Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 4580 dell'8 agosto 2003

 

(La predeterminazione della retribuzione mensile in corrispondenza con un orario predeterminato e il controllo della P.A. sull’attività lavorativa non sono elementi esclusivi di un rapporto di impiego pubblico, ma elementi che possono caratterizzare anche un rapporto lavorativo su base contrattuale e in particolare un contratto di prestazione d’opera - locatio operis)

 

  

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale,

 

  Quinta Sezione

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

 


sul ricorso in appello n. 3046/1997, proposto da F. E. e riassunto per decesso dell’appellante dall’erede L. G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti R. Ludogoroff e G. F. Romanelli, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, (....),

 

contro


il Comune di Spigno Monferrato, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti P. Monti e N. Paoletti ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, (....),


per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, II Sezione, del 30.1.1996, n. 65;

 


Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 28.1.2003, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli avvocati E. Romanelli per delega dell’avv.to G. F. Romanelli, Monti e Paoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 


FATTO


La Sig.ra E. F., con la deliberazione della Giunta Municipale di Spigno Monferrato del 10.9.1969, n. 45, veniva incaricata, con compenso forfettario, dei servizi di pulizia, di accensione e cura dei termosifoni presso la scuola elementare statale del capoluogo e di pulizia dei gabinetti pubblici nel Viale M. Baronio.


L’incarico veniva confermato con adeguamento del compenso con una serie di successive deliberazioni, con la specificazione che “restano ferme le condizioni e concessioni riportate nella delibera n. 45 del 10.9.1969”.


Con ricorso al T.A.R. del Piemonte proposto il 24.7.1992, premesso che il rapporto di lavoro con il comune presentava tutti i caratteri del rapporto di pubblico impiego, chiedeva il riconoscimento della natura pubblica del suo rapporto lavorativo, le differenze retributive tra quanto percepito e il trattamento economico spettante per le mansioni di bidello e la regolarizzazione della sua posizione previdenziale.


Si costituiva in giudizio il Comune di Spigno Monferrato, opponendosi all’accoglimento del ricorso.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, II Sezione, con la sentenza del 30.1.1996, n. 65, rigettava il ricorso.


La Sig.ra F. ha proposto appello avverso tale sentenza, deducendone la erroneità e domandandone la riforma.


Resiste il Comune di Spigno Monferrato, che chiede la conferma della sentenza appellata.


Il giudizio, essendo deceduta l’appellante, è stato riassunto dall’erede, Sig. G. L., con atto depositato il 24.12.2002.


All’udienza del 28.1.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

 


DIRITTO


La Sig.ra E. F., con la deliberazione della Giunta Municipale del 10.9.1969, n. 45, veniva incaricata dal Comune di Spigno Monferrato di provvedere alla pulizia dei locali della scuola elementare comunale, all’accensione dei termosifoni nella scuola medesima, nonché alla pulizia quotidiana dei gabinetti pubblici del Viale M. Barosio.


La II Sezione del T.A.R. del Piemonte, con la sentenza del 30.1.1996, n. 65, ha respinto il suo ricorso diretto all’accertamento come rapporto di pubblico impiego del predetto rapporto lavorativo ed al riconoscimento dei correlati diritti di carattere patrimoniale.


Il T.A.R. ha ritenuto insussistenti, nel rapporto intercorso tra la Sig.ra F. e il Comune di Spigno Monferrato, i cd. indici rivelatori che, secondo principi costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa, valgono ad identificare un rapporto di pubblico impiego.


L’appello proposto dalla Sig.ra F. e riassunto, per il decesso dell’appellante, dall’erede, Sig. G. L., deve essere respinto.


Gli elementi di carattere sostanziale che, secondo l’appellante, deporrebbero per l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego come indici sintomatici rivelatori della sua esistenza, secondo la giurisprudenza amministrativa – quali la predeterminazione della retribuzione mensile stabilita in corrispondenza con un orario predeterminato e l’immanente controllo dell’amministrazione sull’attività lavorativanon sono infatti elementi esclusivi di un rapporto di impiego pubblico, ma sono elementi che possono caratterizzare anche un rapporto lavorativo che si svolga su base contrattuale.


Gli elementi addotti, oltretutto, non sono stati provati.


Dagli atti di causa, infatti, non risulta che l’appellante sia mai stata vincolata ad alcun puntuale orario di servizio. Difettano in proposito, né l’appellante ne ha accennato, ordini di servizio o altre analoghe disposizioni che abbiano ordinato le modalità o la durata giornaliera del servizio ovvero che abbiano fatto riferimento a strumenti di controllo da parte del Comune, quali fogli di firma giornalieri o altro.


Neppure provano l’osservanza di un orario di servizio, le attività svolte presso la scuola, sulle quali confida l’appellante per dimostrare il prospettato vincolo di orario. Le pulizie delle aule scolastiche e le altre da eseguirsi presso la scuola dovevano necessariamente essere poste in essere in orari tali da non interferire con le attività scolastiche o degli uffici. L’accensione dell’impianto di riscaldamento non poteva essere effettuata che prima dell’inizio dell’orario in cui la scuola entrava in attività.


La vigilanza della Direzione didattica e del Comune sulle prestazioni della Sig.ra F. relative alla scuola (anche questa peraltro non documentate), infine, può farsi risalire ad una ordinaria verifica della corretta esecuzione di una prestazione contrattuale.


Le deduzioni dell’appellante, pertanto, non risultano provate.


Parimenti è solo affermata, nell’atto di appello la estensione dei compiti, oltre quelli di pulizia, ad altre mansioni, quali la custodia dell’edificio, ovvero la sorveglianza dell’entrata e dell’uscita degli alunni. Si tratta di ulteriori elementi prospettati per rafforzare la prospettata configurazione della posizione lavorativa dell’appellante come coincidente con la qualifica di bidello.


Dalla deliberazione di affidamento del primo incarico e da quelle successive che tale incarico hanno prorogato, peraltro, sono bene individuate le prestazioni richieste all’appellante e queste non coincidono affatto a quelle che caratterizzano la qualifica di bidello, essendo limitate come si è rilevato alle sole prestazioni di pulizia.


La qualifica di bidello, invero, non era caratterizzata, per fare riferimento al periodo di tempo nel quale la Sig.ra F. ha prestato la sua attività lavorativa (a partire dal 1969), solo dalla pulizia delle aule, dalla ordinaria manutenzione delle attrezzature scolastiche e dal riordino delle suppellettili, ma anche dallo svolgimento qualunque altro incarico (generalmente consistente in incombenze di ordine materiale ma correlate al servizio scolastico) che, nei limiti delle mansioni generalmente stabilite per il personale ausiliario, fosse stato affidato dal direttore della scuola.


Per quanto concerne, infine, le altre pulizie da eseguire, fuori dalla scuola, nel locali di Via M. Barosio, nulla è detto dall’appellante. Deve, quindi, ritenersi che queste, pur comprese in un unico incarico ma assolutamente inconciliabili con le mansioni di bidello rivendicate dall’appellante, venivano effettuate anch’esse quotidianamente (da cui l’inesistenza di un orario scolastico da osservare) in orari che la stessa appellante liberamente sceglieva in piena autonomia e senza alcuna specifica e rilevante forma di controllo.


Da quanto precede già emerge con sufficiente chiarezza che il rapporto lavorativo intercorso tra la Sig,ra F. non può rapportarsi ad un rapporto di pubblico impiego ma piuttosto ad un contratto di prestazione d’opera (locatio operis).


Vi sono peraltro anche elementi che depongono addirittura contro la configurazione del rapporto come rapporto di pubblico impiego, che depongono per il mancato incardinamento della Sig.ra F. nell’apparato comunale che costituisce l’unico ed effettivo.


La conformazione del rapporto, quale si è venuta delineando sulla base delle considerazioni fin qui svolte, alle quali deve aggiungersi che l’appellante nulla ha opposto al rilievo dell’amministrazione resistente che ha negato il carattere dell’esclusività o della prevalenza alle sue prestazioni lavorative in favore del comune, esclude che la Sig.ra F. possa essere considerata incardinata nell’apparato del Comune di Spingo Monferrato, cioè nella situazione effettivamente rivelatrice dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego.


Anche le ulteriori deduzioni relative alla retribuzione predeterminata e alla circostanza che il Comune versava i contributi I.N.A.D.E.L. e C.I.P.D.E.L., infine, non hanno rilevanza determinante a favore della tesi dell’appellante.


Nelle deliberazioni di assegnazione dell’incarico e in quelle di proroga, il compenso per la Sig.ra F. risulta stabilito (oltre che nella disponibilità di un alloggio con le spese per luce, acqua e riscaldamento a carico dell’amministrazione) in una somma forfetaria annuale la cui ripartizione in mensilità è da ritenersi collegata alla conformazione del rapporto, consistente in prestazioni durature alle quali di norma, anche nei rapporti contrattuali, non si corrisponde il pagamento in un’unica soluzione.


Per quanto concerne i contributi, deve ritenersi che gli stessi fossero stati corrisposti, come sostiene l’ente appellato, per evitare di incorrere in sanzioni, atteso che solo con l’art. 25, terzo comma, della legge 20.6.1992, n. 342, si è chiarito, con interpretazione autentica, che i contributi previdenziali non dovessero essere versati neppure per i contratti d’opera già in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 433.


In conclusione, l’appello va respinto.


Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi fra le parti.

 

 
P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello e compensa le spese del secondo grado del giudizio.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 28.1.2003, con l'intervento dei signori:
Agostino Elefante Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Estensore
Marzio Branca Consigliere
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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