Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4657 del 4 settembre 2001
(La data di ricezione di un atto inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è quella risultante dalla cartolina di ritorno e non quella successiva di assunzione a protocollo della posta in arrivo, da parte della P.A. destinataria, stante la natura interna del protocollo e l’inidoneità a costituire da solo mezzo di prova in favore della stessa P.A. che lo gestisce, in contrasto con la certificazione proveniente dall’Ufficio postale)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4499 del 2000, proposto dal Ministero per i beni e le
attività culturali e la Sovrintendenza B.A.A.A.S. per la Puglia, in persona del
Ministro e del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui sono per legge domiciliati, in
Roma, (....)
contro
C. V. e Soc. V. A. & C, C.n.c., in persona del legale rappresentante in carica,
Sig. A. V., con sede in ..., rappresentati e difesi dall’Avv. F. Lofoco e V.
Romano, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, (....)
e nei confronti
della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta in carica, nonché
del Comune di ...., in persona del Sindaco in carica, non costituiti
per l'annullamento
della sentenza n. 909 del 6 marzo 2000 del Tribunale Amministrativo Regionale
della Puglia, Sez. II;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 20 aprile 2001, il Consigliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’avvocato dello Stato Russo, l’avv. Lofoco
e l’avv. Romano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia ha annullato il decreto del sovrintendente ai beni ambientali,
architettonici, artistici e storici della Puglia n. 14435 del 22 luglio 1999,
recante annullamento di nullaosta paesistico n. 7 del 13 maggio 1999, rilasciato
agli attuali appellanti per la realizzazione di un intervento edilizio,
consistente nella demolizione di bungalows e costruzione su area di sedime di
fabbricato composto di due piani fuori terra e piano cantinato e soprelevazione
di fabbricato esistente.
Il giudice di primo grado ha
ritenuto che il provvedimento era stato adottato tardivamente, rispetto la data
di ricezione da parte dell’Ufficio degli atti inviati dal Comune a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, assumendo come data della ricezione
quella certificata dal servizio postale, a nulla rilevando la registrazione a
protocollo dell’Ufficio di destinazione, avvenuta successivamente.
Il ricorso è stato dunque
accolto sulla base della relativa censura, ancorché il Tribunale abbia ritenuto
di dovere anche affrontare il merito degli altri motivi di impugnazione,
ritenuti infondati.
2. Avverso l’anzidetta sentenza si grava l’amministrazione soccombente,
sostenendo la tesi dell’inidoneità del mezzo assunto dal giudice di primo grado
come mezzo di prova (copia fotostatica della cartolina di ritorno).
3. Si è costituita la parte privata appellata, resistendo all’appello.
DIRITTO
La tesi dell’Amministrazione appellante deve essere respinta.
E’ in atti copia della cartolina di ritorno, fotocopiata nel frontespizio e nel
retro, recanti rispettivamente gli estremi relativi al mittente della
raccomandata, destinatario della cartolina di ricevimento e del destinatario del
plico, ricevuto in data 20 maggio 1999. La copia anzidetta - in unico foglio,
recante anche gli estremi di spedizione della raccomandata, e l’attestato di
autenticità (rispetto all’originale in possesso dell’Amministrazione comunale
che spedì il plico), certificato dal responsabile dell’ufficio comunale di ... –
costituisce prova sufficiente della recezione, essendo, sia la data della
recezione sia l’autenticità del documento certificati da pubblico ufficiale
senza essere stati non contestati nelle forme di rito.
Neppure può essere revocato in dubbio il contenuto del plico, con il quale si
assume essere stati inviati il nulla-osta ed i relativi documenti, in quanto
l’amministrazione statale non ha neanche fornito un principio di prova che il
contenuto della raccomandata fosse differente da quanto successivamente
protocollato.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la data di ricezione
alla quale occorre fare riferimento è quella risultante dalla cartolina di
ritorno e non quella successiva di assunzione a protocollo della posta in
arrivo, da parte dell’Amministrazione destinataria, stante la natura interna del
protocollo e l’inidoneità a costituire da sola mezzo di prova in favore della
stessa Amministrazione che lo gestisce, in contrasto con quanto rappresentato in
certificazione proveniente dall’Ufficio postale.
L’appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti
costituite.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando respinge l’appello in epigrafe;
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 20 aprile 2001, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.
VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Giorgio GIOVANNINI PRESIDENTE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI CONSIGLIERE, EST.
Pietro FALCONE CONSIGLIERE
Giuseppe ROMEO CONSIGLIERE
Rosanna DE NICTOLIS CONSIGLIERE
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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