Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 7050 del 4 novembre 2003
(La regola dell'astensione del componente dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale, di cui fa parte, si applica in tutti i casi in cui egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare.
Il giudizio sull’interesse del soggetto tenuto ad astenersi è prognostico e l’obbligo di astenersi diventa attuale allorché il soggetto è messo in condizione di conoscere che l’atto deliberativo lo riguarda direttamente.
Il concetto di «interesse» del
consigliere comunale alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o
di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà,
verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione
di una delibera)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 246 del 1999, proposto dal Comune di Vallarsa, in
persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv. ti D.De Pretis
e L. Manzi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma,
(....).
contro
S. I., rappresentato e difeso dall’Avv. S. Dragogna, elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Maurizio Calò in Roma (....).
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 27
ottobre 1998, n. 431.
Visto l’appello con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vallarsa.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore alla pubblica udienza del 6 maggio 2003, il Consigliere Costantino
Salvatore.
Uditi l’avv. Di Mattia, su delega dell’avv. Manzi, per il Comune appellante e
l’avv. Calò, su delega dell’avv. Dragogna, per l’appellato.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe specificata, il TRGA di Trento ha deciso,
accogliendoli, sette ricorsi proposti da I. S., Segretario comunale presso il
Comune di Vallarsa, contro una serie di provvedimenti adottati dagli organi
dell’amministrazione comunale. I sette gravami sono i seguenti:
A. ricorso n. 212 del 1995, contro la deliberazione della Giunta comunale n. 55
del 21 febbraio 1995, recante diniego di dispensa dall'obbligo di residenza, e
contro la nota sindacale 15 maggio 1995, n. 2774, con la quale è stato intimato
al ricorrente di provvedere al trasferimento della propria residenza nel Comune
di Vallarsa.
Il ricorso era affidato alle
seguenti censure:
1) Violazione e falsa
applicazione dell'art. 14, commi 1 e 2, e dell'art. 90 D.P.G.R. 14 ottobre 1993,
n. 19/L, per non essersi astenuti né il Sindaco né il dott. M. B.
(segretario in sostituzione del dr. S.).
2) Violazione e falsa
applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione
agli artt. 50 e 90, comma 5, del Regolamento Organico del personale dipendente,
per non aver provveduto l'Amministrazione ad offrire al ricorrente, a fronte del
disposto obbligo di trasferimento della residenza, alcun alloggio idoneo nel
territorio del Comune, rendendo materialmente impossibile il trasferimento
stesso e per illegittimità del termine di giorni 15 intimato a tal fine.
Violazione degli artt. 97 Cost., art. 1, comma 1, e art 3, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, come recepita dalla legge provinciale 30 novembre 1992,
n. 23.
3) Eccesso di potere per
sviamento, per motivazione travisata, erronea ed illogica e per disparità di
trattamento.
B. ricorso n. 302 del 1995, contro i richiami scritti adottati dal Sindaco del
Comune di Vallarsa n. 3135 e n. 3136 del 27 maggio 1995, n. 3137 del 26 maggio
1995, e n. 3138 del 25 maggio, nei confronti dei quali erano dedotti i seguenti
motivi:
1) Violazione e falsa
applicazione dell'art. 117 (Sospensione del procedimento disciplinare in
pendenza del giudizio penale) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 3
Codice procedura penale, dell'art. 148 (Sospensione ed estinzione del
procedimento disciplinare in presenza di denuncia all'Autorità giudiziaria)
del Regolamento Organico del Personale del Comune di Vallarsa. Eccesso di potere
per sviamento.
2) Violazione e falsa
applicazione dell'art. 114 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione
agli artt. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, così come
recepita dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, e dalla legge provinciale
30 novembre 1992, n. 23.
3) Eccesso di potere per
motívazione illogica, carente e contraddittoria.
In particolare la sanzione n.
3135 (assenza Commissione Statuto) sarebbe del tutto illogica oltreché
palesemente pretestuosa non facendo parte il Segretario di detta Commissione e
non avendo per la sua funzione alcun obbligo di partecipare.
La sanzione n. 3136 (parere
in delibera n. 55/95) è illegittima non avendo il Segretario un interesse
diretto alla deliberazione che, anzi, era contraria ai suoi interessi, negando
la richiesta deroga all'obbligo di residenza.
La sanzione n. 3137 (ritardo
in atti d'ufficio) deriverebbe dall’erronea convinzione del Sindaco che le
delibere sarebbero pervenute al ricorrente il giorno prima della riunione di
Giunta, mentre in realtà sono pervenute lo stesso giorno della riunione.
La sanzione n. 3138 (modifica
parere reso in ordine alla delibera n. 115 del 1995) è poi fondata su un fatto
(modifica parere) non esistente.
C. ricorso n. 398 del 1995 contro la deliberazione della Giunta comunale 24
luglio 1995, n. 228, recante sospensione cautelare dal servizio.
Questi i motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa
applicazione dell'art. 14 e 90 del D.P.G.R. del 14 ottobre 1993, n. 19/L
(Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni) per mancata
astensione del Sindaco, dell'assessore S. P. e della responsabile dell'ufficio
di ragioneria, rag. B..
2) Falsa applicazione
degli artt. 64 e 25 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 4, dell'art. 33
della legge 8 giugno 1962, n. 604, per avere la Giunta comunale erroneamente
ritenuto di poter adottare la sospensione cautelare prima dell'inizio del
procedimento disciplinare al segretario comunale tutelato da speciali garanzie
di legge.
3) Violazione e falsa
applicazione dell'art. 25 legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, (Nuove norme
sullo stato giuridico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) e
falsa applicazione dell'art. 130 del Regolamento del personale del Comune di
Vallarsa, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per insussistenza di
motivazione sulla esistenza del presupposto della gravità eccezionale dei fatti
tali da richiedere il provvedimento cautelativo di sospensione del segretario
comunale prima dell'inizio del procedimento disciplinare. Eccesso di potere per
motivazione travisata e sviamento.
Ad avviso del ricorrente, in
particolare, la pretestuosità delle contestazioni deriverebbe dalle seguenti
circostanze.
a) tutte le argomentazioni
riportate nella deliberazione, rivolte a screditare apoditticamente l'operato
del segretario attribuendogli la responsabilità di comportamenti gravemente
omissivi e addirittura turbativi ed ostruzionistici del normale svolgimento
dell'attività amministrativa del Comune di Vallarsa, non sono sorrette dalla
benché minima prova e, quindi, sono generiche oltreché calunniose, (in relazione
alle stesse è stato presentato dettagliato esposto alla Procura della Repubblica
di Trento);
b) l'addebito, quale
negligenza, persino dello stato di malattia certificato da ampia documentazione
medica e fiscale che lo esime da responsabilità nel periodo di riferimento;
c) l'addebito, quale
negligenza, dell'assenza durante l'adozione da parte della Giunta comunale di
153 deliberazioni su 211 come se essa dipendesse dall'iniziativa del segretario
comunale, mentre è esclusivo compito dell'organo deliberativo che,
evidentemente, ha preferito attivarsi maggiormente durante i periodi di
legittima assenza del segretario;
d) l'addebito, quale
negligenza, d'aver espresso in 27 casi su 51 parere negativo agli atti
deliberativi come se egli fosse vincolato unicamente al conferimento di pareri
positivi sui predetti atti;
e) il riferimento ai dodici
procedimenti disciplinari aperti nei suoi confronti non considera che di essi 6
sono stati archiviati, 4 si sono conclusi con il richiamo scritto, ma sono stati
immediatamente impugnati avanti al T.R.G.A., 1 è perento per decorrenza dei
termini di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 3 del 1957 e, per ultimo, quello
avviato con provvedimento n. 4961 del 18 agosto 1995, è tuttora in corso.
f) in relazione alla
contestata omessa sottoscrizione dei mandati di pagamento ed alla richiesta di
ordine di servizio scritto, il ricorrente sottolineava che, nel compimento dei
propri doveri d'ufficio e in ottemperanza di preciso ordine di servizio
sindacale, ha accertato che l'Amministrazione comunale aveva impropriamente
consentito al precedente segretario comunale l'uso ad abitazione di alcuni
uffici comunali, circostanza che diveniva oggetto di indagini da parte della
Procura della Repubblica di Rovereto nell'ambito del procedimento penale n.
140/95 ed oggetto altresì di autonoma segnalazione alla Corte dei Conti.
Al precedente segretario
comunale, occupante i suddetti locali, l'Amministrazione aveva richiesto, con
propria nota prot. n. 4889 del 6 dicembre 1994, una somma superiore a L.
10.000.000, somma che, oltre ad essere calcolata su presupposti del tutto
errati, non appariva iscritta tra i crediti nei bilanci relativi agli anni 1992,
1993 e 1994.
L'Amministrazione ritenne di
"riparare" iscrivendo il credito nel bilancio di previsione 1995 il quale,
tuttavia, essendo già stato "licenziato", necessitava di opportuna variazione.
Tale variazione, adottata
dall'Amrninistrazione con propria deliberazione n. 16/95 del 12 aprile 1995,
tuttavia, si poteva attuare solo in presenza di un credito correttamente
accertato e, soprattutto, esigibile, contrariamente al credito di cui si
pretendeva l'iscrizione.
Tali irregolarità venivano
segnalate dal ricorrente con propria nota prot. n. 300/1 del 23 maggio 1995 ed,
in seguito, allorché furono inviati allo stesso alcuni mandati di pagamento (dal
n. 438 al n. 490) accompagnati da apposito elenco per la firma di rito, il
segretario ricorrente, viste le macroscopiche irregolarità contabili, richiedeva
al Sindaco, con nota del 30 giugno 1995, prot. n. 3861, ordine di servizio per
la firma degli stessi al sensi dell'art. 62 del Regolamento Organico del
Personale del Comune di Vallarsa.
Tale richiesta veniva
reiterata inutilmente con raccomandata dell'1 luglio 1995.
Con nota sindacale del 30
giugno 1995, prot. n. 3869, l'amministrazione comunale si limitava ad osservare
che i mandati sottoposti alla firma non risultavano pertinenti alle variazioni
di bilancio assunte con la deliberazione consiliare n. 16/95.
Analoga situazione si
prospettò con successivi mandati di pagamento (dal n. 491 al n. 522) comunicati
al segretario con nota prot. n. 4097 del 6 luglio 1995 relativi ad atti
deliberativi assunti nella seduta giuntale del 29 dicembre 1994 e decaduti per
omessa pubblicazione.
Anche relativamente a tali
mandati il ricorrente richiedeva, con propria nota del 7 luglio 1995, prot. n.
4103, nuovo ordine di servizio per la firma degli stessi.
In risposta, con atto 11
luglio 1995, prot. n. 4183, il Sindaco, prospettando una fantomatica ed
inesistente assenza del segretario per congedo straordinario (egli era in quei
giorni regolarmente in servizio) ordinava alla stesso la restituzione dei
mandati stessi nelle mani del vigile urbano sig. Cabbe Renato.
L'insieme degli addebiti
tende a prospettare un quadro complessivo dal quale poter giungere alla
conclusione che "la mancata puntuale sottoscrizione dei mandati di pagamento ha
provocato all'Amministrazione un danno gravissimo, ponendola in una situazione
di morosità nei confronti dei propri creditori (..) e che un danno gravissimo è
derivato a tutti i soggetti destinatari dei pagamenti (..).
Conclusione questa
contraddittoria e travisata, posto che, per esplicita ammissione
dell'Amministrazione stessa, i mandati di pagamento in contestazione sono stati,
comunque, sottoscritti da persona diversa dal ricorrente con conseguente pronta
liquidazione delle somme dovute ai rispettivi creditori (tra cui figurano, del
resto, gli stessi amministratori comunali), ed inesistenza di mora debitoria da
parte del Comune e di qualsiasi pregiudizio nei riguardi dei creditori stessi.
Si aggiunge che i mandati
medesimi sono stati emessi dall'Ufficio Ragioneria negligentemente in media sei
mesi dopo la comunicazione del titolo relativo.
Il quadro complessivo
dimostrerebbe all’evidenza che gli intralci ed i rallentamenti sono
riconducibili all'azione del Sindaco, e non, come si afferma in motivazione, che
"in particolare l'ulteriore permanenza del dott. S. in servizio comporterebbe
danni irreversibili per l'amministrazione comunale e per i soggetti terzi
destinatari dei futuri mandati di pagamento (..), che altresì deve essere
assolutamente evitato il verificarsi di comportamenti omissivi da parte del
dott. S. (..) e che nessuna altra soluzione diversa può essere adottata per
consentire il ripristino della corretta azione amministrativa del Comune in
esito del disciplinare".
D. ricorso n. 104 del 1996 contro la delibera della Giunta 18 gennaio 1996, n.
39, con la quale è stato espresso giudizio negativo sul periodo di prova e se ne
è disposta la proroga per ulteriori 180 giorni.
Questi i motivi di ricorso:
1. Violazione e falsa
applicazione dell'art. 14 e 90 del D.P.G.R. del 14 ottobre 1993, n. 19/L
(Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni), per mancata
astensione del Vice - Sindaco, degli Amministratori e della rag. B. in quanto
interessati.
2. Violazione e falsa
applicazione dell'art. 10, comma 2, (Periodo di prova) del D.P.R. del 10 gennaio
1957 n. 3, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto
assoluto di istruttoria in ordine all'esito del servizio effettivamente prestato
e delle capacità realmente dimostrate dal dott. S. quali presupposti necessari
per la valutazione del periodo di prova.
3) Eccesso di potere per
sviamento, per falsità del presupposto, per motivazione carente, travisata,
illogica e contraddittoria riguardo al giudizio negativo espresso.
La pretestuosità delle
argomentazioni addotte è dimostrata, a dire del ricorrente, dalle seguenti
circostanze:
a) l'attribuzione al
ricorrente di responsabilità in ordine a comportamento gravemente omissivi non
sorretti dalla benché minima prova in relazione ad atti deliberativi decaduti e
adottati nel periodo di sospensione cautelare dal servizio del dott. S. e,
comunque, convalidati con parere di legittimità dalla Giunta provinciale e dal
Commissariato del Governo quali organi tutori: relativamente a tali
contestazioni generiche oltreché calunniose è stato presentato esposto alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento;
b) l'attribuzione di
omissioni in ordine al mancato invio alla Giunta Provinciale di atti
deliberativi, dichiarati dall'Organo deliberante come "insuscettibili di
controllo";
c) l'addebito di
comportamenti omissivi identificati quali ipotesi di addebiti nel procedimento
disciplinare prot. n. 4681 del 18 agosto 1995 non ancora definito all'epoca
dell'adozione del provvedimento impugnato, quali fatti definitivamente accertati
in sede disciplinare;
d) l'addebito di
comportamenti omissivi in ordine alla mancata dichiarazione di conformità di
copie di atti deliberativi, attività istituzionalmente non riservata
esclusivamente al segretario comunale, vista, comunque, l'impossibilità tecnica
di attestare la conformità di copie della cui esistenza egli è, comunque,
all'oscuro (relativamente agli atti contestati l'amministrazione dichiara
espressamente di essere sprovvista degli originali);
e) l'addebito di
comportamenti oggetto di procedimento disciplinare archiviato ("..ometteva di
apporre la firma in calce all'attestazione di avvenuta pubblicazione in calce
alle deliberazioni indicate negli elenchi allegati nel presente provvedimento,
perciò contravvenendo alle disposizioni di cui all'art. 102, comma 4 dei
T.U.L.R.O.C.)" - procedimento disciplinare prot. n. 1120 del 1 marzo 1995.
E. ricorso n. 169 del 1996 contro la deliberazione della Giunta n. 51 del 26
febbraio 1996 (e i presupposti provvedimenti della Commissione di disciplina)
con i quali è stata irrogata la sospensione dalla qualifica per mesi sei.
Questi i motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa
applicazione dell'art. 14 e 90 del D.P.G.R. del 14 ottobre 1993 ,n. 19/L,
(Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni) per mancata
astensione del Vice - Sindaco e degli Amministratori in quanto interessati.
2) Violazione e falsa
applicazione dell'art. 117 D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, dell'art. 3 c.p.p,
dell'art. 148 del regolamento organico del personale. Eccesso di potere per
sviamento.
3) Violazione e falsa
applicazione degli artt. 120, comma 1, (Estinzione del procedimento) del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per intervenuta estinzione del procedimento
essendo trascorsi più di novanta giorni dalla comunicazione della facoltà di
prendere visione degli atti (20 ottobre 1995) e l'atto successivo (la seduta di
trattazione orale tenutasi in data 1 febbraio 1996); dell'art. 107, comma 1,
(procedimento) del D.P.R. n. 3/1957 essendo decorsi 28 giorni tra la
presentazione delle giustificazioni e la trasmissione degli atti alla
Commissione di disciplina. Eccesso di potere per sviamento.
4) Violazione e falsa
applicazione dell'art. 145, commi 1 e 5, (Ricusazione del Giudice disciplinare)
del Regolamento Organico, per omessa rinuncia del membro della Commissione
signora B. G. in quanto rientrante nelle ipotesi di cui alle lettera a), b), c)
dell'art. 145, comma 1, del Regolamento Organico. Eccesso di potere per
sviamento.
F. ricorso n. 412 del 1996 contro la deliberazione della Giunta n. 253 del 17
settembre 1996 con la quale è stata disposta la risoluzione del rapporto di
impiego per esito sfavorevole del periodo di prova.
Questi i motivi di ricorso.
1) Violazione e falsa
applicazione dell'art. 14 e 90 del D.P.G.P. del 14 ottobre 1993, n. 19/L,
(Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni) per mancata
astensione del Vice - Sindaco, dell'Assessare S. P. e degli Amministratori in
quanto interessati.
2) Violazione e falsa
applicazione dell'art. 10, comrna 2, (periodo di prova) del D.P.R. del 10
gennaio 1957, n. 3, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
difetto assoluto di istruttoria in ordine alla durata, all'esito del servizio
effettivamente prestato ed alle capacità realmente dimostrate dal dott. S. quali
presupposti necessari per la valutazione del periodo di prova. Eccesso di potere
per sviamento, per falsità del presupposto, per motivazione carente, travisata,
illogica e contraddittoria riguardo al giudizio negativo espresso.
3) Violazione e falsa
applicazione degli artt. 138 (Accertamenti) e 139 (Contestazione degli addebití)
del Regolamento Organico del Personale in relazione all'art. 1 e 3 della legge 7
agosto 1990, n. 241, per essere pervenuta l'amministrazione a giudizio
sfavorevole sul periodo di prova del ricorrente in base a valutazione di fatti
non preventivamente contestati al ricorrente attraverso l'iter della procedura
disciplinare. Eccesso di potere per sviamento.
G. ricorso n. 358 del 1997 contro la deliberazione della Giunta municipale n.
127 del 22 aprile 1997, con la quale viene bandito il concorso pubblico per la
copertura dei posta di Segretario comunale deducendo:
1. Violazione e falsa
applicazione degli artt. 97, comma 1, e 51, Cost., dell'art. 1, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita dalla legge regionale n. 13/1993 e
dalla legge provinciale n. 23/1992, e dell'art. 57, comma 1, (indizione del
bando di concorso) della legge regionale del 5 marzo 1993, n. 4, (Nuove norme
sulla stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e
dei segretari comunali). Eccesso di potere per sviamento, falsità del
presupposto e ingiustizia manifesta.
Il Comune di Vallarsa si costituiva in tutti i ricorsi, contestandone la
fondatezza.
Il TRGA, riuniti i sette gravami, li accoglieva con la sentenza in epigrafe
specificata, contro la quale il Comune ha proposto il presente appello,
chiedendone l’integrale riforma.
L’originario ricorrente resiste all’appello.
Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive con apposite
memorie e l’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6
maggio 2003.
DIRITT0
l. In via preliminare, conviene precisare che l’ambito del presente giudizio
d’appello è delimitato dalle censure accolte dal giudice di primo grado, in
quanto l’originario ricorrente, con la memoria difensiva del 16 aprile 2003, pur
avendo diffusamente replicato alle argomentazioni del Comune, non ha
espressamente riproposto le censure dichiarate assorbite dal T.R.G.A..
Entro questi limiti,
pertanto, saranno esaminati i rilievi mossi dal Comune appellante in ordine alle
statuizioni rese sui singoli ricorsi.
2. Il ricorso n. 212/95 riguarda la deliberazione della Giunta Comunale 17 marzo
1995, n. 66, con la quale, previa revoca della precedente delibera n. 55 del 21
febbraio 1995 (peraltro annullata dall'organo di controllo), è stata nuovamente
negata la deroga all'obbligo di residenza del ricorrente nel Comune, nonché la
nota del Sindaco 12 maggio 1995, recante intimazione al ricorrente di trasferire
entro il 30 maggio 1995 la residenza nel Comune di Vallarsa.
Il T.R.G.A. lo ha accolto,
ritenendo fondata la censura di essesso di potere sotto due profili: quello del
difetto di presupposto e quello della disparità di trattamento.
Sotto il primo aspetto, il
giudice – dopo avere ricordato le vicende che da subito hanno contrassegnato i
rapporti, non certamente improntati a reciproca e leale collaborazione, tra il
nuovo segretario e gli amministratori comunali [l’assunzione in servizio del
ricorrente avvenuta ad oltre sei mesi di distanza dalla sua nomina per la
resistenza frapposta dagli amministratori del Comune di Vallarsa; la nota 2
gennaio 1995, con la quale il Sindaco, il giorno stesso della presa di servizio,
rammentava al segretario l'obbligo di residenza nel Comune ai sensi dell'art. 51
del Regolamento organico e sottolineava a tal fine anche la disponibilità di un
alloggio comunale; la denuncia da parte del dott. S.(in data 20 febbraio 1995
alla Amministrazione comunale ed in data 25 febbraio 1995 alle Procure Generali
della Corte dei Conti di Trento e di Roma e alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Trento e di Rovereto) in ordine ad alcune irregolarità rilevate
(adibizione ad abitazione da parte del precedente segretario e senza
corrispettivo per il Comune di uffici comunali in località Raossi)] – richiamava
l'art. 90, comma 5, del vigente regolamento organico, secondo il quale “i
Comuni, in relazione all'obbligo di residenza prescritto al segretario comunale,
devono fornire allo stesso, dietro corrispettivo commisurato all'equo canone per
corrispondente appartamento in zona B del Comune di Trento, un idoneo alloggio,
sempre che non ne possieda nel Comune”.
Ciò precisato, il T.R.G.A. ha
osservato che l’affermazione contenuta nella deliberazione della Giunta n. 66
del 17 marzo 1995, secondo la quale la “Amministrazione possiede per i segretari
comunali che ne siano sprovvisti, qualora non optino per diversa sistemazione,
un apposito appartamento nel palazzo comunale libero e disponibile, a seguito
della partenza del precedente segretario che lo abitava”, sarebbe smentita dalle
risultanze istruttorie dalle quali emergerebbe la non idoneità dell’appartamento
in questione, ubicato al secondo piano del palazzo comunale.
Secondo i dati non
contestati, desumibli dalla documentazione acquisita agli atti, il citato
appartamento è composto non da “tre ampi locali con servizi” come asserito dalla
difesa del Comune, ma più esattamente, dal corridoio, da due sole stanze (di cui
una di mq. 13,23), dal bagno, mentre manca del tutto qualsiasi ambiente
attrezzato a cucina, perché l'accatastamento dei locali al nuovo catasto
edilizio urbano è stato operato per esclusivo uso “uffici” e non ad
"abitazione", e tutte le utenze sono uniche per l'intero fabbricato sede del
municipio di Vallarsa. Da qui la conclusione dell’inesistenza di una autonoma
abitazione distinta dagli uffici comunali e, quindi, dell’insussistenza del
presupposto posto a base del diniego: l’esistenza di un alloggio idoneo per il
segretario e per il suo nucleo familiare.
Quanto all’assunto della
difesa comunale circa la disponibilità di altro alloggio in località Riva, il
T.R.G.A. ha osservato che dalla documentazione acquisita a seguito della
disposta istruttoria non risulta che l'amministrazione comunale abbia informato
il ricorrente della disponibilità di tale altro alloggio, del quale, del resto,
non fannno cenno né le deliberazioni della Giunta n. 55 del 21 febbraio 1995 e
n. 66 del 17 marzo 1995 né le lettere sindacali 2 gennaio 1995 e 12 maggio 1995
n. 2774. Ove poi si consideri che, alla stregua degli elementi forniti dalla
relazione 30 giugno 1995 dell'Ufficio tecnico comunale, detto alloggio fa parte
di una scuola elementare realizzata nel 1955 ed in stato di abbandono (impianti
tecnologici, mancanza dell'impianto di riscaldamento, serramenti in condizioni
pessime, pavimenti da sistemare), appare evidente come anche questo appartamento
non possa considerarsi idoneo ai sensi e per gli effetti della richiamata norma
regolamentare.
Per quel che concerne il
secondo profilo, quello cioè di eccesso di potere per disparità di trattamento,
la sua fondatezza è stata affermata con riferimento sia alla posizione del
precedente Segretario comunale dott. B., al quale è stato consentito di
mantenere la propria residenza nel Comune di Luserna, Comune molto più distante
di Rovereto (residenza del dr. S. dalla sede di servizio, sia a quella della
dipendente rag. ra B., residente nel Comune di Mori, anche esso più distante di
Rovereto da Vallarsa.
2.1. Le conclusioni del primo giudice vengono contestate sotto entrambi i
profili di censura dal Comune appellante, il quale osserva, in primo luogo, che,
diversamente da quanto sostenuto in sentenza, l’appartamento messo a
disposizione si deve considerare, alla luce della stessa documentazione esibita,
“alloggio idoneo” a soddisfare le esigenze del ricorrente a nulla rilevando, da
un lato, la mancanza di un locale autonomo destinato a cucina, posto che una
delle due stanze, essendo attrezzata con “scatola elettrica con cavo tv, tubi
per allacciamento acqua calda e fredda e scarico a muro”, è in grado di ospitare
un “angolo cottura” e, dall’altro lato, la destinazione e l’accatastamento dei
locali ad uso ufficio, anziché abitativo.
Aggiunge la difesa del comune
che l’attrezzatura relativa all’angolo cottura non può che fare carico a chi di
volta in volta si trova ad utilizzare l’appartamento, tenuto conto che l’obbligo
dell’amministrazione concerne esclusivamente la messa a disposizione
dell’alloggio, ma non certo il suo arredo, come si desume dal riferimento al
pagamento di un corrispettivo commisurato all’equo canone, applicabile di norma
agli appartamenti non arredati. Tutto ciò senza considerare che il ricorrente
non ha mai chiesto all’amministrazione di mettergli a disposizione un alloggio
in Vallarsa, ma si è limitato ad insistere per la dispensa dall’obbligo di
residenza.
Con riferimento al secondo
profilo di censura accolto, la difesa dell’amministrazione osserva innazi tutto
che il ricorrente non risiede a Rovereto ma a Trento, e sottolinea come la
riferita disparità di trattamento non sarebbe predicabile né nei confronti del
precedente segretario comunale il quale, pur non avendo trasferito la propria
residenza anagrafica in Vallarsa, ha dimorato abitualmente nel comune, né nei
confronti della Ragioniera B. vuoi perché residente nel comune di Mori, distante
soli 22 km da Vallarsa vuoi perché non onerata degli stessi obblighi del
segretario comunale.
2.2. Le considerazioni del comune non possono essere condivise.
Va in primo luogo precisato
che il diniego di dispensa dall’obbligo di residenza è stato motivato proprio
con riferimento alla disponibilità dell’appartamento di proprietà comunale, per
cui del tutto irrilevante appare, ai fini della verifica di legittimità del
diniego medesimo, la circostanza che il segretario non abbia mai chiesto
all’amministrazione di mettergli a disposizione un appartamento.
Quanto alla idoneità o meno
dell’appartamento, reputa il Collegio che, come esattamente rilevato dal giudice
di primo grado, le risultanze istruttorie e documentali abbiano fornito adeguata
dimostrazione dell’infondatezza della tesi comunale.
La limitata consistenza del
cd. alloggio, costituito di due sole stanze, in una delle quali sarebbe previsto
l’angolo cottura; la mancanza attuale di collegamenti dei servizi; l’unicità
delle utenze con quelle dell’edificio adibito a sede del comune, sono tutti
elementi che dimostrano come l’alloggio in questione non fosse, al momento in
cui veniva offerto al segretario, in grado di soddisfare le sia pur minime
esigenze abitative del funzionario. E ciò senza considerare che, diversamente da
quanto assume la difesa comunale, non sembra ipotizzabile che l’angolo cottura
debba essere arredato dal funzionario che di volta in volta usufruisce
dell’appartamento. E’ notorio, infatti, che tutti gli appartamenti nei quali sia
previsto, al posto di autonoma cucina, un angolo cottura sono predisposti con
l’arredo essenziale di quest’ultimo.
Anche sulla censura di
eccesso di potere per disparità di trattamento si devono condividere le
conclusioni del primo giudice.
L’assunto che il precedente
segretario comunale, pur non avendo trasferito la propria residenza anagrafica
in Vallarsa, ha dimorato abitualmente nel comune, e che la Ragioniera B. è
residente nel comune di Mori, distante soli 22 km da Vallarsa e, comunque, non
ha gli stessi obblighi del segretario comunale, è circostanza che non vale ad
escludere il vizio riscontrato.
Difatti, non si comprende
perché al precedente segretario sia stato consentito di non trasferire la
propria residenza anagrafica, mentre analogo trattamento non è stato riservato
all’odierno appellato, al quale, del resto, non risulta sia mai stato contestato
l’assenza in sede nell’arco del normale orario di servizio. Quanto alla
dipendente B., è sufficiente replicare che la distanza del luogo di residenza
dal comune sede di servizio è problema che riguarda il singolo dipendente che
chiede la dispensa dall’obbligo di residenza, posto che, quale che sia la
lunghezza del percorso che quotidianamente deve affrontare, egli ha l’obbligo di
garantire la presenza in ufficio nel periodo del normale orario di servizio.
In tale ottica, il segretario
avrebbe dovuto affrontare un viaggio quotidiano più lungo, ma questo non assume
rilievo rispetto alla continua presenza in servizio, che costituisce l’obbligo
principale di qualsiasi dipendente.
Si deve, infine, aggiungere
che la nota sindacale che rammenta al nuovo segretario l’obbligo di residenza –
nota che come si è avuto modo di precisare in precedenza – è stata fatta
pervenire nello stesso giorno in cui il ricorrente prendeva servizio: il che
dimostra anche che l’amministrazione non era certo predisposta a superare le
vicende che avevano contrassegnato la nomina del ricorrente e la sua immissione
in servizio.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, l’appello del comune deve, per questa parte della
sentenza, essere respinto.
3. Il ricorso n. 302/95 investe i quattro richiami scritti adottati dal Sindaco
in relazione ad asserite infrazioni disciplinari: si tratta, in particolare, dei
provvedimenti 27 maggio 1995, n. 3135, per assenza dalla Commissione Statuto; 27
maggio 1995, n. 3236, per il parere di legittimità sulla deliberazione 21
febbraio 1995, n. 55; 26 maggio 1995, n. 3137, per ritardo in atti d’ufficio; 25
maggio 1995, n. 3138 in relazione alla vicenda della ristrutturazione ramale
della fognatura in frazione Dosso.
Il T.R.G.A. ha ritenuto
fondato anche questo ricorso e, in accoglimento del medesimo, ha annullato i
quattro richiami scritti.
3.1. Per quanto attiene al richiamo n. 3135 del 27 maggio 1995, irrogato per la
mancata partecipazione alla riunione della Commissione per lo Statuto Comunale
del 27 febbraio 1995, il giudice di primo grado ha rilevato che la deliberazione
consiliare n. 48/93, istitutiva della Commissione di studio per la redazione
dello Statuto comunale, ha incluso fra i suoi componenti anche il segretario
comunale dell’epoca, dott. B., precisando comunque che la composizione della
Commissione in questione, non essendo prevista da alcuna disposizione di legge a
regolamentare, deve considerarsi frutto delle valutazioni ampiamente
discrezionali del Consiglio, il quale ha chiamato, all'epoca, a farne parte
persone che, a proprio giudizio, ha ritenuto particolarmente qualificate, mentre
nessuna disposizione normativa o regolamentare impone al segretario di
partecipare alla citata Commissione.
In tale contesto, la mancata
partecipazione del segretario ad un organismo, del quale non faceva parte, non è
stato ritenuto comportamento suscettibile di essere censurato disciplinarmente,
anche avuto riguardo al clima instauratosi nel Comune, nel quale qualsiasi
violazione, anche meramente formale, di qualsiasi disposizione era oggetto di
corrispondenza con l'autorità giudiziaria penale.
Il Comune contesta tali
conclusioni, osservando che, diversamente a quanto ritenuto dal primo giudice,
la legittimazione (e conseguentemente l’obbligo) del segretario comunale alla
partecipazione alla Commissione discende dalla deliberazione istitutiva della
commissione stessa, che espressamente contempla tra i suoi membri il segretario
comunale; che tale partecipazione risulta perfettamente in linea con i compiti
propri del segretario, come individuati dall’art. 38, comma 2, del TULLRROC, dal
quale si ricaverebbe che nell’ambito delle ampie funzioni assegnate a tale
figura dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e, comunque nell’ambito dei
“compiti affidatigli dal Sindaco”, rientra anche quello di partecipare
all’organismo destinato a predisporre l’atto fondamentale del comune; che
l’originario ricorrente non ha mai contestato la composizione della commissione
né ha rappresentato ragioni di sorta a giustificazione della mancata
partecipazione nonostante i reiterati inviti in tal senso rivoltigli dal
Sindaco.
Il Collegio osserva che
nessuno dei rilievi mossi alla statuizione del primo giudice è fondato.
In punto di fatto, non è
contestato dal comune che, come rilevato dall’appellato e come risulta dalla
deliberazione, i componenti della commissione sono stati individuati
singolarmente, capigruppo politici, ex sindaci e rappresentanti del mondo
produttivo, e che, per quel che concerne specificamente il punto controverso, il
dott. B. è stato chiamato a farne parte non in via generica in quanto segretario
comunale, ma con designazione specifica. Questa circostanza risulta avvalorata
dalla precisazione, formulata dall’originario ricorrente e non smentita dal
comune, che la commissione dal 1993 al 1995 si è sempre riunita nella
composizione originaria, anche nel secondo semestre 1994, quando segretario
comunale era il dott. A. e il dott. B. prestava servizio in altre sedi. Sempre
in punto di fatto, conviene precisare che, come sottolineato dall’appellato e
non contestato dal comune, alla data del 27 febbraio 1995, la commissione aveva
concluso i propri lavori e lo Statuto comunale era stato approvato dal Consiglio
comunale con deliberazione 16 maggio 1994, n. 25, vistata dalla Giunta
provinciale nella seduta del 10 giugno 1994: quindi, ben nove mesi prima della
convocazione contestata.
In tale quadro, non sembra
possa essere messo in dubbio che la partecipazione del segretario alla
commissione non discendeva ratione muneris dalla qualità rivestita, ma era stato
frutto di una precisa scelta dell’organo consiliare, con la conseguenza che non
sussisteva alcun obbligo a carico del segretario comunale dell’epoca di
partecipare a detta commissione.
Né un tale obbligo può farsi
discendere dall’art. 38 invocato, posto che tra i compiti suddetti non è incluso
quello di partecipare a commissioni non previste dalla normativa vigente.
Alla luce delle
considerazioni appena svolte, reputa il Collegio che il comportamento del
ricorrente di primo grado, pur denotando un eccessivo formalismo
nell’espletamento dei propri doveri d’ufficio che mal si concilia con il
principio di leale collaborazione con gli amministratori comunali cui deve
essere improntata la sua azione, non sembra tuttavia integrare ex se gli estremi
di un’infrazione disciplinare. Correttamente, pertanto, il giudice di primo
grado ha annullato anche questo richiamo scritto.
E’ appena il caso di
aggiungere che, nell’ambito delle questioni controverse su questo specifico
richiamo, nessun rilievo assume la circostanza dedotta dal Comune che
l’originario ricorrente non ha contestato la delibera di istituzione della
commissione.
3.2. Il richiamo scritto n. 3136 del 27 maggio 1995 è stato inflitto perché il
segretario non si è astenuto dall'esprimere parere sulla deliberazione della
Giunta n. 55 del 21 febbraio 1995 – avente ad oggetto il diniego di dispensa
dall’obbligo di residenza - deliberazione annullata dalla Giunta provinciale
proprio a causa del parere di legittimità espresso dal dr. S., parte
interessata.
Il T.R.G.A., premesso che, a
norma dell’art. 100, 5 comma, T.U.LL.R.O.C. nel caso in cui al provvedimento
deliberativo sia direttamente interessato il segretario comunale, il parere di
legittimità è reso dal Vice segretario o da un dirigente o funzionario comunale,
ha escluso che, nel caso di specie, il segretario comunale avesse l’obbligo di
astenersi. A tale risultato il giudice di primo grado è pervenuto sul
presupposto che l’appellato, di fronte ad uno schema di delibera di Giunta di
contenuto contrario alle sue aspettative (in quanto vi si negava la richiesta
dispensa dall'obbligo di residenza), non poteva avere un proprio, personale e
diretto interesse alla adozione della delibera.
Questa conclusione sarebbe
rafforzata dalla considerazione che il parere del segretario è limitato agli
aspetti di stretta legittimità formale, e non può interferire sulle scelte in
concreto emergenti dallo schema di delibera sottoposta al suo esame, per cui,
quando il contenuto dello schema di delibera non contenga alcun vantaggio o
utilità per il segretario, deve escludersi la sussistenza di un suo “diretto”
interesse e del conseguente obbligo di astensione.
L’Amministrazione appellante
contesta le conclusioni del giudice di primo grado, osservando in primo luogo
che l’infrazione contestata nel caso di specie e culminata con l’impugnato
richiamo, non era correlata alla sussistenza di un interesse del Segretario
comunale all’adozione della deliberazione di diniego della dispensa dall’obbligo
di residenza, ma, più esattamente, alla violazione di un preciso obbligo
normativo e, quindi, alla grave negligenza imputabile al comportamento del
funzionario.
La Sezione ritiene che i
rilievi dell’amministrazione siano fondati.
La tesi del primo giudice non
può essere condivisa perché non considera che l’obbligo di astensione
previsto dalla disposizione avanti richiamata scatta nel momento in cui l’atto
deliberativo coinvolge il segretario comunale, e prescinde dal contenuto,
positivo o negativo, della determinazione comunale. Il giudizio sull’interesse
del soggetto tenuto ad astenersi è necessariamente prognostico e l’obbligo di
astenersi diventa attuale allorché il soggetto “interessato” è messo in
condizione di conoscere che l’atto deliberativo lo riguarda direttamente.
Circostanza questa che nella
specie non può essere messo in discussione, essendo evidente che la decisione di
decidere sulla domanda di diniego di dispensa dall’obbligo di residenza integra
sicuramente, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, un caso di
“diretto” interesse del segretario comunale, e fa nascere, quindi, il
conseguente obbligo di astensione.
Pertanto, il ricorso in
esame, nella parte in cui è rivolto contro il richiamo scritto 27 maggio 1995,
n. 3136, andava respinto.
3.3. Il terzo richiamo scritto di cui alla nota sindacale n. 3137 del 26 maggio
1995, è stato irrogato per l’omesso parere di legittimità in ordine alle
deliberazioni della Giunta nn. 56, 57, 58 e 60, il cui contenuto era stato messo
a disposizione del segretario dal giorno precedente a quello della riunione di
Giunta e cioè dal 20 febbraio 1995.
Il richiamo in parola è stato
annullato perché adottato sul presupposto errato che il segretario ha avuto a
disposizione gli atti in parola il giorno precedente (20 febbraio 1995) la
riunione della Giunta comunale avvenuta in data 21 febbraio 1995.
Dalla disposta istruttoria,
difatti, sarebbe emerso che la consegna di tali atti è avvenuta alle ora 16,00
del 21 febbraio 1995, come sostenuto dall’originario ricorrente. In tale quadro
irrilevanti sarebbero, ad avviso del primo giudice, le considerazioni del comune
circa la “ordinarietà e normalità” degli atti deliberativi in questione, atteso
che elementari principi di buona amministrazione escludono che gli schemi di
provvedimenti possano essere sottoposti al vaglio dei segretari immediatamente
prima della riunione dell’organo comunale chiamato a deliberare sugli stessi.
Anche su questo punto le
conclusioni del primo giudice non possono essere condivise.
A parte ogni questione sulla
data di effettiva consegna al segretario comunale degli schemi di atti
deliberativi sui quali esprimere il proprio parere – se, cioè, tale data sia da
individuare nel giorno precedente la riunione della Giunta (20 febbraio 1995)
come assume il comune ovvero alle ore 16,00 dello stesso giorno della riunione
(21 febbraio 1995) come sostengono l’originario ricorrente e il T.R.G.A. – è
decisiva la considerazione che, secondo quanto affermato dall’amministrazione e
non contestato dall’appellato, la riunione dell’organo comunale è iniziata alla
ore 20,40 del 21 febbraio 1995.
Orbene, sostenere che quasi
cinque ore di tempo prima della riunione dell’organo comunale, non consentono al
segretario comunale l’esame delle deliberazioni sulle quali esprimere il proprio
parere di legittimità è affermazione assolutamente non condivisibile, ove si
tenga conto da un lato di quella che, notoriamente, costituisce la prassi
ordinaria di tutte le riunioni di Giunta comunale e, dall’altro lato, che il
segretario comunale è, in linea di principio, in possesso delle doti
professionali indispensabili che gli consentono di assolvere i propri compiti
istituzionali. Ferma restando, ovviamente, la possibilità di chiedere un margine
di riflessione, ove la questione presenti profili di notevole complessità e il
tempo a disposizione non sia stato oggettivamente tale da consentirne un esame
adeguato: circostanza che, peraltro, non è stata contestata nel caso in esame.
Non si può, pertanto,
ritenere, come assume l’originario ricorrente per giustificare la contestata
omissione, che egli non ha avuto il tempo materiale per esaminare gli atti
pervenutigli.
Anche per questo richiamo
scritto, dunque, il ricorso di primo grado andava respinto.
3.4. L’ultimo richiamo scritto è quello di cui al provvedimento n. 3138 del 25
maggio 1995, che è stato irrogato perché il segretario avrebbe modificato il
parere 21 marzo 1995 espresso in merito alla delibera n. 115 del 21 marzo 1995:
la modifica sarebbe consistita nell’aggiunta, operata il giorno successivo, alle
parole “negativa per non esecutività della delibera consiliare n. 7 dd.
17.3.1995 che dispone la corretta copertura finanziaria dell'opera”, le parole
“mancata indicazione cap. spesa”.
Il T.R.G.A., dopo avere
precisato che, diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione,
l’interessato aveva contestato l’addebito in sede di giustificazioni, ha
annullato il provvedimento impugnato sul rilievo che, a seguito
dell’acquisizione in giudizio del verbale della deliberazione n. 115,
sottoscritto dal Vice Sindaco (essendo il Sindaco assente) e da un Assessore,
oltre che dal segretario comunale, è emerso che il parere di regolarità tecnica
e contabile reso dal Segretario, integralmente riportato nelle premesse,
contiene anche le parole "mancata indicazione del cap. spesa".
Ciò che escluderebbe la
sussistenza in fatto dell’addebito contestato.
Il Comune appellante assume
che le conclusioni del giudice di primo grado sono frutto di una valutazione
frettolosa della vicenda e fondate su una circostanza priva di valore
probatorio, perché il fatto che la deliberazione riporti anche le parole
relative alla mancata indicazione del capitolo di spesa, non esclude che tali
parole siano state inserite successivamente alla stesura del verbale di
deliberazione.
Quest’ultima affermazione
emergerebbe in tutta la sua evidenza da un’attenta valutazione del verbale in
questione, dal quale si ricaverebbe che l’inciso relativo all’indicazione del
capitolo di spesa sarebbe stato inserito successivamente.
La Sezione ritiene che le
conclusioni del primo giudice siano da confermare, ove si consideri, da un lato,
che nessuna delle parti contesta l’esistenza nel parere dell’inciso circa
l’indicazione del capitolo di spesa e, dall’altro lato, che né il Vice Sindaco
né l’Assessore che, unitamente al segretario, hanno firmato il relativo verbale
ne hanno mai contestato la conformità all’originale.
Ad ogni modo, anche a volere
seguire la tesi dell’amministrazione ed ammettere, in via di mera ipotesi, che
l’aggiunta sia stata operata successivamente, reputa il Collegio che essa non ha
comportato alcuna modifica sostanziale del parere e, quindi, non sembra
suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare.
3.5. Alla luce delle considerazioni appena svolte, la sentenza appellata deve
essere parzialmente riformata nel senso che il ricorso n. 302 del 1995 doveva
essere accolto solo nella parte in cui era rivolto contro i richiami scritti n.
3135 del 27 maggio 1995 (per mancata partecipazione alla commissione Statuto) e
n. 3138 del 25 maggio 1995 (per modifica parere reso su deliberazione n. 114 del
21 marzo 1995), mentre doveva essere respinto nella parte in cui era rivolto
contro i richiami scritti n. 3136 del 27 maggio 1995, relativo al parere reso
sulla deliberazione n. 55 del 1995) e n. 3137 del 26 maggio 1995 per omesso
parere su deliberazioni da sottoporre alla Giunta nella riunione del 21 febbraio
1995. Entro questi limiti, l’appello deve essere accolto.
4. Il ricorso n. 398 del 1995 investe la deliberazione della Giunta comunale n.
228 del 25 luglio 1995, con la quale l’originario ricorrente è stato sospeso
cautelarmente dal servizio fino alla definizione del procedimento disciplinare.
Il giudice di primo grado lo
ha accolto, avendo ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, con il quale
si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 90 D.P.G.R. 14
ottobre 1993, n. 19/L, per mancata astensione, in sede di adozione della
delibera impugnata, del Sindaco, dell'Assessore S. P. e della rag. B., la quale
ha reso il parere di legittimità e di regolarità contabile in ordine alla
delibera impugnata.
Dopo avere premesso che la
sospensione cautelare, in pendenza o in vista della attivazione dei procedimento
disciplinare, proprio perché si inserisce necessariamente nel procedimento
disciplinare, è soggetta alle stesse regole che governano quest’ultimo - regole
volte, in primo luogo, a garantire al dipendente che le valutazioni adottate nei
suoi confronti siano assunte da un organo della cui imparzialità non sia
possibile dubitare – ha precisato che il dovere di astensione previsto dall'art.
14 D.P.G.R. n. 19/L del 1993 costituisce espressione del principio generale,
inderogabile in sede disciplinare e giurisdizionale, per il quale chi esercita
funzioni giudicanti (siano esse applicate, per l'appunto, in sede disciplinare
avvero in sede giudiziaria) deve trovarsi in posizione di assoluta imparzialità
e terzietà rispetto ai fatti (ed alle persone, alle quali quei fatti sono
riconducibili) in ordine ai quali deve esprimere valutazioni e proporre o
irrogare sanzioni o misure cautelari.
Di tale generale principio
sarebbe espressione anche l'art. 145 del regolamento organico del personale del
Comune di Vallarsa che, riproducendo quasi letteralmente l'art. 149 del T.U.
degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n. 3 del 1957, prevede
le cause di ricusazione del giudice disciplinare.
Dall'atteggiarsi concreto
della vicenda emergerebbero, ad avviso del giudice di primo grado, indiscutibili
profili di possibili e verosimili ragioni di inimicizia o, quanto meno, di
animosità o interesse a rimuovere, mediante una serie di atti e provvedimenti,
il segretario comunale dal suo impiego (e per intanto a sospenderlo) in capo al
Sindaco per una serie di ragioni, tra le quali in particolare, il ricorso contro
la nomina ancor prima che il dr. S.prendesse servizio, l'illegittimo diniego di
deroga dall'obbligo di residenza e gli illegittimi quattro richiami scritti.
Ragioni di inimicizia, di
animosità o, comunque, di interesse personale a rimuovere il segretario (e per
intanto a sospenderlo) sarebbero rinvenibili anche in capo all'Assessore S. P.,
il quale ha partecipato alla Giunta che ha deliberato dapprima (atto n. 291 dei
19.7.1994) la richiesta alla Provincia della revoca della nomina del dr. S. e
successivamente (atto n. 310 dei 28.7.1994) il ricorso al T.R.G.A. contro la
nomina nonché alla delibera sull'illegittimo diniego di deroga dall'obbligo di
residenza.
Per quanto concerne la rag.
B- le ragioni che avrebbero dovuto indurla ad astenersi andrebbero individuate:
nella lettera 27 febbraio 1995 che ha, indubbiamente, concorso ad indurre il
Sindaco ad adottare il richiamo scritto n. 3137 del 26 maggio 1995 poi
annullato; nel fatto che, pur avendo espresso in data 1 marzo 1995 con lettera
diretta anche al Sindaco seri dubbi in ordine alla possibilità di definire
“appartamento” i locali offerti al dr. S. come alloggio e pur avendo
sottolineato la necessità di “rivedere sia il conteggio effettuato dal Comune
sia, di conseguenza, l'importo richiesto al dr. B.” (L. 10.429.211), ha poi
apposto il visto di regolarità contabile sulla delibera consiliare n. 16 del 12
aprile 1995 la quale, nel variare il bilancio di previsione 1995, prevede al
cap. 491 l'entrata di L. 10.429.211 proprio per l'affitto di quell'appartamento
comunale in realtà inesistente ai fini di una utilizzazione residenziale; nella
partecipazione, apponendo il parere sia di legittimità che di regolarità
contabile, all'atto impugnato, che richiama, a supporto della disposta
sospensione, "in particolare" la deliberazione di variazione di bilancio n. 16
del 12 aprile 1995 e la mancata firma da parte del Segretario di mandati di
pagamento di spese assunte in applicazione della ripetuta delibera di variazione
n. 16 del 1995.
I pareri espressi dalla
dipendente B.sull'atto impugnato evidenzierebbero, attesa la loro
contraddittorietà sia con il precedente scritto 1 marzo 1995 sia con la realtà
fisica dei locali erroneamente definiti “appartamento”, l’esistenza di quegli
indiscutibili profili di possibili e verosimili ragioni di inimicizia o quanto
meno di animosità o interesse a rimuovere (e per intanto a sospendere) il
Segretario, già riconosciuti più sopra esistenti in capo agli amministratori
prima menzionati.
Nonostante la natura
assorbente del motivo accolto, il T.R.G.A. ha ritenuto l'atto impugnato anche
viziato per eccesso di potere sotto i profili, dedotti con il terzo motivo di
ricorso, del travisamento e della motivazione perplessa, contraddittoria e
pretestuosa.
Premesso che la sospensione
cautelare è stata inflitta in particolare, per il rifiuto del segretario di
trasferire la residenza a Vallarsa e di sottoscrivere mandati di pagamento di
spese assunte in applicazione della sopra indicata delibera di variazione di
bilancio n. 16 del 12 aprile 1995, con utilizzazione, quindi della sornma di L.
10.429.211, il primo giudice ha osservato che, stante la riconosciuta
illegittimità delle determinazioni comunali assunte in ordine al trasferimento
della residenza e attesa, altresì, la impossibilità (a quanto meno il serio
dubbio) di pretendere dal dr. B., precedente segretario, la somma di L.
10.429.211 per l'uso di un inesistente “appartamento”, il comportamento del dr.
S. non poteva integrare oggettivamente il presupposto in presenza del quale è
possibile disporre la sospensione cautelare.
Inoltre, la peculiarità della
vicenda, avrebbe dovuto indurre il Sindaco, nonostante il visto di legittimità
riportato dalla delibera di variazione di bilancio, ad impartire l'ordine
scritto di firmare i mandati relativi, ordine che non sarebbe ravvisabile nella
nota sindacale 30 giugno 1995 n. 3869, priva dell'indispensabile elencazione
analitica dei mandati da firmare.
Strumentale alla
ricostruzione dei fatti posti a base del provvedimento impugnato sarebbe poi il
richiamo anche ai sei procedimenti disciplinari archiviati, i quali, ad avviso
del primo giudice, sarebbero stati pretestuosamente iniziati e non potevano,
dunque, legittimamente sorreggere il provvedimento in questione.
Del pari irrilevanti, ai fini
della legittimità del provvedimento impugnato, sarebbero i quattro provvedimenti
disciplinari conclusi con il richiamo scritto, richiamati nell'atto
sanzionatorio: detti richiami, difatti, sono stati impugnati dall’interessato e
poi annullati.
4.1. Il Comune critica le conclusioni del primo giudice, osservando come l’unico
argomento addotto – vale a dire l’animosità e la grave inimicizia dimostrata
dagli amministratori verso il segretario nei confronti del quale sarebbero stati
adottati provvedimenti a contenuto negativo poi annullati – sia frutto di
evidente erroneità.
L’assunzione di provvedimenti
negativi, anche in ipotesi illegittimi, nei confronti di un dipendente non
implicherebbe, di per se, sentimenti di inimicizia personale o animosità, e
conseguentemente attività discriminatoria da parte dell’amministrazione perché,
se ciò fosse vero, tali presupposti dovrebbero considerarsi sussistenti in
presenza di qualsiasi procedimento disciplinare.
Con riferimento ai singoli
punti presi in esame dal giudice di primo grado, l’Amministrazione osserva
quanto segue. L’iniziativa volta ad ottenere prima la revoca e poi
l’annullamento giurisdizionale della nomina fu dettata non da ragioni di grave
inimicizia o di animosità personale nei confronti del nuovo segretario comunale,
peraltro neppure conosciuto di persona dagli amministratori, ma dalla giusta
preoccupazione di garantire l’efficienza della macchina amministrativa comunale,
posto che, al momento della sua designazione presso il Comune, il dott. S. era
già noto per la sua difficoltà di inserimento presso le altre amministrazioni
comunali, alcune delle quali avevano persino ritirato la richiesta di nomina.
Il diniego di dispensa
dall’obbligo di residenza fu dettato sempre per esigenze di carattere
strettamente organizzativo e di funzionamento della struttura burocratica
comunale, come dimostrerebbe il fatto che il medesimo Tribunale ha respinto la
domanda cautelare di sospensiva proposta contro il provvedimento che sanciva
l’obbligo di residenza nel Comune.
Gli stessi richiami scritti,
lungi dall’essere stati dettati da sentimenti di animosità ed inimicizia, furono
la doverosa conseguenza degli illegittimi comportamenti posti in essere dal
segretario che si dimostrava poco disponibile (ingiustificata assenza dalla
commissione Statuto), poco diligente (rifiuto di esprimere il proprio parere su
deliberazioni perché sottoposte troppo tardi al suo esame), e poco leale
(violazione dell’obbligo di astensione nella delibera relativa alla domanda di
dispensa dall’obbligo di residenza).
Alla stregua delle
precisazioni avanti riportate, il Comune assume che nella vicenda, diversamente
da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non sussisteva l’obbligo di
astensione in capo agli amministratori comunali e che se nella medesima è dato
riscontrare animosità, questa è da individuare esclusivamente in quella nutrita
dal segretario nei confronti degli amministratori.
4.2. L’assunto del comune non può essere condiviso.
La regola dell'astensione
del componente dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale, di cui fa
parte, deve trovare applicazione in tutti i casi in cui egli, per ragioni di
ordine obiettivo, non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle
decisioni da adottare di natura discrezionale; in tal senso, il concetto di
«interesse» del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di
conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della
volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire
all'adozione di una delibera. (Cfr., C.d.S., Sez. IV, 23 settembre 1996, n.
1035).
Tale regola, che costituisce
applicazione del principio, di livello costituzionale, di imparzialità e buon
andamento che deve contrassegnare l’azione dei pubblici poteri, non è stata
rispettata nel caso in esame.
Conviene a questo proposito
ricordare che, per le vicende che hanno caratterizzato i rapporti
dell’originario ricorrente ed altre amministrazioni comunali (dettagliatamente
evidenziate al punto 2 della parte in diritto della sentenza appellata), il
Comune di Vallarsa ha tentato, subito dopo avere appreso dell’assegnazione del
dott. S. come titolare della segreteria comunale, di impedirne l’esecuzione
prima chiedendo la revoca della nomina al Presidente della Giunta provinciale e
poi impugnando davanti al T.R.G.A. i decreti di approvazione della graduatoria
concorsuale e di nomina del nuovo segretario; che l’effettiva immissione in
servizio avviene a distanza di sei mesi dal decreto di nomina e solo dopo la
diffida da parte dell’Amministrazione provinciale; che il giorno stesso della
presa di possesso da parte del dott. S., il Sindaco gli rammenta l’obbligo di
residenza nel comune ai sensi dell’art. 51 del Regolamento organico
sottolineando altresì la disponibilità di idoneo appartamento comunale; che
verso la fine di febbraio, in uno stesso giorno, al Segretario vengono
notificati ben dieci contestazioni di addebiti, sei dei quali vengono poi
archiviati e quattro si concludono con altrettanti richiami scritti, impugnati
dall’interessato con il ricorso esaminato al precdente punto 3.
Ora, non sembra possa essere
disconosciuto che gli indicati elementi, unitariamente considerati, denotano,
oggettivamente, che i rapporti tra segretario ed amministratori si erano da
subito caratterizzati per una sfiducia reciproca, e quindi, integrano quelle
situazioni di conflitto o di contrasto personali, le quali escludono che il
componente dell'organo collegiale si trovi in posizioni di assoluta serenità
rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale.
Nella medesima situazione di
conflitto o di contrasto si pone la posizione della ragioniera B. per
l’esistenza di tutti gli elementi posti in evidenza dal primo giudice e avanti
richiamate.
Correttamente, pertanto, il
giudice di primo grado ha concluso che il Sindaco, l’Assessore S. P. e la
ragioniera B. avevano l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla
deliberazione impugnata, con conseguente illegittimità di quest’ultima per
violazione dell’obbligo in parola.
La riconosciuta fondatezza di
tale motivo e la natura assorbente della censura accolta, dispensano il Collegio
dall’esaminare la fondatezza o meno dell’ulteriore motivo accolto dal primo
giudice. Com’è noto, infatti, quando una sentenza di accoglimento si fonda su
capi autonomi e distinti, la riconosciuta fondatezza di uno di essi, rende
inammissibile la censura proposta contro l’altro capo, distinto ed autonomo,
perché la sua eventuale fondatezza non potrebbe condurre alla riforma della
sentenza gravata.
5. Il ricorso n. 104/96 è diretto contro la deliberazione della Giunta comunale
n. 39 del 18 gennaio 1996, con la quale è stato espresso giudizio negativo sul
periodo di prova e ne è stata disposta la proroga per ulteriori sei mesi.
Il T.R.G.A., dopo avere
ricordato che il ricorrente ha assunto servizio il 2 gennaio 1995, ma è stato
assente per malattia per 35 giorni e per sospensione cautelare per altri 180
giorni, ha sottolineato che i 180 giorni del periodo di prova sarebbero scaduti
il 30 giugno 1995, ma che a tale termine vanno aggiunti: 35 giorni di malattia
(e la scadenza perciò si sposta al 4 agosto); ulteriori 180 giorni di
sospensione dal servizio dal 25 luglio 1995 al 21 gennaio 1996 (e la scadenza
perciò si sposta al 31 gennaio 1996), nonché altro giorno di malattia (il 24
gennaio 1996) e la scadenza si sposta, infine, al 1 febbraio 1996.
Fatta questa precisazione
allo scopo evidente, anche se non dichiarato, di evidenziare che il periodo di
180 da prendere in considerazione per valutare la prova del dipendente deve
essere effettivo, il primo giudice ha ritenuto fondata la censura con cui si
lamenta la mancata astensione dell'Assessore S. P. e della rag. B. (che ha
espresso parere in ordine alla regolarità contabile della delibera) per le
medesime ragioni esplicitate a proposito del ricorso contro la sospensione
cautelare.
Con riguardo alla dipendente
B. le ragioni che escludono la necessaria serenità del giudizio ed impongono, di
conseguenza, l’obbligo di astensione, sarebbero rafforzate dal fatto che la
medesima era a conoscenza che il dr. S. le aveva mosso un addebito disciplinare
(mancata iscrizione a conto consuntivo del credito nei confronti del dr. B.),
scrivendo al Sindaco, (il quale, peraltro, aveva ritenuto infondata la questione
ed archiviato il procedimento); che essa era ben consapevole di avere, in
qualità di responsabile dell'Ufficio di ragioneria, versato in ritardo ad un
istituto di credito alcune quote della cessione del quinto della stipendio di un
impiegato, quote pur trattenute tanto da essersi accollata, poi, il versamento
dei relativi interessi; che, la stessa, infine, aveva ritardi nell'orario di
entrata, autogiustificati dalla medesima sul retro del cartellino con
indicazione degli uffici privati presso i quali, nelle ore di servizio, si
recava per motivo di servizio.
Il primo giudice ha, inoltre,
ritenuto non rilevanti ai fini del giudizio sul periodo di prova, anche i fatti
connessi ad undici procedimenti disciplinari, i quali non sarebbero valutabili
in quanto di essi: otto erano già archiviati o perenti, quattro si erano
conclusi coi richiami scritti poi annullati ed uno - quello relativo alla omessa
firma di mandati - era a livello di semplice contestazione (prot. n. 4691 dei
19.8.1995) e non ancora trattato oralmente nella Commissione di disciplina.
5.1. Il Collegio ritiene che, per respingere l’appello, sia sufficiente rinviare
alle considerazioni svolte nel precedente punto 4 a proposito della sospensione
cautelare dal servizio circa i presupposti che impongono al componente di un
collegio di astenersi dalla deliberazione che concerne soggetto nei confronti
del quale, stante la situazione di conflitto e di contrasto, non è possibile
assicurare la serenità di giudizio nell’adozione di atti discrezionali.
Deriva da ciò che anche su
questo punto la sentenza impugnata deve essere confermata e l’appello respinto.
6. Il ricorso n. 169/96, proposto per l'annullamento della delibera della Giunta
comunale n. 51 del 26 febbraio 1996, con la quale è stata inflitta la sanzione
disciplinare della sospensione dalla qualifica per mesi sei.
Il primo giudice ha ritenuto
illegittima tale deliberazione, oltre che per avere partecipato alla sua
adozione l'Assessore S. P., soggetto interessato, anche per la violazione
dell'art. 120, comma 1, T.U. n. 3 del 1957, norma procedurale applicabile al
caso di specie in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 149 del regolamento
organica.
Premesso che, in base
all'art. 120 citato, il procedimento disciplinare si estingue quando siano
decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia
stato compiuto e il procedimento non può essere rinnovato, il T.R.G.A. ha
affermato che nel caso in esame sono trascorsi più di novanta giorni tra il
precedente atto del procedimento disciplinare e la trattazione orale, avvenuta
in data 1 febbraio 1996.
Il superamento del termine di
90 giorni si sarebbe verificato anche se si volesse seguire la tesi del comune,
secondo cui l’atto precedente, rispetto al quale calcolare i 90 gionri, deve
essere individuato nella scadenza del termine di dieci giorni assegnato
all'incolpato per prendere visione degli atti ed estrarre copia dei documenti, e
non nella data di comunicazione all'interessato di tale facoltà. Difatti, il
ricorrente ha ricevuto la comunicazione del 20 ottobre 1995 in data 23 ottobre
1995, e il termine assegnato di dieci giorni è scaduto il 2 novembre 1995, con
la conseguenza che i novanta giorni previsti dall'art. 120 T.U. n. 3/57 sono
venuti a scadere il 31 gennaio 1996, mentre la trattazione orale è avvenuta in
data 1 febbraio 1996.
Nè ad interrompere detto
termine potrebbe invocarsi la comunicazione del 29 gennaio 1996 con la quale
l’interessato è stato convocato per la trattazione orale dell'1 febbraio 1996,
perché gli atti che, ai sensi dell'art. 120 T.U. n. 3/57, sono idonei ad
interrompere il termine di novanta giorni previsto per l'estinzione dei
procedimento disciplinare sono soltanto quelli esplicitamente previsti dalla
legge e nei quali si articola il procedimento disciplinare.
E poiché sia il T.U. n. 3/57
(art. 111) sia il Regolamento Organico (art. 142) dispongono che la trattazione
orale "deve aver luogo entra trenta giorni dalla scadenza del terrnine"
assegnato al dipendente per prendere visione degli atti individuando così nella
trattazione orale una fase del procedimento ed ancorando il termine di trenta
giorni per il suo svolgimento non alla convocazione della Commissione ma alla
scadenza dei termine di dieci giorni assegnato al dipendente, il primo giudice
ha concluso che la perenzione si verifica necessariamente quando la fase della
trattazione orale è intervenuta, came nella specie, oltre i novanta giorni dalla
scadenza dei terrnine di dieci giorni assegnato al ricorrente.
Il giudice di primo grado ha,
infine, osservato che l'atto adottato sarebbe illegittimo anche perché ai lavori
della Commissione di disciplina ha partecipato, in qualità di componente, la
rag. B., che era stata ricusata dall’interessato.
6.1. La difesa dell’amministrazione contesta l’assunto del giudice di primo
grado in merito all’avvenuta perenzione del procedimento disciplinare per
scadenza del termine di novanta giorni previsto dall’art. 120 del T.U. n. 3 del
1957 e, a sostegno della propria tesi, richiama la prevalente giurisprudenza
amministrativa, in base alla quale costituiscono fasi del procedimento
disciplinare tanto la convocazione del dipendente per la trattazione orale
quanto le riunioni della Commissione di disciplina operante in sede istruttoria.
Il Collegio osserva che
nessuna doglianza viene dedotta contro il capo della sentenza che ha ritenuto
illegittima la deliberazione impugnata per la partecipazione dell’assessore S.
P., il quale aveva l’obbligo di astenersi per le considerazioni diffusamente
evidenziate a proposito dell’esame dei gravami di cui ai precedenti punti 4 e 5.
Pertanto, anche a voler
considerare fondati i rilievi formulati a proposito dell’esatta interpretazione
del citato articolo 120, è chiaro che l’eventuale accoglimento di tale censura
non potrebbe mai condurre all’accoglimento dell’appello ed alla conseguente
riforma della sentenza di primo grado, che si fonda acnhe su autonomo e distinto
capo di motivazione, non censurato.
L’appello, pertanto, deve
essere respinto.
7. Il ricorso n. 412/96, diretto contro la deliberazione della Giunta comunale
n. 253 del 17 settembre 1996, recante la risoluzione del rapporto di impiego per
sfavorevole esito del periodo di prova, è stato accolto per la riconosciuta
fondatezza del primo motivo di ricorso nella parte in cui si lamenta la mancata
astensione dell'Assessore S. P., per le medesime considerazioni di cui al punto
6.1. della sentenza.
E ciò, a prescindere da ogni
considerazione in ordine alle conseguenze che l'annullamento della proroga del
periodo di prova illegittimamente disposta con la deliberazione n. 39 del 18
gennaio 1996 può riverberare in ordine al provvedimento di dispensa dal
servizio.
L’Amministrazione, in questa
sede, rileva che il rinvio operato al punto 3 della decisione non sarebbe in
grado di fondare un obbligo di astensione dell’assessore S., perché di lui si fa
cenno solo per indicare che lo stesso avrebbe provveduto, su incarico della
Giunta, all’accatastamento come uffici dei locali indicati quale eventuale
alloggio per il segretario comunale.
L’amministrazione contesta
anche le considerazioni svolte dal primo giudice al punto 8.1. della sentenza in
merito all’esistenza di oggettivi elementi dai quali desumere un atteggiamento
di marcata ostilità degli amministratori nei confronti del dott. S..
Il Collegio osserva che tutte
le diffuse argomentazioni esposte nell’atto di appello su questo specifico
gravame, devono considerarsi irrilevanti per la decisiva ragione che
l’annullamento del giudizio sfavorevole sul periodo di prova si riflette, con
effetto caducante, sulla deliberazione di risoluzione del rapporto d’impiego,
che si fonda esclusivamente su quel giudizio negativo.
L’efficacia caducante
deruvante dall’annullamento dell’unico presupposto della risoluzione, comporta
anche il rigetto dell’impugnazione su questo specifico punto della sentenza.
8. La sentenza appellata deve essere confermata anche per quanto concerne il
ricorso n. 358/1997, proposto contro la deliberazione della Giunta comunale n.
117 del 22 aprile 1997, recante il bando di concorso per la copertura del posto
di segretario comunale.
Gli annullamenti dei
provvedimenti impugnati con i ricorsi sopra specificati e, in particolare,
l’annullamento del provvedimento di risoluzione del rapporto d’impiego, hanno
effetto caducante nei confronti del bando di concorso.
9. In conclusione, l’appello deve essere parzialmente accolto nei limiti
specificati al precedente punto 3.5. e la sentenza appellata deve essere
parzialmente riformata nel senso che il ricorso n. 302 del 1995 doveva essere
accolto solo nella parte in cui era rivolto contro i richiami scritti n. 3135
del 27 maggio 1995 (per mancata partecipazione alla commissione Statuto) e n.
3138 del 25 maggio 1995 (per modifica parere reso su deliberazione n. 114 del 21
marzo 1995), mentre doveva essere respinto nella parte in cui era rivolto contro
i richiami scritti n. 3136 del 27 maggio 1995, relativo al parere reso sulla
deliberazione n. 55 del 1995 e n. 3137 del 26 maggio 1995 per omesso parere su
deliberazioni da sottoporre alla Giunta nella riunione del 21 febbraio 1995.
Le spese del grado possono essere interamente compensate tra le parti per giusti
motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe specificato, lo accoglie in parte nei
limiti indicati al punto 9 della motivazione e, per l’effetto, in parziale
riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso n. 302 del 1995 nella
parte in cui era rivolto contro i richiami scritti n. 3136 del 27 maggio 1995,
relativo al parere reso sulla deliberazione n. 55 del 1995, e n. 3137 del 26
maggio 1995 per omesso parere su deliberazioni da sottoporre alla Giunta nella
riunione del 21 febbraio 1995. Conferma per il resto la sentenza medesima
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma addì 6 maggio 2003 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei
signori:
Stenio Riccio Presidente
Costantino Salvatore Consigliere est.
Dedi Rulli Consigliere
Giuseppe Carinci Consigliere
Carlo Saltelli Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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