Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5144 del 15 settembre 2003
(L'autonomia nelle prestazioni
senza uno stabile inserimento nell’organizzazione dell’Ente pubblico e la
mancanza di un effettivo vincolo gerarchico, escludono la sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego.
La sussistenza di alcuni aspetti tipici del rapporto di lavoro subordinato -
osservanza di un certo orario di lavoro, concessione di ferie e permessi - è
comunque conciliabile con un rapporto di collaborazione esterna con la P.A.)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8859/1996, proposto da B. A., rappresentata e difesa
dall' avv.to G. S.Assennato, elettivamente domiciliato in Roma, (....).
contro
Provincia di Roma, in persona del Presidente p.t. G.P., rappr e dif. dagli avv.ti
A. Fancellu e R. Giovagnoli, elettivamente domiciliata in Roma, (....), presso
Avv.tura provinciale
per la riforma
della sentenza TAR Lazio, sez. 2°, n. 1550 del 16.10.1995, con la quale è stato
respinto il ricorso proposto dall’interessata.
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Roma;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13.5.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed
uditi altresì Amodeo per delega dell’avv. Assennato e Giovagnoli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;
FATTO
Con l’appello in epigrafe l’interessata ha fatto presente che aveva prestato
servizio presso la provincia di Roma prima (dal marzo 1982) senza alcuna
formalizzazione e compensato a parcella e poi (dal luglio 1983 al dicembre 1987)
sulla base di un formale provvedimento e sottoscrizione di convenzione; che dal
gennaio 1988 veniva incaricata della promozione del piano triennale attività
socio culturali a favore della popolazione carceraria degli Istituti aventi sede
nel territorio ed utilizzata fino al mese di dicembre 1992, con interdizione
dell’ingresso sul posto di lavoro con effetto dal gennaio 1993; che, avendo
svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei dipendenti di ruolo, proponeva
ricorso al TAR Lazio, formulando una pluralità di richieste e precisamente:
-accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro per lo meno dal luglio
1983;
-accertamento del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro dal 1°.1.1993;
-accertamento del diritto a conseguire le differenze retributive tra il compenso
ricevuto e la retribuzione prevista per un dipendente svolgente mansioni
identiche;
-in via subordinata, accertamento del diritto alla rinnovazione del rapporto di
lavoro per la durata di 12 mesi ai sensi dell’art. 1 bis L. n. 460/1992.
Ha rilevato che il TAR aveva omesso di pronunciarsi sulle ultime due richieste e
comunque nella specie doveva essere riconosciuta la sussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato per una serie di circostanze ed in particolare
sottoscrizione del foglio di presenza anche se il nominativo era preceduto dal
termine consulente, concessione delle ferie e del congedo straordinario per
malattia, riconoscimento del riposo compensativo e concessione di permessi vari.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione provinciale ha chiesto il rigetto
dell’appello rilevando che il contenuto del rapporto risultava dalla convenzione
stipulata e consisteva in attività di consulenza o collaborazione esterna
mediante dotazione di un supporto tecnico per l’esecuzione dell’attività svolta
in maniera autonoma e documentata con relazioni mensili riepilogative, senza
alcun vincolo di subordinazione gerarchica o sottoposizione a direttive. Ha
quindi fatto presente che l’esito negativo delle domande sulle quali il TAR non
si era pronunciato scaturiva dal mancato riconoscimento di un rapporto di lavoro
subordinato.
Con memoria conclusiva, l’interessata ha ulteriormente illustrato le proprie
doglianze.
Fissata l’udienza pubblica per il giorno 21.1.2003, questa sezione con ordinanza
n. 1209/2003 ha rimesso la causa a nuovo ruolo, fissandola per l’udienza
pubblica del 13.5.2003, data nella quale il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1. Con sentenza T.A.R. TAR Lazio, sez. 2°, n. 1550 del 16.10.1995, è stato
respinto il ricorso proposto dall’interessata nei confronti dell’Amministrazione
provinciale di Roma tendente all’accertamento della sussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato per lo meno dal luglio 1983 con reintegrazione nel posto
di lavoro dal 1°.1.1993 e conseguente diritto a percepire le differenze
retributive tra il compenso ricevuto e la retribuzione prevista per un
dipendente svolgente mansioni analoghe; nonché in via subordinata,
all’accertamento del diritto alla rinnovazione del rapporto di lavoro per la
durata di 12 mesi ai sensi dell’art. 1 bis D. L. 29.9.1992 n. 393, convertito
dalla L. 26.11.1992 n. 460.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l’interessata.
2. L’appello è infondato.
2.1. La tesi fondamentale dell’appellante, secondo cui nella specie
sussisterebbero tutti gli indici rivelatori di un rapporto di pubblico impiego,
non può essere condivisa.
Il TAR ha correttamente
evidenziato che esaminando il contenuto del rapporto intercorso risultava che
l’attività svolta dall’interessata (tendente al recupero e reinserimento
sociale della popolazione carceraria nell’ambito provinciale) aveva i
caratteri propri di una collaborazione esterna, posta in essere in assoluta
autonomia, con l’unico obbligo di documentare con relazioni mensili e finali
quanto effettuato.
Né in particolare vi era
stato uno stabile inserimento dell’istante nell’organizzazione dell’Ente,
tanto è vero nell’ambito dell’amministrazione provinciale non sussisteva una
struttura operativa sovraordinata all’espletamento di tali funzioni e neppure
esistevano specifici posti in organico.
2.2. Pertanto, l’autonomia nelle prestazioni richieste e la mancanza di un
effettivo vincolo gerarchico, escludono nella specie la sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato, trattandosi invece di un incarico di tipo
professionale, congruente con l’attività di tipo intellettuale richiesta.
Né a diversa conclusione
possono indurre gli elementi probatori addotti dall’istante. Invero la firma del
foglio di presenza, peraltro con la specifica indicazione della posizione di
consulente, costituiva adempimento richiesto dalla convenzione, che prevedeva la
liquidazione della parcella previa attestazione della prestazione delle
consulenze da parte del Responsabile dei Servizi sociali.
La circostanza poi
che sussistessero alcuni aspetti tipici del rapporto di lavoro subordinato
(osservanza di un certo orario di lavoro, concessione di ferie e permessi) è
aspetto secondario comunque conciliabile con una prestazione professionale da
effettuare non isolatamente ma in modo coordinato con il lavoro di altri (V.
la decisone di questa Sezione n. 4887 del del 20.9.2000).
2.3. La mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la
Provincia, comporta l’infondatezza delle ulteriori domande avanzate
dall’interessata.
In particolare, non vi può
essere alcun obbligo di adeguamento retributivo con riferimento al personale
della Provincia svolgente analoghe mansioni, così come non si poteva procedere
al rinnovo per dodici mesi del rapporto in atto ai sensi dell’invocato art. 1
bis D.L. n. 393/1992, rinnovo che presupponeva la sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato.
L’eventuale inadeguatezza del
compenso percepito per l’attività professionale svolta è aspetto che non può
essere esaminato da questo giudice, rientrando nella giurisdizione del giudice
ordinario.
3. per quanto considerato, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2003 con l’intervento
dei Signori:
Pres. Emidio Frascione
Cons. Giuseppe Farina
Cons. Cons. Marco Lipari
Cons.Marzio Branca
Cons. Aniello Cerreto Est.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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