Decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, n. 4 del 26 marzo 2003
(La Corte di
Cassazione fa propria una nozione ampia di carenza di potere, ritenendo che il
potere ablatorio non sussista non solo nei casi di sua mancata attribuzione alla
P.A., ma anche quando manchi o sia viziato un presupposto per il suo esercizio,
con conseguente nullità dell'atto ablatorio e giurisdizione del g. o., anche in
tal ultimo caso. Per il Consiglio di Stato, invece, una volta attribuito il
potere, ogni violazione di regole costituisce violazione di legge, ossia un
vizio di legittimità dell’atto autoritativo che lo rende annullabile e incardina
la giurisdizione in capo al g.a.. In particolare è annullabile l’atto
dichiarativo della pubblica utilità, quando la P.A. eserciti il potere senza
fissare la durata massima del procedimento espropriativo.
Anche nell’ambito della giurisdizione esclusiva del g.a., occorre individuare la
situazione soggettiva lesa - interesse legittimo o diritto soggettivo - per
delimitare i poteri del giudice; nel caso di lesione di interesse legittimo, vi
sarà la conseguente necessità di un’azione di annullamento e l'inammissibilità
dell’azione risarcitoria esclusivamente ed autonomamente intrapresa.
Non è possibile l’accertamento incidentale da parte del g.a. dell'illegittimità dell’atto non impugnato nei termini decadenziali, al solo fine di un giudizio risarcitorio; l’azione di risarcimento può proporsi sia unitamente all’azione di annullamento che in via autonoma, ma è ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente l'atto illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, poiché il g.a. non può disapplicare atti amministrativi non regolamentari)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 178/2002 del ruolo del Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Sicilia (n. 8/2002 del ruolo dell'Adunanza
Plenaria), proposto da B. L., B. G. e B. F., rappresentati e difesi dagli Avv.ti
G. Marano e G. Calandra ed elettivamente domiciliati in Roma, (....) presso lo
studio dell'avv. M. Iacobelli,
contro
il COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. C. Bosco ed elettivamente domiciliato in Roma presso la segreteria del
Consiglio di Stato,
e contro
l'ASSESSORATO REGIONALE AL TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI, in persona
dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
di Palermo e domiciliato per legge in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81,
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo
Sezione I, n. 1444 dell'11 ottobre 2001, a seguito dell'ordinanza n.316 dell'11
giugno 2002, con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Sicilia ha deferito il ricorso in appello alla Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Vista l'ordinanza n. 316/2002 del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Sicilia - Palermo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all'Adunanza del 20 gennaio 2003 il Pres. di Sezione Mario Egidio
Schinaia.
Uditi l'avv. Marano, l'avv. Calandra e l'avv. Bosco;
Visto l’art. 23 bis, comma 1, lett. D) e comma 6 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, come introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Premesso in
FATTO
1- I signori L. G. e F. B. proponevano con atto notificato il 3-11-2000 ricorso
al TAR della Sicilia contro il Comune di Palermo e l’Assessorato regionale del
turismo, comunicazione e trasporti per ottenere la loro condanna al pagamento
dei danni conseguenti alla occupazione senza titolo degli immobili di loro
proprietà siti in Palermo, destinati alla realizzazione di una palestra
polifunzionale.
Deducevano i ricorrenti che
detti immobili erano stati recentemente interessati ad una procedura
espropriativa finalizzata alla realizzazione da parte del Comune di Palermo di
una palestra polifunzionale in località Uditore dello stesso Comune, esperita in
carenza di potere in conseguenza della mancata fissazione dei termini di inizio
e fine dei lavori in sede di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera
pronunciata dall’Assessorato regionale turismo, comunicazione e trasporti n. 297
del 4-5-96, con conseguente irreversibile trasformazione delle aree di loro
proprietà.
2- L’Amministrazione comunale deduceva l’infondatezza del gravame, rilevando che
i termini di cui all’art. 13 della legge n. 2359 del 1865 d’inizio e conclusione
delle espropriazioni e dei lavori erano stati fissati con deliberazione della
giunta municipale n. 1344 del 31-5-1996 e che l’istanza di sospensione proposta
avverso gli atti relativi alla dichiarazione di p.u. e all’occupazione di
urgenza era stata, a suo tempo respinta dallo stesso tribunale.
3- Il TAR con sentenza depositata in data 11 ottobre 2001, affermata la sua
giurisdizione a conoscere la controversia, in conseguenza dell’ampliamento
nell’ambito della giurisdizione amministrativa operata dagli artt. 33,34 e 35
del D. Lgs. n. 80 del 1998, così come modificati dall’art. 7 della legge 205 del
2000, rilevava che la controversia introdotta dai ricorrenti era in realtà
finalizzata non già alla rimozione degli atti della procedura espropriativa, al
fine di conseguire la restituzione delle aree loro sottratte, ma unicamente al
conseguimento del risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito per
effetto della irreversibile trasformazione dell’area, che rendeva impossibile la
restituzione.
Il Collegio riteneva però la
domanda risarcitoria inammissibile in quanto, pur movendo dal presupposto
logico-giuridico dell’asserita illegittimità della procedura espropriativa
svolta dall’amministrazione intimata prescindeva dalla sua impugnazione e
conseguente richiesta di annullamento degli atti relativi.
Il tribunale riteneva di non
poter condividere il presupposto logico-giuridico dal quale prendeva le mosse la
giurisprudenza della Corte di Cassazione, invocata dai ricorrenti, secondo cui
il provvedimento amministrativo di espropriazione affetto da vizi di rilevante
gravità derivanti da una illegittima dichiarazione di p.u non poteva incidere
degradatoriamente sul diritto di proprietà del privato, sussistendo anche in tal
caso carenza di potere espropriativo, riscontrabile quando manca o sia stata
annullata la dichiarazione di pubblica utilità. Sosteneva infatti quel collegio,
richiamando la giurisprudenza del giudice amministrativo, che la sussistenza,
come nel caso al suo esame, di un iter procedimentale espropriativo completo
determinava l’effetto ablativo del diritto di proprietà del privato che poteva
trovare piena tutela attraverso i rimedi previsti nell’ordinamento della
giustizia amministrativa di legittimità, con la conseguenza che ove questo
rimedio non fosse stato esperito utilmente o completamente (con la rimozione dei
provvedimenti lesivi) il privato non era titolare di alcuna posizione soggettiva
risarcibile.
Il Tribunale osservava
inoltre, in via generale, oltre la “vicenda” espropriativa, che tutte le norme
che hanno condotto all’ampliamento della giurisdizione amministrativa con
l’attribuzione della tutela risarcitoria, sembrano confermare la tradizionale
opinione, secondo la quale la tematica del risarcimento del danno ingiusto è
ricompresa nel novero dei diritti patrimoniali consequenziali ai quali si
attribuisce la caratteristica di discendere, quale conseguenza ulteriore,
dall’illegittimità dell’atto accertata dal giudice amministrativo. Il Tribunale,
richiamata a sostegno della sua tesi la decisione di questo Consiglio (Sez. IV)
n. 1684 del 22-3-2001, dichiarava pertanto inammissibile il ricorso.
4- Contro questa sentenza i ricorrenti hanno proposto appello davanti al
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in s.g. con atto
notificato il 4 febbraio 2002. Gli appellanti, richiamata la situazione di fatto
dei beni espropriati, già esposta in primo grado, continuano a sostenere che la
dichiarazione di p.u. relativa ai loro beni pronunciata dall’Assessorato
regionale al turismo etc. della Regione Siciliana in data 5 maggio 1966 n. 297,
pur recando i termini in cui dovevano essere iniziate e completate le
espropriazioni, non recava quelli per l’inizio e la fine dei lavori, in
violazione dell’art. 13 della legge 2359/1865 e che in siffatta ipotesi il
giudice ordinario aveva costantemente ritenuto essere la procedura espropriativa
assunta in carenza di potere, illegittima sin dall’origine, del tutto
inesistente e non idonea a degradare il diritto dominicale. Con la conseguenza
che il proprietario del bene inciso, secondo la costante giurisprudenza della
Cassazione, non aveva interesse a fare annullare l’atto amministrativo invalido
in quanto poteva adire direttamente il Giudice ordinario per chiedere ed
ottenere la tutela risarcitoria.
Tuttavia, atteso che con
l’entrata in vigore dell’art. 34 del D. Lgsvo 80/1998, come sostituito dall’art.
7 per t. 8 della legge 205 del 21 luglio 2000, tutta la materia urbanistica, in
cui ricadeva anche l’espropriazione “de quo”, era stata attribuita alla
giurisdizione esclusiva del g.a., gli appellanti per ottenere il risarcimento
del danno si erano rivolti in conseguenza al TAR competente per territorio,
affinché lo stesso prendesse in esame e facesse propria la giurisprudenza della
suprema magistratura ordinaria, ma inutilmente.
La sentenza però, essi
sostengono, è errata e deve essere integralmente riformata.
5- A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
- Violazione dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865 all E-;
- Violazione ed errata interpretazione degli artt. 34 e 35 della legge 80 del
1998 e success. modificazioni.
Osservano gli appellanti,
riepilogando la giurisprudenza civile in argomento, in parte richiamata in primo
grado e da ultimo la sentenza delle Sez. Unite della Cassazione n. 460 del
19-7-99, che il TAR ha errato nel non tener conto della circostanza rilevante
secondo cui “con la unificazione della giurisdizione in materia sono state a lui
trasferite anche le decisioni dei processi che attengono ai diritti e che nella
decisione di tali processi dovrà tener conto anche dei principi
giurisprudenziali che erano stati posti a base delle decisioni del G.O.”.
In particolare, essi
soggiungono che essendo pacifico che nelle procedure che si ritenevano affette
da carenze di potere espropriativo prima dell’entrata in vigore della nuova
normativa, per la richiamata giurisprudenza, “non vi era alcun interesse da
parte del proprietario inciso ad impugnare gli atti della procedura stessa, tale
attività si configurava come un di più, anzi come spreco di attività
giudiziaria, potendosi perseguire lo stesso risultato con una sola azione da
portarsi avanti al G.O.”.
La sentenza del TAR era
perciò errata e doveva essere riformata, in quanto avrebbe dovuto prendere in
considerazione principi diversi da quelli che hanno regolato e sono stati posti
a base dei giudizi di esclusiva natura amministrativa. Se invece il giudice
d’appello dovesse confermare la decisione del TAR, poiché gli appellanti
verrebbero a trovarsi senza tutela, si configurerebbero palesi violazioni dei
principi sanciti negli artt. 3-24-113 e 42 della Costituzione. Gli appellanti
concludevano per l’accoglimento dell’appello, con la condanna del comune di
Palermo e dell’assessorato al Turismo comunicazione e trasporti, in via solidale
al pagamento dei danni patiti dai ricorrenti, per effetto della perdita delle
loro aree, della somma di £. 850.000.000 oltre gli interessi e alla
rivalutazione monetaria, nonché al pagamento dei danni per la occupazione “sine
titulo” delle aree di loro proprietà e per il diminuito reddito dei capannoni,
da quantificarsi in misura pari agli interessi legali sulle somme da
quantificare per la perdita delle aree e per il pregiudizio arrecato ai restanti
immobili.
In via subordinata, ove
dovesse essere riconosciuto prefissato un termine implicito di pubblica utilità
connesso all’art. 1 L.r n. 35 del 1978, richiamato nell’ordinanza di occupazione
temporanea, o connesso ad altra legge, si è chiesto che il giudice adito voglia
disapplicare l’ordinanza di occupazione temporanea per la parte in cui travalica
quella della pubblica utilità implicita.
Ammettere la consulenza
tecnica e la prova per testi chiesta nel giudizio di 1° grado.
In caso di mancato
accoglimento dei suddetti motivi di appello, si è chiesto di ritenere non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per non
avere il legislatore con la legge n. 80 del 1998 previsto e regolamentata in via
transitoria la gestione e la decisione di quelle procedure espropriative i cui
provvedimenti venivano dal G.O. competente per materia, prima dell’entrata in
vigore della legge, ritenuti emanati in carenza di potere espropriativo e
disapplicati.
6- Il Comune di Palermo resiste all’appello e con memoria del 5 aprile 2002.
Dopo aver richiamato tutti gli atti della procedura espropriativa e tra questi
(in particolare) la deliberazione della G.M. n. 1344 del 31-5-1996 con la quale
veniva approvato il progetto, già approvato e finanziato con il decreto
dell’Assessore regionale al turismo n. 297 del 4-5-1996 di cui si confermavano i
termini per le espropriazioni e si fissavano ex novo i termini per inizio e fine
dei lavori, osserva che il ricorso è infondato in fatto e in diritto,
richiamando la giurisprudenza del giudice amministrativo.
Si fa presente, in
particolare, che gli appellanti, con separato ricorso notificato ad esso Comune
il 18-9-2001 avevano impugnato la menzionata delibera comunale del 31-5-1996 di
fissazione di tutti i termini di legge chiedendone l’annullamento, ma l’avevano
fatto tardivamente il 18-9-2001, ond’è che la sentenza del TAR deve essere
confermata anche con riferimento alla mancanza dell’ordinaria diligenza degli
appellanti, evidenziata a pagina 10 della sentenza impugnata. In ogni caso
l’appello andava respinto nel merito non sussistendo la presunta carenza di
potere espropriativo in ordine alla mancata indicazione dei termini di inizio e
fine dei lavori, essendo questi indicati nella deliberazione della Giunta
Municipale del 31-5-1996. Né, si soggiungeva, alcuno dei termini finali indicati
in detta deliberazione era scaduto prima del compimento dell’espropriazione.
Concludeva il Comune per il rigetto delle domande tutte formulate da parte
avversa e delle richieste relative accessorie e, in particolare, quella di
C.T.U. stante l’ininfluenza ai fini della decisione del gravame. In subordine
chiedeva di ritenere e dichiarare che, in caso di condanna dell’Amministrazione
comunale al pagamento del risarcimento del danno, l’Assessorato regionale
turismo e comunicazione e trasporti doveva rivalere e garantire il Comune di
Palermo delle somme tutte scaturenti dalla emananda sentenza di condanna.
7- Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, richiamati gli atti, con ordinanza in data 11 giugno 2002,
sospesa ogni decisione sull’appello al suo esame, ha disposto la remissione
degli atti all’Adunanza Plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato. Il giudice remittente, dopo avere esordito con l’affermare che la
questione sottoposta al suo esame involge uno storico contrasto
giurisprudenziale tra il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, la cui
soluzione, per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è oggi
affidata al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, osserva
di avere già affrontato lo specifico problema con l’ordinanza 15 novembre 2001
n. 588 che rimetteva all’Adunanza Plenaria una serie di problematiche, che hanno
dato luogo ad un contrasto di interpretazioni. E tra queste, il dubbio se sia
possibile chiedere il risarcimento del danno indipendentemente dall’impugnativa
(dell’annullamento) dei provvedimenti dalla cui esecuzione esso deriva. Si
precisa che l’affare già rimesso riguardava parimenti una procedura
espropriativa, e che nella citata ordinanza si era resa esplicita la propensione
di quel collegio, condivisa anche da quello attualmente remittente, nel senso
che la omessa o tardiva impugnazione degli atti lesivi non consente di svolgere
la pretesa risarcitoria.
8- Gli appellanti Signori B. hanno prodotto una memoria di costituzione davanti
a questa Adunanza Plenaria in data 24 luglio 2002 e, riprospettando tutte le
richieste formulate con l’atto di appello, hanno specificato in particolare le
proposte questioni di costituzionalità nel modo seguente:
- ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del D.Lgs. 31 marzo 1998 e della L. 21 luglio 2000, n. 205, per
contrasto con gli artt. 24, 113 e 42 della Costituzione, per non essere stata
regolata in via transitoria la sorte di quelle procedure espropriative i cui
provvedimenti venivano dal G.O. competente per materia, ritenute prima
dell’entrata in vigore delle predette leggi, emesse in carenza di potere
espropriativo e disapplicate, nonché per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost.,
perché il medesimo diritto che trovava piena ed effettiva tutela innanzi al G.O.,
per effetto delle suddette norme, rimarrebbe totalmente privo di tutela
giurisdizionale.
Gli stessi appellanti hanno
presentato per l’odierna udienza una diffusa memoria con la quale, rilevato che
l’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 588
del 2001, richiamata dal C.G.A. a fondamento di quella in esame è relativa ad
una fattispecie del tutto diversa, ribadiscono, ancora una volta, che nella loro
prospettazione si postula non un giudizio di accertamento dell’illegittimità
degli atti della procedura espropriativa, sia pure in via incidentale, bensì un
giudizio di accertamento da parte del G.A. della carenza di potere espropriativo,
stante che la dichiarazione di p.u. non indicava i termini finali dei lavori ai
sensi dell’art. 13 della L. n. 2359 del 1865.
9- Le ragioni svolte e sviluppate sempre dagli appellanti, -data per richiamata
la giurisprudenza del giudice ordinario, prima della devoluzione al giudice
amministrativo del risarcimento del danno in ordine alle occupazioni dei beni
dei privati in carenza di potere espropriativo- così si possono sintetizzare:
- in primo luogo, le controversie aventi ad oggetto richieste di risarcimento
dei danni che si assumono cagionati da comportamenti illeciti
dell’Amministrazione in ordine all’uso del territorio che abbiano determinato la
c.d. occupazione appropriativa o usurpativa non rientrano, come sostenuto dal
TAR e dallo stesso C.G.A. sia nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art.
34 del D. Lgs. n. 80 del 1998 che in quella di legittimità ai sensi dell’art. 23
bis della L. n. 1034, così come introdotto dall’art. 4 della legge 205, ma solo
nella giurisdizione esclusiva di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 80 del 1998,
ragione per cui il diritto al risarcimento del danno non può essere
ragionevolmente ricondotto alla nozione di diritto patrimoniale consequenziale,
visto che detta norma ha individuato tra le controversie rientranti nella
giurisdizione esclusiva del G.A. sia “i provvedimenti che i comportamenti”. Dal
che, pertanto, conseguirebbe che l’annullamento degli atti espropriativi non
condizionano la possibilità di chiedere al G.A. autonomamente il risarcimento
del danno derivante da occupazione dei beni in carenza di potere espropriativo,
come già avveniva davanti al G.O.. Sostiene in proposito la difesa degli
appellanti - per la prima volta in questa sede - che nella fattispecie in esame
l’operato dell’Amministrazione è riconducibile ad un comportamento sia
commissivo (esecuzione di un provvedimento illegittimo) che omissivo (mancato
intervento in via di autotutela).
E ciò deriverebbe dal fatto
che con la deliberazione della G.M. n. 1343 del 31-5-1996, il Comune di Palermo,
resosi conto della illegittima omissione dei termini fissati dei lavori nel
decreto assessoriale di finanziamento e approvazione del progetto, in evidente
difetto di competenza e pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale
contrario ben consolidato, fissava i predetti termini finali dei lavori.
Da ciò deducono, dopo avere
affermato che avverso la predetta delibera gli interessati hanno proposto
ricorso al TAR Sicilia di Palermo, a tutt’oggi pendente, che sia il Comune che
l’Assessorato avrebbero dovuto procedere in autotutela, “attraverso attività di
sollecitazione l’uno presso l’autorità competente, e provvedendo quest’ultima
all’annullamento dell’atto”.
10- In secondo luogo, così modificandosi l’ordine di prospettazione originario,
si rileva che se dovesse ritenersi che il diritto al risarcimento del danno in
materia espropriativa sia soltanto un diritto consequenziale, nella presente
fattispecie il G.A., contrariamente al suo indirizzo, dovrebbe ritenere
sussistente la carenza dello stesso potere espropriativo e non soltanto il suo
cattivo esercizio.
Si soggiunge poi che ove il
giudizio pendente avverso la deliberazione della G.M. 1344 del 1996 si dovesse
concludere, come appare verosimile con una sentenza di accoglimento, rimarrebbe
comunque accertata in quella sede la illegittimità insanabile del decreto
assessoriale n. 297/96, al quale è riconnessa la dichiarazione di p.u. .
Si è richiamata poi, sul
piano di un’alternativa linea di difesa (giurisdizione del giudice ordinario e
non del giudice amministrativo) la recente decisione della Sezione IV di questo
Consiglio n. 3819 del 9 luglio 2002 per sostenere che, attagliandosi quella
statuizione alla fattispecie in esame, di conseguenza dovrebbe “affermarsi la
giurisdizione del G:O.”.
E’ stata inoltre riproposta
la questione di costituzionalità già prospettata secondo cui, trattandosi di
procedura espropriativa perfezionatasi, quanto alla dichiarazione di p.u. ed al
decreto di occupazione di urgenza, anteriormente alla data di entrata in vigore
del D. Lgs. n. 80/98, “non era predicabile all’interessato l’onere di impugnare
gli atti entro il termine perentorio di decadenza”.
Infine si è sollevata
gradatamente un’altra eccezione di incostituzionalità dell’art. 45, 18° comma,
del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 con riferimento agli artt. 24, 113 e 42 della
Costituzione, in quanto non si è fatta salva la giurisdizione del G.O. nei casi
nei quali si faccia valere un diritto nascente da procedura espropriativa i cui
atti sono stati adottati anteriormente al 1° luglio 1998.
11- Il Comune di Palermo, con memoria prodotta per l’udienza odierna illustra le
precedenti difese davanti al C.G.A. a conferma della esattezza della soluzione
adottata dal TAR con l’impugnata sentenza.
Richiama, altresì, il
resistente la decisione n. 3819 del 2002 della IV Sezione di questo Consiglio,
sostenendo anch’esso che, qualora si dovesse ritenere il difetto di una valida e
perdurante dichiarazione di p.u. (tesi per altro fermamente contestata) la
giurisdizione permarrebbe al G.O..
Infine la difesa del Comune
ribadisce la tardività dell’impugnazione postuma davanti al TAR della delibera
di G.M. del 31-5-1996, osservando che pertanto gli appellanti non possono, in
questa situazione, lamentare la mancata possibilità di difesa dei propri diritti
di cittadini.
12- All’udienza del 20 gennaio 2003 l’Adunanza Plenaria ha trattenuto la causa
in decisione e ne ha depositato il dispositivo (ai sensi dell’art. 23 bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n.
205), cui segue il deposito della relativa motivazione.
Considerato in
DIRITTO
1- Per la risoluzione delle questioni portate davanti a questa Adunanza Plenaria
con l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in s.g. di rimessione, ed autonomamente per aggiunte esplicative
successive degli appellanti, s’impone in primo luogo l’individuazione
dell’oggetto della domanda proposta in primo grado, che è stato mantenuto fermo
e, se mai, ribadito in fatto ed in diritto dagli appellanti soccombenti, come
espressione del loro potere dispositivo sul processo in corso.
Gli appellanti in proposito
avevano affermato e continuano ad affermare di aver adito il giudice
amministrativo, che al momento della domanda aveva giurisdizione sul
risarcimento del danno pretesamente subito per effetto di una occupazione
appropriativa o usurpativa di terreni di loro proprietà, senza volere (o meglio,
aver voluto) impugnare gli atti di un procedimento espropriativo, pure posto
compiutamente in essere sino al decreto di espropriazione. E con questo essi
ritengono radicalmente nullo tale procedimento, alla stregua di una consolidata
giurisprudenza del giudice ordinario, prima che la materia risarcitoria relativa
fosse stata trasferita al giudice amministrativo. Secondo gli appellanti in
particolare la procedura dovrebbe ritenersi compiuta in carenza di potere da
parte dell’Autorità amministrativa in quanto nella dichiarazione di pubblica
utilità adottata dalla (ritenuta) competente Autorità, cioè dall’Assessorato
Regionale Siciliano turismo, comunicazione e trasporti (d’ora in poi
Assessorato) relativa alla costruzione di un centro sportivo polivalente da
realizzare dal Comune di Palermo, sarebbe mancata la indicazione dei termini di
inizio e, soprattutto, di ultimazione dei lavori per l’esecuzione dell’opera
stessa.
L’assunto originario degli
appellanti era che l’attribuzione al giudice amministrativo della materia
risarcitoria non comportava assolutamente l’onere di impugnativa previa degli
atti del procedimento espropriativo, perché trattandosi di un procedimento nullo
per tale grave omissione non vi era ragione alcuna per rimuovere i relativi atti
in quanto non potendo produrre alcun valido effetto giuridico, andavano
semplicemente disapplicati. Quanto meno, soggiungevano in via gradata, per gli
atti del procedimento insanabilmente nulli e posti in essere prima del passaggio
della giurisdizione al giudice amministrativo, quest’ultimo non poteva non
considerare esso stesso nulli quegli atti e, quindi, pronunciarsi direttamente
sul richiesto risarcimento del danno, così come aveva in precedenza operato il
giudice ordinario.
2- Non è dubbio, come osservato con l’ordinanza di rimessione, che la tesi degli
appellanti ripropone un risalente contrasto, per altro sorto in diverso e
superato regime normativo, sulla giurisdizione dei due ordini di giudici.
Infatti, come è noto, da
tempo le Sezioni Unite nella Corte di Cassazione avevano fatto propria una
nozione ampia di carenza di potere, ritenendo che il potere ablatorio non
sussistesse non solo nei casi di mancata attribuzione di esso
all’amministrazione, ma anche quando mancasse o fosse viziato un c.d.
presupposto per il suo esercizio, stabilito in funzione del diritto
“soggettivo” (per tutte Cass. Sez. Un., 17 giugno 1988 n. 4116; e in particolare
per un puntuale riepilogo di tutti i precedenti della Suprema Corte, si veda la
decisione della IV Sezione di questo Consiglio del 30 novembre 1992 n. 990).
Tuttavia, con particolare
riferimento alla materia espropriativa, ancorché gli orientamenti del Consiglio
di Stato e delle Sezioni Unite si siano consolidati nel ritenere che gli atti
emessi in carenza di potere vanno considerati nulli e perciò non produttivi di
effetti, gli stessi, però, si sono mantenuti divergenti con riferimento
all’ambito della nozione di carenza di potere.
Si osservava, infatti, nella
citata decisione, che nella materia in esame, la verifica se l’atto emanato
corrisponda al tipo consentito dalla legge va fatta in astratto, vale a dire
mediante criteri che debbono essere il più possibile semplificati e che tengano
conto della portata della legge, cioè della sussumibilità al tipo di atto da
essa previsto.
Laddove, una volta
verificato che il potere è stato attribuito e che il provvedimento ne è
espressione, ogni eventuale violazione di regole dell’ordinamento costituisce
violazione di legge, la quale, come è noto, unitamente alla incompetenza
relativa, costituisce un vizio di legittimità dell’atto autoritativo – e
tale per antonomasia è il provvedimento ablatorio – che per sua natura incide
su interessi legittimi.
3- Su questa linea la giurisprudenza di questo Consiglio si è mantenuta ferma.
Va, infatti osservato che, nelle more di questo giudizio, è intervenuta la
decisione di questa Adunanza Plenaria del 20 dicembre 2002, n. 2 che, a seguito
di altra ordinanza di rimessione dello stesso Consiglio di Giustizia
Amministrativa n. 316 del 2002 richiamata dallo stesso giudice remittente nel
presente giudizio, ha stabilito che “costituisce un principio pacificamente
accolto da questo Consiglio quello per cui è annullabile l’atto dichiarativo
della pubblica utilità, quando esso (cioè l’amministrazione) eserciti il
potere amministrativo senza fissare la durata massima del procedimento
espropriativo, in violazione del medesimo art. 13”.
Non ritiene il Collegio di
ritornare sull’argomento, non solo perché recentemente riconsiderato, ma anche
in quanto non sono stati prospettati profili nuovi da indurre, come invece
auspicavano gli appellanti, ad una rimeditazione di un indirizzo
giurisprudenziale ragionato e consolidato. In questo solco – nel quale si muove
anche la più recente giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. IV del 14-12-2002,
n. 6894) - si è correttamente collocato il giudice di primo grado che, ha
affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla richiesta di
risarcimento del danno in primo luogo in virtù delle previsioni degli
articoli 34 e 35, comma 1, del D. Lgsvo 31 marzo 1998, n. 80, facendo rientrare
i procedimenti espropriativi nell’ambito della materia urbanistica, ex art. 34.
Del resto gli originari
ricorrenti proprio in virtù di queste norme avevano ritenuto di poter chiedere
al TAR il risarcimento del danno.
In secondo luogo gli stessi
giudici di primo grado hanno ritenuto, del pari legittimamente (richiamando
sotto questo secondo profilo la decisione del C.G.A. n. 296 del 14 giugno 2001),
di poter far riferimento, a sostegno della ritenuta giurisdizione, al 3° comma
dell’art. 7 della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’articolo 7 della
legge 21 luglio 2000, 205, che ha attribuito al giudice amministrativo tutte le
domande di risarcimento del danno rientranti nell’ambito della propria
giurisdizione, anche di legittimità. Soluzione questa vivacemente contestata, ma
senza fondamento, dagli appellanti in quanto su di essa avrebbe fatto leva il
giudice di 1° grado per ritenere la loro domanda risarcitoria inammissibile, non
risultando preceduta dalla richiesta di annullamento dei relativi atti, al fine
di conseguire un’autonoma tutela meramente risarcitoria.
4- Da qui lo svolgimento della complessa ed articolata tesi degli appellanti,
secondo cui la tutela risarcitoria relativa alla occupazione acquisitiva in
questione ricadeva esclusivamente nell’ambito della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo nell’erroneo presupposto, tuttavia, che in tale ambito
ogni situazione giuridica soggettiva possa e debba essere tutelata come un
diritto soggettivo pieno senza bisogno di impugnare il provvedimento
amministrativo degratatorio o, altrimenti nullo, come se, nell’ambito della
giurisdizione esclusiva, non fosse comunque configurabile alcun atto
autoritativo: il che è all’evidenza insostenibile.
Infatti è stato ben messo in
evidenza da questo Consiglio in una sua recentissima decisione (Sez. VI 27
gennaio 2003 n. 426) che la circostanza che in una materia vi sia
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non significa che tutte le
controversie in argomento vertano su diritti soggettivi.
Vero è, infatti, che la
giurisdizione esclusiva implica l’attribuzione di un’intera materia al giudice
amministrativo, a prescindere dal tipo di situazione giuridica soggettiva fatta
valere, e dunque senza necessità di individuare il tipo di situazione
soggettiva, ma questo al solo fine della determinazione della giurisdizione.
Però, una volta stabilito che la giurisdizione è del giudice amministrativo,
occorre anche nell’ambito della giurisdizione esclusiva, individuare il tipo di
situazione soggettiva lesa (interesse legittimo o diritto soggettivo) al fine di
delimitare i poteri del giudice. Così come appunto ha ritenuto il giudice di
primo grado, che correttamente ha individuato nella fattispecie al suo
esame una situazione di interesse legittimo, con le ovvie conseguenze sulla
necessità di esperire un’azione di annullamento e della conseguente
dichiarazione di inammissibilità dell’azione risarcitoria esclusivamente ed
autonomamente intrapresa.
Per sostenere, infine, che
nell’ambito della giurisdizione esclusiva possano ricadere anche i comportamenti
dell’amministrazione lesivi di situazioni soggettive, gli appellanti sostengono
che nella fattispecie sarebbe appunto stato posto in essere un comportamento di
tale tipo, ovviamente non annullabile come può esserlo un atto o un
provvedimento amministrativo, per pervenire al risultato della autonoma
proponibilità dell’azione risarcitoria.
Trattasi però di un tentativo
manifestamente artificioso e quindi inutile, esperito per la prima volta nella
memoria conclusiva di questo giudizio.
Sostengono infatti gli
appellanti che nella fattispecie all’esame, in cui chiaramente sono stati posti
in essere gli atti di un procedimento espropriativo che si assume nullo, in
realtà sarebbe configurabile un comportamento, con evidente negazione del
concetto stesso di comportamento che, ovviamente, non può consistere in un
provvedimento. Dicono, infatti, gli appellanti che nella fattispecie in esame
l’operato dell’amministrazione è riconducibile ad un comportamento sia
commissivo (esecuzione di un provvedimento illegittimo da parte del Comune
nell’integrare la difettosa dichiarazione di pubblica utilità pronunciata dall’Assesorato
regionale su detto provvedimento) che omissivo (mancato intervento in via di
autotutela). Così, in buona sostanza rendendo possibile configurare come
comportamento qualsiasi attività amministrativa concretatasi nell’adozione di
atti illegittimi.
5- Nella memoria conclusiva davanti a questo Collegio gli appellanti hanno
richiamato la decisione della Sez. IV di questo Consiglio del 9 luglio 2002 n.
3819, secondo cui “va proposta davanti al giudice ordinario la domanda di
risarcimento del danno creato da una condotta usurpativa integrata dalla
pubblica amministrazione in difetto di una valida e perdurante dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera, rientrando la fattispecie nell’ambito di un
ordinario fatto illecito che non può dirsi compreso nel concetto di urbanistica
cui accede l’art. 34 del D. Lgs. n. 80/98”.
Essi ritengono, per altro con
il consenso della difesa dello stesso Comune, che la massima, così estrapolata
da detta decisione, si attagli alla fattispecie dedotta in questo giudizio e
quindi, modificando radicalmente le precedenti prospettazioni sulla affermazione
della giurisdizione del giudice amministrativo, sostengono che la giurisdizione
sulla loro pretesa spetta al giudice ordinario.
Nonostante la fedele
trascrizione del passo della decisione invocata, la lettura della intera
decisione in relazione alle tre fattispecie diverse con la stessa decise porta a
ben diversa conclusione rispetto a quella cui sono pervenuti gli appellanti.
Trattasi infatti in quella
decisione di risarcimento del danno preteso a diversi titoli:
a) per perdita della proprietà dei terreni originariamente occupati dalle
assegnatarie cooperative in forza di valido decreto di occupazione, ormai
scaduto ed irriversibilmente trasformati; b) per occupazione “sine titulo” e
trasformazione di un’area maggiore rispetto a quella asservita ; c) per avere
vanificato, attraverso l’illegittima reiterazione di vincoli nascenti dal PEEP,
la attitudine edificatoria, già presente sull’intera proprietà, riducendo le
aree non occupate a relitti.
Orbene, mentre detta
decisione ha ritenuto, del tutto in linea con la giurisprudenza del Consiglio di
Stato già richiamata, che per le ipotesi sub a) e sub c) sussisteva la
giurisdizione del giudice amministrativo in virtù del disposto degli atti del D.
Lgsvo 31 marzo 1998, n. 80, nel testo originario e comunque poi riconfermarto
dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in relazione alla comprensione
della materia urbanistica, chiarendo opportunamente “che la giurisdizione
esclusiva non si arresta al giudizio di annullamento del provvedimento
amministrativo (illegittimo)” e che si estende al sindacato sul rapporto tra
privato e amministrazione, comprensivo anche nei comportamenti materiali,
annullando la decisione del TAR che aveva declinato la propria giurisdizione
sulla richiesta di risarcimento del danno in materia espropriativa, ha ritenuto
invece che per l’ipotesi sub B dovesse spettare al giudice ordinario la
giurisdizione per l’occupazione “sine titulo”, da considerarsi come fatto
illecito.
Nonostante qualche ambiguità,
derivante dall’essere stata richiamata come necessaria “una efficace
dichiarazione di pubblica utilità e la configurabilità di un’opera pubblica”,
per poi affermare “che non può aversi quest’ultima se manca la prima”, che
potrebbe far pensare ad un riferimento alla teoria della carenza di potere
sostenuta dalle Sezioni Unite della Cassazione, sembra evidente che quest’ultima
decisione del Consiglio di Stato abbia inteso fare riferimento non ad una
dichiarazione di pubblica utilità viziata, ma mancante del tutto.
Il che, evidentemente, non
ricorre nella fattispecie, come si vedrà. Restando tuttavia ben chiaro che
questa Adunanza Plenaria non condivide affatto, per le ragioni già ampiamente
esposte, una interpretazione di quest’ultima decisione contrastante con il suo
indirizzo costante sull’ambito del concetto di carenza di potere.
6- Venendo alla fattispecie all’esame del Collegio.
Risulta dagli atti ed è
incontestato che l’Assessorato ha adottato un decreto in data 9 maggio 1996, con
il quale, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge della Regione Sicilia n. 69
del 1995 ha approvato e finanziato il progetto relativo ad una palestra
polifunzionale, stabilendo all’art. 3 successivo che l’approvazione del decreto
stesso, ai sensi dell’art. 21 comma 12 della L. 31 marzo 1972 n. 19 equivaleva a
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera
finanziata e, nel comma successivo, che le espropriazioni “dovranno avere inizio
dalla data del presente decreto e concludersi entro cinque anni dalla medesima
data “esclusivamente ai fini della validità della dichiarazione di pubblica
utilità di cui al precedente decreto”.
Prima che venisse dato alcun
seguito all’anzidetta dichiarazione di pubblica utilità interveniva in data 31
maggio 1996 la deliberazione della Giunta Municipale di Palermo n. 1344
(completa dei prescritti pareri favorevoli e con attestazione che la stessa era
stata affissa all’albo pretorio dal 2-6-96 al 16-6-96) di immediata esecuzione,
avente appunto come oggetto il progetto della palestra polifunzionale da
realizzare in contrada “Uditore” di Palermo nell’ambito delle Universiadi del
1997, sul cui contenuto bisogna soffermarsi.
In detta delibera, si
prendeva atto del decreto assessoriale sopra descritto di approvazione del
“progetto di una palestra polifunzionale” e dei pareri favorevoli che lo avevano
preceduto, si approvava lo schema di bando di gara, si autorizzava l’ufficio
contratti a porre in essere tutti gli adempimenti per l’esperimento della gara e
in particolare, per quanto interessa al n. 7 di “confermare i termini per le
espropriazioni indicate nell’art. 3 del D.A. n. 297/XV TUR del 4-5-1996 che
venivano precisati; al n. 8” di fissare il termine per i lavori così come
appresso:
inizio lavori entro tre mesi dalla data di esecutività del presente
provvedimento; ultimazione entro dodici mesi dall’inizio lavori”.
Successivamente, nel pieno
rispetto dei termini anzidetti, il dirigente del servizio espropriazioni del
Comune di Palermo ordinava in data 6 agosto 1996 l’occupazione temporanea in via
di urgenza degli immobili da espropriare, cui seguiva l’occupazione come da
verbale di immissione in possesso in data 28 e 29 ottobre 1996 e coevo verbale
di stato di consistenza dei fondi appellanti occupati. Non vi è quindi alcun
dubbio, come del resto ammettono gli stessi appellanti, che l’espropriazione per
pubblica utilità è avvenuta nei termini di cui alla dichiarazione di pubblica
utilità e che parimenti nei termini medesimi è avvenuta la costruzione della
palestra, visto che, sin dal primo grado del giudizio, gli attuali appellanti
avevano affermato che l’opera era stata realizzata e che ciò, appunto, aveva
determinato la irreversibile trasformazione dei loro fondi.
In disparte per ora la
disamina della questione sul momento in cui gli appellanti sono venuti a
conoscenza dell’esistenza di tale provvedimento, va considerato se tale atto del
Comune, per altro contenente una serie di disposizioni di sua indiscutibile (ed
indiscussa) competenza, sia da considerare nullo e cioè inesistente, ovvero
semplicemente emanato da organo in parte incompetente e quindi, qualora questa
incompetenza fosse realmente accertata, semplicemente annullabile e perciò
produttivo di effetti giuridici sino alla pronuncia di annullamento,
pregiudiziale rispetto alla richiesta di risarcimento del danno, secondo un
indirizzo consolidato di questo Consiglio che ora va ribadito, riconoscendosene
la fondatezza per la sua piena aderenza alla ratio della riforma, culminata con
la legge 205 del 2000 che ha portato il legislatore ad attribuire al giudice
amministrativo in via generale la cognizione anche sul risarcimento del danno,
senza alcuna distinzione tra giurisdizione generale di legittimità e
giurisdizione esclusiva.
Si è infatti osservato in una
recente elaborata decisione della VI Sezione 18 giugno 2002 n. 3338 – che
richiama quella anteriore della IV Sezione 15 febbraio 2002, n. 952 - che una
volta concentrata presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria
dell’atto illegittimo e quella risarcitoria conseguente, non è possibile
l’accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo della
illegittimità dell’atto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine di
un giudizio risarcitorio e che l’azione di risarcimento del danno può essere
proposta sia unitamente all’azione di annullamento che in via autonoma, ma che è
ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento
illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di
annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter
disapplicare atti amministrativi non regolamentari.
6- Ritornando al caso all’esame di questa Adunanza Plenaria, va osservato in
base agli stessi precedenti giurisprudenziali del giudice ordinario richiamati,
non risulta essere stata esaminato un caso simile o assimilabile in relazione
alle circostanze che lo connotano. Va infatti debitamente valutato che
l’indicazione del termine per l’inizio e il completamento dei lavori ad
integrazione delle dichiarazioni di pubblica utilità adottata dall’Assessorato
regionale da parte dell’autorità che doveva realizzare l’opera e che per legge
doveva dare attuazione alla dichiarazione di pubblica utilità, è avvenuta quando
ancora nessun termine era decorso sia per l’occupazione dei beni destinati ad
essere espropriati, sia per l’esecuzione dell’opera.
Infatti va considerato che la
realizzazione della palestra in questione rientrava nel programma di
finanziamento regionale per l’universiade 1997 e che, ancorché l’art. 12 della
legge regionale 29 settembre 1995 che la prevedeva stabilisse che i progetti
relativi alle singole opere “sono approvati e finanziati dall’Assessorato
regionale per il turismo etc.”, lo stesso articolo sanciva che agli enti
destinatari dei finanziamenti (che nel caso era il Comune di Palermo che proprio
in base alla stessa legge aveva presentato il progetto esecutivo approvato
dall’Assessorato) “è attribuita ogni iniziativa relativa all’esecuzione
dell’opera”.
Quindi il Comune di Palermo,
forse anche in base al tenore della deliberazione dell’Assessorato Regionale di
cui si è detto, ha ritenuto che rientrasse nella sua competenza di completare in
via di integrazione, per altro pochi giorni dopo, il decreto dichiarativo della
pubblica utilità con l’indicazione del termine per l’esecuzione dei lavori,
omessa nel precedente decreto assessoriale. Pertanto il Comune ragionevolmente
non può essere considerato un soggetto estraneo che indebitamente si sia
inserito in un procedimento nel quale non doveva ingerirsi, tale da far
configurare una incompetenza assoluta.
Non risulta pertanto una
situazione tale da far configurare nella specie una espropriazione in carenza di
potere.
Si vedano in particolare
quanto alle ragioni preminenti alla base della suddetta situazione le
considerazioni espresse nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del
4 marzo 1997 n. 1907, richiamata dagli stessi appellanti.
7- Gli appellanti però sostengono che al fine di verificare se sussistesse o
meno il loro diritto al risarcimento del danno derivante dalla abusiva
occupazione e conseguente irreversibile trasformazione, doveva tenersi
esclusivamente conto della dichiarazione di pubblica utilità pronunciata
dall’Assessorato ma priva delle date di inizio e termine dei lavori, che secondo
la costante giurisprudenza del giudice ordinario per tale omissione era inidonea
ad incidere sul loro diritto soggettivo di proprietari dei beni abusivamente
occupati e trasformati dal Comune di Palermo, con l’ulteriore conseguenza che,
essendosi consumata la violazione del loro diritto anteriormente alla entrata in
vigore del D. Lgs. n. 80, essi non potevano essere spogliati del loro diritto al
risarcimento del danno per effetto del passaggio ex lege della giurisdizione in
materia risarcitoria dal giudice ordinario al giudice amministrativo. Ciò in
quanto il decreto della Giunta municipale che aveva , a loro avviso
illegittimamente, integrato la originaria difettosa dichiarazione di pubblica
utilità, non era stata da loro conosciuto e quindi non poteva essere loro
opposto nel giudizio davanti al TAR.
Però questo rilievo, che
metterebbe in evidenza ad un tempo il contrasto di giurisprudenza tra giudice
ordinario e giudice amministrativo quanto agli effetti di un procedimento
viziato in uno dei suoi atti fondamentali, e il preteso obbligo del giudice
amministrativo di continuare a fare applicazioni anch’esso dei principi
giurisprudenziali affermati dal giudice ordinario, almeno quando davanti a
quest’ultimo vengono in discussione gli effetti di un decreto di dichiarazione
di pubblica utilità ed occupazione così viziato, emanato anteriormente alla data
di entrata in vigore del D. Lgsvo n. 80 del 1998, non sussiste.
E’ vero che detto decreto
della giunta municipale non risulta menzionato nei provvedimenti di occupazione
di urgenza e negli atti successivi sino alla espropriazione dei loro terreni ed
è anche esatto che gli originari ricorrenti l’hanno potuto conoscere a seguito
del deposito effettuato da parte dell’avvocato del Comune in data 5-6-2001,
davanti al TAR, ma è anche vero che, in occasione di discussione del ricorso
nell’udienza della stessa data, la loro difesa nulla abbia osservato, nonostante
che su detto documento si basasse essenzialmente la difesa del Comune, come
risulta dalla narrativa del fatto della sentenza impugnata, che reca
testualmente:
“l’Amministrazione Comunale ha dedotto l’infondatezza del gravame rilevando che
i termini ex art. 13 L. 2359/1865 erano stati fissati dall’Amministrazione
Comunale con propria dliberazione (G.M. n. 1344)”.
Non vi è dubbio, quindi, che
in quella sede il difensore degli attuali appellanti avrebbe potuto e dovuto
chiedere un termine per impugnare il provvedimento comunale con motivi aggiunti,
con la possibilità di estendere l’impugnazione a tutti gli atti del procedimento
ablatorio, avvalendosi del disposto dell’art. 21, 1° comma della legge
6-12-1971, n. 1034, come sostituito dalla legge n. 205 del 2001. Infatti secondo
questa norma tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le
parti, comuni all’oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante
proposizione dei motivi aggiunti. Vero è che nel caso la deliberazione della
giunta municipale del 31 maggio 1996 era intervenuta prima del giudizio davanti
al TAR, però è da ritenere, che ai fini del “simultaneus processus” voluto dal
legislatore con la novella del 2000, all’ipotesi di documento nuovo, per la
evidente “ratio” comune, deve essere assimilata quella di non imputabile tardiva
conoscenza di un atto dalla parte che intende avvalersene. E’ evidente, infatti,
che dal punto di vista soggettivo tanto il nuovo provvedimento quanto quello
precedentemente esistente, ma incognito, vengono conosciuti solo nel corso del
giudizio.
Gli originari ricorrenti
hanno preferito invece impugnare autonomamente detto provvedimento davanti al
TAR con atto notificato in data 18 settembre 2001 per violazione dell’art. 13
della legge n. 2359/1865, senza prospettare in questa sede un possibile raccordo
tra questo giudizio e quello suddetto ancora pendente, seguendo evidentemente
una loro strategia processuale. Infatti gli appellanti senza nulla aver detto in
proposito nell’atto di appello si sono limitati ad osservare nella memoria
conclusiva, per altro in modo del tutto incongruo, stante l’autonomia di questo
giudizio per scelta stessa degli appellanti, che “non appare superfluo infine
aggiungere che ove il giudizio a tutt’oggi pendente proposto dagli interessati
avverso la deliberazione della G.M. n. 1344/96 si concluda, come appare
verosimile, con una sentenza di accoglimento, rimarrebbe comunque accertato in
quella sede la illegittimità insanabile del D.A. n. 297/96, al quale è
riconnessa la dichiarazione di pubblica utilità”.
Vanno ora esaminate le
questioni di costituzionalità sollevate dagli appellanti, nell’ipotesi di
rigetto dei motivi sopra dedotti, che in effetti si è verificata.
Si denuncia
l’incostituzionalità dell’articolo 45, diciottesimo comma, del D. Lgs 31 marzo
1998 n. 80, per violazione degli artt. 24, 13, e 42 Cost. nella parte in cui
stabilisce che le controversie in cui agli 33 e, per quanto in questa sede
rileva, dell’art. 34, sono devolute al giudice amministrativo dal 1 luglio 1998,
con salvezza dei giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998, non facendo
salvi i giudizi nei quali si faccia valere un diritto nascente da procedure
espropriative i cui atti sono adottati anteriormente al 1 luglio 1998.
La questione, benché
rilevante, poiché se risolta positivamente comporterebbe la illegittimità
costituzionale relativamente all’attribuzione al giudice amministrativo dei
giudizi relativi a fattispecie, come quella in esame, di risarcimento dei danni
derivanti o collegati a provvedimenti espropriativi illegittimi posti in essere
anteriormente al 1° luglio 1998, con conseguente accoglimento dell’appello per
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, è tuttavia manifestamente
infondata.
Sostengono infatti gli
appellanti che il legislatore, anche nei casi “de quo” disciplinati dal comma 18
dell’art. 45 secondo cui quelle controversie in base agli artt. 33 e 34 dello
stesso decreto legislativo n. 80 in cui ricadono sono attribuite al giudice
amministrativo a partire dal 1° luglio 1998, avrebbe dovuto adottare la medesima
disciplina stabilita nel precedente comma 17 per le controversie di cui all’art.
68 del D. Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (cioè per le controversie relative
al pubblico impiego c.d. contrattualizzato), secondo cui nel trasferire dette
controversie dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla
giurisdizione del giudice ordinario, si era operata la distinzione tra
controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro sorte
successivamente al 30 giugno 1998 che transitavano al giudice ordinario a
partire dal 1° luglio 1998 e controversie relative a questioni sorte
anteriormente a tale data, che restavano attribuite al giudice amministrativo.
Secondo l’assunto degli
appellanti la ragione della incostituzionalità risiederebbe nella mancanza di
una disciplina simmetrica benché rovesciata tra giudice ordinario e giudice
amministrativo nel presupposto, ovviamente, della correttezza costituzionale
della disciplina adottata per il trapasso della controversia sul pubblico
impiego dal giudice amministrativo al giudice ordinario.
Nella mancanza di simmetria
nel senso anzidetto si è ravvisato il contrasto del comma 17 dell’art. 45 citato
con gli articoli 24, 113 e 42 della Costituzione.
Però è evidente che
l’enunciazione del motivo a sostegno della denunciata incostituzionalità non ha
alcun riferimento con i singoli articoli della costituzione di cui si osserva la
violazione.
Non con l’art. 24, per altro
genericamente richiamato senza specificare la norma specifica in esso contenuta,
in quanto la mancata distinzione non impediva agli appellanti di far valere le
loro ragioni di fronte al giudice competente, con l’osservanza naturalmente
delle norme processuali prescritte di cui si è detto.
Non con riferimento all’art.
113 di cui per altro gli appellanti parimenti non indicano a quali dei tre commi
di detto articolo, regolanti diverse fattispecie, intendano riferirsi.
Infine, sebbene riguardo
all’articolo 42 si sia chiarito che il riferimento è al suo terzo comma, non
appare collegabile lo stesso motivo di disparità al contenuto di detto comma,
secondo cui “la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”, atteso che di
per sé l’attribuzione ad un unico giudice della verifica della legittimità di un
procedimento espropriativo e di eventuali ragioni di risarcimento del danno non
scalfisce affatto il dettato costituzionale.
In realtà gli appellanti, pur
non denunciando espressamente la violazione dell’art. 3 1° comma della
Costituzione, che sancisce il principio costituzionale della ragionevolezza e
del divieto di trattamento normativo difforme di situazioni eguali, ne hanno
invocato la sostanza. Ma a torto, essendo evidente che non ricorre affatto
alcuna identità di situazione di fronte a diverse materie.
Nell’un caso, quello
concernente l’attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice
amministrativo per il risarcimento del danno derivante da atti illegittimi in
materia di espropriazione, il legislatore costituzionale si è attenuto alla
regola generale sancita dall’art. 5 del c.p.c., secondo cui la giurisdizione e
la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di
fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
Nel secondo caso, cioè quello
relativo alle controversie sul pubblico impiego, ha derogato a tale principio,
stabilendo la “perpetuatio” della giurisdizione del giudice amministrativo non
con riferimento alla legge vigente al momento della domanda, ma a quello della
insorgenza della questione in controversia anteriormente alla data in cui
avveniva il trapasso al giudice ordinario. E ciò come è reso chiaro dai lavori
preparatori, allo scopo di non far gravare sul giudice ordinario l’immediato
afflusso di migliaia di controversie, che avrebbero inceppato l’avvio nel nuovo
contenzioso trasferito.
Trattasi di un apprezzamento
discrezionale sicuramente legittimo di fronte a situazioni oggettivamente
differenti.
In definitiva l’articolata
questione di costituzionalità è manifestamente infondata.
L’appello, conclusivamente,
deve essere respinto.
Ricorrono ragioni, attesa la
novità della questione, per compensare tra le parti le spese e competenze anche
di questo secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in epigrafe indicato.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza
Plenaria, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2003 con l'intervento dei
Signori:
Alberto DE ROBERTO Presidente del Consiglio di Stato
Mario Egidio SCHINAIA Presidente di Sezione - Relatore ed estensore
Paolo SALVATORE Presidente di Sezione
Sergio SANTORO Consigliere
Livia BARBERIO CORSETTI Consigliere
Giuseppe BARBAGALLO Consigliere
Alessandro PAJNO Consigliere
Pier Giorgio TROVATO Consigliere
Raffaele CARBONI Consigliere
Costantino SALVATORE Consigliere
Giuseppe FARINA Consigliere
Paolo TURCO Consigliere
Corrado ALLEGRETTA Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Paolo BUONVINO Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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