Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 501 del 31 gennaio 2003

 

(La mancata indicazione dei termini e dell'autorità cui ricorrere concreta una mera irregolarità e non l'illegittimità dell'atto, dando titolo al destinatario di ottenere l'errore scusabile, al fine di attivarsi nella giusta sede.

L'accesso agli atti si estende anche a quelli formati da privati, purché significativamente collegati con l’attività amministrativa, nonché all’attività di diritto privato della P.A., specie quando vi è rilievo significativo a profili pubblicistici e purché vi sia un interesse differenziato del soggetto che richiede l’accesso.
L’accesso si dirige alla P.A. cui si imputa l’attività cui gli atti si riferiscono, indipendentemente dalla effettiva detenzione di essi)

 

 

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

(Quinta Sezione)

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

 


sul ricorso in appello n. 1990/2002 proposto dal Consorzio r. delle c. di p. e l., in persona del legale rappresentante, nell’espressa qualità di mandatario capogruppo dell’associazione temporanea di imprese con la ditta E. M. di G. M., nonché dalla ditta E. M. di G. M. in proprio, rappresentati e difesi dall’Avv. N. Carbone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, (....).

 

contro


L’Azienda Ospedaliera B. – M. M., e la S. s.p.a., non costituite in giudizio.


per la riforma


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, 13 febbraio 2002 n. 82.

 


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 4 giugno 2002, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 


FATTO


1 La sentenza appellata ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dagli attuali appellanti contro la determinazione di diniego di accesso ai documenti di cui alla nota del 7 giugno 2002 (prot. gen. N. 3357) adottata dal responsabile del procedimento dell’Azienda Ospedaliera B. – M. – M..


2 Gli appellanti contestano la pronuncia di irricevibilità del ricorso e ripropongono le doglianze disattese dal tribunale, sostenendo di avere titolo all’accesso ai documenti indicati.


3 Le parti appellate, pur ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.

 


DIRITTO


1 Gli appellanti, ricorrenti in primo grado, hanno partecipato alla gara di appalto indetta dall’Azienda Ospedaliera B. – M. – M. per l’affidamento quinquennale del servizio di manutenzione e conduzione globale degli impianti termici di condizionamento centralizzati.


2 Al fine di dare riscontro documentale al ricorso proposto contro l’aggiudicazione dell’appalto alla società S. (attualmente pendente in appello), gli interessati hanno chiesto all’amministrazione il rilascio di copia della seguente documentazione:
- libro giornale riportante quotidianamente i lavori di manutenzione, come stabilito alle pagine 8 e 39 della scheda dei criteri organizzativi generali, ed in particolare copia della manutenzione eseguita al “POP – pompa sommergibile acqua potabile”;
- libro di manutenzione mensile delle reti fognarie;
- libro o eventuale verbale di manutenzione e sostituzione filtri e lampade germicida in uso alle sale operatorie;
- copia attestante i prelievi mensili di campioni d’acqua delle vasche e dei serbatoi, i referti delle analisi effettuate dai laboratori degli ospedali ed il loro esito;
- documentazione attestante l’effettivo organico della ditta aggiudicataria presso le strutture ospedaliere ed il riscontro tecnico da parte degli organi di vigilanza sull’esecuzione dei lavori di cui all’appalto quinquennale di manutenzione e gestione degli impianti.


3 Con nota del 7 giugno 2001, l’amministrazione ha respinto la richiesta di accesso, con la seguente motivazione: i documenti “non sono in possesso dell’Azienda in quanto tali atti sono stati istituiti dalla ditta S. s.p.a. e sono dalla stessa custoditi in locali all’uopo messi a disposizione alla stessa ditta presso il presidio degli OO.RR. in quanto tenuta ad annotare quotidianamente i lavori effettuati. Gli stessi registri sono a disposizione dell’ufficio tecnico per i dovuti controlli. Il controllo giornaliero della attività afferente il servizio affidato alla ditta S. viene svolto nel rispetto del C.S.A.


4 Con atto notificato il 9 luglio 2001 all’azienda sanitaria, gli interessati hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, contestando la legittimità del diniego di accesso ai documenti.


5 Con la sentenza appellata, il tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso, sostenendo che il provvedimento di diniego del richiesto accesso è stato comunicato via fax alla E. M. in data 7 giugno 2001. Pertanto, il ricorso risulta proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 25 della legge n. 241/1990.


6 L’appello, che contesta analiticamente la pronuncia di irricevibilità del ricorso di primo grado, è fondato.


7 In primo luogo, va osservato che la comunicazione effettuata via fax riguarda solo uno dei richiedenti l’accesso (la società E. M.), il quale, oltretutto, ha la posizione di impresa mandante del raggruppamento temporaneo di imprese con il Consorzio r. delle c. di p. e l..


Pertanto, la comunicazione via fax potrebbe essere idonea a far decorrere il termine per il ricorso solo nei riguardi del diretto destinatario (E. M.), ma non nei confronti dell’altra impresa (Consorzio R.).


8 In secondo luogo, va considerato che la comunicazione via fax in questione lascia ancora un margine di incertezza sulla definitività della determinazione assunta dall’amministrazione, in quanto l’atto inviato contiene solo il numero di protocollo dell’ufficio, ma non reca l’indicazione della data e del numero del protocollo generale di archivio.


Questo risulta apposto solo in data successiva a quello della comunicazione. Ne deriva il fondato dubbio che, al momento della trasmissione via telefax, il provvedimento di diniego non avesse concluso il proprio iter di formazione.


9 In terzo luogo, si rileva che l’atto di diniego non contiene l’indicazione dell’autorità e del termine entro cui proporre ricorso, come stabilito dall’articolo 3, comma 4, della legge n. 241/1990 (“in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”).


La violazione della prescrizione non determina alcuna diretta illegittimità dell’atto, ma si riverbera sulla individuazione del termine per la proposizione del ricorso e sulla valutazione della ritualità del ricorso notificato oltre il termine decadenziale.


Infatti, la Sezione non ha motivo di discostarsi dall’orientamento interpretativo secondo cui la mancata indicazione nel provvedimento impugnato dei termini e dell'autorità cui ricorrere concreta unicamente una mera irregolarità, non incidente sulla legittimità dell'atto, ma, ai sensi dell'art. 1, 3º comma, d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199 e dell'art. 3, 4º comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, dà titolo al destinatario dell'atto di ottenere la concessione dell'errore scusabile, al fine di attivarsi nella giusta sede (C. Stato, sez. IV, 30-03-2000, n. 1814).


Al riguardo, si è chiarito che la mancata osservanza della norma, dettata dall'art. 3, 4º comma, l. n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo, che impone di indicare, «in ogni atto notificato al destinatario» l'autorità a cui è possibile ricorrere contro l'atto stesso e il relativo termine, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un'omissione che automaticamente renda il provvedimento impugnabile in ogni tempo; deve ritenersi, infatti, che la violazione della disposizione in esame renda rilevante sul piano processuale l'eventuale scusabilità dell'errore in cui sia incorso il ricorrente (fattispecie relativa al termine per impugnare davanti al consiglio nazionale forense il provvedimento del locale consiglio dell'ordine di cancellazione di un praticante dall'elenco degli ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle preture per il compimento del periodo massimo di legge) (Cass., sez. un., 18-05-2000, n. 362).


Il principio è applicato anche in tema di sanzioni amministrative: l'omessa indicazione nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento) del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, 4º comma, l. n. 241 del 1990, impedisce la decadenza dal diritto di proporre opposizione (Cass., sez. III, 25-07-2000, n. 9725).


Il principio assume una particolare rilevanza quando il termine per la proposizione del ricorso è più breve di quello ordinario (come avviene in materia di accesso ai documenti) ed il ricorso è notificato, comunque, entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla comunicazione.


10 Nel merito, la pretesa alla documentazione vantata dagli interessati è fondata.


11 La motivazione di diniego fa riferimento alla circostanza che i documenti sono stati istituiti dalla ditta S. e sono da questa custoditi.


Detta circostanza non costituisce un ostacolo alla pretesa di accesso ai documenti formulata dagli interessati.


Secondo l’articolo 22, comma 3, della legge n. 241/1990, “è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa”.


L’ampia formulazione della norma comprende nella nozione di documento amministrativo anche gli atti formati dai soggetti privati, purché significativamente collegati con lo svolgimento dell’attività amministrativa.


Nella vicenda in esame, gli atti in questione si connettono in modo evidente allo svolgimento del rapporto di appalto pubblico.


12 Va ricordato, poi, che l’accesso ai documenti si estende anche all’attività di diritto privato, specie quando il rapporto, per la sua concreta fisionomia sostanziale, attribuisce rilievo significativo a profili di carattere pubblicistico, in relazione agli interessi perseguiti dal committente pubblico.


13 In tale eventualità, resta ferma la necessità di vagliare con cura la sussistenza di un interesse differenziato del soggetto che richiede l’accesso. Ma, nel caso di specie, gli appellanti hanno puntualmente dimostrato la connessione dei documenti con le esigenze di tutela in giudizio, in relazione alla proposta impugnazione degli atti di aggiudicazione.


14 È opportuno sottolineare, poi, che l’interesse qualificato all’accesso, correlato alla pendenza di un giudizio, resta fermo anche se il giudice potrebbe, in quella sede, assumere iniziative istruttorie di acquisizione documentale (d’ufficio o su iniziativa di parte). Infatti, l’accesso realizza quell’attività di “istruttoria primaria”, che si affianca all’ “istruttoria secondaria” svolta nel corso del processo.


15 Dette conclusioni restano ferme anche dopo l’introduzione, nel comma primo dell’articolo 21 della legge TAR, della previsione secondo cui “in pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio”.


La norma prevede la facoltà (e non l’onere) di contestare le determinazioni in materia di accesso nell’ambito del giudizio impugnatorio principale.


Oltretutto, il nuovo giudizio incidentale previsto dall’art. 21 non sembra applicabile nel caso in cui il processo principale sia pendente in appello.


16 Sotto altro profilo, va ricordato che l’accesso ai documenti coinvolgenti la sfera di soggetti privati deve essere effettuato nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e di tutela della riservatezza.


17 Nella specie, peraltro, la documentazione riguarda aspetti strettamente economici dell’esecuzione contrattuale, senza coinvolgere in modo apprezzabile la sfera di riservatezza commerciale ed industriale dell’impresa controinteressata. Infatti, le informazioni richieste non riguardano profili coperti da segreto, né sono idonee a menomare le prerogative dell’impresa.


18 La richiesta di accesso non è ostacolata dalla circostanza che i documenti siano materialmente detenuti dall’impresa appaltatrice.


Secondo l’articolo 2, comma 2 del D.P.R. D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241), “il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente”.


La norma afferma il principio secondo cui l’accesso si rivolge nei confronti dell’amministrazione cui è imputata l’attività cui i documenti si riferiscono, indipendentemente dalla effettiva e concreta detenzione degli atti.


19 Nel caso di specie, poi, i documenti sono fisicamente custoditi dall’impresa appaltatrice, ma questa è tenuta a renderli disponibili all’amministrazione, secondo quanto dichiarato nella nota di diniego oggetto di contestazione.


Pertanto, l’amministrazione, nell’esercizio delle facoltà previste nell’ambito del rapporto di appalto, ha gli strumenti per ottenere dall’impresa S. la documentazione indicata nella richiesta di accesso, al fine di estrarne le copie da rilasciare agli appellanti.


20 In definitiva, quindi, l'appello deve essere accolto.


Le spese possono essere compensate.

 


PER QUESTI MOTIVI


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello, compensando le spese;


per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ordina all’Azienda Sanitaria appellata di rilasciare agli appellanti le richieste copie dei documenti amministrativi, entro il termine di tranta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.


ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2002, con l'intervento dei signori:
AGOSTINO ELEFANTE - Presidente
PAOLO BUONVINO - Consigliere
FILORETO D’AGOSTINO - Consigliere
MARCO LIPARI - Consigliere Estensore
ANIELLO CERRETO - Consigliere
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

© Dirittoeschemi