Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 6564 del 29 novembre 2002

 

(In caso di notificazione del ricorso a mezzo posta, il mancato deposito in cancelleria dell’avviso di ricevimento non consente di considerare eseguita la notifica.

Al fine di rispettare il termine di deposito del ricorso, il ricorrente può depositare il ricorso notificato a mezzo posta, anche privo dell’avviso di ricevimento, purché al momento della decisione risulti la ritualità della notificazione e, dunque, il deposito dell’avviso di ricevimento)


 

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

(Sezione Sesta)

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

 


sul ricorso in appello proposto da D’A. S., rappresentata e difesa dall'avv. G. Abbamonte con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, (....), presso il dott. G. Salazar.


contro


il Provveditorato agli Studi di Napoli e il Ministero della pubblica istruzione, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici sono per legge domiciliati in Roma, (....).


e nei confronti


di A. A., n.c.


per l'annullamento


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione II - n. 494 del 15 novembre 1996.

 


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2002 relatore il Consigliere Guido Salemi. Uditi l’avv. Orazio Abbamonte per delega dell’avv. Giuseppe Abbamonte e l’avvocato dello Stato Giacobbe.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 


FATTO e DIRITTO


1. Con ricorso notificato il 2 novembre 1992, la prof.ssa S. D’A. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, chiedendo l’annullamento della graduatoria definitiva del concorso indetto dal Ministero della Pubblica istruzione con D.M. 23 marzo 1999 per la parte in cui non le era stato riconosciuto il punteggio previsto dal bando di concorso per il titolo di studio da lei posseduto (diploma di laurea in scienze biologiche) e del bando stesso limitatamente all’art. 8.


Con sentenza n. 494 del 15 novembre 1996, la Sezione II del summenzionato T.A.R. dichiarava il ricorso irricevibile.


Il giudice di prime cure rilevava che il ricorso era stato notificato all’Amministrazione e ad un solo controinteressato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, effettuata il 18 luglio 1992.


In particolare, mentre il termine scadeva (considerata la sospensione dal 1° agosto al 15 settembre) il 1° novembre 1996, il ricorso per un verso era stato notificato all’Amministrazione il 2 novembre 1996 e per altro verso era stato notificato ad un controinteressato (tale A. A.) mediante spedizione, in data 5/1271992, in plico postale con avviso di ricevimento che la ricorrente non aveva peraltro neppure avuto cura di produrre in giudizio.


2. Con ricorso notificato il 18 aprile 1997, la prof.ssa D’A. ha proposto appello avverso la summenzionata sentenza.


A suo avviso, il termine scadeva il 2 novembre 1992, perché il 1° novembre era un giorno festivo (domenica); non rileverebbe, poi, la circostanza che la notificazione del ricorso alla controinteressata fosse avvenuta oltre tale termine, dovendosi considerare che l’Amministrazione aveva fornito il nominativo e l’indirizzo della controinteressata solo in data 24 novembre 1992, sicché la notifica del ricorso, avvenuta mezzo del servizio postale in data 9 dicembre 1992, doveva ritenersi tempestiva.


Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata.


Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2002, il ricorso è stato trattenuto in decisione.


3. L’appello è infondato.


Se è vero, infatti, che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che il 1° novembre 1992 cadeva di domenica, sicché il termine per la notificazione del gravame veniva a scadere il successivo lunedì, secondo la regola contenuta nell’art. 155 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, è, peraltro, insuperabile l’ulteriore rilievo in ordine alla non tempestività della notificazione del ricorso alla controinteressata sig.ra A. A..


E’, infatti, incontestabile che il tentativo della ricorrente di instaurare il contraddittorio con la suindicata controinteressata non è giunto a buon fine, non avendo essa provato con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento che il plico postale contenente il ricorso fosse stato consegnato alla controinteressata.


La difesa dell’appellante sostiene in proposito, richiamando un precedente giurisprudenziale (C.S.I., n. 377 del 29.10.1994), che in caso di omessa produzione dell’avviso si può addivenire ad una dichiarazione di improcedibilità del ricorso solo dopo che il giudice abbia infruttuosamente disposto l’acquisizione della prova della notifica, ma tale tesi non è condivisibile, giacché, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di notificazione del ricorso a mezzo posta, il mancato deposito dell’avviso di ricevimento previsto dall’art. 149 cod. proc. civ. non consente di considerare eseguita la notifica (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 giugno 1994, n. 657 e, più di recente, 24 marzo 1998, n. 341 e Sez. IV, 12 giugno 1998, n. 927). Più precisamente, al fine di rispettare il termine di deposito, sancito dall’art. 21, comma 2, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorrente può depositare il ricorso notificato tramite il servizio postale anche privo dell’avviso di ricevimento, salvo il principio per cui al momento della decisione deve risultare la ritualità della notificazione e, dunque, il deposito dell’avviso di ricevimento (cfr., Sez. V, n. 341 del 1998, cit.).


4. In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.


Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.


Compensa tra le parti le spese di giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2002 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sergio Santoro Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Guido Salemi Consigliere, estensore
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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