Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta n. 5322 del 6 ottobre 2000
(Il ruolo del consiglio va riferito alle sole determinazioni che comportano un’effettiva incidenza sulle scelte fondamentali dell’ente, mentre la giunta resta investita del compito di attuare gli indirizzi formulati dall’organo elettivo.
In materia di pubblici servizi spetta al consiglio la definizione delle linee generali di organizzazione del servizio e dei criteri di scelta del concessionario, ma non l'adozione di tutti i provvedimenti attuativi delle direttive consiliari: in particolare, la concreta gestione della gara e l'aggiudicazione del servizio spettano alla Giunta)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9346/1994 proposto da Ditta S. A., rappresentata e
difesa dall’Avv. M. JONNA ed elettivamente domiciliata, in Roma, (....) presso
l’Avv. G. FOSSA;
contro
La s.r.l. G.P.A. G. P. A., non costituitasi;
E nei confronti del Comune di Fabriano, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dall’Avv. M. BENVENUTO con domicilio eletto in Roma,
(....) presso l’Avv. C. MAGRI;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, 27 agosto
1994, n. 217.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 720/95 con la quale è stata respinta la richiesta di
sospensione della esecuzione della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 giugno 2000, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi l’Avv. Jonna e l’Avv. Coggiamani su delega, quest’ultimo, dell’Avv.
Benvenuto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla G.P.A. s.r.l. G. P.
A. contro il provvedimento n. 1337 del 30 dicembre 1992, con cui la giunta
municipale di Fabriano aveva approvato, all’esito di licitazione privata,
l’aggiudicazione alla Ditta S. A, del servizio di accertamento e di riscossione
dell’imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
L’appellante contesta la fondatezza dell’originario ricorso.
Il comune aderisce al gravame.
La s.r.l. G.P.A., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
DIRITTO
1. La pronuncia di primo grado ha ritenuto fondata la censura di incompetenza,
dichiarando assorbiti gli altri motivi.
Secondo la sentenza
impugnata, la giunta municipale è incompetente ad approvare gli atti della
licitazione privata per l’affidamento del servizio di accertamento e di
riscossione dell’imposta comunale di pubblicità. A dire del tribunale, l’atto
appartiene alla competenza del consiglio comunale, in virtù della previsione
contenuta nell’articolo 32, comma 2, lettera f), che fa riferimento alla
“assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di
aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione
dell’ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi
mediante convenzione”.
Secondo l’appellante, la
pronuncia ha trascurato di considerare che la giunta municipale si è limitata ad
attuare i criteri definiti dal consiglio comunale sin dal 1973. Inoltre,
l’aggiudicazione della gara è stata fatta propria dal consiglio comunale, con le
delibere n. 142 e n. 143 del 1993, adottate in occasione dell’approvazione del
bilancio.
L’appello è fondato.
2. Il nuovo sistema del riparto di competenze tra giunta e consiglio comunale è
retto dal principio secondo cui l’organo elettivo è chiamato ad esprimere gli
indirizzi politici ed amministrativi di rilevo generale, che si traducono in
“atti fondamentali” tassativamente elencati all’articolo 32 della legge n.
142/1990.
La Giunta Municipale “compie
gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio, e
che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari
dirigenti.”
In tale contesto, il ruolo
del consiglio va ragionevolmente riferito alle sole determinazioni che
comportano un’effettiva incidenza sulle scelte fondamentali dell’ente, mentre la
giunta resta investita del compito di attuare gli indirizzi formulati
dall’organo elettivo.
Tale principio si applica
coerentemente anche alla materia dei pubblici servizi. Il rilevo generale di
tali attività giustifica la competenza dei consigli in ordine alla
definizione delle linee generali di organizzazione del servizio e dei criteri di
scelta del concessionario, ma non comporta affatto la titolarità del potere di
adottare tutti i provvedimenti attuativi delle direttive fissate in sede
consiliare. In particolare, la concreta gestione della gara e
l’approvazione della graduatoria spetta alla Giunta, quanto meno nelle
ipotesi in cui il consiglio abbia già definito in modo sufficientemente puntuale
i criteri operativi del procedimento selettivo.
3. In questa corretta prospettiva, la Sezione ha affermato che mentre
l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione rientra nella
competenza del consiglio comunale ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. f) l.
8 giugno 1990 n. 142, se il consiglio ha già stabilito siffatto affidamento a
trattativa privata - approvandone le modalità d'invito alla gara ufficiosa, il
disciplinare e lo schema della convenzione -, spetta alla giunta comunale,
come mera attività esecutiva di quanto già statuito, la concreta aggiudicazione
del servizio all'appaltatore (Consiglio Stato sez. V, 11 febbraio 1999, n.
160; 4 novembre 1994, n. 1260).
Nello stesso senso, si è
chiarito che, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. "f"), l. 8 giugno 1990 n. 142,
legittimamente il consiglio comunale opera la scelta relativa alle modalità di
gestione del servizio di tesoreria, individuando lo strumento con cui gestire il
servizio e definendo contestualmente gli aspetti determinati dal contratto e le
modalità della gara ufficiosa (i criteri per l'affidamento del servizio e la
scelta del concessionario) rimettendo alla giunta la gestione concreta della
gara e la scelta del contraente (T.A.R. Veneto sez. I, 16 novembre 1995, n.
1355).
Nel caso di specie, non è
contestato che il consiglio comunale, sin dal 1973 aveva definito le linee
generali del procedimento di aggiudicazione del servizio e che la giunta
municipale ha operato nel rispetto di tali criteri. Pertanto, il vizio di
incompetenza denunciato dall’originaria ricorrente deve ritenersi insussistente.
4. La parte ricorrente in primo grado, non essendosi costituita in questo grado
di giudizio, non ha riproposto i motivi giudicati assorbiti dal tribunale.
In definitiva, quindi,
l'appello deve essere accolto, con la conseguente reiezione del ricorso di primo
grado.
Le spese possono essere
compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie
l'appello, compensando le spese;
per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo
grado;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 giugno 2000, con
l'intervento dei signori:
SALVATORE ROSA - Presidente
STEFANO BACCARINI - Consigliere
CORRADO ALLEGRETTA - Consigliere
MARCO LIPARI - Consigliere Estensore
MARCO PINTO - Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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