Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 6069 del 7 novembre 2002

 

(In caso di deliberazioni degli enti locali di modifica o revoca di precedenti, nella nuova deliberazione deve risultare comunque chiara e non equivoca la volontà di revocare, annullare o, più genericamente, sostituire la precedente)
 

 

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

(Sezione Quarta)

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

  


sul ricorso in appello n. 1340 del 1990 (n. R.G. 4439), proposto da R. A., R. O., R. I., R. R., R. R., e R. P, in qualità di eredi dell’avv. E. R., P. L., P. G. e P. M. in qualità di eredi di R. L., tutti rappresentati e difesi dall’avv. P. Vinci, con il quale sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. S. Del Vecchio in Roma (....).


contro


Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco in carica, non costituito in questo grado del giudizio.


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, 8 maggio 1989, n. 348.

 


Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di riassunzione degli originari appellanti e degli eredi delle part nel frattempo decedute.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore alla pubblica udienza del 21 maggio 2002 il Consigliere Costantino Salvatore. Nessuno comparso per gli appellanti
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 


FATTO


I signori R. A., R. O., R. I., R. e R. L., con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, impugnavano il decreto del Sindaco di Gallipoli n. 11375 del 2 giugno 1981, di occupazione d’urgenza di immobili di loro proprietà, nonché le deliberazioni della Giunta municipale 10 dicembre 1979, n. 1828, e del Consiglio comunale 21 dicembre 1980, n. 519 e 7 aprile 1981, n. 122.


Dopo avere ampiamente illustrato i procedimenti espropriativi che avevano visto coinvolti i loro terreni, deducevano le seguenti censure:
1). Violazione e falsa applicazione del T.U. della legge comunale e provinciale. Incompetenza ed eccesso di potere.


Il provvedimento di occupazione d’urgenza è stato emesso senza la previa revoca della deliberazione della giunta municipale 10 dicembre 1979, n. 1828, che aveva delegato il Sindaco all’adozione del decreto di occupazione. Pertanto, anche il nuovo provvedimento sarebbe stato emesso su delega dell’organo consiliare in aperta violazione dei principi che regolano l’ordinamento comunale, i quali non consentono agli organi collegiali di delegare proprie attribuzioni al sindaco.


2). Violazione della legge 10 febbraio 1953, n. 62.


Il provvedimento impugnato andava sottoposto al controllo previsto dalla legge epigrafata e tale obbligo non può essere frustrato mediante la delega ad organo monocratico.


3). Violazione dell’art. 282 del TULCP 3 marzo 1934, n. 383.


La disposizione richiamata impone che le deliberazioni degli enti locali, le quali comportino modifica o revoca di precedenti deliberazioni, si considerano come non avvenute se non facciano espressa menzione della revoca o della modifica.


Nulla di tutto ciò sarebbe avvenuto nella specie, posto che nella deliberazione successiva non vi è traccia di revoca o modifica.


4). Eccesso di potere per errore o travisamento dei fatti.


Presupposto comune degli atti impugnati è l’affermazione che il comune non aveva la disponibilità o il possesso del terreno. Tale circostanza sarebbe non veritiera in quanto alla data di redazione del verbale di immissione in possesso, il suolo era già nella disponibilità del comune che aveva anche iniziato i relativi lavori.


5). I provvedimenti impugnati sarebbero affetti, per illegittimità derivata, dai seguenti vizi dedotti con apposito ricorso contro il PRG del comune e tuttora pendente.


Eccesso di potere per errore nei presupposti.


I terreni dei ricorrenti sono destinati, in virtù del piano di lottizzazione del 1960, ad edilizia residenziale e tale destinazione non è stata mai espressamente rimossa dall'amministrazione.


Eccesso di potere per difetto di motivazione.


Pur potendo l’amministrazione comunale modificare la destinazione edilizia dei terreni, ciò avrebbe dovuto operare con congrua e specifica motivazione.
Il Comune di Gallipoli si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del gravame, che veniva respinto con la sentenza in epigrafe specificata contro la quale gli originari ricorrenti hanno proposto il presente appello, chiedendone l’integrale riforma.


Il Comune non si è costituito in questo grado del giudizio.


Nelle more della definizione dell’appello sono deceduti l’avv. E. R. e la signora L. R., i cui eredi hanno provveduto a riassumere il giudizio.


L’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 21 maggio 2002.

 


DIRITTO


1. Con il primo motivo di appello, i ricorrenti ripropongono le censure dedotte con i motivi primo e terzo del ricorso originario, con i quali si lamentava l’illegittimità del decreto sindacale impugnato perché adottato su delega conferita al Sindaco con deliberazione della Giunta comunale 10 dicembre 1979, n. 1828, mai espressamente revocata.


Secondo i ricorrenti, nessun principio dell’ordinamento degli enti locali consente agli organi collegiali di delegare proprie attribuzioni al Sindaco, con conseguente illegittimità del decreto di occupazione d’urgenza emesso per effetto di delega della delibera della Giunta comunale n. 1828 del 10 dicembre 1979. La dedotta illegittimità non potrebbe essere superata dalla successiva deliberazione del Consiglio comunale 21 dicembre 1980, n. 519, con la quale è stata rinnovata la procedura di occupazione, per mancata espressa revoca della deliberazione di giunta come imponeva l’art. 282 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383.


Il TAR ha respinto le censure, osservando che la disposizione da ultimo citata non postula l’uso di formule sacramentali, richiedendo soltanto che dalla nuova deliberazione emerga in maniera chiara la volontà di sostituire la precedente: ciò che nella specie sarebbe puntualmente avvenuto come dimostrerebbe il contenuto della deliberazione consiliare n. 519 del 1980. Quest’ultima deliberazione, infatti, disponendo direttamente l’occupazione d’urgenza e fissando i termini per l’inizio ed il completamento delle espropriazioni e dei lavori, dimostrerebbe da un lato che il decreto sindacale impugnato ha natura di atto di mera esternazione di una volontà già compiutamente manifestata dall’organo consiliare, e dall’altro lato il pieno rispetto dell’art. 282 del r.d. n. 383 del 1934.


Il Collegio ritiene che le considerazioni del primo giudice siano pienamente condivisibili perché conformi all’indirizzo di questo Consiglio di Stato.


Va in proposito, ricordato come la giurisprudenza delle Sezioni non abbia mai richiesto formule sacramentali ai fini del rispetto dell'art. 282 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, essendosi sempre ritenuto all'uopo sufficiente che nella nuova deliberazione risulti comunque chiara la volontà del Comune di revocare, annullare o, più genericamente, sostituire la precedente (Sez. IV, 27 maggio 1977, n. 533; Sez. V, 17 novembre 1970, n. 939; Sez. V, 5 dicembre 1969, n. 1495; Sez. V, 10 novembre 1967, n. 1527).


Da tale orientamento, confortato anche dall’Adunanza plenaria (cfr. A. P. 9 marzo 1982, n. 3) e ribadito anche di recente (cfr. Sez. V, n. 1225 del 25 agosto 1995), il Collegio non ha ragione di discostarsi.


Nella specie, la circostanza che l'amministrazione ha inteso sostituire il precedente atto, risulta in modo non equivoco dal decreto sindacale n. 11374 del 2 giugno 2001, che ha revocato per illegittimità il precedente decreto sindacale del 20 dicembre 1979, perché la materia rientra(va) nella competenza del Consiglio comunale.


Se, dunque, è vero che il particolare disposto del richiamato art. 282 mira a garantire che i Comuni procedano a ragion veduta, dandosi carico delle proprie precedenti statuizioni incidenti sulle situazioni interessate dalle nuove, simile finalità non può di certo non dirsi essersi nel caso puntualmente realizzata.


2. Una volta stabilito che il decreto sindacale impugnato è atto meramente esecutivo ed esternativo di una volontà già compiutamente espressa dalla deliberazione consiliare n. 519 del 21 dicembre 1980, correttamente il primo giudice ha respinto il terzo motivo di gravame sul rilievo che l’atto in questione non dovesse essere sottoposto al controllo di legittimità dell’organo regionale.


3. Con il secondo motivo d’appello viene riproposta la censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti.


Si assume che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, il terreno alla data di adozione del decreto impugnato era nella piena disponibilità dell’amministrazione, per cui il nuovo provvedimento di occupazione d’urgenza sarebbe privo di causa.


La tesi non può essere condivisa, perché i ricorrenti non considerano che, ai fini della legittima rinnovazione del decreto di occupazione, ciò che rileva non è la disponibilità di fatto del terreno, ma la sua disponibilità giuridica. Nel caso in esame, poi, la necessità di adottare il nuovo decreto sindacale derivava dalla circostanza che il precedente decreto era stato sospeso dal medesimo TAR su ricorso degli odierni appellanti, i quali lamentavano in via principale l’incompetenza del sindaco. Da qui l’esigenza, chiaramente espressa dall’amministrazione, di riproporre il decreto di occupazione emendandolo dal vizio d’incompetenza.


4. Gli originari ricorrenti non hanno riproposto in questo grado le censure dedotte, in via di illegittimità derivata, con riferimento a quelle sollevate con autonomo ricorso contro il Piano Regolatore Generale, e disattese dal TAR.


Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio non essendosi il Comune di Gallipoli costituito in questo grado.

 


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.


Nulla sulle spese.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, addì 21 maggio 2002 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Stenio RICCIO Presidente
Costantino SALVATORE Consigliere est.
Raffaele DE LIPSIS Consigliere
Antonino ANASTASI Consigliere
Vito POLI Consigliere
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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