Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5423 del 9 ottobre 2002
(L'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti ha carattere eccezionale e presuppone che non possa farsi fronte alla situazione di pericolo grave ed imminente per la popolazione con gli strumenti ordinari)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6875/1995, proposto da F. G., rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Marchi e M. Cretella, elettivamente domiciliato in Roma, (....), presso avv. B. Bonelli;
contro
Comune di S. Egidio del Monte Albino, in persona del Sindaco p.t., non
costituitosi;
e nei confronti
di L. F. S., rappr. e dif. dall’avv.to A. Brancaccio, elettivamente domiciliato
presso di lui in Roma, (....);
per la riforma
della sentenza TAR Campania, Salerno, n. 321 del 22.6.1994 con la quale è stato
accolto il ricorso proposto da L. F. S.;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di La Femina Salvatore;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19.3.2002, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed
uditi altresì i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
FATTO
Il sig. F., con l’appello in epigrafe, ha fatto presente che il L. F. aveva
installato nel Comune di S. Egidio del Monte Albino una officina priva di
qualsiasi autorizzazione e quindi aveva impugnato presso il TAR Campania
l'ordinanza sindacale n. 152 del 22.9.1989 (e la relazione redatta
dall'Ufficiale di polizia amministrativa del 14.6.1989), con la quale veniva
disposta la sospensione ad horas dell'attività di fabbro; che detta ordinanza
era stata emessa a seguito dell'esposto denuncia di alcuni abitanti della zona,
tra cui l'odierno appellante, che avevano lamentato l'eccessività dei rumori
provocati ed avevano constatato crepi e lesioni lungo i muri dello loro
abitazioni causati dalle vibrazioni dei due magli collocati all'interno
dell'officina; che il TAR, con ordinanza n. 1178/1989, sospendeva i
provvedimenti impugnati ordinando l'adozione degli strumenti tecnici necessari
ad eliminare l'inquinamento acustico; che a seguito dei lavori di
insonorizzazione effettuati il servizio della ex USL 53, cui era stato demandato
il compito di misurare il livello di rumorosità dell'officina, effettuava tale
misurazione allorché era in funzione uno solo dei due magli e concludeva per la
preponderanza della rumorosità del traffico veicolare rispetto a quella
provocata dall'attività dell'officina, per cui con ordinanza n. 186/1991 il TAR
accoglieva definitivamente l'istanza cautelare del ricorrente; che intanto
instaurato anche giudizio civile, con ordinanze del 31.10.1991 e 8.4.1992 il
G.I. del Tribunale di Salerno inibiva l'attività di fabbricazione e forgiatura
di materiali in detta officina fino all'esecuzione delle opere ritenute
necessarie da parte del C.T.U.; che nel frattempo con decreto sindacale del
14.5.1991 l'attività svolta nell'officina veniva considerata come industria
insalubre di 1° classe; che nonostante l'intervento di tali nuovi provvedimenti,
il TAR aveva accolto il ricorso.
Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta in quanto:
-il TAR aveva deciso il ricorso avverso l'ordinanza n. 152/89 senza procedere
alla riunione con l'altro ricorso di impugnativa del decreto n. 1 del 14.5.1991
(tuttora pendente);
-il ricorso avverso l'ordinanza del 1989 andava dichiarato improcedibile,
essendo stata ormai classificata la relativa attività come industria insalubre;
-la diffida ritenuta necessaria dal TAR non era richiesta dalla legge quale
presupposto per l'emanazione dell'ordinanza;
-la relazione dell'ing. Russo non poteva ritenersi predisposta da tecnico
privato, trattandosi di tecnico comunale;
-non era necessario attendere il disposto accertamento da parte della USL,
essendo stata solo disposta la sospensione e non la rimozione dell'attività, né
era necessario apporre un termine di scadenza all'ordinanza.
Costituitosi in giudizio il sig. L. F. ha chiesto il rigetto dell'appello,
rilevando che nella specie era stata adottata ordinanza contingibile ed urgente,
senza che ne ricorressero i presupposti, essendosi provveduto ad eliminare una
situazione di mero disagio, cui poteva ovviarsi con altri interventi, senza la
chiusura dell'officina, tanto più che ciò era avvenuto senza attendere l'esito
degli accertamenti della USL; che d'altra parte nell'ordinanza di carattere
temporaneo non era stato indicato alcun termine di scadenza. Ha poi evidenziato
che correttamente il TAR non aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso a
seguito del decreto n. 1/1991, il quale non aveva alcun collegamento con
l'ordinanza n. 152/1989, la quale non aveva perso efficacia; che nell'appello
non erano stato contestate tutte le ragioni in base alle quali il TAR aveva
accolto il ricorso per mancanza dei presupposti richiesti per adottare
un'ordinanza contingibile ed urgente.
Con atto depositato il 16.2.2002, l'appellato ha prodotto documentazione.
Con memoria conclusiva l'appellante ha fatto presente che il sig. L. F.
esercitava la sua attività di fabbro senza alcuna autorizzazione, tanto è vero
che l'autorizzazione era intervenuta solo con provvedimento del 6.7.1998 a
favore del figlio.
Alla pubblica udienza del 19.3.2002, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1. Con della sentenza TAR Campania, sez. Salerno, n. 321 del 22.6.1994 è stato
accolto il ricorso proposto dal sig. L. F. avverso l'ordinanza del Sindaco del
comune di S. Egidio del Monte Albino n. 152 del 22.9.1989 (e la relazione
redatta dall'Ufficiale di polizia amministrativa del 14.6.1989), con la quale
veniva disposta la sospensione ad horas dell'attività di fabbro svolta
dall'interessato.
Avverso della sentenza ha proposto appello il Sig. F., già costituitosi nel
giudizio di 1° grado.
2. L'appello è infondato.
2.1. Nelle more del giudizio di 1° grado il Sindaco del comune aveva adottato il
decreto n. 1 del 14.5.1991, con il quale l'attività svolta dal sig. L. F. veniva
classificata industria insalubre, per cui veniva disposto l'adeguamento dei
rumori prodotti nei limiti di accettabilità di cui al D.M. in data 2.3.1991, e
l'interessato aveva proposto ricorso al medesimo TAR anche contro tale nuovo
provvedimento.
L'appellante lamenta
innanzitutto la mancata riunione dei due ricorsi da parte del TAR, ma tale
doglianza non è sindacabile dal giudice di appello in relazione al carattere
ampiamente discrezionale di cui gode il giudice di 1° grado sulla riunione dei
ricorsi ai sensi dell'art. 52 del R.D. 17.8.1907 n. 642, salva l'ipotesi di
cause connesse con un rapporto di pregiudizialità tale da non consentire di
decidere i ricorsi separatamente (V. le decisioni di questo Consiglio, sez. VI n. 339
del 25.3.1999 e sez. V n. 1317 del 13.3.2000), ipotesi quest'ultima che nella
specie non ricorre.
Invero, il provvedimento del 1991 di classificazione dell'attività come
industria insalubre ha carattere autonomo rispetto all'ordinanza sindacale del
1989, fondandosi su nuovi accertamenti e senza alcun riferimento alla precedente
ordinanza di sospensione dell'attività di fabbro, la quale aveva continuato a
spiegare efficacia in mancanza di un provvedimento di revoca.
Ciò comporta anche che
correttamente il TAR ha ritenuto di non poter dichiarare l'improcedibilità del
ricorso avverso il provvedimento si sospensione dell'attività di fabbro per
effetto dell'adozione del menzionato decreto del 1991, persistendo l'interesse
del sig. L. F. alla decisione.
2.2. La ragione fondamentale per cui il TAR ha ritenuto di accogliere il ricorso
è che nel caso in esame era stata adottata un'ordinanza contingibile ed urgente
ex art. 153 T.U. 4.2.1915 n. 148, senza la sussistenza dei necessari presupposti
di pericolo imminente ed attuale, in considerazione del fatto che all'epoca non
era stato ancora effettuato l'accertamento dell'Ufficio di igiene pubblica della
USL che pure era stato richiesto.
Tale orientamento va
condiviso, in quanto l'esercizio di tale potere ha carattere eccezionale e
presuppone che non possa farsi fronte alla situazione di pericolo grave ed
imminente per la popolazione con gli strumenti ordinari (V. la decisione di
questa Sezione n. 377 del 30.3.1998).
Nel caso in esame, essendo
stata denunciata da alcuni cittadini la presenza di un elevato livello di
rumorosità nonché di forti vibrazioni connesse all'attività di fabbro esercitata
dal sig. L. F., occorreva evidentemente attendere l'esito del disposto
accertamento da parte della USL per poi provvedere con gli strumenti ordinari,
tanto più che nell'ordinanza veniva evidenziato più lo stato di disagio dei
vicini che un imminente pericolo di incolumità pubblica.
Irrilevante è poi la
circostanza che l'attività di fabbro fosse svolta dall'interessato senza alcuna
autorizzazione (che sarebbe poi stata adottata solo nel 1988 a favore del figlio
del sig. L. F.) in quanto oggetto di contestazione nell'ordinanza sindacale
impugnata non è tale aspetto ma la pericolosità di tale attività.
3. Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado
di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) respinge l’appello
indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.3.2002 con l’intervento
dei Signori:
Agostino Elefante - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Aniello Cerreto - Consigliere rel. est.
Gerardo Mastrandrea - Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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