Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 6657 del 5 dicembre 2002
(Per agire nel processo amministrativo si deve essere titolari di diritti soggettivi o interessi legittimi, nonché di un interesse a ricorrere, inteso come interesse a conseguire un vantaggio tramite il processo. L’interesse a ricorrere è qualificato da: a) lesione effettiva e concreta che l'atto impugnato arreca alla sfera patrimoniale o morale del ricorrente; b) vantaggio, anche solo potenziale, che si mira ad ottenere dall’annullamento dell'atto impugnato. L’interesse a ricorrere deve essere caratterizzato anche dalla personalità - deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente - dall'attualità - deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e continuare a sussistere nel corso del giudizio, non bastando un'ipotesi o una mera eventualità di lesione - nonché della concretezza - vi deve essere una concreta lesione o pregiudizio a danno del ricorrente. E' sufficiente anche che l'interesse sia meramente strumentale, finalizzato al riesercizio del potere.
Nel processo amministrativo, come in quello civile, salva espressa previsione di legge, non è ammessa l’azione popolare, volta, cioè, ad un mero controllo oggettivo della legittimità di un atto amministrativo per iniziativa del quisque de populo.
Ai fini dell’interesse all’impugnazione in materia ambientale rileva il criterio della vicinitas o prossimità: oltre all’interesse a ricorrere degli enti locali, sussiste l'interesse a ricorrere di chi si trovi nelle immediate vicinanze di un territorio minacciato da impianti pericolosi ed in relazione a cui sia in posizione qualificata, quale residente o proprietario o titolare di altre posizioni giuridiche soggettive rilevanti. In tal caso non occorre provare l’esistenza di un danno concreto ed attuale ma è sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni sul territorio.
Non sussiste, pena l'elusione del divieto di azione popolare, la legittimazione ad impugnare atti di localizzazione di impianti pericolosi a fini ambientali, da parte di comitati di cittadini, aventi struttura non duratura, non titolari di posizioni giuridiche qualificate o non aventi una peculiare relazione con il territorio interessato; in tal caso non basta il mero scopo associativo o lo statuto del comitato, a rendere differenziato un interesse diffuso quale l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente. Per contro sussiste l’interesse a ricorrere delle associazioni ambientaliste riconosciute da appositi decreti ministeriali mentre è ammesso solo l'intervento ad adiuvandum per le associazioni di fatto costituite in un dato territorio allo scopo di proteggere l'ambiente, la salute, e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti, se il loro statuto, i loro programmi e le loro attività risultino effettivamente orientati a tali finalità. Deve ritenersi sussistente la vicinitas anche in caso di iniziative associative riguardanti soggetti residenti in comuni limitrofi.
La legittimità degli atti amministrativi va valutata in riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro emanazione: per sostenerne l'illegittimità non è invocabile lo jus superveniens; all’opposto non è desumibile la sopravvenuta legittimità dell’atto in forza di ius superveniens.
Al g. a. è consentito, anche in mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa; egli può giungere alla disapplicazione della norma regolamentare in contrasto con la legge qualora incida su una posizione di diritto soggettivo perfetto, riconducibile alla norma di legge. Nel caso in cui un atto amministrativo non sia immediatamente lesivo di un interesse legittimo e non debba pertanto essere impugnato ex se, esso può rilevare nel giudizio di impugnazione dell'atto che lo presuppone, con conseguente sua disapplicazione, se riconosciuto illegittimo.
La disapplicazione da parte del giudice nazionale della normativa interna in contrasto con il diritto comunitario deve conciliarsi con il principio della domanda e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato: ai giudici non si impone di sollevare d’ufficio la violazione di norme comunitarie, se l’esame di tale motivo li obblighi a esorbitare dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e a basarsi su fatti diversi da quelli a fondamento della domanda di parte)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4243/98 proposto dal Comune di Follonica, in persona
del Sindaco pro-tempore dott. Emilio Bonifazi autorizzato a proporre ricorso in
forza di delibera di G.M. 10/4/1998 n. 120, e dal WWF (World Wildlife Fund)
Italia, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Grazia
Francescato, rappresentati e difesi dai prof. avv.ti M. Luciani e F. Sorrentino
e dall’avv. F. Zuccaro e domiciliati presso lo studio dei primi due in Roma,
(....);
contro
il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in persona del
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
- della Società A. s.p.a. rappresentata e difesa dal prof. avv. A. Guarino ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, (....);
- della Regione Toscana rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nonché
sul ricorso in appello n. 4277/98 proposto dal Comitato Comprensoriale per il NO
al Cogeneratore a CNC del Casone di Scarlino, in persona del Presidente
pro-tempore sig.ra Maria Chiara Pierini e del dott. Renzo Fedi, rappresentati e
difesi dai professori M. Luciani e F. Sorrentino e dall’avv. F. Zuccaro ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dei primi due in Roma, (....);
contro
il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in persona del
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
- della Società A.s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Guarino, R.
Righi ed A. Guarino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Roma, (....);
- della Regione Toscana rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Firenze -
Sezione II - n. 145 del 5/2/1998;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2002 relatore il Consigliere Giancarlo
Montedoro. Uditi, l'Avv. Luciani, l'Avv. Zuccaro, l'Avv. Righi e l'Avv. Andrea
Guarino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato prot.
n. 879737 del 12/4/1996 la Società A. è stata autorizzata ad installare ed
esercire nello stabilimento del Casone di Scarlino un impianto per la produzione
di energia elettrica mediante turboalternatore ed ad utilizzare come
combustibile i residui (rifiuti) di cui all’allegato n. 1 del D.M. ambiente
16/1/1995.
Si tratta in particolare di un impianto di potenza termica di 65 MW, alimentato
con i residui di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 11), 14), 19) e 20)
dell’allegato 1 al d.m. ambiente 16/1/1995, contenente norme tecniche per il
riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dei residui
derivanti da cicli di produzione e consumo.
Tale autorizzazione, secondo i ricorrenti in appello, è stata rilasciata
sull’erroneo presupposto che i veri e propri rifiuti inseriti nel ciclo di
combustione dovessero per ciò solo considerarsi semplici residui in quanto tali
assoggettabili in sede di riutilizzo ad una normativa assai meno rigorosa di
quella prevista per lo smaltimento dei rifiuti.
Avverso tale decreto proponevano ricorso con domanda di sospensione, il riferito
Comitato ed il signor Renzo Fedi, lamentando:
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6 lett. d) del d.p.r.
10/9/1982 n. 915, in riferimento alla normativa comunitaria in materia di
definizione e trattamento dei rifiuti.
Secondo conforme e costante
giurisprudenza comunitaria ed interna costituzionale, le leggi nazionali in
contrasto con le direttive comunitarie devono essere disattese dal giudice
nazionale.
Una disposizione contenuta in
un decreto legge, reiterato per almeno quattordici volte, ha introdotto una
distinzione fra rifiuto e residuo suscettibile di riutilizzo la quale sarebbe in
aperto contrasto con la normativa europea e le rubricate norme del d.p.r. n.
915/1982 che ne danno attuazione, in quanto limita l’applicazione delle norme
medesime ai soli rifiuti, nonostante che una tale distinzione non trovi
riscontro nella classificazione dei rifiuti fissata dalle direttive comunitarie.
In base a tale distinzione il
Ministero dell’Industria non avrebbe applicato la normativa sui rifiuti che
prevede l’autorizzazione della Regione interessata, ma solo quella del d.p.r. n.
203 del 24/5/1988.
Nel parere favorevole reso
dal Ministero dell’Ambiente per l’esercizio del cogeneratore in questione, vi
sarebbero almeno quattro combustibili che la direttiva n. 689 del 12/12/1991
considera come rifiuti pericolosi.
Si ritiene pertanto che il
giudice amministrativo debba disattendere la norma interna, dichiarando che il
Ministero non ha applicato le norme attuative delle direttive CE in materia di
smaltimento dei rifiuti speciali e quella che prevede l’autorizzazione regionale
per lo smaltimento dei rifiuti predetti.
b) Violazione e mancata applicazione dell’art. 3 del d.p.r. 10 settembre 1982 n.
915. Eccesso di potere per carenza di motivazione.
I ripetuti decreti legge non
hanno abrogato la classificazione dei rifiuti contenuta nell’art. 3 rubricato,
per cui il Ministero dell’Industria, preso atto che i rifiuti da riutilizzare –
pur se non soggetti al d.p.r. n. 915 in forza dei decreti indicati sono da
considerarsi comunque speciali – avrebbe dovuto almeno valutare il contrasto fra
le due norme interne e motivare sulla sua scelta finale.
c) Incompetenza dell’organo che ha emanato il provvedimento impugnato.
Il provvedimento di
autorizzazione avrebbe dovuto essere adottato dalla Regione Toscana a norma
dell’art. 6 lett. d) del d.p.r. n. 915/1982 e non dal Ministero dell’Industria.
d) Eccesso di potere dell’organo emittente per mancata valutazione del contrasto
fra normativa nazionale e normativa comunitaria.
La stessa pubblica
amministrazione, di fronte ad un contrasto tanto evidente fra normativa
nazionale e comunitaria, avrebbe dovuto valutare l’inadeguatezza assoluta
dell’impianto e quindi o disapplicare la norma nazionale od almeno richiedere
un’istruttoria adeguata volta a verificare l’inesistenza di alcun pericolo
dall’uso di quello che altro non sarebbe che un inceneritore a servizio di una
centrale turbo-elettrica.
e) Violazione ed errata applicazione degli artt. 5, comma 2, 3, comma 5, 6, 16,
24, 25, e 32 della legge regionale Toscana 16/1/1995 n. 5.
La legge regionale
regolamenta la programmazione e pianificazione sul territorio regionale dello
smaltimento dei rifiuti.
In tale quadro normativo è
prevista l’applicazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti,
compresi i combustibili non convenzionali, nonché la valutazione dell’impatto
ambientale per ogni intervento di pianificazione.
Il piano provinciale dei
rifiuti di Grosseto prevede già un cogeneratore in Valpiana, mentre il piano
strutturale del Comune di Scarlino non si adatterebbe all’impianto in questione.
Di tutto ciò l’organo
ministeriale che ha adottato il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto
né ha preteso che sul realizzando impianto intervenisse preventivamente la VIA
che è intervenuta posteriormente all’adozione del decreto stesso.
f) Eccesso di potere per carente istruttoria.
Dagli atti emergerebbero
notevoli perplessità sul realizzando impianto in località Casone.
L’Arpat che ha emesso parere
favorevole sul progetto fornito dal proponente, esprimerebbe in realtà una serie
notevole di condizioni che ribalterebbero il senso dato al parere stesso. Tali
dubbi non hanno portato ad alcun approfondimento istruttorio.
In primo grado ha spiegato atto di intervento la Provincia di Grosseto, nonché
il Comune di Follonica e varie altre associazioni ambientalistiche, di
cacciatori e di operatori commerciali e turistici. Hanno spiegato intervento ad
opponendum i dipendenti della società a..
Il Tar dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal Comitato
Comprensoriale per il NO al cogeneratore a CNC del Casone di Scarlino nonché
inammissibili gli interventi del Comune di Follonica e del WWF Italia e per il
resto respingeva il ricorso.
Avverso detta sentenza sono stati proposti gli odierni appelli.
In primo luogo il Comune di Follonica ed il WWF lamentano e contestano
l’inammissibilità dichiarata d’ufficio dal giudice di primo grado del loro atto
d’intervento.
Il Comune di Follonica rileva che, nella qualità di ente territoriale, ha
ritenuto di non potere adire direttamente il giudice amministrativo e pertanto
si è limitato ad un atto di intervento ad adiuvandum, non elusivo del termine
per ricorrere in difetto di prova della conoscenza effettiva dell’atto
censurato.
Il WWF Italia, associazione ambientalista individuata ai sensi dell’art. 13
della legge 8 luglio 1986 n. 349 rileva di essere legittimata ad intervenire nei
giudizi di danno ambientale, e di poter ricorrere al giudice amministrativo per
l’annullamento di atti illegittimi in materia ambientale.
Rileva di essere portatrice di interessi diffusi il cui accesso alla giustizia
non può essere limitato se a pena di violazione delle disposizioni
costituzionali di cui agli artt. 24 e 113 Cost..
Si rileva poi che la sentenza impugnata rigetta l’eccezione di inammissibilità
del ricorso per omessa impugnativa di atto presupposto con riferimento al d.m.
ambiente 16/1/1995 con motivazione non corretta in quanto non risulterebbe vero
che i motivi di ricorso non abbiano attinenza a tale atto, ma solo che il d.m.
16/1/1995 si limita a definire la tipologia dei residui in astratto, senza
ledere in alcun modo la posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti.
In ultimo si rileva che le censure ritenute inammissibili relative alla
violazione della direttiva CEE n. 94/67 ed alla mancata iscrizione della società
a. nell’albo degli smaltitori sono semplicemente ulteriori argomenti a sostegno
dei motivi di ricorso.
Nel merito si contesta la tesi principale accolta dal giudice di prime cure
secondo il quale il processo produttivo autorizzato dal Ministero dell’Industria
consiste nella produzione di energia elettrica e quindi in qualcosa di diverso
dalla mera combustione di rifiuti, con conseguente necessità di sottoporre i
progetti del tipo di quello contestato al solo procedimento previsto dall’art.
17 del d.p.r. n. 203 del 24 maggio 1988 ed al rispetto della normativa sulle
emissioni gassose.
L’impianto in esame non sarebbe un inceneritore bensì un termoconvertitore.
Proprio la direttiva 94/67 dimostra la possibilità di applicare la normativa sui
rifiuti in caso di loro smaltimento, indipendentemente dal processo o dallo
scopo per il quale esso avvenga, e ciò se dimostra come sottolineato in sentenza
che è possibile l’utilizzo di rifiuti, anche pericolosi, come combustibile
normale per qualsiasi procedimento industriale, non determina, secondo gli
appellanti, l'irrilevanza della normativa sui rifiuti.
Dal punto di vista del combustibile, non del prodotto l’impianto va considerato
come un impianto per il trattamento dei rifiuti.
Anche ammesso che si tratti di un impianto per il recupero dei rifiuti e non per
lo smaltimento, ciò non determinerebbe alcuna sottrazione della fattispecie alla
disciplina comunitaria di cui alla direttiva 91/156.
Si sottolinea che ben quattro degli undici rifiuti utilizzati dall’impianto sono
classificabili come rifiuti pericolosi dalla direttiva comunitaria 91/689
(numeri 4, 5, 7, 14 del parere del Ministro dell’Ambiente in relazione ai numeri
3, 11, 13 dell’allegato I alla direttiva citata avuto riguardo al numero h14
dell’allegato III).
Tali rifiuti sono considerati pericolosi anche dal d.lgs. n. 22/1997 che attua
le direttiva europee.
In particolare la sezione 03 dell’allegato D al d.lgs. citato (rifiuti
dell’industria tessile) e 040211 che classificano pericoloso anche il
combustibile di cui al punto 2 dell’elenco del Ministro dell’Ambiente, il codice
702 (plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali) tutta la sezione 20
(rifiuti solidi urbani).
Si rimarca poi la circostanza per cui la direttiva 91/689 già conteneva una
descrizione compiuta dei rifiuti pericolosi (come riconosciuto nelle premesse
del d.lgs. n. 22/1997) e che l’elencazione dei rifiuti era da formarsi in sede
comunitaria come poi avvenuto con l’adozione nel 1993 del catalogo europeo dei
rifiuti (CER 93) e nel 1994 con una decisione del Consiglio (94/904)
specificatamente dedicata alla tematica dei rifiuti pericolosi.
La distinzione fra rifiuto e residuo è servita ad eludere l’applicazione della
normativa europea sui rifiuti. Il legislatore governativo con una catena di
provvedimenti assunti per decreto legge, mai convertiti, i cui effetti sono
stati semplicemente fatti salvi fino alla data di entrata in vigore della
disciplina di attuazione delle direttive 91/156 e 91/689 ha apertamente violato
la normativa comunitaria.
Il d.lgs. n. 22/1997 elimina la distinzione fra rifiuti e residui, così
eliminando la ragione di contrasto con il diritto comunitario.
Si sostiene inoltre che la centrale non si limiti ad utilizzare rifiuti ma
produca anche ceneri di combustione (che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 1
lett. a) della direttiva del Consiglio CE 91/156) che, per dato di comune
esperienza sono pari al trenta per cento del materiale bruciato.
Si sostiene altresì l’incompetenza dell’organo ministeriale in conseguenza della
violazione della normativa comunitaria sui rifiuti.
Si rimarca l’assenza di deroga alle prescrizioni sugli impianti di smaltimento e
l’assenza di una disciplina idonea a dispensare dall’autorizzazione di cui agli
artt. 9 e 10 della direttiva 91/156, garantendo la realizzazione degli stessi
obiettivi di tutela perseguiti dalla normativa in tema di rifiuti.
Il decreto di autorizzazione impugnato si occupa solo di garantire la qualità
dell’aria ai sensi della normativa della legge n. 203/1988. Si ritiene poi
disapplicabile dal giudice interno anche il d.m. 16/1/1995, perché il principio
di primazia del diritto comunitario si estenderebbe anche agli atti di
normazione secondaria.
Si invoca la sentenza della Corte di Giustizia 25/6/1997 Tombesi, che fissa un
principio inequivocabile in tema di individuazione della nozione di rifiuto.
Erronee sarebbero anche le considerazioni della sentenza in tema di difetto di
istruttoria, essendo mancata una considerazione dei presupposti di applicabilità
della disciplina che consente il riutilizzo dei rifiuti, nonché in tema di
violazione della legge regionale, occorrendo il rispetto del piano provinciale
dei rifiuti, ove accolto il presupposto da cui muove il ricorso.
Analogo appello è stato proposto dal Comitato
Comprensoriale per il NO al cogeneratore a CNC del Casone di Scarlino e dal
dott.Renzo Fedi.
La sentenza ha ritenuto che la mancanza di legittimazione del Comitato
risulterebbe dalla estrema esiguità dei suoi promotori, nonché dal suo scopo
limitato e specifico, sostanzialmente coincidente con interessi di mero fatto.
L’appello replica sul punto che l’esiguità del numero dei promotori non può
incidere sulla rappresentatività del comitato, al quale hanno aderito centinaia
di cittadini.
Invoca altresì i criteri della vicinitas e della partecipazione al procedimento
amministrativo.
Con memoria unica ha prospettato le sue difese la Società A., mentre la difesa
erariale ha depositato i documenti del primo grado.
Si eccepisce l’inammissibilità dell’appello per non avere gli appellanti
riproposto alcuno dei motivi d’impugnazione del primo grado, circoscrivendo la
portata dell’appello alla critica della sentenza impugnata.
In secondo luogo si sostiene l’inammissibilità dell’appello e del ricorso di
primo grado per genericità della censura relativa al contrasto fra normativa
interna e normativa comunitaria, essendo stata censurata la normativa interna
per ragioni puramente nominalistiche (l’utilizzo della parola residuo al posto
della parola rifiuto), senza indicare in quali punti la normativa interna
sarebbe stata contrastante con la normativa comunitaria.
Si sostiene d’altra parte che tutti i motivi di ricorso sono riportabili ad
un’unica censura il mancato rispetto della normativa comunitaria sui rifiuti e
la violazione del d.p.r. n. 915/1982.
Si constata che la genericità della censura relativa al primo motivo di ricorso
riverbera i suoi effetti su tutti gli altri motivi determinando
l’inammissibilità dell’originario ricorso nel suo complesso.
Nel merito della pronuncia di primo grado si sostiene che si è formato il
giudicato sul punto relativo all’affermazione che l’impianto della Società A.
sia una centrale termoelettrica e non un inceneritore di rifiuti.
Si sostiene poi la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere per l’entrata
in vigore della disciplina di cui al d.lgs. n. 22/1997 che ha previsto che gli
impianti già in essere alla data della sua entrata in vigore possano giovarsi
immediatamente delle procedure semplificate previste dagli artt. 31 e 33 dello
stesso decreto legislativo, ossia della comunicazione di inizio attività alla
quale può seguire un regime di silenzio-assenso (normativa di cui in ogni caso
la società a. può a suo dire giovarsi in ogni momento).
Nel merito si afferma la piena compatibilità fra le norme del d.l. n. 113/1996 e
la disciplina comunitaria in materia di rifiuti.
Si sostiene in ultimo, quanto alla richiesta di disapplicazione del d. interm.
16/1/1995 che il contrasto di un atto amministrativo con norme comunitarie non
può provocarne la disapplicazione e che la mancata impugnazione del d. interm.
16/1/1995 porta ad un ulteriore motivo d’inammissibilità del ricorso.
Gli appellanti hanno depositato ampia memoria ulteriormente illustrativa
dell’impugnazione.
DIRITTO
Gli appelli sono parzialmente fondati e devono essere accolti per quanto di
ragione.
In primo luogo, essendo essi diretti avverso la stessa sentenza e comportando la
trattazione di identiche questioni giuridiche, devono essere riuniti per essere
trattati congiuntamente.
In primo luogo deve essere affrontata la questione della legittimazione a
ricorrere del Comitato per il NO, nonché della legittimazione ad intervenire del
Comune di Follonica e del WWF.
Ritiene il Collegio che la legittimazione a ricorrere ed intervenire delle
diverse parti sussista e che la questione abbia rilevanza anche se è
indubitabile che legittimato ad impugnare sia quantomeno il dott. Renzo Fedi,
ricorrente a titolo individuale ed interessato ad esercitare un’impresa
agrituristica su un fondo contiguo alla centrale termoelettrica per cui è
controversia.
La questione deve essere affrontata al fine di rendere la sentenza di appello
fra le giuste parti prima di esaminare necessariamente la causa nel merito.
Si deve prendere le mosse per analizzare la problematica dal codice di rito
civile (art. 100 c.p.c.) che prevede che per proporre una domanda o per
contraddire alla stessa occorre avervi interesse.
La norma è applicabile anche al processo amministrativo – per il suo carattere
di generalità – è da ciò deriva che per agire nel processo amministrativo è
necessario non solo essere titolari, a seconda dei casi di situazioni giuridiche
di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma anche di una posizione di
interesse a ricorrere, intesa non come idoneità astratta a conseguire un
risultato utile, ma come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un
vantaggio materiale o morale attraverso il processo amministrativo.
Nell’ottica del processo di tipo impugnatorio si tratta di un interesse
all’eliminazione dell’atto impugnato, originato dall’emanazione di un atto
lesivo di interessi legittimi, ossia della sussistenza dell’interesse
all’eliminazione dell’atto illegittimo.
L’interesse a ricorrere, secondo la dottrina e la giurisprudenza, è qualificato
da un duplice ordine di fattori: a) la lesione effettiva e concreta che il
provvedimento impugnato arreca alla sfera patrimoniale o morale del ricorrente;
b) il vantaggio concreto, anche se solo potenziale, che il ricorrente mira ad
ottenere dall’annullamento del provvedimento impugnato.
L’interesse a ricorrere deve essere caratterizzato anche dai predicati della
personalità (deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente) e
della attualità (deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e
deve continuare a sussistere nel corso del giudizio, non essendo sufficiente
un'ipotesi o una mera eventualità di lesione) nonché della concretezza
(l’interesse va valutato con riferimento ad una concreta lesione o pregiudizio
verificatosi a danno del ricorrente).
L’interesse è considerato sufficiente anche se il suo carattere è meramente
strumentale, avuto riguardo alla finalità di rimettere semplicemente in
discussione il rapporto controverso ai fini del riesercizio del potere in
termini potenzialmente idonei ad evitare il pregiudizio sofferto o a conseguire
il vantaggio sperato (e ciò in relazione al carattere peculiare del processo
amministrativo che si inserisce quale momento parentetico nella dinamica di
esercizio del potere).
Si deve quindi ribadire l’acquisizione giurisprudenziale secondo la quale nel
processo amministrativo, come nel processo civile, salva espressa previsione di
legge, non è ammessa l’azione popolare, ossia l’azione volta ad ottenere un mero
controllo oggettivo della legittimità di un provvedimento amministrativo da
parte del giudice per iniziativa del quisque de populo.
Non sono ammesse nell’ordinamento forme di controllo giurisdizionale
generalizzato sulla pubblica amministrazione, nelle forme dell’azione popolare
(diverso essendo lo scopo dell’azione penale in materia di reati contro la
pubblica amministrazione che è quella di accertare responsabilità personali ed
irrogare sanzioni penali), né sono possibili azioni dirette ad ottenere pronunce
di principio al fine di orientare la futura azione amministrativa.
Ciò premesso in via generale si deve inquadrare in modo particolare la tematica
dell’interesse all’impugnazione in materia ambientale poiché non v’è dubbio che
in tale materia esso si atteggi in modo del tutto peculiare in relazione anche
al fenomeno dell’espansione del diritto pubblico dell’ambiente e del ruolo che
in detta espansione svolgono le formazioni sociali e gli enti pubblici
territoriali ed istituzionali.
L’espansione del diritto pubblico dell’ambiente anche in forza dell’iniziativa
giuridica degli organismi sovranazionali è fenomeno di ragguardevole entità in
molti ordinamenti.
L’estensione delle attività regolamentate comporta la correlativa espansione
dell’area dei conflitti “giustiziabili” tuttavia ciò non può trasformare il
processo in una sede di rappresentazione di interessi sociali che avrebbero come
veicolo attori e soggetti non aventi alcuna relazione qualificata nel senso
anzidetto con l’atto impugnato.
Occorre quindi affrontare il tema nell’ottica dell’esame degli approdi
giurisprudenziali.
Essi hanno valorizzato il criterio della vicinitas al fine di radicare
l’interesse a ricorrere avverso gli atti autorizzativi della creazione e
dell’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili (nella specie, alimentato da combustibile ricavato da rifiuti) (in
argomento CdS VI 15/10/2001 n. 5411).
E’ ormai pacifico l’interesse a ricorrere degli enti locali quali ad es. “il
comune nel cui territorio è localizzata una discarica di rifiuti, ai sensi
dell'art. 3 bis l. 29 ottobre 1987 n. 441”, in proposito si è affermato che “è
titolare dell'interesse a ricorrere avverso la delibera di localizzazione, sia
in quanto ente esponenziale dei residenti, sia in quanto titolare del potere di
pianificazione urbanistica su cui incide il provvedimento di localizzazione, sia
in quanto soggetto che per legge può partecipare al procedimento amministrativo
e che in quanto tale può impugnarne il provvedimento conclusivo” (C. Stato, sez.
V, 2.3.1999, n. 217; in senso analogo CdS IV 6/10/2001 n. 5296).
E’ del pari certo che non occorra provare l’esistenza di un danno concreto ed
attuale al fine di impugnare il provvedimento di localizzazione di una discarica
o di un impianto industriale ritenuto inquinante in quanto la questione della
concreta pericolosità dell’impianto, valutata alla luce dei parametri normativi,
è questione di merito, mentre al fine di radicare l’interesse ad impugnare è
sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni su un territorio collocato
nelle immediate vicinanze ed in relazione al quale i ricorrenti sono in
posizione qualificata (quali residenti o proprietari o titolari di altre
posizioni giuridiche soggettive rilevanti).
In questa chiave si deve ritenere – come ha fatto il giudice di primo grado –
senz’altro sussistente l’interesse ad impugnare di Fedi Renzo.
Circa la posizione concreta del Comitato per il NO giova svolgere alcune
considerazioni.
Il divieto di azione popolare sarebbe troppo facilmente eluso se si permettesse,
in modo sganciato da ogni riferimento alla vicinitas o prossimità come sopra
definita, l’impugnazione di atti di localizzazione di impianti pericolosi a
fini ambientali da parte di gruppi di cittadini, organizzati in comitati, aventi
struttura transeunte e non duratura, non titolari di posizioni giuridiche
qualificate o aventi una peculiare relazione con il territorio interessato dalla
realizzazione industriale contestata e quindi prescindendo dal riferimento
dell’associazione a determinate qualità dei partecipanti ed alle finalità di
tutela di una determinata collettività.
Non basta il mero scopo associativo o lo statuto del comitato, a rendere
differenziato un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel
suo complesso quale l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente (che cosa
diversa dal diritto all’ambiente salubre spettante al singolo la cui sfera può
essere concretamente incisa da un’iniziativa dannosa), specie quando tale scopo
associativo si risolva senza mediazione alcuna di altre finalità,
nell’“utilizzazione di tutti i mezzi leciti per non consentire la realizzazione
di un determinato progetto industriale” e, quindi, in definitiva, nella stessa
finalità di proporre l’azione giurisdizionale.
In tal caso la costituzione di un comitato o di un’associazione diverrebbe lo
strumento per perseguire l’azione giurisdizionale popolare in veste diversa, e
per questo motivo si deve ritenere inammissibile il ricorso del Comitato per il NO.
Tuttavia è ormai pacifico l’interesse a ricorrere in via autonoma delle
associazioni ambientalistiche riconosciute (ai sensi dell'art.18, 5º comma, l. 8
luglio 1986 n. 349 le associazioni ambientalistiche, infatti, se riconosciute da
appositi decreti ministeriali, sono legittimate a ricorrere nelle controversie
relative a materie corrispondenti alle loro finalità istituzionali. C. Stato,
sez. VI, 25.1.1995, n. 77) mentre la situazione dell'associazione di fatto, meno
stabile, ai fini del riconoscimento della sua legittimazione ad agire in
giudizio può essere valorizzata – a tutto concedere – solo ai fini
dell'ammissione di un suo intervento ad adiuvandum (del quale esistono i
presupposti formali e sostanziali).
Infatti l'esplicita legittimazione delle associazioni ambientalistiche di
dimensione nazionale o ultraregionale non esclude, quindi, di per sé sola, una
legittimazione, quantomeno limitata al fine di spiegare un intervento ad aiuvandum, agli organismi comitati o associazioni che si costituiscano in un
ambito territoriale al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute,
e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto
territorio, ove non solo il loro statuto ma i loro programmi e le loro
attività risultino effettivamente orientati nel senso di volere proteggere
l'ambiente e la salute nella data località (e si pensi al ruolo pregnante che
possono avere in questa materia i c.d. comitati di quartiere).
La sentenza impugnata ha ritenuto che il comitato non sia sufficientemente
rappresentativo per l'esiguità dei promotori (tre), per il fatto che gli stessi
sono residenti nel vicino comune di Follonica e non in Scarlino e per la
vaghezza del riferimento ed agli interessi dei cittadini delle colline
metanifere. Tali elementi se consentono di escludere la legittimazione ad agire
in via autonoma non comportano certo l’estromissione dal giudizio del Comitato
attesa la possibilità di considerare la sua adesione al ricorso del Fedi alla
stregua di un atto di intervento ad adiuvandum.
In tal senso non appare decisiva la considerazione relativa all’esiguità dei
promotori del comitato, poiché in primo luogo non appare richiesta, ai fini
della valutazione dell’ammissibilità di un intervento ad adiuvandum una
stringente verifica di rappresentatività numerica delle associazioni
ambientalistiche non riconosciute che si legittimano, per rappresentatività,
anche in base ad altri indici (inerenza dello scopo alla tutela dell’ambiente, riferibilità dell’associazione ad una collettività determinata, serietà
dell’iniziativa, carattere non strumentale della medesima, contraddittorio
avvenuto ed instaurato con le pubbliche amministrazioni), la rappresentatività
numerica riguardando solo le associazioni riconosciute ed essendo accertata in
sede amministrativa, e soprattutto non potendo assumere alcuna rilevanza a tale
scopo il numero dei promotori il comitato ma casomai il numero degli aderenti
allo stesso.
In secondo luogo deve rilevarsi che la vicinitas elusa per il fatto che i
promotori sono residenti a Follonica e non a Scarlino non può essere limitata al
comune di insediamento di un impianto industriale che si assume dannoso per
l’ambiente in quanto la prossimità dell’interesse è in questo caso correlata
all’imponenza della minaccia del male o del danno temuto e, quindi, nel caso di
una centrale termoelettrica, di un danno commisurato agli effetti inquinanti
diffusivi di cui l’impianto si può ipotizzare capace.
In tal senso deve ritenersi sussistente la vicinitas anche nel caso di
iniziative associative che riguardino soggetti residenti in comuni limitrofi.
In terzo luogo e con decisivo argomento, deve ritenersi che la finalità del
comitato, pur connotato da un'indubbia limitatezza dello scopo, che allude alla
proposizione dell’azione giurisdizionale in modo immediato e per questo non
fonda la legittimazione a ricorrere, sia quella di tutela, con mezzi anche
differenti dall’azione in giudizio, dell’area umida esistente nel luogo scelto
per la realizzazione del cogeneratore di Scarlino e dei cittadini delle colline
metanifere quindi di una serie di soggetti che si identificano per il fatto di
essere residenti nelle aree vicine al cogeneratore.
Deve quindi ritenersi che sussista l’interesse ad intervenire del comitato,
quale formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost., orientata concretamente a
proteggere gli interessi ambientali di una collettività determinata.
Quanto poi agli interventori Comune di Colonica e WWF Italia, va dichiarato
ammissibile il loro intervento in primo grado, non essendovi concreta prova (sul
punto non evidenziata dalla sentenza) che il loro intervento adesivo autonomo
sia stato effettuato in elusione del termine decadenziale, poiché non vi sono in
atti concreti elementi (né sono stati indicati dalla sentenza di primo grado)
comprovanti l'effettiva conoscenza del provvedimento impugnato da data
antecedente il sessantesimo giorno precedente la proposizione del ricorso.
Devono essere di seguito esaminate le eccezioni di inammissibilità proposte
dalla Società A..
In primo luogo si censura per inammissibilità l’appello delle istanti per
mancata riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado. L’eccezione è
infondata.
Certo l’appello – così come proposto in modo sostanzialmente analogo dalle
diverse appellanti, mediante gli stessi difensori - non contiene una formale
riproposizione dei motivi di primo grado ed è costruito quale critica alla
sentenza impugnata, ma non vi è nella proposizione dell’appello, da rispettare
alcuna formula sacramentale o impostazione predefinita dei motivi.
I motivi d’appello devono essere specifici e formulati in relazione alla
sentenza impugnata, tanto che si è dubitato in giurisprudenza, all’inverso,
della legittimità dell’appello che si risolva nella mera riproposizione dei
motivi del ricorso di primo grado, a fronte di una sentenza analiticamente
argomentata, mentre deve ritenersi ammissibile l’appello che, formulato in guisa
di esame critico del decisum impugnato, contenga, sul piano logico, la chiara
riproposizione delle questioni fatte oggetto dei motivi di impugnazione proposti
in primo grado.
Nella specie tale riproposizione è evidente nell’ampia trattazione, contenuta
nell’atto di appello, delle statuizioni di merito della sentenza appellata, con
la conseguenza dell’indubbia possibilità di considerare devoluta al giudice
d’appello la materia sostanzialmente negli stessi termini prefissati dall’ambito
e dall’area dei motivi presentati in primo grado.
Ne consegue il rigetto dell’eccezione d’inammissibilità.
Vi è poi l’eccezione – acutamente formulata - d’inammissibilità per la
genericità delle censure proposte sin dal ricorso di primo grado.
Ma la questione fondamentale del ricorso di primo grado, (dalla quale
logicamente tutte le altre censure e questioni discendono), legata alla mancata
applicazione della normativa interna di recepimento delle direttive comunitarie
in tema di smaltimento dei rifiuti è chiaramente posta dall’atto introduttivo
del giudizio al primo, secondo e terzo motivo.
L’applicazione necessaria del diritto interno di recepimento delle direttive sui
rifiuti deriva dall’assunto - secondo gli appellanti costituente diritto vivente
comunitario - dell’illegittimità comunitaria della distinzione fra rifiuti e
residui – così come operata dall’anzidetto d.l. - nell’ambito dell’unitaria
nozione di rifiuto.
La circostanza di non aver detto in quale parte il d.l. n. 113/1996 recante
“disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di
produzione e consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione”
contrasti con il diritto comunitario è priva di rilevanza ai fini
dell’ammissibilità del ricorso poiché ciò che si contesta con il ricorso è che
la distinzione fra rifiuti e residui - quale disegnata dal d.l. n. 113/1996 -
possa essere legittimamente posta a base di una disciplina differenziata dei
rifiuti–residui, non conforme al diritto comunitario armonizzato e recepito
nell’ordinamento interno.
La questione relativa alla possibilità di ritenere il d.l. n. 113/1996 una
corretta trasposizione del diritto comunitario è questione di merito sorta a
seguito delle difese dell’Amministrazione che non conduce ad una necessaria
conclusione in rito di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Vi è poi l’ulteriore eccezione d’inammissibilità del ricorso relativa alla
mancata impugnazione del d.m. 16/1/1995 (che non viene espressamente riproposta
dalla società appellata che si limita ad eccepire l’inammissibilità dell’appello
sul punto in cui chiede al giudice di disapplicare l’atto predetto per la novità
del motivo in tal modo proposto ma la problematica sarà esaminata congiuntamente
con il merito allora dovendosi esaminare la valenza di tale atto ai fini del
decidere) rigettata dalla sentenza di primo grado con motivazione che gli
appellanti valutano erronea e lacunosa, anche se corretta nel decisum.
Il d.m. 16/1/1997 non doveva essere impugnato nella tesi degli appellanti non
avendo portata lesiva degli interessi degli stessi, lesi solo dal provvedimento
di autorizzazione della centrale termoelettrica di combustione dei
residui-rifiuti.
Il punto atterrebbe al merito, come rilevato dal giudice di primo grado, poiché
i motivi proposti sono tali da potersi anche valutare indipendentemente
dall’impugnativa del d.m. 16/1/1995.
Ciò perché il decreto interministeriale 16/1/1995 reca norme tecniche per il
riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dei residui
derivanti da cicli di produzione o consumo.
Esso individua i tipi e le caratteristiche dei residui in attuazione della
normativa eccezionale ed urgente sui c.d. residui più volte reiterata e mai
convertita in legge.
L’impugnativa è invece dell’atto di autorizzazione all’installazione ed
all’esercizio della centrale termoelettrica per contrarietà al diritto
comunitario vivente in materia di rifiuti per cui può essere considerato
proponibile - anche alla luce dell’eventuale disapplicazione del decreto
interministeriale (da effettuarsi ove occorra anche d’ufficio nella tesi degli
appellanti) - indipendentemente dall’impugnativa del decreto di individuazione
dei residui riutilizzabili nei processi produttivi (poiché non è la
riutilizzabilità in contestazione ma la mancanza di autorizzazione ex lege n.
915/1982 a rendere illegittimo il provvedimento): da ciò il rigetto
dell’eccezione.
In ogni caso sul rigetto dell’eccezione di inammissibilità s’è formato
giudicato, mentre quanto al motivo d’impugnazione proposto dagli appellanti per
correggere la motivazione del rigetto esso può ritenersi inammissibile per
carenza d’interesse avendo la sentenza da risolvere conflitti pratici e non
certo questioni teoriche (potendosi peraltro valutare nel prosieguo la concreta
incidenza di tale d. interm., anche ai fini della disapplicazione richiesta in
appello).
Nel merito, trattando congiuntamente dei primi quattro motivi di ricorso
originario per la loro stretta connessione logica, occorre inquadrare la
problematica nella giusta prospettiva valutando il complesso quadro normativo
nel quale ha operato la pubblica amministrazione allorché ha adottato il
provvedimento amministrativo impugnato.
Con leggi 9 gennaio 1991 n. 9 e n. 10 è stato disposto, fra l’altro, che la
produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di
energia rinnovabili, tra cui sono ricompresse le azioni di trasformazione di
rifiuti organici ed inorganici finalizzati alla produzione di energia, non è
soggetta alla normativa emanata in materia di nazionalizzazione dell’energia
elettrica (art. 22 legge n. 9/1991) e che l’utilizzazione delle fonti di energia
predette è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità (art. 1 legge
n. 10/1991).
Per gli impianti di produzione di energia elettrica che comportano emissioni
nell’atmosfera, ivi compresi gli impianti sopra citati utilizzanti rifiuti o
combustibili non convenzionali (CNC), la vigente normativa ambientale prescrive
una specifica autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio – ai sensi
dell’art. 17 del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 – rilasciato dal Ministero
dell’Industria, previo parere favorevole dei Ministeri dell’Ambiente e della
Sanità, sentite le Regioni interessate.
Nel caso specifico poi occorre fare riferimento ulteriore ad una serie di norme
che, al fine di agevolare la soluzione del problema dello smaltimento dei
rifiuti, hanno individuato varie categorie di questi ultimi particolarmente
idonei al loro impiego quali combustibili per la produzione di energia
elettrica, escludendoli, nel contempo, dal campo di applicazione del regime dei
rifiuti di cui al d.p.r. n. 915/1982 e successive modificazioni ed integrazioni
(fino alla legge n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni). Dette
norme sono state introdotte a partire dal d.l. 8/7/1994 n. 438, reiterato
sostanzialmente per undici volte fino al d.l. 8 marzo 1996 n. 113 di cui fa
applicazione il decreto impugnato. Occorre riportare per chiarezza espositiva
l’intera disposizione dell’art. 5 (Attività di riutilizzo sottoposte a
comunicazione): “Chiunque intende effettuare sul territorio nazionale il
trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui agli allegati 2 e
3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre
1994, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24,
ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo
decreto, è tenuto a darne annualmente comunicazione, su carta libera, alla
sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti ed alla regione, alla provincia autonoma o alla
provincia delegata, territorialmente competente. La comunicazione è
corredata da una relazione, nella quale sono indicati provenienza, tipi,
quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di
trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono
destinati ad essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche dei
prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione, la
provincia autonoma o la provincia delegata può chiedere ulteriori dati ed
informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della
salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei
requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività
ed impone la rimozione degli effetti già prodotti. 1. Con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanità, verranno stabilite le norme tecniche per la
regolamentazione delle attività finalizzate al riutilizzo ai fini della
produzione di energia dei residui bituminosi derivanti da processi di
lavorazione del greggio (TAR) e dei residui allo stato solido derivanti dal
processo di codificazione di frazioni pesanti petrolifere (Coke di petrolio). 2.
Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimenti dei rifiuti redigono l'elenco degli
operatori che hanno effettuata la comunicazione ai sensi del presente articolo.
3. Agli oneri per la tenuta degli elenchi di cui al comma 1 si provvede con le
entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a
carico delle ditte esercenti le attività. 4. Nel rispetto delle norme a
tutela della salute e dell'ambiente e della normativa comunitaria, con
particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e
forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al
comma 1. 5. Le attività di riutilizzo dei residui non tossici e nocivi sono
sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora: a)
siano definite per ciascun tipo di attività le norme generali che fissano i
tipi dei residui nonché le condizioni alle quali le attività sono sottoposte
alla disciplina del presente articolo; b) siano definite in relazione ai
tipi di residui ed ai metodi di trattamento o riutilizzo le prescrizioni
necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo
per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizi all'ambiente. 6. Le attività di riutilizzo dei residui tossici
o nocivi o pericolosi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal
presente articolo qualora: a) siano definite le norme generali che fissano i
tipi di residui; b) sia indicato per ogni tipo di residuo il valore limite di
sostanze pericolose contenute ed i valori limite di emissione; c) siano
individuati i tipi di attività e le condizioni alle quali l'attività è
sottoposta alla disciplina del presente articolo; d) siano definite, in
relazione ai tipi e alle quantità di sostanze pericolose contenute nei residui
ed ai metodi di riutilizzo, le prescrizioni necessarie per assicurare che i
residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.” Fin
qui la disciplina primaria.
Con il decreto interministeriale 1/1/1995 il quadro normativo relativo ai c.d.
residui riutilizzabili veniva completato in modo esaustivo, individuando i tipi
di residui smaltibili mediante riutilizzo nei processi di generazione
dell’energia elettrica.
Il quadro normativo predetto non veniva mai convertito in legge, sicché non
superava la soglia della transitorietà ed eccezionalità, pure durevole nel tempo
con la prassi costituzionalmente illegittima della reiterazione dei decreti
legge, ma veniva sanato dalla legge 11 novembre 1996 n. 575 per quanto attinente
gli effetti della mancata conversione dei decreti legge predetti.
In primo luogo va rilevato che l’utilizzazione delle fonti rinnovabili è in
accordo con la politica energetica della CE ed è rispondente ad un uso razionale
dell’energia. Tra le fonti rinnovabili la legge n. 10/1991 art. 1 comma 3
annovera la trasformazione di rifiuti organici ed inorganici, considerando
altresì fonti assimilate alle fonti rinnovabili di energia la cogenerazione
intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica di calore.
L’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata dall’art.1 ult.
co. citato di pubblico interesse e di pubblica utilità.
Essa non era soggetta alla vecchia riserva disposta in favore dell'ENEL
dall’art. 1 della legge 6/12/1962 n. 1643 ed alle relative autorizzazioni (art.
22 della legge 9/1/1991 n. 9).
Il procedimento autorizzatorio per le centrali non appartenenti all’ENEL ossia
gli impianti di produzione di energia elettrica che comportano emissioni
nell’atmosfera, ivi compresi gli impianti utilizzanti rifiuti o combustibili non
convenzionali, è disciplinato per il caso in esame dall’art. 17 del d.p.r.
24/5/1988 n. 203 che fa salva la competenza del Ministro dell’Industria e
disciplina la fattispecie per quanto attiene gli aspetti relativi la qualità
dell’aria (ora il procedimento è disciplinato anche dal regolamento di cui al
d.p.r. 11/2/1998 n. 53).
Da questo quadro normativo nazionale muovono i fatti di causa per i quali la
Società N. S. s.p.a. del Gruppo ENI nell’ambito delle azioni di ristrutturazione
delle proprie attività a seguito del ridimensionamento delle attività minerarie
nella zona delle c.d. colline metallifere con istanza corredata di apposita
documentazione tecnica del 30/12/1994 ha chiesto l’autorizzazione alla
costruzione ed all’esercizio ai sensi del citato art. 17 del d.p.r. n. 203/1988
di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
caratterizzato da una potenza immissibile con il combustibile di circa 70 MW
termici.
Il progetto presentato dalla società prevede il parziale riutilizzo dei propri
impianti per l’arrostimento delle piriti, utilizzati fino al 1994 per la
produzione di acido solforico, siti nel Comune di Scarlino, località Casone,
nonché l’installazione di elementi ex novo, al fine di realizzare un impianto
per il riutilizzo in un ciclo di combustione di rifiuti individuati dai decreti
interministeriali suddetti al fine di produrre energia elettrica.
L’impianto in questione costituisce senza dubbio una centrale termoelettrica e
non un impianto di smaltimento di rifiuti, né un inceneritore di rifiuti,
diversa essendo, anche a norma del più preciso quadro normativo sopravvenuta la
centrale termoelettrica dall’inceneritore.
La peculiarità del caso risiede nel fatto che la centrale, invece di essere
alimentata a carbone, petrolio o a gas, utilizza come combustibili i residui di
altre lavorazioni costituenti ai sensi delle legge vigenti “fonti rinnovabili di
energia” ovvero residui riutilizzabili o combustibili non convenzionali.
Anche il D.P.C.M. 21/7/1989, atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per
l’attuazione e l’interpretazione del d.p.r. n. 203/1988 conferma che la centrale
termoelettrica è l’impianto funzionale e connesso al ciclo di produzione
dell’energia “ivi compresi gli impianti di alimentazione”.
La competenza all'installazione della centrale termoelettrica è quindi una
competenza del Ministero dell’Industria, che tra l’altro è stata giudicata
costituzionalmente legittima (Corte Cost. 21/7/1995 n. 346).
Di qui l’infondatezza del terzo motivo di ricorso che vorrebbe affermare in
materia un'inesistente competenza regionale, sulla sola base del d.p.r. n.
915/1982.
Va altresì tenuto presente che non incide sul caso di specie la devoluzione
delle funzioni amministrative alle province in relazione all’autorizzazione
all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia (art.
31 del d.lgs. n. 112/1998) che non è normativa di immediata efficacia e comunque
opera per il futuro e non in relazione all’epoca di adozione del provvedimento
impugnato.
L’impianto poi non produce (se non accidentalmente) rifiuti da ulteriormente
smaltire (ceneri) ma prevalentemente emissioni gassose e non è quindi un
impianto di smaltimento ma di recupero dei rifiuti (ai sensi della direttiva
91/156 CE).
Orbene così definita la natura dell’impianto e la sua finalizzazione, nonché la
competenza dell’organo amministrativo titolare del potere di autorizzazione
all’installazione della centrale occorre rilevare che le censure mosse dagli
appellanti, nel quadro legislativo previgente il d.lgs. n. 22/1997 (su cui si è
diffusa la pronuncia CdS VI 15/10/2001 n. 5411), non incidono sulla legittimità
della autorizzazione all’installazione ma, e qui risiede la ragione della loro
solo parziale fondatezza, solo sulla legittimità dell’autorizzazione
all’esercizio dell’impianto medesimo.
Infatti, anche qualora l’attività di utilizzazione dei residui fosse
riconducibile alla disciplina dei rifiuti, da ciò non potrebbe mai derivare
un'illegittimità dell’autorizzazione alla installazione della centrale, poiché
la centrale è realtà economica aziendale e giuridica diversa da una discarica
e/o da un inceneritore e/o da un impianto di trattamento, stoccaggio temporaneo
o definitivo dei rifiuti (tale da dovere esser inserito nel piano regionale di
organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 6 del
d.p.r. n. 915/1982) ed utilizzare un rifiuto ai fini della combustione
generatrice di energia in una centrale termoelettrica è attività relativa
all’esercizio della centrale medesima e non alla sua costruzione e
localizzazione (di competenza esclusiva del Ministero dell’Industria per quanto
già detto).
Di qui l’infondatezza di tutte le deduzioni ed argomentazioni dei ricorrenti
dirette a contestare la legittimità dell’autorizzazione all’installazione della
centrale.
Una conferma di questo assunto la si ritrova nella disciplina delle direttive
89/369 CE e 89/429 CE, nonché nel d.m. 19/11/1997 n. 503 che disciplinano le
emissioni e le condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di
rifiuti, normative non certo applicabili al cogeneratore della società
appellata.
Ciò premesso occorre verificare se l’attività amministrativa posta in essere dal
Ministero dell’Industria emanando il decreto impugnato sia stata pienamente
rispettosa della normativa comunitaria e della normativa interna che disciplina
i rifiuti in recepimento della normativa comunitaria.
E’ ius receptum nel diritto comunitario che la nozione di rifiuto ai
sensi delle direttive 75/442 e 78/319 non deve intendersi nel senso che
escluda le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica
(Corte Giustizia CE 28/3/1990 cause riunite 206/88 e 207/88 Vessoso-Zanetti
nonché Corte di Giustizia CE 18/4/1992 causa 9/00 Palin Granit e
Vehmassalonkansanterveyon).
Di recente, confermando tale orientamento, si è statuito che: “la nozione di
«rifiuti» figurante all'art. 1 della direttiva del consiglio 15 luglio 1975 n.
75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del consiglio
18 marzo 1991 n. 91/156/CEE, cui rinviano l'art. 1 n. 3, della direttiva del
consiglio 12 dicembre 1991 n. 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e
l'art. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del consiglio 1º febbraio 1993 n. 259,
relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
all'interno della comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo
territorio, non deve essere intesa nel senso che essa esclude sostanze od
oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, neanche se i materiali di cui
trattasi possono costituire oggetto di un negozio giuridico, ovvero di una
quotazione in listini commerciali pubblici o privati; in particolare, un
processo di inertizzazione dei rifiuti finalizzato alla loro semplice
innocuizzazione, l'attività di discarica dei rifiuti in depressione o in
rilevato e l'incenerimento dei rifiuti costituiscono operazioni di smaltimento o
di recupero che rientrano nella sfera d'applicazione delle precisate norme
comunitarie; il fatto che una sostanza sia classificata nella categoria dei
rifiuti riutilizzabili senza che le sue caratteristiche e la sua destinazione
siano precisate è al riguardo irrilevante; lo stesso vale per la triturazione di
un rifiuto” (Corte giustizia Comunità europee, 25.6.1997, nn. 304, 330, 342/94,
224/95 Tombesi).
La sentenza Tombesi è particolarmente interessante avuto riguardo alle
questioni oggetto dell’appello poiché in essa venivano in rilievo proprio i
decreti-legge reiterati ma non convertiti recanti disposizioni in tema di
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un
processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di
smaltimento dei rifiuti”, adottati a partire dal novembre 1993 (d.l. 9 novembre
1993 n. 443 GURI 10/11/1993 n. 264).
Il Governo italiano, per diversi anni, attraverso l’emanazione di successivi
decreti legge, oltre che aver fatto ricorso all’espediente terminologico di
definire i rifiuti riutilizzabili e/o recuperabili residui ha disposto una
blanda disciplina per la loro regolamentazione ed il riutilizzo, disciplina
sostanzialmente derogatoria rispetto alla disciplina interna (d.p.r. n.
915/1982) di recepimento delle prime direttive comunitarie in materia di rifiuti
e difforme rispetto alle ulteriori direttive non ancora trasposte (91/156 e
91/689).
L’espediente terminologico non era quindi né ingenuo né innocuo, né meramente
nomenclatorio o classificatorio, ma serviva, nell’ottica del legislatore,
proprio a segnare il campo di una differente disciplina, ritenuta non
contrastante con il diritto comunitario (ma con perplessità che conducevano poi
alla mancata conversione dei decreti legge pur molte volte reiterati) perché
fuori dal campo di applicazione delle direttive sui rifiuti.
Proprio i principi affermati nella sentenza Tombesi ossia la
qualificabilità dei residui come rifiuti impongono di verificare - come
richiesto dagli appellanti che su tale presupposto fondano tutto il ricorso - se
la disciplina posta dalla normativa adottata d'urgenza e salvata in sede di
mancata conversione con l. 11/11/1996 n. 575 (GURI 12/11/1996 n. 265) sia
conforme alle direttive comunitarie recepite dal diritto interno ed alle altre
che erano in attesa di trasposizione o se, non debba, come richiesto dagli
appellanti farsi applicazione della normativa interna di recepimento (d.p.r. n.
915/1982 ed ora d.lgs. n. 22/1997 c.d. decreto “Ronchi” dal nome del Ministro
proponente).
Infatti la sentenza Tombesi è chiara nell’affermare che “una normativa
nazionale che adotti una definizione della nozione di rifiuti che esclude le
sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è
compatibile con la direttiva 74/442 nella sua versione originale e con la
direttiva 78/319 (sentenze 28/3/1990 causa C- 359/88 Zanetti; 10/5/1995
causa 422/92 Commissione c. Germania). Tale interpretazione non è messa
in discussione né dalla direttiva 91/156, che ha apportato modifiche alla prima
delle due direttive, né dalla direttiva 91/689 che ha abrogato la seconda (cfr.
la precitata sentenza Commissione c. Germania).
Le direttive in tema di rifiuti pongono il principio fondamentale
dell’autorizzazione di ogni attività di smaltimento e recupero (artt. 9 e 10
della direttiva 91/156) o dell’iscrizione dell’impresa che smaltisce in appositi
albi (art. 12) (il d.p.r. n. 915/1982 adotta pienamente il principio
dell’autorizzazione art. 6 lett. d) del d.p.r. n. 915/1982). L’autorizzazione
può non essere contemplata per gli stabilimenti o le imprese che recuperano
rifiuti, ma ciò può avvenire (art. 11) a condizione che le autorità competenti
abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi
e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l’attività può essere
dispensata dall’autorizzazione e sempre che i tipi o le quantità di rifiuti ed i
metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni
imposte dall’articolo 4.
Tali condizioni vogliono che i rifiuti siano recuperati senza creare rischi per
l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti
da rumori od odori; senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare
interesse (art. 4 direttiva citata).
Gli stati membri informano la Commissione delle norme generali adottate in virtù
del paragrafo 1.
Analoga norma è prevista in tema di smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 3
della direttiva 91/689) ma in questo caso è prevista che la disciplina
derogatoria rispetto al principio di autorizzazione, ossia la dispensa dello
Stato membro, sia comunicata alla Commissione almeno tre mesi prima, che si apra
una procedura di consultazione fra gli Stati membri, che la Commissione faccia
una proposta di adozione della normativa secondo la procedura di cui all’art. 18
della direttiva 75/442/CE (che prevede, in caso di proposta non conforme al
parere del Comitato dei rappresentanti degli Stati membri, l’intervento del
Consiglio).
La normativa italiana che, in attesa della completa attuazione delle direttive
91/156 CE e 91/689 CE ed in particolare “in attesa che la Commissione
dell’Unione europea stabilisse in maniera puntuale i criteri che caratterizzano
la nozione di rifiuto”, ha distinto fra rifiuti e materie prime secondarie e poi
fra rifiuti e residui riutilizzabili non trova quindi alcuna copertura
comunitaria da parte dello Stato membro non essendovi prova dell’esperimento
puntuale delle procedure di garanzia di cui agli artt.11 della direttiva 91/156
e 3 della direttiva 91/689 per la dispensa dall’autorizzazione ed apparendo
singolare il riferimento alla necessità di una puntualizzazione dei criteri che
definiscono la nozione di rifiuto in presenza di cospicue e costanti indicazioni
della giurisprudenza comunitaria sul punto.
L’approdo della giurisprudenza comunitaria relativamente alla nozione ampia ed
oggettiva di rifiuto è stato sostanzialmente accolto anche dalla Cassazione e
dal Consiglio di Stato in alcune decisioni riguardanti il regime delle c.d.
“materie prime secondarie”, che ai sensi della legge 9/11/1988 n. 475 (legge
alla quale risale l’inizio della c.d. “emergenza rifiuti”) sono i “residui
derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previi
idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi
produttivi della stessa o di altra natura”.
Giudicando sul noto caso dell’impresa Acna di Cengio il Supremo Consesso
ha avuto occasione di precisare che in tema di smaltimento dei rifiuti, nella
generale categoria dei rifiuti rientrano non soltanto le sostanze e gli oggetti
che si possono considerare tali sin dall'origine (ad es., immondizie), ma anche
le sostanze e gli oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui erano
originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico, sicché
«abbandonato o destinato all'abbandono» va inteso non nel senso civilistico di
res nullius o di res derelicta, disponibile all'apprensione di chiunque, sebbene
di sostanza od oggetto ormai inservibile alla sua funzione originaria, dismesso
- o destinato ad essere dismesso - da colui che lo detiene, anche mediante un
negozio giuridico (C. Stato, sez.IV, 19.7.1993, n. 741 nello stesso senso Cass.
pen. Sez. III 26/2/1991 Lunardi; Cass. Sez. Un. pen. 27/3/1992 Viezzoli).
Le materie prime secondarie, ovvero i residui derivanti dai processi produttivi
suscettibili di essere riutilizzati, non costituiscono una categoria autonoma,
diversa o comunque alternativa rispetto ai rifiuti, giacché si tratta pur sempre
di sostanze ed oggetti dismessi - o destinati ad essere dismessi - dal loro
detentore in quanto non più idonei a soddisfare i bisogni cui erano
originariamente destinati; pertanto, continua ad applicarsi ad esse la normativa
(amministrativa e penale) prevista dal d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915, almeno
fino a quando non si provvederà a tutti gli adempimenti prefigurati dall'art. 2
l. 9 novembre 1988 n. 475 che, proprio in funzione dell'attitudine delle materie
prime secondarie ad essere riutilizzate, riserva alle stesse un regime giuridico
diverso da quello cui sono sottoposti i rifiuti in generale (C. Stato, sez.IV,
19.7.1993, n. 741). Il principio è chiaro: non sono ingiustificabili diversità
di trattamento fra rifiuti e rifiuti-residui (diversità consentite anche dalle
direttive comunitarie) ma esse non devono comportare una sostanziale sottrazione
della materia al perseguimento delle finalità di tutela affermatesi nell’ambito
del diritto comunitario vivente in materia ambientale con riguardo ai rifiuti.
In particolare poi, anche sul piano sostanziale, non possono dirsi soddisfatte
dal d.l. n. 113/1996 e dalla disciplina secondaria da esso presa a riferimento
(emanata in attuazione dei primi decreti non convertiti), le condizioni poste
dal legislatore comunitario per la dispensa dal regime autorizzatorio: a fronte
del disposto dell’art. 5 del d.l. n. 113/1996 (attività di riutilizzo sottoposte
a comunicazione) che impone solo oneri informativi all’impresa che effettua
il riutilizzo dei residui-rifiuti e non assicura alcuna salvaguardia preventiva
dell’ambiente o cautela sufficiente affidandosi solo ai controlli ex post
(divieti di prosecuzione dell’attività ed ordini di rimozione degli effetti già
prodotti).
In proposito giova ricordare che le procedure semplificate introdotte dal
decreto Ronchi (d.lgs. n. 22/1997) che hanno rielaborato la disciplina di
settore (in virtù di una doppia delega legislativa l. 22/2/1994 n. 146 artt.
38-39 per il recepimento delle direttive 91/156 e 91/689 nonché l. 6/2/1996 n.
52 per il recepimento della direttiva 94/62 sugli imballaggi), eliminando gran
parte delle disposizioni contrastanti con il diritto comunitario hanno costruito
un sistema organico fondato su principi direttivi, assetti organizzativi,
profili procedimentali e sanzionatori che affrontano compiutamente la materia
dei rifiuti superando quella che la dottrina ha indicato come l’epoca
dell’«emergenza rifiuti» connotata dall’emanazione continua dei c.d. “decreti
catenaccio”.
A seguito dell’emanazione del decreto “Ronchi” è stata emanata una disciplina
per il riutilizzo dei rifiuti non pericolosi con d.m. 5/2/1998: tale disciplina
attuativa degli artt. 31-33 del d.lgs. n. 22/1997 è rispondente effettivamente
ai canoni comunitari e costituisce una piena attuazione delle direttive.
Essa è considerata un vero e proprio superamento dell’assetto precedente (cfr.
art. 33 comma 6 del d.lgs. n. 22/1997; art. 11 comma 2 del d.m. 5/2/1998), che
rimane transitoriamente in vigore (e quindi viene fatto salvo dal decreto
“Ronchi”), per quanto attiene i rifiuti non pericolosi solo per quanto riguarda
le voci 6, 7, 9, 14 dell’allegato 1 e solo entro tre mesi dall’entrata in vigore
dello stesso, mentre l’impianto gestito dalla Società A. utilizza residui
classificati in voci dell’allegato 1 non “salvate” dalla disciplina transitoria
del d.m. 5/2/1998 e comunque non v’è prova abbia posto in essere le procedure
semplificate del d.m. sicché si deve supporre abbia continuato ad esercitare
valendosi del vecchio titolo abilitativo anche dopo il decorso dei tre mesi
predetti.
Di recente, con d.m. 12/6/2002 n. 161, sono stati individuati i rifiuti
pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate, con una
compiuta disciplina degli aspetti rilevanti la gestione del rifiuto quali ad es.
la c.d. “messa in riserva” in attesa del recupero (ossia la gestione del rifiuto
non immediatamente recuperato aspetto cruciale non disciplinato dalla normazione
previgente) così completandosi il disegno previsto dalla legge Ronchi.
La norma transitoria relativa al recupero dei rifiuti pericolosi (art. 9 del
d.m. 12/6/2001 n. 161) abroga il D.M. 16/1/1995 e concede sei mesi alle imprese
già in esercizio – come la Società A.- per adeguarsi alle disposizioni del
regolamento sui rifiuti pericolosi (art. 9 comma 3).
A fronte di questo quadro normativo sopravvenuto (invero non totalmente
ricostruito dalle parti), si è eccepito, con acutezza, il sopravvenuto difetto
di interesse a ricorrere.
Ma sul punto va osservato che non v’è prova che la Società A. si sia
compiutamente avvalsa delle disposizioni di cui agli artt. 31-33 della legge
Ronchi (e che proprio il succedersi del nuovo quadro normativo al previgente,
evidenzia, al mero confronto fra le due normative, l’illegittimità comunitaria
della situazione precedente).
Ciò rende l’annullamento del vecchio titolo abilitativo all’esercizio rilevante
in difetto di una nuova autorizzazione (conseguibile anche per silentium) attesa
anche l’intenzione della Società A. di continuare per quanto possibile ad
avvalersi del titolo autorizzatorio rilasciato in precedenza ed ora sub iudice
ed al contrapposto interesse degli appellanti di eliminare tale atto dal mondo
giuridico anche solo per vederlo sostituito con statuizioni conformi
all’ordinamento.
Deve ribadirsi che non v’è dubbio alcuno sulla possibilità della Società A. di
continuare ad operare ed esercitare la centrale termoelettrica nel sito
assentito, ma, in assenza di un nuovo titolo abilitativo all’utilizzazione dei
residui conforme al nuovo quadro giuridico (che ha distinto, fra l’altro, fra
rifiuti pericolosi e non pericolosi prevedendo differenti cautele) il giudice
amministrativo investito dell’impugnativa avente ad oggetto l’autorizzazione
rilasciata nel quadro giuridico previgente deve pronunciarsi sul ricorso
proposto con riguardo al quadro normativo preesistente (solo in parte e
temporaneamente confermato dalla disciplina transitoria).
Sull’irrilevanza dello ius superveniens ai fini della carenza d’interesse a
ricorrere esistono diversi interessanti pronunce del giudice amministrativo.
Intanto è ius receptum che la legittimità dei provvedimenti amministrativi va
valutata con il riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al
momento della loro emanazione; pertanto per sostenerne l'illegittimità non è
invocabile lo jus superveniens (C. Stato, sez. V, 6.4.1991, n. 452).
All’opposto vale la stessa regola, non può desumersi per il principio tempus
regit actum la sopravvenuta legittimità dell’atto in forza di ius superveniens;
da ciò deriva che non può eccepirsi la carenza d’interesse per la mera forza
dello ius superveniens, salvo il caso eccezionale di chi, resistendo in
giudizio, eccepisca l’inutilità dell’annullamento di un atto perché la
riedizione del potere dovrà conformarsi ad una norma medio tempore entrata in
vigore, recante una disciplina diversa da quella previgente ed assolutamente
conforme all’atto a suo tempo adottato, sicché sia chiaro che la riedizione del
potere porterà “necessariamente” alla medesima situazione giuridica, in forza
delle norme nel frattempo entrate a far parte dell’ordinamento giuridico (e
sempre che l’interesse all’annullamento non debba ritenersi in forza della
pregiudizialità dello stesso rispetto ad eventuali azioni risarcitorie
proponibili innanzi al giudice amministrativo o rispetto ad un qualificato
interesse morale al ripristino della legalità amministrativa violata).
Deve anche considerarsi che la giurisprudenza amministrativa considera
l’interesse strumentale alla rinnovazione del procedimento sufficiente a fondare
l’interesse ad ottenere la decisione sicché ove lo ius superveniens sia solo
diverso rispetto al diritto previgente e non comporti una necessaria identità
dell’atto rinnovato all’atto annullato, deve ritenersi che anche dalla mera
riedizione del potere in modo conforme ai nuovi canoni legali venga soddisfatto
l’interesse azionato (nella specie potranno adottarsi maggiori cautele quali
previste dalle nuove norme tecniche).
In particolare l’interesse azionato con il ricorso non è solo quello alla
chiusura o alla diversa localizzazione della centrale, ma è anche (se non in
primo luogo) quello all’effettivo immediato rispetto della normativa comunitaria
in tema di smaltimento e recupero dei rifiuti, sull’assunto dell’illegittimità
comunitaria della superata distinzione fra rifiuti e residui.
Stabilita quindi l’incidenza della censura solo sulle modalità di esercizio
della centrale termoelettrica residua l’interesse degli appellanti al pieno
rispetto, nelle modalità di esercizio della centrale, della normativa
comunitaria e di quella interna che la recepisce, (anche sopravvenuta
qualora ci si voglia proiettare nella prospettiva della riedizione del potere
successiva all’annullamento); interesse che può ben essere tutelato annullando
parzialmente l’atto abilitativo impugnato nella parte in cui ha autorizzato
l’utilizzazione dei residui indicati dell’allegato 1 al d.m. 16/1/1995 per
violazione della direttiva comunitaria, trasposta con il d.p.r. n. 915/1982.
In tale prospettiva non può dirsi che le norme dettate dal decreto interm.
16/1/1995 siano norme generali sufficienti a dispensare dal titolo
autorizzatorio specifico richiesto dalla disciplina di recepimento delle
direttive comunitarie: il d.m. fu formulato soprattutto allo scopo di fissare i
valori limite delle emissioni gassose ed ha trascurato altri profili pur
essenziali di tutela della salute e dell’ambiente quali ad es. il caso della
combustione promiscua di più rifiuti alcuni dei quali anche classificati come
pericolosi (su questo l’appello muove considerazioni pertinenti e fondate a pag.
18) o la gestione del rifiuto prima del riutilizzo (aspetti tutti considerati
dai nuovi d.m. emanati in attuazione del decreto “Ronchi”).
Non si può inoltre non sottolineare come l’inizio immediato di attività
potenzialmente dannose per l’ambiente (e per questo regolamentate) consentito
dal d.l. n. 113/1996 non si concilia con il principio di prevenzione e
precauzione che è richiamato attualmente dall’art. 174, a linea 2 del Trattato
CE.
Da ciò consegue la necessità di disapplicare, in forza del principio noto di
primazia del diritto comunitario sul diritto interno con esso contrastante (su
cui Corte di Giustizia 9/3/1978 causa 106/77 Simmenthal e Corte Cost. n.
170/1984), la norma interna di cui al d.l. n. 113/1996 che ha reso a suo tempo
legittimo lo smaltimento senza autorizzazione in violazione del diritto
comunitario trasposto (direttiva 75/442 e d.p.r. n. 915/1982 chiaramente
invocati nel ricorso introduttivo) e non potendosi la disciplina suddetta
ritenere mera attuazione del potere degli Stati di dispensa dall’autorizzazione
previsto dalle direttive comunitarie 91/156 e 91/689 (non ancora trasposte
all’atto dell’emanazione del provvedimento impugnato e certo non invocabili,
solo per quella parte, per sostenere la legittimità della normativa derogatoria
introdotta con i decreti legge non convertiti).
Si deve altresì disapplicare il dm. 1/6/1995, peraltro ormai formalmente
abrogato (e produttivo, per ultrattività, di effetti abilitativi ulteriori in
casi diversi da quello in esame, in forza del diritto transitorio del decreto
“Ronchi” ossia in presenza di un’autorizzazione, rimasta inoppugnata,
all’esercizio di un impianto rilasciata nel previgente quadro normativo).
Qui l’appellata Società A. eccepisce la novità del motivo relativo alla
richiesta di disapplicazione dell’atto amministrativo presupposto non impugnato
a suo tempo.
In primo luogo va esaminata la questione relativa alla disapplicazione dei
regolamenti e di altre fonti secondarie (quali quelle che dettano norme
tecniche) in via generale, ed al fine di ricostruire i lineamenti del potere di
disapplicazione nel processo impugnatorio, poi va esaminata la questione
relativa alle modalità di proposizione della domanda che comporta la
disapplicazione di un atto presupposto non impugnato.
E’ noto che al giudice amministrativo è consentito, anche in mancanza di
richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di
stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e,
in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione
controversa; egli può giungere alla disapplicazione della norma regolamentare
che si ponga in contrasto con la legge qualora incida su una posizione di
diritto soggettivo perfetto, il cui contenuto è completamente riconducibile alla
norma di legge (C. Stato, sez. V, 26.2.1992, n. 154).
La sentenza ricordata, pur avendo un inciso che ne limita l’efficacia all’ambito
di giurisdizione esclusiva su diritti soggettivi, come è stato detto in
dottrina, non emerge dal nulla, ma è il portato, come generico influsso
culturale, proprio di quella grandissima innovazione che è stata la disapplicazione delle norme interne configgenti con il diritto comunitario.
La motivazione di tale decisione è importante per il suo carattere generale e
suscettivo di ulteriore evoluzione.
Ivi è detto: “Ogni ordinamento non può non prevedere un meccanismo invalidante
delle norme di grado inferiore che sopraggiungano ed urtino contro precetti
poziori dell’ordinamento medesimo. Per l’atto avente forza di legge il
meccanismo, nel nostro ordinamento, è dato dall’invalidazione a seguito di
pronuncia di incostituzionalità.
Per l’atto normativo emanato dalla p.a. il meccanismo è rappresentato di fronte
al giudice civile e penale, dalla disapplicazione dell’atto stesso, anche se le
parti non controvertono sul punto.
Ma se si tratta di atto di normazione secondaria, e se quindi per esso possano
valere criteri analoghi a quelli recepiti in un qualunque caso di concorso di
norme, fra loro contrastanti anche se idonee in astratto a regolare la medesima
fattispecie, deve proporsi identica soluzione ove quell’atto (di normazione
secondaria) sia in conflitto con un atto di normazione primaria e non sia
oggetto di impugnazione al giudice amministrativo.
Ne consegue che, qualora la norma primaria preesista all’atto amministrativo a
contenuto normativo, questo deve essere considerato non idoneo, a causa della
maggior forza della norma primaria, ad innovare sulle statuizioni da essa
recate.
Anche nei giudizi amministrativi, quindi, l’atto regolamentare sarà
inapplicabile, come qualsiasi atto legislativo inidoneo a regolare la
fattispecie.
In tal modo – senza violare i principi che informano il processo amministrativo
e sulla falsariga di quanto avviene per gli atti di normazione primaria per
mezzo del sindacato di costituzionalità – al giudice amministrativo è
consentito, anche in mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di
normazione secondaria, al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in
generale, ad innovare l’ordinamento e, in concreto, a fornire la regola del
giudizio per risolvere la questione controversa.”
Poi la sentenza contiene un principio ulteriore con il quale si precisa che la
disposizione regolamentare incideva su un diritto soggettivo perfetto ed è
quindi per questa parte meno innovativa essendo stata anche in precedenza
affermata la disapplicabilità in giurisdizione esclusiva di atti paritetici (Csi
27/1/1989 n. 7).
Resta tuttavia l’importanza della motivazione gravida di sviluppi che non
possono che essere cauti, in presenza di contrapposti principi: legalità e
certezza del diritto, effettività della tutela ed onere impugnatorio.
Un passo ulteriore, è stato effettuato con la pronuncia C. Stato, sez. IV,
29.2.1996, n. 222, a tenore della quale “nel caso in cui un atto amministrativo
non sia immediatamente lesivo di un interesse legittimo e non debba pertanto
essere impugnato ex se, esso, se dotato di autonomia funzionale, può rilevare
nell'impugnazione di atti successivi, in primo luogo, come atto presupposto nel
giudizio di impugnazione dell'atto che lo presuppone, con conseguente sua
invalidazione nel caso deciso (ed in quanto invalidante l'atto che lo presuppone
ne determina l'annullamento); in secondo luogo come atto rilevante in via
pregiudiziale nel giudizio di impugnazione dell'atto pregiudicato, con
conseguente sua disapplicazione, se riconosciuto illegittimo, nel caso deciso;
pertanto, invalidazione dell'atto presupposto e disapplicazione dell'atto
pregiudiziale, pur non comportando entrambi l'annullamento dell'atto non
immediatamente lesivo, si distinguono tra loro perché la prima (invalidazione)
consiste nell'accertare la trasmissione del vizio dall'atto presupposto all'atto
applicativo, la seconda (disapplicazione) consiste nel considerare l'atto
pregiudiziale tamquam non esset, senza alcuna trasmissione di vizi”.
In quel caso, in giurisdizione di legittimità, il Consiglio ha respinto
l’appello, proposto da una società pubblica avverso la sentenza di un Tar che,
in accoglimento di un ricorso proposto da un condominio aveva annullato l’atto
di assenso ad una sopraelevazione in area vicina a zona cimiteriale.
Rispetto al motivo di ricorso incentrato sull’invocazione di una norma tecnica
di attuazione del PRG derogatoria alle distanze cimiteriali nel caso di edifici
di pubblico interesse ha disapplicato tale disposizione, non impugnata, per
contrasto con l’art. 338 t.u. delle leggi sanitarie ritenuto inderogabile.
Ha ritenuto disapplicabile la norma tecnica peraltro per il fatto che essa non
era stata posta a presupposto dell’atto impugnato essendo solo norma che veniva
in esame in via pregiudiziale.
Ora con CdS IV n. 222/1996 si deve ritenere affermato il principio di disapplicabilità della normazione secondaria pregiudiziale, (non presupposta),
in giurisdizione generale di legittimità.
Ritiene il Collegio che del principio possa farsi applicazione nel caso di
contrasto di una normazione secondaria con il diritto comunitario vivente (anche
qualora tale normazione secondaria sia stata posta a presupposto dell’atto
impugnato, censurato per violazione della normativa primaria interna di recepimento della normativa comunitaria) e ciò anche ove l’atto di normazione
secondaria sia citato nelle premesse dell’atto impugnato e quindi ne costituisca
il presupposto.
In tale ipotesi è stato ritenuto in dottrina, con opinione minoritaria, che la
norma secondaria sia affetta da nullità o “macroillegittimità” o da “radicale
inidoneità ad innovare l’ordinamento” per intervento sovrappositorio ad una
normativa che, per avere copertura comunitaria, deve prevalere nell’ordinamento
interno in forza del principio di primazia e dell’effetto utile.
Al di là della complessa questione relativa alla configurabilità di un tale
vizio radicale di illegittimità comunitaria che non ha ancora trovato
convincente sistemazione dottrinale ed accoglimento in giurisprudenza
(nonostante una recente pronuncia della Corte giustizia Comunità europee,
29.4.1999, n. 224/97 abbia affermato la rilevabilità d’ufficio di tale
contrasto, statuendo che “un divieto emanato anteriormente all'adesione di uno
stato membro all'Unione europea, non attraverso una norma generale ed astratta,
bensì attraverso un provvedimento amministrativo individuale e concreto divenuto
definitivo, che sia in contrasto con la libera prestazione dei servizi, va
disapplicato in occasione della valutazione della legittimità di un'ammenda
irrogata per l'inosservanza di tale divieto dopo la data dell'adesione”), giova
ricordare che tale tecnica di tutela deve, allo stato della evoluzione
giurisprudenziale maturata in materia, conciliarsi con il principio della
domanda e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
In nessun caso infatti può ritenersi elusa la normativa sul termine decadenziale
di impugnazione nel caso in cui si sia rispettato il principio della domanda,
essendosi chiesta, in sostanza, la disapplicazione della normativa interna per
contrasto con il diritto comunitario sin dal ricorso introduttivo e, a
seguito della presentazione di un’eccezione impropria, ossia dello spiegarsi
delle difese della parte resistente, si sia poi focalizzata l’attenzione sulla
normazione secondaria di per sé non direttamente lesiva, ma richiamata dal
resistente o dal controinteressato per giustificare la deroga al diritto
comunitario, assumendo che la stessa era qualificabile (senza che ciò fosse
evidente ex actis quale “normativa generale” giustificatrice di una dispensa
dalla regola dell’autorizzazione preventiva).
In tal caso se, in replica all’eccezione avversa, eccezione formulata
evidenziando un profilo delle norme tecniche secondarie non immediatamente
evincibile dal loro tenore, si chieda la loro disapplicazione non può ritenersi
violato il principio della domanda o introdotto un motivo nuovo.
Così un’interpretazione adeguatrice, in un’ottica di bilanciamento di valori
costituzionali, pur ammettendo la possibilità della disapplicazione dell’atto di
normazione secondaria ai fini della garanzia di effettività del diritto
comunitario, deve tenere pur sempre conto del principio della domanda in quanto
“il diritto comunitario non impone ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio
un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l’esame
di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo alla cui
osservanza sono tenuti esorbitando dai limiti della lite quale è stata
circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli
che la parte interessata ha posto a fondamento della propria domanda; l’obbligo,
per il giudice di attenersi all’oggetto della lite e di basare la propria
pronuncia sui fatti che gli sono stati presentati, trova il proprio fondamento
nel principio secondo il quale l’iniziativa di un processo spetta alle parti ed
il giudice può agire d’ufficio nei soli casi eccezionali in cui il pubblico
interesse esige il suo impulso. Si tratta di un principio condiviso nella
maggior parte degli Stati membri, che tutela i diritti della difesa e garantisce
il regolare svolgimento del procedimento, preservandolo, in particolare, dai
ritardi dovuti alla valutazione di nuovi motivi” (Corte di Giustizia 14/12/1995
in cause riunite C-430/93 e C-431/93 Van Schijndel).
Ed il rispetto del principio della domanda non può che essere verificato nel
contesto di ogni singolo processo, dovendosi poi, sul piano delle concretezze,
ritenere nella specie pienamente rispettato tale principio ove la dinamica
processuale sia stata del tipo di quella dianzi evidenziata.
Nessun rilievo ostativo dell’annullamento del decreto impugnato, previa
disapplicazione delle norme menzionate, possono avere le norme interne
successive che hanno prorogato salvato in vario modo gli effetti (artt. 33,
comma 6, 57, comma 6 del d.lgs. n. 22/1997, nonché i d.m. 5/2/1998 art. 11 comma
2, e d.m. 12/6/2001 n. 161 art. 9) dei vecchi titoli abilitativi ai fini della
carenza sopravvenuta d’interesse per quanto già detto, essendo dette norme
applicabili ai vecchi titoli abilitativi rimasti inoppugnati (dovendo l’esame
dell’impugnazione dell’atto amministrativo avvenire secondo la situazione di
fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione dell’atto impugnato) ed
essendo invocabile lo ius superveniens di cui agli artt. 31-33 del d.lgs. n.
22/1997 dalla società appellata nel prosieguo dell’azione amministrativa, in
difetto di prova dell’attuale conseguimento, da parte della Società A., dei
titoli abilitativi taciti di cui agli artt. 31-33 della legge Ronchi, ormai
sostituitisi pienamente alla disciplina previgente (circostanza quest’ultima che
avrebbe determinato il sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere degli
appellanti con riferimento al ricorso originario).
Né può dirsi rilevante la norma, contenuta in un recentissimo decreto legge
(d.l. 8/7/2002 n. 138 ) art. 14 che contiene l’interpretazione autentica della
nozione di rifiuto (14. Interpretazione autentica della definizione di
«rifiuto» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.) 1. Le parole: «si disfi», «abbia deciso» o «abbia
l'obbligo di disfarsi» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 22», si interpretano come segue: a)
«si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o
indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad
attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto
legislativo n. 22; b) «abbia deciso»: la volontà di destinare ad operazioni di
smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo
n. 22, sostanze, materiali o beni; c) «abbia l'obbligo di disfarsi»:
l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di
recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un
provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del
materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi
nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo
n. 22. 2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1,
per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove
sussista una delle seguenti condizioni: a) se gli stessi possono essere e sono
effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso
ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di
trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; b) se gli stessi possono
essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in
analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento
preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra
quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.) poiché, al di
là della dubbia legittimità della disposizione che sembra reintrodurre sotto
forma di interpretazione autentica la distinzione fra rifiuto e residuo
riutilizzabile, la norma riguarda casi marginali di totale certa innocuità del
riutilizzo e di riutilizzo senza previo trattamento di recupero ai sensi del
decreto Ronchi (all. c).
Fin qui la disamina dei primi quattro motivi di ricorso che sono stati trattati
congiuntamente per la loro connessione e per la circostanza di essere stati
unitariamente trattati nell’atto di appello.
L’ulteriore motivo d’appello relativo alla mancata considerazione del piano
provinciale dei rifiuti è infondato poiché il piano provinciale dei rifiuti
previsto dal d.p.r. n.915/1982 non avrebbe mai potuto individuare la
localizzazione di una centrale termoelettrica.
Da tutto quanto detto deriva l’accoglimento parziale dell’appello e, in riforma
della sentenza impugnata, l’annullamento dell’atto impugnato nella sola parte in
cui autorizza l’utilizzazione dei residui senza autorizzazione ex art. 6 lett.
d) del d.p.r. n. 915/1982, respingendo per il resto gli ulteriori motivi di
ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in considerazione
della complessità e della novità delle questioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte
i ricorsi in appello indicati in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della
sentenza impugnata, ed in parziale accoglimento del ricorso di primo grado,
annulla il provvedimento impugnato nella sola parte in cui autorizza
l'utilizzazione dei residui indipendentemente dall'autorizzazione ex art. 6
lett. d) del d.p.r. n. 915/1982, respinge per il resto gli ulteriori motivi di
ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2002, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez. VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento
dei Signori:
Giovanni RUOPPOLO Presidente
Alessandro PAJNO Consigliere
Pietro FALCONE Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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