Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5462 del 24 settembre 2003
(Nel giudizio
amministrativo è controinteressato il soggetto nominativamente indicato nel
provvedimento gravato o agevolmente individuabile in base allo stesso, che vanti
un interesse contrario alla rimozione del provvedimento gravato dalla quale
potrebbero discendere effetti negativi per la propria sfera giuridica. In
particolare, i vincitori di concorso sono controinteressati rispetto al ricorso
con il quale s'impugna la graduatoria, e devono, quindi, essere destinatari di
notifica, al fine di essere messi in grado di far valere le proprie ragioni a
difesa del risultato conseguito.
Il vizio di ultrapetizione, ossia la mancata corrispondenza tra le richieste
formulate dalle parti e il provvedimento adottato dal giudice, non ricorre
quando questi accoglie una domanda, pur non espressamente formulata, ma comunque
contenuta nella domanda dedotta in giudizio ovvero allorché motivi la decisione
con argomentazioni diverse da quelle prospettate dalle parti, ovvero proceda ad
un'autonoma ricerca di norme e principi di diritto su cui fondare la decisione.
Inoltre non sussiste vizio di ultrapetizione nella sentenza che abbia valutato
un motivo di ricorso senza che la relativa censura fosse stata chiaramente ed
espressamente denunciata nel ricorso: ciò in quanto i motivi di impugnativa
possono essere desunti dal contesto dell'intero ricorso, ivi compresa
l'esposizione dei fatti di causa)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9803/02 proposto dall’Ing. F. M., rappresentato e
difeso dall’avv. prof. A. Saitta ed elettivamente domiciliato in Roma, (....),
presso lo studio dell’avv. A. Antonucci,
contro
L’Ing. D. S. rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Sanino e S. Dattola, ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Sanino in Roma, (....),
e nei confronti di
- Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. M. De Tommasi ed elettivamente domiciliato in Roma (....)
presso Grez.
- Ing. E. M., non costituito in giudizio.
per l’annullamento e la riforma
della sentenza del T.A.R. della Calabria – Reggio Calabria n. 828/2002
depositata in data 20 luglio 2002, non notificata.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ing. D. S.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 14 marzo 2003, relatore il consigliere Michele
Corradino;
Uditi gli avvocati Antonelli per delega dell’avv. Saitta, Manzi per delega
dell’avv. De Tommasi e Dattola;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato l’Ing. D. S., partecipante al
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 8 posti di ingegnere
destinati a diverse aree professionali, concorrente nella specifica area dei
trasporti cui erano destinati due posti, adiva il TAR Calabria impugnando la
graduatoria, lamentando che l’amministrazione aveva riformulato i criteri di
punteggio modificando il risultato finale delle prove scritte riportato dai
candidati. Si costituiva il Comune di Reggio Calabria il quale sosteneva che i
nuovi criteri di valutazione erano stati adottati e comunicati prima della
redazione da parte dei concorrenti degli elaborati del concorso. Si costituivano
anche i controinteressati sostenendo anch’essi la previa comunicazione dei
criteri riformulati; i controinteressati, difesi tutti dal medesimo legale,
avanzavano ricorso incidentale, cui poi rinunciava l’ing. M. che si costituiva a
mezzo di altro legale. Il TAR Calabria accoglieva la domanda di tutela
cautelare. Il Comune, inoltre, sosteneva il difetto di integrità del
contraddittorio, avendo la graduatoria ad oggetto l’intera procedura selettiva
degli otto posti messi a concorso e riguardando i criteri contestati, tutti i
candidati nelle rispettive aree.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso di primo grado e respingeva
quello incidentale, con conseguente annullamento degli atti gravati e condanna
alle spese per il solo Comune soccombente.
La sentenza è stata appellata dall’Ing. F. M. il quale contesta le
argomentazioni del T.A.R..
L’Ing. Domenico Scalo si è costituito per resistere all’appello.
Alla pubblica udienza del 14 marzo 2003, il ricorso veniva trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato, e conseguentemente va confermata la pronuncia resa dal
T.A.R. Calabria.
1. La censura di difetto di integrità del contraddittorio deve essere respinta
per le seguenti ragioni. Come chiarito da questa Sezione nel giudizio
amministrativo assume la veste di controinteressato il soggetto nominativamente
indicato nel provvedimento gravato o agevolmente individuabile in base allo
stesso, che vanti un interesse contrario alla rimozione del provvedimento
gravato dalla quale potrebbero discendere effetti negativi per la propria sfera
giuridica (Cons. Stato, Sez. V, 21/01/1992, n. 72). Nel caso che ci occupa
la procedura concorsuale era plurima, avente ad oggetto cinque distinte aree
professionali diverse, fra cui quella relativa all’area dei trasporti; ne deriva
che, sebbene i criteri posti per la prima prova scritta siano stati comuni per
tutti i concorrenti, i soli controinteressati relativamente alla vicenda
svoltasi innanzi al giudice di primo grado sono esclusivamente i vincitori della
procedura concorsuale relativa all’area dei trasporti. Come chiarito da questo
Consesso <<I vincitori di concorso sono controinteressati rispetto al ricorso
con il quale s'impugna la graduatoria, e devono, quindi, essere destinatari di
notifica, al fine di essere messi in grado di far valere le proprie ragioni a
difesa del risultato utilmente conseguito>> (Consiglio Stato sez. IV, 5
giugno 1998, n. 904); <<Il ricorso proposto contro la graduatoria di un
concorso deve essere notificato a tutti i vincitori, che assumono la veste di
controinteressati, avendo un interesse qualificato a mantenere la posizione
conseguita>> (Consiglio Stato sez. VI, 28 aprile 1998, n. 559).
2. La censura di travisamento dei fatti e di un punto fondamentale della
fattispecie nonché di errata e contraddittoria motivazione non merita
accoglimento. Risulta, infatti, che l’ulteriore composito sistema di valutazione
delle prove scritte elaborato dalla commissione dopo un primo rimaneggiamento
dei criteri (con riguardo alla scelta del candidato di non fornire risposta a
determinate domande), non fu comunicato ai candidati. L’omessa comunicazione di
tale composito sistema di giudizio, proprio per la tipologia delle prove di
concorso da sostenere – questionari a risposta multipla con punteggi predefiniti
– si risolve in un vizio che inficia la procedura concorsuale. L’adozione di un
diverso metro di valutazione delle prove da svolgere avrebbe dovuto, infatti,
essere comunicato ai concorrenti in quanto costituisce una “riscrittura” delle
regole per il superamento delle prove, con innegabili precipitati in termini di
trasparenza. E’ priva di pregio, inoltre, l’affermazione della “neutralità” di
un criterio rispetto ad un altro; è sufficiente, a tal proposito, esaminare la
profonda divergenza dei risultati che si ottiene applicando diversi metri di
giudizio.
3. Infine nessun vizio di extrapetizione può essere ravvisato nella pronuncia
gravata; come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di questo Consiglio il
vizio di ultrapetizione, ovvero la mancata corrispondenza tra le richieste
formulate dalle parti e il concreto provvedimento adottato dal giudice, non
ricorre quando questi accoglie una domanda, pur non espressamente formulata, ma
comunque contenuta nella domanda dedotta in giudizio (Consiglio Stato sez.
IV, 2 giugno 2000, n. 3158) ovvero allorché motivi la decisione con
argomentazioni diverse da quelle prospettate dalle parti, ovvero proceda ad
un'autonoma ricerca di norme e principi di diritto su cui fondare la decisione
(Consiglio Stato sez. VI, 16 novembre 1994, n. 1638; Consiglio Stato sez. VI, 24
marzo 2000, n. 1653). Inoltre non sussiste vizio di ultrapetizione nella
sentenza che abbia valutato un motivo di ricorso senza che la relativa censura
fosse stata chiaramente ed espressamente denunciata nel ricorso: ciò in quanto
in linea di principio i motivi di impugnativa possono essere desunti dal
contesto dell'intero ricorso, ivi compresa l'esposizione dei fatti di causa,
dai quali si evince, nella vicenda esaminata, una inespressa doglianza del
ricorrente (oggi appellato) avverso il nuovo sistema di giudizio, considerato
“illogico” dal giudice di prime cure.
Per le ragioni esposte l’appello va rigettato
Si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese e degli
onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello e
per l’effetto conferma la sentenza appellata.
Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di
consiglio del 14 marzo 2003, con l'intervento dei sigg.ri
Agostino Elefante presidente,
Raffaele Carboni consigliere,
Corrado Allegretta consigliere,
Paolo Buonvino consigliere
Michele Corradino consigliere estensore.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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