurre gli
addebiti, ecc..
Sussiste il cd. “danno all'immagine alla P.A.” in caso di gravissimi illeciti
posti in essere in violazione di regole di condotta e di obblighi; in
particolare sussiste il danno all'immagine dell'Amministrazione finanziaria, nel
caso in cui i militari della G.d.F. abbiano agito con un fine opposto a quello
istituzionale di provvedere alle prescritte verifiche in funzione dell'interesse
dell'erario all'acquisizione delle imposte dovute dai singoli contribuenti)
LA CORTE DI CONTI
SEZ. I GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai magistrati:
Dott. Claudio De Rose Presidente
Dott. Davide Morgante Consigliere Dott. Corrado Cerbara Cons. rel.
Dott. Antonio Carlo Pensa Consigliere Dott. Rocco Di Passio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità promosso dal Sig. E. S.
avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n.
415/01/R, depositata il 3 aprile 2001.
Visto l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 13972 di Segreteria, e gli
altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 29 ottobre 2002 il Consigliere relatore Dott.
Corrado Cerbara, il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.
Alfredo Lener, nonché l'Avv. C. Crosta, su delega dell'Avv. S. Nespor, per
l'appellante;
FATTO
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia con la sentenza n.
1458/98/R, depositata in data 11 novembre 1998, pronunziando parzialmente,
condannava C. G., S. E., B. L. G. e B. A. - già, militari della G.d.F. in
servizio presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano - al
pagamento nei confronti del Ministero delle Finanze della somma di lire
610.000.000, con interessi dalla condanna al soddisfo, rinviando al definitivo
la pronuncia sulle spese, in accoglimento parziale dell'atto di citazione, in
data 27 maggio 1997, del Procuratore regionale per la Lombardia.
Con tale atto il predetto P.R. aveva chiesto la condanna dei sunnominati al
pagamento in solido di lire 4.367.902.801, corrispondenti all'asserito danno
subito dall'erario in relazione all'attività di verifica fiscale svolta
nell'anno 1992 presso la Soc. “Omissis farmaceutici”, nel corso ed a ragione
della quale, secondo gli atti di procedimenti penali iniziati presso l'Autorità
giudiziaria ordinaria e militare, avevano illecitamente percepito
dall'amministratore della Società la somma di lire 300.000.000, quale compenso
per favorire la Società. Il P.R. articolava il complessivo danno sopra indicato
nel modo seguente: A) lire 3.467.902.801 (o, in subordine, lire 515.394.000 )
per mancate entrate tributarie; B) ritardo od impossibilità di effettuare
ulteriori indagini tributarie da parte dei competenti uffici (per l'ammontare v.
appresso, punto C)); C) lire 300.000.0000 (comprensivo del danno di cui al
precedente punto B)) per lesione degli interessi pubblici al buon andamento
degli organi amministrativi (art. 97 Cost.), alla tempestività e legittima
acquisizione delle risorse pubbliche ed al concorso alle spese pubbliche secondo
il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.); D) lire 300.000.000 per
mancato rispetto del rapporto sinallagmatico tra retribuzione percepita e
prestazione effettuata, in violazione degli obblighi di servizio; E) lire
300.000.000 per il danno all'immagine.
La Sezione con la sentenza di cui sopra - dopo aver affermato che dagli atti
emergeva con chiarezza da parte dei predetti grave e doloso abuso delle funzioni
a fini di lucro -, per alcune componenti del predetto danno erariale prospettate
dal P.R. nell'atto introduttivo (v. sopra, punti B) e C)), escludeva la
configurabilità del danno stesso. Per altre, provvedeva come segue: per la
componente relativa a mancate entrate tributarie (A) disponeva l'acquisizione di
ulteriori elementi istruttori; per quella relativa al “mancato rispetto del
rapporto sinallagmatico tra retribuzione percepita e prestazione effettuata”
(D), condannava i convenuti al pagamento di lire 10.000.000; per il danno
all'immagine subito dall'Amministrazione finanziaria (E), condannava gli stessi
convenuti, in via equitativa, al pagamento di lire 600.000.000.
Tutti i predetti condannati in primo grado proponevano appello avverso la
sopraindicata sentenza n. 1458/98/R della Sezione giurisdizionale per la
Lombardia (nelle parti relative alla condanna ).
La Sezione giurisdizionale per la Lombardia nel frattempo - proseguito il
giudizio in seguito all'acquisizione degli elementi istruttori relativi
all'ipotesi di danno per “mancate entrate tributarie” (v. sopra) -, a
conclusione del giudizio stesso in primo grado, assolveva i convenuti in ordine
alla relativa domanda del P.R. medesimo, per mancanza di tale fattispecie di
danno collegabile alla condotta dei convenuti, condannando peraltro gli stessi a
tutte le spese del giudizio, liquidate in lire 7.008.720, nella considerazione
che l'azione promossa dal P.R. era stata in parte accolta.
Con l'atto specificato in epigrafe, il Sig. E. S., rappresentato e difeso
dall'Avv. S. Nespor, ha proposto appello avverso tale ultima sentenza, con
riguardo alla condanna alle spese, adducendo, in primo luogo, che, essendo
risultata parzialmente soccombente la Procura regionale, le spese di lite
avrebbero dovuto essere compensate o comunque congruamente ridotte rispetto
all'ammontare indicato; ed, inoltre, che la condanna alle spese dovrebbe essere
riformata in caso di riforma della sopraindicata sentenza parziale, in
accoglimento del sopraindicato appello proposto dai quattro sunnominati
convenuti.
Tale appello si concludeva con la sentenza n. 100/2002/A, depositata il 2 aprile
2002, di questa Sezione, che, per quanto riguarda lo S., accoglieva parzialmente
l'impugnativa, confermando la condanna limitatamente al danno all'immagine, che
peraltro veniva ridotta da lire 600.000.000 a lire 300.000.000, corrispondenti
ad euro 157.937,00.
Nelle sue conclusioni depositate l'11 settembre 2002, il Procuratore generale ha
richiamato in primo luogo le risultanze dei procedimenti penali relativi alla
verifica presso la Soc. “Omissis” e le relative sentenze da cui emergono le
gravi responsabilità dello S. in ordine all'episodio corruttivo, nel quale lo
stesso aveva svolto un ruolo preminente. Secondo il P.G., l'appello dello S.
dovrebbe essere valutato, non solo in relazione alla voce di danno residua
(“mancate entrate tributarie”), la cui sussistenza è stata esclusa dalla
sentenza impugnata, ma anche e soprattutto alla luce della definizione del
giudizio di merito relativamente alla voce di “danno all'immagine”.
Conclusivamente, il P.G. - dopo aver fatto riferimento all'ampia discrezionalità
del giudice in ordine alla statuizione sulle spese - ha chiesto il rigetto
dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
Alla pubblica udienza, le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni,
ribadendo le argomentazioni svolte negli atti scritti e confermando le relative
richieste.
DIRITTO
L'appello è infondato.
1.- La valutazione sull'entità dell'addebito delle spese processuali alle parti
private (il P.M. ne è escluso per il carattere officiale della sua funzione nel
processo) rientra nei poteri ampiamente discrezionali del giudice, che trovano
gli unici limiti nel principio della soccombenza, nel senso del divieto di
addebito anche parziale alla parte del tutto vittoriosa, e nella logicità e
congruità, nel senso che sarebbe viziata una quantificazione dell'addebito sulla
base di elementi inconsistenti, o erronei, o, che, comunque, secondo la
peculiarità della fattispecie, fosse irragionevole (cfr., fra le altre, Cass.
Civ., Sez. I, 8 ottobre 1997, n. 9762; Cass. pen. 4 febbraio 1983; Cass. Civ., 6
novembre 1986, n. 6485; Cass. civ., Sez. lav., 14 marzo 1995, n. 2949 ).
In tali limiti il giudice non
è vincolato dalla circostanza della soccombenza parziale, ma è libero di
condannare la parte parzialmente soccombente all'intero ammontare delle spese
de quibus.
Il principio della
soccombenza va riferito alla causa nel suo insieme con particolare e diretto
collegamento all'esito finale, ed il giudice nell'esercizio del suo potere
discrezionale può, o meglio deve, tener conto delle peculiarità della
fattispecie.
Tali principi, comuni al
processo civile ed al processo contabile, acquistano un particolare significato
in quest'ultimo, nel quale oggetto della controversia è un'ipotesi di
responsabilità amministrativo-contabile. Istituto che, pur finalizzato al
risarcimento del danno erariale, non è privo di carattere sanzionatorio in senso
pubblicistico (iniziativa del P.M., carattere personale e
intrasmissibilità agli eredi, potere del giudice di ridurre gli addebiti, ecc.).
Tale peculiarità di natura sostanziale non manca di riflessi in sede processuale
e con riguardo allo stesso concetto di soccombenza in ordine alla condanna alle
spese ed alla relativa liquidazione, nel senso che a tale fine assume
particolare rilievo che il giudizio si sia concluso con il riconoscimento che il
soggetto ha posto in essere la condotta contestatagli, mentre si attenua la
rilevanza della entità del danno erariale accertato, e della conseguente
condanna, rispetto alle originarie richieste della parte pubblica. Del resto, è
pur sempre il soggetto riconosciuto colpevole e condannato - a prescindere dalla
entità della condanna - che con la sua condotta ha provocato l'iniziativa del
P.M. a tutela dell'erario e dell'ordinamento.
In tale linea di pensiero
acquista rilievo la gravità della condotta e la natura dell'illecito posto in
essere, nel senso che tali elementi ben possono validamente influire sulla
condanna alle spese, sempre nel quadro globale di valutazione al quale si è
fatto sopra riferimento.
2.- Con riguardo alla fattispecie in esame, il giudizio si è concluso con la
condanna dello S. - come dagli altri convenuti - per “danno all'immagine”
sulla base di elementi incontrovertibili relativi al pieno riconoscimento dei
gravissimi illeciti posti in essere dai predetti in violazione di regole di
condotta e di obblighi, come quello di operare nell'interesse
dell'Amministrazione finanziaria, che per i militari della G.d.F. hanno
un valore assoluto, avendo tale Corpo, tra i fini istituzionali, quello di
provvedere alle prescritte verifiche in funzione dell'interesse dell'erario alla
acquisizione delle imposte dovute dai singoli contribuenti; esattamente
l'opposto del fine perseguito dai convenuti nel caso della verifica alla S.P.A.
Omissis, con il ruolo non secondario proprio dello S. che ricevette
dall'Amministratore delegato R. Omissis, quale compenso per la verifica
favorevole, l'intera tangente di 300.000.000, provvedendo poi a dividerla con
gli altri militari coinvolti nell'illecito.
Se è vero che alcune
componenti del danno erariale, come configurate nella domanda attrice, non sono
risultate sussistenti o comprovate, è parimenti vero che il danno ipotizzato per
mancate entrate tributarie (che costituisce la componente più rilevante del
complessivo danno come determinato nell'atto introduttivo del giudizio) si è
rivelato insussistente unicamente perché l'Amministrazione finanziaria ha potuto
svolgere e svolto in concreto, nei confronti della predetta Società, con
riguardo agli anni 1990, 1991 e 1992 (relativi al periodo verificato dai
predetti convenuti), tempestivamente, tutte le attività necessarie per la
corretta determinazione degli imponibili tributari ai fini dell'imposta sul
reddito e ai fini dell'I.V.A.
Ciò è rilevante ai fini della
liquidazione delle spese, anche perché rende ineccepibile l'iniziativa del P.R.
di aver chiamato in giudizio lo S. (e gli altri militari coinvolti) per il danno
relativo a mancate entrate tributarie (nonostante l'assoluzione in ordine al
relativo addebito), dato l'elevato grado di dannosità della verifica da essi
effettuata, mentre è innegabile che il promuovimento del giudizio di
responsabilità, anche con riguardo a tale componente del danno, è stato
conseguenza imprescindibile della loro condotta illecita.
3.- Tenuto conto dei richiamati principi, la condanna dello S. all'intero
ammontare delle spese processuali (in solido con gli altri condannati), da parte
del primo giudice, è esente, in una visione globale della vicenda, dalle censure
mosse dall'appellante, considerato, non solo e in primo luogo il fatto che il
giudizio si è concluso con la condanna per il danno all'immagine in misura
corrispondente al petitum della domanda attice, ma anche il pieno e completo
riconoscimento giudiziale - in linea con tale domanda - della illiceità della
condotta dolosa del sunnominato, connotata da macroscopica violazione degli
obblighi di servizio, nonché il fatto che la condotta stessa - unitamente a
quella degli altri convenuti - è stata la causa dalla quale è scaturita di
necessità l'azione del P.R., anche con riguardo alla componente di danno
relativa a mancate entrate tributarie (per la quale non vi è stata condanna).
L'appello dello S. deve,
quindi, essere respinto.
4.- Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello,
definitivamente pronunciando - ogni altra deduzione ed eccezione respinta -
rigetta l'appello specificato in epigrafe.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 142,34
(centoquarantadue/34)
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2002.
L'ESTENSORE Corrado Cerbara
IL PRESIDENTE Claudio De Rose
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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