Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5840 del 15 novembre 2001
(Il bando di gara e la lettera di invito che prevedono, per la partecipazione alla gara, il possesso di requisiti di cui l’impresa sia priva sono impugnabili immediatamente e non dopo il provvedimento di esclusione)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello n.
7495 e 8387 del 2000 proposti:
1) il n. 7495 del 2000 dalla S. s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R. Salimbeni e dall’avv.
P. d’Amelio, e presso quest’ultimo domiciliato in Roma,
(....)
contro
la G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e
nella qualità di capogruppo dell’a.t.i. costituita con la C. s.r.l.,
rappresentato difeso dall’avv. M. Giovannelli e dall’avv. G. Romanelli, e
presso quest’ultimo domiciliato in Roma,
(....)
e nei confronti
del Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. M. A. Lorizio e dall’avv. C. Visciola, e domiciliato presso il
primo in Roma,
(....)
2) il n. 8387 del 2000 dal Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, come sopra rappresentato e difeso
contro
la G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e
nella qualità di capogruppo dell’a.t.i. costituita con la C. s.r.l., come
sopra rappresentato e difeso
e nei confronti della
S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione II,
n. 1641 del 2000.
Visti
gli appelli con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Alla pubblica udienza del 27 aprile 2001, relatore il cons. Marco Pinto; uditi
l’avv. Lorizio, questi anche su delega dell’avv. D’Amelio, e l’avv. Romanelli;
Visto il dispositivo della decisione n. 238 del 2 maggio 2001;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Firenze indiceva una licitazione privata per l’affidamento dei
lavori di scavo e ripristino di pavimentazione stradale.
Con provvedimento n. 129/2000 del 4 maggio 2000, adottato dal dirigente della
Direzione beni e servizi del Comune di Firenze, la s.r.l. G. veniva esclusa
dalla gara.
Con provvedimento del 16 maggio 2000 la gara veniva aggiudicato alla s.r.l.
S..
La s.r.l. G. proponeva ricorso al T.A.R. per la Toscana.
L’adito Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso,
annullando gli atti anzidetti. Dichiarava, inoltre, il diritto della G. alla
aggiudicazione dell’appalto ed accoglieva in parte la domanda di risarcimento
dei danni.
Avverso la predetta sentenza proponevano separati appelli il Comune di Firenze e
la S. S.r.l.
La s.r.l. G. resisteva ai gravami.
DIRITTO
1. In primo luogo va disposta la riunione degli appelli, che hanno ad oggetto la stessa sentenza.
2. Gli appelli sono fondati.
3. In via preliminare si osserva che, per costante giurisprudenza, il bando
di gara e la lettera di invito sono immediatamente impugnabili quando prevedono,
per la partecipazione alla gara, il possesso di requisiti di cui l’impresa sia
priva.
In tale ipotesi, ove il bando o la lettera di invito vengano impugnati
unitamente al provvedimento di esclusione, il relativo ricorso può risultare
irricevibile nella parte in cui ha per oggetto la lex specialis della gara,
giacché i termini per l’impugnativa decorrono dalla data di conoscenza del bando
o della lettera stessa.
Sulla base dei predetti principi va definito il presente giudizio.
4. Il provvedimento di esclusione si fonda sulla circostanza che la G. s.r.l.
non è possesso dei requisiti economico finanziari previsti dall’articolo 31 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Né varrebbe il fatto che tali requisiti sono
posseduti in associazione con la C. s.r.l..
La lettera di invito, del 10
aprile 2000, indirizzata alla sola G. s.r.l., era
univoca nel senso di richiedere alla impresa invitata il possesso dei requisiti
anzidetti.
Né ammetteva che tali requisiti potessero essere posseduti associando altre
imprese.
Cosicché la G. s.r.l. aveva l’onere di impugnare immediatamente la lettera di
invito.
L’averlo fatto, invece, solo successivamente all’adozione del provvedimento di
esclusione –quando cioè i termini (dimidiati) previsti dall’articolo 19 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni con legge 23
maggio 1997, n. 135, erano decorsi- rende l’impugnativa della lettera di invito
irricevibile.
Il provvedimento di esclusione –che è consequenziale alla lettera d’invito-
risulta quindi immune dai vizi denunciati. Da ciò discende l’infondatezza sia
del ricorso proposto in primo grado per l’annullamento del medesimo e della
aggiudicazione della gara ad altra impresa, sia della domanda di risarcimento
dei danni subiti.
5. In conclusione, gli appelli vanno accolti. Per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, il ricorso di primo grado in parte deve essere dichiarato
irricevibile e per la restante parte va rigettato.
6. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei
due gradi del giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce gli appelli e li accoglie. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, in parte dichiara irricevibile e per il resto rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla G. s.r.l..
Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella
camera di consiglio del 27 aprile 2001, con l'intervento dei signori
Alfonso Quaranta Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Marco Pinto Consigliere estensore
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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