Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 5833 del 15 novembre 2001

 

(Le norme sulle competenze dei dirigenti degli EE.LL - e in particolare sulla presidenza delle commissioni di gara e di concorso - devono ritenersi immediatamente precettive; esse, infatti, si fondano sul riparto tra compiti di governo di indirizzo e coordinamento - spettanti agli organi elettivi o a quelli che, ancorché non elettivi, ripetono dai primi la legittimazione a operare, quali gli assessori di giunta - e compiti di gestione - affidati in via esclusiva alla dirigenza dello stesso ente - che costituisce struttura fondante dell’intera riforma delle autonomie locali nonché del sistema di lavoro nelle P.A..
L’immediata precettività di tali norme si deduce altresì dalla responsabilità dei dirigenti per l’andamento degli uffici, non incidibile da prescrizioni statutarie, nonché dall'inidoneità dello statuto di ripartire i compiti di gestione tra le diverse figure dell’ente fuori degli ambiti già precisati dalla legge, in quanto lo statuto non può derogare competenze per legge stabilite)


 

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

   (Sezione Quinta)

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

 


sul ricorso in appello n. 9635/97 proposto dalla E. M. s.r.l. in proprio e quale capogruppo della Associazione temporanea di imprese costituita con la P. C. s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore della E. M. s.r.l. rappresentato e difeso dall’avvocato V. Montagna presso il quale elettivamente domicilia in Roma, (....)


contro


S.C. C. di A. S. e C. s.n.c. in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall’avvocato L. Petrone con il quale elegge domicilio in Roma, (....) presso lo studio dell’avvocato Brignola;


e nei confronti


il Comune di Potenza in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avvocato C. Matera dell’ufficio legale dell’ente e domiciliata presso la segreteria del Consiglio di Stato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo 35 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054


per la riforma


della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 282 pubblicata mediante deposito il 13 settembre 1997;



Visto l’appello con i relativi allegati:
Visto l’atto di costituzione in giudizio della S. C. C. e del Comune di Potenza;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese:
Visti gli atti tutti di causa;
Nominato relatore per l’udienza del 16 ottobre 2001 il Consigliere Filoreto D’Agostino e uditi altresì per le parti l’Avv. Montagna e l’Avv. Lentini su delega, quest’ultimo, dell’Avv. Petrone ;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue



Ritenuto in

fatto


Viene in decisione l’appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha accolto il ricorso proposto dalla S.C. C. di A. S. & C s.n.c. e ha, per l’effetto, annullato:
l’articolo 16 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Potenza, nella parte in cui affida al Sindaco la presidenza della commissioni giudicatrici di appalto - concorso;
la deliberazione di Giunta municipale n. 1077 del 20 settembre 1996 di nomina della commissione giudicatrice dell’appalto – concorso per l’affidamento dei lavori di adeguamento antismimico dell’edificio scolastico “Scuola media superiore Liceo Ginnasio – Istituto Magistrale Via Vaccaro”;
i verbali della commissione giudicatrice per quella procedura;
la deliberazione di giunta municipale n. 1341 del 29 novembre 1996 di approvazione dei suddetti verbali e di affidamento dell’esecuzione dei predetti lavori all’A.T: Edil Meta s.r.l. – Pittella Costruzioni & C s.n.c.

Avverso quella pronuncia è insorta con il presente atto di appello l’impresa aggiudicataria deducendo l’error in iudicando del Giudice di prime cure.

Le parti intimate si sono costituite.

All’udienza del 16 ottobre 2001 parti e causa sono state assegnate in decisione.



Considerato in

diritto che:
 

la questione nodale della vertenza concerne l’interpretazione dell’articolo 51 comma terzo della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai sensi del quale la presidenza delle commissioni giudicatrici di gara e di concorso spetta ai dirigenti dell’ente locale territoriale e non già agli organi di governo politico (essendo occorso nel caso di specie che la presidenza di commissione per l’aggiudicazione dell’appalto – concorso, per cui è vertenza, era stata affidata al Sindaco di Potenza in virtù dell’articolo 16 del regolamento per la disciplina dei contratti vigente in quel comune);

la norma invocata da parte appellante nella formulazione originaria vigente all’epoca dei fatti (ante cioè la parziale modificazione introdotta con legge 15 maggio 1997, n. 127) disponeva spettare ai dirigenti “secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d’appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti”;

la disposizione deve ritenersi immediatamente precettiva per le amministrazioni locali, essendo fondata sulla concezione del riparto tra compiti di governo di indirizzo e coordinamento (spettanti agli organi elettivi o a quelli che, ancorché non elettivi, ripetono dai primi la legittimazione a operare, quali gli assessori di giunta comunale e provinciale) e quelli di gestione (affidati in via esclusiva alla dirigenza dello stesso ente) che costituisce struttura fondante dell’intera riforma delle autonomie locali e, poi, del sistema di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, come testimonia il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolato anch’esso sulla stretta ripartizione tra attività di indirizzo e controllo di natura politica e di gestione;

l’immediata precettività della norma in esame si deduce altresì dalla coerenza delle mansioni conferite ai dirigenti con la loro responsabilità per l’andamento degli uffici, quest’ultima certo non incidibile da prescrizioni statutarie, (C.d.S.,V, 5 maggio 1999, n. 505) nonché dalla inidoneità dello statuto dell’ente di ripartire i compiti di gestione tra le diverse figure professionali presenti nell’ente al di fuori degli ambiti già precisati dalla legge n. 142 del 1990 (C.d.S., V, 27 agosto 1999, n. 1004);

la novella contenuta nell’articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha in parte modificato l’originaria formulazione dell’articolo 51 della legge sulle autonomie locali n. 142 del 1990, non ha alterato la suindicata ripartizione dei compiti, ma ne ha, a tutto concedere, meglio rappresentata la diversa configurazione;

in particolare la prevista responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso dei dirigenti non si pone in logica antitesi con il dovere che grava sugli stessi, di presiedere le commissioni di concorso, essendo entrambi questi compiti correlati alla responsabilità piena del funzionario, articolata fino al potere di approvazione delle gare stesse (C.d.S., V, 26 gennaio 1999, n. 64);

la formula legislativa di cui al comma 3 del summenzionato articolo 51, nella sua ampiezza, estende la presidenza dei dirigenti a ogni tipo di gara, apparendo del tutto irrazionale l’esclusione, da quel novero, della procedura di appalto concorso, come prevista dall’articolo 16 del regolamento comunale annullato con la pronuncia di prime cure: l’appalto concorso è, infatti, per la disciplina nazionale e comunitaria procedura a evidenza pubblica e, per questo, va compreso tra le gare previste dalla norma in esame;

la seconda censura dell’appellante, che sostiene il permanere di una competenza residuale del sindaco a presiedere le commissioni per l’aggiudicazione di gara con il metodo dell’appalto concorso sul rilievo che l’articolo 51 comma quarto dello statuto della città di Potenza richiamerebbe il predetto articolo 16 del regolamento comunale di disciplina contrattuale, è palesemente erronea, posto che, come sopra rilevato, lo statuto municipale non è abilitato a derogare competenze per legge stabilite;

quanto alle spese sembra equo disporne la compensazione



P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma addì 16 ottobre 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:
Pasquale de Lise Presidente
Pier Giorgio Trovato Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Filoreto D‘Agostino Consigliere estensore
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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