Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 6004 del 4 novembre 2002
(Le procedure d'appalto diverse da quelle cd. “aperte” sono sottratte al principio di pubblicità della seduta di apertura delle offerte; in particolare ciò avviene per le procedure negoziate precedute da bando di gara, le quali, pur divergendo dalla trattativa privata integralmente deproceduralizzata, giustificano la sottrazione alle regole formali di pubblicità e di formalismo delle gare. Il principio di pubblicità dell'apertura delle offerte, è derogabile anche nell’ambito delle procedure regolate dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stante la necessità di una specifica valutazione tecnica delle offerte.
Nelle procedure di evidenza pubblica è illegittima qualsiasi negoziazione, anche in fase successiva all’aggiudicazione, con il candidato risultato aggiudicatario. La possibilità di una negoziazione è invece legittima nelle procedure negoziate, pur se precedutè dalla pubblicazione del bando di gara e, in assenza di una diversa prescrizione nella lex specialis, è altresì legittima la scelta della P.A. di limitare la rinegoziazione ad una sola impresa offerente.
Il verbale di gara fa piena prova di quanto attestato salva querela di falso)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8479/2001proposto dalla F. S.P.A. CAPOGRUPPO ATI, ATI
T. S.P.A., ATI D. A. T. S.A., ATI T. I. S.P.A., ATI A.S.P.A., rappresentati e
difesi dall'Avv. A. Clarizia ed elettivamente domiciliati in Roma, (....);
contro
- l'ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI e FERROVIE NORD MILANO ESERCIZIO S.P.A.,
rappresentati e difesi dagli Avv.ti F. Sorrentino e M. Zoppolato ed
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, (....);
- la T. S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti F. Sorrentino e M. Bucello
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, (....);
- il CONSORZIO E. M. ATI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Di Gioia e P.
Alberti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, (....);
- le FERROVIE DELLO STATO S.P.A., l'ATI F.T. S.P.A., l'ATI A. M. S.P.A., l'ATI
A. I. S.P.A., l'ATI A. A., l'ATI A. S.P.A. e l'ATI E. B. S.P.A., tutte non
costituite;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano -
Sezione III n. 4386/2001, resa tra le parti, concernente: aggiudicazione gara
per progettazione costruzione sistema bigliettazione magnetica;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'ATM Azienda Trasporti Milanesi,
delle Ferrovie Nord Milano Esercizio S.P.A., di T. S.P.A. e del Consorzio E.
mandataria ATI;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 14 maggio 2002 relatore il Consigliere Francesco
Caringella. Uditi, altresì, l'Avv. Clarizia, l'Avv. Zoppolato, l'Avv. Bucello e
l'Avv. Alberti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata i primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto
dall’odierna appellante avverso il provvedimento di aggiudicazione, in favore
dell’Ati Consorzio E. della gara relativa alla progettazione, costruzione,
fornitura “chiavi in mano” nonché eventuale manutenzione del sistema integrato
di bigliettazione magnetica ed elettronica con passaggio di prossimità per
trasporto pubblico, per i parcheggi di corrispondenza e per i parcometri
personali per la sosta in luogo pubblico. Giova rammentare che la gara era stata
indetta dall’Azienda Trasporti Municipale di Milano, dalle Ferrovie Nord Milano
Esercizio s.p.a. e da Ferrovie dello Stato s.p.a., con avviso pubblicato sulla
G.U.C.E. del 3 ottobre 1996, n. 232 secondo il metodo della procedura negoziata
preceduta da pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 11 e 12, comma
3 lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ed il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 24, comma 1,
lettera b), della normativa da ultimo citata.
L’appellante contesta gli
argomenti posti a fondamento del decisum.
Resistono gli enti appaltanti
sopra citati ed il consorzio risultato aggiudicatario.
Le parti hanno affidato al
deposito di memorie l’ulteriore illustrazione delle tesi difensive.
All’udienza del 3 maggio 2002
la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Con il primo motivo di appello, la società ricorrente torna a lamentare che
la Commissione di gara non avrebbe garantito la pubblicità delle sedute nelle
quali sono state aperte le buste contenenti la documentazione amministrativa e
l’offerta, con conseguente incisione dei principi generali della pubblicità, del
buon andamento, della trasparenza, dell’imparzialità e della par condicio
che governano le procedure concorsuali ad evidenza pubblica.
L’infondatezza della censura
esonera il Collegio dallo scrutinio dell’eccezione di tardività spiegata dalle
parti appellate in ragione dell’omessa rituale impugnazione della lex specialis,
sul punto da intendersi come immediatamente lesiva.
Reputa la Sezione che la
regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al
momento dell’apertura delle buste, sia nella specie derogata dalla prevalente
legislazione speciale operante nei settori ex esclusi ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1957, n. 158, di recepimento delle direttive 90/531 e 93/28
CEE. Giova in particolare rimarcare che detta normativa, volta alla regolazione
complessiva di procedure attinenti a settori (acqua, energia elettrica, gas,
energia termica, trasporti, telecomunicazioni), non solo non sancisce
expressis verbis l’obbligo di pubblica apertura delle buste contenenti le
offerte e la documentazione ma esclude che, nel caso di procedure ristrette e
negoziate, si debba dare notizia della data, del luogo e dell’ora di apertura
delle buste. Tanto si ricava, in particolare, dall’analisi comparativa delle
schede A, B e C, dell’allegato XII del decreto legislativo: mentre infatti la
prima, relativa alle procedure aperte, al punto 11, contempla l’indicazione, in
senso al bando di gara, di data, ora e luogo dell’apertura delle offerte in sede
aperta al pubblico, la seconda e la terza, rispettivamente concernenti le
procedure ristrette e negoziate, omette ogni riferimento alla fase dell’apertura
ed alle formalità relative. Se si considera, poi, che l’allegato in parola, al
quale rinvia il dettato dell’art. 11, comma 1, dello stesso decreto, reca la
puntuale e completa indicazione del contenuto del bando di gara nelle esposte
tipologie di procedure risulta evidente che sia la normativa comunitaria sia
la legislazione nazionale, la quale ultima si è uniformata alle regole
europee senza dettare norme integrative in subiecta materia, hanno
inteso sottrarre le procedure diverse da quelle cd. “aperte” all’esplicazione
del principio generale di pubblicità della seduta dedicata all’apertura delle
offerte. La ratio di tale opzione normativa e, a valle, della
condotta delle stazioni appaltanti, può essere facilmente colta, con
riferimento al caso di specie, se solo si considera che si è al cospetto di
una procedura negoziata ex lettera c) dell’articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 158/1995, ossia di una procedura che, pur divergendo in modo
sensibile dal modello della tradizionale trattativa privata integralmente
deproceduralizzata, conserva margini di snellezza e di elasticità che
giustificano la sottrazione a regole formali operanti con riferimento alle gare
sottoposte ad un più intenso tasso di pubblicità e di formalismo. La
circostanza poi, a più riprese ribadita dall’appellante, secondo cui il
principio che impone la pubblicità dell’atto di apertura delle offerte, desunto
dalla normativa contenuta nel regolamento generale di contabilità dello Stato
(art. 89, comma 4, r.d. 23 maggio 1924, n. 827) avrebbe valore generale nelle
procedure ad evidenza pubblica, non incide poi sulla possibilità che a detta
regola, non dotata di sanzione costituzionale, possa derogarsi da parte del
legislatore nazionale con una disciplina che in modo ragionevole calibri il
regime di pubblicità in rapporto al tipo di procedura ed alle esigenze che la
caratterizzano. Si deve osservare d’altronde, a sostegno della caratterizzazione
non rigida del principio e della possibilità di apportavi temperamenti modulati
in funzione della specificità della procedura, che la stessa giurisprudenza,
con riferimento peraltro a procedure non interessate da normative speciali,
ha reputato che il principio di pubblicità della gara può essere derogato, in
relazione all’apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara e le
offerte, nell’ambito delle procedure – quale la presente- regolate dal
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stante la necessità per la
commissione giudicatrice di procedere ad una specifica valutazione tecnica delle
offerte (Cons. Stato, sezione V, 14 aprile 2000. n. 2235, la quale ha
ritenuto che la deroga deve ritenersi consentita anche rispetto alle offerte
economiche, considerato che la loro consistenza risulta da atti scritti ai
quali, insieme ai verbali da cui risulta la loro comparazione, la legge assicura
l’accesso a chi vi abbia interesse; Cons. Stato, sezione V, 23 agosto 2000. n.
4577, ove si sottolinea la possibilità di derogare al principio di pubblicità
della gara per quanto attiene all’apertura dei plichi contenenti la
documentazione richiesta dal bando di gara e dalla lettera di invito alla
licitazione privata, ferma restando la necessità del rispetto delle inabdicabili
garanzie di imparzialità, correttezza e trasparenza cui devono essere improntate
le pubbliche gare; CGA 28 gennaio 2002, n. 58, ove parimenti si ammette la
deroga al principio di pubblicità quando la Commissione debba procedere ad una
specifica valutazione tecnica delle offerte, il che si verifica nell’ipotesi
dell’appalto concorso, ovvero quando si debba procedere all’aggiudicazione
secondo il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sia prevista
anche la possibilità di proporre varianti ed integrazioni).
3. Non è fondata neanche la doglianza con la quale la società appellante lamenta
che la stazione appaltante, in deroga rispetto alle regole generali in materia
di evidenza pubblica, avrebbe consentito, in sede di negoziazione diretta, al
solo consorzio risultato meglio classificato all’esito della prima fase della
procedura, di apportare consistenti modifiche all’iniziale offerta, praticando
uno sconto di ben 63 miliardi di lire.
Il Collegio è consapevole
dell’orientamento interpretativo, emerso sia in ambito nazionale che in sede
comunitaria, alla stregua del quale nelle procedure di evidenza pubblica va
considerata illegittima ed esclusa “qualsiasi negoziazione, anche in fase
successiva all’aggiudicazione, con il candidato risultato aggiudicatario al
fine di evitare l’introduzione di elementi distorsivi della concorrenza, in
violazione dei principi comunitari in materia. In effetti, con parere motivato,
reso il 23 marzo 1998 all'indirizzo della Repubblica Italiana, ai sensi
dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione CE ha sottoposto a censura il
comportamento di un'amministrazione pubblica che, all'esito di una licitazione
privata, aveva proceduto a rinegoziare con l'impresa risultata aggiudicataria i
termini e i prezzi d’offerta (procedura d’infrazione n. 95/4646).
Con parere reso dall'adunanza
della Commissione speciale il 12 ottobre 2001, n. 1084/2000, il Consiglio di
Stato ha confermato l'indirizzo contrario alla rinegoziazione successiva
all’aggiudicazione, segnatamente con riguardo alla prassi seguita da alcune
amministrazione di chiedere sconti economici alle imprese aggiudicatarie.
A sostegno dell’assunto il
Consiglio ha osservato che:
a) la rinegoziazione dell'offerta, dopo l'aggiudicazione, può indurre l'impresa
aggiudicataria a recuperare l'ulteriore sconto sul prezzo incidendo
negativamente sulla qualità del servizio o del prodotto fornito e ponendosi in
contrasto con la ratio della disciplina legislativa in materia di
controllo del fenomeno delle offerte basse in misura anomala;
b) lo stesso meccanismo proprio delle procedure “ad evidenza pubblica” è già
fisiologicamente diretto all'individuazione del miglior contraente possibile,
ossia di colui che ha formulato l'offerta marginalmente più congrua, oltre la
quale l'impresa potrebbe non avere più interesse ad effettuare il servizio o la
fornitura richiesti. Rinegoziando l’offerta dopo l’aggiudicazione, si
verrebbe a trasformare un'originaria procedura aperta (ovvero ristretta) in una
negoziata, passando così sostanzialmente allo schema della trattativa privata;
c) un’eventuale rinegoziazione si pone in contrasto con la procedura
originariamente individuata e sulla cui base sono state specificamente formulate
le offerte, ponendosi in contrasto con i limiti posti dal legislatore europeo al
fine di delimitare la possibilità di ricorso alla procedura negoziata. Si
introdurrebbe, in sostanza, un elemento distorsivo della stessa funzione della
gara, nella misura in cui i concorrenti verrebbero indotti ad inglobare nelle
offerte il rilievo economico insito nel successivo meccanismo della
rinegoziazione.
L’avviso del Consiglio di
Stato risulta recepito dalla circolare 15 novembre 2001, n. 12727, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie, avente ad oggetto per l’appunto il “divieto di rinegoziazione delle
offerte nelle pubbliche gare dopo l'aggiudicazione” (G.U. n. 8 del 10 gennaio
2002).
Ora, osserva la Sezione, in
disparte i profili di inammissibilità della censura per difetto di interesse,
che la stessa analisi dei principi posti a fondamento del divieto di
rinegoziazione nelle procedure ad evidenza pubblica, ne esclude l’applicazione
al caso di specie.
In primo luogo, nella specie
non è pertinente l’addebito relativo alla surrettizia conversione di una
procedura di evidenza pubblica in procedura negoziata esorbitante dai limiti
all’uopo posti dalla normativa europea, posto che al contrario la medesima
disciplina comunitaria, al pari della normativa in terna di recepimento, prevede
una procedura bifasica, constante di una prima fase di gara pubblica e di un
secondo stadio impegnato dalla negoziazione diretta (vedi art. 12, lettera c,
del decreto legislativo n. 158/1995).
Si deve, del pari, escludere
che la negoziazione diretta con il migliore offerente, con correlativa
esclusione delle altre imprese, sia lesiva della par condicio e comporti
un’alterazione del gioco concorrenziale. In prima battuta, rimarcato che la
par condicio risulta rispettata nel corso dello svolgimento della prima fase
della procedura, ossia la gara in senso stretto, all’esito della quale si
individua il migliore offerente. In seconda battuta, si deve rilevare che la
possibilità di una negoziazione diretta è insita nella stessa natura della
procedura di che trattasi, ossia una procedura negoziata, pur se preceduta
dalla pubblicazione del bando di gara. Infine, è agevole replicare che in
senso contrario ad un presunto obbligo di estendere la rinegoziazione a tutte o
almeno ad alcune delle imprese partecipanti si pongono: a) l’esplicito
riferimento del legislatore alla possibilità di rinegoziare con uno solo dei
candidati, che assume un particolare significato a contrario se rapportato alle
diverse disposizioni (vedi artt. 37 bis e seguenti della legge n. 109/1994, come
modificati dalla legge n. 166/2002, in materia di finanza di progetto) che
impongono, sempre in seno a procedure bifasica, una negoziazione a valle della
gara expressis verbis estesa a tre soggetti; b) l’illogicità di una
scelta interpretativa che imponesse l’estensione della fase negoziata a tutte le
imprese partecipanti, sì da svuotare il significato pratico della gara vera
e propria; c) l’assenza e l’opinabilità di un criterio capace di orientare
l’amministrazione, in mancanza di una prescrizione legislativa e di
un'indicazione in seno alla lex specialis, nell’individuazione del numero
delle imprese da ammettere a negoziazione.
Quanto, infine, al profilo
della violazione delle regole in materia di anomalia è sufficiente osservare,
per un verso, che anche le offerte che maturano in seguito a rinegoziazione sono
suscettibili di un controllo di affidabilità e plausibilità analogo a quello
disciplinato dalle norme in materia di anomalia; per altro assorbente profilo
che una fase di rinegoziazione, con conseguente miglioramento economico
dell’offerta a vantaggio dell’amministrazione, è nella specie espressamente
prevista dal legislatore in ragione della specificità della procedura.
Si deve allora concludere che
la rinegoziazione con l’impresa risultata la migliore offerente sia compatibile
con un quadro normativo che detta opzione prevede in relazione alla specificità
di una procedura caratterizzata da profili di specialità in relazione al settore
ed alla complessità tecnica. La scelta di limitare al solo miglior offerente
la rinegoziazione non necessita, poi, di specifica motivazione in quanto
costituisce la soluzione fisiologicamente praticabile, alla stregua degli
argomenti prima esposti, in mancanza di una diversa indicazione in seno alla
lex specialis.
Una volta ammessa la
legittimità, ed anzi la sostanziale doverosità in assenza di una diversa
prescrizione nella lex specialis, della scelta dell’amministrazione di
limitare la rinegoziazione ad una sola impresa offerente, la società
ricorrente perde interesse a contestare l’entità delle modifiche apportate
all’esito della rinegoziazione, posto che dalla declaratoria della illegittimità
di dette alterazioni dell’offerta originaria non conseguirebbe alcune effetto
utile a fronte della legittima decisione di aggiudicare alla società che abbia
formulato la migliore offerta.
3.1. Alla stregua di detto ultimo ordine di considerazioni, si appalesa
inammissibile per difetto di interesse anche la censura con la quale si lamenta
che la scelta di procedere alla rinegoziazione sarebbe stata assunta dalla
commissione giudicatrice e non dalla stazione appaltante.
La censura è in ogni caso
infondata.
Dall’esame della
documentazione di gara si evince, infatti, che, a seguito della comunicazione
delle risultanze della gara da parte della Commissione, la decisione di
procedere alla fase ulteriore della negoziazione diretta è stata adottata dagli
organismi appaltanti che ne hanno solo demandato le funzioni operative alla
medesima commissione (vedi verbale 8 del 21 marzo 2000). Aggiungasi che,
nell’ambito di una procedura caratterizzata da profili di complessità tecnica, è
fisiologico che la negoziazione sia stata condotta dalla stessa Commissione
chiamata a valutare le offerte nella fase della gara; e che, l’opzione in merito
al numero dai soggetti da invitare alla rinegoziazione era sostanzialmente
vincolata alla stregua dei rilievi fin qui svolti.
In ogni caso, anche sotto
detto ultimo profilo, assume valore dirimente la circostanza che dell’operato
della Commissione, anche per quel che concerne lo svolgimento della fase della
negoziazione, le amministrazioni si sono integralmente appropriate all’atto
dell’aggiudicazione in favore del consorzio controinteressato.
4. Non è fondato neanche l’ulteriore motivo di gravame con il quale si censura
l’operato della commissione sia per la genericità dei criteri di valutazione sia
per la superficialità della valutazione delle offerte effettuata in poco più di
dieci ore e senza la puntuale indicazione delle ragioni poste a fondamento della
mera attribuzione di punteggi numerici.
Osserva in primo luogo la
Sezione che lo spazio temporale che risulta pari a quindici ore, diviso per
cinque separate sedute (cfr. verbali nn. 3, 4, 5 e 6), se rapportato alle
specifiche competenze tecniche dei membri della commissione ed al numero
contenuto di offerte valide (tre), non appare ictu oculi troppo esiguo e,
quindi, tale da permettere di cogliere, in sede di giurisdizione di legittimità,
un indizio sintomatico della superficialità della valutazione.
Quanto, poi, al profilo del
deficit motivazionale che inficerebbe la fissazione dei criteri e la conseguente
assegnazione dei punteggi, si deve osservare, in punto di fatto, che la
Commissione, nel corso della prima seduta, ha individuato un rilevante numero di
sottovoci, con i relativi punteggi, entro le quali ripartire i parametri di
valutazione di cui alle singole voci; in sede di valutazione delle offerte è
stato quindi assegnato per ciascuna sottovoce un voto che, rapportato al massimo
previsto, ha determinato l’attribuzione del punteggio. L'analitica
determinazione dei punteggi in relazione alle singole voci e sottovoci fra le
quali è stata distinta l’analisi dei progetti tecnici consente allora,
nonostante la mancanza di una motivazione discorsiva, la puntuale ricostruzione
dell’iter logico percorso dalla commissione nella valutazione dei singoli
aspetti dei progetti e, quindi, permette la percezione delle ragioni poste a
fondamento dell’assegnazione dei punteggi complessivi sulla scorta dei quali è
stata formulata la graduatoria. A sostegno della bontà dell’operato della
commissione si deve richiamare l’insegnamento pretorio a guisa del quale nelle
procedure di aggiudicazione basate sul criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, le valutazioni in ordine all’adeguatezza dei progetti, sotto i
profili tecnico ed economico, espresse con punteggi corrispondenti ai parametri
precostituiti nei criteri generali, non richiedono ulteriore valutazione (Cons.
Stato, sezione V, 27 settembre 1996, n. 1173; sezione IV, 16 febbraio 1998, n.
300).
5. Con il quinto motivo di appello si deduce la violazione dei principi di
segretezza, imparzialità e par condicio, per avere la commissione
analizzato contemporaneamente le offerte delle diverse concorrenti anziché
procedere ad un'analisi delle stesse secondo un rigido principio di
progressività.
Il motivo è infondato.
Osserva la Sezione che, nel
contesto di una procedura finalizzata alla scelta dell’offerta economicamente
più vantaggiosa in relazione a progetti caratterizzati da significativi profili
di complessità tecnica, le singole offerte sono fisiologicamente destinate al
confronto con le altre. La disamina comparativa dei singoli elementi delle
offerte appare allora, meglio dell’analisi atomistica dei medesimi, capace di
rispondere alla finalità ultima di selezionare il progetto, sul versante
tecnico-economico, più rispondente agli interessi perseguiti dalle stazioni
appaltanti.
Le considerazioni
precedentemente articolate in merito alla previa determinazione delle voci e
delle sottovoci, con i correlativi punteggi, dimostrano poi l’infondatezza della
censura diretta a stigmatizzare il difetto della preventiva fissazione dei
parametri relativi all’esame dei singoli componenti delle offerte.
Sfugge infine il nesso di
relazione, paventato dall’appellante, tra la conduzione della verifica
comparativa secondo il consolidato metodo del cd. confronto a coppie ed il
timore di attribuzione postuma dei punteggi. Si deve in ogni caso ribadire che,
secondo consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato,
sez. V, 19 marzo 2001, n. 1642), il verbale di gara fa piena prova di quanto
attestato salva querela di falso che nella specie non risulta proposta.
6. Si può ora passare all’esame delle censure spiegate, con l’ultimo motivo di
appello, dirette a stigmatizzare la valutazione di specifiche voci delle offerte
F. ed E..
La società appellante si
duole in particolare:
a) dell’ingiustificato punteggio di 8/10 e 7/10 attribuito al consorzio
aggiudicatario in relazione alle voci 16 e 17, concernenti lo sviluppo del
software che governa l’intero sistema oggetto della gara;
b) dell’illogica attribuzione del punteggio 0 alla società appellante in
relazione alla voci 3 dell’elemento di valutazione “Architettura sistemistica”,
recante “Impianto emissione dei documenti, 21 (“Stazione addestrativa”) e 24
(relativa all’implementazione degli impianti);
c) dell’incongrua attribuzione all’appellante del punteggio di soli 2/10 per la
voce n.v10 (“parchimetro individuale”);
d) dell’incongruità della differenza di punteggio registratasi tra appellante e
consorzio aggiudicatario in relazione alle voci 15 (software-configurabilità,
sinottici, diagnostica), 18 (software elaborazione dati) nonché per le voci 6
(“impianti di vendita-ricarica di sportello”) e 11 (“impianti di controllo
documenti nelle stazioni – convalidatrici”).
Anche dette censure non
colgono nel segno.
Il Collegio deve osservare in
prima battuta che tutti i motivi di doglianza involgono il proprium della
discrezionalità tecnica che compete alla stazione appaltante, e segnatamente
alla sua articolazione operativa data dalla commissione giudicatrice, in sede di
valutazione comparativa delle offerte. Detto giudizio, caratterizzato dalla
complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità
dell’esito della valutazione, sfugge, in base a costante giurisprudenza, al
sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano
in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub
specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità dei
presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi
esiti. Giova in particolare osservare che il potenziamento dei mezzi istruttori
utilizzabili dal giudice amministrativo ai fini del sindacato sulle valutazioni
di stampo tecnico-specialistico, sancito dall’innesto della consulenza tecnica
ai sensi dell’art. 16 della legge 21 luglio 2000, n. 205, consente certo il
pieno e diretto accertamento dei fatti presi in esame dall’amministrazione, ma
non la sostituzione del giudice amministrativo, per il tramite del consulente
tecnico, ai giudizi di tipo tecnico formulati dall’amministrazione. Con
espressione sintetica si può allora dire che il controllo del g.a. sul giudizio
tecnico dell’organo amministrativo, pur se divenuto intrinseco - nel senso della
possibilità di accertare direttamente i fatti e di controllare la ragionevolezza
delle relative analisi, se necessario con l’applicazione delle regole
specialistiche già utilizzate dalla p.a. e l’ausilio della consulenza - è
rimasto un controllo debole, nel rammentato senso dell’inammissibilità di una
logica sostitutiva che consenta al giudice di sostituire la sua opinione
all’opinione, non condivisa ma non risultante erronea, della pubblica
amministrazione (vedi da ultimo, Cons. Stato, sez.VI, 23 aprile 2002. n. 2199).
Applicando le esposte
coordinate ermeneutiche al caso di specie si deve concludere nel senso della non
ricorrenza di elementi capaci di evidenziare un uso non corretto della
discrezionalità tecnica sotto i profili rammentati. Il giudizio condotto dalla
commissione, anche con riferimento alle voci oggetto di contestazione, si
appalesa infatti congruamente motivato per effetto della attribuzione di
specifici punteggi per sottovoci in relazione a criteri adeguatamente
predeterminati. Non risultano per converso dedotti errori di fatto ovvero
profili di illogicità ed erroneità che possano essere colti dal Giudice
amministrativo in relazione a giudizi la cui opinabilità è il fisiologico
precipitato della natura non esatta della disciplina specialistica di
riferimento.
7. Le considerazioni che precedono impongono la reiezione dell’appello.
Le spese di giudizio possono
essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2002, dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Giovanni RUOPPOLO Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere Est.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
© Dirittoeschemi