Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 4580 dell'8 agosto 2003
(La predeterminazione della retribuzione mensile in corrispondenza con un orario predeterminato e il controllo della P.A. sull’attività lavorativa non sono elementi esclusivi di un rapporto di impiego pubblico, ma elementi che possono caratterizzare anche un rapporto lavorativo su base contrattuale e in particolare un contratto di prestazione d’opera - locatio operis)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3046/1997, proposto da F. E. e riassunto per decesso
dell’appellante dall’erede L. G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti R.
Ludogoroff e G. F. Romanelli, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo
in Roma, (....),
contro
il Comune di Spigno Monferrato, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dagli Avv.ti P. Monti e N. Paoletti ed elettivamente domiciliato presso
quest’ultimo, in Roma, (....),
per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte, II Sezione, del 30.1.1996, n. 65;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 28.1.2003, il Consigliere Claudio
Marchitiello;
Uditi gli avvocati E. Romanelli per delega dell’avv.to G. F. Romanelli, Monti e
Paoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Sig.ra E. F., con la deliberazione della Giunta Municipale di Spigno
Monferrato del 10.9.1969, n. 45, veniva incaricata, con compenso forfettario,
dei servizi di pulizia, di accensione e cura dei termosifoni presso la scuola
elementare statale del capoluogo e di pulizia dei gabinetti pubblici nel Viale
M. Baronio.
L’incarico veniva confermato con adeguamento del compenso con una serie di
successive deliberazioni, con la specificazione che “restano ferme le condizioni
e concessioni riportate nella delibera n. 45 del 10.9.1969”.
Con ricorso al T.A.R. del Piemonte proposto il 24.7.1992, premesso che il
rapporto di lavoro con il comune presentava tutti i caratteri del rapporto di
pubblico impiego, chiedeva il riconoscimento della natura pubblica del suo
rapporto lavorativo, le differenze retributive tra quanto percepito e il
trattamento economico spettante per le mansioni di bidello e la regolarizzazione
della sua posizione previdenziale.
Si costituiva in giudizio il Comune di Spigno Monferrato, opponendosi
all’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, II Sezione, con la sentenza
del 30.1.1996, n. 65, rigettava il ricorso.
La Sig.ra F. ha proposto appello avverso tale sentenza, deducendone la erroneità
e domandandone la riforma.
Resiste il Comune di Spigno Monferrato, che chiede la conferma della sentenza
appellata.
Il giudizio, essendo deceduta l’appellante, è stato riassunto dall’erede, Sig.
G. L., con atto depositato il 24.12.2002.
All’udienza del 28.1.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la
decisione.
DIRITTO
La Sig.ra E. F., con la deliberazione della Giunta Municipale del 10.9.1969, n.
45, veniva incaricata dal Comune di Spigno Monferrato di provvedere alla pulizia
dei locali della scuola elementare comunale, all’accensione dei termosifoni
nella scuola medesima, nonché alla pulizia quotidiana dei gabinetti pubblici del
Viale M. Barosio.
La II Sezione del T.A.R. del Piemonte, con la sentenza del 30.1.1996, n. 65, ha
respinto il suo ricorso diretto all’accertamento come rapporto di pubblico
impiego del predetto rapporto lavorativo ed al riconoscimento dei correlati
diritti di carattere patrimoniale.
Il T.A.R. ha ritenuto insussistenti, nel rapporto intercorso tra la Sig.ra F. e
il Comune di Spigno Monferrato, i cd. indici rivelatori che, secondo principi
costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa, valgono ad
identificare un rapporto di pubblico impiego.
L’appello proposto dalla Sig.ra F. e riassunto, per il decesso dell’appellante,
dall’erede, Sig. G. L., deve essere respinto.
Gli elementi di carattere sostanziale che, secondo l’appellante, deporrebbero
per l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego come indici sintomatici
rivelatori della sua esistenza, secondo la giurisprudenza amministrativa
– quali la predeterminazione della retribuzione mensile stabilita in
corrispondenza con un orario predeterminato e l’immanente controllo
dell’amministrazione sull’attività lavorativa – non sono infatti
elementi esclusivi di un rapporto di impiego pubblico, ma sono elementi che
possono caratterizzare anche un rapporto lavorativo che si svolga su base
contrattuale.
Gli elementi addotti, oltretutto, non sono stati provati.
Dagli atti di causa, infatti, non risulta che l’appellante sia mai stata
vincolata ad alcun puntuale orario di servizio. Difettano in proposito, né
l’appellante ne ha accennato, ordini di servizio o altre analoghe disposizioni
che abbiano ordinato le modalità o la durata giornaliera del servizio ovvero che
abbiano fatto riferimento a strumenti di controllo da parte del Comune, quali
fogli di firma giornalieri o altro.
Neppure provano l’osservanza di un orario di servizio, le attività svolte presso
la scuola, sulle quali confida l’appellante per dimostrare il prospettato
vincolo di orario. Le pulizie delle aule scolastiche e le altre da eseguirsi
presso la scuola dovevano necessariamente essere poste in essere in orari tali
da non interferire con le attività scolastiche o degli uffici. L’accensione
dell’impianto di riscaldamento non poteva essere effettuata che prima
dell’inizio dell’orario in cui la scuola entrava in attività.
La vigilanza della Direzione didattica e del Comune sulle prestazioni della
Sig.ra F. relative alla scuola (anche questa peraltro non documentate), infine,
può farsi risalire ad una ordinaria verifica della corretta esecuzione di una
prestazione contrattuale.
Le deduzioni dell’appellante, pertanto, non risultano provate.
Parimenti è solo affermata, nell’atto di appello la estensione dei compiti,
oltre quelli di pulizia, ad altre mansioni, quali la custodia dell’edificio,
ovvero la sorveglianza dell’entrata e dell’uscita degli alunni. Si tratta di
ulteriori elementi prospettati per rafforzare la prospettata configurazione
della posizione lavorativa dell’appellante come coincidente con la qualifica di
bidello.
Dalla deliberazione di affidamento del primo incarico e da quelle successive che
tale incarico hanno prorogato, peraltro, sono bene individuate le prestazioni
richieste all’appellante e queste non coincidono affatto a quelle che
caratterizzano la qualifica di bidello, essendo limitate come si è rilevato alle
sole prestazioni di pulizia.
La qualifica di bidello, invero, non era caratterizzata, per fare riferimento al
periodo di tempo nel quale la Sig.ra F. ha prestato la sua attività lavorativa
(a partire dal 1969), solo dalla pulizia delle aule, dalla ordinaria
manutenzione delle attrezzature scolastiche e dal riordino delle suppellettili,
ma anche dallo svolgimento qualunque altro incarico (generalmente consistente in
incombenze di ordine materiale ma correlate al servizio scolastico) che, nei
limiti delle mansioni generalmente stabilite per il personale ausiliario, fosse
stato affidato dal direttore della scuola.
Per quanto concerne, infine, le altre pulizie da eseguire, fuori dalla scuola,
nel locali di Via M. Barosio, nulla è detto dall’appellante. Deve, quindi,
ritenersi che queste, pur comprese in un unico incarico ma assolutamente
inconciliabili con le mansioni di bidello rivendicate dall’appellante, venivano
effettuate anch’esse quotidianamente (da cui l’inesistenza di un orario
scolastico da osservare) in orari che la stessa appellante liberamente sceglieva
in piena autonomia e senza alcuna specifica e rilevante forma di controllo.
Da quanto precede già emerge con sufficiente chiarezza che il rapporto
lavorativo intercorso tra la Sig,ra F. non può rapportarsi ad un rapporto
di pubblico impiego ma piuttosto ad un contratto di prestazione d’opera (locatio
operis).
Vi sono peraltro anche elementi che depongono addirittura contro la
configurazione del rapporto come rapporto di pubblico impiego, che depongono per
il mancato incardinamento della Sig.ra F. nell’apparato comunale che costituisce
l’unico ed effettivo.
La conformazione del rapporto, quale si è venuta delineando sulla base delle
considerazioni fin qui svolte, alle quali deve aggiungersi che l’appellante
nulla ha opposto al rilievo dell’amministrazione resistente che ha negato il
carattere dell’esclusività o della prevalenza alle sue prestazioni lavorative
in favore del comune, esclude che la Sig.ra F. possa essere considerata
incardinata nell’apparato del Comune di Spingo Monferrato, cioè nella situazione
effettivamente rivelatrice dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego.
Anche le ulteriori deduzioni relative alla retribuzione predeterminata e alla
circostanza che il Comune versava i contributi I.N.A.D.E.L. e C.I.P.D.E.L.,
infine, non hanno rilevanza determinante a favore della tesi dell’appellante.
Nelle deliberazioni di assegnazione dell’incarico e in quelle di proroga, il
compenso per la Sig.ra F. risulta stabilito (oltre che nella disponibilità di un
alloggio con le spese per luce, acqua e riscaldamento a carico
dell’amministrazione) in una somma forfetaria annuale la cui ripartizione in
mensilità è da ritenersi collegata alla conformazione del rapporto, consistente
in prestazioni durature alle quali di norma, anche nei rapporti contrattuali,
non si corrisponde il pagamento in un’unica soluzione.
Per quanto concerne i contributi, deve ritenersi che gli stessi fossero stati
corrisposti, come sostiene l’ente appellato, per evitare di incorrere in
sanzioni, atteso che solo con l’art. 25, terzo comma, della legge 20.6.1992, n.
342, si è chiarito, con interpretazione autentica, che i contributi
previdenziali non dovessero essere versati neppure per i contratti d’opera già
in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 433.
In conclusione, l’appello va respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono
compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge
l’appello e compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 28.1.2003, con l'intervento dei
signori:
Agostino Elefante Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Estensore
Marzio Branca Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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