Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 6564 del 29 novembre 2002
(In caso di notificazione del ricorso a mezzo posta, il mancato deposito in cancelleria dell’avviso di ricevimento non consente di considerare eseguita la notifica.
Al fine di rispettare il termine di deposito del ricorso, il ricorrente può depositare il ricorso notificato a mezzo posta, anche privo dell’avviso di ricevimento, purché al momento della decisione risulti la ritualità della notificazione e, dunque, il deposito dell’avviso di ricevimento)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da D’A. S., rappresentata e difesa dall'avv. G.
Abbamonte con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, (....), presso il
dott. G. Salazar.
contro
il Provveditorato agli Studi di Napoli e il Ministero della pubblica istruzione,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici
sono per legge domiciliati in Roma, (....).
e nei confronti
di A. A., n.c.
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione
II - n. 494 del 15 novembre 1996.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2002 relatore il Consigliere Guido Salemi.
Uditi l’avv. Orazio Abbamonte per delega dell’avv. Giuseppe Abbamonte e
l’avvocato dello Stato Giacobbe.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 2 novembre 1992, la prof.ssa S. D’A. adiva il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, chiedendo l’annullamento
della graduatoria definitiva del concorso indetto dal Ministero della Pubblica
istruzione con D.M. 23 marzo 1999 per la parte in cui non le era stato
riconosciuto il punteggio previsto dal bando di concorso per il titolo di studio
da lei posseduto (diploma di laurea in scienze biologiche) e del bando stesso
limitatamente all’art. 8.
Con sentenza n. 494 del 15
novembre 1996, la Sezione II del summenzionato T.A.R. dichiarava il ricorso
irricevibile.
Il giudice di prime cure
rilevava che il ricorso era stato notificato all’Amministrazione e ad un solo
controinteressato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della
graduatoria, effettuata il 18 luglio 1992.
In particolare, mentre il
termine scadeva (considerata la sospensione dal 1° agosto al 15 settembre) il 1°
novembre 1996, il ricorso per un verso era stato notificato all’Amministrazione
il 2 novembre 1996 e per altro verso era stato notificato ad un
controinteressato (tale A. A.) mediante spedizione, in data 5/1271992, in plico
postale con avviso di ricevimento che la ricorrente non aveva peraltro neppure
avuto cura di produrre in giudizio.
2. Con ricorso notificato il 18 aprile 1997, la prof.ssa D’A. ha proposto
appello avverso la summenzionata sentenza.
A suo avviso, il termine
scadeva il 2 novembre 1992, perché il 1° novembre era un giorno festivo
(domenica); non rileverebbe, poi, la circostanza che la notificazione del
ricorso alla controinteressata fosse avvenuta oltre tale termine, dovendosi
considerare che l’Amministrazione aveva fornito il nominativo e l’indirizzo
della controinteressata solo in data 24 novembre 1992, sicché la notifica del
ricorso, avvenuta mezzo del servizio postale in data 9 dicembre 1992, doveva
ritenersi tempestiva.
Si è costituita in giudizio
l’Amministrazione appellata.
Alla pubblica udienza dell’8
ottobre 2002, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. L’appello è infondato.
Se è vero, infatti, che il
giudice di prime cure non ha tenuto conto che il 1° novembre 1992 cadeva di
domenica, sicché il termine per la notificazione del gravame veniva a scadere il
successivo lunedì, secondo la regola contenuta nell’art. 155 c.p.c., applicabile
al processo amministrativo, è, peraltro, insuperabile l’ulteriore rilievo in
ordine alla non tempestività della notificazione del ricorso alla
controinteressata sig.ra A. A..
E’, infatti, incontestabile
che il tentativo della ricorrente di instaurare il contraddittorio con la
suindicata controinteressata non è giunto a buon fine, non avendo essa provato
con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento che il plico postale
contenente il ricorso fosse stato consegnato alla controinteressata.
La difesa dell’appellante
sostiene in proposito, richiamando un precedente giurisprudenziale (C.S.I., n.
377 del 29.10.1994), che in caso di omessa produzione dell’avviso si può
addivenire ad una dichiarazione di improcedibilità del ricorso solo dopo che il
giudice abbia infruttuosamente disposto l’acquisizione della prova della
notifica, ma tale tesi non è condivisibile, giacché, secondo un consolidato
orientamento giurisprudenziale, in caso di notificazione del ricorso a mezzo
posta, il mancato deposito dell’avviso di ricevimento previsto dall’art. 149
cod. proc. civ. non consente di considerare eseguita la notifica (cfr.
C.d.S., Sez. V, 14 giugno 1994, n. 657 e, più di recente, 24 marzo 1998, n. 341
e Sez. IV, 12 giugno 1998, n. 927). Più precisamente, al fine di rispettare
il termine di deposito, sancito dall’art. 21, comma 2, L. 6 dicembre 1971 n.
1034, il ricorrente può depositare il ricorso notificato tramite il servizio
postale anche privo dell’avviso di ricevimento, salvo il principio per cui al
momento della decisione deve risultare la ritualità della notificazione e,
dunque, il deposito dell’avviso di ricevimento (cfr., Sez. V, n. 341 del
1998, cit.).
4. In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere
respinto.
Sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2002 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sergio Santoro Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Guido Salemi Consigliere, estensore
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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