Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4750 del 22 agosto 2003
(La legge indica in modo puntuale per ogni tipo di appalto pubblico le cause di esclusione, precludendo poteri discrezionali delle P.A. appaltanti. Le cause di esclusione sono riconducibili ai tre tipi di requisiti richiesti per la partecipazione alle gare ed il cui difetto comporta l’esclusione: di idoneità morale; di capacità economico finanziaria; di capacità tecnica e professionale. Tra i requisiti di idoneità morale, con riguardo alla disciplina dei servizi, vi sono l’assenza di condanne penali con forza di giudicato per reati offensivi della moralità professionale, il rispetto degli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori nonché degli obblighi in materia di imposte e tasse, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, l’assenza di procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione e la violazione delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, i requisiti di cui alle disposizioni antimafia.
Inoltre, la legge fa salvo il potere delle P.A. di escludere i soggetti che abbiano effettuato precedenti prestazioni con negligenza o malafede; tale potere va, però, riferito alla negligenza o malafede tenute nell'esecuzione dei contratti e non nelle trattative precontrattuali.
La norma per cui sono esclusi dalla partecipazione alle gare per l’aggiudicazione di servizi i concorrenti che nella propria attività professionale abbiano commesso un errore grave - l'accertamento del quale fa venir meno la capacità tecnica - va interpretata nel senso che l’errore per essere rilevante debba essere stato commesso in un rapporto con la stessa P.A. aggiudicatrice. Fra gli errori gravi non vi è il caso di provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che abbiano accertato un comportamento anticoncorrenziale dell’impresa partecipante alla gara per l’aggiudicazione del servizio.
In generale, i provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di una impresa che abbia posto in essere intese restrittive della concorrenza, non comportano per l'impresa l'incapacità a contrarre con gli Enti Pubblici ovvero di partecipare alle gare dagli Enti stessi avviate per acquisire beni e servizi o realizzare opere)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 10874/2002 del 30/12/2002, proposto dal COMUNE DI
TORINO rappresentato e difeso dagli avv.ti D. SPINELLI, M. A. CALDO e M. COLARIZI con domicilio eletto in Roma
(....) presso M. COLARIZI
contro
G. C. s.r.l rappresentato e difeso dall’avv. G. CIAMPOLI e U.
FERRARI con domicilio eletto in Roma (....) presso U.
FERRARI
e nei confronti
di S. s.p.a. rappresentato e difeso dall’avv. L. VILLANI e M.
PIZZETTI con domicilio eletto in Roma (....) presso L. VILLANI;
per la riforma
della sentenza del TAR PIEMONTE - TORINO: Sezione II n. 71/2002, resa tra le
parti, concernente GARA PER PRESTAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE
PREOBBLIGO;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di G. C. s.r.l. S.
s.p.a..
E sul ricorso in appello n. 49/2003 del 03/01/2003, proposto da S. s.p.a
rappresentato e difeso dall’avv. L. VILLANI e M. PIZZETTI con domicilio
eletto in Roma (....) presso L. VILLANI;
contro
il COMUNE DI TORINO non costituitosi; G. C. s.r.l. rappresentato e difeso
dall’avv. G. CIAMPOLI e U. FERRARI con domicilio eletto in Roma (....) presso U. FERRARI
per la riforma
della sentenza del TAR PIEMONTE - TORINO: Sezione II n. 2090/2002, resa tra le
parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA A LICITAZIONE PRIVATA PER SERVIZIO
MENSE SCOLASTICHE;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di G. C. s.r.l.
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il Dispositivo di Decisione n. 103 dell’undici marzo 2003;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2003, relatore il Consigliere Zaccardi ed
uditi, altresì, gli avvocati M. Pizzetti, L. Villani, Ferrari U., Ciampoli G. e l’avv. Colarizi M..
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto in
primo grado dall’attuale appellata, G. C. s.r.l., per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 28/ACQ del 30 luglio 2002 cha aveva
disposto la esclusione della Società stessa dalla gara mediante licitazione
privata indetta dal Comune di Torino per l’affidamento del servizio di refezione
nelle scuole del pre-obbligo, periodo 1° settembre 2001-31 agosto 2005, e
suddivisa in dieci lotti.
Alla conclusione delle operazioni di gara la G. C. s.r.l. risultava aver
conseguito il miglior punteggio nei lotti n. 2, 3, 5, 6 e 7. Nei lotti n. 5 e 7
era seguita in graduatoria dalla E. S.-S. s.p.a., mentre nei
lotti n. 2, 3 e 6 era seguita dalla S. s.p.a.. Le due Società qui da
ultimo indicate si erano aggiudicate, rispettivamente, i lotti 9 e 10 la
E. S.-S. s.p.a. ed i lotti n. 1 ed 8 la S. s.p.a..
Nel corso del procedimento di verifica della anomalia delle offerte il Comune di
Torino aveva notizia che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
aveva emesso il provvedimento n. 1083 del 13 giugno 2002 con cui era stato
accertato il comportamento anticoncorrenziale di alcune imprese, tra le quali
anche la G. C. s.r.l., ed era stata irrogata una sanzione amministrativa
che nei confronti della attuale appellata era stata determinata in €
16.355.826,40.
Su tale presupposto il Dirigente del settore “Acquisti beni e servizi “del
Comune di Torino avviava il procedimento di revoca dell’aggiudicazione nei
confronti della Società in parola e, dopo aver acquisito le memorie della
Società stessa, adottava l’atto impugnato in primo grado.
Il provvedimento si fondava sulla considerazione che l’accertamento della intesa
concorrenziale, pur relativo ad una procedura di gara espletata dalla CONSIP
s.p.a., integrava un grave errore professionale a tenore dell’art. 12, lett. c),
del D.P.R.. n. 157 dell’undici marzo 1995 (DPR 157/95) legittimando così
l’esclusione della G. C. s.r.l. dalla gara e, quindi, la revoca della
aggiudicazione disposta nei suoi confronti. Veniva effettuato anche un
riferimento al pericolo che la consistenza economico-finanziaria della ditta
aggiudicataria e, quindi, la sua affidabilità nella esecuzione del servizio
fosse pregiudicata dalla entità della sanzione.
La decisione appellata ha ritenuto, invece, che la fattispecie non rientrasse
nell’ambito di applicazione della norma richiamata ed ha accolto il ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado.
Contro tale decisione hanno proposto appello, sia la S. s.p.a. che il
Comune di Torino, con i due appelli indicati in epigrafe nei quali si contesta
la tesi accolta dal primo giudice richiamando anche un precedente della Sezione
(decisione n. 1356/2001).
La Società appellata ha eccepito da più angolazioni la inammissibilità del
ricorso proposto dalla S. s.p.a. confutando la fondatezza di entrambi gli
appelli nel merito e chiedendone la reiezione.
DIRITTO
1. Deve essere in primo luogo disposta la riunione dei due appelli perché
diretti contro una unica sentenza ed, inoltre, perché connessi sia
soggettivamente che oggettivamente.
2. Gli appelli sono infondati e ciò esime dall’esame delle eccezioni di
inammissibilità avanzate da parte appellata.
2.1. La questione di diritto posta all’attenzione del Collegio verte
essenzialmente sulla interpretazione dell’art. 12, lett. c), del DPR 157/95
secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alle gare per l’aggiudicazione di
servizi i concorrenti “che nell’esercizio della propria attività professionale
hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova
dall’amministrazione aggiudicatrice”.
La formulazione della norma non consente di ricomprendere tra le fattispecie
dalla norma stessa disciplinate quali errori gravi anche il caso della adozione
di provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che
abbiano accertato un comportamento anticoncorrenziale dell’impresa partecipante
ad una gara per l’aggiudicazione di un servizio.
Sussistono tre distinti ordini di considerazioni che depongono in tal senso.
2.2. Si deve in primo luogo considerare che la disciplina della esclusione dei
concorrenti dalle gare pubbliche costituisce un regime legale tipico di norme “a
fattispecie esclusiva” perché è preordinato a comprimere posizioni di diritto
soggettivo che trovano la loro tutela nella Costituzione (articoli 3 e 41) e
che, salvo casi determinati che trovano giustificazione in interessi pubblici
ben definiti, devono potersi liberamente esplicare, in condizioni di parità di
trattamento e nel rispetto della libera iniziativa economica dei singoli, con la
partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.
In effetti in tali procedure viene distribuita gran parte dei flussi finanziari
pubblici reperiti attraverso il prelievo fiscale e gli altri strumenti di
finanza pubblica e che costituiscono per gli operatori privati una parte
significativa delle risorse disponibili sul mercato.
Muovendo da tale premessa sia
l’ordinamento comunitario che quello nazionale circondano di particolari
garanzie la posizione delle imprese partecipanti alle gare escludendo poteri
discrezionali delle Amministrazioni appaltanti ed indicando in modo puntuale ed
analitico per ogni tipo di procedura contrattuale (lavori pubblici, servizi,
forniture pubbliche e cd. “settori esclusi”) le cause di esclusione.
Tali cause sono essenzialmente riconducibili alle tre tipologie di requisiti di
partecipazione richiesti per l’accesso alle gare ed il cui difetto comporta
l’esclusione: a) di idoneità morale; b) di capacità economico finanziaria; c) di
capacità tecnica e professionale.
Per ognuna di queste tre categorie sono specificati analiticamente i presupposti
per la sussistenza di ogni specifico requisito in capo alle imprese e le
circostanze al cui verificarsi il requisito viene meno e deve disporsi
l’esclusione dalla gara pubblica.
Tra i requisiti di idoneità morale, per quel che qui interessa e con riguardo
alla specifica disciplina dei servizi, possono ascriversi oltre quelli indicati
espressamente dall’art. 12, lett. c), del DPR 157/95), vale a dire l’assenza di
condanne penali con forza di giudicato per reati offensivi della moralità
professionale, il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dei lavoratori nonché degli obblighi in materia
di imposte e tasse e la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara,
anche l’assenza di procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e la violazione delle disposizioni
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 19
settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero anche altri
requisiti richiesti con norme di carattere generale (segnatamente le
disposizioni antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990 n. 55 ed ai decreti
attuativi). Inoltre, nell’ordinamento nazionale, sono stati esplicitamente fatti
salvi i poteri delle Amministrazioni di escludere i soggetti che abbiano
effettuato precedenti prestazioni “con negligenza o malafede” già previsti
dall’art. 3, terzo comma, del R.D, n. 2440 del 18 novembre 1923 e dall’art. 68,
primo comma, del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
Quest’ultimo potere però, con evidenza, appare riferito alla negligenza o
malafede tenute nella esecuzione dei contratti e non nella fase delle trattative
precontrattuali alle quali attiene, invece, il comportamento lesivo della
concorrenza che è stato contestato alla Società attuale appellata.
Manca in tale novero di disposizioni
una disposizione che colleghi alla adozione
da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di provvedimenti sanzionatori nei confronti di una impresa un effetto di riduttivo della capacità
a contrarre con gli Enti Pubblici ovvero di partecipare alle gare dagli Enti
stessi avviate per acquisire beni e servizi o realizzare opere.
Nel contesto di un regime speciale con le caratteristiche qui sinteticamente
delineate l’omissione di una previsione specifica che commini l’esclusione dalle
gare pubbliche comporta la naturale espansione del diritto delle imprese ad
operare liberamente sul mercato.
2.3. Un secondo ordine di valutazioni attiene ad elementi di interpretazione
letterale della norma qui in esame che attribuendo rilievo ad un “errore grave”
nell’esercizio dell’attività professionale appare diretta ad assicurare alle
Amministrazioni l’affidabilità tecnica dei potenziali aggiudicatari con
esclusione di quei soggetti che abbiano dato prova di incapacità nella
esecuzione di altri servizi. Si tratta, quindi, ad avviso del Collegio, di una
vicenda che produce effetti in ordine alla capacità tecnica del partecipante
capacità tecnica che viene meno in forza dell’accertamento dell’errore grave che
è stato commesso.
Inoltre, se non si vuol ritenere che un errore, pur grave, nella esecuzione di
un contratto possa essere discrezionalmente valutato indistintamente da tutte le
altre Amministrazioni aggiudicatici per escludere dalle singole gare l’impresa
che lo ha commesso introducendo così in modo surrettizio una ipotesi di
incapacità a contrarre non prevista nell’ordinamento ed in grado di escludere
ogni rilievo al possesso dei requisiti generali necessari per operare nel
settore dei servizi (attestati dall’iscrizione negli appositi registri tenuti
dalle Camere di Commercio, Industria ed Artigianato) si deve concludere che
l’errore di cui trattasi per essere rilevante ai presenti fini debba essere
stato commesso in un rapporto con la stessa Amministrazione aggiudicatrice.
In tal senso si è orientata senza incertezze la disciplina relativa alla ipotesi
di esclusione qui in esame per il settore dei lavori pubblici nell’ambito della
quale la formulazione del vigente art. 75, primo comma, lett. e), del DPR 21
dicembre 1999 n. 554 prevede l’esclusione dei soggetti “che hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara”. In proposito se è vero che la disciplina dei
servizi è autonoma rispetto a quella dettata specificamente per il settore dei
lavori pubblici non si può, tuttavia, trascurare che l’esigenza che muove la
regolamentazione del caso di esclusione qui considerato nei due sistemi di
aggiudicazione è la stessa e che la valenza di principio delle disposizioni
dettate in materia di lavori pubblici, quale complesso di norme più completo ed
esaustivo, consente di trarre elementi interpretativi da tale sistema anche per
misurare il contenuto di disposizioni valide per gli altri settori (servizi e
forniture).
Tale conclusione è rafforzata, ad avviso del Collegio, dalla circostanza che nel
caso di specie si lamenta in definitiva un vizio nel comportamento della G. C. s.r.l. intervenuto in sede di trattative con una diversa Amministrazione,
comportamento che integrando una ipotesi di responsabilità precontrattuale
secondo i principi generali potrebbe essere fatta valere solo dal contraente che
ne ha subito le conseguenze dannose e senza una disposizione specifica appare
inidoneo a produrre effetti nei confronti di terzi.
2.4. Infine il rigoroso e ben articolato sistema sanzionatorio previsto dalla
legge 10 ottobre 1990 n. 287 per reprimere i comportamenti anticoncorrenziali
(che contempla sanzioni civili ed amministrative di entità molto significativa)
non è stato esteso dal legislatore a prevedere una incapacità a contrarre con le
Amministrazioni pubbliche né temporanea né definitiva per i soggetti che abbiano
posto in essere intese restrittive della concorrenza.
E’ così confermato un orientamento diretto a sanzionare i singoli comportamenti
ma non ad incidere sulla capacità dei soggetti che dopo aver subito le sanzioni
del caso possono immediatamente rientrare nel gioco concorrenziale.
Questo è, a ben vedere, pienamente in linea con le funzioni del l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato che deve assicurare lo svolgimento
corretto della competizione sul mercato da parte di tutti i soggetti attivi sul
mercato ma non deve produrre effetti distorsivi attraverso la eliminazione dal
mercato dei soggetti sanzionati effetto che potrebbe risolversi in un danno
proprio per gli obiettivi che l’Autorità deve perseguire. Nel caso qui in esame
alcuni dei più significativi operatori della ristorazione sono stati
contestualmente colpiti dai provvedimenti sanzionatori dell’Autorità garante
della Concorrenza e del Mercato in modo che la eventuale esclusione degli stessi
dalle gare di tale settore non porterebbe certo ad un beneficio per una
effettiva concorrenza tra gli operatori economici interessati.
2.5. Sulla base di quanto si è sin qui esposto non può trovare conferma il
precedente della Sezione cui hanno fatto riferimento gli appellanti nel quale,
pur con riguardo ad una ipotesi ben diversa in punto di fatto, è stato affermato
il principio della riconducibilità dei comportamenti lesivi della concorrenza ad
un errore grave nella esecuzione dei contratti che non può essere condiviso.
2.6. Infine si deve osservare che appare manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale della norma qui esaminata ove interpretata nel
senso prescelto dal Collegio, è evidente, infatti, che il legislatore ha
ritenuto nell’ambito della sua discrezionalità che i comportamenti lesivi della
concorrenza trovassero adeguata tutela nelle disposizioni della legge 287/90
comminando sanzioni molto incisive ma non estese alla esclusione dalle gare
pubbliche e tale scelta appare per le ragioni si qui esposte meditata e non
sindacabile sul piano della disuguaglianza di trattamento – trattandosi di
fattispecie diverse cui è stato riservato un diverso trattamento – né è
consentito nel merito valutare le singole scelte sanzionatorie rimesse al merito
delle valutazioni del legislatore. Tale soluzione è poi sostenuta anche dalla
disciplina di settore valida a livello comunitario.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono gli appelli indicati in
epigrafe e qui riuniti sono respinti con conferma della sentenza appellata.
Sussistono ragioni per la compensazione delle spese di giudizio per la
complessità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sui ricorsi in appello di cui in epigrafe, previa loro riunione; li
rigetta con conferma della sentenza appellata;
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11 marzo 2003 con l’intervento
dei Sigg.ri:
Emidio Frascione Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere estensore
Marco Lipari Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
© Dirittoeschemi