Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4748 del 22 agosto 2003
(L’individuazione degli organismi di diritto pubblico consegue all’accertamento di tre distinti requisiti richiesti cumulativamente: il possesso della personalità giuridica; la sussistenza di una dominanza pubblica; il perseguimento della soddisfazione di interessi generali di carattere non industriale o commerciale.
Sussiste il requisito della dominanza pubblica nel caso di possesso da parte di soggetti pubblici della maggioranza delle quote azionarie; per contro è da escludersi che il controllo pubblico richiesto, sia esclusivamente quello esercitatile da parte di Enti pubblici con modi e forme diversi dalla partecipazione maggioritaria ed incentrati su controlli amministrativi sull’organizzazione e sull’attività della società.
Il requisito del perseguimento di interessi generali è soddisfatto, fra l'altro, nel caso di esercizio di un servizio pubblico.
Ai fini della qualificazione di "organismi di diritto pubblico" è irrilevante la commistione dell’attività di interesse generale con altre di natura commerciale nonché la necessità della prevalenza delle prime rispetto alle seconde)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 9020/2002 del 31/10/2002, proposto da
C. SRL Q. C. GRUPPO ATI ATI - B. I. SPA rappresentato e difeso dagli Avv.ti A.
PENTA e P. PISELLI con domicilio eletto in Roma (....) presso P. PISELLI
contro
INTERPORTO PADOVA SPA rappresentato e difeso dall’Avv. P. VAIANO Avv. S. ARTALE
Avv. V. DOMENICHELLI con domicilio eletto in Roma (....) presso P. VAIANO
DE L. C. G. SPA rappresentato e difeso dall’Avv. P. VOSA con domicilio eletto in Roma (....) presso A. LEONE
per la riforma
della sentenza del TAR VENETO - VENEZIA: Sezione I n. 3841/2002, resa tra le
parti, concernente GARA APPALTO LAVORI DI COSTRUZIONE DIP - DISTRI -PARKIN
INTERPORTO;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di INTERPORTO PADOVA SPA DE L. C.
G.SPA
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo di decisione n. 104 dell’undici marzo 2003
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Alla pubblica udienza del 11 Marzo 2003, relatore il Consigliere Goffredo
Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati Piselli P., Domenichelli V., Artale S.
e avv.to D. Vaiano per delega degli avv.ti P. Vosa e P. Vaiano
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
La sentenza appellata ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo sulla controversia attivata dalla Società attuale appellante in
primo grado per l’annullamento degli atti della gara indetta dall’Interporto di
Padova s.p.a. per l’aggiudicazione dei lavori di costruzione del Distripark
Interporto di Padova per un importo a base di asta di Euro 26.475.061,00.
La C. S. E. I. s.r.l. (C.) si era classificata al terzo posto della graduatoria
finale, prima tra le offerte non anomale, ed aveva impugnato in particolare la
valutazione positiva effettuata dalla Società appaltante in ordine alla
congruità dell’offerta anomala presentata dalla DE L. C. G. s.p.a. (De L.)
poi risultata aggiudicataria dell’appalto.
La decisione, emessa in forma semplificata, ha ritenuto essenzialmente che la
Società Interporto di Padova s.p.a . non rientri tra gli organismi di diritto
pubblico soggetti alla disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1994 n. 109
(109/94) e non sia pertanto tenuta al rispetto di procedure ad evidenza pubblica
per l’aggiudicazione dei lavori in particolare perché è stata istituita per
soddisfare interessi di carattere industriale e commerciale ed opera con
organizzazione, strumenti e finalità tipicamente privatistici e, comunque,
estranei alla disciplina degli organismi di diritto pubblico.
Nell’appello tale tesi è confutata mentre con le memorie delle resistenti
Interporto di Padova s.p.a. e De L. vengono ribadite le tesi difensive già
accolte dal giudice di primo grado.
DIRITTO
1. L’appello è, a giudizio del Collegio, fondato.
Si deve subito premettere che
secondo indirizzi consolidati della giurisprudenza comunitaria e della Corte di
cassazione, di cui significative pronunce sono state riportate negli scritti
difensivi delle parti (segnatamente Corte di Giustizia della CEE nelle cause
riunite C-223/99 e C-260/99 del 10 maggio 2001 e Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 97 del 4 aprile 2000), indirizzi dai quali il Collegio non intende
discostarsi, l’individuazione degli organismi di diritto pubblico tenuti
al rispetto delle procedure indicate nella legge 109/94 a tenore dell’art. 2,
settimo comma, lett. a) della legge stessa, consegue all’accertamento di tre
distinti requisiti richiesti cumulativamente per l’attribuzione di tale natura
ad un soggetto: a) il possesso della personalità giuridica, b) la sussistenza di
una dominanza pubblica riscontrabile in relazione alla presenza di diversi
indici di riconoscimento indicati espressamente nella norma ora richiamata;
c) il perseguimento della soddisfazione di interessi generali di carattere non
industriale o commerciale.
1.1. Con riguardo al caso di specie è pacifica la sussistenza del primo
requisito posto che la Interporto Padova s. p. a . ha personalità giuridica.
1.2. La sussistenza del secondo requisito è provata dalla circostanza,
affermata e documentata in corso di giudizio da parte appellante, del
possesso da parte di soggetti pubblici della maggioranza delle quote azionarie
della Interporto Padova s. p. a per una percentuale superiore al 55% del
capitale sociale.
Ricorre infatti nella specie
l’elemento al quale fa riferimento l’art. 2, settimo comma, lett. a) della legge
109/94 nella sua seconda parte, vale a dire “il controllo delle gestione “del
soggetto da parte di Enti pubblici.
Lo Statuto della Società
appellata dispone, infatti, all’art. 12 che ogni azione attribuisce il diritto
ad un voto e da ciò consegue che a tenore dell’art. 2359 del codice civile ,
primo comma, punto 1), gli Enti proprietari delle quote di maggioranza hanno il
controllo della Società stessa disponendo della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Sul punto non può essere
condivisa la considerazione svolta negli scritti difensivi delle Società
resistenti (in particolare della Interporto s.p.a.) secondo cui il controllo
cui si riferiscono le norme comunitarie e che consente, come si è detto, di
individuare la sussistenza di una dominanza pubblica sull’organismo soggetto al
controllo qualificandolo quale organismo di diritto pubblico, sarebbe
esclusivamente quello esercitatile da parte di Enti pubblici con modi e forme
diversi dalla partecipazione maggioritaria ed incentrati su controlli
amministrativi sull’organizzazione e sull’attività della società. Nessun
elemento testuale depone in tal senso e, semmai, la dizione ampia ed
onnicomprensiva utilizzata per individuare il controllo sulla gestione nella
norma qui in esame implica necessariamente che la forma più conosciuta ed
applicata nell’ordinamento societario per assumere il controllo di una Società
di capitali (quella appunto di acquisirne il pacchetto di maggioranza o comunque
una quota di capitale sociale idonea ad assicurarne in concreto il controllo)
fosse ben presente al legislatore comunitario.
Del resto la funzione della
disposizione in esame, di consentire a tutti gli operatori del settore idonei
dal punto di vista morale, tecnico e finanziario, di accedere ai flussi
finanziari pubblici (o attivati da Enti pubblici o ad essi equiparati) in
condizioni di parità e secondo le regole della concorrenza, sarebbe vanificata
se fosse consentito agli Enti pubblici di costituire Società con proprie
partecipazioni maggioritarie non soggette all’obbligo di contrattare con
procedure ad evidenza pubblica. Nè si può trascurare la considerazione che la
quota maggioritaria nella partecipazione societaria da parte di soggetti
pubblici influenza in modo decisivo sia il finanziamento delle attività che la
costituzione degli organi di vigilanza e direzione della Società stessa.
1.3. Per quanto concerne il terzo requisito appare chiara e non contestata la
attinenza ad interessi generali dell’attività svolta dalla Società appellata
mentre ne è contestata la natura non industriale o commerciale natura che, come
si è osservato in precedenza, deve accompagnare il perseguimento di interessi di
carattere generale perché un soggetto privato che svolga attività di rilievo
pubblicistico possa qualificarsi “organismo di dritto pubblico”.
In merito alla questione
specifica ora all’attenzione si deve sottolineare che l’attività svolta
dall’Interporto di Padova s. p. a. è prevista e disciplinata per gran parte
dalla legge 4 agosto 1990 n. 240 (in particolare per quel che qui interessa
dagli articoli 1 e 9) secondo cui La Società suddetta “previa stipula di una
convenzione” – i cui contenuti sono fissati nell’art. 4 della medesima legge- ha
“titolo a beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge”,
essenzialmente contributi finanziari ed agevolazioni procedimentali per la
realizzazione delle opere necessarie per la costruzione degli interporti, ha il
compito specifico di realizzare e gestire l’interporto di Padova vale a dire” un
complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio
di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo
ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con
porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione”.
Gli interporti costituiscono
nel loro insieme, con tutta evidenza ad avviso del Collegio, una delle
infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed in specie
per assicurare a tale sistema la necessarie flessibilità attraverso il
collegamento dei vari sistemi tasportistici e la caratteristica della
intermodalità che il sistema complessivo è chiamato ad acquisire.
Rispetto a tale constatazione
i dati riportati nell’atto di appello e desunti dal Piano Generale dei Trasporti
sono la conferma della importanza delle infrastrutture qui considerate.
La premessa è utile per
comprendere che la funzione di assicurare la costruzione degli interporti, la
loro adeguatezza strutturale e di dotazione di servizi per un efficiente
funzionamento (cfr. l’art. 5 della legge n. 240/90) sono coessenziali per
l’esistenza delle Società cui il legislatore con l’art. 9 della legge 240/90 ha
direttamente affidato tali compiti non rinunciabili né modificabili con atti di
autonomia privata dei soci perché definiti nelle convenzioni approvate dal
Ministero dei Trasporti e sottoscritte dalle Società interessate.
Discende direttamente dalle
considerazioni sin qui esposte che nel caso di specie ci si trova di fronte
all’esercizio di un servizio pubblico affidato per legge ad alcuni soggetti
e che è aperto per la sua compiuta realizzazione anche ad interventi di privati
con la funzione di integrare e completare il servizio pubblico in questione.
Peraltro i soggetti già
individuati dal legislatore nell’art. 9 della legge 240/90 devono comunque
assicurare lo svolgimento del servizio.
E’ per questa ragione che il
Collegio ritiene che mentre è ininfluente la natura degli atti con cui
l’attività della Società resistente può in concreto espletarsi, atti che possono
essere anche per gran parte rientranti nelle attività di diritto privato,
permane la qualificazione pubblicistica sottesa ai fini perseguiti con gli atti
stessi e che, perciò, si debba escludere la natura industriale o commerciale
dell’attività svolta dalla Interporto di Padova s.p.a..
1.3.1. Non vi è poi ostacolo alla soluzione qui accolta in ordine alla
sussistenza del requisito di cui trattasi nelle decisioni richiamate da parte
resistente se si tiene conto che la Corte di Cassazione ha esplicitamente
condiviso l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella decisione del
10 novembre 1998, causa 360-96 Gemeente Arnhem in ordine ad una questione
analoga che si era posta con riguardo alla costituzione di una Società per la
raccolta e la gestione dei rifiuti - cui è stata riconosciuta la qualità di
Amministrazione aggiudicatrice - e rispetto alla quale la Corte di Giustizia,
dopo aver rilevato che doveva escludersi la rilevanza della commistione
dell’attività di interesse generale (appunto la raccolta e gestione dei
rifiuti) con altre di natura commerciale ed, anche, la necessità della
prevalenza delle attività riferite all’interesse generale rispetto alle attività
strettamente commerciali, ha affermato la sussistenza del requisito in
questione per la prevalenza dell’attività ritenuta più significativa: quella
appunto connotata dalla generalità dell’interesse tutelato (cfr. Cass. Sezione
Unite n. 97 del 4 aprile 2000).
Le considerazioni svolte
nella medesima decisione in ordine alla alla disciplina applicabile all’Ente
Fiera di Milano non sono ad avviso del Collegio qui significative.
In effetti l’attività svolta
dal suddetto Ente correttamente è stata considerata di natura commerciale
(perché essenzialmente diretta a promuovere gli scambi commerciali organizzando
fiere e mostre in concorrenza con altri operatori pubblici e privati) mentre nel
caso di specie la costruzione e gestione degli interporti costituisce un
servizio pubblico strettamente connesso con il settore dei trasporti nel quale
la prevalenza degli interessi pubblici appare al Collegio evidente nel disegno
della legge 240/90.
1.3.2. Nelle considerazioni che precedono vi è anche la giustificazione della
fondatezza del secondo motivo di appello, non esaminato dal giudice di primo
grado e qui riproposto con cui si sostiene che in base all’art. 2, secondo
comma, lett. b) della legge 109/94, alla Interporto di Padova s.p.a. dovevano
applicarsi le disposizioni della legge stessa perché riveste la qualità di
concessionario di un pubblico servizio.
1.4. Nella stessa direzione si muovono le disposizioni della legge n. 166 del
1°agosto 2002 (166/2002) contenute nell’art. 37, terzo comma, che esplicitamente
hanno ricondotto nel settore dei trasporti” le opere strettamente funzionali
alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate
all’intermodalità” con la conseguente applicazione per la realizzazione degli
interporti delle norme sui cd. “settori esclusi” contenute nel D.P.R. 17 marzo
1995 n. 158.
La natura interpretativa di
queste norme discende sia dalla formulazione delle stesse: ”l’art 5, comma, 1,
lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 è da intendere” nel
senso che nella nozione di trasporti siano ricompresi anche gli interporti che
dalla stretta interdipendenza di tali infrastrutture con il settore dei
trasporti che emergeva chiaramente già dalla legge n. 240/1990.
Si deve rilevare che,
pertanto, anche per tale via la necessità di procedere all’aggiudicazione dei
lavori in questione con procedure ad evidenza pubblica non poteva essere negata.
Avrebbe dovuto trovare
applicazione, infatti, il regime dei cd. “settori esclusi” che comprende
esplicitamente tra i soggetti obbligati a seguire procedure pubbliche di gara
per l’aggiudicazione dei lavori anche le “imprese pubbliche” (art. 2, primo
comma, lett. a), i soggetti che dritti speciali o esclusivi (art. 2, primo
comma, lett. c) nonché gli enti costituiti in Società per azioni (art. 11 della
legge n. 489 del 1992).
La presente decisione si pone
in raccordo anche con la statuizione della Suprema Corte, a Sezioni Unite, n.
64/1999 richiamata nella stessa decisione qui ricordata, decisione in cui è
stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad una
controversia relativa ad un appalto di forniture dell’ATAC, azienda speciale
operante nel settore dei trasporti ed istituita dal Comune di Roma.
1.5. In questo contesto le disposizioni delle Statuto della Società resistente
contenute negli articoli 1 e 32, il cui valore è stato sminuito a mere
enunciazioni di principio dal giudice di primo grado riprendono appieno il loro
significato e qualificano l’attività sociale in quanto ispirata ai principi
dell’interesse pubblico “fissati in materia di creazione e gestione di
interporti in sede di programmazione comunitaria europea, nazionale e regionale”
(art. 3, quarto comma) ed, inoltre, perché diretta a riservare gli utili netti
di esercizio, fatti salvi gli accantonamenti per le riserve legali
“all’ulteriore sviluppo dell’attività sociale, secondo i programmi indicati
dall’Assemblea in sede di approvazione di bilancio” restando attribuita alla
ripartizione tra i soci solo” l’eventuale eccedenza”. Anche da tale angolazione
emerge l’assoluta preminenza degli interessi pubblici perseguiti dalla Società
Interporto di Padova s.p.a..
1.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va accolto con
riforma della sentenza appellata e rinvio al primo giudice perché possa
pronunciarsi sul merito della causa.
Sussistono ragioni per la
compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sul
ricorso in appello di cui in epigrafe, lo accoglie, dichiarando la giurisdizione
del giudice amministrativo con rinvio al primo giudice.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 Marzo 2003 con l’intervento
dei Sigg.ri:
Emidio Frascione Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere estensore
Marco Lipari Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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