Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 6586 del 12 dicembre 2000


(L’obbligo dei consiglieri comunali di astenersi da deliberazioni a cui essi o propri parenti
possano essere direttamente interessati, ricorre sol che esista un collegamento tra deliberazione e interesse del votante, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quand’anche tale scelta fosse la più utile ed opportuna per l’interesse pubblico)


 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

(Sezione Quarta)

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

  


sui ricorsi in appello proposti dal Comune di Vieste, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. F. G. Scoca e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, (....);


contro:


A) (n. 938/96) il Signor D. P., rappresentato e difeso dall’avv. L. Manzi e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, (....);


e nei confronti


della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Bari, 10 ottobre 1995 n. 872, resa inter partes;

 

 
B) (n. 939/96) il Signor G. C., non costituito in giudizio;


e nei confronti


della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Bari, 10 ottobre 1995 n. 874, resa inter partes;

 

 
C) (n. 940/96) le signore M. N. e G. L., rappresentate e difese dall’avv. L. Manzi e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, (....);


e nei confronti


della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Bari, 10 ottobre 1995 n. 873, resa inter partes;

 


D) (n. 941/96) il signor A. Di V., non costituito in giudizio;


e nei confronti


della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Bari, 10 ottobre 1995 n. 877, resa inter partes;

 


E) (n. 942/96) le signore A. B. e F. U., non costituite in giudizio;


e nei confronti


della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Bari, 10 ottobre 1995 n. 876, resa inter partes;

 


F) (n. 943/96) i signori D. L., P. P., M. C., A. e M. F. e F. R., rappresentati e difesi dagli avv.ti C. Lopopolo e U. Ferrari, elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, (....);


e nei confronti


della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Bari, 10 ottobre 1995 n. 870, resa inter partes;

 


G) (n. 944/96) D. L., M. P., A. T., M. C. e N. S., rappresentati e difesi dagli avv.ti C. Lopopolo e U. Ferrari, elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, (....);


e nei confronti


della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Bari, 10 ottobre 1995 n. 871, resa inter partes;

 


H) (n. 946/96) la società E. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. L. Manzi e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, (....);


e nei confronti


della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Bari, 10 ottobre 1995 n. 875, resa inter partes;

 


Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Viste le ordinanze in data 19 marzo 1996, con cui la Sezione ha respinto le domande incidentali di sospensione dell’efficacia delle sentenze appellate;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta la relazione del cons. Anselmo Di Napoli e uditi, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2000, gli avv.ti prof. Franco Gaetano Scoca, Luigi Manzi e Ugo Ferrari;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 


FATTO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Bari, con le sentenze n.ri 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876 e 877 del 10 ottobre 1995, ha accolto i ricorsi proposti da alcuni cittadini e dalla società E. avverso gli atti di adozione ed approvazione del P.R.G. del Comune di Vieste, ritenendo fondato il motivo con il quale era stata denunciata la violazione degli artt. 290 R.D. n. 148/1915, 279 R.D. n. 383/1934, per l’incompatibilità in cui versavano alcuni amministratori che avevano partecipato alla seduta consiliare nella quale era stato adottato il piano ed a quella nella quale era stato deliberato di fare proprie le modifiche regionali al piano.


Avverso le anzidette sentenze ha proposto distinti appelli il Comune di Vieste.


Si sono costituiti in giudizio con memorie gli appellati indicati in epigrafe, contestando la fondatezza dell’appello e riproponendo i motivi assorbiti dal primo giudice.


Con memoria depositata il 5 ottobre 2000 il Comune di Vieste ha insistito per l’accoglimento degli appelli.

 


DIRITTO


Gli otto ricorsi di cui in epigrafe possono essere riuniti, essendo soggettivamente ed oggettivamente connessi.


Con gli appelli, il Comune di Vieste deduce che i principi sull’astensione degli amministratori dal prendere parte alle delibere alle quali possano essere direttamente interessati non sarebbero applicabili agli atti inerenti un P.R.G. in quanto atto amministrativo generale.


Il motivo è infondato.


Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, l’obbligo dei consiglieri comunali di astenersi dal prendere parte a deliberazioni alle quali possono essere direttamente interessati è regola assoluta e generale che, in quanto dettata al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, non ammette deroghe o eccezioni e ricorre ogni qualvolta l’affare trattato sia tale da suscitare un interesse proprio del consigliere o di persone a lui legate da un vincolo di parentela.


E’ stato, altresì, ripetutamente affermato che la ratio dell’obbligo di astensione ne esige l’applicazione sol che esista un collegamento tra deliberazione e interesse del votante, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quand’anche tale scelta fosse in concreto la più utile ed opportuna per l’interesse pubblico.


Nella fattispecie l’esistenza di un interesse diretto, personale e concreto di taluni amministratori è stata ben individuata e compiutamente descritta dal primo giudice, alle cui osservazioni si rinvia.


Inverosimile appare infine l’affermazione dell’appellante che i consiglieri comunali all’atto dell’adozione del P.R.G. non ne conoscessero i dettagli e fossero convinti che l’adozione rappresentasse un atto dovuto.


Quanto all’applicabilità dell’art. 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (poi trasfuso nell’art. 78 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), si tratta di norma innovativa e pertanto, per il principio tempus regit actum, non può trovare applicazione nella presente fattispecie.


Per le considerazioni che precedono gli appelli sono infondati e devono essere respinti.


Sussistono, tuttavia , giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio, quanto ai ricorsi n.ri 938/96, 940/96, 943/96, 944/96 e 946/96.
Nulla per le spese, quanto ai ricorsi n.ri 939/96, 941/96 e 942/96.

 


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quarta Sezione, previa riunione, respinge i ricorsi in appello proposti, come in epigrafe, dal Comune di Vieste.
Compensa fra le parti le spese del secondo grado di giudizio per i ricorsi n.ri 938/96, 940/96, 943/96, 944/96 e 946/96.


Nulla per le spese per i ricorsi n.ri 939/96, 941/96 e 942/96.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso a Roma, il 17 ottobre 2000, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Andrea Camera Presidente f.f.
Domenico La Medica Consigliere
Anselmo Di Napoli Consigliere, estensore
Dedi Rulli Consigliere
Carlo Saltelli Consigliere
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

© Dirittoeschemi