Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 6917 del 14 dicembre 2002
(L’approvazione dello schema del programma triennale di lavori pubblici e del suo aggiornamento annuale, quale atto di proposta e di impulso rientra nelle competenze della giunta municipale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000, mentre è competente per l’approvazione definitiva del programma e dell’elenco annuale delle opere da realizzare soltanto il consiglio comunale, trattandosi di un atto di programmazione e di indirizzo)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 3666 dell’anno 2002 proposto dal
Comune di Montauro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dal
prof. avv. L. Torchia e dall'avv. A. Rizzo, con i quali è elettivamente
domiciliato in Roma, (....);
contro
C. R., quale erede di S. A., rappresentata e difesa dall'avvocato A. Gualtieri,
con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, (....);
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di
Catanzaro, n. 636 del 25 marzo 2002;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ella signora Rosina Cristofaro;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi;
Visto il dispositivo di Sentenza n. 288 del 6 giugno 2002;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 4 giugno 2002 il consigliere Carlo Saltelli;
Uditi l'avvocato Torchia per l'amministrazione appellante e l'avvocato Gualtieri
per l'appellata e informatili dell'intenzione della Sezione di decidere
immediatamente nel merito la causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato l'8 febbraio 2002 il signor A. S. chiedeva al Tribunale
amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, l'annullamento della
delibera del Consiglio comunale di Montauro, n. 28 del 20 dicembre 2001, avente
ad oggetto "Lavori di Parco in linea in località Marina - Approvazione del
progetto preliminare, adozione di variante al piano regolatore generale", e di
tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, tra cui in particolare la
delibera della Giunta municipale n. 147 del 28 settembre 2001, avente ad oggetto
"Adozione schema programma triennale lavori pubblici 2002-2004 e del relativo
elenco annuale".
Avverso tali atti, la cui esecuzione comportava, tra l'altro, l'espropriazione
di un fondo di sua proprietà, il ricorrente svolgeva dieci articolati motivi di
doglianza.
Con il primo, eccependo invalidità derivata dall'illegittimità del programma
triennale dei lavori pubblici 2002-2004 e del relativo elenco annuale, il
ricorrente, premesso che l'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
aveva fissato il principio della programmazione triennale dei lavori pubblici
quale condizione di legittimità di ogni intervento da realizzare, rilevava che
l'approvazione di detto atto di programmazione spettava all'organo consiliare e
non alla giunta municipale.
Pertanto, nel caso di specie, la delibera della giunta municipale n. 147 del 28
settembre 2001, con il quale era stato approvato il programma triennale dei
lavori pubblici per il periodo 2002-2004 del Comune di Montauro, era
illegittima, essendo stata posta in essere da un organo incompetente, ciò senza
contare che il programma era addirittura privo dell'indispensabilità studio di
fattibilità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109 ed era carente in ordine allo studio dei bisogni e delle esigenze,
espressamente previsto dall'articolo 11 del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 554.
Tali vizi inficiavano in via derivata la delibera consiliare n. 28 del 20
dicembre 2001 recante l'approvazione dei lavori di Parco in linea in località
Marina.
Con il secondo motivo, denunciando "illegittimità per violazione delle norme
sulla comunicazione dell'avvio del procedimento, violazione dell'articolo 7
della legge n. 241/90 e dell'articolo 10 della legge n. 865/71), il ricorrente
deduceva che erano state violate le garanzie partecipative, in quanto non era
stata data la possibilità di partecipare alla scelta dell'amministrazione in
ordine alla realizzazione del Parco in linea, località Marina, atteso che la
comunicazione a tal fine inviatagli (prot. n. 7415 del 21 dicembre 2001) era
addirittura successiva alla impugnata delibera di approvazione del progetto
(delibera consiliare n. 28 del 20 dicembre 2001).
Con il terzo motivo, rubricato "Violazione del procedimento imposto dal
regolamento generale sui lavori pubblici D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)", il
ricorrente rilevava che, in violazione della disposizione contenuta
nell'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre1999, n. 554, nel caso di
specie, l'amministrazione comunale non aveva nominato il responsabile del
procedimento prima della predisposizione del progetto preliminare dei lavori in
argomento, essendo tale nomina stata effettuata solo contestualmente alla stessa
approvazione del progetto preliminare, avvenuta con la contestata delibera
consiliare n. 28 del 20 dicembre 2001.
Con il quarto motivo, intitolato "Violazione degli articoli 18 e 19 del
regolamento generale dei lavori pubblici per omesso studio di prefattibilità e
delle altre verifiche di carattere preventivo", il ricorrente si soleva che il
progetto di intervento approvato dal Comune di Montauro con gli atti impugnati
era carente del necessario studio di prefattibilità ambientale, nonché
dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrauliche e sismiche di
prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti
circa l'esistenza di eventuali vincoli di natura storica, artistica,
paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli
immobili interessati, omissione tanto più grave in ragione del fatto che l'opera
da realizzare, oltre a ricadere in zona costiera limitrofa alla battigia,
vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 490/99, era stata anche oggetto di una
"dichiarazione di notevole interesse pubblico", giusta decreto 21 dicembre 1999
del Ministero per i beni e le attività culturali.
Con il quinto motivo, il ricorrente censurava gli impugnati provvedimenti per
"violazione degli articoli 15, 18 e 19 del regolamento generale D.P.R. n.
554/99", sostenendo che l'approvato progetto dei lavori per la realizzazione del
"parco in linea in località Marina" era carente degli elementi previsti dal
settimo comma dell'articolo 15 del D.P.R. n. 554/99, nonché degli indirizzi per
la realizzazione del progetto definitivo e del cronoprogramma delle fasi
attuative con indicazione dei tempi massimi di svolgimento della varie attività
di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo.
Con il sesto motivo, rubricato "violazione dell'articolo 13 della legge
25.6.1862, n. 2359 per omessa indicazione dei termini per l'inizio ed il
compimento dei lavori delle espropriazioni", il ricorrente evidenziava che
l'impugnata delibera consiliare n. 28 del 20 dicembre 2001, pur avendo
espressamente dichiarato che l'opera da realizzare era di pubblica utilità e che
i lavori erano indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge
3.1.1978, n. 1, non aveva fissato, come necessario, i termini per l'inizio dei
lavori ed il compimento delle espropriazioni, vizio che inficiava
irrimediabilmente l'atto stesso e ne imponeva l'annullamento.
Con il settimo motivo, il ricorrente eccepiva la "violazione dell'articolo 13
della legge 2.2.1974, n. 64", osservando che il Comune di Montauro non aveva
richiesto, prima della delibera di adozione della variante al piano regolatore
generale, il parere della sezione statale del competente ufficio del genio
civile al fine di verificare la compatibilità delle nuove previsioni
urbanistiche comunali con le condizioni geomorfologiche del territorio.
Con l'ottavo motivo di censura veniva dedotto che la variante approvata con
l'impugnata delibera consiliare n. 28 del 28 dicembre 2001 era affetta da
carenza di motivazione in quanto, essendo riferita ad un'area specifica, non
erano state puntualmente esplicitate le ragioni che aveva giustificato la nuova
previsione urbanistica.
Denunciando con il nono motivo la "violazione della normativa paesaggistica per
omessa acquisizione del preventivo nulla-osta", il ricorrente evidenziava la
mancanza dei necessari nulla-osta, necessari in ragione della espressa
dichiarazione di pubblica utilità dei lavori approvati con la impugnata delibera
consiliare, stante i vincoli incidenti nell'area interessata ai lavori, vincoli
già illustrati col precedente quarto motivo.
Con il decimo motivo, rubricato "violazione dei principi generali in materia
espropriativa; eccesso di potere per carenza di istruttoria, incongruità ed
illogicità", il ricorrente lamentava che l'intervento approvato
dall'amministrazione non presentava alcuna utile incidenza sul territorio,
caratterizzandosi per scelte illogiche ed inidonee a perseguire l'interesse
pubblico, circostanza che dava vita ad un vizio complementare al già eccepito
difetto di motivazione.
L'adìto Tribunale, nella resistenza dell'intimata amministrazione comunale,
all'udienza in camera di consiglio fissata per la discussione dell'istanza
cautelare di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati,
introitava la causa direttamente per le decisioni del merito e con la sentenza
n. 636 del 25 marzo 2002, accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati,
ritenendo, per un verso, che il programma triennale dei lavori pubblici era
stato approvato effettivamente dalla giunta municipale del Comune di Montauro
invece che dal consiglio comunale e, per l'altro verso, che in ogni caso la
delibera consiliare n. 28 del 20 dicembre 2001, di approvazione del progetto dei
lavori oggetto di controversia, era viziata per la mancata preventiva nomina del
responsabile del procedimento, per l'omesso studio di prefattibilità ambientale
e per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Con atto di appello notificato il 3 maggio 2002 il Comune di Montauro ha chiesto
la riforma della predetta sentenza, deducendone l'assoluta erroneità.
Innanzitutto l'amministrazione appellante ha sostenuto che la deliberazione
della giunta municipale n. 147 del 28 settembre 2001, diversamente da quanto
ritenuto dai primi giudici, non recava l'approvazione del programma triennale
dei lavori pubblici, bensì la sola adozione dello stesso, così che essa non era
affetta dal vizio di incompetenza.
Evidenziava, poi, che, come emergeva inconfutabilmente dalla documentazione
contenuta nel proprio fascicolo difensivo, effettivamente di era provveduto alla
tempestiva nomina del responsabile del procedimento prima dell'approvazione del
progetto preliminare; inoltre, nel caso di specie, poiché con la delibera
consiliare n. 28 del 20 dicembre 2001 era stato approvato solo il progetto
preliminare dell'opera da eseguire, non vi era alcuna necessità di comunicare
l'avvio del procedimento adempimento che era stato incontestabilmente adempiuto
in previsione dell'approvazione del progetto definitivo dell'opera a realizzare.
Precisava infine che, trattandosi dell'impugnazione del progetto preliminare
dell'opera, non era indispensabile alcuno studio di prefattibilità ambientale ai
fini della legittimità dell'atto impugnato.
Aggiungeva, inoltre, quanto ai motivi assorbiti, le eccezioni di inammissibilità
e di infondatezza del ricorso di primo grado, sollevate con la memoria di
costituzione in giudizio.
Si è costituita in giudizio la signora R. C., erede dell'originario ricorrente
deceduto nelle more del giudizio di primo grado, deducendo l'inammissibilità e
l'infondatezza dell'appello e riproponendo al riguardo tutti i motivi di censura
svolti in primo grado, ivi compresi quelli assorbiti.
All'udienza in camera di consiglio del 4 giugno 2002, per la quale la causa era
fissata per la decisione sull'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività
della sentenza impugnata, il Collegio, informate le parti costituite e presenti,
ha introitato la causa direttamente per la decisione di merito.
DIRITTO
I. E' controversa la legittimità della delibera del consiglio comunale del
Comune di Montauro n. 28 del 20 dicembre 2001, avente ad oggetto "Lavori di
Parco in linea, località Marina - Approvazione del progetto preliminare,
adozione di variante", in uno con tutti gli atti presupposti connessi e
conseguenziali, tra cui in particolare la delibera della giunta municipale dello
stesso comune n. 147 del 28 settembre 2001, avente ad oggetto "Adozione schema
programma triennale lavori pubblici 2002-2004 e del relativo elenco annuale".
Il Tribunale amministrativo
regionale della Calabria, sede di Catanzaro, con la sentenza n. 636 del 25 marzo
2002, accogliendo il ricorso proposto dal signor A. S., nell'asserita qualità di
un fondo destinato ad essere espropriato per la realizzazione del predetto
parco, ha annullato le delibere impugnate, ritenendo che la delibera consiliare
n. 28 del 20 dicembre 2001 era inficiata, come denunciato dal ricorrente, per
l'omessa nomina del responsabile del procedimento, per l'omesso studio di
prefattibilità ambientale e per l'omesso invio al ricorrente della comunicazione
di avvio del procedimento.
Il Comune di Montauro ha
impugnato tale statuizione chiedendone la riforma, osservando per contro che la
delibera della giunta municipale n. 147 del 28 settembre 2001 non recava
l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, ma la sua mera
adozione, e non era pertanto affetta dal vizio di incompetenza, quanto alla
delibera consiliare n. 28 del 20 dicembre 2001 non solo era stato effettivamente
nominato il responsabile del procedimento prima dell'adozione del progetto
preliminare, per quanto poiché con essa si era provveduto solo all'approvazione
del progetto preliminare dell'opera da realizzare, non indispensabile lo studio
di prefattibilità ambientale e non vi era alcun obbligo di dare notizia agli
interessati dell'avvio del procedimento, comunicazione che era stata
correttamente inviata dopo l'approvazione del progetto preliminare ai fini della
legittima approvazione del progetto definitivo.
Resiste la signora Cristofaro
Rosina, quale erede dell'originario ricorrente deceduto nelle more del giudizio
di primo grado, che ha dedotto l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello,
riproponendo le censure di primo grado, non esaminate in quanto assorbite dalla
decisione impugnata.
II. Al riguardo la Sezione osserva quanto segue:
II.1. E' fondato il primo motivo di gravame, con il quale il Comune ha negato
che la delibera della giunta municipale n. 147 del 28 settembre 1991 sia affetta
dal vizio di incompetenza, non avendo essa ad oggetto l'approvazione del
programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109.
II.1.1.Detto programma, che, ai sensi del secondo comma del citato articolo,
"costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni" ed è predisposto da ogni singola
amministrazione pubblica nell'ambito delle proprie rispettive competenze, viene
ad esistenza attraverso uno specifico iter procedimentale delineato nell'ultimo
periodo dell'articolo 14 che così dispone: "Lo schema di programma triennale e i
suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per
almeno sessanta giorni consecutivi".
Il procedimento di
approvazione del programma triennale dei lavori pubblici si articola pertanto in
tre momenti fondamentali: a) lo schema di programma triennale con
l'aggiornamento annuale; b) la pubblicità dello schema mediante sua affissione,
nel caso di un comune, all'albo pretorio per almeno sessanta giorni; c)
l'approvazione definitiva del programma triennale dei lavori con l'elenco
annuale dei lavori da realizzare.
L'articolo 13 del D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge 11
febbraio 1994, n. 109, ha precisato che: a) lo schema del programma di
aggiornamento dei lavori pubblici è redatto entro il 30 settembre di ogni anno e
che la proposta di aggiornamento tiene conto delle esigenze prospettate dai
responsabili del procedimento; b) il programma è deliberato dalle
amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio
di previsione e a quello pluriennale.
Il D.M. 21 giugno 2000,
recante "Modalità e schemi - tipo per la redazione del programma triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi
dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni", all'articolo 2, nel confermare che lo schema del programma
triennale dei lavori pubblici ed il suo aggiornamento annuale devono essere
redatti entro il 30 settembre, ha previsto che detto schema è approvato
dall'organo competente, secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche (comma 2) e che le amministrazioni diverse dallo Stato
deliberano l'aggiornamento definitivo del programma unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno in occasione dell'approvazione del bilancio
preventivo, di cui tali documenti costituiscono parte integrante.
L'articolo 10 del predetto decreto stabilisce, al primo comma, che "ai fini
della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei
programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, prima dell'approvazione, sono
affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, nella sede dell'amministrazione
precedente che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei
soggetti comunque interessati al programma, purché queste siano predisposte in
modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui precedente articolo 2, comma 2.
II.1.2. Ad avviso della Sezione, la puntuale scansione procedimentale prevista
dal legislatore ai fini dell'approvazione del programma triennale dei lavori
pubblici e del relativo aggiornamento annuale, improntata evidentemente al
rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento
dell'azione amministrativa fissati dall'articolo 97 della Costituzione, risponde
all'esigenza di assicurare l'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico,
attraverso la ponderata valutazione degli interventi pubblici da realizzare, sia
in ragione dello sforzo finanziario che ognuno di essi impone in rapporto alle
effettive disponibilità economiche dell'amministrazione, sia in ragione degli
effettivi e più impellenti bisogni della collettività.
La redazione dello schema del
programma triennale e del suo aggiornamento annuale (predisposto sulla base
delle proposte, delle informazioni, dei dati e delle esigenze prospettate dal
responsabile del procedimento) ha la natura di un atto di impulso e di proposta,
destinato proprio a sollecitare la valutazione dell'interesse pubblico concreto
ed effettivo al fine di scegliere fra i vari interventi proposti quelli
necessari, sotto il profilo dell'opportunità e dell'adeguatezza; si tratta
perciò di un mero intendimento unilaterale che, per poter assurgere a programma
definitivo di opere da realizzare (non è un caso che la legge preveda
espressamente l'approvazione dell'elenco annuale degli interventi da
effettuare), deve poter essere sottoposto al giudizio ed al controllo della
stessa collettività, finalità che si realizza in modo diffuso attraverso la sua
pubblicità mediante affissione nella sede dell'amministrazione (ovvero all'alvo
pretorio nel caso del Comune) e mediante la predisposizione delle altre forme di
pubblicità ritenute adeguate dall'amministrazione stessa.
L'approvazione definitiva del
programma dei lavori, unitamente all'elenco annuale, non costituisce, d'altra
parte, una mera presa d'atto dello schema originariamente proposto, ma implica
da parte dell'organo competente la valutazione delle proposte risultanti dallo
schema, previo confronto con le osservazioni eventualmente formulate dagli
interessati grazie alla pubblicità dello schema, per giungere quindi alla
"giusta" e legittima individuazione e determinazione delle opere da realizzare
nell'anno.
Ad avviso della Sezione, con
riferimento ad un’amministrazione comunale, l’approvazione dello schema del
programma triennale e del suo aggiornamento annuale, quale atto di proposta e di
impulso, ben rientra nelle competenze della giunta municipale, ai sensi
dell’articolo 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, mentre è competente per
l’approvazione definitiva del programma e dell’elenco annuale delle opere da
realizzare soltanto il consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42 del
ricordato decreto legislativo, trattandosi in ultima analisi di un atto di
programmazione e di indirizzo.
Peraltro una simile
ripartizione di competenze ben si attaglia allo stesso schema procedimentale
sopra esaminato, spettando solo all’organo consiliare la valutazione delle
proposte operate dalla giunta municipale e delle osservazioni svolte dagli
interessati, per giungere alla concreta individuazione dei bisogni della
collettività e alla loro corretta soddisfazione, che deve avvenire nella
contrapposizione dialettica tra maggioranza e opposizione che solo nella sede
consiliare può realizzarsi.
II.1.3 Ciò precisato, la Sezione rileva che la delibera della giunta
municipale del Comune di Montauro n. 147 del 28 settembre 2001 concerneva
esclusivamente l’adozione dello schema del programma triennale dei lavori
pubblici 2002 – 2004 e del relativo schema annuale, prevedendo
espressamente non solo le modalità della sua pubblicità, mediante l’affissione
dell’albo pretorio, ma anche quelle di raccolta delle osservazioni /o delle
proposte di modificazione da valutare ai fini dell’approvazione del programma
definitivo non vi è alcun dubbio sul fatto che esso, così come previsto
dal delineato quadro normativo, rappresentava soltanto un atto di impulso e
di proposta al Consiglio comunale, come tale rientrante pienamente nelle proprie
competenze.
Non sussisteva (e non
sussiste) pertanto nei suoi confronti il presunto vizio di incompetenza, in
quanto l’approvazione del programma dei lavori pubblici con l’elenco annuale di
quelli da realizzare è stato poi effettivamente approvato, nel rispetto del più
volte citato iter procedimentale e dei relativi tempi, con la delibera
consiliare n. 8 del 20 marzo 2002.
II.2. Egualmente fondate, ad avviso della sezione, sono le altre censure svolte
dall’appellante Comune di Montauro nei confronti della sentenza impugnata in
relazione ai presunti vizi che avrebbero inficiato la delibera consiliare n. 28
del 20 dicembre 2001, avente ad oggetto : “Lavori di Parco in linea in località
Marina – Adozione del progetto preliminare, adozione di variante al PRG”, per la
mancanza della nomina del responsabile del procedimento, ex art. 7 del D.P.R.
21.12.1999, n. 554, per l'omessa tempestiva comunicazione di avvio del
procedimento, trattandosi di atto contenente dichiarazione implicita di pubblica
utilità e per la mancanza dello studio di prefattibilità ambientale.
II.2.1 Quanto al primo profilo, relativo alla asserita violazione dell’articolo
7 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, dalla documentazione versata in atti
risulta che con provvedimento dell’8 ottobre 2001 il responsabile dell’area
tecnica del Comune di Montauro aveva già provveduto alla nomina del responsabile
del procedimento relativo ai lavori (il cui progetto preliminare è stato poi
approvato con la delibera consiliare n. 28 del 20 dicembre 2001), individuandolo
nella persona del geometra L. G., ritenuto idoneo per la professionalità e
anzianità di servizio, profili sui quali nessuna contestazione è stata operata.
Detta nomina è anteriore
all’approvazione del progetto preliminare e non vi è stata alcuna contestazione
circa l’effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile del procedimento
del predetto geometra Longo rispetto alla predisposizione del progetto
preliminare stesso: pertanto non sussisteva il vizio in tal senso sollevato in
primo grado dal ricorrente.
Del resto nella più volte
citata delibera consiliare n. 28 del 20 dicembre 2001 risulta indicato come
responsabile del procedimento l’architetto Pantaleone Narciso, i cui compiti
tuttavia – diversamente da quanto immotivamente sostenuto dal ricorrente in
primo grado – non si riferiscono alla redazione del progetto preliminare (cui fa
riferimento l’articolo 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554), bensì
evidentemente all’espletamento degli adempimenti conseguenziali alla delibera
stessa, quali quelli derivanti dall’avvio della procedura espropriativa,
dall’adozione della variante al piano regolatore generale, etc.: risulta
evidente quindi l’errore in cui è incorso il ricorrente e lo stesso giudice di
primo grado.
II.2.2 Quanto al profilo della dedotta (e riconosciuta dal primo giudice)
violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per la mancata
comunicazione dell’avvio del procedimento culminata nella dichiarazione
implicita di pubblica utilità dell’intervento da realizzare, come tale
immediatamente e direttamente lesiva degli interessi del ricorrente in primo
grado, osserva la Sezione che non vi è dubbio che tale obbligo sussista, come
precisato dalla giurisprudenza di questo consesso (per tutti, A.P., 1\5
settembre 1999, n. 14).
Tuttavia, nel caso di specie,
non si è avuta la dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione
del progetto delle opere da realizzare, perché essa consegue ope legis
alla sola approvazione del progetto definitivo delle opere da realizzare, come
stabilisce il comma 13 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
laddove con la impugnata delibera consiliare n. 28 del 20 dicembre 1991 è stato
approvato soltanto il progetto preliminare.
E' vero che nella parte
dispositiva della ricordata delibera si afferma espressamente che l'approvazione
del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità dei lavori da eseguire,
nonché la loro indifferibilità ed urgenza; tuttavia, essendo pacifico che con
quell'atto amministrativo comunale approvò soltanto il progetto preliminare dei
lavori (necessario peraltro, ai fini dell'inclusione dell'intervento nell'elenco
annuale dei lavori pubblici, ai sensi del comma 6 ell'articolo 14 della legge 11
febbraio 1994 n. 109) e che, poiché la realizzazione dell'opera comportava la
modifica della vigente destinazione urbanistica, la delibera stessa costituiva
variante al piano regolatore generale (che diventa efficace solo con la
approvazione regionale e non era quindi idonea a far conseguire gli effetti
della dichiarazione di pubblica utilità, C.d.S. Sez. IV, 7 settembre 2000, n.
4702; 11 febbraio 1999, n. 144; 30 aprile 1998, n. 702), la dichiarazione di
pubblica utilità contenuta nell'atto, in quanto contraria a legge, deve
considerarsi come non apposta o inutilmente apposta ed in ogni caso non è idonea
ad inficiare l'atto, in virtù del principio di conservazione degli atti
giuridici, valevole anche per il diritto amministrativo, espresso dal brocardo,
trattandosi di una determinazione accessoria che vitiatur sed non vitiat.
Non essendoci alcuna valida
ed utile dichiarazione di pubblica utilità e questa non potendo conseguire ex
lege all'approvazione del progetto preliminare, non sussisteva alcun obbligo
da parte della amministrazione comunale di comunicare alla ricorrente
l'esistenza del procedimento relativo alla realizzazione dei lavori del Parco in
linea in località Marina.
Successivamente
all'approvazione del progetto preliminare ed in relazione alla conseguente fase
di approvazione del progetto definitivo dell'opera, quest'ultimo - come visto -
comportante dichiarazione implicita di pubblica utilità dell'opera, è sorto
invece l'obbligo di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del
procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
obbligo che risulta puntualmente adempiuto con la nota prot. n. 7415 del 21
dicembre 2001 anch'essa erroneamente interpretata dal ricorrente e dai primi
giudici.
II.2.3. In ordine alla dedotta mancanza dello studio di prefattibilità
ambientale, la Sezione ritiene di evidenziare che esso non era necessario, la
delibera impugnata avendo riguardo, come già sottolineato, alla sola
approvazione del progetto preliminare dell'opera da realizzare.
II.2.3.1. In realtà, ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109,
l'attività di progettazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si articola,
nel rispetto dei veicoli esistenti e preventivamente accertati e oltre ai limiti
di spesa prestabiliti, in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: in
progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.
Il progetto preliminare, che
deve essere tale da consentire l'avvio della procedura espropriativa, definisce
"le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire" e consiste "in
una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione
prospettata in base alle valutazioni delle eventuali soluzioni possibili",
tenendo conto, tra l'altro, dei profili ambientali, della fattibilità
amministrativa e tecnica, accertata mediante le indispensabili indagini di prima
approssimazione.
Il progetto definitivo
"individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel
progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni"; nella relazione
descrittiva in cui esso si concreta devono essere contenuti, fra l'altro, lo
studio dell'impatto ambientale, gli studi e le indagini preliminari con riguardo
alla natura ed alle caratteristiche dell'opera, studi ed indagini che, con
particolare riferimento a quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico,
agronomico, biologico e chimico, devono essere condotti ad un livello tale da
consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo
del computo metrico estimativo.
L'approvazione del progetto
definitivo da parte di un'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 13
dell'art. 14 della predetta legge n. 109 del 1994, equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Il progetto esecutivo, che
deve essere redatto in conformità del progetto definitivo "determina in ogni
dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo e deve essere sviluppato
ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo".
La scansione procedimentale
dei tre tipi successivi di progetto non può essere derogata o alterata perché
essa risponde espressamente alla necessità di assicurare: "a) la qualità
dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme
urbanistiche ed ambientali; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definitivi nel quadro normativo, nazionale e comunitario": il legislatore ha
insomma fissato un procedimento progressivo di successivo affinamento dei
progetti quale strumento necessario per consentire agli organi della pubblica
amministrazione di poter essere pienamente consapevole delle scelte di
realizzazione di una certa opera ovvero dell'esecuzione di un certo tipo di
lavori, volendo evitare l'avvio dei progetti estemporanei, inutili,
irrealizzabili con sperpero di danaro pubblico, in omaggio ai principi di
legalità, buon andamento ed imparzialità della azione della pubblica
amministrazione consacrati dall'art. 97 della Costituzione.
II.2.3.1. Ciò posto, la mancanza dello studio di prefattibilità non può incidere
negativamente sulla validità e legittimità dell'approvazione del progetto
preliminare dei lavori in questione non risultando provato, nè emergendo ictu
oculi dalla realizzazione allegata alla impugnata delibera n. 28 del 20 dicembre
1991, che essa incide negativamente sull'elaborazione e sull'approvazione del
progetto definitivo, di cui costituisce il necessario substrato e presupposto,
logico, oltre che giuridico.
E' in tale ottica che va
letta la previsione contenuta nell'articolo 18 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554, secondo cui lo studio di prefattibilità ambientale, così come gli altri
elaborati ivi indicati, compongono il progetto preliminare, salva la diversa
determinazione del responsabile del procedimento.
Una diversa interpretazione
della norma, la renderebbe del tutto contraddittoria, anche in ragione della
forza giuridica derivantegli dall'appartenere ad una fonte regolamentare e
quindi subordinata rispetto alla legge, rispetto a quella contenuta
nell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109: trattandosi di una norma
regolamentare attuativa della normativa legislativa essa non può contenere norme
nuove diverse da quelle che è destinata a servire.
Pertanto anche sotto tale
profilo la impugnata sentenza è errata.
II.3. L'accoglimento dei motivi di gravame proposti dall'amministrazione, con
conseguente riforma dell'impugnata sentenza, impone alla Sezione di procedere
all'esame degli altri motivi di primo grado prospettati dal ricorrente,
dichiarati assorbiti, ma puntualmente riproposti.
Essi, ad avviso della
Sezione, sono tutti infondati e devono essere respinti, così che può
prescindersi dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, anch'essa
riproposta in appello dall'amministrazione comunale come specifico motivo di
gravame.
II.3.1. Giova innanzitutto rilevare che non può essere accolto il motivo di
censura con il quale è stata dedotta la mancata fissazione dei termini di inizio
e compimenti dei lavori e delle espropriazioni ai sensi dell'articolo 13 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Tale indicazione, secondo il
consolidato indirizzo giurisprudenziale di questo consesso (ex pluribus:
C.d.S., sez. IV, 9 marzo 2000, n. 1235; 14 gennaio 1999, n. 22; sez. V, 30
settembre 1998, n. 1360), deve avvenire col primo atto con il quale si manifesta
in concreto l'intenzione di esercitare il potere espropriativo, che, nel caso di
dichiarazione implicita di pubblica utilità, coincide con l'approvazione del
progetto dell'opera.
Nel caso di specie, come già
evidenziato, risulta approvato solo il progetto preliminare dell'opera da
realizzare, inidoneo a comportare gli effetti di dichiarazione implicita di
pubblica utilità, così che non sussisteva alcun obbligo di fissare i termini di
cui all'articolo13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
II.3.2. Inammissibili, oltre che infondate e generiche, solo le censure volte a
contestare la legittimità del progetto di Parco in linea, in località Marina, in
relazione alla dedotta illogicità della scelta, all'inesistenza di un interesse
pubblico o al difetto di motivazione.
E' sufficiente rilevare al
riguardo che la scelta dell'amministrazione comunale di riqualificare, come
risulta dalla lettura della relazione allegata alla deliberazione,consiliare n.
28 del 20 dicembre 1991, quella parte del territorio impinge nel merito
dell'azione amministrativa e come tale sfugge allo stesso controllo del giudice
amministrativo, salvo che si tratti di scelta ictu oculi irrazionale,
arbitraria e contraddittoria, elementi che non sussistono nel caso di specie,
essendo, al contrario, esaurienti, logiche e persuasive, anche ai fini della
soddisfazione dell'onere della motivazione, le considerazioni svolte nella
predetta relazione.
Nè uno specifico obbligo di
motivazione era necessario con riguardo alla natura di variante urbanistica
della predetta delibera n. 28 del 20 dicembre 1991, tanto essendo necessario,
per giurisprudenza consolidata, solo quando la nuova destinazione urbanistica
incida su aspettative qualificate degli interessati, aspettative determinate dal
precedente rilascio in loro favore di una concessione edilizia o dall'esistenza
di un piano di lottizzazione approvato e convenzionato (ex multis C.d.S.,
sez. IV, 14 ottobre 1997, n. 1190; 1 ottobre 1997, n. 1059).
II.3.3. Il fatto poi che la delibera impugnata concerneva solo l'approvazione
del progetto preliminare dell'opera da realizzare esclude alla luce di quanto
rilevato sub. II.2.3) la rilevanza di nulla osta e pareri indicati dai
ricorrenti in primo grado, in quanto è solo il progetto definitivo che, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, deve contenere "tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
approvazioni".
III. In conclusione l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma
dell'impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado
dal signor A. S..
Può disporsi la integrale
compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente
pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza
impugnata respinge il ricorso proposto in primo grado.
Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2002, dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - con la partecipazione dei
seguenti signori:
Gaetano TROTTA Presidente
Marinella Dedi RULLI Consigliere
Antonino ANASTASI Consigliere
Carlo SALTELLI Consigliere,est.
MASSIMA
Lo schema di programma triennale di lavori pubblici ed il relativo aggiornamento
annuale costituisce atto di impulso e proposta che rientra nella competenza
della Giunta municipale, ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Rientra invece nelle competenze del Consiglio comunale l'approvazione del
programma definitivo di opere pubbliche con l'elenco annuale di quelle da
realizzare, trattandosi di atto di programmazione e di indirizzo
politico-amministrativo.
Solo l'approvazione del progetto definitivo di opera pubblica, comportando
dichiarazione implicita di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza
dei lavori, obbliga l'Amministrazione a dare la comunicazione di avvio del
procedimento ai soggetti interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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