Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5665 dell'1 ottobre 2003

 

(Al fine di configurare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, è necessario che sussista un rapporto di assoluta identità fra la situazione dedotta in giudizio e quella richiamata come termine di paragone, in modo da dimostrare la disuguaglianza di trattamento da parte della P.A. e un contrasto logico insanabile o una palese ingiustizia)

 

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale,

 

Sezione Quinta

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello nr. 6966/1998, proposto dai signori R. C. e A. G., rappresentati e difesi dagli avv.ti A. Lanzillotta e C. Manca di Mores ed elettivamente domiciliati in Roma, (....), presso lo studio dell’avv. A. Lanzillotta


contro


Il Comune di Trinità D’Agultu e Vignola, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;


e nei confronti di


I. P. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. M. Cesaraccio, elettivamente domiciliata in Roma, contro , presso lo studio del prof. P. Mastinu,


per l’annullamento


della sentenza del T.A.R. della Sardegna n. 86/1998 depositata in data 11 febbraio 1998.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della I. P. s.r.l.;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 1° aprile 2003, relatore il consigliere Michele Corradino;
Uditi i difensori come da verbale d'udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:



FATTO


Con ricorso giurisdizionale i Signori R. C. e A. G. adivano il TAR Sardegna, esponendo di essere proprietari di una residenza estiva situata nel complesso immobiliare “Costa Paradiso” (lotto n. A/26 del Piano di lottizzazione) nel Comune di Trinità D’Agultu e Vignola. Esponevano, inoltre, che nel 1996 nei lotti contigui (nn. A/27 e A/28) ebbe inizio la realizzazione di un complesso edilizio composto da nove villini dislocati in tre corpi fabbrica; gli odierni appellanti, dopo aver preso visione del progetto e della concessione edilizia proponevano ricorso giurisdizionale, ritenendo illegittimo l’atto concessorio.

Il TAR Sardegna, respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 464/1996; l’istanza cautelare è stata invece accolta dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 1294/1997.

Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso di primo grado.

La sentenza è stata appellata dai Signori R. C. e A. G..

Il Comune di Trinità D’Agultu e Vignola non si è costituito per resistere all’appello.

Contrasta le argomentazioni degli appellanti la I. P. s.r.l..

Alla pubblica udienza del 1°aprile 2003, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.



DIRITTO


L’appello è infondato, e conseguentemente va confermata la pronuncia resa dal T.A.R. Sardegna.

1. Non merita di essere esaminata l’eccezione di difetto di interesse a ricorrere avanzata in primo grado e riproposta in appello dalla Immobiliare Paradiso s.r.l., atteso che, come detto, l’appello è infondato.


Con il primo motivo contenuto nell’atto introduttivo del ricorso in primo grado e riproposto integralmente in appello, gli appellanti sostengono la violazione dell’art. 7 delle norme urbanistiche di Piano ed il vizio di eccesso di potere. Secondo gli odierni appellanti, infatti, la ratio della richiamata disposizione sarebbe quella di salvaguardare larghe fasce continue di verde privato allo scopo di rendere più ridente possibile la zona residenziale con larghi squarci di verde ininterrotto (e correlativa maggior concentrazione delle unità immobiliari) e migliorare la fruibilità della vista panoramica sul mare. Inoltre, sempre per ciò che concerne il vincolo a verde privato, il carattere indicativo e la possibilità di spostamento devono comunque rispettare la funzione assegnata a tale vincolo.

Sostengono gli appellanti che con il progetto di edificazione assentito, invece, si occupa un vastissimo tratto di area vincolata a verde privato (con la parziale realizzazione di due dei tre complessi residenziali); inoltre non vi sarebbe alcuna indicazione e documentazione in ordine al recupero di verde privato, donde il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione e per difetto di istruttoria.

Invero, l’art. 7 del Piano Turistico di Lottizzazione, nel disciplinare le aree destinate a verde privato, pone, in primis, un divieto di edificazioni fuori terra; prosegue con deroghe e specificazioni sulla natura del vincolo, infine definisce quest'ultimo meramente “indicativo”. Orbene, dalla terminologia utilizzata è agevole inferire l’assenza di prescrizioni cogenti. Inoltre, nel caso in esame, sono stati utilizzati due lotti attigui per la realizzazione dei nove villini raggruppati in tre distinti edifici; parte di tali costruzioni ricadono nell’area destinata a verde privato, ma altra di pari estensione, collocata in diversa area, stata destinata a verde privato.

Neppure la doglianza concernente il pregiudizio alla continuità della fascia verde può essere ritenuta fondata, atteso che dalla planimetria risulta una fascia di verde continua dell’estensione di mq 798,76, senza considerare l’ampia fascia continua di verde al centro dell’area, nella quale è stata collocata una piscina.

2. Viene censurata, inoltre, la violazione di un’altra prescrizione dell’art. 7 delle norme urbanistiche di Piano e, segnatamente, la disposizione che favorisce la fusione di più lotti in unico complesso edilizio organico e ciò al fine di agevolare la maggiore estensione del verde privato. Con la concessione gravata, asseriscono gli appellanti, verrebbe eliminata ogni possibile destinazione a verde privato dell’area stessa, che si voleva favorire.


Orbene, riprendendo le considerazioni sub 1, dalla terminologia utilizzata dall’art. 7 citato, che recita in termini di favore ed auspicio per certe scelte urbanistiche, si desume l’attribuzione di un potere discrezionale in favore del Comune, di operare scelte diverse da quelle indicate.

Correttamente, peraltro, il giudice di primo grado ha ritenuto che essendo consentiti degli spostamenti, in virtù del carattere indicativo e non cogente delle prescrizioni dell’art. 7, nessuna “deroga” in senso tecnico può essere ravvisata nel caso in esame, con la conseguenza della non necessità di specifica motivazione.

3. Viene altresì denunciato l’eccesso di potere per disparità di trattamento e carenza di motivazione, posto che, asseriscono gli appellanti, le ragioni del diniego non sono state adeguatamente esplicitate ed, inoltre, in una pratica analoga era stata negata la concessione edilizia.


Il motivo è infondato poiché, come chiarito da questa Sezione <<La disparità di trattamento è sinonimo di eccesso di potere solo quando vi sia un'assoluta identità di situazioni oggettive, che valga a testimoniare dell'irrazionalità delle diverse conseguenze tratte dall'amministrazione>> (Cons. Stato, Sez. V, 10/02/2000, n. 726). Al fine di configurare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è insomma necessario che sussista un rapporto di assoluta coincidenza fra la situazione dedotta in giudizio e quella richiamata come termine di paragone, in modo da dimostrare l'esistenza nella condotta dell'Amministrazione della lamentata disuguaglianza di trattamento e di un contrasto logico insanabile o di una palese ingiustizia (Cons. Stato, Sez. V, 06/05/1997, n .476). Nel caso in esame risulta evidente la differenza fra le due fattispecie; d’altro canto, gli appellanti parlano di “pratica analoga”, mentre la giurisprudenza è ferma nel richiedere un rapporto di assoluta coincidenza fra la situazione dedotta in giudizio e quella richiamata come termine di paragone.

Quanto all’asserito vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, è necessario concludere per la sua inammissibilità posto che avrebbe potuto essere avanzato dal soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, e non dagli odierni appellanti.

Per le ragioni esposte l’appello va rigettato.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.



P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza gravata.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 1° aprile 2003, con l'intervento dei sigg.ri
Agostino Elefante presidente,
Raffaele Carboni consigliere,
Paolo Buonvino consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere
Michele Corradino consigliere estensore.
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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