Sentenza
del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6038 del 9 ottobre 2003
(La sospensione
degli atti amministrativi, adottata in via provvisoria e cautelare, è quell’istituto
che consente alla P.A. di disporre la sospensione dell’efficacia dell’atto, in
attesa di un esame più approfondito ed al fine di evitare che, medio tempore,
l’esecuzione dello stesso produca conseguenze pregiudizievoli. La sospensione è
volta affinché la P.A. si determini definitivamente, ritirando l’atto sospeso
ovvero consentendogli di continuare a produrre i suoi effetti.
Sussiste un potere generale dell'amministrazione di sospensione dei propri atti,
senza necessità di una specifica norma che espressamente di volta in volta lo
preveda)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 4278/96, proposto dal Comune di Napoli, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. B.
Testa e B. Ricci ed elettivamente domiciliata in Roma, (....), presso il dott.
Gian Marco Grez,
contro
La Sig.ra G. Z., non costituita in giudizio;
per l’annullamento e la riforma
della sentenza del T.A.R. della Campania – Napoli, sez.V, n. 163/1995 depositata in data 13 aprile 1995.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2003, relatore il consigliere Michele
Corradino;
Udito l’avv.to Barone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Signora G. Z., dipendente del
Comune di Napoli sino alla data di collocamento a riposo (1 ottobre 1979) adiva
il TAR Campania impugnando i provvedimenti della Giunta Comunale con i quali
veniva disposta la sospensione dell’erogazione della rendita vitalizia
riconosciutale con deliberazione della medesima Giunta, successivamente
modificata, per la frattura del collo chirurgico dell’omero destro con distacco
della trochide dipendente da causa di servizio.
Il TAR Campania ha accolto il ricorso di primo grado.
La sentenza è stata appellata dal Comune di Napoli.
La signora Z. non si è costituita per resistere all’appello.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2003, il ricorso veniva trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato, e conseguentemente va annullata la pronuncia resa dal
T.A.R. Campania.
Deve essere preliminarmente ricordato che, anche di recente, questa Sezione (Cons.
Stato, Sez. V, 04/08/2000, n .4310) ha affermato che <<non è dovuta ai
dipendenti comunali una rendita vitalizia a carico dell'ente per invalidità
contratta per causa di servizio. Va infatti esclusa la possibilità
dell'erogazione di rendita vitalizia da parte degli enti locali, anche sotto la
vigenza del d.P.R. n. 191 del 1979, in quanto ai dipendenti non assicurati Inail
doveva essere esteso il regime dell'equo indennizzo, per il suo carattere
risarcitorio e previdenziale>>.
Viene, a questo punto, in rilievo la questione, controversa in giurisprudenza,
della configurazione dell’istituto della sospensione degli atti amministrativi
ad opera della stessa autorità amministrativa. Secondo la giurisprudenza e la
dottrina maggioritarie, la sospensione degli atti amministrativi è quell’istituto
che consente all’autorità emanante, in attesa di un esame più approfondito ed al
fine di evitare che, medio tempore, l’esecuzione del provvedimento produca
conseguenze pregiudizievoli, di disporre in via provvisoria la sospensione
dell’efficacia dell’atto. La sospensione è adottata in via provvisoria e
cautelare, proprio al fine di consentire una più adeguata ponderazione dei
presupposti di fatto e di diritto, perchè appunto la pubblica amministrazione si
determini definitivamente, ritirando l’atto sospeso ovvero consentendogli di
continuare a produrre i suoi effetti.
L’oggetto del dibattito è costituito dal carattere generale o meno dell’istituto
de quo. Infatti, secondo un primo orientamento condiviso da alcuni giudici di
primo grado, la sospensione degli atti amministrativi non è un istituto di
carattere generale (a differenza dell'autotutela, nelle forme della revoca
ovvero dell'annullamento di ufficio), trattandosi di un potere tipico,
esercitabile solo in presenza di una specifica norma che espressamente la
preveda, in costanza dei presupposti e nelle forme contemplate. Secondo un altro
filone giurisprudenziale alla pubblica amministrazione va riconosciuto, in
via di principio, un potere generale di sospensione dei propri provvedimenti.
Questo Consesso (Consiglio Stato sez. IV, 24 maggio 1995, n. 350) ha avuto modo
di precisare la propria adesione a quest’ultima opzione ermeneutica; infatti
dopo l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, il cui art. 7 comma 2,
prevede che l'amministrazione ha la facoltà di adottare provvedimento cautelare
anche prima della comunicazione dell'avviso di inizio del procedimento, può
ritenersi affermata la sussistenza di un potere generale dell'amministrazione di
sospensione dei propri atti.
Ne discende che, nella vicenda che ha formato oggetto del giudizio di primo
grado, l’amministrazione ha correttamente esercitato un potere attribuitole
dalla legge, anche in considerazione della problematica giuridica dell’erogabilità,
da parte degli enti locali, di rendite vitalizie per invalidità contratta per
causa di servizio.
Per le ragioni esposte l’appello va accolto.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l’appello e
per l’effetto annulla la sentenza appellata.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di
consiglio del 25 marzo 2003, con l'intervento dei sigg.ri:
Emidio Frascione presidente,
Giuseppe Farina consigliere,
Paolo Buonvino consigliere,
Aniello Cerreto consigliere,
Michele Corradino consigliere estensore.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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