Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5824 del 23 ottobre 2002
(Sussiste l'interesse di un'associazione ambientalista ad impugnare l’inserimento di un’opera pubblica nel programma triennale delle opere pubbliche di una P.A., in quanto asseritamente lesiva di valori ambientali, storici ed artistici.
Infatti il programma triennale delle opere pubbliche non è un’attività meramente interna di programmazione finanziaria e di razionalizzazione della spesa, ma è invece un atto fondamentale di individuazione degli obiettivi da raggiungere da parte degli organi di governo dell’ente, cui corrisponde la facoltà di verifica dei cittadini, singoli o associati, sulla congruità e correttezza delle scelte effettuate)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 11750/2001 proposto da “Italia Nostra Onlus“ in
persona del Presidente in carica rappresentato e difeso dall’avv. E. Petrocchi
ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio (....);
contro
Il Comune d Assisi in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso
dall’avv. L. Villani e dall’avv. G. Caforio ed elettivamente domiciliato in Roma
presso lo studio del primo (....);
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria n. 169/2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Assisi;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 30 aprile 2002 la relazione del
Consigliere dottor Goffredo Zaccardi e uditi, altresì, gli avvocati delle parti
come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
1) Italia Nostra Onlus impugna la sentenza indicata in epigrafe con cui è stato
dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla stessa
Associazione per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale del 21
febbraio 2001 di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche per
il triennio 2001-2003 nella parte in cui è stato incluso un parcheggio presso il
“Monte Frumentario” e di ogni atto connesso ed, in particolare, della delibera
di Giunta del 16 febbraio 2001 di adozione del suddetto programma.
2) La sentenza appellata ha ritenuto che il programma triennale di cui all’art.
14 della legge 109/1994 sia essenzialmente uno strumento di pianificazione e
razionalizzazione della spesa e che non produca altri effetti giuridici se non
il vincolo per l’Ente che lo ha adottato che dovrà attenersi alle scelte
effettuate ed all’ordine di priorità indicato nel programma. Ciò posto, secondo
l’ordine di idee del primo giudice, l’inclusione di un’opera nel programma
triennale non accerta la sua compatibilità con le norme urbanistiche ed
ambientali e, pertanto, non provoca alcuna lesione dei valori tutelati da tali
disposizioni valori il cui rispetto sarà verificato solo in un momento
successivo: quello della progettazione dell’opera. La stessa previsione di studi
di fattibilità dell’opera in cui si deve tenere conto degli interessi in
questione avrebbe solo il valore di regola di buona amministrazione e non di
garanzia delle posizioni dei terzi. Nessuna lesione avrebbe subito
l’Associazione ricorrente perché tutte le verifiche della compatibilità
dell’opera con gli interessi ambientali e con i relativi vincoli sono riservate
ad un momento procedimentale successivo. Semmai, conclude il primo giudice,
potrebbero essere tutelate le posizioni di interesse “pretensivo “ (di chi ha
interesse all’inclusione di un’opera nel programma e non consegua tale
obiettivo) ma non dei soggetti che si oppongono a tale inclusione (portatori di
interessi “oppositivi") perché nei loro confronti non si avrebbe alcun effetto
lesivo.
3) Nell’atto di appello Italia Nostra Onlus contesta che vi sia carenza di
interesse nel caso di specie in cui si tende ad escludere un’opera dalla
programmazione comunale e la si vede, invece, inserita nel programma triennale e
si insiste, nel merito, sulla censura di violazione dell’art. 14, comma 2, della
legge 109/1994 e delle norme regolamentari esecutive di tale disposizione perché
l’inserimento dell’opera contestata nel programma triennale è avvenuta senza la
previa redazione di studi di fattibilità contenenti l’analisi “dello stato di
fatto nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale …”.
Il Comune di Assisi si è
costituito ribadendo che il programma triennale non è idoneo a produrre effetti
giuridici nei confronti dei terzi, così come statuito dalla sentenza appellata e
che gli studi sono stati effettuati dal responsabile del procedimento che poi li
ha compendiati nella certificazione sintetica prevista dall’art. 3, terzo comma,
del DM 21 giugno 2000 relativo agli interventi – come quello in esame – di
importo inferiore ai venti miliardi di lire.
4) E’ fondata la censura dell’appellante diretta a porre in evidenza la
sussistenza di un interesse tutelato dell’Associazione Italia Nostra Onlus a
dolersi dell’inserimento di un’opera pubblica nel programma triennale di un Ente
pubblico. Lo stesso primo giudice riconosce che l’Associazione è contraria
alla realizzazione dell’opera in quanto la ritiene lesiva dei valori
ambientali, storici ed artistici propri dell’area del Monte Frumentario. Su
tale presupposto è evidente, ad avviso del Collegio, che l’inserimento
dell’opera di cui trattasi (diretta alla trasformazione dell’Orto del Monte
Frumentario in un parcheggio interrato) nel programma triennale del
Comune di Assisi collide con tale interesse e lo incide per il fatto che
l’opera contestata fino al momento della sua inclusione nell’atto di
programmazione in parola non era realizzabile mentre, successivamente a tale
determinazione, ne è doverosa la realizzazione nel triennio secondo l’ordine di
priorità del programma approvato e con le disponibilità finanziarie
specificamente apprestate.
Non convince il nucleo
centrale delle argomentazioni del primo giudice secondo cui gli interessi
ambientali dovrebbero essere comunque verificati in un secondo momento, o in
diverse successive valutazioni, nella fase di progettazione dell’opera ovvero di
autorizzazione della stessa nel rispetto dei vincoli urbanistici ed ambientali
in ipotesi esistenti sull’area interessata dall’intervento. Da un lato rimane
l’effetto proprio della programmazione triennale: l’opera deve essere realizzata
e la verifica dei diversi interessi coinvolti nel procedimento non potrà che
muovere da tale presupposto, avendo di mira non tanto l' "an“ ma il “quomodo”
dell’intervento. Inoltre, la valutazione decisiva sulla utilità e “fattibilità“
dell’opera da parte dell’organo di governo dell’Ente vi è stata e la comunità
locale deve prendere atto che una certa quantità di risorse finanziarie,
personali ed organizzative dell’Ente è destinata a questa priorità, anziché ad
altre opere ed interventi pur richiesti, perché ritenuti utili ma cionondimeno
esclusi dalla programmazione e quindi, almeno temporaneamente, dalla
realizzazione. E’ in questo contesto che devono essere valutate le norme sulla
pubblicità del programma, sulla facoltà di accesso dei cittadini ai documenti ed
atti istruttori e sulla facoltà di presentare osservazioni e proposte. Da ciò
consegue anche la necessità di risposte specifiche da parte degli organi del
Comune alle eventuali osservazioni e proposte avanzate dai soggetti interessati
alla programmazione comunale. Non si tratta, quindi, di un’attività
meramente interna degli organi comunali di programmazione finanziaria e di
razionalizzazione della spesa, ma invece di un atto fondamentale di
individuazione degli obiettivi concreti da raggiungere da parte degli organi di
governo dell’Ente, cui corrisponde la facoltà di verifica dei cittadini, singoli
o associati, sulla congruità e correttezza delle scelte effettuate. La
eventuale dispersione di risorse finanziarie non utilizzate per l’inserimento di
opere non realizzabili nel programma triennale non è questione che riguardi solo
gli amministratori e la loro eventuale responsabilità politica ma, in primo
luogo, le comunità locali che vedono frustrata la legittima aspettativa a
migliori condizioni di vita determinate dalla realizzazione delle opere
programmate.
5) Nel merito il ricorso di primo grado è fondato. Sostiene Italia Nostra Onlus
che la inclusione del parcheggio in questione nel programma triennale del Comune
di Assisi sia intervenuta senza il rispetto delle disposizioni che prevedono la
redazione di studi di fattibilità delle opere nei quali si deve dare atto di
tutte le condizioni di realizzazione dell’opera, ivi compreso lo stato di fatto
delle componenti storico- artistiche, architettoniche, paesaggistiche ed
ambientali dell’opera. Sul punto è opportuno precisare che il Comune di Assisi
ha affermato che gli studi sono stati effettuati dal responsabile del
procedimento in linea con le prescrizioni del DM 21 giugno 2000 che ha inteso
rendere più agevole l’attività preliminare di redazione del programma
consentendo la schematizzazione in quadri di sintesi degli studi predetti. Tali
studi sono stati, pertanto, compendiati “ nella certificazione sintetica e
schematica “ di cui all’art. 3, terzo comma, del DM in parola. Tale impostazione
non regge alle censure mosse da parte appellante che osserva come le attività di
accertamento preliminare all’inserimento nel programma triennale (pur nella
forma semplificata prevista dall’art. 3, terzo comma del DM 21 giugno 2000, per
le opere di importo inferiore a venti miliardi che prevede la redazione di “
sintetici studi “ e non di “ studi di fattibilità “ come richiesto dall’art. 14
della legge 109/1994 e dall’art.11 del 554/1999), devono rendere conto in modo
sufficiente e congruo della analisi effettuata in ordine alle condizioni di
fattibilità dell’opera con riguardo a tutte le possibili componenti rilevanti
per la sua realizzazione .Non si tratta solo della autonomia formale del
documento in cui sono riportati gli studi effettuati rispetto alle schede di
sintesi che possono integrare il programma triennale nella sua forma
semplificata ammessa dal DM 21 giugno 2000 ed essere inviate all’Osservatorio
dei Lavori Pubblici quale documento formale di programmazione triennale,
documento che rappresenta comunque un elemento di riscontro della esistenza in
concreto degli studi in questione, ma della esigenza sostanziale che gli
elementi richiesti dalla norma per la valutazione di fattibilità dell’opera
siano stati considerati e sottoposti all’organo di direzione dell’Ente per le
valutazioni decisorie, quindi, della necessità che – a tenore della norma
richiamata- siano indicate “ le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali
ed economico- finanziarie, dell’intervento stesso, corredati dell’analisi dello
stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico artistiche,
architettoniche, paesaggistiche di sostenibilità ambientale, socio economiche,
amministrative e tecniche”.
L’estrema sintesi delle
schede previste nel DM citato per la redazione del programma triennale non
soddisfa in alcun modo l’esigenza in questione almeno con riguardo al caso di
specie. Si indica, infatti, la necessità di inserire l’opera nel piano parcheggi
con la relativa variante urbanistica da approvare, si da atto che deve essere
acquisita l’autorizzazione edilizia e si osserva “ che trattasi di parcheggio
interrato con scarso impatto ambientale”. In corso di causa non sono stati
forniti elementi decisivi per dimostrare che vi è stata una analisi compiuta
delle condizioni di realizzazione dell’intervento; si può pertanto concludere
che non vi sia stata l’attività di accertamento preliminare nei termini qui
sopra precisati.
Né si può confondere la fase
di studio, preliminare alla redazione del programma e che nel DM 21 giugno 2000
(art. 3) conserva una sua autonomia ben precisa – del resto giustificata dalle
considerazioni sin qui svolte- con quella meramente riproduttiva nel documento
formale di programmazione triennale delle scelte effettuate e delle sintetiche
motivazioni delle stesse, fase quest’ultima semplificata dal DM suindicato che
consente il ricorso a strumenti schematici di conoscenza (articoli 1, 2, 5, 6 e
12 nonché schede allegate).
6) Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello indicato in
epigrafe è accolto con riforma della sentenza appellata ed annullamento degli
atti impugnati in primo grado. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul
ricorso in appello di cui in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, in riforma
della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti
impugnati.
Condanna il Comune di Assisi al pagamento delle spese del presente grado di
giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500 (duemilacinquecento euro).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso addì 30 aprile 2002 in camera di consiglio con l’intervento di :
Claudio Varrone Presidente,
Corrado Allegretta Consigliere,
Paolo Buonvino Consigliere,
Goffredo Zaccardi Consigliere relatore,
Filoreto D’Agostino Consigliere.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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