Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4819 del 15 settembre 2001
(Gli ordini ed i
collegi professionali sono legittimati a far valere gli interessi del gruppo nel
suo complesso. Tale interesse non può ravvisarsi quando l’interesse fatto valere
è, invece, quello del singolo componente del gruppo, e non quello della
collettività unitariamente considerata.
In particolare, quando si deduce che la P.A., nel bandire una gara per
l’affidamento di un incarico di progettazione, avrebbe illegittimamente
richiesto requisiti più rigorosi di quelli necessari, limitando così l’accesso
alla gara solo ad alcuni dei professionisti iscritti all’ordine, l’interesse
fatto valere non appartiene alla collettività unitariamente considerata ma solo
ai singoli professionisti che si vedono preclusa la possibilità di prendere
parte alla procedura selettiva.
Né all’Ordine può essere riconosciuto un diritto generalizzato di azione per il
ripristino della legalità asseritamente violata nei settori in cui singoli
componenti della categoria possono prestare la propria attività)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 67 del 1999, proposto dallo
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO, in persona del presidente
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Betti, con il quale è
domiciliato in Roma, (....), presso l’avv. M. A. D’Intino
contro
-la PROVINCIA DI PISTOIA, in persona del presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. prof. M. P. Chiti, con il quale è domiciliato
in Roma, (....), presso l’avv. A. Di Amato
-la Giunta provinciale della Provincia di Pistoia, non costituita
e con l’intervento
del CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, in persona del suo Presidente pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. A. Zimatore, presso il quale
è domiciliato in Roma, (....)
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione II,
n. 1038 del 1998.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Provincia di Pistoia;
Visto l’atto di intervento del Consiglio nazionale degli ingegneri;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 27 marzo 2001, relatore il cons. Marco Pinto, udito
l’avv. Zimatore, questi anche su delega dell’avv. Betti;
Visto il dispositivo della decisione n. 155 del 4 aprile 2001;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. per la Toscana, all’esito della
camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare,
dichiarava inammissibile – per carenza di legittimazione attiva - il ricorso
proposto dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Prato per l’annullamento
del bando di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva dei
lotti 1 e 2 della seconda tangenziale di Prato, pubblicato sulla G.U. in data 1°
luglio 1998.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’Ordine già ricorrenti in primo
grado.
Resisteva al gravame la Provincia di Pistoia.
Il Consiglio Nazionale degli ingegneri interveniva ad adiuvandum
dell’appellante.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Con il primo motivo l’appellante si duole della circostanza che il primo
giudice abbia definito il giudizio facendo applicazione della speciale
disciplina contenuta nell’articolo 19 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135. Tale disciplina, difatti, non
sarebbe applicabile nel caso in esame, nel quale si controverte della
legittimità di un bando di gara.
La doglianza è infondata.
La disciplina dettata nel
citato articolo 19 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito con legge n. 135
del 1997, si applica nei giudizi "aventi ad oggetto provvedimenti relativi a
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione ,
affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità…”.
La Sezione è dell’avviso che
il bando di gara relativo all’affidamento di un incarico di progettazione
rientri nell’espressione "provvedimenti relativi a procedure di affidamento
di incarichi di progettazione”.
Il bando, difatti, è proprio
l’atto con il quale inizia la procedura in questione. In quanto tale, la sua
impugnazione è soggetta al regime acceleratorio previsto dalle disposizioni
sopra richiamate.
Cosicché, il T.A.R. non è
incorso in alcun vizio di procedura.
3. Con il secondo motivo si deduce che erroneamente il primo giudice avrebbe
errato nel ritenere l’Ordine degli ingegneri privo di legittimazione attiva.
Esso, difatti, si riproponeva di ottenere il vantaggio, certamente riferibile
alla categoria, che tutti gli associati in possesso dei requisiti prescritti dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, potessero partecipare alla gara.
L’intervento spiegato dal Consiglio nazionale degli ingegneri si muove, con
ampiezza di argomenti, nella medesima direzione. Segnalando, tra l’altro, che
una volta riconosciuta la legittimazione ad agire, essa non può essere limitata
in relazione alle censure proponibili.
La doglianza è infondata.
In punto di fatto, occorre
segnalare che, con il ricorso di primo grado, si era lamentato, per un verso,
che tra i criteri di selezione era stato richiesto il possesso di un requisito
consistente nella avvenuta progettazione nel triennio 1995-1997 di un’opera
similare del valore non inferiore a 10 miliardi; per altro verso, che, nel
fissare i criteri di aggiudicazione, l’amministrazione si era conformata al
d.P.C.M. n. 116 del 27 luglio 1997, senza considerare trascurava però che detto
d.P.C.M. doveva ritenersi in contrasto con la direttiva 92/50/CEE.
La Sezione è dell’avviso che
correttamente, nel caso in esame, il primo giudice ha ritenuto inammissibile il
ricorso proposto dall’Ordine professionale.
Gli ordini ed i collegi
professionali, la cui funzione si fonda sull’esigenza che determinate
professioni possano essere esercitate solo previo accertamento delle capacità
professionali dei singoli e siano assoggettate ad un regime di responsabilità
professionale sotto il profilo deontologico, sono legittimati a far valere gli
interessi del gruppo nel suo complesso.
Tale interesse non può
ravvisarsi quando l’interesse fatto valere è, invece, quello del singolo
componente del gruppo, e non quello della collettività unitariamente
considerata.
Cosicché, quando si deduce
che l’amministrazione, nel bandire una gara per l’affidamento di un incarico di
progettazione, avrebbe illegittimamente richiesto requisiti più rigorosi di
quelli necessari, limitando così l’accesso alla gara solo ad alcuni dei
professionisti iscritti all’ordine, l’interesse fatto valere non pertiene alla
collettività unitariamente considerata ma solo ai singoli professionisti che si
vedono preclusa la possibilità di prendere parte alla procedura selettiva.
Né può riconoscersi, in capo
all’Ordine, la legittimazione a far valere l’illegittimità del bando, quanto ai
criteri di aggiudicazione, deducendo profili di contrasto della normativa
interna con la normativa comunitaria.
Tale asserita violazione non
lede gli interessi della categoria professionale. Né all’Ordine può essere
riconosciuto un diritto generalizzato di azione per il ripristino della legalità
asseritamente violata nei settori in cui singoli componenti della categoria
possono prestare la propria attività.
4.In conclusione, l’appello va rigettato.
5.Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
secondo grado di giudizio.
P. Q. M
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta
l’appello.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2001, con
l'intervento dei signori
Pasquale de Lise Presidente
Pier Giorgio Trovato Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Filoreto D’Agostino Consigliere
Marco Pinto Consigliere estensore
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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