Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 7257 del 20 dicembre 2002
(E'
legittimato ad impugnare le sentenze dei t.a.r. non solo chi ha
partecipato al giudizio di primo grado, in quanto parte originaria o soggetto
intervenuto nel processo - nozione formale di cointrointeressato -, ma anche chi, a prescindere dalla
presenza nel precedente grado di giudizio, sia titolare di un interesse contrastante con quello dedotto
in giudizio e tale da essere pregiudicato dalla sentenza -
nozione sostanziale di controinteressato.
L’interesse ad impugnare deve
essere concreto e attuale e deve consistere in
un’utilità pratica, diretta ed immediata, ottenibile con il
provvedimento richiesto al giudice: in particolare, la chiesta riforma
della sentenza impugnata deve assicurare, direttamente ed immediatamente, il
bene della vita che si assume esser stato sottratto o negato o
disconosciuto)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al NRG. 10380 dell'anno 2001 proposto da D. A.,
E. M. A., G. G., G. O., C. D., S. M. G., tutti rappresentati e difesi dagli
avvocati G. Arcuri e P. Proto, con i quali sono elettivamente domiciliati in
Roma, (....) presso lo studio dell’avv. R. Ionta, Associazione professionale
Ricciardi;
contro
COMUNE DI MILETO, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nonché
C. F., rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Salazar e C. Domenico con i quali
è elettivamente domiciliato in Roma, (....), presso lo studio dell'avv. F. Neri;
nei confronti di
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della giunta regionale in carica,
non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di
Catanzaro, sez. I, n. 854 del 24 maggio 2001;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mileto;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 novembre 2002 il consigliere Carlo
Saltelli;
Uditi l’avvocato Proto per gli appellanti e l’avvocato Salazar per il Comune di
Mileto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza n. 854 del 24 maggio 2001 il Tribunale amministrativo regionale
della Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, ha accolto il ricorso proposto dal
signor F. C. ed ha annullato la delibera n. 30 del 27 settembre 1999 del
consiglio comunale di Mileto di adozione della variante al vigente piano
regolatore generale, ritenendo fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale
era stata dedotta la violazione dell’articolo 290 del testo unico della legge
comunale e provinciale del 1915 e dell’articolo 19 della legge 3 agosto 1999 n.
265, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto avevano
partecipato alla predetta deliberazione consiglieri che avrebbero avuto
l’obbligo di astenersi.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i signori D. A., E. M. A., G. G.,
G. O., C. D. e S. M. G., tutti proprietari di immobili che dalla succitata
delibera avevano ricevuto una destinazione urbanistica più favorevole della
precedente, svolgendo tre articolati motivi di gravame.
Con il primo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione art. 19, legge
3.8.1999 n. 265 e/o art. 78, D.LGS. 18.8.2000 n. 267 – Difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo – omesso esame – mancanza e/o insufficienza di
motivazione – travisamento – contraddittorietà tra dispositivo e motivazione –
vizio di ultra o extrapetizione”, gli appellanti hanno lamentato che i primi
giudici avrebbero omesso di considerare che, in virtù delle disposizioni
contenute nell’articolo 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (trasfuso
nell’articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) la mera
partecipazione alla delibera di adozione dello strumento urbanistico di
consiglieri interessati non era sufficiente a determinare l’illegittimità della
deliberazione stessa, occorrendo una relazione diretta ed immediata tra il
contenuto della deliberazione e gli interessi specifici dell’amministratore (o
dei suoi parenti o affini); peraltro dell’esistenza di tale correlazione non era
stata fornita in concreto alcuna prova, né a tanto poteva bastare la mera
modificazione della destinazione urbanistica dei beni di proprietà degli
amministratori (o dei suoi parenti o affini) ovvero la stessa delibera
consiliare (n. 24 del 22 luglio 2000), con cui era stata sospesa l’efficacia
dell’impugnata delibera di adozione della variante al piano regolatore generale
nella parte relativa gli immobili di proprietà dei consiglieri interessati
(ovvero dei loro parenti o affini).
Erroneamente, in ogni caso, i primi giudici non solo avevano annullato
totalmente la delibera consiliare di cui si discute, laddove, proprio in
applicazione dell’articolo 19 della legge 3 agosto 1999 n. 265, l’annullamento
doveva essere limitato alle sole parte viziate dall’esistenza del conflitto di
interessi, per quanto non avevano subordinato l’effetto caducatorio al passaggio
in giudicato della sentenza, così producendo immediati e ingiustificati effetti
pregiudizievoli per gli appellanti.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno eccepito “violazione e falsa
applicazione artt. 19, legge 3.8.1999, n. 265 e/o 78 D. LGS. 18.8.2000 n. 267,
32 legge n. 142/90 e/o D. LGS 18.8.2000, N. 267 – Conflitto di attribuzione e/o
interferenza funzionale tra giurisdizione e amministrazione – Difetto di
giurisdizione”, che l’annullamento totale della variante al piano regolatore
generale disposto dai primi giudici in luogo dell’annullamento parziale aveva
sottratto al Comune di Mileto il potere di gestione del territorio, impedendogli
di sostituire le parti viziate (ed annullate) dello strumento urbanistico e
realizzando così un’inammissibile interferenza del potere giurisdizionale su
quello amministrativo. Ciò era tanto più evidente, secondo gli appellanti, in
ragione della limitatissima rilevanza delle parti viziate dal conflitto di
interesse rispetto all’economia complessiva del piano, con la conseguenza del
prodursi di effetti negativi devastanti per la gestione del territorio, affidata
così ad una previsione del tutto inadeguata e incapace di assicurare il
necessario sviluppo della comunità.
Infine col terzo motivo gli appellanti hanno sostenuto “Illegittimità della
sentenza sotto altri profili – Cessazione della materia del contendere – omesso
esame – carenza e/o insufficienza e/o contraddittorietà di motivazione – difetto
di contraddittorio”, in quanto l’annullamento dell’impugnata delibera consiliare
n. 30 del 27 settembre 1999 doveva essere limitata ai soli effetti invalidanti
nei confronti dell’originario ricorrente, sig. F. C.i; ciò senza contare che la
impugnata sentenza avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare cessata la materia del
contendere perché la delibera consiliare n. 24 del 22 luglio 2000 (che,
prendendo atto dell’ordinanza n. 32 del 13 gennaio 2000 con cui il Tribunale
amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro (sez. I), aveva
accolto l’istanza cautelare spiegata dal ricorrente C., aveva sospeso la
predetta delibera consiliare n. 30 del 27 settembre 1999 nelle pari riguardanti
il sollevato vizio di conflitto di interessi) aveva già assicurato al ricorrente
tutti i possibili vantaggi conseguibili.
Peraltro, sempre secondo gli appellanti, la sentenza impugnata era nulla per la
mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei consiglieri
asseritamente soggetti all'obbligo di astensione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Mileto sostenendo l’inammissibilità
dell’avverso gravame, sia per carenza di legittimazione ad appellare degli
appellanti, sia perché la sentenza era da ritenersi ormai passata in giudicato,
avendo l’Amministrazione deciso di farvi acquiescenza, nonché per la sua totale
infondatezza.
Gli appellanti hanno replicato insistendo per l’accoglimento del gravame,
sottolineando l’assoluta irrilevanza nei loro riguardi dell’acquiescenza alla
sentenza prestata dall’amministrazione comunale.
DIRITTO
E’ oggetto d’impugnativa la sentenza n. 854 del 24 maggio 2001, con la qua1e il
Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro (sez. I),
ha annullato, su ricorso del sig. F. C., la delibera del consiglio comunale di
Mileto n. 30 del 27 settembre 1999 di adozione della variante al piano
regolatore generale.
I signori D. A., E. M. A., G. G., G. O., C. D. e S. M. G., tutti proprietari di
immobili, beneficiari per effetto della predetta delibera consiliare n. 30 del
27 settembre 1999, di una destinazione urbanistica più favorevole della
precedente e rimasti estranei al giudizio di primo grado, hanno chiesto
l’annullamento della prefata sentenza alla stregua di tre articolati motivi di
appello motivi di appello, meglio illustrati nell’esposizione in fatto.
Resiste il Comune di Mileto, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del
gravame.
II. Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.
II.1. Deve essere innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del
gravame per asserita carenza di legittimazione degli appellanti.
Secondo un consolidato
indirizzo giurisprudenziale, devono essere considerati legittimati ad impugnare
le sentenze dei tribunali amministrativi regionali non solo coloro che hanno
partecipato al giudizio di primo grado, in quanto parti originarie o soggetti
intervenuti nel processo, ma anche coloro che, pur a prescindere dalla loro
presenza nel precedente grado di giudizio, rivestono la qualità di legittimi
contraddittori, quali titolari di un interesse contrastante con quello dedotto
in giudizio e tale da essere pregiudicato dalla sentenza (C.d.S., A.P., 8
maggio 1996, n. 2; sez. IV, 11 settembre 2001, n. 4731, 13 ottobre 1999 n. 1572;
sez. V, 23 luglio 1997, n. 703; C.G.A. Sicilia, 2 ottobre 1997, n. 380).
Ciò in omaggio ad una
nozione sostanziale di controinteressato che non può coincidere con quei soli
soggetti direttamente individuati o individuabili nell’atto impugnato, ma che
riguarda tutti i soggetti che sono titolari di una posizione incompatibile o
contraria con quella dedotta in giudizio e che quindi possono essere incisi
dalla sentenza: infatti, per un verso, è la stessa cura dell’interesse
pubblico cui è finalizzato il provvedimento amministrativo a poter incidere su
di una pluralità di situazioni giuridiche che non sempre possono essere
immediatamente identificate con il provvedimento stesso e, per altro verso, il
riconoscimento della facoltà di impugnazione anche a tali soggetti risponde
esattamente i principi costituzionali fissati negli articoli 3, 24 e 113.
I signori D. A., E. M. A., G.
G., G. O., C. D. e S. M. G., quindi, pur non essendo stati evocati nel giudizio
di primo grado e non avendo quindi la qualità di controinteressati in senso
formale (tali non sono per costante giurisprudenza i proprietari di aree
contemplate nel piano regolatore generale e pertanto ad essi non andava neppure
notificato il ricorso introduttivo del giudizio, ex pluribus, A.P., 8
maggio 1996, n. 2; sez. IV, 18 maggio 1998, n. 827; 22 maggio 2000, n. 2912;
sez. VI, 22 marzo 2002, n. 1675), ma potendo essere pregiudicati nella loro
posizione giuridica proprio dall’annullamento della delibera che aveva conferito
una migliore destinazione urbanistica conseguita ai loro immobili, ben potevano
proporre impugnazione avverso la sentenza che tale deliberazione ha annullato,
privandoli del vantaggio ottenuto.
II.2. Ciò precisato, la Sezione ritiene tuttavia che nel caso di specie manchi
l’interesse concreto ed attuale alla predetta impugnazione.
L’interesse ad impugnare,
quale species dell’interesse ad agire ex art. 100 C.P.C., deve –
secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale – avere le
caratteristiche della concretezza e dell’attualità e deve consistere in
un’utilità pratica, diretta ed immediata, che l’interessato può ottenere con il
provvedimento richiesto al giudice: in particolare la chiesta riforma
della sentenza impugnata deve assicurargli, direttamente ed immediatamente, il
bene della vita che egli assume essergli stato sottratto o negato o
disconosciuto.
Nel caso di specie, il bene
della vita di cui gli appellanti chiedono il riconoscimento è la più favorevole
destinazione urbanistica conseguita dai beni di loro proprietà per effetto della
delibera consiliare del Comune di Mileto n. 30 del 27 settembre 1999, annullata
proprio dalla sentenza impugnata.
Sennonché, ad avviso della
Sezione, l’effettivo pregiudizio alla posizione giuridica degli appellanti non
deriva dal provvedimento giurisdizionale di cui essi chiedono la riforma, bensì
dalla volontà dell’Amministrazione espressa con la delibera della Giunta
Municipale n. 78 del 28 giugno 2001 (temporalmente precedente alla stessa
proposizione dell’appello in esame), con la quale si è preso atto della sentenza
n. 854 del 24 maggio 2001 (della cui impugnazione si discute), decidendo di non
darvi esecuzione sulla base di un parere chiesto ad un legale di fiducia, così
manifestando di procedere ex novo all’adozione della variante al vigente piano
regolatore generale.
E’ appena il caso di rilevare
al riguardo che la previsione contenuta nell’articolo 19, comma 2, della legge 3
agosto 1999, n. 265, successivamente trasfusa nell’articolo 78 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui in relazione ai piani
urbanistici qualora sia dimostrata, con sentenza passata in giudicato, la
correlazione diretta ed immediata che imponeva agli amministratori comunali
l’obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione e alla valutazione di
delibere riguardanti interessi propri o dei propri parenti o affini entro il
quarto grado, le parti dello strumento urbanistico oggetto della correlazione
sono annullate e sostituite con una nuova variante urbanistica, in quanto
norma finalizzata a favorire l’effettivo governo del territorio da parte
dell’ente locale, non può escludersi che quest’ultimo, proprio nell’ambito della
sua discrezionalità, in ragione della gravità o dell'estensione del vizio
accertato, provveda ad una nuova complessiva regolamentazione del territorio,
non limitandola alla sola parte viziata ed annullata.
Pertanto, pur a voler
ammettere che i giudici di primo grado avrebbero dovuto limitare l’annullamento
a quella sola parte della variante del piano regolatore generale che era
conseguenza diretta ed immediata del conflitto di interesse sussistente in capo
agli amministratori comunali indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado, non vi è dubbio che in presenza di un’espressa volontà
dell’Amministrazione di accettare la sentenza impugnata e di prestarvi
acquiescenza (peraltro sulla base di un parere di un legale di sua fiducia che
sottolinea il grave vizio genetico riscontrato dai giudici di primo grado nella
più volte citata delibera consiliare n. 30 del 27 settembre 1999, circostanza
quest’ultima che non risulta mai smentita), la eventuale decisione di
annullamento della sentenza in accoglimento dell’appello proposto dai terzi
beneficiari di una più favorevole destinazione urbanistica, comportando la
parziale reviviscenza del provvedimento amministrativo in contrasto con la
stessa volontà dell’amministrazione, si configurerebbe come un’inammissibile
straripamento del potere giurisdizionale nell’esercizio della funzione
amministrativa di governo del territorio che spetta esclusivamente all’ente
locale.
Ciò peraltro non la lascia
priva di alcuna tutela gli appellanti, in quanto essi dovranno essere messi in
condizione di partecipare al procedimento relativo all’adozione alla nuova
variante al piano regolatore generale e potranno chiedere il riconoscimento in
favore dei loro fondi della più favorevole destinazione urbanistica già
attribuita con l’annullata delibera consiliare n. 30 del 27 settembre 1999.
III. In conclusione l’appello deve essere dichiarato inammissibile per carenza
di interesse.
Può disporsi la compensazione
delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) dichiara
inammissibile l’appello per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 12 novembre 2002, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio con
l’intervento dei seguenti signori:
TROTTA GAETANO - Presidente
LA MEDICA DOMENICO - Consigliere
ANASTASI ANTONINO - Consigliere
CARINCI GIUSEPPE - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere, est.
MASSIMA
Sono legittimati ad impugnare le sentenze dei tribunali amministrativi regionali
non solo coloro che hanno partecipato al giudizio di primo grado, in quanto
parti originarie o soggetti intervenuti nel processo, ma anche coloro che, pur a
prescindere dalla loro presenza nel precedente grado di giudizio, rivestono la
qualità di legittimi contraddittori, quali titolari di un interesse contrastante
con quello dedotto in giudizio e tale da essere pregiudicato dalla sentenza.
La nozione sostanziale di controinteressato non coincide con quei soli soggetti
direttamente individuati o individuabili nell’atto impugnato, ma riguarda tutti
i soggetti che sono titolari di una posizione incompatibile o contraria con
quella dedotta in giudizio e che quindi possono essere incisi dalla sentenza:
infatti, per un verso, è la stessa cura dell’interesse pubblico cui è
finalizzato il provvedimento amministrativo a poter incidere su di una pluralità
di situazioni giuridiche che non sempre possono essere immediatamente
identificate con il provvedimento stesso e, per altro verso, il riconoscimento
della facoltà di impugnazione anche a tali soggetti risponde ai principi
costituzionali fissati negli articoli 3, 24 e 113.
L’interesse ad impugnare, quale species dell’interesse ad agire ex art. 100
C.P.C., deve – secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale – avere
le caratteristiche della concretezza e dell’attualità e deve consistere in
un’utilità pratica, diretta ed immediata, che l’interessato può ottenere con il
provvedimento richiesto al giudice: in particolare la chiesta riforma della
sentenza impugnata deve assicurargli, direttamente ed immediatamente, il bene
della vita che gli è assume essergli stato sottratto o negato o disconosciuto.
Con riguardo all’ipotesi dell’annullamento di una delibera di adozione di una
variante al piano regolatore generale, è inammissibile per carenza di interesse
l’appello proposto da terzi rimasti estranei al giudizio di primo grado quando,
ancor prima della proposizione dell’appello, l’Amministrazione abbia espresso la
volontà di prestare acquiescenza alla sentenza sulla base del grave vizio
genetico del provvedimento annullato, evidenziato dal parere di un legale di
propria fiducia: infatti l’eventuale accoglimento dell’appello, facendo rivivere
in parte qua il provvedimento impugnato i contrasto con la volontà
dell’amministrazione, costituirebbe un’inammissibile intrusione del potere
giurisdizionale in quello amministrativo.
La previsione contenuta nell’articolo 19, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n.
265, successivamente trasfusa nell’articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, secondo cui in relazione ai piani urbanistici qualora sia
dimostrata, con sentenza passata in giudicato, la correlazione diretta ed
immediata che imponeva agli amministratori comunali l’obbligo di astenersi dal
partecipare alla discussione e alla valutazione di delibere riguardanti
interessi propri o dei propri parenti o affini entro il quarto grado, le parti
dello strumento urbanistico oggetto della correlazione sono annullate e
sostituite con una nuova variante urbanistica, in quanto norma finalizzata a
favorire l’effettivo governo del territorio da parte dell’ente locale, non può
escludersi che quest’ultimo, proprio nell’ambito della sua discrezionalità, in
ragione della gravità o dell'estensione del vizio accertato, provveda ad una
nuova complessiva regolamentazione del territorio, non limitandola alla sola
parte viziata ed annullata.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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