Sentenza del Consiglio di Stato,
Sezione Quinta, n. 680 del 25 maggio 1998
Ricorso sig.ra M. (avv.ti Sabatini e Foglietti)
contro Comune di Pescara (non costituito)
per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 144 del 10.3.1994
(I pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria non pongono alcun limite alla potestà deliberante della giunta e del consiglio comunale, che possono liberamente disporre del contenuto delle proposte di deliberazione, dopo l'acquisizione su queste dei pareri stessi)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
(Omissis)
FATTO
La ricorrente, dipendente del comune di Pescara fin dal 16.6.1980 con la qualifica di ausiliaria d'infanzia (III livello), e' stata riassegnata alle proprie mansioni originarie, dopo un lungo periodo trascorso prima presso la Casa di Riposo di via Rigopiano e successivamente presso la Ripartizione igiene, sanità, assistenza e sicurezza sociale.
Dopo che un primo ordine di servizio (impugnato con il ricorso 558/91,
dichiarato improcedibile dal TAR con statuizione non appellata) era stato
superato da altro successivo del 27.1.1992, che ha riportato la M. alla
ripartizione comunale, con i provvedimenti fatti oggetto del ricorso n. 850/93 -
la cui reiezione e' oggetto del presente giudizio di appello - la dipendente e'
stata ritrasferita all'asilo nido in via Arapietra, per svolgervi le proprie
mansioni di
«ausiliaria d'infanzia».
Il ricorso avverso tale ultima riassegnazione di funzioni è stato respinto in
primo grado, ed avverso la decisione reiettiva e' stato interposto l'appello di
cui trattasi.
All'udienza del 10.3.1998 la causa e' stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'appello e' infondato.
1. - Con il primo motivo di gravame, viene denunciato il difetto di motivazione
del provvedimento impugnato.
Ritiene la sezione che, mentre da un lato non occorre alcuna speciale
motivazione per destinare un dipendente assunto con qualifica di ausiliaria
d'infanzia allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica posseduta,
d'altra parte - come già correttamente affermato dal giudice di primo grado - è
evidente che solo in vista ed in funzione dell'avvenuta riassegnazione di
mansioni proprie poteva giustificarsi la partecipazione, non contestata, della
M. al corso di riqualificazione professionale, altrimenti destinato a
risolversi in uno spreco di tempo e di risorse umane da parte
dell'amministrazione.
2. - Con il secondo motivo di
appello si assume la violazione dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
L'infondatezza della censura proposta consegue al rilievo che la norma citata,
nel prevedere la necessità dei pareri del responsabile del servizio
interessato, del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale,
ciascuno per quanto di propria competenza, non pone alcun limite alla potestà
deliberante della giunta e del consiglio comunale, che possono liberamente
disporre del contenuto delle proposte di deliberazione, dopo che su queste
ultime sia stato acquisito, quale elemento formale dell'iter procedimentale, il
parere dei predetti organi tecnici.
Ove si opinasse diversamente, si finirebbe inammissibilmente con il conferire
ai citati organi consultivi l'effettivo potere di amministrazione,
degradando la giunta ed il consiglio ad una funzione di mera ratifica di
determinazioni amministrative sostanzialmente imputabili ad altri soggetti.
Nel caso di specie, in particolare, non può nemmeno sostenersi che la
deliberazione assunta a complemento di quella sulla quale era stato reso il
parere tecnico dei citati organi, non fosse il logico sviluppo e, si vorrebbe
dire, il necessario corollario, della partecipazione al corso di aggiornamento,
di cui si e' detto trattando del primo motivo di appello.
3. - Con il terzo motivo di
appello si lamenta la violazione dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Ritiene la sezione che l'avviso in questione non fosse necessario nel caso di
specie, poiché la M. era già a conoscenza del procedimento unitario all'esito
del quale e' stata disposta la sua partecipazione al corso e, come corollario di
ciò, la sua assegnazione alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
4. - Con il quarto motivo di
appello, si censura la violazione delle norme (art. 2 D.P.R. 13 maggio 1987, n.
268; art. 18 regolamento organico comunale, art. 10 d.P.R. 25 settembre 1993, n.
247) relative alla mobilita' del personale nell'ambito dell'ente.
Anche tale motivo e' infondato, in quanto la riassegnazione della dipendente
alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza non integra un'ipotesi di
mobilità, per quale disciplinata dalla normativa precisata, essendosi in
sostanza di fronte, nel caso in questione, ad un'ipotesi di ripristino della
normale corrispondenza tra qualifica posseduta e mansioni effettuate dal
dipendente pubblico.
5. - Il quinto motivo di
appello, che lamenta l'illegittimità derivata dei successivi ordini di servizio
in quanto applicativi della citata deliberazione della giunta comunale, rimane
assorbito dall'effettuata verifica della legittimità di quest'ultima.
6. - In conclusione,
l'appello deve essere respinto in relazione a ciascun motivo.
(Omissis)
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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