Sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte,
n. 1192/EL/2000 del 13 aprile 2000
(La
responsabilità dirigenziale è autonoma ed aggiuntiva rispetto alle altre forme
di responsabilità dei dipendenti pubblici. Mentre la responsabilità
amministrativa presuppone un comportamento colposo o doloso che si discosti
dalle regole giuridiche di comportamento del dipendente, la responsabilità
dirigenziale non sorge dalla violazione di regole di comportamento ma si
ricollega ai risultati prodotti dalla organizzazione cui il dirigente è
preposto)
(Omissis)
FATTO
Con la determinazione dirigenziale prot. 705/97/55 del 13 dicembre 1997 il
Dirigente del Comune di Torino, Arch. G. D., ha disposto l'affidamento alla
ditta B., per un importo di lire 61.200.000 più I.V.A., per un totale di
lire 73.440.000 (I.V.A. pari a lire 12.240.000) dell'allestimento di un
automezzo FIAT Scudo Vetrato a uso di stazione di rilevamento dati e mappatura
termica delle strade della città.
La predetta spesa è stata imputata al codice d'intervento 1080103 del bilancio
1997, cap. 62100, art. 11, viabilità invernale.
La liquidazione della spesa è stata, invece, disposta il 22 luglio 1998 con la
determinazione prot. 572/55/98, sempre a firma dell'arch. G. D..
La spesa in parola è stata segnalata alla Procura regionale della Corte dei
conti per il Piemonte dal Comune di Torino, al fine di verificare la sussistenza
di un presunto danno erariale al predetto Ente locale, con una prima
comunicazione prot. 553/98/S.G. del 10 settembre 1998 seguita da un ulteriore
specifica del 20 aprile 1999, prot. 2326.
Il predetto Ufficio requirente, dai documenti esaminati, ha dedotto che la spesa
effettuata non ha avuto alcuna pratica utilità per l'amministrazione, salvo
l'uso di un computer adoperato dal Settore servizi generali meccanizzati, con la
conseguenza che l'acquisto dell'allestimento per l'automezzo di cui sopra si è
rivelato, quindi, inutile e non ragionevole e portato avanti al di fuori di una
concreta possibilità di realizzazione della c.d. mappatura termica.
Dalle modalità in cui si è svolta la vicenda la Procura regionale ha ravvisato
pertanto evidenti profili di responsabilità amministrativa a carico del
Dirigente
comunale di cui sopra, il quale era in servizio presso l'Ente pubblico all'epoca
dei fatti.
Dall'irrealizzabilità del progetto, da cui consegue l'inutilità della spesa, la
Procura deduce il fatto che il comportamento del Dirigente in parola si presenti
irragionevole e deviante dai principi di una sana gestione di risorse
finanziarie pubbliche, in quanto si è proceduto all'acquisto avventato di un
allestimento sofisticato e assai costoso per un automezzo, senza aver
preventivamente valutato la fattibilità concreta del progetto.
Tale comportamento sarebbe, dunque, connotato dalla colpa grave, perché l'Arch.
D. avrebbe fatto acquisire il suddetto allestimento per un automezzo che è
rimasto privo di utilità per il concreto perseguimento degli scopi dell'Ente.
Ulteriore elemento di responsabilità è ravvisato, poi, dalla Procura
nell'inevitabile non uso dell'automezzo - così come attualmente allestito - che,
a tutt'oggi, si trova nelle medesime condizioni presenti al momento
dell'acquisto dell'allestimento, così come si evince dalla comunicazione del 20
aprile 1999, contenente la relazione del servizio tecnico centrale prot. 338 del
19.4.1999, trasmessa al predetto Ufficio di Procura da parte del Sindaco della
Città.
In relazione a quanto sopra descritto, il citato Ufficio requirente, ravvisata
l’esistenza di profili di responsabilità a carico del predetto Dirigente
pubblico, ha emesso nei suoi confronti l’invito ex art. 5 del D.L. 15.11.1993,
n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19, notificato al
medesimo in data 27.05.1999.
Entro il termine fissato nell’invito il presunto responsabile ha fatto pervenire
deduzioni scritte con allegazioni di documenti ed ha chiesto di essere ascoltato
personalmente.
Nelle deduzioni scritte l'odierno convenuto sostiene, come di seguito riassunto,
che nell'atto di indirizzo politico, di cui alla delibera di giunta del
14.6.1994 (riferimento meccanografico 94 04564/55), proposta congiuntamente
dagli Assessori Ferrero e Donna, si trattava specificatamente del servizio di
viabilità invernale e si individuava un progetto organizzativo dove andava
privilegiata l'innovazione del parco macchine, l'ampliamento della rete di
rilevamento dei dati meteorologici e la prospettiva dell'acquisizione di una
qualificazione tecnica e logistica.
Tale delibera si poneva, dunque, per l'arch. D. come un atto di indiscutibile
indirizzo politico al quale andava correlato il dovere di realizzazione da parte
del Dirigente medesimo.
Rammenta, poi, il presunto responsabile che, con la successiva delibera di
giunta (proposta dall'Ass. Vernetti) del 18.10.1994 (riferimento mecc. 94
07094/55) relativa all'indizione di appalto concorso per l'acquisto di
attrezzature per la viabilità invernale, si poneva attenzione alle dotazioni
richieste per gli spandisale, dove veniva posto in rilievo il sistema
elettronico che doveva essere collegato a un complesso sistema tecnico di
rilevazione dati, ivi compreso un sistema radio altamente specializzato.
L'arch. D. sostiene, inoltre, nelle proprie memorie, che egli ha diretto un
settore critico e scomodo con il raggiungimento di risultati unanimemente
riconosciuti e apprezzati da tutti in materia di ambiente, sicurezza della
circolazione e incolumità dei cittadini.
Nell'ambito di tale cornice l'arch. D. ha fatto rientrare la mappatura termica
delle strade della città, e, dunque, un automezzo allestito a uso stazione di
rilevamento avrebbe garantito rilevazioni tempestive, complete e affidabili,
oltreché economicamente più convenienti.
Il presunto responsabile ha poi sostenuto di aver sempre notiziato gli organi
politici dell'amministrazione comunale con particolare riferimento al promemoria
diretto all'assessore Corsico, il quale ebbe a porre un'indicazione di consenso
al progetto di mappatura termica (cfr. doc. n. 3 depositato dal D. con le
memorie difensive).
In altro promemoria, indirizzato dall'arch. D. all'assessore Vernetti, si parla
compiutamente del progetto di mappatura termica, il quale una volta ultimato
avrebbe consentito di erogare il servizio anche ad altre amministrazioni e, con
l'individuazione di un quarto partner, si sarebbe potuto anche accedere a
finanziamenti comunitari.
Sulla base di questa impostazione e, in seguito alle comunicazioni indirizzate
agli Assessori competenti, è intervenuta la determinazione dirigenziale di
affidamento, tramite trattativa privata, alla ditta Barbieri s.n.c. per
l'allestimento di un automezzo necessario per la mappatura termica.
Nel preambolo della determinazione si parla poi della collaborazione con l'ISMES
che avrebbe apportato la necessaria componentistica di software ed hardware.
Sulla base di ciò il presunto responsabile ritiene infondata la relazione che
l'amministrazione comunale ha trasmesso, a firma del segretario generale dott.
Incandela, all’ Ufficio della Procura procedente, tenendo conto che la relazione
non è stata realizzata in contraddittorio, giacché il D., per altre vicende, si
trovava ristretto agli arresti domiciliari e, quindi, senza la possibilità di
fornire la spiegazione del proprio operato.
Conseguentemente il presunto responsabile, nelle deduzioni presentate alla
Procura regionale, contesta anche l'azione dell'amministrazione di appartenenza
che gli manifestò l'intenzione di revoca dell'incarico dirigenziale proprio
sulla base del progetto di mappatura termica e, dunque, in base
alla verifica condotta durante il periodo in cui il D. era agli arresti
domiciliari presso la propria casa.
In questo senso il presunto responsabile ha ulteriormente evidenziato alcune
critiche circa l'impostazione seguita dall'amministrazione nel verificare
l'operato del dirigente (cfr. pag. 7, punti a e b delle memorie difensive).
Su questa linea difensiva l'arch. D. rimarca, poi, che l'amministrazione
comunale di Torino pur avendo ricevuto le proprie controdeduzioni, queste non
sono state minimamente riportate nelle segnalazioni trasmesse alla Procura della
C.d.C..
Lo stesso presunto responsabile, pur avendo illustrato formalmente all'intera
civica amministrazione il predetto progetto, ha potuto notare che di tutto ciò
nulla è stato portato a conoscenza dell'Ufficio di Procura.
Tutto ciò dimostra, secondo il D., che la determinazione di affidamento
dell'allestimento rientrava nelle prerogative dirigenziali ai fini della
realizzazione degli obiettivi stabiliti.
Evidenzia poi l'arch. D. che il progetto in parola avrebbe dovuto avvalersi
della possibile collaborazione dell'ISMES (società appartenente al gruppo ENEL)
per la fornitura di un sistema integrato di hardware e software.
Sostiene poi il presunto responsabile che il completamento del progetto non ha
avuto attuazione presumibilmente anche a seguito delle vicende giudiziarie in
cui egli è incorso (cfr. relazione dell'ing. Fiorio citata a pag. 11 delle
memorie difensive); conseguentemente, l'assenza di pratica utilità del progetto
è un mero dato contingente collegato ad altri eventi successivi (le vicende
giudiziarie dell'arch. D.) che, per il presunto responsabile, non sono
tali da fondare un responsabilità amministrativa.
Sulla base di quanto sopra l'arch. D. ha chiesto l'archiviazione del
procedimento ritenendo che la predetta spesa non può essere veduta isolatamente,
tenendo conto del fatto che la mancata realizzabilità della medesima è dovuta a
fattori successivi indipendenti dalla volontà del Dirigente stesso.
Ascoltato, poi, il D. il giorno 22 settembre u.s. in sede di audizione personale
con l'assistenza dell'Avv. Giuseppe Angelino del foro di Torino, lo stesso ha
ribadito quanto già sostenuto nelle memorie difensive illustrando, ancora, la
bontà del progetto e allegando un ulteriore documento (lett. prot. STA/dm/ 1232
del 27.2.1997) pervenuta all'amministrazione da parte dell'ISMES, dove la
medesima società auspica di poter partecipare al progetto di mappatura termica
delle strade della città a rischio per la circolazione invernale.
Con l'occasione il presunto responsabile ha ribadito nuovamente che con il
predetto progetto potevano acquisirsi finanziamenti comunitari e, a tal
proposito, vi erano contatti avviati per le vie brevi con altri soggetti
stranieri (francesi, spagnoli e portoghesi) interessati a tale ipotesi; il
predetto progetto, a quel che risulta all'arch. D., sembra sia stato realizzato
nelle sole autostrade francesi e nel sistema viario di Chicago.
Ritenendo la Procura procedente insufficienti le suesposte considerazioni, la
stessa emetteva atto di citazione in giudizio datato 14 ottobre 1999, con il
quale veniva richiesta la condanna dell’arch. D. al risarcimento, nei confronti
dell’Erario della somma di £ 49.800.000 (danno effettivo di £ 61.200.000, cui
vanno sottratte £ 11.400.000 relative al costo del personal computer
utilizzato), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di
giustizia.
Successivamente, con atto di costituzione depositato presso la Segreteria di
questa Sezione in data 1° febbraio 2000, il Comune di Torino, nella persona del
Sindaco pro tempore si è costituito in giudizio ai sensi dell’art. 105, II comma
c.p.c. chiedendo la condanna dell’odierno convenuto al pagamento a favore
dell’Erario della stessa somma individuata dalla Procura regionale
In occasione dell’odierna udienza le parti hanno sostanzialmente confermato gli
atti scritti.
Considerato in
DIRITTO
Ciò che questo Giudice è chiamato a valutare risiede principalmente nella
contestazione di fondo mossa dalla Procura Regionale la quale, indipendentemente
dalla bontà del progetto, mette in rilievo un'azione amministrativa improntata
ad una certa imprudenza e imperizia legate alla circostanza relativa alla
convinzione dell'arch. D. di una facile realizzabilità dell'intero progetto,
quando invece questo, per poter essere realizzato, avrebbe richiesto, sempre
secondo la Procura, un diverso e maggiormente ponderato comportamento
amministrativo in ragione dell’acclarata complessità del progetto stesso.
Prima di entrare nel merito, peraltro, e con riferimento all’atto di
costituzione in giudizio depositato dal Comune di Torino, si deve ricordare che
va riconosciuto diritto di ingresso nel giudizio amministrativo-contabile
all’intervento “ad adiuvandum”, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., ove esso sia
diretto a sostenere le ragioni di una delle parti in lite, senza introdurre
domande nuove od ampliare il “thema decidendum”, sempreché possa essere
riconosciuto l’interesse concreto dell’interveniente, meritevole di protezione
giuridica ed autonomo rispetto a quello che si fa valere in via principale ed in
cui favore è
attuato l’intervento (inter alia Corte Conti, Sez.II, 2.9.98, n. 191).
Pertanto nel caso dell’intervento del Comune nel presente giudizio, da
considerarsi, in assenza di domande nuove (che ne avrebbero determinato
l’inammissibilità nel giudizio di responsabilità amministrativa), quale
intervento adesivo dipendente (art. 105, II comma c.p.c.), la posizione del
terzo (il Comune) è solo quella di interlocutore, per sostenere le ragioni di
una delle parti (il P.M., unico ed esclusivo legittimato attivo) nella causa
pendente tra le parti originarie, la quale, anche dopo l’intervento rimane
l’unica controversia del processo (inter alia Cassazione civile 6 aprile 1977, n. 1306).
Quindi, nel respingere l’eccezione formulata dalla difesa del D., va dichiarato
ammissibile, nei predetti sensi, l’intervento del Comune di Torino nel presente
giudizio.
Nel merito, va innanzitutto premesso che l’atto di indirizzo politico dal quale,
secondo l’arch. D., sarebbe disceso l’obbligo di realizzazione del progetto in
parola è la delibera di G.C. n. 94 04564/55 del 14 giugno 1994 (versato in atti
dal convenuto) dove si parlava di un ampliamento della rete di rilevamento dei
dati meteorologici con la prospettiva dell’acquisizione di una qualificazione
tecnica e logistica.
Alla predetta delibera, ha fatto poi seguito la n. 94 07094/55 del 18 ottobre
1994, dove la G.C. delibera di approvare la spesa per la fornitura di n. 15
autocarri 4x4 dotati di apparecchiature ad alta tecnologia per lo sgombero di
neve.
In tale contesto l’arch. D. ha ritenuto di poter inserire, come evidenziato in
narrativa, anche il progetto di mappatura termica delle strade della città.
Appare evidente che la fattispecie in cui si è mosso il convenuto è oggi
disciplinata dalla nuova normativa che regola il nuovo sistema di responsabilità
della dirigenza pubblica (o “privatizzata”), con la conseguente separazione di
compiti e ruoli tra vertice politico e vertice amministrativo, e relativo,
totale affidamento alla dirigenza medesima dell'attività di gestione da porre in
essere ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati dai vertici
politici, ma soprattutto degli interessi pubblici alla cui tutela l’Autorità
amministrativa stessa è preposta (cfr. D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche e
legge n. 142/1990).
Il responsabile del livello gestionale per poter realizzare al meglio
l'interesse pubblico generale, oltre che operare nel rispetto del principio di
legalità, buon'amministrazione e imparzialità deve assicurare alla sua funzione
il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, speditezza, economicità,
pubblicità e trasparenza, criteri quest'ultimi normativizzati dall'ormai nota
legge sul procedimento n. 241 del 1990 (art. 1).
Il dirigente deve, dunque, essere in grado di saper utilizzare le risorse umane,
finanziarie e strumentali nel rispetto delle regole cui è improntata l'azione
della p.a., dove certamente il momento dell'efficienza non deve essere
dissociato da quello della legalità/garanzia (criterio quest'ultimo posto a
tutela della collettività amministrata).
Nella separazione dei ruoli, uno politico – di indirizzo – l’altro
amministrativo – di gestione – si cerca, in sostanza, di unire la stabilità del
rapporto fondato, da una parte, su responsabilità politica censurabile “in
sede elettorale e di gestione del consenso” per l’elezione diretta
dell’organo di vertice dell’apparato amministrativo (questo titolare alla
determinazione degli obiettivi, dei programmi e alla verifica del risultato),
dall’altra parte, sulla responsabilità dirigenziale esecutrice dei
programmi ed artefice degli strumenti per il raggiungimento dei risultati
censurabile nel potere di nomina, conferma e revoca insito nella scelta
fiduciaria della dirigenza.
L’assetto istituzionale trova in questo rapporto le diverse relazioni dell’agire
politico-amministrativo e la forma che esso assume delimita l’orientamento di un
sistema normativo che riflette costantemente la supremazia di uno dei due
soggetti (o il potere politico o la burocrazia).
Se quindi lo schema vede il ministro (a livello centrale) e il sindaco (a
livello locale) come “cerniera” di questo sistema di unità-distinzione, l’idea
che se ne trae è quella della stretta continuità fra attività politica ed
attività amministrativa e dell’esigenza di mantenere quest’ultima nell’alveolo
degli indirizzi politici, ma anche quella di garantire la legalità e
l’imparzialità dell’attività amministrativa difendendola dalle influenze della
(cattiva) politica.
Ora, a fronte di un potere di gestione, affidato alla dirigenza per poter
realizzare quanto prefissato dall'organo di vertice politico, si contrappone
una maggiore responsabilizzazione del personale burocratico posto all'apice
dell'organizzazione pubblica, con la conseguenza che questo, nel realizzare
gli obiettivi e, al fine di non disperdere inutilmente risorse finanziarie
pubbliche (con conseguente danno all'Erario), deve perseguire una sana
gestione in grado di tradurre nella concreta realtà le direttive impartite dal
vertice politico.
Ma ciò che deve poter risultare chiaro da tutto questo discorso è che la
responsabilità dirigenziale per i risultati è autonoma ed aggiuntiva rispetto
alle altre forme di responsabilità che gravano sui dipendenti pubblici e,
quindi, anche sui dirigenti.
In particolare, va marcata la distinzione rispetto alla responsabilità
amministrativa. Quest’ultima presuppone un comportamento che si discosta
dalle regole giuridiche che presiedono alla attività del dipendente. Inoltre, si
tratta di responsabilità per colpa (o per dolo). La responsabilità dirigenziale,
invece, non sorge dalla violazione di canoni normativi di comportamento ed,
anzi, trascende il comportamento personale del dipendente: essa si ricollega
ai risultati complessivi prodotti dalla organizzazione cui il dirigente è
preposto ed implica, in caso di giudizio negativo, più che una colpa del
dirigente, la sua inidoneità alla funzione.
Orbene e tornando alla fattispecie di causa, se il progetto in parola, per come
è stato perseguito, non appare essere stato in grado di poter avere una concreta
realizzazione, ciò che è necessario stabilire risiede essenzialmente nel fatto
se ciò è avvenuto per un comportamento contrario alle regole giuridiche di
settore quanto piuttosto in relazione ad altri fattori, ivi compresa la
casistica propria della responsabilità dirigenziale, che, peraltro, in questa
sede appare irrilevante ove non sfoci, nella sua autonomia, in elementi
coincidenti con quelli propri della responsabilità amministrativa.
Contesta la Procura regionale che, sulla base della documentazione acquisita,
ivi compresa quella esibita dal D., si evince una direttiva politica che parla
di un generico incarico di riorganizzazione del servizio di viabilità invernale,
non emergendo in alcun modo da tale provvedimento un’autorizzazione di spesa
specifica per la mappatura termica delle strade della città, giacché la delibera
in parola approva un progetto per l’acquisto di 15 autocarri 4x4 dotati di
apparecchiature ad alta tecnologia per lo sgombero neve (si veda in ogni caso la
delibera n. 94 07094/55 del 18.10.1994 depositata dal convenuto con le proprie
memorie).
Sottolinea ancora l’Organo requirente che l’atto di indirizzo politico non può
essere del tutto sostituito dal promemoria che l’arch. D. ha predisposto per
l’assessore Corsico (con l’apposizione di un segno di assenso da parte di quest’ultimo),
perché, un progetto tecnologicamente complesso avrebbe avuto bisogno, anche in
ragione della spesa, di una chiara direttiva politica che invece dagli atti
acquisiti non vi era.
Sostanzialmente, dunque, emergerebbero evidenti profili di responsabilità
amministrativa da contestare al Dirigente in parola, il quale aveva un rapporto
di impiego con l'amministrazione; sarebbe evidente la presenza di un danno
ingiusto al patrimonio dell'ente pubblico (le somme spese non sono di alcuna
utilità); emergerebbe l'elemento psicologico della colpa grave nel comportamento
dell'arch. D. per aver operato al di fuori di un chiaro atto di indirizzo
politico e con procedimenti parcellizzati diretti ad evitare atti di competenza
della G.C. e, da ultimo, sussisterebbe il nesso eziologico tra comportamento
dell'agente e la produzione del danno patrimoniale, giacché senza quelle
determinazioni di spesa poco ponderate il bilancio dell'ente locale non sarebbe
stato gravato da uscite finanziarie disutili.
Tale impostazione non sembra invero poter essere condivisa.
Anche per quanto si è anzi detto, va ribadito infatti il concetto di
Amministrazione come attività globalmente rilevante diretta alla realizzazione
di compiti ed alla soddisfazione di bisogni, organizzata in strutture,
procedimenti e personale imparziali, paritari, controllabili, funzionalizzato
agli obiettivi politici programmati.
Tale affermazione ingenera il convincimento che la politica ha come finalità il
condizionamento di tale processi e, di conseguenza, la partecipazione alle
definizioni operative dei processi amministrativi privilegiando, appunto, le
diverse forme ed ideologie politiche che sono alla base di ogni ordinamento; ciò
implica che l’attività amministrativa, ben lungi dall’essere meramente
esecutiva di determinazioni primarie legislative svolge sempre più una
funzione di completamento e di integrazione di scelte di natura politica.
In altre parole, se nel nostro ordinamento giuridico, è la legge a dare la
definizione di interesse pubblico (con una serie articolata di criteri e
parametri costituzionali) nei vari campi in cui essa opera e se detto interesse
costituisce il fine razionale dell’agire amministrativo (artt. 97 e 98 Cost.),
spetterà all’Amministrazione procedente definire come tale i canoni di
riferimento in base all’imparzialità, all’efficienza ed alla legalità.
In dipendenza di ciò, il rapporto che si instaura con la politica (inteso come
tale quel momento di “cerniera” di cui poc’anzi si parlava) non può che definire
le linee generali ed i collegamenti con l’agire amministrativo, nonché con i
singoli momenti di attuazione.
L’Amministrazione opera, pertanto, in base a canoni generali i cui limiti ed
oggetto di intervento sono stabiliti dalla legge ed all’interno di essa in base
alle regole da essa stessa stabilite (poteri di regolamentazione di fonte
secondaria).
Attesa quindi la necessaria portata generale dell’attività di indirizzo dei
vertici dell’Amministrazione, in relazione alla fattispecie, una volta che il
vertice politico ha individuato, come obiettivo, una riorganizzazione del
sistema di viabilità invernale, la c.d. mappatura termica delle strade della
città non può essere percepita come qualcosa di avulso e da sviluppare con un
ulteriore progetto – da sottoporre all’approvazione dell’organo politico - in
grado di avere poi concreta realizzazione (la mappatura termica viene
considerata utile per la sicurezza della circolazione stradale), ma come un
qualcosa che rientri già nel disegno globale dell’organo politico, finalizzato
alla salvaguardia dell'interesse pubblico
Il progetto di mappatura termica, invero, appare pertinente e complementare alla
fase di riorganizzazione del sistema di viabilità invernale, in quanto avrebbe
consentito di acquisire dati meteorologici necessari ad indirizzare l’intervento
dei mezzi spandisale nel momento in cui si fossero venuti a creare le condizioni
meteorologiche che avrebbero potuto provocare fenomeni gelivi, al fine di
prevenirli in modo razionale con interventi qualitativi e quantitativi mirati
alle reali esigenze, risparmiando in tal modo risorse ed ottimizzando i
risultati.
Contesta ancora la Procura regionale che nella fattispecie, oltre a non
sussistere una precisa direttiva politica, non sarebbero state neanche
rispettate le regole che presiedono alla scelta dei contraenti con la p.a.,
emergendo, in modo chiaro, che l'avere effettuato prima l'acquisto
dell'allestimento di un veicolo (Fiat scudo vetrato ad uso stazione di
rilevamento presso la s.n.c. B. di Sesto Calende) con l'intenzione di
coinvolgere in seguito altri soggetti in grado di fornire i sistemi di supporto
informatico per il rilevamento del manto stradale interessato dalle gelate,
nonché degli elementi meteorologici, ha sicuramente esposto l'ente pubblico a
una dispersione di fondi senza avere alcuna garanzia in termini di realizzazione
del progetto.
In realtà non appare possibile affermare che l'arch. D. abbia operato con
“metodologie privatistiche” quale, ad esempio, la trattativa diretta con la
ditta B., argomentando ciò sulla scorta del fatto che l'individuazione di
questa ditta non può neanche dirsi effettuata con trattativa privata, in quanto quest'ultima prevede un minimo di procedimentalizzazione. In effetti, l’importo
in questione autorizzerebbe anche il ricorso a procedure “informali” nel campo
dei contratti di fornitura. Sostenere quindi la necessità della evidenza
pubblica implica il voler disporre di un potere discrezionale della P.A. che,
ricorrendo le citate condizioni, può anche orientarsi per il non perseguire le
cennate procedure formali.
Con ogni probabilità, il Dirigente in parola avrebbe potuto avviare un'azione
amministrativa in grado di garantire al meglio il Comune di Torino poiché ciò
avrebbe offerto, oltre le opportune garanzie per l’amministrazione, anche la
possibilità per coloro che sono subentrati all'arch. D., di portare a compimento
la realizzazione del progetto medesimo, ma certamente non si può pretendere,
sotto il profilo giuridico, che lo stesso presentasse un progetto completo
(allestimento automezzo e acquisizione della componentistica informatica) al
competente organo di direzione politica (non rientra nei compiti degli organi di
direzione politica l’approvazione di progetti già ricompresi nell’ambito degli
indirizzi gestionali dell’Amministrazione, come nel caso di specie), né
tantomeno l’individuazione, attraverso le procedure dell'evidenza pubblica, di
un soggetto capace di realizzare concretamente e in modo
completo la predetta mappatura termica.
Peraltro, non sussistono prove in atti di quella che sarebbe stata l’evoluzione
delle vicenda e del progetto in questione tenuto conto del fatto che non può
escludersi, per tabulas, che la mancata realizzazione del progetto possa essere
imputata anche a fattori esterni quali le vicende giudiziarie che hanno
allontanato l'arch. D. dall'ufficio da lui diretto impedendogli, di fatto, di
portare a compimento il progetto.
Pertanto e conclusivamente, se ciò che può oggettivamente essere imputato al D.
residua nel fatto che il suo preteso comportamento imprudente avrebbe fatto
sostenere al Comune spese di alcuna utilità, quanto precede dimostra ampiamente
che il convenuto ha agito nell’ambito di un programma approvato dall’organo
politico che gli consentiva se non gli imponeva di tutelare l’interesse pubblico
individuato nel miglioramento della viabilità invernale, attraverso procedure
non sempre di particolare aderenza al miglior agire amministrativo, configuranti
un comportamento sì colposo ma che non appare manifestazione evidente di un
atteggiamento caratterizzato da profili di colpa grave.
Per quanto esposto, questo Giudice ritiene il sig. G. D. esente da
responsabilità amministrativa e lo manda assolto dagli addebiti contestatigli.
Sussistono i motivi per ritenere compensate le spese di giustizia.
P. Q. M.
La Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando, assolve
il sig. G. D. dagli addebiti contestatigli.
Le spese di giustizia sono da ritenere compensate
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2000.
(Omissis)
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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