Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5840 del 15 novembre 2001

 

(Il bando di gara e la lettera di invito che prevedono, per la partecipazione alla gara, il possesso di requisiti di cui l’impresa sia priva sono impugnabili immediatamente e non dopo il provvedimento di esclusione)

 
 

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale,

 

Quinta Sezione

 

 


ha pronunciato la seguente

 
DECISIONE

 

sui ricorsi in appello n. 7495 e 8387 del 2000 proposti:
1) il n. 7495 del 2000 dalla S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R. Salimbeni e dall’avv. P. d’Amelio, e presso quest’ultimo domiciliato  in Roma,
(....)

 

contro


la G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo dell’a.t.i. costituita con la C. s.r.l., rappresentato difeso dall’avv. M. Giovannelli e dall’avv. G. Romanelli, e presso quest’ultimo domiciliato in Roma,
(....)
 

e nei confronti


del Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. M. A. Lorizio e dall’avv. C. Visciola, e domiciliato presso il primo in Roma,
(....)

 

 

2) il n. 8387 del 2000 dal Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, come sopra rappresentato e difeso

 

contro

 
la G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo dell’a.t.i. costituita con la C. s.r.l., come sopra rappresentato e difeso


e nei confronti della


S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita

 

 

per l'annullamento

 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione II,  n. 1641 del 2000.

 

Visti gli appelli con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Alla pubblica udienza del 27 aprile 2001, relatore il cons. Marco Pinto; uditi l’avv. Lorizio, questi anche su delega dell’avv. D’Amelio, e l’avv. Romanelli;
Visto il dispositivo della decisione n. 238 del 2 maggio 2001;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

 


FATTO


Il Comune di Firenze indiceva una licitazione privata per l’affidamento dei lavori di scavo e ripristino di pavimentazione stradale.


Con provvedimento n. 129/2000 del 4 maggio 2000, adottato dal dirigente della Direzione beni e servizi del Comune di Firenze, la s.r.l. G.  veniva  esclusa dalla gara.


Con provvedimento del 16 maggio 2000 la gara veniva aggiudicato  alla s.r.l. S..


La s.r.l. G. proponeva ricorso al T.A.R. per la Toscana.


L’adito Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso, annullando gli atti anzidetti. Dichiarava, inoltre, il diritto della G. alla aggiudicazione dell’appalto ed accoglieva in parte la domanda di risarcimento dei danni.


Avverso la predetta sentenza proponevano separati appelli il Comune di Firenze e la S. S.r.l. 


La s.r.l. G. resisteva ai gravami.

 

 

DIRITTO

 

1. In primo luogo va disposta la riunione degli appelli, che hanno ad oggetto la stessa sentenza.


2. Gli appelli sono fondati.


3. In via preliminare si osserva che, per costante giurisprudenza, il bando di gara e la lettera di invito sono immediatamente impugnabili quando prevedono, per la partecipazione alla gara, il possesso di requisiti di cui l’impresa sia priva.


In tale ipotesi, ove il bando o la lettera di invito vengano impugnati unitamente al provvedimento di esclusione, il relativo ricorso può risultare  irricevibile nella parte in cui ha per oggetto la lex specialis della gara, giacché i termini per l’impugnativa decorrono dalla data di conoscenza del bando o della lettera stessa.


Sulla base dei predetti principi va definito il presente giudizio.


4. Il provvedimento di esclusione si fonda sulla circostanza che la G. s.r.l.  non è possesso dei requisiti economico finanziari previsti dall’articolo 31 del d.P.R. 25 gennaio  2000, n. 34. Né varrebbe il fatto che tali requisiti sono posseduti in associazione con la C. s.r.l..


La lettera di invito, del 10 aprile 2000, indirizzata alla sola G. s.r.l., era univoca nel senso di richiedere alla impresa invitata il possesso dei requisiti anzidetti.


Né ammetteva che tali requisiti potessero essere posseduti associando altre imprese.


Cosicché la G. s.r.l. aveva l’onere di impugnare immediatamente la lettera di invito.


L’averlo fatto, invece, solo successivamente all’adozione del provvedimento di esclusione –quando cioè i termini (dimidiati) previsti dall’articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni con legge 23 maggio 1997, n. 135, erano decorsi- rende l’impugnativa della lettera di invito irricevibile.


Il provvedimento di esclusione –che è consequenziale alla lettera d’invito- risulta quindi immune dai vizi denunciati. Da ciò discende l’infondatezza sia del ricorso proposto in primo grado per l’annullamento del medesimo e della aggiudicazione della gara ad altra impresa, sia  della domanda di risarcimento dei danni subiti.

5. In conclusione, gli appelli vanno accolti. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado in parte deve essere dichiarato irricevibile e per la restante parte va rigettato.

6. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

 

 

P. Q. M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce gli appelli e li accoglie. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, in parte dichiara irricevibile e per il resto rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla G. s.r.l..


Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2001,  con l'intervento dei signori
Alfonso Quaranta   Presidente
Corrado Allegretta   Consigliere
Paolo Buonvino   Consigliere
Marco Lipari   Consigliere
Marco Pinto    Consigliere estensore

 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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