Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5029 dell'8 settembre 2003
(Non ricorrono i tipici elementi
rivelatori dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico
impiego, nel caso in cui il soggetto non presti la sua attività lavorativa con
vincolo di subordinazione gerarchica, mediante l'inserimento nell’organizzazione
interna dell'ente e con il rispetto di uno specifico orario di lavoro con
vincolo di esclusività.
La presenza di un responsabile del coordinamento delle attività svolte per conto
della P.A. non configura affatto l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego,
con l’obbligo di rispettare un orario predeterminato e linee di attività
standardizzate.
Dalla sussistenza di un rapporto di lavoro con la P.A., non avente i connotati
tipici del rapporto di pubblico impiego, consegue non solo l'inapplicabilità
degli istituti tipici di questo, e quindi l’inammissibilità della domanda volta
all'inquadramento nei ruoli dell'ente, ma anche l'ulteriore effetto che gli
aspetti patrimoniali esorbitano dalla cognizione riservata al g. a.)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
(Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9205 del 1999 proposto dal signor P. M., rappresentato
e difeso dagli avv. S. Ciprietti e D. De Carolis, con domicilio eletto in Roma,
(....) (studio legale Ovoli);
contro
l'Amministrazione provinciale di Teramo, in persona del presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dall’ avv. A. Norscia, con domicilio eletto presso lo
studio dell'avvocato Angelo Rosati in Roma, (....);
per l’annullamento
della sentenza del TAR Abruzzo, sez. di Pescara, 13 maggio 1999 n. 456;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 8 aprile 2003 il Consigliere Aldo Fera;
Udito per la parte l’avv. Iaria per delega dell’avv. Norscia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il signor P. M., sulla base di un rapporto convenzionale che si inquadrava nelle
iniziative riconducibili ad un programma di promozione turistica ed animazione
finanziato con fondi comunitari, ha prestato la propria attività presso il
Centro di promozione turistica istituito dalla Provincia di Teramo.
Con riferimento a tale attività lavorativa, propose davanti al Tar Abruzzo un
ricorso per ottenere l’annullamento della deliberazione 10 febbraio 1994, n.
191, con la quale la Giunta provinciale di Teramo aveva conferito al ricorrente
un ulteriore incarico di lavoro presso il Centro di promozione turistica, nella
parte in cui limitava a tre mesi tale incarico e fissava un compenso inferiore a
quello minimo previsto dal vigente C.C.N.L., senza la corresponsione del
trattamento previdenziale. Chiedeva inoltre la condanna dell'amministrazione
intimata al pagamento delle differenze retributive e previdenziali per
l'attività espletata a decorrere dal 1984 - attività che fino al 1988 sarebbe
riconducibile a quella propria dell’istruttore (VI qualifica) e dal 1988 a
quella del funzionario direttivo (VIII qualifica) - nonché la declaratoria del
diritto ad essere inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione provinciale di
Teramo.
Il Tar Abruzzo, con la sentenza specificata in rubrica, ha respinto il ricorso,
avendo ritenuto inammissibile la richiesta di declaratoria dell'obbligo
dell'amministrazione provinciale di inquadrare il ricorrente in ruolo, ed
infondati di altri capi di domanda, in quanto, a suo avviso nel caso di specie
non erano emersi indici rivelatori della esistenza di un rapporto di lavoro di
tipo pubblicistico.
Il signor P. M. ha proposto quindi presente appello, sorretto dai seguenti
Motivi di appello:
1. Difetto di istruttoria.
Omesso accertamento dei fatti.
2. Carenza insufficienza delle motivazioni espresse nella sentenza.
3. Violazione di ogni norma e principio che in materia di retribuzione;
dell'articolo 36 della Costituzione; dei d.p.r. n. 347, 268, 494, 333 del 1990.
L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe,
l'accoglimento dei capi di domanda prospettati in primo grado.
Resiste all’appello la provincia di Teramo, che nel merito contesta la
fondatezza delle tesi avversarie, ricordando tra l'altro che la stessa
questione, con riferimento ad altri colleghi del sig. P. M., è già stata decisa
da questa sezione con sentenza n. 1998 del 2002, e conclude per il rigetto
dell’appello.
DIRITTO
L’appello proposto dal signor P. M. è infondato.
Occorre premettere che la questione prospettata nel presente appello è già stata
decisa dal collegio, con riferimento a ricorsi proposti da colleghi dell’odierno
appellante i quali versavano in identica situazione. In tale occasione il
collegio, riuniti ricorsi, li ha respinti sulla base di una motivazione che ha
toccato il cuore della controversia che era stata introdotta per l’annullamento
del provvedimento autoritativo, che limitava a tre mesi l’incarico di loro
conferito, e per l'accertamento del diritto ad un trattamento economico e
previdenziale corrispondente, con riferimento all'attività espletata, a quelli
stabiliti dal vigente C.C.N.L., nonché per la declaratoria del diritto ad essere
inquadrati nei ruoli dell’Amministrazione provinciale di Teramo.
La sezione, con la decisione n. 1998 del 15 aprile 2002, ha confermato la tesi
sostenuta dal primo giudice secondo il quale "per i periodi in questione non
ricorrano i tipici elementi rivelatori dell'esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato, per cui deve escludersi - in relazione di elementi
probatorio agli atti - che la parte ricorrente abbia prestato la sua attività
lavorativa con vincolo di subordinazione gerarchica, mediante l'inserimento
nell’organizzazione interna dell'ente e con il rispetto di uno specifico orario
di lavoro con vincolo di esclusività."
Ora, il collegio ritiene che, con riferimento alla fattispecie in esame, non
emergano elementi per discostarsi da tale conclusione. Infatti, l'argomentazione
svolta dall'appellante, in ultima analisi, si riduce a desumere l'esistenza del
rapporto di pubblico impiego dalla circostanza che questi nell'espletare le sue
mansioni era "soggetto al coordinamento del direttore del centro". Ma, "il
fatto che esistesse un responsabile del coordinamento di queste iniziative
non configura affatto l’esistenza di un ambito organizzativo
formalizzato, nella cui articolazione gli appellanti erano inseriti, con
l’obbligo di rispettare un orario predeterminato e linee di attività
standardizzate. Anzi, da tutti gli elementi in base ai quali ha opinato il
giudice di primo grado, emerge che non c’era un vincolo di orario specifico, le
direttive erano di carattere generale e gli interessati non operavano con
vincolo di esclusività." (Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 1998 del 15
aprile 2002).
Ora,dall'affermazione secondo la quale il rapporto in esame non possiede i
connotati tipici del rapporto di pubblico impiego ne consegue, in via
immediata e diretta, non solo l'inapplicabilità degli istituti tipici del
rapporto pubblicistico, e quindi l’inammissibilità della domanda rivolta ad
ottenere l'inquadramento nei ruoli dell'ente, ma anche l'ulteriore effetto che
gli aspetti patrimoniali concernenti la controversia esorbitano dall'ambito
della cognizione riservata al giudice amministrativo, anche sotto il
limitato aspetto dell'applicabilità dell'articolo 2126 del codice civile.
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto.
Appare tuttavia equo compensare, tra le parti, le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge
l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 aprile 2003, con
l’intervento dei signori:
Emidio Frascione Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Claudio Marchitiello Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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