Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 952 del 15 febbraio 2002
(L'impresa non aggiudicataria di un appalto pubblico ha interesse ad impugnare l'aggiudicazione, a nulla rilevando l'irregolarità dell'offerta della ricorrente stessa, purché il progetto predisposto non sia in assoluto tecnicamente inidoneo.
Ogni soggetto che non è stato posto in grado di partecipare alla procedura relativa ad una trattativa privata ha interesse ad impugnare l'aggiudicazione - oltre, in generale, agli atti con i quali la P.A. si determina a negoziare con una sola impresa - se, per le caratteristiche della sua attività imprenditoriale, potrebbe aspirare all'aggiudicazione stessa.
L'azione di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, proposta unitamente all'azione di annullamento dell'atto amministrativo illegittimo o in via autonoma, è ammissibile e resta procedibile solo a condizione che sia stato impugnato entro i termini l'atto illegittimo e sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento.
La proposizione dell'azione di annullamento non costituisce presupposto di ammissibilità dell'azione risarcitoria solo nel caso in cui l'atto sia già stato caducato dopo ricorso straordinario al Capo dello Stato o a seguito di esercizio da parte della P.A. dei poteri di autotutela decisoria o, ancora, del potere di annullamento straordinario da parte del Governo)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Quarta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
(omissis)
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, numero di quel tribunale 15165
del 1998, e successiva proposizione di motivi aggiunti, la S. Informatica
S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo
di imprese costituito con la A. Informatica S.r.l., impugnava:
- il provvedimento della commissione di gara, adottato nella seduta del 19
novembre 1998, con il quale la stessa S. Informatica è stata esclusa dalla
gara pubblica europea, mediante procedura ristretta, per la fornitura di sistemi
per il gioco del lotto di cui al bando pubblicato sulla G.U.C.E. del 25 ottobre
1997, S 208 e sulla G.U. del 3 novembre 1997, n. 256;
- il conseguente
provvedimento della medesima commissione di gara, adottato pure nella seduta del
19 novembre 1998, con cui la gara suddetta è stata aggiudicata al Consorzio M.;
- tutti gli atti presupposti,
connessi e consequenziali, ed in particolare:
- i verbali di gara, la
lettera di invito dell'8 luglio 1998, il bando di gara ed il relativo foglio
illustrativo;
- l'articolo 6, comma 2 del
decreto del Ministero delle Finanze 11 gennaio 1995;
- l'articolo 1 del decreto
del Ministero delle Finanze 25 luglio 1995;
- il silenzio rifiuto serbato
sull'istanza di accesso ai documenti, formalizzato con l'atto di diffida del 20
novembre 1998 della S. Informatica S.p.A..
Con successivo ricorso dinanzi al medesimo Tribunale, recante il numero 754 del
1999, la S. Informatica chiedeva poi l'annullamento:
- del decreto del Ministero
delle Finanze 17 marzo 1993, nella parte in cui dispone che "la commissione
giudicatrice delle gare indette dal concessionario è nominata dal Ministero
delle Finanze e si compone di dirigenti del Ministero delle finanze";
- del decreto del Ministero
delle Finanze 25 aprile 1995 con cui è stata costituita la commissione di cui
all'articolo 5, comma 5 del d.m. suddetto;
- del decreto del Ministero
delle Finanze 25 settembre 1995 con cui il dott. De Lellis è stato nominato
membro della commissione citata;
- dei citati provvedimenti di
esclusione della S. Informatica e di aggiudicazione al Consorzio M.,
adottati dalla commissione di gara nella seduta del 19 novembre 1998, nonché
degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Con decisione 4 dicembre 1999, numero 2526, il Tribunale adito, riuniti i
ricorsi, rigettava il ricorso numero di quel T.a.r. 15165 del 1998 mentre
dichiarava inammissibile il ricorso numero 754 del 1999.
Avverso detta pronuncia interponeva appello la S. Informatica con atto
notificato il 4 dicembre 1999 e depositato in data 18 dicembre 2000, deducendo
le seguenti doglianze:
1) Errore in judicando ed in
procedendo del giudice di primo grado. Violazione dei principi fondamentali in
materia di pubbliche gare. Violazione dei principi di imparzialità e correttezza
dell'attività amministrativa. Violazione dei principi in materia di imparzialità
e terzietà delle Commissioni di gara.
Una volta stabilità la legittimità della esclusione della ricorrente dalla gara
in questione, non viene meno la legittimazione della medesima a proporre le
restanti censure, permanendo l'interesse alla ripetizione della gara.
2) Con riferimento
all'approvazione del bando di gara: Violazione degli articoli 5 e 10 dell'atto
di concessione di cui al D.M. 17 marzo 1993.
Nella seduta della commissione giudicatrice del 17 ottobre 1997, verbale n. 22,
non si riscontra l'adozione di alcun atto di approvazione del bando di gara,
diversamente da quanto previsto dalle citate disposizioni del bando di
concessione.
3) Con riferimento alla
commissione giudicatrice: eccesso di potere per illogicità. Contraddittorietà e
sviamento. Violazione dell'articolo 21 della legge 11 dicembre 1994, n. 109.
La previsione di cui all'articolo 5, comma 5 del D.M. 17 marzo 1993, laddove
stabilisce che vi sia un'unica commissione per tutte le gare indette nella
qualità di concessionario del Ministero delle finanze dalla Lottomatica, che
questa sia nominata dal suddetto Ministero e sia composta da dirigenti dello
stesso, è in contrasto con i principi generali in materia di gare ed è,
comunque, illogica, venendo in considerazione appalti del tutto diversi.
4) Con riferimento al verbale
n. 22 della riunione del 17 ottobre 1997 della Commissione giudicatrice:
violazione dell'articolo 5 punto 5 del D.M. 17 marzo 1993 e dell'articolo 1 del
D.M. 8 novembre 1993. Violazione dei principi generali in materia di organi
collegiali preposti alle pubbliche gare.
Alla riunione del 17 ottobre 1997, in cui si è proceduto all'approvazione degli
schemi di bandi di gara, la commissione giudicatrice, pur essendo un collegio
perfetto, ha operato in composizione incompleta, essendo assente l'ing. Antonio
Zavarella.
5) Con riferimento alla
seduta del 22 maggio 1998 (verbale numero 37) ed a tutte le successive sedute
della commissione giudicatrice. Violazione dell'articolo 1 del D.M. 25 luglio
1995 in conseguenza della partecipazione alle sedute del prof. Adelio Sansano.
Violazione dei principi in materia di imparzialità e terzietà della Commissioni
di gara.
6) Con riferimento a tutti i
verbali di gara compresi tra il n. 37 del 22 maggio 1998 ed il n. 57 del 19
novembre 1998. Violazione dei principi fondamentali ed elementari in materia di
pubbliche gare. Ripetute violazioni del principio del collegio perfetto.
Violazione dei principi di imparzialità e correttezza dell'attività
amministrativa. Irragionevolezza ed illogicità manifesta delle operazioni
valutative.
7) Con riferimento al
provvedimento di esclusione dalla gara e con riferimento alla lettera di invito.
Violazione del bando di gara e del relativo Foglio illustrativo. Violazione
degli articoli 10 e 11 del D. Lgs. n. 358 del 1992. Violazione dei principi
generali di interpretazione degli atti giuridici. Eccesso di potere per
contraddittorietà intrinseca e manifesta illogicità.
Il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla S. Informatica
S.p.A. con la A. Informatica S.r.l. ha adempiuto al requisito, imposto dalla
lettera di invito a pena di esclusione, di specificazione della prevista
ripartizione interna delle forniture, in quanto tale ripartizione, pur non
indicata nella busta "B1" contenente la dichiarazione d'offerta, è precisata
nell'atto pubblico di costituzione del raggruppamento, inserito nella busta "A"
e richiamato nell'offerta economica.
8) Con riferimento al capo
della sentenza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso n. 754
del 1999.
Il ricorso dichiarato inammissibile dal T.a.r. perché non invocava alcun motivo
di illegittimità sostanziale nei confronti del provvedimento di esclusione si
riferiva in realtà in modo esplicito alla gara bandita da Lottomatica, in
un'ottica di impugnazione del provvedimento di esclusione, con prospettazione di
ulteriori motivi di censura riferiti ad atti pregressi della procedura.
9) In subordine, violazione
del diritto comunitario. Violazione di legge. Violazione dei principi
fondamentali in materia di pubblica gara. Violazione dei principi di
imparzialità e correttezza dell'attività amministrativa. Eccesso di potere.
Incompetenza radicale di Lottomatica.
Gli accentuati poteri attribuiti a Lottomatica in relazione alla configurazione
delle caratteristiche della gara e la presenza in concreto di un consulente di
Lottomatica nell'ambito della commissione giudicatrice depongono per la radicale
inaccettabilità ed illegittimità dei decreti ministeriali impugnati, alla luce
della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea 26 aprile 1994 e
delle previe ordinanze del Presidente della stessa Corte 31 gennaio 1992 e 12
giugno 1992.
10) Si propone domanda di
condanna al risarcimento del danno identificabile nella perdita di chance
derivante dall'impossibilità di partecipare ad una ripetizione della gara in
oggetto, a conseguente danno di immagine ed al danno emergente quantificabile in
tutti i costi di partecipazione alla procedura suddetta e di preparazione
dell'offerta, nonché nella perdita delle occasioni similari che il RTI
appellante avrebbe sicuramente coltivato qualora non avesse dovuto devolvere la
sua attenzione alla partecipazione alla gara in oggetto.
Resistevano all'appello il Ministero delle Finanze, la Lottomatica S.p.A., il
Consorzio M. ed il dott. Enrico De Lellis, e con memorie depositate in termini
rassegnavano le conclusioni insistendo per il rigetto del gravame.
DIRITTO
1. La S. Informatica S.p.A., in
proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito
con la A. Informatica S.r.l. - riproponendo in sede di gravame censure
respinte o dichiarate inammissibili dal Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio - impugna diversi atti della gara pubblica europea, mediante procedura
ristretta, per la fornitura di sistemi per il gioco del lotto di cui al bando
pubblicato sulla G.U.C.E. del 25 ottobre 1997, S 208 e sulla G.U. del 3 novembre
1997, n. 256, fra i quali il provvedimento della commissione di gara, adottato
nella seduta del 19 novembre 1998, con il quale la stessa S. Informatica è
stata esclusa dalla licitazione. Domanda altresì l'annullamento degli atti
presupposti e consequenziali innanzi indicati.
2.1 Il settimo motivo di appello, che deve essere esaminato per primo avendosi
riguardo all'ordine logico delle questioni, è infondato.
Con tale mezzo l'impresa appellante chiede la riforma della decisione dei primi
giudici nella parte in cui respinge l'impugnazione avverso la cennata
determinazione della commissione di gara del 19 novembre 1998, con cui è stata
disposta l'esclusione dalla gara della stessa S. Informatica per violazione
della previsione di cui alla pagina 4, punto D1, lett. d) della lettera di
invito.
In particolare, tale prescrizione della lettera di invito prevedeva "a pena di
esclusione" che "la dichiarazione d'offerta dovrà espressamente specificare
quali prestazioni saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate o
consorziate e dovrà essere datata e firmata dal soggetto del consorzio che ne ha
i poteri, ovvero dall'impresa mandataria".
L'appellante, pur riconoscendo che nella dichiarazione d'offerta, contenuta
nella busta B1, mancava l'espressa specificazione della ripartizione delle
prestazioni interna al raggruppamento di imprese, ritiene di aver, comunque,
soddisfatto l'illustrata prescrizione della lettera di invito perché tale
ripartizione è precisata nell'atto pubblico di costituzione del raggruppamento,
inserito nella busta "A" e richiamato nell'offerta economica.
Sul punto va, tuttavia, confermato l'esatto rilievo del Giudice di prime cure
per cui il contratto di costituzione di un raggruppamento di imprese e di
conferimento del mandato alla capogruppo, quale negozio stipulato solo fra le
imprese interessate senza la partecipazione dell'Amministrazione, fa sorgere
obbligazioni solamente nei rapporti interni fra le parti.
La divisione delle prestazioni da eseguire concordata in sede di costituzione
del raggruppamento diviene oggetto di una obbligazione anche in favore della
stazione appaltante solo se l'impresa mandataria rinnova l'indicazione di tale
ripartizione nella dichiarazione di offerta, ossia nel primo atto diretto
all'Amministrazione.
La specificazione della ripartizione delle prestazioni fra le imprese
raggruppate deve, quindi, essere contenuta sia nell'offerta congiunta sia
nell'atto di costituzione del raggruppamento e di conferimento del mandato alla
capogruppo, trattandosi di due distinti adempimenti richiesti a distinti
effetti, come stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992,
n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture), cui si è conformata nel contenuto la lettera di invito.
In particolare, il citato articolo 10 tiene distinti i due requisiti prevedendo
che, nel caso di raggruppamenti di imprese: per un verso "l'offerta congiunta
deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le
parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo" (comma 2); mentre
per altro verso "le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato
aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale
con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve
contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare
da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il
relativo atto è redatto" (comma 4).
2.2 Il rigetto delle censure proposte dall'appellante con il settimo motivo di
appello avverso la determinazione di esclusione dalla gara esonera il Collegio
dall'esame del ricorso incidentale proposto dalla Lottomatica S.p.A. contro il
medesimo atto.
3.1 A seguito della reiezione dell'impugnativa proposta dalla S.
Informatica avverso il provvedimento di esclusione adottato dalla commissione
giudicatrice nella seduta del 19 novembre 1998 il Collegio è chiamato a
verificare se sussista l'interesse dell'appellante alla decisione sui restanti
motivi di appello, diretti a provocare l'annullamento integrale della gara.
Tale questione è stata risolta dal Giudice di prime cure nel senso della
declaratoria di inammissibilità dei rimanenti mezzi di ricorso, in base al
rilievo per cui che "una volta stabilita la legittimità dell'esclusione della
ricorrente dalla gara [...], viene meno la legittimazione della medesima a
proporre le restanti censure, assumendo questa le vesti di un quisquis de populo".
Con il primo motivo di appello la ricorrente chiede la riforma di tale capo
della decisione del T.a.r., lamentandosi che un'impresa, pur se legittimamente
esclusa da una pubblica gara, conserva l'interesse a proporre doglianze che
possano provocare l'integrale annullamento della gara, avendo interesse alla
rinnovazione della stessa.
3.2 La censura è fondata.
A tale riguardo può osservarsi, in termini generali, che
il concorrente che ha
presentato un'offerta ha un interesse qualificato alla verosimile rinnovazione
dell'intera gara, purché abbia una concreta possibilità di partecipare utilmente
al nuovo appalto e quindi salvo il caso di presentazione di offerte
manifestamente velleitarie perché del tutto inidonee o estranee all'ambito di
interesse ed alle capacità tecnico-economiche dell'impresa (situazione che non
ricorre nella fattispecie in esame).
Ai fini della sussistenza dell'interesse a ricorrere contro gli atti di
aggiudicazione di contratti pubblici è, infatti, sufficiente dimostrare la
sussistenza di un interesse "mediato" e meramente strumentale, realizzabile
attraverso il compimento di successivi atti dell'Amministrazione, non occorrendo
la positiva certezza che il contratto dovrà essere aggiudicato al ricorrente (Cons.
St., Sez. V, 25 maggio 1998, n. 675).
Deve, pertanto, riconoscersi che l'impresa non aggiudicataria di un appalto
pubblico ha interesse ad impugnare l'aggiudicazione ed a proporre censure dal
cui accoglimento derivi l'annullamento dell'intera gara, a nulla rilevando
l'irregolarità dell'offerta presentata dalla stessa ricorrente (in tal senso Sez. V, 23 novembre 1996, n. 1418),
purché il progetto predisposto dalla
medesima non sia in assoluto tecnicamente inidoneo (l'interesse a ricorrere è
escluso in tal caso da Sez. IV, 23 gennaio 1986, n. 57).
Va, del resto, rilevato che, in materia di procedure di aggiudicazione ad
evidenza pubblica, la giurisprudenza ha ampliato il novero delle situazioni in
cui vengono riconosciute le condizioni per agire giudizialmente, affermando il
principio per cui ogni soggetto che non è stato posto in grado di partecipare
alla procedura relativa ad un contratto a trattativa privata ha interesse ad
impugnare l'atto con cui l'ente ha provveduto all'aggiudicazione (Sez. VI, 11
novembre 1999, n. 1810), oltre, in generale, agli atti con i quali
l'Amministrazione si determina a negoziare con una sola impresa se, per le
concrete caratteristiche della sua attività imprenditoriale, il ricorrente
potrebbe aspirare all'aggiudicazione stessa (Sez. V, 19 marzo 1999, n. 292).
La contiguità di tale situazione con quella in esame risulta evidente in quanto,
in ambo le ipotesi, il ricorrente agisce non già per conseguire l'aggiudicazione
dell'appalto, ma soltanto perché venga caducata quella già intervenuta, mentre
resta soltanto nell'ambito delle possibilità sia che la gara sia nuovamente
bandita sia che il ricorrente vi partecipi, sia infine che vinca; e se, pur con
tali premesse, legittimazione ed interesse vengono riconosciute ad un soggetto
solo perché imprenditore operante nel settore, questi a maggior ragione andranno
attribuiti a chi, pur legittimamente escluso da una gara, voglia ottenere,
censurando il bando o le offerte di tutti i concorrenti ammessi, l'annullamento
dell'aggiudicazione e la rinnovazione della procedura, in cui, presumibilmente,
egli riproporrà un'offerta, emendata dai precedenti vizi (così esattamente
T.a.r. Veneto, Sez. I, 8 settembre 2000, n. 1526).
3.3 Va, inoltre, rilevato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 21
luglio 2000, n. 205, anche se non vi fosse più la possibilità di una effettiva
rinnovazione della gara, residuerebbe comunque l'interesse della ricorrente
all'accertamento dell'illegittimità dell'intera gara al fine di preservare la
possibilità per la parte di proporre, nello stesso o in separato giudizio, una
domanda di risarcimento del danno, quanto meno nel limite dell'interesse
negativo.
Ritiene, infatti, il Collegio che, a seguito dell'attribuzione alla
giurisdizione amministrativa di "tutte le questioni relative all'eventuale
risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali" operata dall'articolo 35,
comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 come sostituito
dall'articolo 7 della citata legge n. 205 del 2000, sia venuta meno
quella piena autonomia fra giudizio di annullamento e giudizio di risarcimento
del danno da lesione di interessi legittimi prefigurata dalle Sezioni Unite
della Corte di cassazione con la nota pronunzia 22 luglio 1999, n. 500
attraverso il superamento della c.d. pregiudiziale amministrativa.
Va, infatti, rilevato che l'accertamento incidenter tantum dell'illegittimità
di un provvedimento amministrativo - ai soli fini di un giudizio risarcitorio -
non appare possibile nel sistema di giustizia amministrativa vigente in Italia,
nel quale sono previsti rigidi termini per l'impugnazione dei provvedimenti
amministrativi e non è consentita la disapplicazione da parte del giudice
amministrativo di atti di natura non regolamentare.
In particolare, nel vigente sistema la questione circa la legittimità di un
provvedimento, se proposta innanzi agli organi di giustizia
amministrativa, può essere oggetto di esame da parte di tali giudici solo
se introdotta mediante la tempestiva proposizione di un ricorso diretto
all'annullamento dell'atto, rientrando fra le questioni che, alla stregua
della legislazione processuale amministrativa, possono costituire oggetto solo
di accertamento in via principale con efficacia di giudicato (articolo 34 c.p.c.),
salvo il cennato caso della disapplicazione di regolamenti ove consentita.
Coerentemente con tali premesse, deve ritenersi che l'azione di risarcimento
del danno, proposta unitamente all'azione di annullamento o in via autonoma, sia
ammissibile e resti procedibile solo a condizione che sia stato tempestivamente
impugnato il provvedimento illegittimo e sia coltivato con successo il relativo
giudizio di annullamento (cfr. in termini Sez. IV, 11 dicembre 1998, n.
1627; id., 25 luglio 2001, n. 4082), essendo necessario e vincolante in sede di
decisione sulla domanda di risarcimento del danno un previo o contestuale
accertamento circa l'illegittimità dell'atto, operato dal Giudice amministrativo
in sede di giudizio di impugnazione (accertamento che, ovviamente, non esaurisce
l'ambito del giudizio sull'azione di risarcimento, che ha per il resto un
oggetto diverso e più ampio dovendosi verificare la sussistenza di tutti gli
elementi della fattispecie dell'illecito civile).
La previa o contestuale proposizione nella sede giurisdizionale dell'azione
di annullamento del provvedimento amministrativo che si assume illegittimo non
costituisce presupposto di ammissibilità dell'azione di risarcimento del danno
solo nel caso in cui l'atto sia già stato caducato all'esito di un ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica o a seguito dell'esercizio da parte
dell'Amministrazione dei suoi poteri di autotutela decisoria o, ancora,
del potere di annullamento straordinario da parte del Governo ai sensi
dell'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non
ponendosi evidentemente in tali ipotesi un problema di disapplicazione di
atti attualmente esistenti ed efficaci.
Tale soluzione appare, del resto, maggiormente coerente con la ratio
dall'articolo 35, comma 4 del d. lgt. n. 80 del 1998 come sostituito dalla citata
legge n. 205 del 2000.
Fra le finalità della norma vi è, infatti, anche quella di evitare le disarmonie
nel sistema che potevano verificarsi a seguito della citata pronunzia della
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 500 del 1999, allorché il medesimo
provvedimento fosse giudicato legittimo nell'ambito del giudizio amministrativo
di annullamento ed illegittimo nel giudizio civile di risarcimento del danno, o
viceversa.
Se, quindi, la previsione di un ambito di giurisdizione esclusiva è anche
diretta a scongiurare il rischio di un simile contrasto, deve ritenersi che il
legislatore, con la nuova formulazione del citato articolo 35, comma 4, abbia
consapevolmente inteso introdurre - o, meglio, reintrodurre (cfr. il principio
già sancito dall'abrogato articolo 13 della legge n. 142 del 1992) - un
complessivo modello di rapporti fra giudizio risarcitorio e giudizio di
annullamento coerente con tale finalità.
Va, quindi, riconosciuto l'interesse della ricorrente all'accertamento
dell'illegittimità dell'intera gara al fine di conservare la possibilità di
proporre, nello stesso o in separato giudizio, domanda di risarcimento del
danno.
Per le esposte considerazioni il Collegio è chiamato a procedere all'esame dei
restanti motivi di appello.
4. Il secondo motivo, con cui l'appellante lamenta che nella seduta della
commissione giudicatrice del 17 ottobre 1997, verbale n. 22 non venne adottato
alcun atto di approvazione del bando di gara, diversamente da quanto previsto
dal bando di concessione - è infondato.
Nella suddetta seduta, infatti, la commissione giudicatrice ha adottato una
determinazione che, se apprezzata in relazione al suo contenuto sostanziale ed
agli specifici compiti attribuiti all'organo, aveva il valore di approvazione
con modifiche del bando di gara. Tale è, infatti, il significato che deve
attribuirsi alla dichiarazione (pagina 2 del verbale n. 22) per cui "la
commissione, dopo attento ed approfondito esame degli schemi dei bandi, esprime
parere favorevole, previe le seguenti integrazioni e modifiche dei bandi
stessi".
A tale riguardo può osservarsi che - a prescindere da ogni altro rilievo - la
diretta introduzione di modifiche al bando costituisce esercizio di una potestà
di amministrazione attiva e non di una mera funzione consultiva.
5. Il terzo mezzo di gravame è irricevibile.
Con tale censura l'appellante deduce lamenta i vizi di eccesso di potere per
illogicità, contraddittorietà e sviamento e di violazione di legge (articolo 21
della legge 11 dicembre 1994, n. 109), in quanto la previsione di cui
all'articolo 5, comma 5 del D.M. 17 marzo 1993, laddove stabilisce che vi sia
un'unica commissione per tutte le gare indette nella qualità di concessionario
del Ministero delle finanze dalla Lottomatica, che questa sia nominata dal
suddetto Ministero e sia composta da dirigenti dello stesso, sarebbe in
contrasto con i principi generali in materia di gare ed è, comunque, illogica,
venendo in considerazione appalti del tutto diversi.
La doglianza si appalesa irricevibile perché - come rilevato dalla difesa del
Consorzio Mael - l'impresa ricorrente ha contemporaneamente partecipato ad
almeno un'altra procedura di gara nella quale le offerte erano valutate dalla
stessa commissione nominata dall'Amministrazione, composta dagli stessi membri
(gara per l'aggiudicazione del contratto di appalto di fornitura di personal
computer di cui al bando pubblicato sulla G.U.C.E. del 18 novembre 1997 e sulla
G.U. del 20 novembre 1997), e quindi non poteva ignorare che per le gare della
Lottomatica è competente sempre la medesima commissione giudicatrice presso il
Ministero delle Finanze.
Poiché, quindi, la S. Informatica era sin dall'inizio a conoscenza del
peculiare criterio di nomina una tantum della commissione giudicatrice di cui
all'articolo 5, comma 5 del D.M. 17 marzo 1993, avrebbe dovuto prospettare la
relativa censura già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
(numero T.a.r. 15165 del 1998), salva l'eventuale proponibilità di motivi
aggiunti, risultando tardiva la proposizione di tale doglianza solo con
l'ulteriore ricorso di primo grado (numero T.a.r. 754 del 1999).
6.1 Il quarto motivo di appello si appalesa fondato.
Lamenta l'impresa appellante che alla riunione del 17 ottobre 1997, in cui si è
proceduto all'approvazione degli schemi di bandi di gara, la commissione
giudicatrice ha operato in composizione incompleta, essendo assente l'Ing.
Antonio Zavarella, come risulta dal relativo verbale (n. 22), in violazione
dell'articolo 5 punto 5 del D.M. 17 marzo 1993 e dell'articolo 1 del D.M. 8
novembre 1993, ed in contrasto con i principi generali in materia di organi
collegiali preposti alle pubbliche gare.
In proposito deve in primo luogo precisarsi che la commissione giudicatrice
prevista dal D.M. 17 marzo 1993 opera come collegio perfetto in tutte le fasi
della sua azione - e quindi sia in sede di esame delle offerte e di
aggiudicazione sia nella pregressa fase di approvazione del bando di gara -,
trattandosi di un organo collegiale composto in modo da assicurare l'apporto di
professionalità diverse e specifiche, risultando infungibile il contributo di
ciascuno dei componenti il collegio.
Nel caso di specie l'assenza dell'Ing. Antonio Zavarella alla riunione del 17
ottobre 1997, nella quale si è proceduto all'approvazione degli schemi di bandi
di gara, ha privato il collegio dell'unico componente in grado di esprimere
valutazioni tecnico-scientifiche.
E' opportuno precisare che l'illegittimità della determinazione assunta alla
riunione del 17 ottobre 1997 dal suddetto collegio perfetto in composizione
incompleta determina l'illegittimità di tutti i successivi atti del procedimento
anche ove si aderisca alla tesi secondo cui la commissione giudicatrice in esame
svolgerebbe, nella fase di approvazione del bando, un'attività meramente interna
alla sfera dell'Amministrazione: anche in tal caso, infatti, il vizio di un atto
della serie procedimentale non potrebbe non comportare l'invalidità riflessa del
provvedimento conclusivo del procedimento e degli atti consequenziali.
6.2 Deve, inoltre, escludersi che il vizio della determinazione assunta alla
riunione del 17 ottobre 1997 sia stato sanato a seguito di una valida ratifica
dell'atto da parte del collegio.
Deducono a tale riguardo gli appellati che alla successiva riunione della
commissione giudicatrice sarebbe intervenuta la suddetta ratifica perché il
Presidente ha dato atto dell'intervenuta approvazione del bando di gara.
Tale assunto non può, tuttavia, essere condiviso per un duplice ordine di
considerazioni.
In primo luogo può osservarsi che la ratifica esplicita di un provvedimento
adottato da un organo incompetente costituisce un atto di rinnovato esercizio
della potestà pubblica in esame, e quindi postula una nuova manifestazione di
volontà espressa questa volta dall'organo competente.
Nel caso di specie la dichiarazione del Presidente della commissione di gara non
aveva tali caratteristiche, trattandosi di un atto meramente ricognitivo, e non
di un nuovo atto di volizione.
La giurisprudenza di questo Consiglio, del resto, ha individuato con particolare
rigore i requisiti dell'atto di ratifica espressa, che deve contenere la precisa
menzione dell'atto che intende sanare, l'individuazione del vizio che lo inficia
e la chiara ed univoca volontà di eliminarlo ("animus confitendi"); pertanto,
solo nel contestuale concorso di questi tre elementi - che difettano nel caso di
specie - può ritenersi che il provvedimento sopravvenuto sani l'atto viziato di
incompetenza relativa, sostituendolo con effetto "ex tunc" (Cons. St. Sez. V, 8
luglio 1998, n. 1027).
Va, in secondo luogo, osservato che la dichiarazione di cui al verbale n. 27 è
riferita al solo Presidente del collegio ("Il Presidente fa poi presente che la
Commissione [...]") e non appare attribuibile all'organo collegiale nel suo
complesso, non potendosi riconoscere valore significativo al silenzio riservato
dagli altri membri della commissione.
6.3 Deve, poi, escludersi che sia intervenuta una ratifica tacita della
deliberazione di approvazione del bando mediante un comportamento riferibile
all'intera commissione ed incompatibile con la volontà di disconoscere il
"parere favorevole" già espresso dall'organo in composizione incompleta.
Tale significato non può, infatti, attribuirsi alla semplice successiva
applicazione, da parte della commissione, del regolamento dettato dal bando
quale lex specialis della gara, costituendo ciò un preciso dovere per tutti i
membri del collegio.
Una ratifica tacita avrebbe potuto, invece, ravvisarsi se l'organo, dopo aver
approvato il bando in composizione incompleta, avesse tuttavia proceduto alla
trasmissione dello stesso alla Lottomatica in una successiva riunione in cui
fosse in composizione perfetta.
Nel caso in esame, tuttavia, non si è verificata tale condizione, perché nello
stesso giorno ed alla stessa riunione (del 17 ottobre 1997) la commissione ha
approvato il bando e lo ha trasmesso alla Lottomatica per la pubblicazione,
compiendo entrambi gli atti in composizione imperfetta.
7. L'accoglimento del quarto motivo di appello comporta l'assorbimento delle
rimanenti censure, dedotte con il quinto, il sesto e l'ottavo mezzo di
impugnazione, ed esonera il Collegio anche dall'esame del nono motivo di
gravame, proposto in via meramente subordinata.
8. La domanda di risarcimento del danno proposta con l'ultimo motivo di appello,
salva l'eventuale riproponibilità in un autonomo giudizio, è irricevibile perché
dedotta per la prima volta in sede di gravame, in violazione del divieto di
proposizione di nuove domande nel giudizio di appello di cui all'articolo 345,
comma 1 c.p.c., per costante giurisprudenza applicabile anche nel processo
amministrativo (cfr. ex multis, sez. VI, 31 luglio 1987, n. 506; sez. V, 29
dicembre 1987, n. 833; id. 16 aprile 1987, n. 251).
9. Per le suesposte considerazioni, l'appello va accolto e, per l'effetto, in
riforma dell'impugnata decisione, va accolto nei limiti indicati il ricorso
proposto dalla S. Informatica S.p.A..
Sussistono fondate ragioni per compensare tra le parti le spese di ambo i gradi
di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in Sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in
appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma
dell'impugnata decisione, accoglie nei limiti indicati il ricorso proposto dalla
S. Informatica S.p.A..
Compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2001, e 20 dicembre 2001 dalla IV Sezione
del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio.
(omissis)
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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