Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 7632 del 21 novembre 2003
(L’istituto dei motivi aggiunti, volto ad assicurare al ricorrente la possibilità di ampliare la causa pretendi a profili di illegittimità dell’atto non agevolmente percepibili al momento dell’introduzione del giudizio, attribuisce la facoltà di estendere il petitum del gravame mediante l’impugnazione di provvedimenti diversi rispetto a quello o a quelli opposti con l’atto introduttivo. Il valido esercizio di tale potere va, peraltro, riferito alla connessione oggettiva dell’atto impugnato successivamente a quello inizialmente opposto e alla necessaria identità soggettiva delle parti del rapporto controverso - autorità emanante e privato leso dall’esito del procedimento - e non anche a tutti i soggetti interessati dagli effetti degli atti successivamente adottati.
In base alla ripartizione delle competenze negli EE.LL., le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo - Sindaco e Giunta - mentre gli atti di gestione che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, tra cui quelli relativi alle procedure d’appalto ed alla stipulazione dei contratti, competono ai dirigenti dell’ente. Ne consegue che la decadenza, l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto ad un’altra impresa, devono essere adottati dal dirigente e non dalla Giunta o dal Sindaco, in quanto provvedimenti estranei all’attività di indirizzo e sicuramente compresi nell’attività di gestione.
Le disposizioni attributive ai dirigenti dei compiti di gestione, siccome immediatamente precettive, tollerano solo una disciplina regolamentare delle modalità di esercizio delle funzioni già inderogabilmente assegnate dalla fonte primaria e coperte da riserva di legge)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 1879/2003 del 04/03/2003, proposto da M. SRL,
rappresentata e difesa dagli Avv. A. Galimberti, L. Di Pasquale e S. Placidi,
con domicilio eletto in Roma, (....), presso Luciano Di Pasquale
contro
Comune Di Pocenia rappresentato e difeso dall’ Avv. E. Bulfone e M. E. Verino,
con domicilio eletto in Roma, (....), presso l’Avv. M. E. Verino
e nei confronti di
K. Ascensori SPA, non costituitosi;
per la riforma
della sentenza del TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE n.842/2002, resa tra le
parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN
OPERA ASCENSORE;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Di Pocenia
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 17 Ottobre 2003, relatore il Consigliere Cons. Carlo
Deodato ed uditi, altresì, gli avvocati Di Pasquale e Verino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata, resa in forma succintamente motivata, il T.A.R. del
Friuli – Venezia Giulia dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla M.
s.r.l. avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Pocenia aveva disposto
la decadenza della società ricorrente dall’aggiudicazione di un contratto per la
fornitura e posa in opera di un ascensore, l’incameramento della cauzione
provvisoria e l’affidamento dell’appalto alla seconda classificata K. Ascensori
S.p.A.
Avverso tale decisione proponeva rituale appello la M. s.r.l., criticando la
correttezza del giudizio di inammissibilità dell’impugnazione con i motivi
aggiunti della delibera della Giunta Comunale n. 2 del 14.1.2002, riproponendo,
quindi, le censure dedotte a sostegno del ricorso originario e concludendo per
la riforma della sentenza appellata ed il conseguente annullamento degli atti
impugnati in primo grado.
Si costituiva il Comune di Pocenia, contestando la fondatezza dei motivi assunti
a sostegno dell’appello, deducendo ulteriori ragioni di inammissibilità del
gravame originario e concludendo per la reiezione del ricorso.
Non si costitutiva, invece, la K. Ascensori S.p.A.
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2003 il ricorso veniva trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1.- Le parti controvertono sulla legittimità degli atti con i quali il Comune di
Pocenia, dopo aver selezionato, in esito ad una trattativa privata, la M. s.r.l.
per la fornitura e la posa in opera di un ascensore, aveva provveduto a
pronunciare la decadenza dall’aggiudicazione della predetta impresa, per
l’omessa ed ingiustificata stipulazione del contratto, ad incamerare la cauzione
provvisoria e ad affidare l’appalto alla K. Ascensori S.p.A. (seconda
classificata).
La M. s.r.l. ha, in particolare,
impugnato in primo grado il provvedimento con il quale il Sindaco di Pocenia
aveva pronunciato la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della
cauzione provvisoria e, solo dopo le contestazioni svolte dall’Ente resistente,
ha gravato, con la proposizione di motivi aggiunti, la delibera di Giunta con la
quale, in aggiunta all’identico contenuto dispositivo dell’atto sindacale,
veniva aggiudicato l’appalto all’impresa seconda classificata (K. S.p.A.).
Con la decisione appellata il
Tribunale Triestino ha giudicato inammissibile la proposizione di motivi
aggiunti contro un provvedimento che estendeva il novero delle parti necessarie
del giudizio (l’impugnazione della delibera di Giunta era stata, infatti,
notificata anche alla controinteressata K. S.p.A., non intimata con l’atto
introduttivo), siccome contrastante con il disposto dell’art. 21, comma 1, legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (come novellato dall’art. 1, comma 1, della legge 21
luglio 2000. n. 205) nella parte in cui circoscrive la categoria di atti
impugnabili con i motivi aggiunti a quelli “adottati…tra le stesse parti”, ed ha
rilevato, quindi, il difetto di interesse alla coltivazione del ricorso
principale, per l’intervenuta inoppugnabilità della presupposta, e concretamente
lesiva, delibera di Giunta.
La società appellante critica la
correttezza del convincimento espresso dai primi giudici circa l’inammissibilità
dell’impugnazione con i motivi aggiunti di un provvedimento che contempla un
controinteressato rimasto estraneo al giudizio radicato con l’atto introduttivo
ed invoca, quindi, l’annullamento della sentenza gravata e l’accoglimento del
ricorso originario, sulla base delle censure addotte a suo sostegno e riproposte
nel presente grado.
Il Comune appellato difende, di
contro, l’assunto dell’improponibilità di motivi aggiunti che estendano il
rapporto processuale a soggetti diversi da quelli originariamente intimati e
contesta, comunque, la fondatezza nel merito del ricorso in primo grado.
2.- L’appello è fondato alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.
3.- La statuizione di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti in primo
grado, fondata, come già riferito, sul rilievo dell’improponibilità, in corso di
causa, di un’impugnazione che estenda il novero delle parti necessarie, si
rivela, anzitutto, confliggente con una lettura logica e sistematica della
disposizione che ha introdotto nell’ordinamento la facoltà processuale in
questione.
Com’è noto, l’istituto dei motivi
aggiunti, inizialmente creato dalla giurisprudenza per assicurare
il ricorrente la possibilità di ampliare la causa pretendi a profili di
illegittimità dell’atto non agevolmente percepibili al momento dell’introduzione
del giudizio, è stato espressamente previsto e regolato dall’art. 21, comma
1, l. n. 1034/71 (come sostituito dall’art. 1, comma 1, l. n. 205/2000)
per mezzo dell’attribuzione all’istante della facoltà di estendere anche il
petitum del gravame mediante l’impugnazione di provvedimenti diversi ed
ulteriori rispetto a quello o a quelli opposti con l’atto introduttivo.
Il valido
esercizio di tale potere risulta, peraltro, espressamente condizionato alla
ricorrenza dei necessari presupposti della connessione oggettiva dell’atto
impugnato successivamente a quello inizialmente opposto e della coincidenza
soggettiva delle parti interessate dai provvedimenti gravati in diversi momenti
del giudizio.
Le finalità perseguite dal
legislatore del 2000 con l’introduzione dell’istituto in questione appaiono,
infine, agevolmente ravvisabili nell’esigenza di garantire la concentrazione, la
semplificazione e l’economia dei rimedi processuali riferiti alla medesima
vicenda sostanziale controversa ed alla stessa sequenza procedimentale lesiva
dell’interesse azionato con l’atto introduttivo.
Il riconoscimento della facoltà in
questione assicura, in definitiva, al ricorrente la possibilità di concentrare
in un unico giudizio la cognizione dei diversi episodi di un’attività
provvedimentale lesiva sostanzialmente unitaria e lo esime dall’onere di
proporre più ricorsi (con tutte le gravose implicazioni a quello connesse) e di
domandarne, poi, la trattazione congiunta.
Così descritte disciplina e ratio
dell’istituto dei motivi aggiunti, risulta agevole preferire l’opzione
ermeneutica che intende l’espressione “provvedimenti adottati…tra le stesse
parti” come riferita alla necessaria identità soggettiva delle parti principali
del rapporto amministrativo controverso (autorità emanante e privato leso
dall’esito del procedimento) e non anche a tutti i soggetti interessati dagli
effetti degli atti successivamente adottati (purché, ovviamente, ritualmente
intimati in giudizio).
La condizione in esame risulta, in
sostanza, soddisfatta se l’atto successivamente adottato si inserisce nella
medesima sequenza procedimentale di quello inizialmente impugnato, se pregiudica
gli interessi della stessa parte lesa da quest’ultimo e se risulta adottato
dalla medesima amministrazione, senza che rilevi, in senso contrario, che il
provvedimento emanato in pendenza del ricorso contempli un altro soggetto (quale
controinteressato), rimasto estraneo al rapporto processuale inizialmente
instaurato.
Tale lettura della disposizione si
rivela, infatti, l’unica coerente con le sue finalità di concentrazione e di
economia dei rimedi processuali, mentre ogni opzione ermeneutica che escluda la
possibilità di proporre motivi aggiunti quando tale iniziativa estenda il novero
delle parti necessarie del giudizio risulta inaccettabile in quanto finisce per
impedire alla norma di realizzare proprio quegli interessi che è principalmente
finalizzata a soddisfare.
Ragionando come ha fatto il giudice
di prima istanza, si dovrebbe, infatti, coerentemente negare, ad esempio,
l’ammissibilità di motivi aggiunti contro l’aggiudicazione di un appalto (che
impone la loro notifica anche all’impresa aggiudicataria) nei casi in cui era
stata inizialmente impugnata la sola esclusione, con palese frustrazione delle
esigenze di concentrazione nel medesimo giudizio della cognizione di tutti gli
atti relativi alla vicenda procedimentale lesiva sostanzialmente contestata.
Viceversa, aderendo
all’interpretazione suggerita dalla ricorrente, e condivisa dal Collegio, non
solo si favorisce il perseguimento dello scopo della disposizione, ma non si
pregiudica alcun interesse contrario, risultando, comunque, garantita
l’integrità del contraddittorio dalla notificazione al controinteressato
dell’atto contenente i motivi aggiunti e rispettata la lettera della norma da
un’esegesi che circoscrive il significato dell’espressione “stesse parti” ai
soli soggetti che compongono la struttura soggettiva essenziale del rapporto
amministrativo controverso (e che sono proprio le “stesse parti” interessate
dall’iniziativa giudiziaria originaria).
La lettura della norma preferita in
primo grado va anche rifiutata perché conduce all’inaccettabile conseguenza di
impedire l’accesso alla tutela giudiziaria ad una parte che si è valsa di uno
strumento processuale apprestato dall’ordinamento e perché si fonda su
un’esegesi formalistica dei suoi presupposti che trascura l’apprezzamento delle
finalità e degli interessi sottesi alla disposizione che l’ha previsto e che
omette di privilegiare un’interpretazione che favorisce (nel dubbio)
l’effettività della tutela (da valersi quale valore costituzionalmente
garantito).
Va, quindi, riconosciuta, in riforma
della decisione appellata, l’ammissibilità dell’impugnazione con il rimedio dei
motivi aggiunti della delibera della Giunta Comunale di Pocenia n. 2 del 14
gennaio 2002.
4.- Né l’ammissibilità del gravame originario può essere fondatamente negata,
come sostiene il Comune appellato, sulla base del rilievo dell’inconfigurabilità
nell’atto del sindaco di Pocenia prot. n. 266 in data 14 gennaio 2002 di valenza
e natura provvedimentali.
Assume, al riguardo, il Comune che
l’atto impugnato con il ricorso originario riveste valore di mera comunicazione
e che, quindi, la sua irrituale impugnazione preclude la valida introduzione del
gravame contro la delibera di Giunta con il rimedio dei motivi aggiunti (che
postula, ad avviso dell’appellato, la corretta proposizione dell’azione
principale sulla quale si innesta).
La tesi è infondata.
E’ sufficiente, al riguardo,
esaminare l’atto sindacale del 14 gennaio 2002, per riscontrare nella sua
formulazione testuale i caratteri propri di una determinazione dispositiva e gli
elementi costitutivi dell’espressione di una volontà provvedimentale e per
escludere l’asserito contenuto partecipativo dell’atto.
Là dove, infatti, il Sindaco
“dispone” la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione
provvisoria, esprime, seppur impropriamente, la volontà dell’amministrazione
comunale e non si limita, come erroneamente sostenuto dall’appellato, a
comunicare una decisione assunta da un altro organo e con diverso provvedimento.
Della presunta valenza di mera
comunicazione dell’atto in questione non è dato, infatti, ricavare alcuna
traccia nella sua configurazione testuale, che risulta, anzi, sprovvista di ogni
indizio significativo della sua dedotta finalità partecipativa.
5- L’annullamento della statuizione appellata, che aveva pronunciato
l’inammissibilità del gravame originario, impone la disamina nel merito di
quest’ultimo.
Tra le diverse censure assunte a
sostegno del ricorso in primo grado, occorre esaminare per prima (in quanto
logicamente antecedente a quelle relative al corretto esercizio della potestà in
questione) quella relativa all’affermata incompetenza del Sindaco e della
Giunta, in favore del dirigente responsabile delle procedure di gara e della
stipulazione dei contratti, a determinare la decadenza dall’aggiudicazione e
l’incameramento della cauzione.
Il motivo è fondato.
E’ sufficiente, al riguardo,
rilevare che, in base alla ripartizione delle competenze negli enti locali
delineata dal combinato disposto degli artt.48, 50, 107 e 109, comma 2, decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo spettano agli organi di governo (Sindaco e Giunta),
mentre gli atti di gestione che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, tra
i quali quelli relativi alle procedure d’appalto ed alla stipulazione dei
contratti (art. 107, comma 3, lett. b e c), competono ai dirigenti
dell’ente.
Ne
consegue che gli atti dispositivi della decadenza, dell’incameramento della
cauzione provvisoria e dell’aggiudicazione dell’appalto ad un’altra impresa,
dovevano essere adottati, secondo il vigente ordinamento degli enti locali, dal
dirigente e non dalla Giunta o dal Sindaco, in quanto provvedimenti estranei
all’attività di indirizzo politico e sicuramente compresi nell’attività di
gestione delle procedure selettive dei contraenti dell’amministrazione e di
conclusione dei contratti dell’ente.
Né vale, di contro, sostenere che il
regolamento dei contratti del Comune di Pocenia assegna alla Giunta il compito
di pronunciare la decadenza dall’aggiudicazione.
Quest’ultima previsione si rivela,
infatti, illegittima, e va, quindi, disapplicata, in quanto insanabilmente
contrastante con le disposizioni attributive ai dirigenti dei compiti di
gestione che, siccome immediatamente precettive (Cons. St., sez. V, 15
novembre 2001, n. 5833), tollerano solo una disciplina regolamentare delle
modalità di esercizio delle funzioni già inderogabilmente assegnate dalla fonte
primaria e coperte da riserva di legge (Cons. St., sez.IV, 10 gennaio 2002,
n. 102), ma non anche una diversa ripartizione delle stesse tra gli organi
dell’ente.
Alla riconosciuta incompetenza del
Sindaco e della Giunta Comunale ad adottare gli atti impugnati in primo grado
consegue l’annullamento di questi ultimi ed esime il Collegio dalla disamina
degli ulteriori motivi di gravame, da reputarsi assorbiti dall’accertamento
della sussistenza del predetto vizio.
6.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l’accoglimento
dell’appello e, in riforma della decisione gravata, l’annullamento degli atti
impugnati in primo grado.
7.- La novità della questione principalmente dibattuta giustifica la
compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il
ricorso e, in riforma della decisione appellata, annulla i provvedimenti
impugnati in primo grado; compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 Ottobre 2003 con
l’intervento dei Sigg.ri:
Alfonso Quaranta Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Francesco D'Ottavi Consigliere
Carlo Deodato Consigliere Estensore
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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