Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4752 del 18 settembre 2002
(Il bando di
gara è atto amministrativo a carattere normativo, lex specialis della procedura,
rispetto alla quale l’eventuale jus superveniens di abrogazione o di modifica di
clausole non ha effetti innovatori.
Le prescrizioni di bando e di disciplinare in materia di esclusione dalle gare
per l’aggiudicazione dei contratti della Pubblica Amministrazione sono di
stretta interpretazione, attese le gravi conseguenze sanzionatorie derivanti
dalla loro applicazione)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 11065/2001 del 22/11/2001 , proposto da C. S.R.L. IN
P. E Q. MANDATARIA ATI, ATI E. S.N.C. rappresentato e difeso dall’Avv. A.
CLARIZIA con domicilio eletto in Roma (....) presso A. CLARIZIA
contro
C. S.R.L. rappresentato e difeso dall’Avv. A. ROSSI e Avv. V. CAMERINI con
domicilio eletto in Roma (....) presso A. ROSSI;
COMUNE DI PESCINA non costituitosi;
per la riforma
della sentenza del TAR ABRUZZO - L'AQUILA n. 617/2001 , resa tra le parti,
concernente APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO FIUME;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il dispositivo di sentenza n. 120/02 del 20/02/02;
Alla pubblica udienza del 19 Febbraio 2002 , relatore il Consigliere Cons.
Filoreto D'Agostino ed uditi, altresì, gli avvocati Clarizia e Camerini;
Ritenuto in
fatto
Viene in decisione l’appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata
con la quale il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – sede de
L’Aquila ha accolto il ricorso dell’odierna appellata diretto all’annullamento
delle operazioni della commissione giudicatrice della gara di appalto per i
lavori di consolidamento e risanamento del fiume Giovereco, bandita dal Comune
di Pescina, e in particolare dei verbali delle sedute n. 1 del 16 marzo 2001 e
n. 2 del 4 aprile 2001, nella parte in cui i lavori sono stati provvisoriamente
aggiudicati a C. s.r.l. in proprio e quale mandataria ATI E. s.n.c..
Si è costituita la parte vittoriosa in primo grado, che ha chiesto la conferma
dell’impugnata pronuncia.
All’udienza del 19 febbraio 2002 parti e causa sono state assegnate in
decisione.
Considerato in
diritto
L’appello è infondato.
La questione sottoposta allo scrutinio della Sezione può essere così
sintetizzata: se debba essere escluso dalla gara d’appalto per lavori pubblici
il concorrente che non abbia prodotto il certificato del casellario giudiziale o
dei carichi pendenti ai sensi dell’art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (nel testo introdotto dall’articolo del
decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412), ma si sia
limitato a presentare dichiarazione sostitutiva giusta quanto dispone l’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In realtà, il problema interpretativo proposto nell’appello (e ampiamente
argomentato hinc et inde) non può essere affrontato in questa sede perché la
prescrizione del bando (al punto n. 15) e del disciplinare di gara implica una
decisione che prescinde dalla soluzione di quel quesito.
Il bando di gara stabiliva la non ammissione dei soggetti privi dei requisiti
generali di cui all’articolo 75 del d.P.R. n. 554 del 1999 (punto 15) e il
successivo disciplinare disponeva che “nella busta A” dovesse essere contenuto,
a pena l’esclusione, il certificato del casellario giudiziale o dei carichi
pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 75 comma 1, lett. b e c.
La legittimità di tali clausole è stata contestata dall’odierna appellante con
ricorso incidentale in primo grado, riproposto come doglianza in appello.
Il ricorso incidentale era, tuttavia, irricevibile in quanto proposto ben oltre
i termini decadenziali dalla piena conoscenza delle clausole lesive, sicuramente
note alla parte prima del 16 marzo 2001 (data della prima seduta della
Commissione giudicatrice). Il ricorso incidentale, infatti, è stato notificato
solo in data 27 giugno 2001.
Ne consegue che la doglianza, riproposta come autonomo motivo d’appello, non può
essere esaminata poiché non poteva formare oggetto, stante la dichiarata
irricevibilità, del thema decidendum di primo grado.
Il quesito, sgombrato il campo dalla problematica la legittimità delle
prescrizioni di bando e di disciplinare, va perciò ricondotto al principio
giurisprudenziale secondo il quale il bando è atto amministrativo a carattere
normativo, lex specialis della procedura, rispetto alla quale l’eventuale jus
superveniens di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti innovatori,
come ribadito da questa Sezione con decisione 15 novembre 2001, n. 5843, alle
cui osservazioni è sufficiente rinviare giusta il disposto dell’art. 9 della
legge 21 luglio 2000, n. 205.
Ne consegue che, essendo le prescrizioni di bando e di disciplinare in
materia di esclusione dalle gare per l’aggiudicazione dei contratti della
Pubblica Amministrazione di stretta interpretazione (attese le gravi conseguenze
sanzionatorie derivanti dalla loro applicazione: C.d.S. VI, 26 luglio 2001,
n. 4116), l’offerta dell’appellante doveva essere necessariamente esclusa.
Soccorrono motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta respinge
l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma addì 19 febbraio 2002 dal Consiglio di Stato – Sezione
Quinta riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Sigg.ri:
Presidente Agostino Elefante
Consigliere Corrado Allegretta
Consigliere Goffredo Zaccardi
Consigliere Filoreto D'Agostino Est.
Consigliere Nicolina Pullano
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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