Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 670 del 12 febbraio 2001
(Ai fini della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego è decisivo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente pubblico e la prestazione di una attività di carattere continuativo e con vincolo di subordinazione, essendo invece irrilevanti la mancanza di un atto formale di nomina, la temporaneità dell'incarico, la contrarietà di questo a norme anche imperative e la qualificazione di esso come di prestazione d'opera professionale autonoma.
Parimenti irrilevante è la circostanza della retribuzione <<a fattura>>, nel caso in cui il compenso sia determinato tenendo conto dell'orario di servizio e degli elementi stipendiali propri del rapporto di pubblico impiego)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello:
1) n. 2063/1994, proposto dall’Università degli studi di Roma <<La Sapienza>>,
in persona del rettore in carica, e dal Centro per la profilassi diagnosi e cura
dei tumori, in persona del legale rappresentante in carica, entrambi
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge
domiciliati presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;
contro
Z. M. L., rappresentata e difesa dall’avv. A. Funari, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, (....);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Lazio - sede di Roma, sez. III, 11 marzo 1993, n.
315, resa tra le parti;
2) n. 6161/1997 proposto dall’Università degli studi di Roma <<La Sapienza>>, in
persona del rettore in carica, e dal Centro per la profilassi diagnosi e cura
dei tumori, in persona del legale rappresentante in carica, entrambi
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge
domiciliati presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;
contro
Z. M. L., rappresentata e difesa dall’avv. A. Funari, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, (....);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Lazio - sede di Roma, sez. III, 14 maggio 1996, n.
1016;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata in entrambi i ricorsi;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 27 ottobre 2000 il consigliere Rosanna De
Nictolis e uditi l'avvocato dello Stato Francesca Quadri per le amministrazioni
appellanti e l'avvocato Funari per l’appellata;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Z. M. L., avendo prestato servizio presso il Centro tumori dell’Università
degli studi <<la Sapienza>>, adiva il T.A.R. Lazio chiedendo l’accertamento
della sussistenza di un rapporto di lavoro pubblico subordinato, per il periodo
1 marzo 1971 – 22 novembre 1977, con condanna dell’amministrazione al pagamento
delle differenze stipendiali, con interessi e rivalutazione monetaria e con
connessa regolarizzazione del trattamento di quiescenza.
1.1. Il T.A.R. adito, con la prima delle sentenze in epigrafe, accoglieva il
ricorso relativamente al periodo 1 marzo 1971 – 31 dicembre 1976, mentre
disponeva adempimenti istruttori relativamente al periodo 1 gennaio – 22
novembre 1977.
All’esito dell’istruttoria,
con la seconda delle sentenze in epigrafe, accoglieva il ricorso anche in
relazione al suddetto periodo nell’arco dell’anno 1977.
2. Avverso le due sentenze ha proposto due separati appelli l’amministrazione
universitaria, deducendo che non può ritenersi instaurato un rapporto di
pubblico impiego tra l’appellata e l’amministrazione nel periodo 1 marzo 1971 –
22 novembre 1977, in quanto, in detto periodo, la dipendente:
sarebbe stata retribuita <<a fattura>>;
avrebbe lavorato per un numero di ore inferiore a quello ordinario per i
pubblici dipendenti.
2.1. Si è costituita l’appellata in relazione ad entrambi i gravami, opponendosi
all’accoglimento dei medesimi.
3. I due appelli vanno riuniti, ancorché proposti avverso diverse sentenze,
sussistendo ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Sotto il profilo
soggettivo, vi è identità delle parti in causa. Sotto il profilo oggettivo, le
due sentenze gravate riguardano la medesima vicenda sostanziale, e sono state
originate da un unico ricorso di primo grado. La scissione della vicenda in due
tronconi è stata determinata solo dalla circostanza che l’istruzione dell’affare
non era completa, sicché il T.A.R. ha emanato una prima sentenza parziale di
merito e interlocutoria, e successivamente una seconda sentenza, che si
ricollega alla precedente.
La vicenda può pertanto in
questa sede essere ricondotta ad unità.
4. Tanto premesso in rito, e passando all’esame del merito, osserva il Collegio
che l’appello è infondato.
La giurisprudenza ha più
volte affermato che ai fini della sussistenza di un rapporto di pubblico
impiego è decisivo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente
pubblico, e la prestazione di una attività di carattere continuativo e con
vincolo di subordinazione, essendo invece irrilevanti la mancanza di un atto
formale di nomina, la temporaneità dell'incarico, la contrarietà di questo a
norme anche imperative e la qualificazione di esso come di prestazione d'opera
professionale autonoma (Cass., sez. un., 21 giugno 1995, n. 7011; Cass.,
sez. un., 13 aprile 1991, n. 3933).
4.1. Dall’esame dei documenti in atti, emerge che la prestazione lavorativa
della appellata si è svolta mediante inserimento stabile nella compagine
organizzativa del Centro tumori, con vincolo di subordinazione e con prestazione
lavorativa a carattere continuativo, nel rispetto di un orario di servizio.
La circostanza che la
dipendente sarebbe stata retribuita <<a fattura>> resta perciò irrilevante,
trattandosi di un mero escamotage volto a mascherare la reale natura del
rapporto, e che non toglie che il compenso, ancorché corrisposto a fattura, sia
stato determinato tenendo conto dell’orario di servizio e degli elementi
stipendiali propri del rapporto di pubblico impiego.
4.2. Né è corretto l’assunto di parte appellante secondo cui la dipendente
avrebbe lavorato per un numero di ore inferiore a quello tipico dei pubblici
impiegati, in quanto, ipotizzando un orario di lavoro medio di 36 ore
settimanali, e dunque di 144 ore mensili, si evince che in alcuni mesi la Z.
lavorò per un numero leggermente inferiore a 144 ore mensili, il che è
imputabile all’esistenza di giorni festivi, di ferie e permessi per malattia, e
in altri mesi per un numero di ore superiore, il che è imputabile alla
prestazione di lavoro straordinario.
5. Per quanto esposto, gli appelli vanno respinti.
Appare tuttavia equo
compensare integralmente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite
in relazione al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente
pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione degli stessi, li respinge.
Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2000, con la
partecipazione di:
Giovanni Ruoppolo - Presidente
Sergio Santoro - Consigliere
Paolo Numerico - Consigliere
Luigi Maruotti - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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