Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4725 del 17 settembre 2002
(Nella trattativa privata senza
gara ufficiosa ma condotta secondo la metodica della ricerca di mercato - ossia
senza la preventiva adozione di formale provvedimento, con integrale mancanza
delle forme, inesistenza di termini e assoluta eliminazione di ogni metodica
concorsuale - il soggetto che propone la propria offerta presta acquiescenza
alla scelta della P.A. di ricorrere a tale tipo di procedura
non procedimentalizzata)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sui ricorsi in appello
11023/2001 proposto da Italc. s.p.a. (già A. gas s.r.l.) in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione in carica rappresentato e difeso dagli avvocati G. F. Ferrari, E. S. Damiani e L. Manzi presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Roma, (....)
contro
il Comune di Aradeo, non costituitosi in giudizio
e nei confronti
di I. s.p.a. in persona del Presidente in carica rappresentato e difeso
dall’avvocato V. Cocozza unitamente al quale è domiciliato in Roma, (....)
presso lo studio dell’avvocato L. Napolitano;
R.G. 11476/2001 proposto dal Comune di Aradeo in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Quinto con domicili eletto in Roma (....), presso lo studio Grez;
contro
I. s.p.a. come sopra rappresentata e difesa
e nei confronti
di Italc. s.p.a. come sopra rappresentata e difesa
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione
staccata di Lecce Sezione seconda n. 1702/2001 pubblicata mediante deposito il
15 settembre 2001
Visti gli appelli con i relativi allegati:
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italc. s.pa. e di I. s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese:
Visto il dispositivo di Sentenza n. 164, pubblicato il 15.03.02;
Visti gli atti tutti delle cause;
Nominato relatore per l’udienza del 12 marzo 2002 il Consigliere Filoreto
D’Agostino e uditi altresì per le parti gli avv.ti E. Sticchi Damiani, L. Manzi,
V. Cocuzza e Sasso su delega dell’avv. P. Quinto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue
RITENUTO IN FATTO
Vengono in decisione gli appelli avverso la sentenza in epigrafe indicata con la
quale il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione staccata di
Lecce ha accolto il ricorso della I. s.pa. e, per l’effetto, ha annullato
la deliberazione della giunta comunale di Aradeo n. 220 del primo settembre
1998, con la quale si disponeva di affidare alla A. Gas s.r.l. (oggi Italc. s.p.a.) la concessione del servizio di distribuzione del gas metano.
In entrambi i giudizi I. s.p.a. si è costituita e ha concluso per la
reiezione dei rispettivi gravami.
All’udienza del 12 marzo 2002 parti e causa sono state assegnate in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente disposta la riunione degli appelli rivolti avverso la
medesima pronuncia.
Sono state riproposte in grado di appello eccezioni di irricevibilità e
inammissibilità avanzate in prime cure e respinte dal Tribunale amministrativo
per la Puglia.
Può prescindersi dall’eccezione di irricevibilità, che non risulta peraltro
pienamente provata, essendo evidente come il ricorso di prime cure dell’odierna
appellata fosse inammissibile per avere la stessa prestato acquiescenza alla
procedura negoziale attivata dal Comune di Aradeo senza la preventiva adozione
di formale provvedimento ai sensi dell’articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondato il ricorso sul rilievo della
mancanza di tale atto, la cui carenza è stata considerata utile anche per
respingere l’eccepita inammissibilità del gravame per intervenuta acquiescenza.
Il Tar ha, infatti, affermato che l’ipotesi di acquiescenza richiede come logico
presupposto un atto nei cui confronti va verificata l’adesione anche implicita
della parte ricorrente: nel caso di specie, mancando l’atto, non opererebbe
ipotesi ostativa alla corretta proposizione del ricorso.
Le conclusioni rassegnate nella sentenza impugnata non possono essere condivise:
esse confliggono con il principio di leale comportamento delle parti e con la
logica della procedura informale attivata dal Comune di Aradeo.
E’ indubbio, come può rilevarsi dagli atti versati, che l’I. s.p.a., a
fronte della richiesta del Comune di Aradeo di formulare una proposta sul
servizio di distribuzione del gas metano, non interpretò quell’invito come la
domanda di una consulenza o di uno studio di settore, ma si comportò, per tutta
la durata delle trattative, come soggetto interessato ad acquisire la relativa
concessione.
Era d’altronde evidente per la stessa I. s.p.a. che la richiesta del
Comune non scaturiva da un atto formale e che non erano utilizzati
i canoni della c.d. gara ufficiosa, tenendo conto dell’integrale mancanza delle
forme, dell’inesistenza di termini e dell’assoluta eliminazione di ogni metodica
concorsuale, alla quale sono inscindibilmente collegate istanze di tutela della
par condicio dei partecipanti con ovvie conseguenze in ordine alla
procedimentalizzazione delle attività da parte dell’Amministrazione.
A fronte di un’attività priva di qualsivoglia connotazione procedimentale
idonea a significare una preventiva deliberazione a contrattare, l’offerente
(id est l’I. s.p.a.) poteva modulare il proprio contegno di trattativa in
queste diverse modalità:
non accettare una procedura
priva di ogni soluzione garantistica e non formulare un’offerta;
rappresentare al Comune la
carenza del preventivo momento deliberativo e richiedere una articolazione della
negoziazione più garantistica per sé e, per la proprietà transitiva, per gli
altri aspiranti alla concessione;
richiedere quanto meno le
ragioni del comportamento “libero” dell’Amministrazione per poter valutare
l’opportunità della propria partecipazione alle trattative;
formulare un’offerta,
accettando implicitamente le conseguenze dell’adesione al contegno
dell’Amministrazione.
Nel caso di specie si è verificata proprio quest’ultima evenienza, sicché la
contestazione successiva, quando cioè il risultato negoziale non era favorevole,
colora di riserva mentale il contegno antecedente (con possibili riflessi sulla
violazione del principio di leale collaborazione delle parti nelle trattative ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1337 del codice civile).
Perché si formi l’acquiescenza non è, invero, necessaria l’adozione formale di
un atto quando il contegno delle parti sia indirizzato a manifestare il loro
assenso (o, in ogni caso, la non contestazione in ordine) alla produzione di
effetti comunque determinati dall’inequivoco comportamento della controparte:
nel caso di specie la ricerca di mercato dell’impresa cui affidare la
concessione del servizio di distribuzione del gas metano.
In altre parole, con il proporre all’Amministrazione la propria offerta la
società ricorrente ha prestato adesione alla scelta dell’Amministrazione di
procedere a trattativa privata, secondo la metodica della ricerca di mercato
(C.d.S:, VI, 8 luglio 1995, n. 703).
Sembra tuttavia equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta riuniti gli
appelli in epigrafe indicati, e per l’effetto, in riforma della sentenza n.
1702/2001 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione
staccata di Lecce, dichiara inammissibile il ricorso di prime cure.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma addì 12 marzo 2002 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale – Sezione Quinta riunito in camera di consiglio con l’intervento
dei Signori:
Presidente Alfonso Quaranta
Consigliere Giuseppe Farina
Consigliere Paolo Buonvino
Consigliere Francesco D’Ottavi
Consigliere Filoreto D’Agostino estensore
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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