Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5665 dell'1 ottobre 2003
(Al fine di configurare il
vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, è necessario che
sussista un rapporto di assoluta identità fra la situazione dedotta in
giudizio e quella richiamata come termine di paragone, in modo da dimostrare
la disuguaglianza di trattamento da parte della P.A. e un contrasto logico
insanabile o una palese ingiustizia)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 6966/1998, proposto dai signori R. C. e A. G.,
rappresentati e difesi dagli avv.ti A. Lanzillotta e C. Manca di Mores ed
elettivamente domiciliati in Roma, (....), presso lo studio dell’avv. A.
Lanzillotta
contro
Il Comune di Trinità D’Agultu e Vignola, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti di
I. P. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall’Avv. M. Cesaraccio, elettivamente domiciliata in Roma, contro , presso lo
studio del prof. P. Mastinu,
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. della Sardegna n. 86/1998 depositata in data 11
febbraio 1998.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della I. P. s.r.l.;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 1° aprile 2003, relatore il consigliere Michele
Corradino;
Uditi i difensori come da verbale d'udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso giurisdizionale i Signori R. C. e A. G. adivano il TAR Sardegna,
esponendo di essere proprietari di una residenza estiva situata nel complesso
immobiliare “Costa Paradiso” (lotto n. A/26 del Piano di lottizzazione) nel
Comune di Trinità D’Agultu e Vignola. Esponevano, inoltre, che nel 1996 nei
lotti contigui (nn. A/27 e A/28) ebbe inizio la realizzazione di un complesso
edilizio composto da nove villini dislocati in tre corpi fabbrica; gli odierni
appellanti, dopo aver preso visione del progetto e della concessione edilizia
proponevano ricorso giurisdizionale, ritenendo illegittimo l’atto concessorio.
Il TAR Sardegna, respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 464/1996;
l’istanza cautelare è stata invece accolta dal Consiglio di Stato, sez. V, con
ordinanza n. 1294/1997.
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso di primo grado.
La sentenza è stata appellata dai Signori R. C. e A. G..
Il Comune di Trinità D’Agultu e Vignola non si è costituito per resistere
all’appello.
Contrasta le argomentazioni degli appellanti la I. P. s.r.l..
Alla pubblica udienza del 1°aprile 2003, il ricorso veniva trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato, e conseguentemente va confermata la pronuncia resa dal
T.A.R. Sardegna.
1. Non merita di essere esaminata l’eccezione di difetto di interesse a
ricorrere avanzata in primo grado e riproposta in appello dalla Immobiliare
Paradiso s.r.l., atteso che, come detto, l’appello è infondato.
Con il primo motivo contenuto
nell’atto introduttivo del ricorso in primo grado e riproposto integralmente in
appello, gli appellanti sostengono la violazione dell’art. 7 delle norme
urbanistiche di Piano ed il vizio di eccesso di potere. Secondo gli odierni
appellanti, infatti, la ratio della richiamata disposizione sarebbe quella di
salvaguardare larghe fasce continue di verde privato allo scopo di rendere più
ridente possibile la zona residenziale con larghi squarci di verde ininterrotto
(e correlativa maggior concentrazione delle unità immobiliari) e migliorare la
fruibilità della vista panoramica sul mare. Inoltre, sempre per ciò che concerne
il vincolo a verde privato, il carattere indicativo e la possibilità di
spostamento devono comunque rispettare la funzione assegnata a tale vincolo.
Sostengono gli appellanti che
con il progetto di edificazione assentito, invece, si occupa un vastissimo
tratto di area vincolata a verde privato (con la parziale realizzazione di due
dei tre complessi residenziali); inoltre non vi sarebbe alcuna indicazione e
documentazione in ordine al recupero di verde privato, donde il vizio di eccesso
di potere per carenza di motivazione e per difetto di istruttoria.
Invero, l’art. 7 del Piano
Turistico di Lottizzazione, nel disciplinare le aree destinate a verde privato,
pone, in primis, un divieto di edificazioni fuori terra; prosegue con deroghe e
specificazioni sulla natura del vincolo, infine definisce quest'ultimo meramente
“indicativo”. Orbene, dalla terminologia utilizzata è agevole inferire l’assenza
di prescrizioni cogenti. Inoltre, nel caso in esame, sono stati utilizzati due
lotti attigui per la realizzazione dei nove villini raggruppati in tre distinti
edifici; parte di tali costruzioni ricadono nell’area destinata a verde privato,
ma altra di pari estensione, collocata in diversa area, stata destinata a verde
privato.
Neppure la doglianza
concernente il pregiudizio alla continuità della fascia verde può essere
ritenuta fondata, atteso che dalla planimetria risulta una fascia di verde
continua dell’estensione di mq 798,76, senza considerare l’ampia fascia continua
di verde al centro dell’area, nella quale è stata collocata una piscina.
2. Viene censurata, inoltre, la violazione di un’altra prescrizione dell’art. 7
delle norme urbanistiche di Piano e, segnatamente, la disposizione che favorisce
la fusione di più lotti in unico complesso edilizio organico e ciò al fine di
agevolare la maggiore estensione del verde privato. Con la concessione gravata,
asseriscono gli appellanti, verrebbe eliminata ogni possibile destinazione a
verde privato dell’area stessa, che si voleva favorire.
Orbene, riprendendo le
considerazioni sub 1, dalla terminologia utilizzata dall’art. 7 citato, che
recita in termini di favore ed auspicio per certe scelte urbanistiche, si desume
l’attribuzione di un potere discrezionale in favore del Comune, di operare
scelte diverse da quelle indicate.
Correttamente, peraltro, il
giudice di primo grado ha ritenuto che essendo consentiti degli spostamenti, in
virtù del carattere indicativo e non cogente delle prescrizioni dell’art. 7,
nessuna “deroga” in senso tecnico può essere ravvisata nel caso in esame, con la
conseguenza della non necessità di specifica motivazione.
3. Viene altresì denunciato l’eccesso di potere per disparità di trattamento e
carenza di motivazione, posto che, asseriscono gli appellanti, le ragioni del
diniego non sono state adeguatamente esplicitate ed, inoltre, in una pratica
analoga era stata negata la concessione edilizia.
Il motivo è infondato poiché,
come chiarito da questa Sezione <<La disparità di trattamento è sinonimo di
eccesso di potere solo quando vi sia un'assoluta identità di situazioni
oggettive, che valga a testimoniare dell'irrazionalità delle diverse conseguenze
tratte dall'amministrazione>> (Cons. Stato, Sez. V, 10/02/2000, n. 726).
Al fine di configurare il vizio di eccesso di potere per disparità di
trattamento è insomma necessario che sussista un rapporto di assoluta
coincidenza fra la situazione dedotta in giudizio e quella richiamata come
termine di paragone, in modo da dimostrare l'esistenza nella condotta
dell'Amministrazione della lamentata disuguaglianza di trattamento e di un
contrasto logico insanabile o di una palese ingiustizia (Cons. Stato, Sez.
V, 06/05/1997, n .476). Nel caso in esame risulta evidente la differenza fra le
due fattispecie; d’altro canto, gli appellanti parlano di “pratica analoga”,
mentre la giurisprudenza è ferma nel richiedere un rapporto di assoluta
coincidenza fra la situazione dedotta in giudizio e quella richiamata come
termine di paragone.
Quanto all’asserito vizio di
eccesso di potere per difetto di motivazione, è necessario concludere per la sua
inammissibilità posto che avrebbe potuto essere avanzato dal soggetto
destinatario del provvedimento sfavorevole, e non dagli odierni appellanti.
Per le ragioni esposte l’appello va rigettato.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, rigetta l’appello e
per l’effetto conferma la sentenza gravata.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di
consiglio del 1° aprile 2003, con l'intervento dei sigg.ri
Agostino Elefante presidente,
Raffaele Carboni consigliere,
Paolo Buonvino consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere
Michele Corradino consigliere estensore.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
© Dirittoeschemi