Parere del Consiglio di
Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 104 del 23 aprile 2001
(Sintesi:
In base ai principi sul funzionamento degli organi collegiali, la verifica del numero legale è necessaria se il collegio si debba esprimere in forme - es. alzata di mano - che non consentono di acclarare formalmente il numero dei partecipanti alla votazione, mentre è superflua se la modalità di votazione - es. chiamata nominale - formalizza automaticamente il numero dei partecipanti alla stessa.
La deliberazione irregolarmente espressa, per mancanza del numero legale, costituisce un atto infraprocedimentale privo di giuridica rilevanza ed insuscettibile perciò di spiegare il proprio tipico effetto formale nel seguito della procedura)
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli atti normativi
Adunanza del 23 aprile 2001
N. Sez. 104/2001
Oggetto: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – D.I. – Regolamento recante norme
in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi degli articoli 3 e 6
della legge 10 febbraio 2000, n.30 e dell’articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 1774, del 9 aprile 2001, con cui il Ministero della
pubblica istruzione ha chiesto il parere di questo Consiglio in ordine allo
schema di d.i. suindicato;
Letti gli atti e uditi i relatori ed estensori, Consiglieri Francesco D’OTTAVI e
Antonino ANASTASI;
Udito il Ministro della pubblica istruzione Prof. Tullio De Mauro;
PREMESSO:
Il richiedente Ministero, nella richiamata relazione, premette che la legge 10
febbraio 2000, n. 30, “Legge quadro in materia di riordino dei cicli
dell’istruzione” prevede, all’art. 6, comma 6, che all’attuazione della legge si
provveda, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti
da adottare a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma
quinquennale di progressiva attuazione, di cui al comma 1 dello stesso articolo,
nell’ambito delle disposizioni di legge.
Il Ministero quindi evidenzia che l’allegato schema di regolamento, concernente
le norme di definizione dei curricoli della scuola di base, è stato elaborato
secondo le disposizioni contenute nell’ultima parte del richiamato articolo 6,
comma 6, in cui si prevede che “Per gli ambiti di cui all’articolo 8 del
regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di
cui all’art. 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia d’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. Quindi con lo schema di decreto
interministeriale in esame è stata data attuazione al dettato legislativo,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Lo schema, di cui il
documento con le indicazioni per la costruzione del curricolo è parte
integrante, è stato predisposto anche sulla base del programma quinquennale di
progressiva attuazione della legge, presentato dal Governo al Parlamento in data
17 novembre 2000 e sulla base degli indirizzi contenuti nelle deliberazioni
delle Camere adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della citata legge n.
30/2000.
In particolare, la risoluzione della Camera dei Deputati n. 6.00155 del 12
dicembre 2000 e quella del Senato della Repubblica n. 6.00057 del 21 dicembre
2000 impegnano il Governo ad attuare l’ipotesi che prevede, per le prime due
classi della scuola di base, l’inizio della riforma nell’anno scolastico
2001/2002.
Tali risoluzioni, nella fase di prima attuazione valgono, così come nelle stesse
specificato, come parere sulle linee e sugli indirizzi, di cui all’articolo 8
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
richiamato dall’articolo 6, comma 6, ultima parte, della legge n. 30/2000.
Lo schema di regolamento attiene, pertanto, ai curricoli della scuola base,
della durata di un settennio, che costituisce la prima articolazione
obbligatoria del sistema educativo di istruzione e di formazione.
Com’è noto, la scuola di base rappresenta un percorso unitario, ma non uniforme
che, nell’ipotesi di articolazione condivisa dalle Commissioni parlamentari
(2+3+2), si propone di tenere conto dei ritmi di crescita e delle esigenze
diversificate degli alunni dai sei ai tredici anni. Le possibili scansioni
interne al processo educativo non ledono la continuità del percorso formativo,
ma sono funzionali alla determinazione di un processo di apprendimento che,
allontanandosi progressivamente dal vissuto dei bambini più piccoli, perviene
all’acquisizione di saperi codificati, ossia disciplinati, favorendo negli
alunni il raggiungimento ed il mantenimento di conoscenze consolidate.
Ciò premesso, il Ministero illustra, nel dettaglio, l’articolato:
- L’articolo 1 definisce, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del
Decreto del Presidente della Repubblica 8 riprendendo il dettato dell’articolo 3
della Legge 10 febbraio 2000, n. 30.
Nel comma 3, in particolare, si fa rinvio al documento allegato, ch’è parte
integrante del decreto e che contiene le indicazioni per l’attuazione del
curricolo obbligatorio da parte di ciascuna istituzione scolastica.
Il fulcro del riordino dei cicli è costituito dal passaggio della scuola dei
programmi alla scuola dei curricoli, degli obiettivi formativi e delle
competenze.
Si tratta di un mutamento strutturale che vede la scuola parte integrante del
sistema di istruzione e di formazione di cui all’articolo 1 della l. 10 febbraio
2000 n. 30, in un sistema pubblico (statale e paritario) che è unitario dalla
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria e che si prolunga verso
l’università, la formazione tecnica superiore ed un sistema di ulteriori
acquisizioni di competenze durante il lavoro e tutto l’arco della vita attiva.
Il riordino dei cicli si costruisce attorno alla centralità del soggetto che
apprende, alla sua crescita e valorizzazione, al suo autorientamento; una
centralità che tende a fare dello studente non solo l’oggetto dell'attività
amministrativa ed educativa della scuola, ma il protagonista.
- L’articolo 2 stabilisce al comma 1 l’orario obbligatorio annuale della scuola
di base. Le risoluzioni parlamentari hanno fissato alcuni riferimenti per la
definizione dell’orario obbligatorio annuale complessivo, che al suo interno
comprende la quota nazionale obbligatoria e la quota obbligatoria riservata alle
scuole. Per la scuola di base le risoluzioni parlamentari hanno indicato un
monte ore annuale complessivo di circa 1000 ore, comprensivo di una quota
riservata alle istituzioni scolastiche pari ad una percentuale non superiore al
24%. Il monte ore annuale complessivo risulta dalla somma del monte ore previsto
per gli ambiti disciplinari e le discipline, dalle ore settimanali di
insegnamento di religione cattolica e dalle 200 ore annuali della quota
obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche.
- L’articolo 3 richiama gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli alunni definiti nel documento allegato.
Si tratta della coniugazione e dell’integrazione dell’attuazione della legge
quadro sul riordino dei cicli (in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera b)
del d.P.R. n. 275/99).
- L’articolo 4 individua il limite di flessibilità applicabile alla quota
nazionale del curricolo per realizzare compensazioni temporali tra discipline,
così come previsto dall’articolo 8 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
- L’articolo 5 determina le modalità di costruzione del curricolo obbligatorio
da parte di ciascuna istituzione scolastica, richiamando le disposizioni
contenute nell’articolo 8 del d.P.R. n. 275/99 e quelle contenute nello schema
di regolamento.
- L’articolo 6 rinvia ai criteri di valutazione degli alunni contenuti nel
documento e definiti con particolare riferimento agli obiettivi specifici di
apprendimento relativi alle competenze conseguite.
- L’articolo 7 prevede che gli standard di qualità del servizio delle
istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 8, comma 1 lettera f) del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 siano periodicamente
definiti dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione,
in attuazione dell’annuale direttiva ministeriale prevista dall’articolo 1 comma
1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258. Ciò in coerenza con una
struttura curricolare flessibile, che si prefigua in continua evoluzione e che,
quindi, necessita di una costante individuazione di standard di qualità.
- L’articolo 8 rinvia ad un successivo analogo provvedimento per la definizione
dei criteri generali relativi all’organizzazione dei percorsi formativi per gli
adulti, da attuare nel sistema integrato d’istruzione, formazione, lavoro,
previsti dall’art. 8 comma 1 lettera h) del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Peraltro, l’organizzazione dei percorsi formativi per gli adulti sarà favorita
dall’impostazione della scuola di base. Il passaggio dal programma al curricolo
comporta oggi che competenze siano individuate e perseguite tutte
intenzionalmente, anche quelle trasversali e quelle non esclusivamente
conoscitive, ovverosia tutte le competenze per il cittadino che deve inserirsi
nel mondo delle professioni e del lavoro.
In questo modo, a partire dalla scuola di base lo studente avrà modo di
arricchire progressivamente le proprie competenze in ambito scolastico, ma anche
nella formazione professionale e nell’apprendistato e lungo tutto l’arco della
propria vita adulta.
- L’articolo 9 prevede una specifica disposizione per il raccordo con la scuola
dell’infanzia, in ossequio alle apposite norme contenute nella citata legge n.
30/2000, articolo 3, comma 1.
In attesa della completa revisione degli orientamenti della scuola materna,
adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991, le istituzioni
scolastiche definiscono il curricolo per gli alunni della scuola dell’infanzia,
sulla base degli obiettivi generali di cui all’articolo 2 della citata legge n.
30/2000 e degli stessi orientamenti per le attività educative, nonché delle
indicazioni contenute nel documento allegato allo schema di regolamento.
- L’articolo 10 prevede che – in attesa dell’adozione degli altri regolamenti di
attuazione, previsti dall’articolo 6, comma 6, della citata legge 10 febbraio
2000, n. 30 – i curricoli della scuola di base entrino in vigore a partire
dall’anno scolastico 2001/2002 per le prime due classi, in conformità con gli
indirizzi formulati dalle Commissioni parlamentari, e si attuino nelle scuole
elementari, nelle scuole medie e negli istituti comprensivi.
- L’articolo 11 prevede al comma 1 che, a partire dall’anno scolastico 2001/2002
e fino all’anno scolastico 2006/2007, gli alunni che frequentano le classi
successive alle prime due classi continuano a seguire i programmi didattici per
la scuola primaria approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1985 n. 104 ed i programmi per la scuola media approvati con decreto
ministeriale 9 febbraio 1979, in attuazione degli ordinamenti e delle relative
sperimentazioni riconosciuti dal regolamento approvato decreto interministeriale
26 giugno 2000, n. 234, recante norme in materia di curricoli nell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 8 del d.P.R. n. 275/99.
L’articolo 11, comma 2, che amplia le opportunità della scuola dell’autonomia,
anche in vista di reperire strumenti per la cosiddetta onda anomala, prevede che
le scuole elementari, le scuole medie e gli istituti comprensivi possano
riorganizzare i propri percorsi secondo obiettivi specifici di apprendimento, in
modo da consentire il passaggio anticipato alla classe successiva a quella di
ammissione.
Sullo schema di regolamento il Ministero ha chiesto il prescritto parere del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed ha conseguito il concerto con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Con ulteriore relazione integrativa del 18 aprile il Ministero evidenzia che il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell’adunanza del 10 aprile 2001,
ha espresso il richiesto parere, con annesso il testo di due ulteriori
“posizioni che, essendo state messe ai voti, sono risultate minoritarie”.
Il Ministero aggiunge che il parere pervenuto dal Consiglio nazionale si compone
di una premessa e di due parti, la prima relativa agli emendamenti proposti allo
schema di provvedimento, la seconda relativa agli emendamenti suggeriti alla
bozza di indirizzi per l’attuazione del curricolo.
Sulla maggior parte di tali emendamenti, relativi a profili sui quali il
Consiglio si avvale delle proprie competenze tecniche ed emersi dal lavoro
istruttorio compiuto dai Comitati orizzontali in cui l’organo si articola, si è
espressa l’unanimità di membri del Consiglio. Su pochi altri profili tecnici si
sono registrate posizioni differenziate; viceversa, una vera e propria
spaccatura si è registrata su una proposta di emendamento soppressivo dell’art.
10 del decreto secondo la quale il Governo avrebbe dovuto rinviare al 1°
settembre 2002, inizio dell’anno scolastico 2002/2003, l’attuazione dei nuovi
cicli scolastici relativi alla prima e seconda classe della scuola di base.
Il Ministero osserva in proposito che l’indicazione della data del 1° settembre
2001 costituisce un mero recepimento, al limite non necessario, delle
determinazioni assunte dal Parlamento con le parallele risoluzioni adottate
dalla Camera e dal Senato il 12 e il 21 dicembre del 2000.
L’Amministrazione fa rilevare che, alla scadenza del termine di 45 giorni
assegnato (ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche) al C.N.P.I. per
esprimere il proprio parere, non è giunto un rituale parere da parte di quest’organo.
Infatti, il documento trasmesso all’amministrazione potrebbe essere ritenuto non
ricevibile, poiché votato non dalla maggioranza dei membri del Consiglio, ma
solamente da una minoranza, in mancanza del numero legale (quorum funzionale) e
anzi senza tenere conto della richiesta di verifica dell’esistenza del numero
legale stesso.
Inoltre - aggiunge l’Amministrazione - l’oggetto del dissenso da parte della
minoranza dei membri del C.N.P.I. concerne un argomento che non può formare
materia di parere, poiché in ordine alla decorrenza della riforma in questione
il Parlamento, come in precedenza evidenziato, si è espresso, vincolando in
proposito l’azione del Governo. Ne consegue che, ove si volesse seguire quanto
suggerito al riguardo nel documento redatto dal C.N.P.I., si verrebbe a
concretizzare a violare la volontà del Parlamento.
Il Ministero sottolinea comunque il carattere non vincolante del parere del
C.N.P.I., per cui si potrebbe anche prescindere dalle modalità procedimentali di
formazione del documento in questione e considerare acquisito il parere del
C.N.P.I..
Per tutti tali motivi il Ministero ritiene di non poter accogliere la richiesta
di rinvio di un anno dell’avvio dalla riforma dei cicli della scuola di base.
Per le stesse considerazioni l’Amministrazione non ha ritenuto di accogliere la
proposta soppressiva dell’art. 11, comma 2, il quale assicura alle istituzioni
scolastiche la flessibilità nelle accelerazioni di percorso richiesta
esplicitamente dal Parlamento.
Nel rimanente, nell’ottica di una proficua collaborazione tra i vari organi
competenti ad esprimersi in materia ed al fine di migliorare il servizio
scolastico, il Ministero rappresenta di aver accolto la pressoché totalità degli
emendamenti sui quali si è registrata una convergenza unanime dei membri del
C.N.P.I., emendamenti il cui contenuto arreca un contributo migliorativo al
testo dello schema regolamentare in esame, senza alterarne in alcun modo le sue
linee direttrici.
Nella seduta della Sezione del 23 aprile 2001 è intervenuto il Ministro della
pubblica istruzione il quale, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 21
del T.U. 26 giugno 1924 n. 1054, ha fornito informazioni e chiarimenti sullo
schema di regolamento in esame.
CONSIDERATO:
Come in premessa riferito, il processo di riforma della scuola italiana, che ha
preso le mosse dalla legge delega n. 59 del 1997 ed ha vissuto il suo snodo
fondamentale nel riconoscimento dell’autonomia giuridica e formativa dei singoli
istituti scolastici ai sensi del d.P.R. n. 275 del 1999, trova un momento
risolutamente qualificante, sotto il profilo culturale e didattico, nel
passaggio dal metodo di insegnamento per programmi a quello articolato su
curricoli.
Mentre il programma indicava un insieme di contenuti didattici centralmente ed
unitariamente predefiniti, scandendo le coordinate di un itinerario che il
docente doveva necessariamente seguire in fase applicativa, il curricolo, pur
partendo anch’esso dai contenuti, li assume come obiettivi specifici di
apprendimento, tappe di un percorso finalizzato a far conseguire agli alunni
conoscenze soprattutto metodologiche, e perciò auspicabilmente assimilate e
durature, in un contesto in cui – dunque- la professionalità dell’insegnante ha
ampio spazio per esprimersi concretamente e per misurarsi con l’allievo secondo
criteri di flessibilità progettuale, organizzativa e didattica.
L’obiettivo è naturalmente (così il programma quinquennale per l’attuazione
della legge n. 30) quello di favorire un reale successo dell’iter formativo, in
modo da consentire ad ogni alunno – secondo personali vocazioni e potenzialità –
di impossessarsi adeguatamente dei criteri e dei contenuti dell’apprendimento.
In una cornice di riferimento così delineata, alla definizione dei curricoli si
pose mano, in prima battuta, con il d.i. n. 234 del 2000 il quale però, attesa
la sua vocazione dichiaratamente transitoria, nelle more dell’attuazione della
legge n. 30 si limitò in sostanza a recepire gli ordinamenti didattici e
relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per i
programmi di insegnamento che per l'orario di funzionamento delle scuole di ogni
ordine e grado.
Superata la primissima fase di transizione, e soprattutto avviato il delicato
processo di attuazione della legge n. 30 (ch’è la legge quadro in materia di
riordino dei cicli di istruzione), una nuova definizione dei curricoli
s’imponeva, come momento centrale nell’attuazione di un programma che spazia
dalla valorizzazione e riconversione della professionalità dei docenti
all’approntamento delle condizioni strutturali atte a consentire la
predisposizione del piano di offerta formativa da parte delle singole
istituzioni scolastiche.
In continuità con l’esperienza pregressa, lo strumento all’uopo individuato dal
legislatore (art. 6, comma 6, ultima parte, l. n. 30) è ancora il regolamento
interministeriale ex art. 205 T.U. n. 297 del 1994: ed è infatti tale strumento
che l’Amministrazione utilizza, sottoponendo appunto al parere del Consiglio di
Stato uno schema di regolamento volto alla disciplina dell’ambito curriculare
per la scuola di base, la quale costituisce la prima articolazione obbligatoria
( della durata di sette anni) del sistema educativo di istruzione e formazione.
Come accennato in premessa, la scuola di base rappresenta – secondo il dettato
legislativo e le indicazioni attuative espressamente condivise dagli organi
parlamentari – un percorso le cui scansioni interne ( anni 2+ 3+2), non vogliono
intaccare la continuità di un processo di apprendimento che, partendo dal
vissuto cognitivo dei discenti di età più tenera, solo in ultima analisi
perviene all’acquisizione di conoscenze disciplinari e dunque codificate.
Sotto il profilo strutturale, lo schema all’esame si compone di una parte
propriamente regolamentare e di un corposo documento allegato, che del
regolamento fa parte integrante enunciando in forma sistematica le indicazioni
per l’attuazione del curricolo obbligatorio da parte di ciascuna istituzione
scolastica.
Per quanto riguarda il documento, le indicazioni ivi contenute si presentano, in
conformità del resto alla filosofia di fondo della riforma, come coordinate di
riferimento in base alle quali ciascun istituto, nell’ambito del piano
dell’offerta formativa di cui all’art. 3 del dPR n. 275, dovrà formulare le
proprie scelte curricolari: sotto il profilo contenutistico dette indicazioni
non hanno dunque carattere vincolante, nel senso che non obbligano
all’uniformità generalizzata della didattica e non enunciano, pertanto, livelli
cognitivi da conseguire necessariamente, ma piuttosto individuano strumenti per
far acquisire agli alunni competenze non solo conoscitive: è questa la
differenza significativa, l’autentica inversione di rotta rispetto al vigente
ordinamento scolastico, in cui in buona sostanza l’attività didattica era
imperniata sullo svolgimento di programmi, a loro volta costituiti in massima
parte da contenuti di sapore prescrittivo.
Come risulta dagli atti (evidenti segnali in tal senso si evincono dalla
discussione sviluppatasi in seno al Consiglio nazionale) e più in generale dal
dibattito apertosi sui vari mezzi di comunicazione, l’opzione di cui si discorre
non risulta totalmente condivisa da tutte le componenti del mondo della scuola e
della cultura: al riguardo deve rilevarsi però che tali critiche, più che
appuntarsi su specifici aspetti del documento, ne contestano in realtà ab imis i
presupposti, con un’impostazione che non può qui avere ingresso: infatti, come
esposto in premessa, il percorso, il metodo da seguire e gli strumenti da
utilizzare sono stati già individuati dalla legge e da normative previgenti, con
scelte che, nei connotati di fondo, non sono suscettibili dunque di essere
rimesse in discussione in sede esecutiva.
Per quanto riguarda il regolamento propriamente detto, esso traduce in contenuti
precettivi le indicazioni derivanti dall’art. 8 del dPR n. 275, disciplinando
partitamente gli obiettivi generali del processo formativo, gli obiettivi
specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni, le discipline
e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte
ore annuale, l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo
della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle
istituzioni scolastiche, i limiti di flessibilità temporale per realizzare
compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo, gli
standard relativi alla qualità del servizio, gli indirizzi generali circa la
valutazione degli alunni con riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi
nonché i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi
finalizzati all'educazione permanente degli adulti da attuare nel sistema
integrato di istruzione, formazione e lavoro.
Di particolare rilievo è la previsione programmatica (art. 9) volta a
valorizzare il raccordo tra la scuola di base e la scuola dell’infanzia, ora
vista come articolazione integrata nel sistema educativo nazionale: la novità –
come evidenziato dal Ministro nel corso dell’audizione – si raccorda
consapevolmente alle più recenti acquisizioni della cultura pedagogica, alla
stregua delle quali il periodo di vita del bambino che va dai tre ai sei anni
assume rilievo fondamentale ai fini della corretta impostazione del rapporto
educativo e cognitivo.
Nelle linee generali, e salvo gli approfondimenti di cui appresso, lo schema
merita dunque approvazione, specialmente nella seconda versione sottoposta
dall’Amministrazione, che di fatto recepisce – ciò vale per il documento ma
soprattutto per il testo normativo - emendamenti obiettivamente migliorativi
proposti dal CNPI.
Nello specifico e come anticipato in premessa, un momento di rilevante criticità
si è polarizzato, nel corso dell’iter formativo del testo, attorno alla
disposizione di prima applicazione di cui all’art. 10, per la quale i curricoli
della scuola di base entrano in vigore a partire dal prossimo anno scolastico
2001-2002 per le prime due classi.
Secondo quanto riferito dall’Amministrazione nella relazione integrativa
dell’8.4.2001, il Consiglio nazionale, richiesto di parere obbligatorio ex art.
205 T.U., nella seduta conclusiva del 10 aprile prendeva in esame un emendamento
volto a suggerire la soppressione della citata disposizione transitoria,
motivato con la ritenuta insussistenza delle condizioni di fattibilità per
l’immediato avvio della riforma.
Non essendo stata accolta dalla presidenza per asserita tardività una richiesta
di verifica del numero legale, la proposta in questione veniva approvata a
maggioranza dei presenti, con votazione alla quale risultano aver partecipato 36
sui 74 componenti del Consiglio nazionale.
A fronte dell’indirizzo negativo così espresso del predetto Organo consultivo,
l’Amministrazione ritiene di mantenere fermo il testo della norma transitoria,
rilevando da un lato che il documento è stato votato dal Consiglio senza tenere
conto della legittima richiesta di verifica del numero legale e dall’altro che,
in ogni caso, la materia non è disponibile, trattandosi di norma che si limita a
recepire vincolanti indicazioni espresse in sede parlamentare.
Nelle sue linee di fondo la tesi dell’Amministrazione è da condividere,
dovendosi osservare, sotto il profilo formale, che nella fattispecie il
Consiglio non ha (validamente) espresso il suo parere, del resto – a termini di
legge - sì obbligatorio ma non vincolante.
Che il Consiglio non abbia formulato regolarmente il parere, ed abbia perciò
lasciato inutilmente decorrere il termine liberatorio di 45 giorni ex l. n. 241
del 1990, risulta dal fatto che la risoluzione finale è stata votata quando
l’organo operava in carenza del quorum strutturale, risultando presente un
numero di consiglieri inferiore alla metà dei componenti.
In siffatto contesto, quello della mancata verifica del numero legale è in
realtà un falso problema, atteso che, alla stregua dei principi che governano
il funzionamento degli organi collegiali, la verifica del numero legale è
necessaria allorché il collegio sia prossimo ad esprimersi in forme (ad es.
alzata di mano) che non consentono di acclarare formalmente il numero dei
partecipanti alla votazione, risultando per converso la formale verifica
superflua se la concreta modalità di votazione (ad es. chiamata nominale,
come nel caso di specie) formalizza automaticamente il numero dei
partecipanti alla stessa.
In termini tecnici, è chiaro dunque che il presidente dell’organo, accertato in
via fattuale l’esito della votazione, non avrebbe potuto proclamarne il
risultato ma avrebbe dovuto piuttosto annunciare che l’organo non era in numero
legale, e rinviare la discussione e la votazione a una successiva seduta.
La deliberazione irregolarmente espressa costituisce un atto
infraprocedimentale privo di giuridica rilevanza ed insuscettibile perciò di
spiegare il proprio tipico effetto formale nel seguito della procedura: il
che non impedisce, ovviamente, all’Amministrazione di tenere sua sponte in
debito conto sul piano sostanziale e dialettico gli apporti comunque desumibili
dal dibattito in quella sede sviluppatosi.
Nel merito è da condividere l’osservazione dell’Amministrazione, secondo la
quale non c’era spazio per una decisione che si discostasse dagli indirizzi
vincolanti adottati dai due rami del Parlamento, i quali si erano concordemente
espressi (sia pure con alcuni temperamenti sui quali si ritornerà in fase
propositiva) per l’immediato avvio della riforma.
Onde percepire il peculiare rilievo precettivo del ricordato deliberato
parlamentare, deve considerarsi come esso abbia valenza eccedente dal mero,
consueto ambito dell'indirizzo politico, dato che la legge quadro (cfr. art. 6,
commi 1 e 6) istituisce un regime, per certi versi, di vera e propria
co-determinazione fra Governo e Parlamento per quel che concerne le scansioni di
progressiva attuazione della riforma.
Presentato dal Governo alle Camere il programma quinquennale, spetta infatti al
Parlamento approvare “indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del
programma” (art. 6, comma 1) ed è solo “in conformità” (art. 6, comma 6) a tali
indirizzi che può procedersi all’attuazione: si deve perciò concludere che, per
quanto riguarda la decorrenza dell’avvio, non sussisteva margine di
discrezionalità per l’Esecutivo, una volta presentato il programma e le allegate
favorevoli relazioni di fattibilità, per discostarsi (ed operare quindi scelte
“in difformità”) dalle indicazioni parlamentari, che avrebbero potuto essere
superate solo da una difforme risoluzione parlamentare o da una specifica
disposizione di legge o di atto normativo avente forza di legge, regolarmente
convertito dal Parlamento.
In punto di fatto, nella sua audizione dinanzi a questa Sezione, il Ministro
della pubblica istruzione ha assicurato che, come appunto già ritenuto dal
Governo nel contesto del programma, non sussistono problematiche organizzative
di rilevanza tale da impedire il decollo della riforma fin dal prossimo anno.
Al riguardo, e prendendo atto di tale assicurazione, è però da osservare che già
il Parlamento, pur fornendo le dette vincolanti indicazioni, ha introdotto in
esse alcuni temperamenti, invitando il Governo a procedere “con gradualità e
prudenza sapendo attingere le soluzioni più sagge e convenienti dal dialogo
continuo con gli operatori e dalla valorizzazione delle esperienze già maturate
in ambito scolastico, il che non potrebbe avvenire con una partenza che
prescindesse da condizioni minime di fattibilità garantite” (così ad es. la
Camera dei Deputati nella seduta del 12.12.2000).
Con il che, fermo il principio dell’avvio della riforma dal prossimo anno
scolastico, si apre in sede attuativa la via per una modulazione della norma
transitoria che risulti più comprensiva verso le concrete difficoltà in cui
possono versare i singoli istituti, essenzialmente per le note carenze
dell’organico funzionale.
In questo spirito ed in linea del resto con le considerazioni al riguardo svolte
dallo stesso Ministro nel corso della sua audizione, la Sezione suggerisce di
operare contestualmente su due livelli, innanzi tutto introducendo ragionevoli
elementi di flessibilità per quel che riguarda l’orario obbligatorio annuale
complessivo (art. 2, comma 1 ) che, secondo il testo attuale, risulta dalla
somma del monte ore riferito agli ambiti ed alle discipline, delle ore per
l’insegnamento della religione cattolica e delle 200 ore annuali della quota
obbligatoria riservata agli istituti.
Al riguardo - ed è questa la prima modifica che si suggerisce di introdurre -
sembra possibile non determinare in termini rigidi la quota di ore
obbligatoriamente riservata agli istituti ma prevedere invece, in fase di prima
applicazione, una “forcella” oscillante fra le 100 e le 200 ore, consentendo
così alle singole scuole di valersi di un parametro di riferimento adeguabile
alla propria concreta situazione organizzativa e funzionale.
Se si accoglie tale impostazione, sembra allora conseguente l’aggiunta all’art.
10, dopo il comma 1, di un ulteriore comma che consenta agli istituti in
situazione deficitaria di organico di attuare il riordino in maniera graduale,
operando appunto sulla quota obbligatoria nell’ambito della fascia di
oscillazione ora prevista.
La formulazione che si suggerisce è la seguente: “ 2. In attesa di una congrua
definizione dell’organico funzionale della scuola elementare e media, a norma
dell’art. 21 della legge 15.3.1997 n. 59, le istituzioni scolastiche prive di
adeguate risorse funzionali possono applicare gradualmente l’orario obbligatorio
annuale complessivo operando, nell’ambito dell’oscillazione prevista dall’art.
2, comma 1, del presente regolamento, per la quota obbligatoria ad esse
riservata.”
Altro problema di fondo evocato dallo schema in esame è quello della cosiddetta
“onda anomala”, per tale intendendosi l’anno scolastico in cui le due tipologie
di curricolo (quello precedente scandito in otto anni e quello nuovo riordinato
su sette anni) saranno contestualmente presenti, con conseguente raddoppio del
numero degli alunni ammessi alla prima classe della scuola secondaria.
La modulazione che lo schema propone per appianare tale onda anomala consiste
nel consentire (art. 11, comma 2 ) alle scuole elementari e medie nonchè agli
istituti comprensivi di riorganizzare i propri percorsi secondo obiettivi
specifici di apprendimento, in pratica consentendo il passaggio anticipato (cd.
“salto”) alla classe successiva a quella di ammissione.
La criticità del problema è stata ampiamente evidenziata in seno al Consiglio
nazionale, il quale però non sembra aver suggerito rimedi alternativi.
Il problema – è da precisare – insorge comunque in sede di prima attuazione
della riforma, indipendentemente dall’anno iniziale d’introduzione della riforma
stessa.
Così stando le cose s’impone in effetti di rinvenire una soluzione che eviti o
attenui il grave inconveniente della sovrapposizione di due fasi terminali.
Sussiste ancora un margine di tempo in cui il Ministero e il mondo della scuola
possano ricercare e rinvenire la soluzione più appropriata.
In mancanza di altre soluzioni, non rimane che seguire quella indicata dal comma
2 dell’art. 11 del regolamento: in tal caso deve però essere chiaro (ed in tal
senso sarebbe utile apportare precisazioni al secondo periodo del comma in
rassegna) che il “salto”, oltre ad essere subordinato all’assenso della famiglia
dell’alunno, deve essere consentito solo allorché risulti acclarata, in modo
quanto più possibile certo e trasparente, la sufficiente evoluzione formativa
dell’alunno.
In termini piani, è opportuno il regolamento chiarisca – se mai ce ne fosse
bisogno – che le esigenze organizzative degli istituti, per importanti che
siano, non possono prevalere in subiecta materia sulle ragioni della didattica e
del percorso formativo degli alunni.
Con le osservazioni e precisazioni che precedono la Sezione esprime parere
favorevole sullo schema di regolamento e, per quanto di competenza, sul
documento allegato.
P.Q.M.
Nelle esposte considerazioni è il
parere favorevole della Sezione.
Per estratto dal verbale:
Il Segretario della Sezione
(Antonio Serrao)
Visto:
Il Presidente della Sezione
(Corrado Calabrò)
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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