Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione sesta, n. 672 del 10 febbraio 2003
(Il ricorso avverso il silenzio rifiuto presuppone che la P.A. sia titolare del potere sollecitato, che il soggetto istante sia titolare di una posizione qualificata e differenziata, che sia stato attivato il procedimento di formulazione del silenzio mediante notifica di apposita diffida con assegnazione di un termine.
L’oggetto del giudizio sul silenzio rifiuto concerne esclusivamente l’accertamento dell’obbligo della P.A. di rispondere, ossia la legittimità del comportamento silenzioso, ma non implica alcuna valutazione sull’opportunità di tale comportamento)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso (n. 5790/2001 R.G.) proposto da S. V., rappresentata dagli Avvocati
M. Pellegrini e F. Buccellato, e presso lo studio di quest’ultimo, in Roma,
(....), elettivamente domiciliata;
contro
l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, in persona del Rettore in
carica;
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del
Ministro in carica;
il Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), in persona del Presidente in
carica, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge
domiciliati;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo – Sez.
Staccata di Pescara – n. 679 del 9 novembre 2000.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi G.
D’Annunzio di Chieti, del Ministero dell’Istruzione, della Università e della
Ricerca e del Consiglio Universitario Nazionale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 18 giugno 2002, il Consigliere Alessandro
Pajno ed uditi, altresì, l’Avvocato Buccellato per l’appellante e l’Avvocato
dello Stato Rago per l’Università degli Studi di Chieti, il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed il C.U.N.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Sig.ra S. V. frequentava, nell’anno accademico 1996-1997 i seminari tenuti da
alcuni collaboratori del Prof. D. R., docente di Istituzioni di diritto pubblico
presso la facoltà di Economia e Commercio di Chieti; la stessa, recatasi a
sostenere per la prima volta l’esame di Istituzioni di Diritto Pubblico al
secondo appello della sessione autunnale, nell’ottobre del 1997, veniva invitata
dal predetto docente a ripresentarsi nella sessione straordinaria del gennaio
1998.
All’appello del 15 gennaio 1998 la S., sosteneva la prima parte dell’esame con
un cultore della materia, ma il titolare della cattedra, dopo averle rivolto ben
sei domande, invitava l’interessata a ripresentarsi all’appello successivo.
La S., allora, verificata l’esattezza delle proprie risposte, si presentava
nuovamente al Prof. D. R., lamentando senza esito la non correttezza della
valutazione.
Il 5 giugno 1998 l’assistente che aveva esaminato la Sig. S. le consigliava di
non presentarsi al titolare della cattedra; la studentessa si recava, peraltro,
dal Prof. D. R., il quale faceva presente che la stessa avrebbe rischiato la
verbalizzazione della bocciatura se avesse continuato nella propria esposizione.
In data 23-24 aprile 1996 il Prof. D. R. presentava alla Procura della
Repubblica di Pescara due esposti-denunce nei confronti della Sig.ra S.
A quest’ultima, presentatasi di nuovo all’appello del 10 luglio 1998, veniva
impedito di sostenere l’esame.
Con atto del 21 ottobre 1999 il Procuratore della Repubblica di Pescara chiedeva
al Giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento aperto a
seguito dei due esposti.
In data 22 febbraio 2000 la Sig.ra S. presentava presso il Rettorato
dell’Università di Chieti e presso la Presidenza della Facoltà di Economia e
Commercio, richiesta di avvio di procedimento disciplinare nei confronti del
Prof. D. R.
Poiché nessuna risposta giungeva dall’Ateneo, la interessata diffidava
l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti, il Consiglio di
Amministrazione della medesima e la Facoltà Economia e Commercio di Pescara ad
adottare i provvedimenti di loro competenza sull’istanza di avvio di
procedimento disciplinare.
Essendo rimasta senza esito la diffida, la Sig.ra S. impugnava il silenzio
serbato dall’Ateneo sull’istanza con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Abruzzo – Sez. di Pescara. Con sentenza n. 679 del 9 novembre
2000 il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso, osservando che la
ricorrente non era legittimata a richiedere l’apertura di un procedimento
disciplinare a carico di insegnanti dipendenti dell’Università, sicché la
richiesta dell’interessata assumeva la consistenza di un atto di denuncia, al
quale non poteva essere collegato un obbligo di provvedere. Il Tribunale
riteneva, così, che all’Università ed ai suoi organi non incombesse alcun onere
di dare riscontro alle richieste della ricorrente.
La pronuncia di primo grado è stata, adesso, impugnata dall’interessata, la
quale, a sostegno del gravame, ha dedotto che la propria posizione di
studentessa la legittimava a proporre all’Università una denuncia non formale
degli avvenimenti di cui la stessa era stata involontariamente partecipe, e che
erano stati causati dal Prof. D. R. che, con la proposizione di due
esposti-denunce all’Autorità Giudiziaria Ordinaria aveva inciso sulla sua
posizione giuridica.
Avendo il Prof. D. R. gettato un’ombra sulla condotta dell’interessata, quest’ultima
lecitamente poteva ritenere che il Prof. D. R. non si era attenuto ai propri
doveri di docente e pubblico dipendente.
L’appellante non avrebbe mai pensato di costituire un organo preposto all’inizio
del procedimento disciplinare; la stessa, peraltro, in quanto studentessa
dell’Ateneo, sarebbe stata pienamente legittimata a segnalare disfunzioni e
problemi nell’esercizio dell’attività didattica.
Peraltro, il comportamento del Prof. D. R. si riverberebbe negativamente sulla
stessa Università G. D’Annunzio di Chieti.
Le doglianze formulate dall’appellante in primo grado parrebbero confermate
dalla Relazione rassegnata al C.U.N. dalla Corte di disciplina, istituita nel
1998, dopo un anno di funzionamento.
Sarebbe, così, evidente, l’equivoco in cui sarebbe incorso il primo giudice:
l’esponente, infatti, non avrebbe inteso aprire un procedimento disciplinare ma
più semplicemente, segnalare i fatti all’Università, al fine di far verificare
non solo l’eventuale fondatezza della propria convinzione di essere stata
ingiustamente accusata, ma anche se l’atteggiamento tenuto nei suoi confronti
fosse tale da arrecare ulteriore nocumento allo svolgimento dell’iter
accademico. In tale prospettiva, la Risposta del Rettore sarebbe apparsa
necessaria, oltre che opportuna.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e l’Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti che, con
apposita memoria hanno chiesto il rigetto del gravame. A sua volta, l’appellante
ha, con memoria, ulteriormente insistito per l’accoglimento del gravame.
DIRITTO
1. Deve, innanzitutto, essere ricordato che il Tribunale è pervenuto alla
statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado osservando che
l’odierna appellante, studentessa iscritta presso la Facoltà di Economia e
Commercio, non è legittimata a proporre l’apertura di un procedimento
disciplinare a carico di insegnanti dipendenti dell’Università, non esistendo
alcuna disposizione che le riconosca tale facoltà e potendo, di conseguenza, la
richiesta da lei formulata “assumere, tutto al più, mera funzione di atto di
denuncia, cui non va collegato alcun obbligo di provvedere”.
In tal modo il primo giudice
ha, sostanzialmente negato che sull’istanza dell’odierna appellante sussistesse
l’obbligo di provvedere dell’Università, e non potendo, di conseguenza
configurarsi il silenzio rifiuto, ha dichiarato inammissibile il ricorso
introduttivo del giudizio.
2. Tale essendo il contenuto della decisione impugnata, l’appello proposto
dall’interessata appare infondato e deve, di conseguenza essere rigettato.
E’ noto, infatti, che il
ricorso avverso il silenzio-rifiuto è diretto ad accertare la violazione
dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla istanza del privato
tendente a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, la sussistenza
dell’obbligo di provvedere e la violazione di tale obbligo in caso di inerzia.
Correlativamente, il ricorso avverso il silenzio rifiuto presuppone che
l’amministrazione sia titolare del potere il cui esercizio venga sollecitato;
che il soggetto istante sia titolare di una posizione qualificata che legittimi
l’istanza; che sia stato attivato il procedimento di formulazione del silenzio
mediante notifica di apposita diffida con assegnazione di un termine (Cons.
Stato, Sez. V, 10 aprile 2002 n. 1970).
Il giudizio sul silenzio
rifiuto è, infatti diretto ad accertare se il comportamento silenzioso in
concreto tenuto “violi l’obbligo dell’Amministrazione di adottare un
provvedimento esplicito sull’istanza del privato”(Cons. Stato, Ad. Plen., 9
gennaio 2002 n. 1).
Per la configurazione di
tale “obbligo” dell’Amministrazione di adottare un provvedimento esplicito
sull’istanza del privato appare pertanto, necessario che il soggetto istante sia
titolare di una posizione qualificata che legittimi l’istanza, e cioè che le
norme che disciplinano il potere ed il procedimento che regola il suo esercizio
assegnino all’istante una situazione qualificata e differenziata: come, ad
esempio, avviene quando, nell’ambito del procedimento medesimo, venga affidato
ad un soggetto uno specifico potere di proposta, rispetto al quale si configura,
quindi, un dovere altrettanto specifico, per l’Amministrazione, di prendere in
considerazione la proposta, e di rispondere a provvedere in modo esplicito.
Una situazione del genere non
si verifica, invece, nel caso in esame. L’odierna appellante, in quanto
studentessa dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti può, infatti,
certamente avanzare, in tale qualità, richieste, segnalazioni o istanze al
Rettore dell’Università, ai fini dell’esercizio del suo potere disciplinare; ma
a tale potere di segnalazione non corrisponde, in capo al Rettore, un obbligo
giuridico di adottare provvedimenti espliciti sulla richiesta o sull’istanza, la
cui presenza soltanto appare idonea a configurare il silenzio-rifiuto, e ciò
perché le norme che disciplinano l’esercizio del potere disciplinare invocato
non prendono in considerazione in modo specifico l’attività di denuncia o
istanza, ricollegando al suo esercizio un obbligo di esplicita risposta.
3. I profili di doglianza addotti dalla appellante non paiono, d’altra parte,
idonei a fondere un diverso avviso.
Così è infatti di quello con cui si ricorda che la Sig.ra S. sarebbe legittimata
a rivolgersi all’Amministrazione Universitaria “con una sorta di denuncia non
formale” degli avvenimenti dei quali la Sig.ra S. sarebbe stata
involontariamente partecipe (pag. 4 dell’atto di appello): da una parte,
infatti, la legittimazione ad inoltrare una “denuncia non formale”
all’Università, non attribuisce, come si è visto, al denunciante una posizione
qualificata nell’ambito del procedimento disciplinare; dall’altra, quest’ultimo
non costituisce il luogo o lo strumento di tutela della situazione giuridica
della Sig.ra S., eventualmente lesa in conseguenza delle denuncie (in ordine
alle quali è stata, peraltro, richiesta l’archiviazione) all’Autorità
Giudiziaria, poste in essere dal Prof. D. R.
Non sembrano, d’altra parte,
utilmente richiamati nella fattispecie, i profili riguardanti la presunta
violazione, da parte del medesimo Prof. Di Raimondo, dei propri doveri di
docente e di pubblico dipendente, o del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici. Il presente giudizio riguarda, infatti, esclusivamente, l’accertamento
dell’esistenza di un obbligo specifico dell’Università di adottare un
provvedimento esplicito a seguito della segnalazione della Sig.ra S., e non,
invece, la fondatezza della pretesa, e quindi l’esistenza, nel merito, di un
illecito disciplinare del predetto Prof. D. R.
4. Le osservazioni sopra esposte evidenziano, altresì, l’infondatezza del
secondo e del terzo profilo di doglianza, con cui l’appellante deduce per un
verso, di essere legittimata a segnalare disfunzioni e problemi nell’esercizio
dell’attività didattica, e dall’altra, che apparirebbe “ben poco rispondente”
all’interesse dell’Ateneo il fatto che l’autorità Universitaria rimanga inerte
nei riguardi della vicenda che ha riguardato la Sig.ra S.
Da una parte, infatti, il
potere di segnalare disfunzioni e problemi all’Università non attribuisce
all’istante una posizione qualificata nello specifico procedimento disciplinare,
che è quello relativo al potere a suo tempo sollecitato dall’odierno appellante;
dall’altro, l’oggetto del giudizio sul silenzio rifiuto concerne,
esclusivamente l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di rispondere, e
quindi della legittimità del comportamento silenzioso, ma non implica alcuna
valutazione sull’opportunità di tale comportamento.
5. Non appare, poi, pertinente all’oggetto del giudizio la questione prospettata
dall’appellante, della c.d. obbligatorietà dell’azione disciplinare. Nel caso in
esame, infatti, si tratta di stabilire se l’Università dovesse, o meno, adottare
una formale risposta a seguito della segnalazione della Sig.ra S., e non se il
Rettore avesse l’obbligo di iniziare dopo tale segnalazione, il procedimento
disciplinare. La disposizione richiamata dall’appellante, (e cioè l’art. 59,
quarto comma, del d. lgs. n. 29 del 1993), che attribuisce le competenze in
ordine alla contestazione degli addebiti, all’istruzione del procedimento e alle
sanzioni minori all’ufficio competente ai procedimenti disciplinari, “su
segnalazione del Capo della struttura” presso la quale il dipendente lavora,
sembra d’altra parte escludere che all’inizio del relativo procedimento si debba
provvedere necessariamente a seguito della segnalazione di un soggetto terzo,
diverso dal “capo della struttura”.
Il riferimento alla relazione
della “Corte di disciplina” contenuto nell’atto di appello, appare, poi, idoneo
a mettere in luce l’opportunità che le amministrazioni universitarie si
attengono scrupolosamente alle disposizioni che regolano l’avvio del
procedimento disciplinare e la contestazione degli addebiti, ma non è idoneo a
correlare all’esercizio del potere generale di segnalazione una posizione
qualificata all’interno del procedimento disciplinare, nell’assenza di una
disposizione sul procedimento che provveda in tal senso.
Sotto questo profilo,
esattamente è stato osservato che non può essere, nella fattispecie, invocata la
disposizione di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che
espressamente correla il dovere di concludere il provvedimento mediante
l’adozione di un provvedimento espresso al fatto che il procedimento medesimo
consegua “obbligatoriamente” ad una istanza: esito, questo, che non si verifica
nel caso in esame.
6. Deve, infine, essere osservato che non può indurre ad un contrario avviso il
richiamo, operato dall’appellante, con la memoria, alla pronuncia n. 1 del 2002
dell’Adunanza Plenaria: questa, infatti evidenzia proprio che il giudizio sul
silenzio rifiuto è diretto esclusivamente ad accertare se il silenzio serbato
dall’Amministrazione violi l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito
richiesto con l’istanza, e non, invece, di pronunciarsi sulla fondatezza della
pretesa sostanziale.
A tali principi si è,
appunto, attenuto il primo giudice con la sentenza impugnata.
7. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
La natura della fattispecie
induce, peraltro, il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando, respinge l’appello in epigrafe, con conseguenziale conferma della
impugnata sentenza di primo grado.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2002, dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Alessandro PAJNO Consigliere Est.
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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