Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4586 del 3 settembre 2001
(Dalla mancata presentazione di un reclamo da parte del rappresentante della ditta ricorrente che ha assistito alle operazioni di gara pubblica, non può desumersi alcuna forma di acquiescenza.
Le prescrizioni in tema di gare della P. A., quando possano dar luogo a dubbi, devono interpretarsi in modo da consentire la più ampia partecipazione di concorrenti. Il principio per cui il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto ad invitare a rettificare irregolarità formali è applicabile anche ai procedimenti di gara d'appalto della P.A., purché non sia turbata la par condicio dei concorrenti e non vi sia modificazione del contenuto della documentazione presentata.
Fra aziende speciali e s.p.a. a partecipazione pubblica locale sussistono importanti differenze.
L'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico, strumentale, con autonomia imprenditoriale e, come per tutti gli enti economici, con copertura dei costi corrispondenti alla remunerazione dei fattori della produzione impiegati. L'azienda speciale è istituzionalmente dipendente dall’Ente locale ed è con esso legata da stretti vincoli - relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli e alla vigilanza - al punto da costituire elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato, ma la configura solo come un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dal Comune e con una propria autonomia decisionale.
La legge nel dare all'Ente Locale la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche a mezzo di società private da esso costituite o partecipate, ha indicato un modulo alternativo di gestione rispetto all'azienda speciale, seppur anch’esso non del tutto alieno a finalità e connotati pubblicistici. A tal riguardo, ai fini della natura pubblica di un soggetto la forma societaria assume veste neutrale ed il perseguimento di uno scopo pubblico non è in contraddizione con il fine societario lucrativo,
Le s.p.a. a partecipazione pubblica locale, pur inquadrandosi negli organismi di diritto pubblico e negli enti aggiudicatori tenuti al rispetto dell'evidenza pubblica per la stipula di appalti, tuttavia non si configurano, a differenza delle aziende speciali, come organi strumentali intimamente collegati all’ente territoriale che le ha costituite, con gli stessi stringenti limiti all’attività al di fuori del territorio di questo. Tali limiti per le aziende speciali conseguono dalla loro strumentalità, per cui l’estensione delle loro attività al di fuori del territorio dell'Ente locale di riferimento presuppone un collegamento funzionale molto saldo tra il servizio eccedente l'ambito locale e le necessità della collettività stanziata sul territorio dell’Ente di riferimento stesso.
Le aziende speciali, al di fuori degli speciali moduli convenzionali e consorziali tra Enti locali previsti dalle norme di legge e regolamentari, non sono legittimate a partecipare, in concorrenza con altri soggetti privati, alle gare per l'appalto di pubblici servizi da svolgersi presso altri Enti locali. Per contro le società miste locali possono partecipare alla gestione di servizi locali di altri enti territoriali, con l’unico limite dell’inerenza funzionale dell’attività agli interessi della collettività di riferimento.
Ai fini di una maggiore libertà di azione delle s.p.a. locali, svincolata dagli interessi della collettività di riferimento, non è decisiva l’assenza nello statuto societario di una previsione che limiti l’attività extraterritoriale della società.
E' necessario il ricorso al confronto concorrenziale anche per la scelta del socio privato di minoranza nelle società a capitale pubblico maggioritario, trattandosi di principio immanente nell’ordinamento in tutti i casi di scelta di un operatore privato chiamato a svolgere attività per conto e nell’interesse della P.A)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello riuniti nn. 1297/2001, 1513/2001, 1514/2001, 1846/2001,
proposti da:
- (ric. n. 1297/01) A.A.T.O. n. 4, Autorità d’Ambito Territoriale ed Ottimale
Toscana – Alto Valdarno, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv. G. Morbidelli, e presso lo studio dello stesso
elettivamente domiciliata in Roma, (....),
contro
la V. U. (già V.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti A. Clarizia e V. Menaldi, ed elettivamente domiciliata
presso il primo in Roma, (....),
e nei confronti
di:
Comune di Castiglion Fibocchi, appellante incidentale, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. G. Morbidelli, e presso lo
studio dello stesso elettivamente domiciliato in Roma, (....);
C. T., Associazione regionale toscana delle imprese e degli enti di gestione di
servizi pubblici locali, interveniente ad adiuvandum, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Pallottino, P.
L.Santoro, R. Farnetani, e nello studio del primo elettivamente domiciliata in
Roma, (....);
Comune di Pieve S. Stefano, interveniente ad opponendum, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Rubechi e L. Lascialfari, ed
elettivamente domiciliato in Roma, (....) (studio Grez);
- (ric. n. 1513/01) Comuni di Sinalunga, Chianciano, Montepulciano, Chiusa,
Torrita, in persona dei rispettivi Sindaci p.t., rappresentati e difesi
dall’avv. P. E. Paolini, ed elettivamente domiciliati in Roma, (....) (studio
Pane Poletti),
contro
la V. U. (già V.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti A. C. e V. Menaldi, ed elettivamente domiciliata presso il
primo in Roma, (....),
e nei confronti
di: AATO n. 4, Comune di Arezzo, S.-L. d. E., A. s.p.a, Consorzio I., M. d. P.
d. S., B. p. d.E. e d. L., A. s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t.,
non costituiti in giudizio;
- (ric. n. 1514/01) Provincia di Arezzo, in persona del Presidente p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv. P. E. Paolini, ed elettivamente domiciliata in
Roma, (....) (studio Pane Poletti),
contro
la V. U. (già V.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti A. Clarizia e V. Menaldi, ed elettivamente domiciliata
presso il primo in Roma, (....),
e nei confronti
di: AATO n. 4, Comune di Arezzo, S.-L. d. E., A. s.p.a, Consorzio I., M. d. P.
d. S., B. p. d.E. e d. L., A. s.p.a., in persona dei rispettivi legali
rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
- (ric. n.1846/01) S. L. d. E. S. A., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Sciumè, M. P. Chiti e G. Pellegrino; A.
s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avv.ti A. Sciumè, L. Aquarone, D. Anselmi e G. Pellegrino; I. s.p.a. (già
Consorzio I.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dagli avv.ti A. Sciumè, M. P. Chiti e G. Pellegrino; B. M. d. P. d. S. s.p.a.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
A. Sciumè, M. P. Chiti e G. Pellegrino; B. p. d. E. e d. L. s.c.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Sciumè,
M. P. Chiti e G. Pellegrino, tutti con domicilio eletto nello studio dell’avv.
G. Pellegrino in Roma, (....),
contro
la V. U. (già V.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti A. Clarizia e V. Menaldi, ed elettivamente domiciliata
presso il primo in Roma, (....),
e nei confronti
di: Consorzio I. A., costituito dalle predette appellanti, interveniente ad
adiuvandum, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dagli avv.ti B. G. Carbone e A. Savini, presso cui è elettivamente domiciliato
in Roma, (....);
F. e C. C., intervenienti ad adiuvandum, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avv. F. G. Scoca, presso il cui
studio sono elettivamente domiciliate in Roma, (....);
AATO n.4, Comune di Arezzo, Collegio di Vigilanza ed Enti sottoscrittori
dell’accordo di programma del 10 luglio 1998, C., Provincia di Arezzo, S. d. g.
V., A. s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti
in giudizio,
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. I,
del 15 gennaio 2001, n. 24, con la quale è stato accolto in parte il ricorso
proposto dalla V. avverso l’accordo di programma siglato dagli Enti locali il 10
luglio 1998, gli atti inerenti alla procedura di selezione di un socio di
minoranza per la costituenda società mista di gestione del servizio idrico
integrato dell’AATO n. 4, l’atto costitutivo e lo statuto della società mista di
gestione del servizio di che trattasi.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellata V., appellante
incidentale, l’appello incidentale del Comune di Castiglion Fibocchi, gli atti
di intervento del Comune di Pieve S.Stefano, della C., del Consorzio I. A. e di
F.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Viste le ordinanze nn. 1426/01, 1452/01, 1453/01, 1455/01 del 6 marzo 2001, con
cui è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di
primo grado;
Relatore alla pubblica udienza del 5 giugno 2001 il Consigliere Gerardo
Mastrandrea; uditi per le parti gli avv.ti Morbidelli, Aquarone, Scoca, Sciumè,
Carbone, anche su delega di Pallottino, Manneschi, su delega di Paolini,
Pellegrino, Clarizia, Chiti, Rubechi;
Visto il dispositivo della presente decisione n. 316, pubblicato il 7 giugno
2001;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse
idriche (c.d. legge Galli), è stata delineata la nuova disciplina
dell’organizzazione e della gestione dei servizi idrici.
In particolare è stata
individuata la nozione di “servizio idrico integrato”, come quel servizio
“costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque
reflue”.
Tale servizio integrato deve
essere riorganizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), alla
cui delimitazione provvede ciascuna regione.
I comuni e le provincie
facenti parte di ciascun A.T.O. provvedono, a loro volta, ad organizzare e
gestire il servizio idrico integrato mediante le forme obbligatorie di cui alla
l. 142/90, come integrata dalla l. 498/92.
2. La Regione Toscana ha dato attuazione alla c.d. legge Galli con due leggi: la
legge 21 luglio 1995, n. 81 e la legge 4 aprile 1997, n. 26.
La l.r. 81/95 ha previsto la
costituzione di consorzi obbligatori tra i Comuni di ciascun A.T.O., denominati
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.), svolgenti funzioni di
programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del
servizio idrico integrato, con esclusione di ogni attività attinente alla
gestione del servizio.
L’affidamento del servizio al
nuovo gestore è disciplinato, secondo quanto dispone l’art. 11 della l. 36/94,
da una convenzione e dal relativo disciplinare, redatti sulla base di una
“convenzione-tipo” adottata dalla Regione.
La l.r. 26/97 ha approvato,
tra l’altro, lo schema di convenzione – tipo per l’affidamento del servizio.
3. I Comuni ricompresi nell’A.T.O. n. 4 “Alto Valdarno” hanno costituito
l’Autorità di Ambito Territoriale n. 4 – Alto Valdarno, insediatasi il 14 marzo
1996, ed il cui statuto ha confermato le funzioni di programmazione e controllo.
L’A.A.T.O. n. 4 ha scelto,
con deliberazione n. 14 del 17 luglio 1997, come forma di gestione del servizio
idrico integrato, la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale,
ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e), della l. 142/90.
In data 10 luglio 1998,
deliberati piano d’ambito e tariffe del servizio integrato, i Comuni consorziati
hanno sottoscritto un accordo di programma, con cui si è prevista la nomina di
un Collegio di vigilanza, cui demandare la fase della scelta del socio di
minoranza.
Il Collegio di vigilanza,
dopo aver dettato – tramite un disciplinare – le regole generali per la relativa
selezione, ha affidato a sua volta il procedimento di selezione ad una
commissione di esperti, la quale, esaminate in molteplici sedute le offerte di
tre raggruppamenti di imprese (S.-L. d. E., V., A.), ha proposto
l’aggiudicazione al raggruppamento facente capo alla società S.-L. d. E., una
delle attuali appellanti principali.
Il Collegio di vigilanza e,
successivamente, l’A.A.T.O. hanno approvato gli atti della Commissione e detto
raggruppamento è stato individuato quale socio privato di minoranza, consentendo
così la nascita della società “Le Nuove Acque s.p.a.”, costituita con atto del
30 marzo 1999, omologata con decreto del Tribunale di Arezzo del 22 aprile 1999
e operativa, come affidataria del servizio idrico integrato da parte dell’A.A.T.O.
n. 4, a partire dal 1° giugno 1999.
4. Avverso tutti gli atti del procedimento, nonché l’accordo di programma del
luglio 1998, l’atto costitutivo e lo statuto della nuova società mista
costituita per la gestione del servizio idrico integrato, ha proposto ricorso il
raggruppamento facente capo alla società V., classificatosi al secondo
posto nella procedura di selezione.
Con la sentenza impugnata, in
epigrafe indicata, il TAR Toscana, disattesa l’eccezione di irricevibilità del
gravame, ha accolto in parte il ricorso, annullando alcuni degli atti impugnati,
relativi alla procedura di selezione del socio di minoranza, nonché l’atto
costitutivo e lo statuto della neo-costituita società mista di gestione del
servizio idrico integrato.
Il TAR, operando una
distinzione tra i vizi dedotti, a seconda che fossero a monte o meno della
predetta procedura di selezione, ha ritenuto nel complesso legittima la
procedura antecedente alla selezione, e quindi, in particolare, l’accordo di
programma tra gli Enti locali e gli atti del Collegio di vigilanza, mentre ha
giudicato fondate alcune delle censure, dedotte dalla V., più attinenti
alla procedura di gara.
5. Hanno interposto appello avverso la prefata sentenza, oltre all’Autorità di
ambito e al raggruppamento risultato vincitore (S. L.), anche alcuni dei comuni
(Sinalunga e altri) facenti parte dell’ambito territoriale interessato, tra cui
- formalmente con appello incidentale - il Comune di Castiglion Fibocchi, nonché
la Provincia di Arezzo, e da parte di tutti gli appellanti è stato accuratamente
censurato ogni profilo ritenuto fondato dai Giudici di prime cure.
Il raggruppamento vincitore,
con il ricorso in appello di pertinenza, ha anche dedotto profili di tardività
del ricorso di primo grado, di incompletezza del contraddittorio (visto che la
società mista di gestione del servizio è stata costituita e omologata prima
della notifica del ricorso di primo grado), di difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo (circa l’annullamento dell’atto costitutivo della
società).
6. L’appellata V. si è costituita in giudizio per resistere agli appelli, e ha
puntualmente controdedotto, proponendo altresì appello incidentale al fine di
riproporre alcune delle censure non condivise dal TAR.
Sono intervenuti, ad
adiuvandum, il Consorzio I. A., la C., la F., con particolare attenzione le
ultime due al profilo dei vincoli territoriali-funzionali imposti all’attività
delle società miste per l’esercizio dei servizi pubblici locali. E’ intervenuto,
invece, ad opponendum il Comune di Pieve S. Stefano, che non ha aderito alla
procedura di costituzione della nuova società di gestione del servizio idrico in
argomento.
Con ordinanze della Sezione
nn. 1426/01, 1452/01, 1453/01, 1455/01, del 6 marzo 2001, è stata disposta, in
adesione alla richiesta degli appellanti principali, la sospensione
dell’efficacia della sentenza di primo grado.
Alla pubblica udienza del 5
giugno 2001 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. Gli appelli principali in epigrafe, che debbono essere riuniti in quanto
proposti avverso la medesima sentenza, meritano accoglimento.
Con la sentenza impugnata il
TAR Toscana ha accolto in parte il ricorso proposto dall’appellata V.,
annullando alcuni degli atti impugnati, relativi alla procedura di selezione del
socio di minoranza (titolare del 46 % del capitale azionario), nonché l’atto
costitutivo e lo statuto della neo-costituita società mista di gestione del
servizio idrico integrato relativo all’Ambito territoriale ottimale n. 4 della
Toscana.
Il TAR, operando una
distinzione tra i vizi dedotti, a seconda che fossero a monte o meno della
suddetta procedura di selezione, ha ritenuto nel complesso legittima la
procedura adottata antecedentemente alla gara, e quindi, in particolare,
l’accordo di programma concluso tra gli Enti locali interessati, nonché gli atti
del Collegio di vigilanza, mentre ha giudicato fondate alcune delle censure
dedotte dalla V., relativamente in particolare a:
- violazione dell’art. 22 l. 109/94, perché sono stati resi noti i soggetti che
avevano fatto richiesta o avevano segnalato il proprio interesse alla gara prima
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- violazione del principio di pubblicità, per aver la Commissione di gara
esaminato in seduta segreta la regolarità della documentazione relativa alla
preselezione;
- violazione del bando di gara, in quanto è stata ammessa, in favore del
raggruppamento vincitore (S. L.), la regolarizzazione tardiva delle
dichiarazioni antimafia ex l. 575/65, relativamente alle persone fisiche;
- violazione dei limiti territoriali-funzionali per la A. s.p.a., ex azienda
speciale del Comune di Genova, facente parte del raggruppamento vincitore;
- omessa applicazione del criterio della ponderazione relativo alla quota di
partecipazione e al ruolo gestionale;
- errori nella valutazione delle tariffe e degli ammortamenti;
- errori e carenza di motivazione nell’attribuzione del punteggio relativo alle
modalità di finanziamento per gli investimenti contenute nel piano d’ambito.
In definitiva, così facendo,
il TAR ha annullato:
- gli atti di gara relativi alla scelta del socio di minoranza per la
costituenda società mista di gestione del servizio idrico integrato dell’A.T.O.
n. 4, Alto Valdarno;
- la deliberazione del Comitato di Vigilanza di approvazione della graduatoria
finale della gara;
- la deliberazione dell’Assemblea degli Enti locali sottoscrittori dell’Accordo
di programma del 10 luglio 1998 di approvazione della graduatoria finale e di
aggiudicazione della gara;
- l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato dell’A.T.O. n. 4
alla società mista;
- l’atto costitutivo e lo statuto della neo-costituita società di gestione del
servizio idrico integrato dell’A.T.O. n. 4.
E’ stato fatto salvo, come si
accennava, il citato Accordo di programma tra gli Enti locali interessati,
risalente al 10 luglio 1998.
2. I Giudici di prime cure, prima di assumere - nel merito della vertenza - le
determinazioni decisorie di parziale accoglimento sopra riportate, hanno anche
disatteso le eccezioni di tardività del gravame di primo grado, sollevate dalle
Amministrazioni e Enti (allora) resistenti.
L’eccezione di tardività del
ricorso di primo grado, per intempestiva impugnazione della deliberazione di
approvazione degli atti della procedura di selezione del socio privato di
minoranza da parte dell’Assemblea degli Enti sottoscrittori dell’Accordo di
programma (come atto definitivo del procedimento), ritenuta ingiustamente
disattesa dal TAR, è stata riproposta dal raggruppamento aggiudicatario della
gara (S.-L.), che ha peraltro eccepito anche l’incompletezza del contraddittorio
instaurato nel giudizio di primo grado, per mancata notifica del gravame nei
confronti della società mista preposta alla gestione del servizio idrico
integrato, la Nuova Acque s.p.a., costituita, omologata e iscritta nel Registro
delle imprese in epoca antecedente all’instaurazione del giudizio di primo
grado, nonché nei confronti del Consorzio Intesa Aretina (peraltro intervenuto
ad adiuvandum nel presente giudizio, e che ha aderito in pieno alle eccezioni in
argomento), anch’esso già costituito e iscritto nel Registro delle imprese al
momento della proposizione del ricorso.
Il Raggruppamento
S.-L., uno degli appellanti principali, ha peraltro eccepito anche il
difetto parziale di giurisdizione del giudice amministrativo e quindi, in via
gradata, la parziale inammissibilità del ricorso di primo grado, relativamente
all’annullamento, richiesto al TAR e disposto dal medesimo, dell’atto
costitutivo di una società di capitali già iscritta nel Registro delle imprese.
3. Essendo gli appelli principali fondati nel merito può prescindersi da una
dettagliata disamina delle eccezioni di irricevibilità per tardività del ricorso
di primo grado (oltre che di alcune specifiche censure in esso contenute),
riproposte in questo grado di giudizio, e che peraltro non si appalesano
connotate da fondatezza, atteso che, a tacer d’altro, la peculiare natura e la
particolare impegnatività, di ordine anche “procedimentale”, dell’Accordo di
programma del luglio 1998 non permettevano comunque, in assenza della prova di
una piena conoscenza del provvedimento finale della procedura concorsuale
acquisita per altri versi, di fare riferimento, nei confronti di un soggetto
partecipante alla gara, alla pubblicazione dell’approvazione degli atti e degli
esiti della procedura concorrenziale come dies a quo di decorrenza del termine
decadenziale per l’impugnativa.
4. Maggiore attenzione merita certamente l’eccezione di incompletezza del
contraddittorio instaurato in primo grado, per mancata vocazione in giudizio
della società mista (Nuova Acque s.p.a.) preposta definitivamente alla gestione
del servizio idrico integrato dell’A.T.O. n.4 – Alto Valdarno, che nelle more
della notifica del gravame è stata costituita, omologata e iscritta nel Registro
delle imprese.
A fronte dell’eventuale
fondatezza di tale eccezione il Giudice di appello non avrebbe, infatti,
soverchi margini di scelta, dovendo inevitabilmente disporre l’annullamento con
rinvio ai primi Giudici, visto che la sacralità del principio del
contraddittorio, nella sua doverosa esplicazione nel doppio grado di giudizio,
impone che si debba prescindere dall’esito, nel merito, dell’impugnativa, non
potendosi condizionare a questo l’integrazione del contraddittorio dinanzi al
Giudice di prime cure (si veda amplius Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 1994, n.
13).
Ma l’eccezione non merita di
essere condivisa.
Il raggruppamento appellante
prende le mosse dalla circostanza che il ricorso introduttivo era volto ad
ottenere la caducazione, oltre che degli atti preordinati alla costituzione
della società mista cui affidare il servizio idrico integrato, anche dell’atto
costitutivo e dello statuto della predetta società di gestione del servizio, di
cui peraltro l’originaria ricorrente declamava la non conoscenza. La società di
cui si discute, essendo stata costituita, omologata e registrata prima
dell’instaurazione del giudizio di primo grado, non poteva non considerarsi
necessario contraddittore, in quanto titolare di un interesse qualificato alla
conservazione degli atti impugnati, e pertanto nei suoi confronti il TAR avrebbe
dovuto necessariamente disporre l’integrazione del contraddittorio.
Tanto premesso, è vero che il
TAR, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione esclusiva ex art. 33
d.lg. 80/98, nell’accogliere il gravame proposto dalla appellata V. ha
pronunciato anche l’annullamento dell’atto costitutivo e dello statuto della
neo-costituita società di gestione per il servizio in argomento, ma è
altrettanto evidente che tali atti, pur formalmente impugnati (senza peraltro
che la originaria ricorrente desse conto di conoscerli), non costituivano atti
amministrativi censurabili, come invece la serie di atti e provvedimenti che
hanno portato all’individuazione del socio privato di minoranza.
La sorte dell’atto
costitutivo e dello statuto in questione poteva essere, in via del tutto
derivata rispetto alla declaratoria di illegittimità della serie procedimentale
sfociata nella scelta del predetto socio, la nullità per difetto dei presupposti
strutturali, ma non certo quella dell’annullamento giurisdizionale, in senso
tecnico, da parte del TAR adito.
5. Del resto convincenti si rivelano le perspicue argomentazioni formulate dalla
difesa del Raggruppamento S. nel sollevare la successiva eccezione, volta ad
evidenziare che la pronunzia costitutiva del giudice, anche nella vigenza di un
regime di giurisdizione esclusiva sui pubblici servizi (e pur quindi negli
ambiti di giurisdizione definitivamente delimitati, in via sopravvenuta, dalla
l. 205/00, ritenuti, da una giurisprudenza che si sta sempre più consolidando,
comunque applicabili ai procedimenti introdotti prima della declaratoria di
incostituzionalità, per eccesso di delega, dell’art. 33 del d.lg.80/98, di cui a
C.Cost. 17 luglio 2000, n. 292: cfr. Cass., SS.UU., 27 luglio 1999, n.516; Cons.
Stato, V, ord. 28 settembre 2000, n. 4822; IV, 27 novembre 2000, n. 6315; VI, 1°
marzo 2001, n. 1101 e 27 marzo 2001, n. 1807; v. anche C.Cost. ord. 10 maggio
2000, n. 154), relativamente alla quale di per sé non possono considerarsi
estranee all’ambito del giudizio le conseguenze dell’annullamento
giurisdizionale degli atti amministrativi sulla validità degli atti contrattuali
in essere, non poteva violare gli stretti ambiti di intervento concessi dalla
legislazione in tema di nullità della società (art. 2332 c.c.). In merito,
infatti, all’invalidità dell’atto costitutivo della società per azioni iscritta
nel Registro delle imprese, non possono essere pretermesse le prescrizioni
tassative di legge sui casi di nullità della società; in più la sentenza che
dichiara la nullità della società dovrebbe comunque procedere alla nomina dei
liquidatori.
Le ragioni di tale scelta
ordinamentale sono evidenti, atteso che i rapporti giuridici facenti capo alla
persona giuridica ormai esistente non possono rimanere adespoti e, in seguito
alla sua estinzione, la successione nei rapporti medesimi non può che conseguire
a una procedura di liquidazione.
Il TAR adito non aveva dunque
il potere di pronunziare, conseguentemente alla declaratoria di illegittimità
degli atti amministrativi che avevano portato all’individuazione del socio
privato di minoranza e sulla base della ritenuta giurisdizione esclusiva, il
puro e semplice annullamento dell’atto costitutivo e dello statuto della
neo-costituita società di gestione, seppur in tal senso formalmente sollecitato
dall’appellata, che aveva evidentemente invocato un effetto caducante collegato
all’illegittimità della procedura contestata in prima istanza.
La lettera dell’art. 33,
comma 2, lett. a), del d.lg. 80/98, non modificato sul punto dalla l. 205/00 (e
quindi esattamente reintrodotto dalla predetta legge in seguito alla pronuncia
di incostituzionalità), quando statuisce la devoluzione alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo delle controversie concernenti, tra
l’altro, l’istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di
pubblici servizi, ivi comprese le società di capitali, è stata, del resto,
avvedutamente interpretata nel senso che la disposizione vada eminentemente
riferita alle sole procedure pubblicistiche (appunto di istituzione,
modificazione o estinzione), dovendosi escludere ogni interferenza del giudice
amministrativo in questioni di stretta attinenza al diritto societario. Esulano,
pertanto, dall’ambito del potere cognitorio del giudice amministrativo le
controversie prettamente privatistiche inerenti alle vicende del contratto
sociale.
6. A questo punto però, tornando ad esaminare il profilo dell’integrità del
contraddittorio nel primo grado di giudizio, il Collegio ritiene di non poter
condividere le conclusioni tratte dal raggruppamento appellante, in merito
all’individuazione delle parti necessarie del processo.
Occorre, infatti, delimitare
in senso oggettivo-sostanziale la sfera degli atti (amministrativi)
effettivamente impugnabili e non basarsi, anche per ragioni di economia
processuale, sugli effetti caducanti, pur invocati dalla parte interessata, che
comunque non ricadevano nella potestà cognitoria del giudice amministrativo
adito.
Orbene, appare
sufficientemente chiaro che la Nuova Acque s.p.a. veniva a collocarsi, rispetto
al mantenimento in vita degli atti di gara effettivamente impugnabili, in una
posizione di indifferenza, o tutt’al più di vantaggio di fatto e del tutto
indiretto, e quindi non risultava titolare di un interesse qualificato e
differenziato tale da farla assurgere a contraddittore necessario.
Ha ragione dunque l’appellata
a sottolineare, al riguardo, che gli atti procedurali oggetto delle censure di
legittimità parzialmente accolte dal TAR – a prescindere dall’effetto che
l’annullamento giurisdizionale poteva produrre sulla compagine sociale, in
termini di nullità – costituivano l’unico elemento anche temporalmente rilevante
ai fini dell’individuazione dei controinteressati, dovendosi fare riferimento,
per l’esatta cognizione dei medesimi, al momento dell’emanazione dei
provvedimenti amministrativi.
Nulla escludeva, come è
ovvio, che la neo-costituita società, in quanto comunque titolare, nella sua
sopravvenuta autonomia e personalità, di un interesse di fatto al mantenimento
in vita degli atti procedimentali impugnati, potesse intervenire spontaneamente
nel giudizio di primo grado, ma la Nuova Acque ha ritenuto di non avvalersi di
tale facoltà.
Non diverse considerazioni,
seppur non investito direttamente da una richiesta di annullamento
giurisdizionale dell’atto costitutivo e dello statuto, merita la posizione del
Consorzio I. A. (che ha peraltro dispiegato intervento ad adiuvandum in sede del
presente giudizio di appello), anch’esso costituito e iscritto al Registro in
epoca precedente alla proposizione del ricorso.
Nella specie si tratta di uno
strumento associativo di coordinamento prescelto dai legittimi controinteressati,
qui appellanti, nel momento in cui sono entrati a far parte della neo-costituita
società di gestione, ma, anche in questo caso, non si ravvisa una diretta
attinenza con i provvedimenti amministrativi oggetto di impugnazione.
Ritenendosi, in definitiva,
di individuare la platea dei contraddittori necessari esclusivamente sulla base
dei provvedimenti (amministrativi) effettivamente impugnabili, prescindendo
dalla prospettazione di questi ultimi fatta a suo tempo da parte dell’appellata,
il contraddittorio instaurato in primo grado risulta, in tal senso, completo e
non si ravvisano, pertanto, le condizioni per disporre l’annullamento della
pronuncia impugnata con rinvio al primo Giudice.
7. Si può ora affrontare, nel merito, alla stregua delle deduzioni degli
appellanti principali, i singoli profili di lagnanza che sono stati oggetto di
adesione da parte dei primi Giudici.
Rispettando l’ordine delle
censure accolte dal TAR, occorre prendere le mosse dalla doglianza relativa al
settimo motivo del ricorso originario, per il tramite della quale l’appellata
V. ha lamentato la violazione dell’art. 22 della l. 109/94.
La predetta disposizione, in
tema di accesso alle informazioni, vieta espressamente, e tassativamente (con
una previsione assistita da una specifica sanzione penale, mediante richiamo
dell’art. 326 c.p.), all’ente aggiudicatore, in deroga alla normativa vigente in
materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in
qualsiasi altro modo noto: nel caso di pubblici incanti l’elenco dei soggetti
che hanno presentato offerte, prima della scadenza del termine per la
presentazione delle medesime; nei casi di licitazione privata, di
appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata l’elenco
dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro
interesse, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante
o concedente dei candidati da invitare o del soggetto individuato per
l’affidamento a trattativa privata.
Tanto chiarito, i Giudici di
prime cure hanno ritenuto che i limiti al diritto di accesso alla documentazione
di cui al predetto art. 22 della l. 109/94 integrano una regola generale
valevole per tutti i procedimenti di gara, indipendentemente dalla circostanza
che la richiamata legge quadro disciplini specificamente il settore dei lavori
pubblici.
Ne conseguirebbe che il
suddetto disposto normativo andava osservato nel procedimento di selezione di
che trattasi, con il conseguenziale divieto di rendere noti i soggetti che
avevano fatto richiesta o che avevano segnalato il proprio interesse alla
selezione, il che, nella specie, non sarebbe avvenuto.
In occasione della risposta
ai vari chiarimenti chiesti dalle imprese che avevano manifestato il proprio
interesse alla selezione, l’A.A.T.O., in data 13 novembre 1998, ha inviato,
infatti, due note contenenti i nominativi e gli indirizzi delle imprese
destinatarie, consentendo in tal modo alle stesse di conoscere i rispettivi
potenziali concorrenti.
In questo modo sarebbero
stati resi noti i soggetti che avevano segnalato il proprio interesse alla gara
prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il TAR non censura il metodo
del chiarimento, riconosciuto come rispettoso della par condicio, visto che,
indipendentemente dalla provenienza del quesito, è stato esteso a tutti i
soggetti potenzialmente interessati, bensì la forma, correttamente non adottata
nell’immediata precedenza (note dell’11 novembre 1998), costituita in pratica da
una circolare divulgativa contenente i dati identificativi delle imprese
interessate alla selezione.
Di qui un vizio dell’intera
procedura incidente sul buon andamento, sull’imparzialità e (soprattutto) sulla
segretezza del procedimento di selezione in argomento; vizio che inficerebbe
insanabilmente l’intera procedura, e che quindi comporterebbe, sempre ad avviso
dei primi Giudici (che hanno comunque ritenuto, per completezza di giudizio, di
esaminare anche gli altri motivi di censura), il travolgimento, e quindi la
necessità di rinnovazione dell’intera procedura di selezione.
Gli appellanti principali
hanno dedotto, al riguardo, motivi che non appaiono privi di pregio, soprattutto
in punto di fatto.
In disparte, infatti, i pur
spinosi problemi, da una parte, dell’applicabilità della disposizione speciale
dettata in tema di accesso alle informazioni dalla c.d. legge Merloni ad ambiti
della materia degli appalti non di stretta competenza (sostenendo la quale voci
autorevoli si sono soffermate sulla ratio di evitare accordi fraudolenti tra
alcuni dei partecipanti, a discapito del libero e corretto svolgimento della
gara), nonché, dall’altra, dei rapporti della disciplina speciale con la
disciplina generale dettata per il procedimento amministrativo dalla l. 241/90,
richiamata dal Tribunale con riferimento finanche all’istituto del differimento
dell’accesso (che però è rimesso al libero apprezzamento dell’Amministrazione),
occorre tenere debitamente conto dei riscontri di fatto e delle peculiarità, in
concreto, della procedura selettiva di che trattasi.
Alla procedura selettiva di
cui si verte, accostabile, pur con i dovuti adattamenti, ad un pubblico incanto,
vista l’assenza, rilevata dagli stessi Giudici di prime cure, di una autonoma
fase di preselezione dei partecipanti, poteva al limite applicarsi la sola lett.
a) del citato art. 22, comma 1, recante il divieto di comunicare a terzi o di
rendere in qualsiasi modo noto l’elenco dei soggetti che “hanno presentato
offerte” prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime.
Orbene, appare fuori
discussione che le contestate note in parola siano intervenute (in data 13
novembre 1998) quando ancora nessuna offerta era stata presentata, essendo tutte
le offerte pervenute in data 16 novembre 1998, ovvero l’ultimo giorno utile.
Non a caso le note dell’A.A.T.O.
chiamate in causa indicavano nominativamente soltanto le imprese che avevano
fatto pervenire richieste di chiarimenti, tra le quali alcune non hanno poi
presentato l’offerta. Non si può dunque condividere, né trova riscontri in punto
di fatto, quanto sostenuto dal Comune di Pieve S. Stefano, interveniente ad
opponendum, secondo il quale i chiarimenti si riferivano ad offerte che
senz’altro sarebbero state presentate.
Inoltre, ad ulteriore
conferma, tra l’altro, della peculiarità della complessa procedura selettiva di
cui si discute, va sottolineata la circostanza, a cui l’appellata non ha fatto
cenno nel ricorso originario, che già prima dell’adozione delle note contestate
si erano tenute, come del resto consentito dagli atti generali di gara, apposite
riunioni collegiali tra tutte le imprese comunque interessate ad ottenere
chiarimenti; in tali occasioni ogni impresa ha potuto prendere contezza di quali
fossero gli altri soggetti richiedenti informazioni sulla gara, seppur non
ancora individuabili come offerenti (in questo senso non viene ad essere
ulteriormente avvalorata la censura dedotta in primo grado dall’appellata),
nella totale par condicio comunque dei (futuri) partecipanti.
La censura circa la
violazione del principio della segretezza deve essere dunque disattesa.
8. Con il secondo dei motivi accolti dal TAR, ovvero l’ottavo motivo del ricorso
introduttivo, era stata invece dedotta la violazione del principio di pubblicità
delle operazioni di ammissione alla gara.
In particolare con l’indicata
censura, ritenuta dai primi Giudici degna di considerazione, l’appellata si era
lamentata del fatto che la Commissione di gara aveva proceduto in seduta
riservata anche all’esame della regolarità dei documenti attinenti al possesso
dei requisiti di partecipazione e di ammissione alla gara, impedendo quindi la
presenza, alle relative operazioni, dei rappresentanti delle imprese concorrenti
che avevano l’interesse a verificare la regolarità delle operazioni di controllo
di competenza della Commissione.
Il TAR ha giudicato integrata
la violazione del principio di pubblicità, argomentando nei termini che seguono.
La procedura di selezione di
che trattasi aveva richiesto – oltre ai normali requisiti di ammissione alle
gare (come l’inesistenza di cause di esclusione) – il possesso di requisiti
professionali particolarmente severi che, in assenza di una precedente ed
autonoma fase di preselezione, dovevano essere valutati dalla Commissione di
gara. Il principio di pubblicità che regola, in generale, lo svolgimento delle
gare di appalto, imponeva che per le relative operazioni (ad eccezione di quelle
relative alla valutazione tecnica del progetto-offerta) la Commissione di gara
procedesse in seduta pubblica, essendo facoltà delle imprese concorrenti non
solo verificare la regolarità della documentazione dei partecipanti alla gara,
ma anche formalizzare nel verbale le eventuali contestazioni.
Ma le tesi difensive
sviluppate dagli appellanti principali meritano condivisione, in quanto il pur
apprezzabile iter argomentativo seguito dal TAR nell’accogliere il motivo non
riceve, anche in questo caso, il necessario conforto dai riscontri fattuali.
Va in primis chiarito che la
censura dedotta dall’appellata nel ricorso originario appare pienamente
ammissibile, in quanto non risulta intervenuta alcuna acquiescenza da parte
della medesima in ragione del comportamento tenuto dal proprio rappresentante
nelle operazioni di gara in discussione.
Al riguardo è sufficiente,
infatti, ribadire il ben noto principio per cui dalla mancata presentazione di
un reclamo, e quindi per di più da un comportamento omissivo, da parte del
rappresentante della ditta ricorrente che ha assistito alle operazioni di gara,
non può desumersi alcuna forma di acquiescenza, dovendosi ricondurre l’interesse
a censurare atti tipicamente endoprocedimentali all’impugnazione dell’atto
conclusivo della procedura di gara (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 5 marzo
2001, n. 1247).
Nel merito però, scorrendo
dettagliatamente il contenuto dei verbali di gara, che per le operazioni
riportate fanno fede fino a querela di falso, non è riscontrabile la dedotta
violazione del principio di pubblicità.
Risulta, infatti, che la
Commissione, in ottemperanza alle decisioni assunte nella seduta del 16 novembre
1998, ed approvate dal Collegio di Vigilanza, abbia aperto in seduta pubblica il
18 novembre 1998 la busta n. 1, contenente i documenti di ammissione, come ha
aperto, parimenti in seduta pubblica ma il 15 dicembre 1998, la busta n. 2,
contenente l’offerta.
Nelle suddette occasioni,
alla presenza dei rappresentanti dei tre raggruppamenti partecipanti alla gara,
si è proceduto non soltanto a verificare che le offerte fossero pervenute con le
modalità e nei termini richiesti dal disciplinare di gara, e che i plichi
fossero integri, ma anche a controllare che la busta n.1 contenesse tutti i
documenti di ammissione richiesti dal bando, e che la busta n. 2 contenesse
invece tutti gli elementi attinenti all’offerta.
E’ evidente che l’esame delle
offerte dovesse essere poi effettuato in seduta segreta, trattandosi di offerte
tecniche, rimesse quindi alla valutazione di merito della Commissione di gara.
I primi Giudici, non
rilevando alcun vizio quanto alla procedura di apertura ed esame preventivo
delle offerte (busta n. 2, verbale n. 10 del 15 dicembre 1998), hanno invece
ritenuto meritevole di accoglimento la censura svolta dalla ricorrente
originaria in ordine alle modalità di esame dei documenti di ammissione
(contenuti nella busta n. 1, di cui al verbale n. 6 del 18 novembre 1998).
Risulta in realtà essere
stata effettuata in pubblico l’inventariazione dei documenti, mentre il
dettagliato esame nel merito degli stessi, come comunicato ai rappresentanti
presenti, che nulla hanno obiettato al riguardo (anche se tale circostanza, come
accennato, non rileva ai fini di un’eventuale acquiescenza dell’attuale
appellata), è stato rimandato alla seduta riservata. Può al riguardo presumersi
che si sia tenuto conto anche della rilevante mole dei relativi incartamenti,
nonché della complessità degli adempimenti di verifica documentale, da attuarsi
in una procedura selettiva assimilabile, per certi versi, ad un appalto
concorso, e non solamente dunque ad un pubblico incanto.
Orbene, anche in mancanza di
chiari e rigorosi parametri normativi di riferimento, può affermarsi che nella
specie si sia dato comunque sufficiente seguito ai principi di trasparenza e
pubblicità, valevoli per ogni forma di gara e la cui portata è sicuramente
inderogabile per quanto attiene alla fase dell’apertura e della verifica
dell’integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le
offerte.
La Commissione di gara, alla
presenza dei rappresentanti dei concorrenti, non solo, infatti, ha pubblicamente
verificato che la documentazione fosse pervenuta con le modalità e nei termini
previsti e che i plichi risultassero integri, ma ha anche consentito di prendere
visione dei documenti che man mano venivano inventariati e siglati, una volta
controllata pubblicamente la corrispondenza, documento per documento, con
l’elencazione fornita dai concorrenti, con le garanzie del caso, dunque, contro
eventuali manomissioni.
E’ pur vero, in definitiva,
che la valutazione in seduta riservata è naturalmente consona all’esame
tecnico-qualitativo dell’offerta e non alle fasi preliminari attinenti
all’ammissione dei concorrenti, ma al tempo stesso non può dirsi che, dato
riguardo ancora una volta alle peculiarità della procedura selettiva in
questione e viste le formalità procedurali svolte, siano state nella fattispecie
vulnerate in maniera decisiva le garanzie di pubblicità e trasparenza del
procedimento di verifica dei requisiti di ammissione alla gara. Non si può del
resto escludere che, una volta assolti i sopra richiamati oneri di garanzia,
anche l’esame, nel merito, dei singoli requisiti di ammissione potesse
comportare l’espletamento di valutazioni non del tutto dissimili rispetto a
quelle da effettuarsi in sede di stretto esame tecnico-qualitativo delle offerte
(trattandosi di procedura selettiva per alcuni versi assimilabile all’appalto
concorso), e quindi legittimamente operabili in seduta riservata.
Il principio di necessaria
pubblicità delle operazioni di gara dei pubblici appalti pretende, in
definitiva, che, in sede di apertura dei plichi contenenti i documenti di
ammissione e le offerte, il materiale documentario trovi correttamente ingresso
con le garanzie della seduta pubblica (quindi, per i documenti di ammissione,
con riscontro, inventario e, se del caso, visione) e secondo le procedure
stabilite dalle norme generali di gara, il che nella specie sembra
sostanzialmente avvenuto (cfr., ma con riferimento precipuo alle offerte, anche
Cons. stato, V, 14 aprile 2000, n. 2240).
Il profilo di doglianza in
argomento, per come dedotto dagli appellanti principali, merita dunque adesione.
9. Il Collegio deve ora darsi carico di esaminare il terzo motivo oggetto di
favorevole apprezzamento da parte dei Giudici di prime cure, ovvero il nono
mezzo del ricorso introduttivo, nel quale si affermava che in ordine
all’insussistenza dei provvedimenti interdittivi di cui alla legge n. 575 del
1965 (antimafia), come successivamente modificata, la Commissione avrebbe
illegittimamente consentito al raggruppamento aggiudicatario la regolarizzazione
della autodichiarazione ammessa in luogo della produzione documentale,
dimostratasi carente per quanto attiene alle singole persone fisiche preposte
agli organi di vertice.
Scendendo nel dettaglio, nel
caso di specie ognuna delle partecipanti al raggruppamento vincitore aveva
presentato una dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 della l. 15/68, del
rappresentante della società, nella quale si dichiarava e certificava che nei
confronti della società o della ditta non sussistevano provvedimenti
interdittivi ai sensi della legge 575/65.
La dichiarazione resa non
coinvolgeva però espressamente le persone fisiche degli amministratori, soci
ecc., con palese ed inequivocabile violazione, secondo il Tribunale di prima
istanza, dell’art. 10-sexies, comma 4, della citata l. 575/65 (peraltro abrogato
a decorrere dall’entrata in vigore del d.lg. 8 agosto 1994, n. 490; più
correttamente andava fatto riferimento all’art. 2, comma 3, del DPR 3 giugno
1998, n. 252), nonché delle prescrizioni, a pena di esclusione, contenute nel
disciplinare di gara. La dichiarazione veniva poi corretta e integrata in sede
di gara da tutte le società del raggruppamento, perentoriamente sollecitate
dalla Commissione.
Ma tale regolarizzazione, o
integrazione documentale che dir si voglia, avrebbe violato le norme poste a
presidio della regolarità della gara e della par condicio, attenendo ad un
requisito di ammissione richiesto dal disciplinare a pena di esclusione.
In altre parole, i Giudici di
prime cure hanno ritenuto che nella procedura in argomento la mancanza delle
dichiarazioni relative alle persone fisiche non costituiva una mera irregolarità
della dichiarazione antimafia, sanabile ed integrabile successivamente alla
scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, bensì un vizio
insanabile della stessa, che ne doveva dunque cagionare la giuridica
inesistenza.
La normativa antimafia
richiamata, infatti, richiederebbe contemporaneamente due distinte
certificazioni, ontologicamente diverse: una relativa alle società, ed un’altra,
che sembrerebbe di maggior peso, relativa a ciascuna delle persone fisiche che
nella società rivestono cariche sociali, al direttore tecnico ed ai loro
familiari. La mancanza dell’una non poteva essere supplita dall’altra ed il
requisito di partecipazione doveva ritenersi non dimostrato nei termini
perentori stabiliti dal disciplinare. In conclusione, ad avviso del TAR, il
raggruppamento facente capo alla S.-L. doveva essere escluso per il suddetto
motivo e quindi la diversa determinazione della Commissione ha reso illegittimo
il provvedimento di aggiudicazione al predetto raggruppamento.
Le appellanti contestano le
argomentazioni e le conclusioni del TAR, ritenendo che l’omissione dichiarativa
di specie abbia integrato una mera irregolarità, sanabile a cura del
responsabile del procedimento, in virtù anche dei principi generali del favor
per la più ampia partecipazione possibile dei concorrenti e della collaborazione
tra Amministrazione e soggetto privato istante, sancito quest’ultimo, tra
l’altro, dall’art.6, comma 1, lett. b), della l. 241/90, in tema di rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
Viene evidenziato come la
dichiarazione di cui si verte fosse comunque conforme al tenore letterale del
bando e delle norme generali di gara, che facevano generico riferimento a
provvedimenti interdittivi concernenti società e consorzi, o comunque
all’”offerente” come tale, senza dunque espresso coinvolgimento dei nominativi
dei componenti del Consiglio di amministrazione e degli organi direttivi delle
varie società.
Le autocertificazioni
presentate inoltre, concludono gli appellanti, potevano comunque interpretarsi
nel senso di riferirsi, sia pure a titolo di indicazione generale, a tutti i
componenti degli organi, intesi come persone fisiche, non potendo esse
riguardare le sole società come tali.
Tanto premesso, il
disciplinare, al punto B, lett. g), in effetti richiedeva che gli offerenti
dovessero produrre una dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata in
forma autenticata con le modalità di cui all’art. 20 della l. n. 15 del 1968,
che “l’offerente” non si trovasse nelle condizioni descritte al successivo punto
C1, il quale a sua volta prevedeva che non erano ammesse a partecipare “le
società e/o i consorzi”...”nei cui confronti” sussistesse un provvedimento
interdittivo ai sensi della legge 575/65, come modificata ed integrata dal d.lg.
490/94.
Manca dunque uno specifico
richiamo alle persone fisiche, nonché alla duplice dichiarazione di cui sopra si
è accennato.
Le argomentazioni degli
appellanti si appalesano allora fondate, tenuto conto soprattutto della
circostanza che la Commissione ha richiesto alle società del raggruppamento
aggiudicatario, che avevano comunque prodotto nei termini una dichiarazione non
difforme dal tenore letterale del disciplinare di gara (che certo non brillava
per chiarezza ed esaustività), di “confermare” che la dichiarazione prodotta a
corredo della documentazione di gara fosse riferibile a tutti i soggetti (quindi
anche alle persone fisiche sopra richiamate) previsti dalla legge 575/65, senza
dunque richiedere una documentazione non prodotta, né una vera integrazione
documentale.
Sembra in effetti essersi
trattato di una irregolarità formale, in quanto tale sanabile, riconducibile non
da ultimo a una formulazione generica, fuorviante, o quanto meno non
sufficientemente precisa, del bando e delle norme generali di gara; carenze
quest’ultime a cui non poteva ovviarsi con il solo richiamo alle disposizioni di
cui alla legge 575/65, pur contenuto nella lex specialis.
Possono trovare dunque
applicazione i principi generali già condivisi dalla Sezione, secondo cui le
prescrizioni riguardanti specifici adempimenti in tema di gara per
l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione, quando possano dar
luogo a dubbi o possano essere intese in più di un modo, devono essere
interpretate con riferimento al contenuto sostanziale dell'adempimento e in modo
da consentire la più ampia partecipazione di concorrenti. Il principio secondo
il quale il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto ad invitare a
rettificare eventuali irregolarità formali (art. 6, lett. b), legge 7 agosto
1990 n. 241; art. 1, comma 5, d.m. 28 febbraio 1992 n. 303; art. 5 D.P.R. 25
gennaio 1994 n. 130) è applicabile anche ai procedimenti di gara d'appalto per
l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione, a condizione che
non sia turbata la par condicio dei concorrenti e non vi sia una modificazione
del contenuto della documentazione presentata, il che nella specie non è
avvenuto. L'Amministrazione appaltante ha la facoltà, nell'ambito dei propri
poteri discrezionali, di invitare le imprese a completare o a chiarire
certificati, documenti o dichiarazioni presentati (si vedano le norme di
derivazione comunitaria di cui agli artt. 21, comma 3, d.lg. 406/91, 15, comma
1, d.lg. 358/92 e 16, comma 1, d.lg. 157/95), costituendo questo un correttivo
all'eccessivo rigore delle forme (e ciò, secondo Cons. Stato, V, 2 marzo 1999,
n. 223, anche nei casi in cui il bando li prescriva a pena di esclusione; cfr.
anche VI, 30 gennaio 1998, n. 120).
Del resto, come accennato,
nella specie non può ravvisarsi una vera e propria omissione dichiarativa o
documentale, né un conclamato mancato rispetto delle prescrizioni del
disciplinare, passibili di esclusione dell’impresa o del raggruppamento
concorrente.
Anche il terzo mezzo di
appello risulta dunque fondato.
10. Particolarmente pregnante, viste le tematiche generali coinvolte, risulta il
quarto motivo di censura, relativo all’accoglimento, da parte del Giudice di
primo grado, del decimo motivo del ricorso introduttivo, col quale si contestava
l’ammissibilità della partecipazione, nel raggruppamento vincitore, della
società mista AMGA, a capitale pubblico maggioritario (51%), già azienda
speciale e poi società per azioni del Comune di Genova.
Pur dando atto delle
oscillazioni giurisprudenziali, circa la tematica dell’assunzione, da parte
delle società derivate dalla trasformazione delle aziende speciali costituite
per la gestione dei servizi pubblici locali, di servizi pubblici operanti in
ambiti territoriali diversi da quelli propri degli enti titolari dei servizi
stessi, il TAR adito ha ritenuto fondata la censura dedotta dall’appellata.
Sulla questione, ritenuta attinente al c.d.
principio di strumentalità
dell’attività di gestione, inteso come identificazione dello scopo sociale nella
cura degli interessi delle comunità locali, perseguibili attraverso l’attività
di gestione funzionalmente svolta dalla società nei settori dei servizi pubblici
per i quali la stessa è stata costituita, è intervenuto in via risolutiva, ad
avviso del Tribunale, l’art. 17, comma 58, della l. 127/97, che, sostituendo la
lett. e) dell’art. 22, comma 3, della l. 142/90, ha previsto la possibilità per
gli Enti locali di gestire i servizi pubblici nella forma della società per
azioni, o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale,
costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia
opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la
partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
Lo specifico riferimento, per l’attività gestionale della costituenda società,
alla “natura o all’ambito territoriale del servizio”, evidenzierebbe, secondo i
primi Giudici, l’intento perseguito dalla novella legislativa di imprimere un
vincolo funzionale, in pratica di scopo, alla nascita e all’operatività
gestionale della società stessa, che renderebbe incompatibile l’assunzione di
attività gestionali extraterritoriali, e ciò per due ordini di motivi: la scelta
della forma societaria risponde all’esigenza del miglior impiego delle
potenzialità proprie dell’organizzazione imprenditoriale al fine del
conseguimento dei migliori risultati sul piano dei costi e dei risultati della
gestione del servizio; ma l’assunzione di altri impegni imprenditoriali,
coerenti agli scopi societari, al di fuori dell’ambito territoriale degli Enti
locali di cui la società è espressione, si tradurrebbe nella sottrazione –
quanto meno – di parte dell’organizzazione societaria (uomini, beni e risorse)
alle esigenze della comunità locale, per la sua utilizzazione in scopi estranei
a quelli per i quali la società stessa è stata costituita.
Il Tribunale non ha ritenuto coerente con la ratio che contrassegna l’art. 22
della l. 142/90, che nel delineare le diverse forme organizzative di gestione dei
servizi pubblici muove sempre da un’implicita ma ben presente valutazione degli
interessi degli Enti pubblici titolari dei servizi medesimi, l’affermazione di
un modello di società di capitali a partecipazione pubblica che si ponga sul
mercato in posizione concorrenziale, come un operatore privato del settore, al
di fuori di ogni collegamento funzionale con la realtà territoriale su cui deve
operare.
I Giudici di prima istanza hanno così applicato alla fattispecie l’orientamento
giurisprudenziale (maturato però con riguardo all’assunzione di un pubblico
servizio da parte di un’azienda speciale di altro comune e non quindi di una
s.p.a.), secondo il quale l’estensione dell’attività delle aziende speciali
comunali al di fuori del territorio dell’Ente locale che le ha costituite
presuppone comunque un collegamento funzionale - che non può essere ridotto al
puro dato dell’interesse imprenditoriale - tra il servizio eccedente l'ambito
locale e le necessità della collettività locale, sussistente ad esempio nel caso
dell’integrazione funzionale della propria attività con quella del Comune
confinante, sicché vengano in tal modo soddisfatte anche le esigenze della
collettività stanziata sul territorio dell'Ente che l'ha costituita (Cons.
Stato, V, 23 aprile 1998, n. 475).
Ne conseguirebbe, in definitiva, che l’AMGA, a causa delle limitazioni che le
finalità pubblicistiche che ne hanno determinato la costituzione impongono sul
piano dell’ambito territoriale delle attività che può assumere e svolgere, era
priva della legittimazione in ordine all’assunzione del servizio idrico
integrato di che trattasi, con conseguente illegittimità della selezione
compiuta a favore del raggruppamento che ne ha deciso la cooptazione (e questo
prescindendo dal possesso in capo a un altro componente di tutti i requisiti
richiesti dal disciplinare, nonché dall’ipotizzabilità o meno di una causa di
nullità, ex art. 1419 c.c., dell’accordo contrattuale che ha dato luogo al
rapporto temporaneo finalizzato alla partecipazione alla selezione ed
all’eventuale costituzione della società mista per l’assunzione del servizio
idrico integrato).
Le argomentazioni, fin qui esposte, dei primi Giudici possono essere sovvertite
sulla base di alcune fondate considerazioni rassegnate dagli appellanti, di modo
che, tra l’altro, il Collegio può ritenersi esonerato dall’approfondito esame
delle eccezioni – peraltro di non immediata fondatezza - sollevate dai medesimi
ricorrenti in appello, relativamente alla presunta tardività, e inammissibilità
per difetto di interesse, della doglianza proposta in primo grado dall’appellata
V. e ritenuta fondata dal TAR.
Nel merito, in primis, pur prendendosi atto dell’evoluzione che ha visto la
giurisprudenza amministrativa, soprattutto di primo grado, prevalentemente
assumere, in merito all’ambito territoriale di operatività delle s.p.a. a
partecipazione pubblica locale, una posizione piuttosto omogenea a quella
adottata in relazione alle aziende speciali, occorre tuttavia rimarcare le
differenze che, tutt’altro che superate dalla disciplina normativa vigente,
ancora interessano questi due fondamentali moduli gestionali dei servizi
pubblici locali.
L’orientamento secondo cui, proprio tenendo conto di questa presunta affinità
con le aziende speciali, le s.p.a. a partecipazione pubblica locale, dovendo
anch’esse svolgere attività strumentale rispetto ai fini dell’ente pubblico di
pertinenza, non possono di norma operare al di fuori dell’ambito territoriale di
quest’ultimo, nella sua radicalità e assolutezza merita di essere rivisto.
I limiti di ammissibilità
dell’attività extraterritoriale delle aziende speciali e delle s.p.a. a
partecipazione pubblica locale non possono essere, infatti, affrontati
negli stessi termini, proprio perché altrimenti, come rileva il
raggruppamento aggiudicatario, si assisterebbe nel caso delle s.p.a. locali, a
dispetto del nome e soprattutto della disciplina, ad un inaccettabile duplicato
dell’azienda speciale o ad una sorta di “azienda speciale in forma societaria”,
in contrasto evidente con le norme vigenti e in controtendenza con le linee di
riforma del settore.
Né può affermarsi che l’omogeneizzazione delle due formule organizzative può
essere per così dire limitata, nella sua portata, proprio ad un aspetto come
quello degli ambiti funzionali e territoriali dell’attività, che riveste,
all’evidenza, vitale rilevanza in un assetto commerciale di mercato sempre più
globalizzato.
Se voci autorevoli, anche della dottrina specializzata, rilevano che -
conseguita dall’azienda speciale, e quindi dalla ex municipalizzata, la natura
di ente pubblico economico con personalità giuridica - la differenza rispetto
alla società mista sotto dominanza pubblica si disvela assai flebile nella
prospettiva comunitaria di tutela della concorrenza, non possono essere del
tutto pretermesse le peculiarità che caratterizzano, anzitutto ai sensi di
legge, la stessa figura dell’azienda speciale.
Disciplinata ora dagli artt. 113, lett. c) e 114 del T.U. 267/00,
l’azienda
speciale ha natura, come è noto, di ente pubblico economico, strumentale, dotato
di autonomia imprenditoriale. L’economicità della gestione, non riconducibile a
un fine di lucro, pretende, come per tutti gli enti economici, la copertura dei
costi corrispondenti alla remunerazione dei fattori della produzione impiegati.
Orbene la Sezione ha avuto modo recentemente di affermare (seppur in specifica
relazione all’applicabilità della giurisdizione del giudice amministrativo alla
luce dei connotati pubblicistici della sua natura e del suo modus agendi) che
l'azienda speciale è comunque soggetto istituzionalmente dipendente dall’Ente
locale ed è con esso legata da stretti vincoli (sul piano della formazione degli
organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza), al punto da farla
ritenere elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso ente
territoriale, ovvero, pur con l'accentuata autonomia derivantele
dall'attribuzione della personalità giuridica, finanche parte dell'apparato
amministrativo del Comune (Cons. Stato, V, 19 settembre 2000, n. 4850; 15 maggio
2000, n. 2735; v. anche C. Cost. 12 febbraio 1996, n. 28).
L'attribuzione della personalità giuridica non ha trasformato l'azienda speciale
in un soggetto privato, ma l'ha solo configurata come un nuovo centro di
imputazione di situazioni e rapporti giuridici, distinto dal Comune e con una
propria autonomia decisionale, e l'ha facoltizzata, per l'esercizio di
un'attività che ha rilievo economico, ad effettuare scelte di tipo
imprenditoriale, cioè ad organizzare i fattori della produzione secondo i
modelli propri dell'impresa privata (compatibilmente peraltro con i fini sociali
dell'Ente titolare) per il conseguimento di un maggiore grado di efficacia, di
efficienza e di economicità del servizio pubblico.
La “capacità imprenditoriale” non va, però, oltre tali confini e subisce
restrizioni anche in detti ambiti. Basti pensare che spetta al Comune la
fissazione delle tariffe dei servizi prodotti dall'azienda speciale.
L'art. 22 della legge n. 142 del 1990 (ora art. 113 d.lg. 267/00),
nel dare al
Comune la facoltà di gestire i servizi pubblici, oltre che nella forma
dell'azienda speciale, anche a mezzo di società private (società per azioni o
società a responsabilità limitata ex art. 17, comma 58, della legge n. 127 del
1997, costituite o partecipate dall'Ente locale) “qualora sia opportuno in
relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione
di più soggetti pubblici o privati”, ha allora evidentemente indicato un modulo
alternativo di gestione, seppur anch’esso non del tutto alieno a finalità e
connotati ancora sostanzialmente pubblicistici.
A tal ultimo proposito, ma con precipuo riguardo alla tematica del riparto di
giurisdizione, questo Consiglio ha in effetti con chiarezza affermato che ai
fini dell’identificazione della natura pubblica di un soggetto la forma
societaria assume veste neutrale ed il perseguimento di uno scopo pubblico non è
di per sé in contraddizione con il fine societario lucrativo, descritto
dall’art. 2247 c.c. (cfr. Cons. Stato, VI, 27 ottobre 1998, n. 1478 e più di
recente 2 marzo 2001, nn. 1206 e 1207, e 1° aprile 2001, n. 1885; quest’ultima
pronunzia peraltro non attiene in alcun modo ai profili di capacità
“territoriale” delle società pubbliche locali, trattandosi della ben diversa
ipotesi di una società di gestione aeroportuale, partecipata in via totalitaria
da Enti locali e affidataria di un servizio di interesse statale, che
rivendicava comunque la natura di società privata al fine di sfuggire al limite
di partecipazione azionaria, imposto per decreto ai soli soggetti pubblici, in
occasione della privatizzazione di altra società pubblica di gestione
aeroportuale).
I dicta di questo Consesso non risultano però richiamati in maniera
particolarmente conferente dal TAR nella pronunzia impugnata, non mostrandosi
convincente la rigida e intransigente connessione tra permanenza di natura e
finalità pubblicistiche in capo alle società miste locali e limitazioni
all’attività extraterritoriale.
Del resto gli elementi che pur comportano, ai sensi di legge, l’inquadramento
delle società in argomento nell’ambito degli organismi di diritto pubblico e
degli enti aggiudicatori tenuti al rispetto delle procedure dell’evidenza
pubblica ai fini della stipula di contratti di appalto con terzi, e quindi
sottoposti alla giurisdizione del giudice amministrativo, non possono giungere
al punto di far configurare anche tali società, al pari delle aziende speciali,
come organi strumentali intimamente collegati all’ente territoriale,
conseguentemente imponendo loro, in maniera indiscriminata, gli stessi
stringenti limiti posti all’attività espletata al di fuori del territorio
dell’Ente locale che le ha costituite.
Limiti che nel caso delle aziende speciali in effetti
conseguono all’elemento
della strumentalità, sulla cui base ha poggiato le fondamenta l’orientamento
giurisprudenziale - fatto proprio anche dalla Sezione - secondo il quale
l’estensione dell'attività delle aziende speciali comunali al di fuori del
territorio dell'Ente locale di riferimento presuppone comunque un collegamento
funzionale tra il servizio eccedente l'ambito locale e le necessità della
collettività locale, e richiede il rispetto di regole procedimentali e limiti
sostanziali posti da norme positive (Cons. Stato, V, 6 aprile 1998, n. 432; 20
marzo 2000, n. 1520).
E sono le stesse norme ad indicare che il nesso eziologico che necessariamente
deve sussistere tra le funzioni che è chiamata ad assolvere l'azienda speciale,
quale ente strumentale del Comune che l'ha costituita, e la tutela degli
interessi di cui sono portatori i cittadini residenti nel Comune stesso, può
essere proteso verso l'esterno della stretta dimensione locale solo nei casi e
con le modalità particolari normativamente previste dalle speciali disposizioni
in tema di convenzioni e di consorzi, ai sensi degli artt. 24 e 25 L. 8 giugno
1990 n. 142 (si veda anche l’art. 5 del DPR 902 del 1986, del quale è discussa
l’abrogazione implicita).
Le aziende speciali, al di fuori degli speciali moduli convenzionali e
consorziali tra Enti locali previsti dalle norme di legge e regolamentari, non
sono legittimate a partecipare, in concorrenza con altri soggetti privati ed
alla stregua di una qualsiasi impresa operante sul mercato, alle gare per
l'appalto di pubblici servizi da svolgersi presso altri Enti locali.
La strumentalità dell’azienda speciale e il regime normativo vigente in materia
pretendono, in definitiva, un collegamento molto saldo, seppur di natura
“funzionale”, tra l’attività dell’azienda stessa e le esigenze della
collettività stanziata sul territorio dell’Ente che l’ha costituita.
Ma il quadro necessariamente cambia per il modello societario di gestione dei
servizi pubblici locali, dal punto di vista sia dei vincoli funzionali che delle
attività consentite, con riferimento anche all’interpretazione che va resa di
queste ultime nozioni.
E’ vero che anche in questo ambito il limite rigidamente territoriale ha da
tempo ceduto definitivamente il passo, come si è visto anche per le aziende
speciali, a un vincolo di tipo “funzionale”, coincidente con l’inerenza
dell’attività delle società locali alla cura degli interessi della collettività
di riferimento, e questo grazie anche a fondamentali, seppur non più
recentissimi, arresti della Corte delle leggi e di questo Consiglio (trattasi di
C.Cost. 2 febbraio 1990, n. 51 e Cons. Stato, VI, 12 marzo 1990, n. 374, secondo i
quali, rispettivamente, “per le attività inerenti alla capacità di diritto
privato ciò che va considerato concerne essenzialmente l’esistenza di un
rapporto servente o di collegamento strumentale tra tali attività e le finalità
proprie della regione come ente esponenziale degli interessi della comunità
regionale”, nonché, da parte del Consiglio di Stato con prospettiva più
specificamente indirizzata alla problematica in esame, “l’ente pubblico, quale
soggetto giuridico, ha una pienezza di capacità che gli consente di far
tendenzialmente ricorso a tutti gli strumenti conosciuti dall’ordinamento per
raggiungere i propri scopi; dunque, non può dubitarsi della facoltà degli enti
locali territoriali di costituire società per azioni, per la cui attività il
territorio non rileva, potendo rappresentare un limite all’esercizio delle
potestà pubblicistiche ma non della capacità di diritto privato; sarà dunque
ammissibile lo svolgimento di tutte quelle attività – e solo di quelle – in cui
sia rinvenibile un obiettivo e diretto riferimento al complesso degli interessi
della collettività impersonata dall’ente”).
Ricollegandosi a tali pronunce ci si è orientati nel senso di
consentire che le
società miste locali partecipino alla gestione di servizi locali di altri enti
territoriali, e che l’unico limite effettivamente prospettabile, venuto meno
quello strettamente fisico-territoriale, è quello costituito dall’inerenza
funzionale dell’attività alla cura degli interessi della collettività di
riferimento, precisandosi che la determinazione del campo di azione della
società può rappresentare il mezzo attraverso il quale potersi realizzare la
soddisfazione degli interessi locali, attuata attraverso modelli di indole non
pubblicistica (cfr. anche Cons. Stato, A.G., par. 16 maggio 1996, n. 90).
Ma di recente, soprattutto nella giurisprudenza di primo grado, hanno preso
piede interpretazioni applicative piuttosto restrittive del vincolo di
funzionalità (emblematico è l’esempio di TAR Liguria, II, 8 maggio 1997, n. 134,
che ha, tra l’altro, anche ribadito che nel sistema della l. 142/90
l'affidamento del servizio pubblico a costituenda società per azioni a capitale
pubblico locale maggioritario costituisce una conseguenza diretta della
deliberazione di avvalersi del modulo societario, senza che sia necessario un
ulteriore provvedimento, sia pure necessitato, quale fonte dell'affidamento del
servizio, cosi come non è configurabile un rapporto concessorio ope legis; v.
anche TAR Lombardia, Brescia, 21 agosto 1998, n. 746). Possono così rinvenirsi,
relativamente alla delimitazione degli ambiti dell’attività extra moenia delle
società di capitali a partecipazione comunale (nel caso della citata pronunzia
del Tribunale ligure la stessa AMGA di Genova), affermazioni piuttosto nette in
base alle quali la rigida strumentalità dell'attività non è un principio
ristretto all'ambito di azione delle aziende speciali (già municipalizzate), ma
è configurabile anche in relazione alle società di tipo commerciale costituite
da Enti territoriali; pertanto l'estensione dell'attività di Società a
prevalente capitale pubblico al di fuori del territorio dell'Ente locale che
l'ha costituita presupporrebbe un collegamento che, si ribadisce fermamente, non
può essere ridotto al puro dato dell'interesse imprenditoriale (in tema cfr.
anche Cons. Stato, V, 14 novembre 1996, n. 1374).
La società mista, nata per la gestione di un servizio pubblico locale,
troverebbe il proprio limite di intervento nello scopo, consistente nella
doverosa promozione dello sviluppo della comunità locale. In altri termini,
caduto definitivamente il criterio del territorio come limite insuperabile per
l’attività della società mista, il necessario collegamento funzionale con la
collettività locale escluderebbe tuttavia che tale società possa porsi sul
mercato come un qualunque altro imprenditore, giacché si imporrebbe la
dimostrazione che la gestione di un servizio pubblico di un diverso ente
soddisfi specifiche, non quindi meramente generiche, esigenze della collettività
originaria.
Orbene il Collegio non intende tentare di scardinare in questa sede l’impianto
argomentativo che prevede la sussistenza anche per le società miste locali di un
vincolo di ordine funzionale che leghi comunque l’attività societaria agli
interessi della collettività di cui l’ente costituente la società è figura
esponenziale, e questo tanto più considerando che al modulo privatistico della
società per azioni continuano in effetti a corrispondere, in questo periodo di
transizione, connotati tipicamente pubblicistici (basti pensare, oltre agli
elementi già accennati, alle facilitazioni e ai privilegi che le società miste
locali ancora incontrano nell’affidamento del servizio e nell’accesso ai
finanziamenti), che confermano il permanere della natura speciale e “ibrida” di
questa figura societaria.
Non per questo, però, può accettarsi tout court che il collegamento funzionale
prescinda dalla natura giuridica, di soggetto di diritto privato, seppur
“speciale”, o di ente pubblico economico, del gestore del servizio,
condizionando nell’identica misura l’attività dell’azienda speciale e della
società mista locale.
Se dunque si insiste nell’affermare che
l’attività extraterritoriale, per tutte
le figure per le quali esiste un vincolo teleologico al soddisfacimento dei
bisogni della collettività locale, si appalesa subordinata alla dimostrazione
che in tal guisa viene soddisfatta una specifica esigenza della medesima
collettività, che non si traduca in un mero ritorno di carattere
imprenditoriale, non può al contempo ricondursi l’utilità del modello societario
prescelto alla sola maggiore agilità procedurale, precludendo del tutto al
medesimo di prodursi in attività e confronti (che dovrebbero essere a questo
punto per loro natura concorrenziali, non potendosi ipotizzare uno schema
legittimo di affidamento diretto a società mista costituita da altro Comune) al
pari dei liberi soggetti economici.
In altre parole il pur apprezzabile fine di non snaturare lo scopo per il quale
la società è sorta non può portare, a sua volta, a snaturare completamente il,
seppur speciale, modello privatistico societario prescelto.
Per sostenere una visione in concreto più attenta alle peculiarità del modello
societario, senza un atteggiamento di chiusura aprioristica nei confronti delle
attività societarie extra moenia, non vi è bisogno di scomodare, come pure ha
tentato un Tribunale di prima istanza, la disciplina organizzativo-statutaria
delle società (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, 25 luglio 1998, n. 507, che peraltro ha
aderito alla visione tipicamente privatistica del modello societario in
argomento, autorevolmente sostenuta dalla Suprema Corte - cfr. Cass., SS.UU., 6
maggio 1995, n. 4989 e 4991 – ma non fatta propria da questo Consiglio).
Non ritenendo il Collegio di
aderire alla visione esclusivamente privatistica
del modello della società mista locale, come soggetto privato dotato di capacità
imprenditoriale a tutti gli effetti e del tutto sganciato, anche funzionalmente,
dalla collettività di riferimento, non può considerarsi, infatti, elemento
decisivo, ai fini del riconoscimento di una maggiore libertà di azione,
l’assenza nello statuto societario omologato di una specifica previsione che
limiti l’attività extraterritoriale della società medesima.
Una volta optato cioè per l’ipotesi pubblicistica non possono assumere effetto
dirimente le insindacabili previsioni dello statuto societario circa gli spazi
di manovra concessi all’attività della società.
Ben più rilevanti si appalesano, invece, i dati emergenti dal sistema normativo,
che non depongono nei sensi indicati dall’appellata e dalla pronunzia di primo
grado impugnata.
E’ vero che la “defunzionalizzazione” della società mista non è stata ancora
definitivamente sancita dal legislatore, seppur il disegno di legge n. 4014,
approvato da uno dei rami del Parlamento, sembra chiaramente ipotizzare un
quadro di omogeneità dei moduli organizzativi gestionali, operanti in un ambito
tipicamente concorrenziale, con obbligo di gara per l’affidamento di tutte le
tipologie di servizio pubblico locale e ammissione alle procedure selettive,
senza limiti territoriali, delle società miste, le quali tra l’altro, con
l’obbligatoria trasformazione delle aziende speciali (ora facoltativa a norma
dell’art. 115 del T.U. 267/00), sembrerebbero dover rappresentare l’unica
formula organizzatoria realmente a disposizione dei Comuni e degli altri Enti
locali.
Non per questo però, come invece pretende il primo Giudice, può farsi discendere
dall’entrata in vigore della modifica apportata dall’art. 17, comma 58, della l. 127/97
(c.d. legge Bassanini II) all’art. 22, comma 3, lett. e) della l. 142/90 - che ha
subordinato l’affidamento di servizi pubblici a società per azioni o a
responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o
partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio alla condizione che la
partecipazione di più soggetti pubblici o privati sia opportuna “in relazione
alla natura o all’ambito territoriale del servizio” – un rinvigorimento del
vincolo territoriale-funzionale di cui si è discusso.
Come, infatti, avvedutamente rilevato dagli appellanti, in primo luogo il
riferimento all’ambito territoriale sembra concernere più da vicino la
possibilità di affidare direttamente il servizio ad una società per azioni, non
ponendo direttamente limiti all’attività della società stessa, limiti che
creerebbero, tra l’altro, non indifferenti momenti di criticità anche con
l’ordinamento comunitario; in secondo luogo l’ambito territoriale del servizio
sembra profilarsi come un criterio di individuazione degli Enti locali da
coinvolgere nella composizione societaria (ad esempio privilegiando la
costituzione di società da parte di enti locali confinanti o aventi necessità
essenziali comuni) e non dunque come un criterio di delimitazione territoriale
dell’attività della società di capitali.
A questo punto il nocciolo della questione è individuare, cum grano salis, gli
ambiti che devono essere residualmente concessi al vincolo funzionale che lega
la società mista locale alla collettività di riferimento, tenendo conto che si
ha a che fare sostanzialmente con un soggetto imprenditoriale di diritto
privato, per lo più, come nella specie, quotato in borsa e pertanto logicamente
sensibile alle esigenze anche dei privati investitori, ma non del tutto alieno
alle finalità pubblicistiche ed agli interessi pubblici della realtà
territoriale che ha proceduto alla sua costituzione.
Non è accettabile che sotto le mentite spoglie del limite funzionale torni a
vigere uno stringente limite di carattere fisico-territoriale, né può pensarsi
ad un vincolo interpretato negli stessi identici termini delle aziende speciali.
Tanto premesso, ad avviso del Collegio il vincolo funzionale va dimensionato di
volta in volta valutandone gli effetti, nel senso che occorre verificare
concretamente se l’impegno extraterritoriale eventualmente distolga e in che
rilevanza risorse e mezzi, senza apprezzabili ritorni di utilità (anch’essi da
valutarsi in relazione all’impegno profuso e agli eventuali rischi finanziari
corsi) per la collettività di riferimento.
Il vincolo funzionale opera in termini residuali, entrando in gioco solo qualora
vi sia una distrazione di risorse e mezzi che sia effettivamente apprezzabile e
che realisticamente possa portare pregiudizio alla collettività di riferimento.
Nella specie non si assiste ad un diretto e singolare impegno extraterritoriale
dell’AMGA volto alla gestione del servizio, bensì solamente all’assunzione, da
parte della medesima, di una partecipazione finanziaria del tutto minoritaria
(2%) nell’ambito di un consesso di ditte, risultate aggiudicatarie della
selezione, destinato, a sua volta, ad assumere il ruolo di partner privato di
minoranza della neo-costituita società per la gestione del servizio idrico
integrato.
Non si vede, pertanto, come una partecipazione finanziaria minoritaria di
siffatto tipo, non gravata da diretti oneri gestionali del servizio, nell’ambito
di un socio privato a sua volta di minoranza, possa integrare una rilevante
distrazione di mezzi e risorse a discapito della collettività territoriale di
originario riferimento, e quindi quel paventato depauperamento
dell’organizzazione societaria operante a servizio del Comune istitutore.
Anzi, oltre a potersi ipotizzare ritorni di carattere finanziario, comunque non
del tutto trascurabili per una società quotata in borsa, ammessa al mercato
telematico e per il 49% collocata sul mercato anche mediante azionariato
diffuso, non possono realisticamente escludersi vantaggi dal punto di vista
dell’esperienza acquisita per il Comune costituente, a fronte di un’esposizione
a rischi presumibilmente trascurabili e di ordine meramente finanziario.
Si può, in definitiva, convenire con gli appellanti principali sul punto che
la
partecipazione minoritaria, di ordine meramente finanziario, di AMGA
all’interno del soggetto che si è aggiudicato, in seguito a procedura
concorrenziale, la quota minoritaria di una s.p.a. a prevalente capitale
pubblico locale per la gestione del servizio idrico integrato di cui si
verte, non può essere assimilata ad una diretta assunzione di servizi
pubblici operanti in ambiti territoriali diversi da quelli di ordinaria
pertinenza.
Mancando gli effettivi riscontri della lamentata sottrazione di parte
dell’organizzazione societaria, nel senso di uomini, beni e risorse, alle
esigenze delle comunità locale, per la sua eventuale utilizzazione in scopi
estranei a quelli per i quali la società stessa è stata costituita, non può
dirsi concretamente vulnerato il vincolo funzionale con la collettività di
riferimento.
Nei sensi suddetti la censura dedotta dagli appellanti merita dunque adesione.
11. Il Collegio è chiamato a questo punto ad affrontare gli ulteriori profili di
doglianza ritenuti degni di adesione dal TAR, incentrati più da vicino
sull’operato della Commissione esaminatrice e aventi riguardo, in particolare,
all’applicazione che la Commissione ha fatto dei criteri di valutazione delle
offerte dalla medesima prefissati.
Giova premettere che il disciplinare di gara stabiliva tre parametri di
selezione, riassumibili nei termini che seguono:
1) criterio H.1: esperienze di gestione e qualifiche soggettive dell’offerente
desumibili dalla documentazione di offerta di cui ai punti E.1, E.2, E.3 ed E.5
(fino a 50 punti);
2) criterio H.2: modifiche migliorative al piano d’ambito, secondo quanto
previsto ai punti E.7 e E.8 (fino a 35 punti);
3) criterio H.3: modalità di finanziamento da parte di terzi degli investimenti
previsti nel piano d’ambito, secondo quanto indicato al punto E.12 (fino a 15
punti).
I parametri H.1, H.2 e H.3 facevano dunque espresso riferimento ai documenti
richiesti per l’offerta di cui ai punti E.1 e seguenti.
La Commissione giudicatrice, nella seduta del 16 novembre 1998 (verbale n. 5), ha
predeterminato i sottoparametri per ciascun criterio di selezione, stabilendo
un’ulteriore suddivisione all’interno dei punteggi fissati dallo stesso
disciplinare. In particolare ha distribuito i 50 punti a disposizione del
parametro H.1 stabilendo di assegnare da 1 a 5 punti al parametro E1, da 1 a 20
punti al parametro E2 come pure al parametro E3, da 1 a 5 punti al parametro E5;
ha invece distribuito i 35 punti del parametro H.2 stabilendo di assegnare da 1
a 17 punti al parametro E7 e da 1 a 18 punti al parametro E8. Per ciascuna
suddivisione del punteggio, la Commissione ha specificato, nello stesso verbale
n.5, i criteri ai quali si sarebbe attenuta nella valutazione delle offerte e
nell’attribuzione del punteggio.
12. Connotata da fondatezza anzitutto è stata ritenuta dai primi Giudici la
censura (risalente al terzo degli otto profili di illegittimità tutti dedotti
con il primo motivo del ricorso introduttivo) che denunciava l’erronea
valutazione che la Commissione avrebbe compiuto in ordine al parametro E3,
riguardante le esperienze maturate nella gestione di progetti di investimento
attuati nella funzione di gestore di servizi idrici.
Il TAR ha, nella specie, ritenuto illegittimo l’operato della Commissione che
avrebbe stravolto, una volta conosciute le offerte, il criterio che lei stessa
aveva predeterminato, decidendo di assegnare peso unitario e paritetico al
coefficiente di ponderazione relativo alla quota di partecipazione.
Da quanto riportato dai verbali emergerebbe in particolare, ad avviso dei
Giudici di prime cure, che il criterio di ponderazione relativo alla quota di
partecipazione ed al ruolo gestionale ricoperto è stato immotivatamente, e
quindi illegittimamente, pretermesso.
Ma, al contrario, emergono elementi che accreditano le argomentazioni degli
appellanti, in quanto la Commissione, nella seduta del 14 gennaio 1999 (verbale
n. 18), dopo aver dato atto di aver istituito una apposita tabella sinottica per
valutare gli importi relativi ai progetti di investimento pregressi, elencati e
descritti da ciascun offerente, e la dimensione economica totale dei progetti
per ciascun raggruppamento, a seguito dell’esame delle documentazioni presentate
ha deciso di assegnare un peso unitario e paritetico al coefficiente di
ponderazione relativo alla quota di partecipazione.
Non vi è stata dunque la lamentata omissione di valutazione del sottoparametro
al cui esame la Commissione si era autovincolata, bensì una consapevole e non
aprioristica attribuzione di peso unitario e paritetico al coefficiente di
ponderazione, una volta appurato che la documentazione prodotta dai concorrenti
in ordine alle gestioni pregresse deponeva nel senso di una sostanziale
equivalenza nel ruolo gestionale e nella quota di partecipazione.
Che vi sia stata, precedentemente al predetto giudizio di equivalenza,
un’analisi sufficientemente dettagliata delle pregresse esperienze di gestione è
confermato, inoltre, dall’allegato n. 24, seppur non direttamente attinente al
parametro in discussione, ove sono stati indicati sia il ruolo nella gestione
dei servizi idrici sia lo schema contrattuale in funzione del quale risulta
essere stato conferito l’affidamento del servizio.
Né tali risultanze sono contraddette dall’allegato n. 28, dove sono state
riportate, in termini di dati aggregati, le pregresse esperienze
dettagliatamente illustrate nell’allegato n. 24.
13. Con la sentenza appellata ha trovato poi parziale accoglimento anche il
quinto, peraltro piuttosto complesso, profilo di illegittimità dedotto
dall’appellata con il primo motivo del ricorso originario, riguardante la
valutazione delle proposte di modifica al piano d’ambito per migliorare i
livelli gestionali di servizio (parametro E7) ed il piano degli investimenti
(parametro E8).
Dichiarato inammissibile il profilo di doglianza attinente al frazionamento
valutativo dei due parametri, in quanto sfuggente alle scelte sindacabili da
parte del giudice amministrativo, ritenuti invece inconsistenti, nel merito, i
rilievi dell’appellata circa le pretese modifiche del piano d’ambito,
asseritamente operate dal raggruppamento aggiudicatario nella formulazione
dell’offerta, nonché circa l’accensione di finanziamenti in favore dei Comuni,
in quanto non supportati da idonei riscontri documentali, il TAR ha però
giudicato fondati gli altri profili di censura, concernenti gli aspetti delle
“tariffe” e degli “ammortamenti”, elementi che entrambi involgono, anch’essi, la
coerenza del comportamento della Commissione ai criteri che la stessa si era
imposta.
Il Tribunale ha ritenuto consistente la censura della V., relativamente al
parametro E7, rilevando che la Commissione, dopo aver fatto riferimento al
riepilogo delle proposte di variante riportate in un’apposita tavola e
sommariamente richiamato i tratti più qualificanti delle varianti stesse per
ogni concorrente, avrebbe concluso attribuendo direttamente i punteggi senza
farsi carico in alcun modo, in palese contraddizione con i criteri che aveva
predeterminato, di ponderare le migliorie con le eventuali ripercussioni sulla
tariffa applicabile, riferendo in ordine alla necessaria coerenza con la bozza
di regolamento d’utenza. Né vale sostenere, proseguono i primi Giudici, che la
ponderazione con le eventuali ripercussioni tariffarie sarebbe dovuta
intervenire in via eventuale ove effettivamente rilevabile dalle proposte
migliorative, in quanto dal verbale si evince che la Commissione si è
semplicemente dimenticata di farsi carico di verificare la stessa eventualità di
tali ripercussioni.
La sentenza appellata riconosce che la Commissione ha dato ampio spazio
all’aspetto tariffario in sede di valutazione del parametro E8, ma questo
sarebbe avvenuto sotto altra prospettazione, ossia in relazione alle migliorie
al piano degli investimenti e non con riguardo alle eventuali ripercussioni
sulla tariffa delle migliorie apportate sui livelli gestionali. La Commissione,
a conclusione delle sue considerazioni sul parametro E8, avrebbe inoltre
ritenuto di non dovere attribuire valenza preminente, in sede di valutazione
selettiva, al livello tariffario proposto dai singoli partecipanti, assumendo,
secondo il TAR, una decisione in controtendenza su un elemento di valutazione
ritenuto invece sensibile in sede di predeterminazione dei criteri.
Ne conseguirebbe, in definitiva, la palese omissione, se non una vera modifica,
di un criterio di giudizio che la Commissione si era autovincolata a seguire
nella sua valutazione.
Anche in questo caso le conclusioni dei primi Giudici non resistono
efficacemente alle deduzioni degli appellanti.
Come può ricavarsi dal verbale n. 18 del 14 gennaio 1999, al fine di poter
esprimere un giudizio circa le varianti proposte, nei termini e per le finalità
previste dal disciplinare e dal parimenti citato verbale n. 5 del 16 novembre
1998, l’esame è stato condotto considerando l’eventuale differenziale esistente
in termini di livello di servizio ottenuto sulla base della variante, “tenendo
conto delle possibili ripercussioni in termini di costi sulla tariffa
applicabile”.
La valutazione delle proposte dei concorrenti è stata dunque condotta anche
considerando le possibili ripercussioni sulla tariffa, come può evincersi pure
dalla tabella n. 29, riassuntiva delle proposte migliorative.
Il punteggio attribuito rappresenta il giudizio sintetico complessivo della
Commissione, legittimamente espresso da un valore numerico, sulle migliorie
presentate dagli offerenti, sotto il duplice profilo della valutazione del
livello del servizio e della valutazione delle ripercussioni in termini di costi
sulle tariffe.
Problemi di legittimità sarebbero potuti sorgere ove la Commissione non si fosse
premurata di chiarire, con dichiarazione verbalizzata, che il punteggio
complessivo aveva tenuto conto anche delle ripercussioni delle migliorie sulla
tariffa.
La circostanza infine che i livelli di tariffa risultanti dalle proposte degli
offerenti non si discostassero tra di loro in misura significativa ha
giustificato, dal punto di vista della logicità, il fatto che la Commissione si
sia soffermata maggiormente sulle migliorie ai livelli dei servizi, che
costituivano a quel punto l’elemento centrale di valutazione con riferimento al
parametro E7.
Ma è stata una specifica e ponderata disamina, nel quadro di tutte le componenti
tecniche, economiche e finanziarie dell’offerta, che ha condotto la Commissione
a non considerare preminente l’elemento tariffario nell’attribuzione del
punteggio, coerentemente del resto al fatto che la gara in questione era basata
sui miglioramenti al piano d’ambito e non sul ribasso della tariffa.
14. Il TAR ha poi ritenuta fondata la doglianza dell’appellata V.
incentrata sul rilievo dato dalla Commissione al criterio di ammortamento di
natura finanziaria utilizzato nella proposta migliorativa della S.-L.,
nonostante che questo fosse contrario all’art. 69 del T.U.I.R. (DPR 917/86),
nonché all’art. 28 dello schema di convenzione approvato dalla Regione.
La fondatezza della censura è stata rilevata dai primi Giudici con precipuo
riferimento al contrasto con l’art. 28 della convenzione.
La citata disposizione non prevede l’ammortamento di natura finanziaria bensì
quello c.d. tecnico, stabilendo espressamente per le installazioni finanziate
dal gestore un regime indennitario ove non completamente ammortizzate.
L’utilizzo del criterio dell’ammortamento finanziario per le opere finanziate
dal gestore, al quale ha fatto ricorso il raggruppamento aggiudicatario nella
sua proposta migliorativa, avrebbe dovuto essere valutato dalla Commissione
nell’ottica della compatibilità con l’inderogabile art. 28 della convenzione,
tenendo conto anche del principio derivante dall’art. 69 T.U.I.R., secondo il
quale l’ammortamento finanziario è consentito, in luogo dell’ammortamento
tecnico, solo per i beni gratuitamente devolvibili, laddove, come sopra notato,
per quelli in questione è espressamente previsto l’indennizzo.
Da un punto di vista fiscale, quindi, l’esistenza di una clausola di indennizzo
non avrebbe comunque consentito la deduzione di quote di ammortamento
finanziario quali componenti negativi del bilancio e anche se la soluzione
proposta dalla S.-L. era la più conveniente per l’Amministrazione, in
quanto la esonerava dall’indennizzo delle opere strumentali alla gestione del
servizio idrico integrato non completamente ammortizzate, risultava nondimeno
integrata la violazione delle prescrizioni inderogabili della convenzione, il
cui schema tipo era stato predisposto dal legislatore regionale con l.r. 26/97.
Ma anche in questo caso le argomentazioni degli appellanti colgono nel segno.
Il predetto art. 28 dello schema di “convenzione tipo” si limita a prevedere che
al momento della cessazione dell’affidamento spetterà al gestore un indennizzo
solo ove i beni da restituire ai comuni, e realizzati dal gestore stesso, non
siano stati completamente ammortizzati, nulla dicendo quanto ai criteri di
ammortamento di tali beni, né escludendosi la possibilità di devoluzione dei
beni senza alcun indennizzo a favore del gestore, come nel caso in cui i beni in
questione siano stati interamente ammortizzati.
In disparte il problema della vincolatività della menzionata prescrizione della
convenzione-tipo, quel che più rileva è che l’ammortamento finanziario, e non
tecnico, consistente nel suddividere il costo dei beni per tutta la durata della
concessione, non è affatto inconciliabile con il predetto schema di convenzione.
Manca del resto una disposizione espressa in tal senso, né l’esclusione del
suddetto tipo di ammortamento è ricavabile dalla previsione di un indennizzo
residuale, poiché, come evidenziato dal raggruppamento aggiudicatario, quell’indennizzo,
rimediando ad una possibile perdita del gestore, non in grado di esaurire il
processo di ammortamento per eventi anomali, non contraddice affatto la gratuità
essenziale della devoluzione, ma corregge solo un pregiudizio certo, lesivo
dell’equilibrio sul quale si regge l’affidamento.
Il quadro normativo (cfr. il d.l. 669/96 convertito, con modificazioni, dalla l. 30/97)
depone, inoltre, nel senso dell’alternatività dell’ammortamento tecnico e di
quello finanziario, tipico quest’ultimo peraltro delle operazioni di project
financing, rimettendosi la scelta alle valutazioni discrezionali insindacabili
del gestore.
Quanto alla violazione delle norme del T.U.I.R. è sufficiente osservare che
allorché la S.-L. ha prospettato l’ammortamento finanziario, da
compiersi come accennato nel periodo di concessione, ha evidentemente escluso la
corresponsione di qualsiasi indennizzo, rispettando la condizione legale di
legittimità dell’ammortamento medesimo, ovvero che si tratti di beni
gratuitamente devolvibili.
15. Il Tribunale di prima istanza ha, infine, affermato, pronunciandosi sempre
su uno dei profili di doglianza contenuti nel primo motivo del ricorso
introduttivo, che il maggiore punteggio (sette punti in più rispetto agli altri
concorrenti) attribuito al raggruppamento aggiudicatario relativamente al
parametro E12, attinente alle modalità di finanziamento per gli investimenti
contenuti nel piano d’ambito o come modificati dalle concorrenti, non troverebbe
adeguata motivazione nei verbali di gara. E questo pur non avendo, ad avviso dei
primi Giudici, la Commissione trasceso i limiti del disciplinare (la censura per
questa parte è stata dunque disattesa).
La Commissione non avrebbe sufficientemente motivato circa le valutazioni rese
in ordine agli importi erogabili ed al piano di rimborso degli stessi, e,
soprattutto, avrebbe dato rilievo alla documentazione dell’impegno cogente da
parte degli istituti finanziatori indicati dal raggruppamento vincitore,
trascurando però di valutare che tale impegno era subordinato alla approvazione
del piano economico (nonché dello Statuto e dei patti parasociali) e che
l’impegno stesso era parziale rispetto all’intero piano di finanziamento.
Tanto premesso, hanno ragione gli appellanti a lamentare che il profilo di
doglianza in questione, nei limiti della sindacabilità concessa al giudice
amministrativo, non meritava l’esito favorevole ottenuto in primo grado.
Dai documenti di gara (verbale n. 18) emerge una valutazione non
macroscopicamente irrazionale di maggior favore nei confronti della proposta
S.-L., una volta presi in considerazione, anche mediante opportuna
tabella riassuntiva, gli importi erogabili e il piano di rimborso degli stessi,
e quindi in particolare il tasso più basso e il minor tempo previsto per il
rimborso.
Per il resto basta rilevare che il raggruppamento risultato vincitore ha
ottenuto una valutazione preferenziale avendo documentato un impegno cogente da
parte degli istituti di credito a concedere il finanziamento, mentre gli altri
due raggruppamenti hanno documentato unicamente intendimenti o disponibilità a
finanziare i progetti.
E la circostanza che l’impegno cogente non abbia riguardato l’intera esigenza di
copertura finanziaria, ma comunque una parte cospicua di essa (su 85 miliardi
complessivi da finanziare 70 miliardi erano coperti da un “cogente impegno”
mentre gli ulteriori 15 miliardi da un “impegno condizionato”, che peraltro dà
sempre più garanzie di una mera dichiarazione di intendimento), non può mutare
nella sostanza le conclusioni raggiunte, al solo considerare che nel caso degli
altri concorrenti necessità finanziarie ben maggiori sono state fatte oggetto
unicamente di mera disponibilità al finanziamento da parte degli istituti
creditizi.
Gli Enti locali appellanti principali giustamente evidenziano, infine, come
appaia nella realtà delle cose che un istituto di credito si impegni formalmente
all’erogazione di un finanziamento solo agganciando rigorosamente l’impegno ad
un preciso piano finanziario, che non può essere certo modificato ad libitum dal
richiedente il finanziamento. Sotto questo profilo è evidente che il gruppo
aggiudicatario non avrebbe potuto presentare un piano di finanziamento degli
investimenti, documentando seriamente l’impegno degli istituti di credito a
concedere il finanziamento, se non si fosse a sua volta obbligato nei confronti
dei finanziatori a non modificare il suddetto piano di finanziamento. Per tale
motivo è stato giocoforza costretto a subordinare la cogenza dell’impegno
assunto dagli istituti di credito all’approvazione da parte dell’A.A.T.O. del
piano economico, esigenza non sussistente per gli altri offerenti che, come
accennato, si sono limitati a documentare intendimenti o disponibilità a
finanziare i progetti.
Non si tratta dunque, nel caso dell’appellante aggiudicataria, di una vera e
propria offerta condizionata, che, come è noto, sarebbe risultata inammissibile.
16. Quanto alla censura conclusiva dedotta dall’A.A.T.O. appellante che,
investendo il dispositivo della pronunzia di primo grado, ha chiesto, sulla base
però di una giurisprudenza piuttosto datata e comunque di molto antecedente alle
ben note recenti innovazioni legislative in materia di giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del
giudice adito relativamente al disposto annullamento dell’atto costitutivo e
dello statuto della neo-costituita società di gestione del servizio idrico
integrato, si è già ampiamente discettato del tema, e peraltro concluso nel
senso della sostanziale fondatezza della doglianza, nella parte iniziale della
parte motiva, analizzando un’apposita eccezione preliminare sollevata dal
raggruppamento vincitore.
In ogni caso, alla luce del combinato esito dei gravami principali, in
definitiva da accogliersi, e del gravame incidentale proposto dall’appellata
V., invece da respingere, viene meno l’interesse alla decisione della
doglianza in argomento, che investe alcuni effetti della pronuncia
giurisdizionale di annullamento, sovvertita nel presente grado di giudizio.
17. Resta a questo punto da analizzare l’appello incidentale proposto dalla
V., con il quale vengono riproposte alcune censure non condivise dal
Giudice di prime cure.
L’appello incidentale deve essere respinto, risultando la sentenza appellata
immune dalle censure dedotte in questo caso dall’appellata V..
In tal senso il Collegio può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità
nonché di tardività (di alcune censure) sollevate dal raggruppamento
aggiudicatario e dall’A.A.T.O.
18. La V., appellante incidentale, ha anzitutto riproposto il vizio
contenuto nel decimo (rectius undicesimo) motivo del ricorso introduttivo, con
il quale era stato sostanzialmente dedotto un vizio di incompetenza
relativamente al procedimento di scelta del partner privato della società di
gestione del servizio idrico integrato.
In particolare sostiene l’appellata che nella nuova configurazione normativa
seguita all’entrata in vigore della legge 142 del 1990, l’Autorità d’ambito,
creata per ciascun ambito territoriale ottimale, avrebbe il compito di svolgere
in modo coordinato tutte le funzioni degli Enti locali nel settore del servizio
idrico integrato e, pertanto, non sarebbe coerente una soluzione di continuità
nell’esercizio delle funzioni che attengono più specificamente alla costituzione
del soggetto gestore, restituendo esse agli Enti locali, nonostante questi siano
stati privati di ogni competenza all’atto di costituzione del consorzio.
Spetterebbe quindi al Consorzio - Autorità d’ambito organizzare e promuovere la
costituzione del soggetto gestore e pertanto l’intero procedimento sarebbe
inficiato perché promosso da soggetti privi di alcuna competenza.
Il TAR adito che, per evidenti ragioni di priorità logica, ha preso le mosse
proprio dall’esame di tale motivo, pur apprezzando la pregevolezza delle
argomentazioni esposte dall’attuale appellante incidentale non ha ritenuto di
poter condividerne le conclusioni.
I primi Giudici hanno richiamato l’art. 7 della l.r. 81/95, rilevando che all’A.A.T.O.,
costituito come consorzio obbligatorio e dotato di personalità giuridica
pubblica, sono state attribuite le funzioni amministrative di programmazione,
organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico
integrato, con esclusione di ogni attività di gestione diretta, “restando questa
propria degli Enti titolari del servizio seppure nelle varie forme di gestione
esistenti alla data di costituzione dell’A.A.T.O.” E la scelta della forma di
gestione del servizio, come pure l’affidamento del medesimo, sono decisioni da
assumere nell’ambito dell’esercizio di funzioni prettamente programmatorie ed
organizzatorie.
Il disposto della legge regionale appare, secondo il Tribunale, coerente, sul
punto, con l’art. 9, comma 2, della l. 36/94, che mantiene in capo ai Comuni e
alle Province il compito di provvedere alla gestione del servizio idrico
integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 142/90.
Ne consegue secondo il TAR, in definitiva, che in base al combinato disposto
delle due richiamate disposizioni devono essere gli Enti locali e non l’A.A.T.O.
a predisporre tutte le procedure per la costituzione dell’organo di gestione,
successivamente alla scelta della forma di gestione stabilita dall’A.A.T.O.
medesima, non potendo essere scisso il momento costitutivo della forma di
gestione scelta (nella specie la s.p.a.) da quello prodromico alla stessa
costituzione, dato dalla procedura concorsuale da indire per l’individuazione
del socio privato di minoranza.
La censura della V. deve essere in effetti disattesa, in quanto
all’Autorità d’ambito spetta, ai sensi della disciplina normativa vigente, la
specifica competenza di scegliere la forma organizzativa della gestione del
servizio.
Una volta operata la scelta - nella specie si è optato per la società per azioni
a prevalente capitale pubblico - è riservata all’Autorità la sola funzione di
programmazione e controllo dell’attività di gestione, ma il procedimento di
costituzione della società medesima non può che competere agli Enti locali
ricompresi nell’ambito territoriale, i quali saranno chiamati tra l’altro ad
esprimere, attraverso l’organo consiliare competente, la volontà relativa
all’adesione all’organismo societario.
Infatti, come è noto, se per gli Enti locali è obbligatoria l’adesione al
Consorzio – Autorità d’ambito, non lo è altrettanto l’adesione al soggetto
gestore del servizio idrico integrato.
Non può dunque invocarsi un del tutto presunto principio di continuità per
sostenere che l’Autorità possa surrogarsi nelle decisioni, spettanti agli Enti
locali titolari del servizio, relative alle modalità di adesione al soggetto
gestore del servizio e di partecipazione al relativo capitale sociale, e quindi
nelle attività finalizzate alla costituzione dell’apposita società mista.
La legge 36/94, infatti, non incide sulla titolarità del servizio e sugli
assetti di proprietà delle reti e degli impianti, che permangono in capo agli
Enti locali, né perciò sulle modalità costitutive delle società miste di
gestione del servizio.
L’aspetto innovativo della c.d. legge Galli va invece riferito
all’individuazione di un momento di cooperazione tra gli Enti locali, mediante
la creazione di un organismo sovracomunale a partecipazione obbligatoria, che
assume in sé le funzioni amministrative di coordinamento, programmazione e
controllo della gestione del servizio e, non da ultimo, la scelta del modello
organizzativo di gestione, probabilmente da ritenersi l’espressione massima del
momento di cooperazione voluto dalla legge.
Una volta operata la scelta, non potevano che essere gli Enti locali a dare vita
alla società di gestione, secondo le procedure previste dalla normativa sulle
autonomie locali, non modificate dalla disciplina speciale in argomento, non
spettando al nuovo organismo di coordinamento né la titolarità del servizio, né
la proprietà dei beni relativi, né i compiti di gestione del servizio stesso.
Anche la l.r. 81/95 appare pienamente e letteralmente rispettata, sia per quanto
concerne l’art. 7 che anche l’art. 9, dal quale in alcun modo può ricavarsi che
all’Autorità d’ambito spetti, oltre alla scelta del modello di gestione del
servizio idrico integrato, anche la procedura finalizzata alla costituzione
della società di gestione.
19. Con il secondo motivo dell’appello incidentale la V., riproponendo il
sesto motivo del gravame originario, si duole che la procedura concorsuale, cui
la stessa ha partecipato, sia stata impostata prescindendo da modelli normativi
di riferimento.
In sostanza l’originaria ricorrente sostiene che la procedura di selezione
doveva essere disciplinata da un preciso modello normativo, come quello fornito
dal DPR 533/96, previsto formalmente però per la scelta del solo partner privato
di maggioranza, che individua nella procedura concorsuale ristretta di cui al
d.lg. 157/95, da assimilarsi all’appalto concorso, il sistema di scelta da
seguire, con le inevitabili ricadute sul piano degli obblighi di pubblicità per
le gare di rilevanza comunitaria.
L’appellante incidentale contesta la sentenza di primo grado impugnata nella
parte in cui, rimarcato che una procedura di selezione ad evidenza pubblica è
stata comunque garantita, ha affermato che la scelta del socio privato di
minoranza della costituenda società a partecipazione pubblica per la gestione
del servizio idrico integrato non rientra in alcuna delle tipologie di
procedimento ad evidenza pubblica soggette alla disciplina comunitaria,
trattandosi tra l’altro di impegnare un capitale iniziale ben al di sotto della
soglia di rilievo CEE.
Vengono altresì censurate le affermazioni dei Giudici di prime cure secondo le
quali il DPR 533/96 riguarda esclusivamente i procedimenti finalizzati alla
scelta del socio privato di maggioranza e non può essere dunque imposto come
regola nei procedimenti ad evidenza pubblica concernenti l’individuazione del
socio privato di minoranza, anche alla luce del fatto che, in assenza di una
disposizione normativa specifica, l’Amministrazione procedente dispone di una
sfera di discrezionalità nell’individuare il modello di procedura concorsuale
più confacente alla situazione concreta, seguendo gli schemi dei modelli
concorsuali che la legge disciplina in via generale.
Anche se dunque il DPR 533/86 fungesse da modello per l’individuazione del socio
di minoranza, la sua mancata utilizzazione non potrebbe concretare un vizio di
legittimità del procedimento di selezione che non se ne sia avvalso.
Il giudizio di infondatezza della censura, reso dai primi Giudici, va
sostanzialmente confermato, soprattutto con riferimento ad alcuni aspetti chiave
della motivazione.
Occorre in effetti dare atto che, pur in assenza di un obbligo specifico
normativamente previsto, la Sezione in precedenti significative occasioni si è
pronunciata nel senso della necessità del ricorso al confronto concorrenziale
per la scelta anche del socio privato di minoranza nelle società a capitale
pubblico maggioritario, trattandosi di principi ormai immanenti
nell’ordinamento, tutte le volte in cui debba effettuarsi la scelta di un
operatore privato chiamato a svolgere attività per conto e nell’interesse della
P.A. (Cons. Stato, V, 19 febbraio 1998, n. 192; v. anche V,19 settembre 2000, n.
4850).
Orbene, che nella specie vi sia stato un confronto concorrenziale appare fuori
discussione, e per la verità nemmeno è messo in dubbio dalla stessa appellante
incidentale, la quale si sofferma invece sulla mancata utilizzazione di modelli
normativi di riferimento, da individuarsi preferibilmente nel DPR 533/96, con
tutti gli effetti che ne derivano dal punto di vista dell’obbligo della
pubblicità a livello europeo, nonché relativamente al ricorso alla procedura
dell’appalto concorso ai sensi del d.lg. 157/95 ed al criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le argomentazioni dei Giudici di prime cure convincono quando rilevano che
l’aspetto essenziale era comunque garantire, come è puntualmente avvenuto, una
procedura di confronto concorrenziale, e che il riferimento agli schemi
procedurali indicati dal regolamento di cui al DPR 533/96 (espressamente
riguardante le società a capitale pubblico minoritario di cui all’art. 12, comma
1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498; cfr. ora anche l’art. 116, comma 2, del
T.U. 267/00) era sì possibile ma non certo obbligatorio per la scelta di un
socio privato di minoranza. In assenza di chiari parametri normativi di
riferimento, anche a livello comunitario, non può, pertanto, ritenersi integrato
un vizio di legittimità del procedimento di selezione che non si sia avvalso
delle procedure ad evidenza pubblica tipizzate dalle norme citate.
Le peculiarità del servizio da affidarsi, unitamente all’assenza di chiari
riferimenti normativi, rendono in definitiva sostanzialmente corretta, e
comunque non manifestamente illogica, la scelta di adottare una procedura
concorsuale in parte atipica ma comunque rispettosa dei principi generali della
contabilità di Stato e della contrattualistica degli Enti locali; una procedura
di gara sicuramente avvicinabile ad un pubblico incanto, attesa anche la
mancanza di una autonoma fase di preselezione, ma con i criteri di selezione
previsti dal disciplinare che sembrano, almeno ad una prima lettura, più
propriamente tipici di un appalto concorso.
Sulla scorta anche di quanto in precedenza affermato dalla Sezione, può
concludersi che la procedura di evidenza pubblica da adottarsi nella specie non
è quella dettata dalle norme di recepimento della normativa comunitaria sugli
appalti di servizi, di cui al d.lg. 157/95, con riferimento anche alle forme di
pubblicità, ma va ricavata, con i necessari adattamenti, dalla disciplina
generale, tenendo conto, se del caso, della disciplina relativa alla s.p.a. a
partecipazione pubblica minoritaria, di cui al più volte citato regolamento n. 533/96
(Cons. Stato, V, ord. 9 marzo 1999, n. 506).
Anche questa lagnanza dell’appellante incidentale non appare dunque persuasiva.
20. Vengono poi riproposte alcune doglianze, disattese dal TAR, che riguardano
più da vicino l’operato della Commissione.
La V. lamenta, anzitutto, il mancato accoglimento del motivo riferito al
criterio valutativo E1 (sottoscrizione del capitale sociale), anche con
riferimento al criterio E8 (investimenti).
La doglianza riguarda, in particolare, il criterio seguito dalla Commissione per
l’attribuzione del punteggio relativo al parametro E1, individuato nella
tempistica dell’assolvimento dell’obbligo di aumento del capitale, con la
conseguenza che sono stati attribuiti 4 punti al raggruppamento aggiudicatario,
contro i 2 punti assegnati agli altri due raggruppamenti, sulla base del fatto
che solo la prima si impegnava ad effettuare il versamento delle somme
corrispondenti all’aumento del capitale “non appena richiesto”, mentre le altre
si limitavano a riferirsi al termine fissato dal disciplinare (un anno).
L’originaria ricorrente ha contestato tale apprezzamento sul piano della
rispondenza al cogente criterio fissato dal disciplinare, nonché sul piano della
coerenza rispetto alle valutazioni espresse dalla stessa Commissione in
occasione del punteggio assegnato alla S.-L. per il parametro E8.
Il TAR non ha ritenuto di poter condividere i rilievi mossi, sul punto,
all’operato della Commissione, rilevando innanzitutto che la doglianza, nella
parte relativa alla logicità del criterio, finiva per sindacare nel merito
ambiti riservati all’apprezzamento discrezionale dell’organo giudicatore che,
fermo restando il traguardo minimo dato dall’obiettivo da raggiungere, ben
poteva premiare, sulla base di un criterio temporale, l’anticipata
sottoscrizione del 46% di aumento di capitale e la liberazione delle relative
azioni alla semplice richiesta della società (e quindi in un tempo anche di
molto inferiore all’anno), ad evidente vantaggio della realizzazione degli
obiettivi dell’A.A.T.O.
Sotto tale aspetto poteva semmai apparire illogica l’attribuzione di 2 punti
alle proposte della V. e dell’A., che si erano limitate a riportarsi alle
prescrizioni (minime) del disciplinare.
Quanto al profilo di incoerenza o contraddittorietà rilevato con riferimento
alla valutazione di cui al parametro E8, la doglianza era, ad avviso dei primi
Giudici, priva di pregio, in quanto la proposta formulata relativamente al
parametro E8, riguardante le migliorie che la L. ha ritenuto di
predisporre e presentare secondo la facoltà concessa dallo stesso disciplinare,
andava valutata all’interno del progetto migliorativo preso nel suo insieme e
non in rapporto al progetto base predisposto dall’A.A.T.O., che comprendeva,
appunto, l’obbligo di liberare entro un anno l’aumento del 46% (obbligo che il
raggruppamento vincitore non solo ha assunto, ma che si è impegnato ad assolvere
alla semplice richiesta del Consiglio di amministrazione della costituenda
società di gestione).
Rimaneva alla Commissione l’onere di valutare, infine, la convenienza di una
proposta migliorativa che suggeriva di distribuire nell’arco dei primi cinque
anni il versamento delle risorse a titolo di capitale da parte di tutti i soci
pubblici e privati (e quindi non per la sola parte di spettanza del socio
privato di minoranza), per favorire in concomitanza una politica degli
investimenti più dilazionata rispetto a quella prevista dal piano d’ambito.
Le riportate considerazioni del TAR meritano condivisione.
Va in primo luogo ribadito che il disciplinare di gara riconduceva
esplicitamente il punto E1 al parametro di valutazione H.1, riferito all’offerta
“base”, mentre il punto E8 al parametro di selezione H.2, ovvero “modifiche
migliorative al piano d’ambito”.
Il punto E1 faceva riferimento all’offerta di sottoscrizione del capitale
sociale e prevedeva che l’offerente dovesse impegnarsi a liberare le azioni
corrispondenti al 46 % del capitale di costituzione della società, ed a
sottoscrivere l’aumento del capitale sociale, entro e non oltre l’anno dalla
delibera di aumento.
Dal momento che il punto E1 era stato indicato dal disciplinare tra gli elementi
suscettibili di valutazione, la Commissione decideva di modulare il punteggio ad
esso riservabile con riferimento alla tempistica dell’assolvimento dell’obbligo,
che rappresentava l’unica variabile consentita ai concorrenti dalle prescrizioni
del disciplinare relative all’offerta base.
E’ dunque perfettamente coerente con i criteri di giudizio fissati dalla lex
specialis, e con i sottocriteri decisi dalla Commissione, che sia stato
attribuito al raggruppamento aggiudicatario, unico ad impegnarsi ad effettuare
il versamento a semplice richiesta dell’organo competente, un punteggio
superiore di due punti, in relazione ai benefici connessi al versamento
immediato della residua parte di aumento di capitale.
Il medesimo raggruppamento, avvalendosi inoltre della facoltà, espressamente
prevista dal disciplinare, di proporre modifiche migliorative al piano, ha
proposto di dilazionare in cinque anni il versamento delle somme costituenti il
capitale sociale della società, e tale proposta è stata favorevolmente
apprezzata dalla Commissione, ma questa volta in sede di valutazione
discrezionale degli elementi di cui al parametro E8.
Orbene, come colto dai primi Giudici, non vi era nessuna contraddittorietà tra
l’apprezzamento del dilazionamento in cinque anni del versamento del capitale
sociale, ed il punteggio già attribuito alla Commissione in base al parametro
E1.
Difatti, per espressa previsione delle norme speciali di gara, i due criteri E1
e E8 erano destinati ad operare su due piani del tutto diversi, avendo come
riferimento differenti parametri di selezione delle offerte, rispettivamente
riferiti all’offerta “base” (H.1) e alle proposte di modifica migliorativa del
piano (H.2).
Va poi precisato che la proposta (alternativa) di diluire nel tempo il
versamento del capitale, avanzata dal raggruppamento vincitore senza violare gli
obblighi del disciplinare, era peraltro scaturita dalla necessità di ovviare, in
una maniera evidentemente apprezzata dalla Commissione, ad alcuni inconvenienti
derivanti dalle previsioni del piano d’ambito in tema di tariffe applicabili.
In ogni caso assume rilievo decisivo la circostanza che non potevano essere
collocati sullo stesso piano, anche ai fini di una valutazione di
contraddittorietà, un impegno inderogabile, come quello relativo al versamento
del capitale sociale (di cui al punto E1), e una proposta di modifica
migliorativa del tutto rimessa all’apprezzamento discrezionale della Commissione
(punto E8).
Anche il terzo mezzo di censura dedotto con l’appello incidentale, costituente
la riproposizione del primo profilo di doglianza contenuto nel primo motivo del
ricorso originario, non merita dunque adesione.
21. Non migliore sorte spetta al quarto motivo, con cui viene invece riproposto
il secondo profilo del primo motivo del ricorso introduttivo, relativo
all’attribuzione da parte della Commissione dei punteggi relativi al parametro
di valutazione E2, ovvero “esperienze pregresse dei concorrenti nella gestione
dei servizi idrici”.
Ai concorrenti si chiedeva di elencare, quale elemento che sarebbe stato oggetto
di valutazione, le principali esperienze, nell’ultimo quinquennio, nella
gestione dell’insieme dei servizi idrici (captazione, distribuzione, fognatura e
depurazione), eventualmente nel medesimo ambito territoriale.
Ma, come giustamente evidenziato dal TAR, il parametro in questione non andava
confuso con i prerequisiti, di cui alle lettere B2 e B3, che erano richiesti ai
concorrenti per potere essere ammessi alla selezione, relativamente alla
“gestione diretta o indiretta dei servizi idrici per almeno 400.000 abitanti
nell’ultimo biennio, di cui 200.000 serviti con un unico contratto”.
La Commissione, nel disciplinare le metodologie di valutazione del parametro E2,
ha poi stabilito che avrebbe privilegiato le eventuali esperienze di gestione di
tutti i servizi idrici, il livello di integrazione dell’insieme dei servizi
idrici nel medesimo ambito territoriale, la dimensione infine per ciascuna
gestione.
L’appellante incidentale, nel dolersi che al raggruppamento aggiudicatario sono
stati assegnati 19 punti, contro i 16 punti a lei attribuiti, sostiene che la
Commissione non si sarebbe attenuta ai criteri dalla stessa stabiliti e che una
corretta valutazione avrebbe dovuto condurre ad un risultato ben diverso,
vantando la V. maggiori titoli sia per numero di gestioni e ruolo
gestionale, sia per abitanti serviti.
Il più volte citato verbale n. 18 del 14 gennaio 1999 reca le motivazioni che
hanno portato la Commissione, sulla base delle tabelle predisposte da apposito
organismo di consulenza, a ritenere di maggior peso, seppur per soli tre punti,
le esperienze maturate dalla S.-L.. La Commissione ha espresso un
giudizio di leggera prevalenza del raggruppamento vincitore per ciò che attiene
alle dimensioni dei servizi svolti; ha ritenuto sostanzialmente di identico peso
le esperienze gestionali; ha rilevato che il medesimo raggruppamento poteva
vantare esperienze numericamente maggiori relativamente all’effettuazione
dell’intero ciclo dei servizi idrici.
V. sostiene che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di
considerare sia il numero complessivo delle gestioni, sia le gestioni relative
ad ambiti territoriali simili a quello di Arezzo.
Ma né dal disciplinare, né dai criteri prefissati dalla Commissione, può
evincersi uno stringente obbligo di considerare tali elementi ai fini
dell’attribuzione di punteggio in sede di valutazione del parametro E2, fatta
salva la possibile rilevanza quali requisiti di partecipazione, ai sensi del
punto B3.
Il criterio principale di selezione era chiaramente basato su una valutazione
qualitativa che privilegiava la gestione integrata di tutti i servizi idrici in
un medesimo ambito territoriale, e non su una valutazione meramente quantitativa
fondata sul numero dei servizi svolti.
Quanto al preteso maggiore numero complessivo di abitanti serviti, elemento che
non trova perfetto riscontro negli allegati ai verbali di gara, occorre rilevare
che anche in questo caso la circostanza non poteva rivestire, nella sua
singolarità, diretto effetto ai fini della valutazione ai sensi del parametro
E2, dovendo la Commissione prendere in considerazione la tipologia dell’ambito
gestionale ed il livello di integrazione dei servizi.
Priva di fondamento e di riscontro documentale risulta, infine, l’affermazione
secondo la quale la Commissione avrebbe illegittimamente ammesso alla
valutazione gestioni nelle quali non era stato chiarito il ruolo della
aggiudicataria.
Non mancano negli allegati ai verbali di gara elementi che conducono a ritenere
che la Commissione abbia svolto una dettagliata analisi sul profilo delle quote
di partecipazione del vincitore nelle società gestione dove ha maturato le
esperienze pregresse.
Risulta, in definitiva, che la Commissione giudicatrice abbia adeguatamente
ponderato il ruolo gestionale e le quote di partecipazione nelle singole società
di gestione.
In ogni caso la ponderazione in questione non ha assunto valenza decisiva in
ordine all’attribuzione del punteggio, in quanto il ruolo delle due società
partecipanti (S.-L. e V.) nelle gestioni era comunque di pari
livello, cioè sempre molto elevato.
22. Anche il quinto ed ultimo mezzo dell’appello incidentale, con cui vengono in
pratica riproposti il secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo, non ha
pregio.
Con esso viene riproposta la lagnanza circa una presunta arbitraria, e quindi
illegittima, introduzione da parte della Commissione, in violazione di quanto
già prescritto dal disciplinare di gara, di ulteriori criteri di valutazione.
Così, ripercorrendo censure già dedotte, e in questa sede già esaminate, per
quanto concerne il criterio E1 sarebbe stata illegittimamente inserito
l’elemento di valutazione della tempestività nel liberare le azioni (nel caso
del raggruppamento vincitore, come si è visto, a semplice richiesta); per quanto
riguarda, invece, il criterio E2, sarebbe stato illegittimamente introdotto
l’elemento del livello di integrazione tra i servizi, non contenuto nel
disciplinare, mentre non sarebbero stati menzionati gli elementi di valutazione
indicati nel disciplinare medesimo, ovvero le gestioni su ambiti territoriali ed
il numero degli abitanti serviti. Per quanto poi attiene ai profili dello
scorporo dei criteri E7 e E8, che rappresenterebbero il cuore del confronto
concorrenziale - trattandosi delle proposte migliorative degli interventi
strutturali, delle modalità gestionali e delle ripercussioni di dette proposte
sotto il profilo economico-finanziario e quindi tariffario - la Commissione, in
violazione dei più elementari principi di trasparenza, buon andamento e
imparzialità dell’azione amministrativa, avrebbe operato, come del resto già
lamentato, un illegittimo frazionamento valutativo dei due criteri. Infine, per
quanto riguarda il criterio E12, la Commissione, nonostante il disciplinare già
individuasse i criteri ai quali la medesima avrebbe dovuto attenersi nella
valutazione delle singole proposte, avrebbe anche qui ampliato illegittimamente
i parametri valutativi, inserendo elementi non previsti dalle previsioni
generali di gara, come l’economicità e la sostenibilità delle soluzioni
finanziarie proposte, nonché la reperibilità, l’adeguatezza e la coerenza
temporale dei mezzi finanziari, e comunque poi in concreto avrebbe disatteso gli
stessi criteri dalla stessa illegittimamente fissati.
Il TAR, rilevato che la ricorrente, in questa sede appellante incidentale, è
ritornata su alcuni punti di contestazione già oggetto di esame nell’ambito
dell’articolato primo motivo, richiamando le considerazioni già svolte
all’interno della sentenza appellata, ha comunque giustamente sottolineato che
il disciplinare conteneva un insieme di parametri e punteggi di valutazione che
abbisognavano di ulteriori criteri di specificazione che delimitassero l’ampio
margine di discrezionalità rimesso alla Commissione, la quale aveva a
disposizione ben 100 punti distribuiti in tre sub-categorie. La Commissione si è
dunque correttamente fatta carico di assegnare a ciascun parametro un suo peso,
indicando comunque preventivamente le linee guida che avrebbero contraddistinto
il suo giudizio.
Le argomentazioni dei primi Giudici sono pienamente condivisibili, in quanto,
anche sulla base delle considerazioni già precedentemente svolte in occasione
dell’esame della complessa struttura censoria che caratterizzava il primo motivo
del ricorso introduttivo, come riproposto con l’appello incidentale in
trattazione per la parte disattesa dal TAR, risulta, nei limiti della
sindacabilità del giudice amministrativo, un quadro complessivo di coerenza e
logicità dell’azione della Commissione, sia nel fissare preventivamente
ulteriori criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi, che
nell’applicare i criteri dalla stessa fissati ovvero indicati in sede di
disciplinare di gara.
La Commissione (cfr. il verbale n. 5 del 16 novembre 1998), infatti, esercitando
una facoltà che secondo logica non poteva esserle preclusa, si è limitata ad
introdurre preventivamente elementi di specificazione di ciascun criterio,
graduando l’apporto di ognuno di essi negli ambiti fissati in via più generale
dalle norme di gara, alle quali si è comunque, con sufficiente rigore, attenuta.
Per il resto possono essere richiamate le considerazioni rassegnate in occasione
della disamina dei singoli profili di doglianza facenti parte del primo motivo
del ricorso originario, nei limiti della riproposizione nell’attuale grado di
giudizio.
23. L’appello incidentale, proposto dall’originaria ricorrente nella medesima
foggia per tutti i ricorsi in appello in trattazione, deve essere in definitiva
rigettato.
All’accoglimento degli appelli principali, e dell’appello incidentale del Comune
di Castiglion Fibocchi, che ripercorre l’iter argomentativo dei primi, consegue
invece, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione del ricorso
introduttivo proposto in primo grado dall’appellata V..
Sussistono i motivi per compensare tra tutte le parti costituite le spese di
lite, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sugli appelli riuniti in epigrafe, accoglie gli appelli principali
e l’appello incidentale del Comune di Castiglion Fibocchi, respinge gli appelli
incidentali proposti dalla V. e, per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, respinge il ricorso di primo grado proposto dalla V..
Compensa le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2001, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l'intervento dei
seguenti Magistrati:
Alfonso Quaranta Presidente
Andrea Camera Consigliere
Pier Giorgio Trovato Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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