Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione sesta, n. 4906 del 3 settembre 2003
(L’atto di notificazione, nel sistema degli atti amministrativi, assume la
connotazione di “manifestazione di conoscenza” in quanto consiste nell’attestato
di un fatto accaduto - la consegna della copia dell’atto, o del provvedimento,
da parte del notificante al consegnatario - e pertanto manca di ogni contenuto
provvedimentale, poiché l’effetto dell’atto non dipende dalla volontà
dell’ufficiale notificatore, il quale si limita ad attestare di avere consegnato
l’atto ad un determinato soggetto, ma è direttamente stabilito dalla legge -
atto giuridico in senso stretto.
La notificazione è, peraltro, atto proprio di una persona fisica titolare di
potestà certificante della quale sia investito dall’autorità amministrativa
competente, della quale costituisce organo.
Il messo notificatore è sempre a comunque, organo del pubblico potere che gli
conferisce la potestà di notificare, e come tale è investito di pubbliche
funzioni: egli è cioè, un organo amministrativo.
Ai fini dell'abilitazione ad effettuare la notificazione, non si richiede,
necessariamente che il soggetto-organo sia anche inserito, in un rapporto di
lavoro dipendente, nella struttura organizzativa del soggetto titolare del
pubblico potere. Pertanto l’attività del messo notificatore può esser svolta sia
in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa.
L’espressione “messi
comunali” non può dunque leggersi nel senso di un soggetto assunto in un
rapporto di lavoro dipendente dal Comune con la qualifica di messo comunale, o,
quanto meno con l’attribuzione delle funzioni proprie, bensì nel differente
significato di soggetto investito delle funzioni di notificazione dal Comune,
vuoi come dipendente della P.A. locale, vuoi anche come soggetto che svolge
autonomamente le funzioni per le quali è stato nominato, vuoi anche quale
soggetto messo a disposizione del Comune da altro operatore al quale,
legittimamente, sia stato affidato il servizio, purché le funzioni siano
attribuite direttamente ed immediatamente dal Comune)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2472 del 2003, proposto da POSTE ITALIANE s.p.a, in
persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. A.
Clarizia, con domicilio eletto in Roma, (....), presso lo studio del medesimo;
contro
il Comune di Torino in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dagli Avv. A. Caldo e M. Colarizi, con domicilio eletto in Roma, (....), presso
lo studio del secondo – appellato -;
e nei confronti
dell’A. D. S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti M. Contaldi e V. Barosio, con domicilio eletto in Roma,
(....), presso lo studio del primo – appellante incidentale -;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione II,
n. 23 dell’11 gennaio 2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’1 luglio 2003, il Consigliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli avvocati Clarizia, Colarizi e Barosio;
Pubblicato il dispositivo della sentenza (n. 285 del 3 luglio 2003);
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. La società Poste Italiane propone appello avverso la sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte, Sez. II, n. 23 dell’11 gennaio 2003, non
notificata, con la quale è stato in parte respinto ed in parte dichiarato
inammissibile il ricorso (n. 928/2002) proposto dalla medesima società, per
l’annullamento dei seguenti atti:
- bando di gara n. 38/2002, adottato dal Comune di Torino, in data 29 gennaio
2002, avente ad oggetto trattativa privata (procedura negoziata) per
l’affidamento del servizio di notificazione dei verbali di violazione del Codice
della strada relativamente al Comune di Torino ed ai Comuni limitrofi, da
effettuarsi secondo le modalità indicate in Capitolato speciale;
- il summenzionato Capitolato speciale;
- i verbali della Commissione aggiudicatrice in data 27 marzo 2002, 5 aprile
2002 e 24 aprile 2002;
- ogni altro atto presupposto, contestuale, successivo o, comunque, connesso,
ivi compresi eventuali atti non cogniti della Commissione aggiudicatrice e la
delibera, allo stato non cognita nei contenuti – di indizione della procedura
negoziata n. mecc. 200111289/48 del 5 dicembre 2001;
nonché, mediante proposizione
di motivi aggiunti:
- della determinazione dirigenziale n. mecc. 200203430/48 n. cronologico
58/2002/48 del 14 maggio 2002, adottata dal Comune di Torino, in data 14 maggio
2002, avente ad oggetto la determinazione di “approvare l’affidamento in
esito a trattativa privata previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art.
7, lett. B) e c) D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e s.m.i., del servizio triennale di
notificazione dei verbali di violazione al Codice della Strada in favore della
ditta D. S.r.l., con sede in (....), alle condizioni previste dal Capitolato
speciale di gara approvato con la determinazione dirigenziale mecc.n.
200111289/48 del 5 dicembre 2001 e divenuta esecutiva il 22 dicembre 2001 e
dell’offerta della stessa ditta allegata al presente provvedimento", con
ogni consequenziale statuizione circa l’approvazione della relativa spesa, la
consegna anticipata del servizio ed il pagamento delle prestazioni anticipate.
L’appellante precisa in fatto
quanto segue:
– a seguito di invito a presentare la propria offerta – aveva dapprima segnalato
all’ente locale le gravi illegittimità connesse alla indizione della procedura,
invitando l’amministrazione a porla nel nulla e, successivamente (esplicitamente
escludendo ogni ipotesi di acquiescenza e con ampia riserva di agire nella sede
giurisdizionale) aveva presentato la propria offerta restando esclusa
dall’aggiudicazione nella seduta del 27 marzo 2002 (come da relativo verbale).
- aveva poi proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per
l’annullamento oltre che del bando di gara (adottato dal Comune in data 29
gennaio 2002, anche dei verbali del 27 marzo, 4 aprile e 24 aprile 2002 ed ogni
altro atto comunque connesso;
- il ricorso era trasposto nella sede giudiziaria a seguito di opposizione
dell’Amministrazione comunale;
- in tale sede erano stati proposti motivi aggiunti volti all’impugnazione della
determinazione di affidamento alla controinteressata, con ogni consequenziale
statuizione circa l’approvazione della spesa, la consegna anticipata del
servizio ed il pagamento delle prestazioni anticipate, nonché alla ulteriore
impugnazione dei verbali della commissione, già impugnati con il ricorso
straordinario, per la parte in cui enunciavano i presupposti dell’affidamento
alla controinteressata;
- il giudice di primo grado, con la sentenza appellata, prescindendo dalle
eccezioni di rito sollevate dai resistenti, respingeva il ricorso originario e,
in parte i motivi aggiunti, dichiarati inammissibili per la parte in cui la
ricorrente lamentava vizi relativi alle modalità di svolgimento della procedura
di gara (il primo dei motivi aggiunti),sulla considerazione che il provvedimento
di esclusione della ricorrente (avvenuta unitamente a quella di altri due
concorrenti nella seduta del 27 marzo 2002, per mancata produzione del deposito
cauzionale) non era stato fatto oggetto di specifico gravame da parte
dell’interessata, con la conseguenza che non poteva riconoscersi alcun interesse
all’impresa esclusa ad insorgere avverso gli atti della procedura successivi
alla sua estromissione e quindi, né contro le specifiche operazioni, né contro
l’aggiudicazione finale.
In diritto la sentenza
appellata sarebbe erronea, ingiusta e gravemente lesiva degli interessi della
società appellante, ed illegittima sulla base dei motivi che seguono:
I – violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 201 del D.Lgs. 30 aprile
1992 n. 285 (Codice della Strasa); eccesso di potere in tutte le sue figure
sintomatiche e, segnatamente, per sviamento, manifesta illogicità ed
irrazionalità dell’azione amministrativa, difetto di presupposti fattuali e
giuridici, omessa ponderazione di interessi rilevanti, carenza assoluta di
potere; violazione dell’art. 10, comma 1 della legge 3 agosto 1999 n. 265;
II – violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 23 del D.Lgs. n. 261 del
1999 e di ogni norma e principio in materia di riserva a Poste italiane S.p.a.
degli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie;
violazione dell’art. 12 della legge 20 novembre 1982 n. 890, come sostituito
dall’art. 10 della legge 10 agosto 1999 n. 265; eccesso di potere per
genericità, equivocità, irrazionalità e perplessità della lex specialis;
III – violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche e
segnatamente del principio di pubblicità, del principio di segretezza delle
offerte e della par condicio tra i concorrenti; violazione dell’art. 97 Cost.;
perplessità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa.
Il primo motivo di
impugnazione investe il capo della sentenza con il quale è stato deciso il primo
motivo del ricorso originario ed il secondo dei motivi aggiunti, con cui era
stata dedotta l’illegittimità del bando e del capitolato speciale di appalto,
con riferimento alle modalità di espletamento del servizio di notificazione
tramite messi notificatori che può avere luogo entro i confini del territorio
comunale in alternativa al servizio postale.
Il secondo motivo di
impugnazione investe i capi della sentenza impugnata con i quali sono stati
decisi il secondo motivo del ricorso originario ed il terso dei motivi aggiunti,
relativi alla pretesa violazione della riserva degli invii raccomandati
attinenti le procedure amministrative e giudiziarie (ossia riferibili
all’attività della pubblica amministrazione ed alle gare ad evidenza pubblica),
in favore di Poste italiane S.p.a., in qualità di fornitore del servizio
universale ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261,
indipendentemente dai limiti di peso e di prezzo.
Il terzo motivo riprende
infine i temi del primo motivo aggiunto del ricorso originario, dichiarato
inammissibile dal giudice di primo grado.
Il ricorrente muove dalla
valutazione critica di ciascuna delle proposizioni poste dal giudice di primo
grado a fondamento della decisione, mediante argomenti diretti a dimostrarne la
fragilità e la mancanza di fondamento sotto il profilo logico giuridico,
riprendendo interamente i temi del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti
e concludendo, pertanto per l’accoglimento dell’appello e la consequenziale
riforma della sentenza appellata nel senso dell’accoglimento del ricorso di
primo grado e l’annullamento del complesso degli atti impugnati.
2. Si sono costituiti in giudizio, resistendo all’appello, il Comune di Torino e
la Società D..
Entrambi oppongono argomenti
di merito contrapposti alle censure ed agli argomenti della parte appellante.
La società controinteressata,
inoltre propone appello incidentali avverso i capi di sentenza che respingono o
assorbono le eccezioni preliminari, eccependo il difetto di interesse di Poste
italiane in ordine al primo motivo di impugnazione e nelle linee generali,
l’inammissibilità dell’istituto del ricorso straordinario al capo dello Stato e
della trasposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo, nella
specifica materia della quale si tratta, secondo quanto già dedotto in primo
grado e, per una parte respinto e, per l’altra, interamente assorbito con la
sentenza gravata.
3. Successivamente, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza dell’1
luglio 2003, e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1. L’appello in esame pone innanzitutto il problema della possibilità, per un
Comune, di avvalersi, per l’espletamento del servizio di notificazione dei
verbali di violazione del codice della strada, dell’affidamento ad un terzo, con
facoltà, per lo stesso, di avvalersi (entro i confini del territorio comunale)
di messi notificatori (in alternativa al servizio postale), previa
predisposizione (entro un termine prefissato nel capitolato speciale) del
relativo personale, da nominarsi, da parte dello stesso Comune, dopo la
partecipazione ad un idoneo corso formazione.
L’aspetto controverso risiede
nella pretesa formazione di nuove figure di messi notificatori, individuati in
soggetti dipendenti dalla concessionaria e, comunque, non legati da un rapporto
di lavoro subordinato con il Comune, che Poste italiane ritiene illegittima,
sulla base delle cesure poste con il primo motivo di appello che riassumono, con
gli argomenti di impugnazione espressamente rivolti alla sentenza di primo
grado, i motivi originari dedotti con il ricorso introduttivo e con il secondo
dei motivi aggiunti, rispettivamente contro il bando ed il Capitolato speciale
(in particolare l’art. 5).
1.2. Al riguardo ritiene la Sezione erronea la premessa maggiore dalla quale
muovono le contestazioni della parte appellante: come posto in evidenza dalla
Corte suprema di cassazione, con la recente sentenza della Sezioni lavoro n.
10262 del 15 luglio 2002, l’attività del messo notificatore può esser svolta
sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa.
Il principio, affermato con
riferimento all’attività di notificazione posta in essere per conto di un
istituto di credito, nello specifico ambito della notificazione delle cartelle
esattoriali e degli avvisi di mora (art. 137 D.P.R. 15 maggio 1963 n. 858), non
vi è ragione che non trovi applicazione anche nel caso in cui si discuta di
messi notificatori nominati dal Comune per il servizio di notificazione dei
verbali di violazione del codice della strada.
L’atto di notificazione,
nel sistema degli atti amministrativi, assume la connotazione di “manifestazione
di conoscenza” in quanto consiste nell’attestato di un fatto accaduto (la
consegna della copia dell’atto, o del provvedimento, da parte del notificante al
consegnatario) e pertanto manca di ogni e qualsiasi contenuto provvedimentale,
dal momento che l’effetto dell’atto non dipende dalla volontà dell’ufficiale
notificatore, il quale si limita ad attestare di avere consegnato l’atto ad un
determinato soggetto, ma sono direttamente stabiliti dalla legge (atto giuridico
in senso stretto).
La notificazione è,
peraltro, atto proprio di una persona fisica titolare di potestà certificante
della quale sia investito dall’autorità amministrativa competente, della quale
costituisce organo.
Il messo notificatore è
dunque, sempre a comunque, organo del pubblico potere che gli conferisce la
potestà di notificare, e come tale è investito di pubbliche funzioni: egli è
cioè, un organo amministrativo.
Principio di ordine
generale è in ogni caso che il soggetto sia abilitato ad effettuare la
notificazione (Cass., Sez. I, sent. n. 563 del 21 gennaio 1994), desumibile
dall’art. 14 comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in forza del quale, “per
la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le
disposizioni previste dalle leggi vigenti" salva, in ogni caso, la notificazione
effettuata “con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione”.
1.3. Ai fini di siffatta abilitazione, non si richiede, necessariamente che
il soggetto-organo sia anche inserito, in un rapporto di lavoro di natura
dipendente, nella struttura organizzativa del soggetto titolare del pubblico
potere.
L’espressione “messi
comunali” indicata dalla disposizione contenuta nell’art. 201 del D.Lgs. n.
285 del 1992 (cui fa espresso rinvio il precedente art. 12) non può dunque
leggersi nel senso preteso dall’attuale appellante, ossia di un soggetto
assunto in un rapporto di lavoro dipendente dal Comune con la qualifica di messo
comunale, o, quanto meno con l’attribuzione delle funzioni proprie, bensì nel
differente e più corretto significato di soggetto investito delle funzioni di
notificazione, specificamente, dal Comune, vuoi come dipendente
dell’Amministrazione locale, vuoi anche come soggetto che svolge autonomamente
le funzioni per le quali è stato nominato, vuoi anche quale soggetto messo a
disposizione del Comune da altro operatore al quale, legittimamente, sia stato
affidato il servizio, purché le funzioni siano attribuite direttamente ed
immediatamente dal Comune.
Analoga considerazione deve
essere fatta, per ciò che concerne la disposizione contenuta nell’art. 10, comma
1, della legge 3 agosto 265.
1.4. Sono dunque pienamente condivisibili le affermazioni dal giudice di primo
grado, che sposta l’attenzione sulla evoluzione in senso privatistico del
rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni, ed alla estensione alle
regioni ed alle autonomie locali del contratto di fornitura di lavoro temporaneo
previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 ad opera dell’art. 2 del C.C.N.L. per
il personale di detti enti, successivo a quello del 1° aprile 1999.
L’inquadrabilità della figura
del messo comunale nella quarta qualifica funzionale (categoria B) in base al
contratto nazionale collettivo del comparto regioni ed autonomie locali del 31
marzo 1999 (art. 3 ed allegata tabella C), posto in correlazione con le
disposizioni contenute nella legge n. 196 del 1997, escludono che l’istituto del
contratto di fornitura di lavoro temporaneo non possa trovare applicazione alla
posizione funzionale del “messo comunale”.
Sotto differente profilo, non
vale obiettare che, nella specie, la società Agenzia D. S.r.l. non svolge
attività di società di intermediaria a noma della citata legge (né che questa
connotazione non fosse richiesta ai del conferimento dell’appalto), in quanto,
come correttamente rilevato dal giudice di primo grado (pag. 22 della sentenza
appellata) stessa legge n. 196 del 1997 pone principi di ordine generale nel
senso che alle pubbliche Amministrazioni è data la possibilità di avvalersi
delle prestazioni lavorative di soggetti esterni, ancorché entro circoscritti
limiti temporali, per le sole attribuzioni funzionali per le quali è anche
ammesso il lavoro interinale.
1.5. Nel caso in esame, l’art. 5, comma 3 del Capitolato, ipotizza espressamente
l’attribuzione della funzione di messo al personale esterno
dell’Amministrazione, previa apposita formazione professionale in apposito corso
e nomina del Comune (implicante l’attribuzione delle funzioni).
In tale quadro, non ritiene
la Sezione che si configuri alcuno dei profili di illegittimità dedotti dal
ricorrente con il primo motivo di impugnazione e con il secondo dei motivi
aggiunti, essendo legittima l’attribuzione del servizio di notificazione delle
violazioni al Codice della strada ad un operatore economico che ponga a
disposizione dell’amministrazione comunale, per l’espletamento delle funzioni di
messo notificatore, personale destinato ad essere investito delle funzioni
pubbliche tipiche della figura professionale, mediante nomina dello stesso
Comune, previa partecipazione ad apposito corso di formazione.
Il motivo di appello deve
essere, pertanto disatteso.
Fuorvianti sono, infatti:
a) gli argomenti relativi ai limiti che la stessa contrattazione collettiva
introdurrebbe alla possibilità, per gli enti locali, di fare ricorso alla
stipulazione dei contratti di lavoro temporaneo secondo la disciplina della L.
n. 1996/1997 (art. 2), i quali attengono ad una sfera di interessi dei quali non
è portatrice la Società ricorrente ed i quali, in ogni caso, nulla hanno a che
vedere con la possibilità di investire della funzione di notificazione un
soggetto estraneo all’organizzazione del Comune;
b) il problema della “responsabilità” del concessionario, sollevata con
riferimento all’art. 7 del capitolato, la quale, come appare ovvio, nulla ha a
che vedere con la responsabilità contemplata dall’art. 19 del D.Lgs. che attiene
esclusivamente al differente servizio postale universale; essa involge, come
appare corretto, tutto ciò che, in ordine alla “inosservanza dei termini di
effettuazione o in caso di irregolare effettuazione" del servizio, concerne
lo specifico rapporto corrente fra concessionario e comune e non anche le
responsabilità connesse all’esplicazione del servizio postale al quale trovano
applicazione le regole proprie della richiamata “carta della qualità"
predisposta dal Ministero delle comunicazioni in data 9 aprile 2001.
c) il richiamo alla natura di pubblico ufficiale, che l’Ente poste rivendica ai
propri operatori; è appena il caso di osservare che tale qualificazione sussiste
ed opera nell’ambito delle espressioni tipiche del servizio e, per quanto
concerne la fattispecie in esame, al servizio universale; nulla ha a che vedere
con la funzione propria del messo notificatore, esplicata, specificamente,
allorché non ci si avvalga del servizio di titolarità della società in parola, e
richiedente, in ogni caso, l’investitura del Comune, mediante nomina.
2. Infondato è anche il secondo motivo di appello, nel quale si concentrano le
censure dedotte dalla società Poste italiane con il secondo motivo del ricorso
introduttivo ed il terso dei motivi aggiunti.
Con esse, secondo quanto
chiarito dall’appellante nelle difese svolte nel presente grado del giudizio, si
sarebbe inteso sostenere non già che la riserva del c.d. “sevizio universale”
debba estendersi ad attività ad esso estranee (vi sarebbe dunque stato
travisamento dei motivi da parte del giudice di primo grado), bensì che,
affidando la notificazione a dipendenti dell’impresa affidataria del servizio o
a soggetti dalla stessa “procurati” per il servizio, si inciderebbe su detta
riserva.
Anche così riformulati (a
prescindere dalla novità di impostazione) i motivi di censura appaiono
destituiti di fondamento, innanzitutto alla luce dell’oggetto dell’affidamento,
quale emerge dai primi due articoli del capitolato speciale, la cui testuale
formulazione è tale da evidenziare e tenere ferma, la “notifica a mezzo posta"…”tenuto
conto dei vincoli di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999" (art. 2.2. del
capitolato), quale oggetto dello specifico obbligo dell’impresa affidataria di
“garantire il rispetto della riserva prevista dall’art. 4 del D.Lvo 261/99" ed
in generale di “rispettare tutta la normativa prevista dal suddetto decreto".
Senza ripercorrere in questa
sede le singole clausole del capitolato o riprodurne il testo, è sufficiente
rilevare che da nessuna parte del bando e del capitolato è possibile rinvenire
la violazione della riserva di esclusiva del fornitore in Italia del servizio
universale, (Soc. Poste Italiane), mentre piuttosto, al contrario, essa risulta
garantita da specifiche clausole contrattuali che richiedono, al riguardo, un
puntuale atto d’obbligo della concessionaria.
Con il che, è smentito per
tabulas, il fondamento delle censure, senza che occorrano, proprio in forza
delle puntualizzazione dell’appellante, in ordine all’interesse perseguito con
la proposizione del mezzo, ulteriori approfondimenti e confutazioni degli
argomenti dedotti.
Eventuali violazioni degli
obblighi nascenti dal capitolato da parte dell’aggiudicataria (quale l’iposi cui
si riferisce la sentenza n. 1791 del 2002 del Giudice di pace) non incidono
sulla validità degli atti impugnati, ma attengono alla violazione degli obblighi
del concessionario, ed al regime delle responsabilità previste dal capitolato e
dal contratto, estranei al giudizio.
3. Infine osserva la Sezione che la mera indicazione, fra gli atti
originariamente impugnati, del verbale della Commissione giudicatrice 27 marzo
2002, non implica anche che parte ricorrente abbia svolto specifiche censure
avverso la sua esclusione dal concorso.
Non ha rilievo la
considerazione che l’enunciato di impugnazione del verbale in questione si
riferisca precipuamente alla parte nella quale è stata disposta l’esclusione di
Poste italiane.
La verità è che contro la
suddetta esclusione non è posto nessun profilo di censura specifica.
Non è posto in discussione
l’interesse di Poste italiane di provocare la radicale rimozione della procedura
concorsuale.
Ciò che, tuttavia radica
l’inammissibilità del mezzo in sé considerato è, secondo l’orientamento del
giudice di primo grado, la circostanza che non essendo la ricorrente insorta
contro la sua esclusione per motivi direttamente attinenti a tale
determinazione, non vi è interesse, per la stessa, ad insorgere avverso gli atti
successivi, per motivi propri.
Questi infatti, o sono
destinati ad essere travolti da illegittimità derivata, a seguito della
eventuale caducazione del bando e del capitolato, ovvero (ove questi siano
ritenuti legittimi alla stregua delle censure dedotte dall’interessato) non
possono essere attaccati da chi si è chiaramente orientato nel senso di non
avere interesse a partecipare alla procedura nei termini nei quali la stessa è
stata indetta.
La tesi che l’impresa
estromessa dalla procedura (la cui esclusione non sia contestata o ritenuta
legittima) si colloca nella stessa posizione del soggetto che non ha partecipato
alla gara deve essere condivisa dalla Sezione alla luce di consolidata
giurisprudenza citata dal giudice di primo grado dalla quale non vi è ragione di
discostarsi (fra le più recenti, Sez. V n. 2017 3 3391 del 2002)
4. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, l’appello deve essere
respinto.
In considerazione della
novità della questione, devono tuttavia essere compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, addì 1 luglio 2003, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI)
riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Mario Egidio SCHINAIA Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere Est.
Giuseppe MINICONE Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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