Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta n. 812 del 14 febbraio 2003

 

(Nell'oggetto del giudizio sul silenzio rifiuto esula dalla cognizione del g.a. qualsiasi indagine sulla fondatezza della pretesa sostanziale connessa alla diffida alla P.A. di provvedere rimasta inevasa, essendo l’unica verifica da compiersi circoscritta all’accertamento dell’obbligo della P.A. di provvedere sull’istanza e sul suo adempimento)

 

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

Quinta Sezione

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

 

   

sul ricorso in appello n. 3922/2002 proposto dalla Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. L. Volpe ed elettivamente domiciliata presso il Cav. L. Gardin in Roma, (....);


contro


l’I.P.A.B. Opera Pia “Maria Santissima di Costantinopoli”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. M. Racco preso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, (....);

 
per l’annullamento


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Bari, n. 728/02, in data 17.1/6.2.2002;

 


Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.P.A.B. Opera Pia “Maria Santissima di Costantinopoli”;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2003, relatore il consigliere Carlo Deodato, uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 


FATTO E DIRITTO


1.- Con la sentenza appellata veniva accolto il ricorso proposto dalla I.P.A.B. Opera Pia “Maria Santissima di Costantinopoli”, ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 1034/71, dinanzi al T.A.R. della Puglia, inteso a conseguire la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione in ordine alla diffida notificata in data 6 settembre 2001, e diretta ad ottenere la nomina dei componenti del consiglio d’amministrazione dell’ente ricorrente, e veniva, per l’effetto, ordinato all’Amministrazione intimata di procedere a quell’adempimento.


Il Tribunale pugliese accordava la peculiare forma di tutela invocata dall’istituto ricorrente, sulla base del duplice rilievo dell’intervenuta designazione dei componenti del consiglio d’amministrazione da parte dello stesso Ente e del Comune di Bitritto e, quindi, dell’insussistenza dei presupposti per procedere, come erroneamente disposto dalla Regione (con due provvedimenti sospesi dal T.A.R.), al commissariamento dell’I.P.A.B., con conseguente obbligo di provvedere alla nomina dei membri designati a norma dello Statuto o, al più, alla sostituzione, nella scelta dei consiglieri, dell’amministrazione ritenuta inadempiente.


2.- Avverso tale pronuncia proponeva appello la Regione Puglia, non costituita dinanzi al T.A.R., deducendo l’irritualità, sotto diversi profili, dell’introduzione del giudizio di primo grado, contestando la sussistenza dei presupposti (e segnatamente dell’inerzia nell’attività provvedimentale considerata) per la concessione della forma di tutela prevista dall’art. 21 bis L. n. 1034/71 e concludendo per l’annullamento della decisione impugnata.


Resisteva l’I.P.A.B. Opera Pia “Maria Santissima di Costantinopoli”, contestando la fondatezza di tutti i motivi dedotti a sostegno dell’appello e domandandone la reiezione.


Con ordinanza n. 2479, resa nella camera di consiglio del 18 giugno 2002, veniva sospesa l’esecuzione della sentenza appellata, in accoglimento dell’istanza cautelare presentata dalla Regione ricorrente.


Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.


3.- L’appellante assume, in via pregiudiziale, la nullità e l’inammissibilità, sotto i profili appresso illustrati ed esaminati, del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.


Entrambe le eccezioni di rito sono infondate e vanno disattese.


Con il primo motivo si sostiene la nullità del ricorso in primo grado in quanto invalidamente proposto da un istituto il cui consiglio di amministrazione era decaduto al momento della notifica del gravame e, quindi, privo, anche tenuto conto del termine massimo di proroga, dei poteri deliberativi necessari ad impegnare l’Ente.


L’assunto è privo di pregio.


Premesso, infatti, che l’art. 7 dello Statuto dell’istituto appellato stabilisce espressamente la permanenza in carica dei membri del C.d.A. anche dopo la scadenza del mandato “finchè i successori non abbiano assunto l’ufficio” e che, dunque, secondo la regolamentazione interna della vita dell’Ente, il Presidente era ancora titolare dei poteri rappresentativi e gestori dello stesso al momento della proposizione del ricorso, rileva il Collegio che la ricordata previsione statutaria non appare confliggente, come erroneamente sostenuto dalla Regione appellante, con alcuna sopravvenuta disposizione imperativa, risultando, anzi, conforme alla specifica previsione (art. 7 del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207) che riserva agli statuti la disciplina (della composizione, della durata e del funzionamento) degli organi di governo degli Istituti di assistenza.


Con altra censura si deduce l’inammissibilità del ricorso in primo grado per l’omessa “dimostrazione dello jus postulandi”.


Premesso che per jus postulandi si intende il potere del difensore di rappresentare ed assistere la parte e che non pare, quindi, agevolmente intelligibile il contenuto di tale motivo, posto che a quel testuale riferimento si aggiunge il diverso argomento della mancata documentazione della “deliberazione di autorizzazione ad agire”, basti rilevare che, se con la censura in esame si è inteso contestare la sussistenza in capo al soggetto che ha proposto il ricorso del potere di rappresentare in giudizio l’Istituto, l’art. 7 del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, chiaramente applicabile alla fattispecie in esame, attribuisce espressamente al Presidente del Consiglio d’Amministrazione la rappresentanza legale dell’Ente, sicché deve escludersi la necessità di qualsiasi delibera del C.d.A., peraltro adottata ad abundantiam in data 3 ottobre 2001 (a ratifica, superflua, dell’operato del Presidente).


4.- Nel merito, le parti controvertono in ordine alla legittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione Regionale della Puglia in riferimento all’atto di diffida notificatole dall’I.P.A.B. originaria ricorrente il 6 settembre 2001.


La natura della controversia impone una preliminare definizione dei limiti e del contenuto della cognizione riservata al Giudice Amministrativo nell’ambito del procedimento speciale previsto e regolato dall’art. 21 bis L. n. 1034/71.


Com’è noto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, specificamente investita della questione, ha chiarito (cfr. decisione n. 1 del 9 gennaio 2002) che il giudizio introdotto con ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, secondo le modalità del suddetto rito speciale, deve intendersi circoscritto al solo accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione e non anche esteso alla disamina della fondatezza della pretesa sostanziale del privato.


Con la medesima decisione è stato, inoltre, precisato che la verifica dell’illegittimità del silenzio postula il preliminare accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere, ravvisabile nelle ipotesi nelle quali l’Amministrazione sia rimasta inadempiente al dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, secondo il precetto contenuto nell’art. 2 c. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241.


5.- Così chiarito l’ambito del potere cognitivo riservato al Giudice nel rito speciale di cui all’art. 21 bis L. n. 1034/71, occorre verificare la ricorrenza, nel caso di specie, delle condizioni necessarie per la concessione della tutela invocata dall’Ente ricorrente in primo grado.


Come già rilevato, il T.A.R. ha accertato l’illegittimità dell’inerzia della Regione intimata, ritenendo, in sostanza, inidonei i decreti di commissariamento dell’Ente ad integrare l’adempimento dell’obbligo di provvedere sull’istanza diretta ad ottenere la nomina dei membri del C.d.A..


La Regione appellante critica tale giudizio, sostenendo che, al momento della proposizione del ricorso in primo grado, l’Amministrazione avesse già esercitato, con due distinti decreti di nomina del Commissario Straordinario, i poteri riservatile dalla legge in merito alla costituzione degli organi di governo delle istituzione di assistenza e beneficenza.


L’appello è infondato e va respinto.


Deve premettersi, in coerenza con i principi affermati dall’Adunanza Plenaria in merito all’ambito oggettivo del giudizio sul silenzio, per come definito dall’art. 21 bis L. n. 1034/71, che esula dalla cognizione di questo Giudice qualsiasi indagine sulla fondatezza della pretesa sostanziale connessa alla diffida dell’I.P.A.B. rimasta inevasa, e cioè sull’obbligo di nomina dei membri designati dagli Enti a ciò competenti (anche tenuto conto che la relativa questione è sub iudice nel procedimento attivato contro i decreti di commissariamento), e che l’unica verifica da compiersi in questa sede processuale è circoscritta all’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza dell’istituto originario ricorrente e sul suo adempimento.


Ciò posto, è sufficiente rilevare che la documentata designazione da parte della stessa I.P.A.B. e del Comune di Bitritto dei componenti agli stessi riservati e la successiva diffida dell’istituto alla ricostituzione del C.d.A. medio tempore scaduto imponevano alla Regione di procedere all’esercizio del potere di nomina dei membri dell’organo di governo alla stessa attribuito, di talchè non può dubitarsi dell’esistenza in capo all’Amministrazione (peraltro dalla stessa non contestata) dell’obbligo di provvedere sull’istanza, coerente con il rilievo dell’omessa attivazione della suddetta potestà, notificatale in data 6 settembre 2001, ed intesa ad ottenere la costituzione del nuovo C.d.A..


Occorre, quindi, accertare se tale obbligo sia stato adempiuto.


La Regione nega di essere rimasta inadempiente, allegando, a sostegno di tale assunto, l’adozione del decreto assessorile n. 5 adottato in data 5 settembre 2001 (e, dunque, in un momento anteriore alla proposizione del ricorso) con il quale era stato dichiarato decaduto il C.d.A. dell’I.P.A.B. e nominato il Commissario Straordinario per la gestione provvisoria.


Anche prescindendo dal rilievo dell’anteriorità di tale atto alla notifica della diffida (che, di per sé, indica una discrasia tra quanto disposto dall’Amministrazione e quanto richiesto dall’istituto), osserva la Sezione che, avuto riguardo al contenuto del decreto in data 5 settembre 2001 (di nomina del Commissario Straordinario), a quest’ultimo provvedimento non può attribuirsi (come vorrebbe, invece, la Regione) alcun valore di adempimento all’obbligo di pronunciarsi sull’istanza dell’I.P.A.B., sia in quanto quest’ultima esigeva un esplicito pronunciamento in merito alla sussistenza dei presupposti per la nomina dei membri già designati dagli enti competenti sia in quanto il contenuto dell’attività provvedimentale richiesta (costituzione del nuovo C.d.A.) risulta radicalmente diverso da quello del potere nella specie esercitato (d’ufficio): la nomina di un organo per l’amministrazione straordinaria dell’ente.


Le rilevate, significative difformità tra la diffida ed il provvedimento (a quella anteriore) asseritamente adottato dall’Amministrazione nell’esercizio del medesimo potere stimolato dall’istituto con la successiva istanza implicano il conclusivo accertamento dell’inosservanza da parte dell’Amministrazione Regionale dell’obbligo provvedimentale ut supra descritto.


6.- Così accertate la sussistenza dell’obbligo di provvedere sulla diffida dell’I.P.A.B. e la sua violazione, deve conseguentemente procedersi alla reiezione dell’appello ed alla conferma della decisione impugnata, ivi compresa la nomina del commissario a sensi dell’art. 21 bis II comma L. n. 1034/71.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

 


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso indicato in epigrafe e dichiara compensate le spese processuali;


ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2003, con l'intervento dei signori:
AGOSTINO ELEFANTE - Presidente
RAFFAELE CARBONI - Consigliere
CORRADO ALLEGRETTA - Consigliere
FRANCESCO D’OTTAVI - Consigliere
CARLO DEODATO - Consigliere Estensore
 

 

 

 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

© Dirittoeschemi