Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5029 dell'8 settembre 2003

 

(Non ricorrono i tipici elementi rivelatori dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, nel caso in cui il soggetto non presti la sua attività lavorativa con vincolo di subordinazione gerarchica, mediante l'inserimento nell’organizzazione interna dell'ente e con il rispetto di uno specifico orario di lavoro con vincolo di esclusività.
La presenza di un responsabile del coordinamento delle attività svolte per conto della P.A. non configura affatto l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, con l’obbligo di rispettare un orario predeterminato e linee di attività standardizzate.
Dalla sussistenza di un rapporto di lavoro con la P.A., non avente i connotati tipici del rapporto di pubblico impiego, consegue non solo l'inapplicabilità degli istituti tipici di questo, e quindi l’inammissibilità della domanda volta all'inquadramento nei ruoli dell'ente, ma anche l'ulteriore effetto che gli aspetti patrimoniali esorbitano dalla cognizione riservata al g. a.)

 


 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale,

 

 (Quinta Sezione)

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

 


sul ricorso in appello n. 9205 del 1999 proposto dal signor P. M., rappresentato e difeso dagli avv. S. Ciprietti e D. De Carolis, con domicilio eletto in Roma, (....) (studio legale Ovoli);
 

contro


l'Amministrazione provinciale di Teramo, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. A. Norscia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Angelo Rosati in Roma, (....);


per l’annullamento


della sentenza del TAR Abruzzo, sez. di Pescara, 13 maggio 1999 n. 456;



Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 8 aprile 2003 il Consigliere Aldo Fera;
Udito per la parte l’avv. Iaria per delega dell’avv. Norscia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO


Il signor P. M., sulla base di un rapporto convenzionale che si inquadrava nelle iniziative riconducibili ad un programma di promozione turistica ed animazione finanziato con fondi comunitari, ha prestato la propria attività presso il Centro di promozione turistica istituito dalla Provincia di Teramo.

Con riferimento a tale attività lavorativa, propose davanti al Tar Abruzzo un ricorso per ottenere l’annullamento della deliberazione 10 febbraio 1994, n. 191, con la quale la Giunta provinciale di Teramo aveva conferito al ricorrente un ulteriore incarico di lavoro presso il Centro di promozione turistica, nella parte in cui limitava a tre mesi tale incarico e fissava un compenso inferiore a quello minimo previsto dal vigente C.C.N.L., senza la corresponsione del trattamento previdenziale. Chiedeva inoltre la condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle differenze retributive e previdenziali per l'attività espletata a decorrere dal 1984 - attività che fino al 1988 sarebbe riconducibile a quella propria dell’istruttore (VI qualifica) e dal 1988 a quella del funzionario direttivo (VIII qualifica) - nonché la declaratoria del diritto ad essere inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione provinciale di Teramo.

Il Tar Abruzzo, con la sentenza specificata in rubrica, ha respinto il ricorso, avendo ritenuto inammissibile la richiesta di declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione provinciale di inquadrare il ricorrente in ruolo, ed infondati di altri capi di domanda, in quanto, a suo avviso nel caso di specie non erano emersi indici rivelatori della esistenza di un rapporto di lavoro di tipo pubblicistico.

Il signor P. M. ha proposto quindi presente appello, sorretto dai seguenti

Motivi di appello:

1. Difetto di istruttoria. Omesso accertamento dei fatti.
2. Carenza insufficienza delle motivazioni espresse nella sentenza.
3. Violazione di ogni norma e principio che in materia di retribuzione; dell'articolo 36 della Costituzione; dei d.p.r. n. 347, 268, 494, 333 del 1990.

 
L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, l'accoglimento dei capi di domanda prospettati in primo grado.

Resiste all’appello la provincia di Teramo, che nel merito contesta la fondatezza delle tesi avversarie, ricordando tra l'altro che la stessa questione, con riferimento ad altri colleghi del sig. P. M., è già stata decisa da questa sezione con sentenza n. 1998 del 2002, e conclude per il rigetto dell’appello.



DIRITTO


L’appello proposto dal signor P. M. è infondato.

Occorre premettere che la questione prospettata nel presente appello è già stata decisa dal collegio, con riferimento a ricorsi proposti da colleghi dell’odierno appellante i quali versavano in identica situazione. In tale occasione il collegio, riuniti ricorsi, li ha respinti sulla base di una motivazione che ha toccato il cuore della controversia che era stata introdotta per l’annullamento del provvedimento autoritativo, che limitava a tre mesi l’incarico di loro conferito, e per l'accertamento del diritto ad un trattamento economico e previdenziale corrispondente, con riferimento all'attività espletata, a quelli stabiliti dal vigente C.C.N.L., nonché per la declaratoria del diritto ad essere inquadrati nei ruoli dell’Amministrazione provinciale di Teramo.

La sezione, con la decisione n. 1998 del 15 aprile 2002, ha confermato la tesi sostenuta dal primo giudice secondo il quale "per i periodi in questione non ricorrano i tipici elementi rivelatori dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per cui deve escludersi - in relazione di elementi probatorio agli atti - che la parte ricorrente abbia prestato la sua attività lavorativa con vincolo di subordinazione gerarchica, mediante l'inserimento nell’organizzazione interna dell'ente e con il rispetto di uno specifico orario di lavoro con vincolo di esclusività."

Ora, il collegio ritiene che, con riferimento alla fattispecie in esame, non emergano elementi per discostarsi da tale conclusione. Infatti, l'argomentazione svolta dall'appellante, in ultima analisi, si riduce a desumere l'esistenza del rapporto di pubblico impiego dalla circostanza che questi nell'espletare le sue mansioni era "soggetto al coordinamento del direttore del centro". Ma, "il fatto che esistesse un responsabile del coordinamento di queste iniziative non configura affatto l’esistenza di un ambito organizzativo formalizzato, nella cui articolazione gli appellanti erano inseriti, con l’obbligo di rispettare un orario predeterminato e linee di attività standardizzate. Anzi, da tutti gli elementi in base ai quali ha opinato il giudice di primo grado, emerge che non c’era un vincolo di orario specifico, le direttive erano di carattere generale e gli interessati non operavano con vincolo di esclusività." (Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 1998 del 15 aprile 2002).

Ora,dall'affermazione secondo la quale il rapporto in esame non possiede i connotati tipici del rapporto di pubblico impiego ne consegue, in via immediata e diretta, non solo l'inapplicabilità degli istituti tipici del rapporto pubblicistico, e quindi l’inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere l'inquadramento nei ruoli dell'ente, ma anche l'ulteriore effetto che gli aspetti patrimoniali concernenti la controversia esorbitano dall'ambito della cognizione riservata al giudice amministrativo, anche sotto il limitato aspetto dell'applicabilità dell'articolo 2126 del codice civile.

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto.

Appare tuttavia equo compensare, tra le parti, le spese del grado.



P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 aprile 2003, con l’intervento dei signori:
Emidio Frascione Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Claudio Marchitiello Consigliere
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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