Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4622 del 3 settembre 2001
(L’obbligo di astensione e allontanamento dalla seduta del consigliere in posizione di conflitto di interesse, prescinde da un vantaggio concreto, bastando a determinarlo anche la semplice ipotesi in astratto di un interesse proprio in conflitto con l’interesse pubblico, a nulla rilevando la realizzazione o meno dell’interesse privato e il concreto pregiudizio della P.A., ferma restando la necessità di una correlazione immediata e diretta tra posizione del consigliere e oggetto della deliberazione)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 247/92 proposto dal Comune di Legnano, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Sala e U. Ferrari, elettivamente
domiciliato in Roma, (....), presso lo studio di quest’ultimo;
contro
Soc. C. I.T.C. S.p.a. (già Cotonificio C. S.p.a.), in persona del legale
rappresentante pro tempore – parte appellata e appellante in via incidentale -
rappresentata e difesa dagli avv.ti E. Romanelli e C. Ribolzi, elettivamente
domiciliata in Roma, (....), presso lo studio del primo;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano,
Sez. II, n. 874, pubblicata in data 12 novembre 1990, resa tra le parti, con cui
è stato accolto il ricorso proposto dal Cotonificio C. S.p.a., concernente
decreto di occupazione d’urgenza nonché approvazione del piano di esproprio e di
autorizzazione all’occupazione e immissione in possesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata e l’appello
incidentale proposto dalla stessa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 15 maggio 2001 il Consigliere Giuseppe
Carinci;
Uditi l'avv. Ferrari, per la parte appellante, e l'avv. Pafundi, in sostituzione
dell'avv. Romanelli, per la parte appellata;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 5 maggio 1987, la Cotonificio S.p.a. ha impugnato
dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia il provvedimento
di occupazione d’urgenza e gli atti di approvazione del piano di esproprio e di
autorizzazione all’occupazione e all’immissione in possesso emanati dal Comune
di Legnano, concernenti un’area di sua proprietà dell’estensione di circa 9.000
mq.. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto
diversi profili.
Si è costituito in giudizio il Comune interessato che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Il Tribunale adito, rigettati i motivi uno e tre dell’impugnativa, ha ritenuto
fondato il ricorso in base alle censure sollevate con il secondo motivo –
ritenuto proposto tempestivamente - con cui era stata dedotta violazione
dell’art. 290 del T.U. 4 febbraio 1915 n. 148 e dell’art. 290 del T.U. 3 marzo
1934 n. 383, per incompatibilità del Consigliere comunale F. L., che
aveva preso parte alle deliberazioni n. 189 del 14 luglio 1983 e n. 390 del 29
settembre 1986, concernente l’adozione dei suddetti atti ablativi. Ha inoltre
ritenuto assorbite le ulteriori censure.
Avverso detta pronuncia ha interposto appello il Comune di Legano che, con atto
notificato in data 19 dicembre 1991, ha dedotto i seguenti motivi.
1) La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto tempestiva la censura di
illegittima partecipazione del Consigliere L. agli atti deliberativi di
occupazione ed espropriazione dell’area della ricorrente, non essendo stato
adeguatamente considerato che la previsione espropriativa era già contenuta nel
P.R.G. del 1982 e approvato nel 1985, in conformità a un vincolo di
preordinazione all’esproprio. La censura doveva quindi ritenersi inammissibile,
in considerazione che gli atti impugnati non costituivano che una mera
applicazione del P.R.G. già consolidato.
2) La sentenza del TAR ha fatto erronea applicazione dell’art. 290 del T.U. 4
febbraio 1915 n. 148 e dell’art. 279 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto il
dovere di astensione del Consigliere L. è stato configurato oltre i limiti della
sua esatta qualificazione giuridica, non ricorrendo una correlazione diretta e
immediata tra la situazione di questi e l’oggetto della deliberazione,
concernente un’opera pubblica destinata all’uso collettivo, che solo
indirettamente, come cittadino residente nella zona, avrebbe potuto
avvantaggiare il medesimo.
Si è costituita la società C.
I.T.C. S.p.a. - subentrata all’iniziale ricorrente – che ha eccepito la nullità
dell’appello, in quanto non notificato personalmente alla parte presso il suo
domicilio reale, ma solo al procuratore domiciliatario in primo grado. Ciò in
quanto l’atto è stato notificato in data 19 dicembre 1991, cioè oltre un anno
dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 12 novembre 1990,
e in contrasto, per tale motivo, con le previsioni dell’art. 330 del cod. proc.
Civ..
La resistente ha anche
promosso ricorso incidentale diretto a contestare i capi della sentenza con i
quali sono stati rigettati i motivi primo e terzo del ricorso in primo grado. A
tal uopo la stessa, premesso che il vincolo che gravava sul suo terreno, imposto
con l’approvazione del P.R.G. del 1972, era ormai scaduto e che non poteva
considerarsi ripristinato con l’adozione della variante del 1985, sostiene,
anche sulla base dell’intervenuta revoca della delibera del 14 luglio 1983 –
adottata ex lege 3.1.1978 n. 1 –che l’area controversa è tornata ad assumere
l’iniziale destinazione a scuola elementare e verde, non avendo
l’Amministrazione comunale mai provveduto in altro modo a modificarne la
destinazione, donde la sicura illegittimità degli atti dispositivi
dell’Amministrazione comunale.
La stessa ha inoltre riproposto i seguenti motivi dichiarati assorbiti (4°, 5° e
6° di primo grado):
- il Comune ha vanificato e reso inutile il principio del giusto contraddittorio
promosso ex art. 10, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, avendo
iniziato la procedura d’urgenza prima di conoscere la decisione del Presidente
della Regione sulle osservazioni presentate. In ogni caso, il Comune avrebbe
dovuto dare adeguata motivazione sulle ragioni del porre egualmente in atto i
provvedimenti ablativi.
- E’ erronea ed apodittica la necessità di realizzare l’intervento in questione
sull’area di sua proprietà, quando in prossimità esistono per lo meno altre
cinque aree idonee allo scopo. La scelta, in ogni caso, non è stata motivata, e
sarebbe stato più congruo ricercare la disponibilità dell’area a nord della
Chiesa, in zona già vincolata ad attrezzature di interesse collettivo e connessa
agli interessi della Parrocchia. Sussiste, inoltre, erroneo presupposto sulla
possibilità di realizzare uno svincolo di collegamento tra le strade esistenti
nella zona.
- La previsione dell’indennità di esproprio è manifestamente lontana da una
reale valutazione minima e sussiste, quindi, un palese difetto di presupposto
che determina l’illegittimità dell’intero procedimento.
In data 11 aprile 2001, l’appellante ha depositato atti inerenti al giudizio.
Con memoria depositata in data 18 aprile 2001, la difesa della società C.,
premesso che la vicenda su descritta riveste tuttora interesse quanto meno sotto
il profilo del risarcimento del danno, ha ulteriormente illustrato l’assunto
difensivo e ha insistito nelle conclusioni già formulate, con riferimento anche
alle argomentazioni svolte con l’appello incidentale.
All'udienza del 15 maggio 2001, sentiti i difensori delle parti, la causa, è
stata assegnata in decisione.
DIRITTO
Va esaminata in linea preliminare l’eccezione sollevata dalla difesa della
società C., la quale sostiene che il gravame si appalesa inammissibile,
essendo nulla la notifica disposta solo presso il procuratore domiciliatario di
primo grado, mentre, trattandosi di appello proposto oltre l’anno dalla
pubblicazione della sentenza, l’atto doveva essere notificato personalmente alla
parte presso il suo domicilio reale.
Come sostenuto da parte resistente, il deposito della sentenza presso la
Segreteria del Tribunale amministrativo è avvenuto il 12 novembre 1990, mentre
l’appello è stato notificato solo in data 19 dicembre 1991. Il gravame tuttavia,
tenuto conto della sospensione feriale dei termini, risulta tempestivo, perché
la sentenza appellata non risulta notificata alla parte interessata. E’ quindi
valido, ai fini dell’impugnazione, il termine annuale di cui all’art. 327 del
cod. proc. civ., non assumendo rilevanza - in considerazione del regime
processuale vigente all’epoca dell’appello - la riduzione dei termini
processuali di cui all’art. 19 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con
legge 23 maggio 1997 n. 135.
Come si è visto, però, parte resistente sostiene che la notifica eseguita sia da
ritenere nulla, siccome effettuata soltanto presso il procuratore domiciliatario
in primo grado, e non, come invece richiesto, presso la parte nel suo domicilio
reale, trattandosi di appello proposto oltre il termine di un anno dal deposito
della sentenza.
In effetti, l’art. 28 della legge 6.12.1971 n. 1034, nello stabilire che avverso
le sentenze dei Tribunali amministrativi è ammesso ricorso al Consiglio di Stato
entro il termine di sessanta giorni dalla ricevuta notificazione, fa rinvio
anche alle previsioni dell’art. 330 del cod. proc. civ., secondo cui, nel caso
di impugnazione della sentenza dopo un anno dalla sua pubblicazione – se ammessa
- la notifica dev’essere fatta personalmente, cioè presso il domicilio reale
della parte interessata.
E’ parere del Collegio che tale ipotesi non ricorra, però, nel caso in esame. In
effetti, nel calcolo del previsto termine annuale non può non essere escluso,
per evidenti ragioni di ordine sistematico, il periodo di sospensione feriale di
cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742. Tenuto quindi conto di tale periodo e
delle rispettive date di deposito della sentenza e di notifica dell'appello
–così come sopra indicate - si evidenzia che il periodo annuale non può
ritenersi superato e non va quindi applicata la previsione dell’art. 330 del
cod. proc. civ.
In ogni modo, l’eccezione sarebbe destinata a rimanere priva di rilevanza. E’
pacifico in giurisprudenza che l'avvenuta costituzione della parte cui l’atto è
diretto sana ex tunc l’eventuale difetto di notifica (Cons. St., Sez. V, n. 64
del 2.3.1983). Il che si è verificato appunto nel caso in esame, dove la parte
appellata si è ritualmente costituita nel giudizio di appello, determinando
così, secondo le previsioni dell’art. 156 del cod. proc. civ., il raggiungimento
dello scopo dell’atto contestato.
Nell’esame di merito, è utile ricordare che oggetto dell’appello è la sentenza
con la quale il Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, in
accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto dall’appellata società
C., ha annullato il piano di esproprio nonché il decreto di occupazione
d’urgenza e di autorizzazione all’immissione in possesso di un terreno di
proprietà di quest’ultima, emanati dal Comune di Legnano.
In sede di appello il Comune ha riproposto in primo luogo l’eccezione di
inammissibilità già sollevata in primo grado, avverso proprio il secondo motivo,
sull’assunto che il Tribunale Amministrativo non avrebbe tenuto conto, nella
circostanza, che la previsione espropriativa del terreno della società era già
contenuta nel P.R.G. adottato nel 1982 e approvato nel 1985. Gli attuali atti
ablativi sarebbero quindi intervenuti a seguito e in conformità di un
preesistente vincolo preordinato all’esproprio, come mera applicazione del
P.R.G. già consolidato, donde la palese tardività dell’impugnativa.
Le censure si appalesano infondate.
Come si riscontra dal contenuto della sentenza appellata, il Tribunale
Amministrativo ha ritenuto che la previsione inserita nel P.R.G. si è
attualizzata solo con le decisioni assunte dal Comune attraverso le
deliberazioni che costituiscono oggetto di controversia. Solo con tali atti,
invero, è stata espressa la volontà di procedere all’esproprio del terreno di
proprietà della società C., che nello strumento urbanistico generale
costituiva solo oggetto di mera previsione. Non va sottaciuto, peraltro, che la
destinazione iniziale dell’area, riservata a scuola elementare e, in parte, a
giardino pubblico, è stata anche variata, ed è evidente che le deliberazioni
impugnate presentano contenuto innovativo rispetto alle previsioni dello
strumento urbanistico del 1982. In modo corretto, quindi, il giudice di prime
cure ha ritenuto che la censura in argomento sia stata proposta tempestivamente.
Con il secondo motivo, il Comune sostiene che la sentenza del TAR ha fatto
erronea applicazione della normativa vigente, in quanto il dovere di astensione
del Consigliere L. è stato configurato oltre i limiti della sua
qualificazione giuridica. Tenuto conto, cioè, che attraverso le deliberazioni
impugnate è stato previsto di realizzare un’opera pubblica destinata a uso
collettivo, nessun interesse immediato e diretto poteva essere a lui attribuito,
donde la piena legittimità degli stessi atti.
A tal proposito è necessario richiamare la previsione contenuta sia nell’art.
290 del T.U. 4 febbraio 1915 n. 148 che nell’art. 279 del T.U. 3 marzo 1934 n.
383, secondo cui qualora i consiglieri comunali siano portatori di interessi
personali che possano determinare posizioni di conflittualità in ordine alle
decisioni da assumere, gli stessi sono tenuti ad astenersi dalle relative
deliberazioni e ad allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione
degli affari. La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che
l’obbligo di astensione sorge per il solo fatto che il consigliere rivesta una
posizione suscettibile di determinare anche in astratto un conflitto di
interesse, a nulla rilevando che il fine specifico sia realizzato o meno (Cons.
St., Sez. IV, n. 1291 del 7.10.1998; n. 827 del 18.5.1998), fermo restando che
debba sussistere una correlazione immediata e diretta tra la posizione del
consigliere e l’oggetto della deliberazione (Cons. St., Sez. II. Parere n. 2868
del 3.5.1995).
Nel caso in esame, il Tribunale amministrativo ha rilevato che la deliberazione
29 settembre 1986 n. 390 - con la quale è stato approvato il piano di esproprio
del terreno della società C. per la realizzazione di un’area in parte a verde e
in parte a parcheggio - ha riportato il voto favorevole di 27 consiglieri, tra i
quali quello del consigliere F. L., residente a
Legnano, al civico n. (....), che è una delle vie che delimitano
l’area oggetto della procedura di esproprio. Circostanza, questa, non
contestata. Lo stesso consigliere aveva inoltre partecipato alla discussione e
all’approvazione anche della delibera 14 luglio 1983 n. 189, quando per la prima
volta furono approvati gli atti di esproprio. In tale occasione il medesimo
aveva avanzato la proposta di ridurre l’area a parcheggio e di aumentare l’area
a verde, fini ottenuti appunto attraverso l’indicata deliberazione n. 390, con
cui è stato stabilito di ridurre da mq. 1500 a mq. 650 l’area avente
destinazione a parcheggio, con ampliamento dell’area destinata a giardino
pubblico a fronte dell’abitazione del medesimo.
Sulla base di tale specifica situazione, il Collegio ritiene corretta la
soluzione adottata dal Tribunale amministrativo che ha ritenuto tale risultato
idoneo a soddisfare, per lo meno in astratto, l’interesse privato del citato
consigliere, titolare di una posizione che indubbiamente potrebbe essere venuta
ad avvantaggiarsi con il conseguimento del predetto risultato.
Come già osservato, le richiamate disposizioni, nel sancire l’obbligo di
astensione e di allontanamento dalla seduta del consigliere in situazione di
conflittualità, prescinde dall’apprezzamento in concreto di un vantaggio,
essendo sufficiente a determinarlo anche la semplice ipotesi in astratto di un
qualsiasi interesse proprio che possa risultare in conflitto con la
realizzazione dell’interesse pubblico, a nulla rilevando il fine specifico di
realizzare l’interesse privato e il concreto pregiudizio dell’Amministrazione
pubblica (Cons. St., Sez. IV. n. 827 del 18.5.1998; n. 1291 del 7.10.1998).
La rilevata situazione è quindi significativa della sicura esistenza di un
conflitto tra l’interesse pubblico alla realizzazione del giardino, e
l’interesse privato del consigliere comunale, che aveva quindi l’obbligo di
astenersi dal prendere parte alla seduta in cui l’argomento è stato discusso e
deciso. Non essendo ciò avvenuto, correttamente il Tribunale amministrativo ha
ravvisato l’esistenza di un conflitto di interesse tra la posizione del medesimo
e l’oggetto delle deliberazioni impugnate, ritenendole viziate per
partecipazione alle decisioni del consigliere comunale in posizione di
incompatibilità.
Per tali ragioni, i motivi dell’appello principale si appalesano infondati e il
relativo gravame va respinto. Resta quindi confermata la decisione di primo
grado, compresa quella di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi ivi sollevati.
Tale conclusione conduce, conseguentemente, a ritenere improcedibile l’appello
incidentale proposto in questa sede. In effetti, il confermato annullamento
degli atti impugnati in primo grado determina il venire meno di qualsiasi
interesse collegato a tale ricorso.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell’appellante principale e si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, respinge
l’appello principale.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Condanna il Comune ricorrente a pagare in favore della società C. le spese
del giudizio, che liquida complessivamente nella somma di L. 5.000.000
(cinquemilioni).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2001, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, riunito in camera di consiglio con l’intervento
dei seguenti magistrati:
Lucio VENTURINI Presidente
Cesare LAMBERTI Consigliere
Dedi RULLI Consigliere
Giuseppe CARINCI Consigliere estensore
Vito POLI Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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