Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 5833 del 15 novembre 2001
(Le norme sulle competenze dei
dirigenti degli EE.LL - e in particolare sulla presidenza delle commissioni di
gara e di concorso - devono ritenersi immediatamente precettive; esse, infatti,
si fondano sul riparto tra compiti di governo di indirizzo e coordinamento -
spettanti agli organi elettivi o a quelli che, ancorché non elettivi, ripetono
dai primi la legittimazione a operare, quali gli assessori di giunta - e compiti
di gestione - affidati in via esclusiva alla dirigenza dello stesso ente - che
costituisce struttura fondante dell’intera riforma delle autonomie locali nonché
del sistema di lavoro nelle P.A..
L’immediata precettività di tali norme si deduce altresì dalla responsabilità
dei dirigenti per l’andamento degli uffici, non incidibile da prescrizioni
statutarie, nonché dall'inidoneità dello statuto di ripartire i compiti di
gestione tra le diverse figure dell’ente fuori degli ambiti già precisati dalla
legge, in quanto lo statuto non può derogare competenze per legge stabilite)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9635/97 proposto dalla E. M. s.r.l. in proprio e quale
capogruppo della Associazione temporanea di imprese costituita con la P. C.
s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore della E. M. s.r.l.
rappresentato e difeso dall’avvocato V. Montagna presso il quale elettivamente
domicilia in Roma, (....)
contro
S.C. C. di A. S. e C. s.n.c. in persona del legale rappresentante in carica
rappresentato e difeso dall’avvocato L. Petrone con il quale elegge domicilio in
Roma, (....) presso lo studio dell’avvocato Brignola;
e nei confronti
il Comune di Potenza in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso
dall’avvocato C. Matera dell’ufficio legale dell’ente e domiciliata presso la
segreteria del Consiglio di Stato ai sensi e per gli effetti del secondo comma
dell’articolo 35 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 282
pubblicata mediante deposito il 13 settembre 1997;
Visto l’appello con i relativi allegati:
Visto l’atto di costituzione in giudizio della S. C. C. e del Comune di Potenza;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese:
Visti gli atti tutti di causa;
Nominato relatore per l’udienza del 16 ottobre 2001 il Consigliere Filoreto
D’Agostino e uditi altresì per le parti l’Avv. Montagna e l’Avv. Lentini su
delega, quest’ultimo, dell’Avv. Petrone ;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue
Ritenuto in
fatto
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la
quale il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha accolto il
ricorso proposto dalla S.C. C. di A. S. & C s.n.c. e ha, per l’effetto,
annullato:
l’articolo 16 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di
Potenza, nella parte in cui affida al Sindaco la presidenza della commissioni
giudicatrici di appalto - concorso;
la deliberazione di Giunta municipale n. 1077 del 20 settembre 1996 di nomina
della commissione giudicatrice dell’appalto – concorso per l’affidamento dei
lavori di adeguamento antismimico dell’edificio scolastico “Scuola media
superiore Liceo Ginnasio – Istituto Magistrale Via Vaccaro”;
i verbali della commissione giudicatrice per quella procedura;
la deliberazione di giunta municipale n. 1341 del 29 novembre 1996 di
approvazione dei suddetti verbali e di affidamento dell’esecuzione dei predetti
lavori all’A.T: Edil Meta s.r.l. – Pittella Costruzioni & C s.n.c.
Avverso quella pronuncia è insorta con il presente atto di appello l’impresa
aggiudicataria deducendo l’error in iudicando del Giudice di prime cure.
Le parti intimate si sono costituite.
All’udienza del 16 ottobre 2001 parti e causa sono state assegnate in decisione.
Considerato in
diritto che:
la questione nodale della vertenza
concerne l’interpretazione dell’articolo 51 comma terzo della legge 8 giugno
1990, n. 142, ai sensi del quale la presidenza delle commissioni giudicatrici di
gara e di concorso spetta ai dirigenti dell’ente locale territoriale e non già
agli organi di governo politico (essendo occorso nel caso di specie che la
presidenza di commissione per l’aggiudicazione dell’appalto – concorso, per cui
è vertenza, era stata affidata al Sindaco di Potenza in virtù dell’articolo 16
del regolamento per la disciplina dei contratti vigente in quel comune);
la norma invocata da parte appellante nella formulazione originaria vigente
all’epoca dei fatti (ante cioè la parziale modificazione introdotta con legge 15
maggio 1997, n. 127) disponeva spettare ai dirigenti “secondo le modalità
stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso,
la responsabilità sulle procedure d’appalto e di concorso, la stipulazione dei
contratti”;
la disposizione deve ritenersi immediatamente precettiva per le
amministrazioni locali, essendo fondata sulla concezione del riparto tra compiti
di governo di indirizzo e coordinamento (spettanti agli organi elettivi o a
quelli che, ancorché non elettivi, ripetono dai primi la legittimazione a
operare, quali gli assessori di giunta comunale e provinciale) e quelli di
gestione (affidati in via esclusiva alla dirigenza dello stesso ente) che
costituisce struttura fondante dell’intera riforma delle autonomie locali e,
poi, del sistema di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, come testimonia
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolato anch’esso sulla
stretta ripartizione tra attività di indirizzo e controllo di natura politica e
di gestione;
l’immediata precettività della norma in esame si deduce altresì dalla
coerenza delle mansioni conferite ai dirigenti con la loro responsabilità per
l’andamento degli uffici, quest’ultima certo non incidibile da prescrizioni
statutarie, (C.d.S.,V, 5 maggio 1999, n. 505) nonché dalla inidoneità
dello statuto dell’ente di ripartire i compiti di gestione tra le diverse figure
professionali presenti nell’ente al di fuori degli ambiti già precisati dalla
legge n. 142 del 1990 (C.d.S., V, 27 agosto 1999, n. 1004);
la novella contenuta nell’articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha
in parte modificato l’originaria formulazione dell’articolo 51 della legge sulle
autonomie locali n. 142 del 1990, non ha alterato la suindicata ripartizione dei
compiti, ma ne ha, a tutto concedere, meglio rappresentata la diversa
configurazione;
in particolare la prevista responsabilità delle procedure d’appalto e di
concorso dei dirigenti non si pone in logica antitesi con il dovere che grava
sugli stessi, di presiedere le commissioni di concorso, essendo entrambi questi
compiti correlati alla responsabilità piena del funzionario, articolata fino
al potere di approvazione delle gare stesse (C.d.S., V, 26 gennaio 1999, n.
64);
la formula legislativa di cui al comma 3 del summenzionato articolo 51, nella
sua ampiezza, estende la presidenza dei dirigenti a ogni tipo di gara,
apparendo del tutto irrazionale l’esclusione, da quel novero, della procedura di
appalto concorso, come prevista dall’articolo 16 del regolamento comunale
annullato con la pronuncia di prime cure: l’appalto concorso è, infatti, per la
disciplina nazionale e comunitaria procedura a evidenza pubblica e, per questo,
va compreso tra le gare previste dalla norma in esame;
la seconda censura dell’appellante, che sostiene il permanere di una competenza
residuale del sindaco a presiedere le commissioni per l’aggiudicazione di gara
con il metodo dell’appalto concorso sul rilievo che l’articolo 51 comma quarto
dello statuto della città di Potenza richiamerebbe il predetto articolo 16 del
regolamento comunale di disciplina contrattuale, è palesemente erronea, posto
che, come sopra rilevato, lo statuto municipale non è abilitato a derogare
competenze per legge stabilite;
quanto alle spese sembra equo disporne la compensazione
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta respinge
l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma addì 16 ottobre 2001 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale – Sezione Quinta riunito in camera di consiglio con l’intervento
dei Signori:
Pasquale de Lise Presidente
Pier Giorgio Trovato Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Filoreto D‘Agostino Consigliere estensore
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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