Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 5430 del 12 ottobre 2000

 

(L’urgenza di provvedere, come presupposto che legittima la trattativa privata, non può ravvisarsi nei casi in cui l’autorità amministrativa abbia dato causa, senza esservi costretta, alla situazione di urgenza con le sue determinazioni)
 


 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale,

 

  Quinta Sezione

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

 


sui ricorsi in appello sub n. 9279/94 e n. 9383/94 proposti rispettivamente:

a) (sub n. 9279/94) dal COMUNE DI SABAUDIA in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. A. Napoli presso il cui studio è elett.te dom.to in Roma, (....);
 

contro


la C. s.n.c. di G. L. & C., non costituita in giudizio;


e nei confronti


della S. P. C. P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;



b) (sub n. 9383/94) dalla S. P. C. P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. G. Colletta ed elett.te dom.ta presso lo studio del dott. proc. V. Butò in Roma, (....);
 

contro


la C. s.n.c. di G. L. & C., non costituita in giudizio;


e nei confronti


del COMUNE DI SABAUDIA in persona del sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;



per la riforma


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sez. II, 22 aprile 1994, n. 511;



Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Viste le ordinanze cautelari 13 gennaio 1995, n. 5 e n. 7, con cui sono state accolte le domande incidentali di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 giugno 2000 il Consigliere Stefano Baccarini e udito l'avv. Colletta per la S. p. c. p. s.r.l..
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:



FATTO


Con ricorso al Tar del Lazio la soc. C. s.n.c. impugnava le deliberazioni del consiglio comunale di Sabaudia 9 ottobre 1992, n. 80, di affidamento a trattativa privata del servizio della locale mensa scolastica alla “S. p. c. p. s.r.l.”, e 14 novembre 1992, n. 90, recante determinazioni in ordine al relativo impegno di spesa.

Deduceva che i provvedimenti erano illegittimi in quanto disponevano - in carenza dei presupposti di legge - un affidamento dei lavori senza l’espletamento di gara pubblica.

Né il Comune di Sabaudia né la controinteressata si costituivano in giudizio.

Il Tar adito - sez. II definiva il giudizio con sentenza 22 aprile 1994, n. 511, con cui accoglieva il ricorso annullando i provvedimenti impugnati.

Avverso tale sentenza propongono separati appelli il Comune di Sabaudia e la S. p. c. p. s.r.l, con ricorsi notificati il 31 ottobre 1994.

La società ricorrente in primo grado non si è costituita in giudizio.

Con ordinanze cautelari 13 gennaio 1995, n. 5 e n. 7 sono state accolte le domande incidentali di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

All'odierna udienza, uditi i difensori delle parti, il ricorso è passato in decisione.



DIRITTO


1. Occorre preliminarmente disporre la riunione degli appelli, in quanto concernenti l’impugnazione della medesima sentenza.

2. Va esaminato in via prioritaria il primo motivo dell’appello della società controinteressata, con cui si deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione della deliberazione consiliare n. 535/92, recante revoca della precedente indizione di licitazione privata.

Il motivo è infondato.

Vero è che la soc. C. fondava sulla indizione della gara gli interessi legittimi fatti valere nel presente giudizio.

Ma è altresì vero che la deliberazione di revoca, motivata con il contrasto tra la clausola del bando che imponeva all’impresa aggiudicataria l’uso delle cucine comunali e il fatto che queste ultime erano oggetto di un contratto di affitto a favore della S. p. c. p. s.r.l, era neutro ai fini degli interessi legittimi delle imprese partecipanti, in quanto poteva preludere ad una rinnovazione del bando emendato della clausola in questione.

L’atto dunque non incideva sull’interesse legittimo della C., che non aveva l’onere di impugnarlo.

Circa l’atto di controllo positivo del Co.re.co., è appena il caso di avvertire che gli atti di controllo positivo, in quanto accedono all’atto controllato, non sono autonomamente impugnabili.

3. Nel merito, gli appellanti sottopongono a critica la sentenza appellata che ha ritenuto carente dei presupposti l’affidamento del servizio di mensa scolastica a trattativa privata.

I motivi degli appellanti sono infondati.

I rilievi della controinteressata circa l’inapplicabilità al caso di specie di determinate norme interne di recepimento di norme comunitarie, richiamate dalla sentenza impugnata, sono inconferenti: sono infatti comunque applicabili le disposizioni interne di cui all’art. 6 l. cont. gen. st. (r.d. n. 2440/23) e 41 reg. gen. cont. st. (r.d. n. 827/24), anch’esse richiamate dalla sentenza impugnata.

Ciò posto, vero è che la prescrizione che l’impresa aggiudicataria faccia uso delle cucine comunali, se non è atto dovuto - attese le possibilità di trasporto igienicamente sicuro di cibi preparati altrove offerte dal progresso tecnologico - rientra comunque nella discrezionalità dell’autorità amministrativa, cui il giudice non potrebbe sostituirsi.

Ma è vero altresì che, nel caso di specie, il principio di imparzialità amministrativa avrebbe richiesto nella situazione di fatto esistente applicazioni più consapevoli.

Di fronte alla singolare situazione di un improvvido contratto di affitto delle cucine comunali a favore della S. p. c. p. s.r.l. la cui durata eccedeva quella del precedente affidamento del servizio di mensa scolastica, scaduto, l’acritica duplice conservazione da un lato del rapporto contrattuale di affitto delle cucine con la predetta società, dall’altro della clausola del bando concernente l’uso necessario delle medesime da parte dell’impresa aggiudicataria, precostituiva di fatto una posizione dominante a favore dell’impresa già affidataria del servizio, a discapito dell'evidenza pubblica.

In questo quadro concettuale si colloca la questione della sussistenza dei presupposti del ricorso alla trattativa privata.

Non sembra dubbio che l’urgenza di provvedere, come presupposto che legittima la trattativa privata - nella specie, l’imminente inizio dell’anno scolastico - non può ravvisarsi nei casi in cui l’autorità amministrativa ha dato causa alla situazione di urgenza con le sue determinazioni.

L’amministrazione comunale di Sabaudia, quindi, non poteva pretendere di fondare sulla contraddizione, cui aveva dato causa senza esservi costretta, tra affitto in atto delle cucine e clausola di uso necessario delle stesse, e sul conseguente impedimento alla gara pubblica, l’urgenza di provvedere, al fine di dare ingresso alla trattativa privata.

E’ appena il caso di osservare che i motivi del provvedimento impugnato concernenti il proficuo esito della precedente gestione da parte della S. p. c. p. s.r.l. e i suoi effetti favorevoli sulla occupazione della mano d’opera locale non consentivano di derogare al principio della gara pubblica.

Per le suesposte considerazioni, gli appelli vanno respinti.

Attesa la mancata costituzione della Cycas s.n.c., non vi è luogo a provvedere sulle spese.



P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V), definitivamente pronunciando:
1) Dispone la riunione degli appelli:
2) Rigetta gli appelli;
3) Nulla per le spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 6 giugno 2000 dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele Iannotta Presidente
Stefano Baccarini Consigliere estensore
Claudio Marchitiello Consigliere
Vincenzo Borea Consigliere
Giorgio Musio Consigliere
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

© Dirittoeschemi