Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4744 dell'11 settembre 2001
(L’approvazione dei progetti esecutivi per la realizzazione delle opere pubbliche rientra nella competenza della Giunta municipale, laddove al Consiglio comunale è attribuita l’attività di programmazione dei lavori pubblici)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al NRG 5451 dell’anno 1996 proposto da DI V. L.,
rappresentato e difeso dall’avv. V. Teresi e A. Volpe, con i quali è
elettivamente domiciliato in Roma, (....);
contro
COMUNE DI MARZANO APPIO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dall’avv. F. Laudadio, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma,
(....);
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. V, n.
183 del 10 maggio 1996;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marzano Appio;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla udienza in camera di consiglio del 10 aprile 2001 il consigliere
Carlo Saltelli;
Udito l’avvocato Laudadio per il Comune di Marzano Appio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza n. 400 del 2 novembre 1994 il Tribunale amministrativo regionale
della Campania, sez. V, su ricorso di Di V. L. annullava la delibera della
Giunta municipale del Comune di Marzano Appio n. 387 del 14 ottobre 1991, avente
ad oggetto: “approvazione progetto esecutivo per realizzazione di attrezzature
sportive nel capoluogo ed in frazione Ameglio, ai sensi L.R. n. 42/1979”, nonché
il decreto sindacale n. 566 del 4 febbraio 1994 di autorizzazione
all’occupazione d’urgenza di un’area di proprietà del ricorrente (in catasto del
Comune di Marzano Appio, partita 5196, foglio 8, mappale 152), occorrente per la
realizzazione delle predette attrezzature sportive, in quanto nella citata
delibera non erano stati indicati i termini previsti dall’art. 13 della legge 25
giugno 1865 n. 2359.
Con delibera n. 6 del 4 gennaio 1995 la Giunta Municipale di Marzano Appio
riapprovava lo stesso progetto esecutivo per la realizzazione dei sopra indicati
lavori, dichiarando di pubblica utilità l’opera ed urgenti ed indifferibili i
lavori, ai sensi della legge 3 gennaio 1978 n. 1, e fissando anche i termini per
l’inizio ed il compimento dei lavori e per le espropriazioni; quindi, con
decreto prot. 706 del 6 febbraio 1995 il Sindaco autorizzava nuovamente
l’occupazione temporanea d’urgenza dell’area di circa 7000 metri quadrati,
necessari per la realizzazione di quell’opera, del fondo di proprietà di Di V.
L..
Questi impugnava nuovamente anche i due nuovi provvedimenti innanzi al Tribunale
amministrativo regionale della Campania deducendo: l’elusione del giudicato
formatosi sulla ricordata sentenza n. 400 del 2 novembre 1994; l’incompetenza
della Giunta municipale all’esercizio delle funzioni amministrative in materia
di occupazione temporanea e d’urgenza ex art. 106, 3° comma, del D.P.R. 24
luglio 1977 n. 616, trattandosi di attività rientrante nella competenza del
Consiglio comunale; eccesso di potere per omessa comparazione degli interessi
pubblici e privati in gioco, per mancata valutazione di soluzioni alternative,
per erroneità e falsità di presupposti, per disparità di trattamento e manifesta
ingiustizia, con particolare riferimento alla circostanza che le caratteristiche
morfologiche dell’area non erano alla realizzazione di un campo di calcetto,
oggetto del progetto esecutivo.
L’adito Tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso,
ritenendo infondate tutte le censure mosse avverso i provvedimenti impugnati.
Avverso tale statuizione ha proposto appello il predetto Di V. L., articolando
sei motivi di censura con i quali sono state sostanzialmente riproposte tutte le
doglianze svolte in primo grado e disattese dal Tribunale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Marzano Appio che ha dedotto
l’inammissibilità ed infondatezza dell’avverso gravame di cui ha chiesto il
rigetto.
Con ordinanza n. 1230 del 30 agosto 1996 la Sezione ha respinto l’istanza
incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
DIRITTO
I. E’ controversa la legittimità del decreto n. 706 del 6 febbraio 1995, con il
quale il Sindaco del Comune di Marzano Appio ha disposto l’occupazione
temporanea d’urgenza di circa 7000 metri quadrati dell’area di proprietà di Di
V. L., in catasto partita 5196, foglio 8, mappa 152, necessari per la
costruzione di attrezzature sportive in Marzano Appio capoluogo e frazione
Ameglio, nonché gli atti presupposti, tra cui in particolare la delibera n. 6
del 4 gennaio 1995, con la quale la Giunta Municipale di Marzano Appio ha
riapprovato il progetto esecutivo per la realizzazione di attrezzature sportive
nel capoluogo ed in frazione Ameglio, dichiarando l’opera di pubblica utilità ed
i relativi lavori urgenti ed indifferibili, ai sensi della legge 3 gennaio 1978
n.1 e fissando i termini per l’inizio ed il compimento dei lavori e delle
espropriazioni.
Di V. L., proprietario dell’area
oggetto di occupazione, impugna la sentenza n. 183 del 10 maggio 1996 del
Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. V, che ha ritenuto
legittimi gli indicati provvedimenti, riproponendo le censure prospettate in
primo grado, ma disattese dai primi giudici, che qui di seguito si esaminano.
L’appellata amministrazione comunale
resiste all’appello, chiedendone il rigetto.
II. La Sezione osserva quanto segue.
II.1. Possono essere esaminati congiuntamente i primi tre motivi di gravame,
rubricati rispettivamente, il primo “travisamento dei fatti, erroneità dei
presupposti, contraddittorietà con la sentenza n. 400 depositata il 2.11.1994 su
ricorso 4358/1994 tra le stesse parti, sviamento, perplessità”; il secondo
“reiterazione di un provvedimento illegittimo, eccesso di potere, violazione del
principio di legalità, irragionevolezza, contraddittorietà”; il terzo “eccesso
di potere per elusione del giudicato del T.A.R. Campania (sent. N. 400/1994
della V Sezione), mancanza assoluta di motivazione”.
Le predette doglianze muovono tutte
dalla stessa considerazione e cioè che l’annullamento del precedente decreto di
occupazione d’urgenza (n. 566 del 4 febbraio 1994) e della delibera di
approvazione del progetto esecutivo degli stessi lavori di realizzazione di
attrezzature sportive nel capoluogo e nella frazione di Ameglia (delibera della
Giunta Municipale n. 387 del 14 ottobre 1991), ad opera della sentenza n. 400
del 2 novembre 1994 del medesimo Tribunale amministrativo regionale della
Campania (sez. V) non era stato determinato dal solo vizio della mancata
indicazione dei termini per i lavori e le espropriazioni, ma aveva investito i
detti provvedimenti nella loro interezza postulando la loro totale
illegittimità: ad avviso dell’appellante, ciò emergeva plasticamente
dall’affermazione contenuta nella stessa sentenza, secondo cui se
l’Amministrazione fosse rimasta dell’avviso di realizzare l’opera avrebbe dovuto
opportunamente verificarne la localizzazione alla luce delle previsioni degli
strumenti urbanistici nonché del canone di economicità dell’azione
amministrativa.
Per contro l’amministrazione
comunale di Marzano Appio aveva provveduto alla mera riapprovazione dei
precedenti provvedimenti, senza neppure emendarli dai vizi che li inficiavano,
sia circa la localizzazione dell’opera da realizzare, sia circa l’idoneità
dell’area effettivamente prescelta; tali provvedimento erano perciò illegittimi
per evidente elusione del giudicato e, d’altra parte, diversamente opinando si
sarebbe riconosciuto irragionevolmente all’amministrazione un potere
discrezionale assoluto.
Le censure sono destituite di
fondamento giuridico.
II.1. Giova innanzitutto precisare che, mentre l’effetto di annullamento, che
consegue ad una sentenza amministrativa di accoglimento, non è delineato dai
motivi di impugnazione, ma ha una estensione commisurata all’oggetto di
impugnativa (anche se è stata accolta una sola censura), per contro ai fini
della delimitazione dell’ambito del giudicato sotto il profilo del c.d. effetto
conformativo dell’ulteriore attività dell’amministrazione, occorre invece aver
riguardo alla tipologia (meramente formale e sostanziale) ed al numero dei
motivi accolti (C.d.S., sez. VI, 5 agosto 1999 n. 1017); pertanto il giudicato
di annullamento per soli vizi formali non elimina né riduce il potere
dell’amministrazione di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell’atto
annullato (C.d.S., sez. VI, 5 settembre 1996 n. 1198).
Nel caso di specie, dall’esame della
citata sentenza n. 400 del 2 novembre 1994 emerge che l’annullamento del decreto
sindacale n. 566 del 4 febbraio 1994 e della delibera della Giunta municipale n.
387 del 14 ottobre 1991 è stata disposta esclusivamente in ragione dell’omessa
indicazione dei termini per la realizzazione dei lavori e per le espropriazioni
di cui all’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, motivo
“inequivocabilmente formulato” dal ricorrente, com’è precisato espressamente
nella sentenza stessa; inoltre, con la pronuncia di accoglimento di quel motivo,
è stata espressamente dichiarata assorbita ogni altra censura.
Il giudicato amministrativo de quo,
formatosi pertanto soltanto in relazione al ricordato motivo, non precludeva
all’amministrazione comunale di provvedere nuovamente sulla questione,
riapprovando, com’è avvenuto, il progetto esecutivo dell’opera da realizzare,
con conseguenziale nuova dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza ed
indifferibilità dei lavori, emendando il precedente provvedimento dei vizi
accertati: infatti, solo qualora dal giudicato derivi per l’amministrazione un
obbligo puntuale che non lascia alcun margine circa l’esercizio dei suoi poteri,
essa non può altrimenti provvedere.
Deve quindi escludersi, come correttamente ritenuto dai primi giudici, che vi
sia stata un’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 400 del 2
novembre 1994 del Tribunale amministrativo regionale della Campania.
II.2. Il giudicato peraltro si forma in relazione ai motivi di gravame e non
alle affermazioni incidentali contenute nella sentenza (C.d.S., sez. IV, 6
novembre 1996 n. 1190; 16 ottobre 1995 n. 817), in quanto l’autorità del
giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della
pronuncia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande hinc
et inde proposte, sicchè ogni affermazione eccedente la necessità logico -
giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non
vincolante (Cass., civ., sez. III, 8 ottobre 1997 n. 9775): sulle considerazioni
contenute nella più volte ricordata sentenza n. 400 del 2 novembre 1994 circa il
comportamento che l’amministrazione avrebbe dovuto tenere nel caso di
realizzazione delle attrezzature sportive non si è formato alcun giudicato.
I motivi in esame devono essere
pertanto respinti.
III. Con il quarto motivo di appello, il Di V. ha lamentato “violazione di legge
art. 106, 3° comma D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, incompetenza, violazione del
giusto procedimento, falsità di presupposti”, rilevando che l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di occupazione di urgenza non rientrava nella
competenza della Giunta Municipale, bensì in quella del Consiglio comunale.
Anche tale motivo è infondato.
Osserva la Sezione che la delibera
n. 6 del 4 gennaio 1995, con la quale la Giunta municipale di Marzano Appio ha
riapprovato il progetto esecutivo per la realizzazione di strutture sportive nel
capoluogo e nella frazione Ameglio, è pienamente legittima sotto il profilo
della competenza, rientrando proprio nei poteri della giunta municipale
l’approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche, laddove al
Consiglio comunale è attribuita l’attività di programmazione dei lavori pubblici
(C.d.S., sez. IV, 17 gennaio 1995 n. 23; 5 febbraio 1999 n. 110; 24 febbraio
1018).
Nella predetta delibera d’altra
parte, contrariamente a quanto adombrato dall’appellante, non risulta delegato
alla stessa Giunta municipale o al Sindaco alcun potere all’adozione dei
provvedimenti espropriativi necessari per la realizzazione delle strutture
sportive il cui progetto esecutivo era stato riapprovato.
Peraltro, il Sindaco del Comune di
Marzano Appio ha legittimamente adottato il decreto di occupazione d’urgenza
dell’area occorrente alla realizzazione dei lavori in argomento, ai sensi
dell’art. 2 della legge regionale della Campania 19 aprile 1977 n. 23 (recante
“Provvedimenti espropriativi di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971 n.
865 – Designazione dell’organo regionale cui compete l’esercizio delle funzioni
di carattere amministrativo”), secondo cui i provvedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi previsti dalla stessa legge, tra cui rientra, ai
sensi dell’art. 1, lett. c), l’autorizzazione all’occupazione d’urgenza, sono
adottati proprio dai sindaci dei comuni.
IV. Denunciando “eccesso di potere per omessa comparazione degli interessi
pubblici e privati in gioco, violazione del principio secondo il quale
l’interesse pubblico va soddisfatto con il minor sacrificio possibile
dell’interesse privato; eccesso di potere per mancata valutazione di soluzioni
alternative, eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti”, è stata
quindi sostenuta l’illegittimità della scelta dell’area, compiuta senza valutare
possibili soluzioni alternative, sottolineando che le sue caratteristiche
morfologiche (fondo scosceso e obliquo) la rendevano inidonea e inadeguata alla
realizzazione delle previste strutture sportive, che consistevano nella
realizzazione di un capo di calcetto, imponendo dei costi aggiuntivi non
previsti dall’amministrazione.
Il motivo è fondato.
Sebbene la scelta di un’area sulla
quale realizzare un intervento pubblico rientri nell’ampia discrezionalità
dell’Amministrazione, essa non può sfuggire al sindacato del giudice
amministrativo quando sia caratterizzata da un’evidente irragionevolezza o
illogicità.
Nel caso di specie, l’area di
proprietà dell’appellante e scelta dall’Amministrazione per la realizzazione del
campo di calcetto, come risulta dalla perizia tecnica di parte appellante
esibita in giudizio, ha una conformazione tale che per la realizzazione di una
qualsiasi struttura sportiva, in quanto “sarebbe necessario procedere a
movimentazioni di terra con riempimenti e/o sbancamenti di notevole entità;…si
renderebbe necessaria la costruzione di muri di contenimento di grande altezza e
notevole sviluppo lineare, che creerebbero problemi di impatto ambientale;…si
dovrebbero realizzare opere di drenaggio e di incanalamento delle acque per
salvaguardare i terreni sottostanti…”.
L’Amministrazione comunale non ha
contestato tali rilievi, essendosi limitata a precisare che, come risultato dal
verbale di immissione in possesso, l’area si presentava libera da colture in
atto.
Le censure svolte dall’appellante
risultano, pertanto, fondate non risultando che l’area prescelta sia la migliore
disponibile ovvero sia quella che consenta il minor sacrificio degli interessi
privati per il conseguimento degli interessi pubblici, ma apparendo evidente il
contrario. Nè risulta che l’Amministrazione abbia tenuto conto dei costi,
aggiuntivi a quelli per la realizzazione della struttura sportiva, per rendere
utilizzabile ed adeguata l’area prescelta, come sarebbe stato necessario per
assicurare all’azione amministrativa i caratteri di imparzialità e di buon
andamento, indicati dall’art. 97 della Costituzione.
V. Sotto tale profilo, assorbito l’ultimo motivo di gravame, gli atti impugnati
devono essere considerati affetti dai lamentati vizi e devono essere annullati,
previo accoglimento dell’appello e riforma dell’impugnata sentenza.
Le spese dell’intiero giudizio
possono, come di regola, seguire la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) accoglie
l’appello ed in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo
grado e annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Marzano Appio al pagamento in favore dell’appellante delle
spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessive £. 10.000.000
(diecimilioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2001, con la
partecipazione dei seguenti signori:
GIOVANNI PALEOLOGO - Presidente
MARCELLO BORIONI - Consigliere
ALDO SCOLA - Consigliere
GIUSEPPE CARINCI - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere, est.
MASSIMA
Il giudicato amministrativo si forma sulla base dei motivi accolti, con la
conseguenza che mentre l’effetto di annullamento investe l’atto amministrativo
nella sua interezza, quanto al c.d. effetto confomativo deve aversi riguardo al
numero ed alla tipologia (formale o sostanziale dei motivi accolti) onde
stabilire l’attività che la Pubblica amministrazione può compiere.
I singoli motivi di ricorso proposti avverso un atto amministrativo, idonei ad
assicurare determinati vantaggi al ricorrente, sotto il profilo del vincolo
all’azione amministrativa che può derivare dal loro eventuale accoglimento,
costituiscono altrettanti capi della sentenza rispetto ai quali deve verificarsi
l’eventuale soccombenza ai fini dell’ammissibilità della relativa impugnazione.
L’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un’opera pubblica
rientra nella competenza della Giunta municipale.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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