Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6764 del 9 dicembre 2002
(Al Consiglio comunale spettano le sole determinazioni incidenti sulle scelte fondamentali dell’ente, mentre alla Giunta compete l'attuazione degli indirizzi dell’organo elettivo, la quale, però, implichi una valutazione di natura in qualche misura politico-amministrativa e, come tale, non spettante alla competenza della dirigenza.
Una volta che il Consiglio stabilisca la nuova concessione della gestione di un servizio, è legittima da parte della Giunta la scelta delle modalità attuative della direttiva fissata in sede consiliare, ossia delle modalità di affidamento del servizio.
In ordine alla scelta della trattativa privata, la motivazione dell’urgenza di provvedere risponde ad un apprezzamento discrezionale, sindacabile solo per evidente illogicità o travisamento)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 537 del 2002 proposto dalla ASSOCIAZIONE P. V. I. T. s.a.s., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. prof. P. Scaparone ed elettivamente domiciliata presso il dott. G. M. Grez in Roma, (....),
contro
il Comune di Chieri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti V. Enrichens e G. Ramadori ed elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest’ultimo in Roma, (....),
e nei confronti
dell'Associazione S. R. N. S. s.r.l., non costituita in giudizio,
per l'annullamento
della sentenza n. 1750 in data 13 ottobre 2001 pronunciata tra le parti dal
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieri;
Vista l’ordinanza n. 755 del 26 febbraio 2002, con la quale è stata respinta la
domanda di sospensione della sentenza appellata;
Visto il dispositivo di sentenza n. 283 pubblicato in data 31 maggio 2002;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 28 maggio 2002 l'avv. Viviani su delega
dell’avv. Scaparone e l’avv. Ramadori;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente per
l'annullamento della deliberazione 26 luglio 2001 n. 233, con cui la Giunta
Comunale di Chieri ha proceduto "all'affidamento in via di urgenza del nuovo
appalto per la gestione della piscina comunale a mezzo di trattativa privata
previa gara ufficiosa", nonché di ogni altro atto del relativo procedimento e in
particolare della determinazione 26 luglio 2001 n. 518 del Dirigente dell'Area
Servizi Sociali Culturali e Educativi, che ha indetto la gara, e della
determinazione 22 agosto 2001 n. 570, con cui lo stesso Dirigente ha affidato il
servizio alla società R. N. S. s.r.l.; oltre che per la condanna al risarcimento
dei danni.
Avverso tale sentenza la soccombente ha avanzato l’appello in esame,
riproponendo sostanzialmente le censure già formulate in primo grado e
contestando le ragioni sulle quali la sentenza si fonda.
Si è costituito in giudizio il Comune resistente, il quale ha controdedotto al
gravame, concludendo per la sua reiezione perché infondato; con ogni
conseguenziale determinazione anche in ordine a spese e competenze di giudizio.
Respinta la domanda di sospensione della sentenza appellata con ordinanza n. 755
del 26 febbraio 2002, la causa è stata trattata all’udienza pubblica del 28
maggio 2002, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è
riservata la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Con il primo motivo la società appellante ripropone la censura di violazione
dell’art. 42 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, dedotta in primo grado, sostenendo che
all’affidamento della gestione della piscina comunale di cui si tratta avrebbe
dovuto provvedere il Consiglio comunale. La decisione di avviare la procedura
concorsuale a tal fine assunta dalla Giunta comunale con l’impugnata
deliberazione 26 luglio 2001 n. 233 e le successive determinazioni dirigenziali,
che vi hanno dato esecuzione, dovrebbero ritenersi adottate da organi sprovvisti
della necessaria competenza.
La censura non ha pregio.
Il nuovo sistema del riparto di competenze tra Giunta e Consiglio comunale è
retto dal principio secondo cui l’organo elettivo è chiamato ad esprimere gli
indirizzi politici ed amministrativi di rilevo generale, che si traducono in
“atti fondamentali” tassativamente elencati all’articolo 32 della legge 8
giugno 1990 n. 142, poi trasfuso nell’art. 42 del T.U. approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
La Giunta Municipale “compie gli atti di amministrazione che non siano riservati
dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle
leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del
segretario o dei funzionari dirigenti.”
In tale contesto, il ruolo del Consiglio va ragionevolmente riferito alle
sole determinazioni che comportano un’effettiva incidenza sulle scelte
fondamentali dell’ente, mentre la Giunta resta investita del compito di attuare
gli indirizzi formulati dall’organo elettivo, eventualmente anche svolgendo
attività pur sempre con finalità esecutive, ma che implichi una valutazione
di natura in qualche misura politico-amministrativa e, come tale, non spettante
alla competenza della dirigenza.
Nel caso di specie, una volta che, con la deliberazione 4 maggio 2001 n. 38 che
ha approvato la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2001 -
2003, non impugnata, il Consiglio comunale aveva stabilito che si doveva
procedere a nuova concessione della gestione della piscina comunale,
legittimamente la Giunta, la quale espressamente tale determinazione richiama
nel suo atto, ha provveduto, nell’ambito delle ulteriori valutazioni di
carattere amministrativo necessarie per procedere al concreto affidamento del
servizio, alla scelta delle modalità attuative della direttiva fissata in sede
consiliare.
Il motivo d’appello esaminato va, pertanto, respinto.
Non diversa è la sorte del secondo mezzo di doglianza.
Con questo si ripropone il corrispondente motivo del ricorso di primo grado,
lamentando difetto di motivazione in ordine alla scelta della trattativa
privata, quale sistema di affidamento del servizio in questione, siccome non
sostenuta da un’adeguata dimostrazione dell’insussistenza delle condizioni per
prorogare la precedente concessione, di cui essa ricorrente era titolare, ovvero
per far luogo alla procedura concorsuale.
Ma, quanto al primo profilo, concernente la possibilità di proroga del rapporto
concessorio in scadenza, nessuna motivazione era necessaria, risalendo alla
menzionata determinazione consiliare, non impugnata, la decisione contraria.
Quanto al secondo, si ritiene sufficiente la motivazione che dell’urgenza di
provvedere (la cui sussistenza, per altro, risponde ad un apprezzamento
discrezionale, sindacabile solo per evidente illogicità o travisamento,
nella specie non ravvisabile) la Giunta dà con la rappresentazione della
necessità di riattivare al più presto il servizio di gestione della piscina,
considerato come un'esigenza primaria di interesse pubblico locale, e tenuto
conto anche del ritardo determinato dal contenzioso insorto alla scadenza della
concessione.
Infondata è, infine, l’ulteriore censura con la quale la ricorrente si duole di
non essere stata invitata alla gara ufficiosa per l'affidamento a trattativa
privata, nonostante il suo “diritto d’insistenza” quale precedente
concessionario del servizio.
Si è chiarito in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2000 n.
5743), invero, che il cosiddetto “diritto d'insistenza”, cioè l'interesse del
precedente concessionario ad essere preferito rispetto ad altri aspiranti alla
concessione, in quanto si configura come un limite alla discrezionalità
dell'Amministrazione, deve essere espressamente riconosciuto dalla legge o
dall’autonomia delle parti. Nel caso in esame, invece, nella convenzione
disciplinatrice del rapporto concessorio non è contemplata alcuna particolare
posizione del genere, prevedendosi soltanto una generica possibilità di proroga
della concessione mediante apposito atto deliberativo e previa verifica
“sull’andamento della gestione”.
Nei limiti in cui la censura è stata avanzata in primo grado, i soli consentiti
in questo grado di giudizio, non sussiste, pertanto, lo stesso presupposto sul
quale essa si fonda.
Per le considerazioni fin qui svolte, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze
del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello in epigrafe.
Compensa tra le parti spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, nella camera di consiglio del 28 maggio 2002 con l'intervento dei
Signori:
Alfonso Quaranta - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Francesco D’Ottavi - Consigliere
Filoreto D’Agostino - Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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