Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4557 del 7 agosto 2003
(La sentenza amministrativa di primo grado è ex lege esecutiva e, quindi, essa va eseguita, ma ciò non ne preclude l’appellabilità, né implica l’improcedibilità dell’appello già proposto. Ove non emerga l’esplicita volontà di accettare la sentenza di primo grado, l’esecuzione della medesima non determina l’acquiescenza a quest’ultima da parte della P.A., con conseguente improcedibilità dell’appello proposto.
In caso di c.d. vicinitas o contiguità al sito prescelto, sussiste un interesse qualificato, concreto ed attuale, diretto a conoscere la documentazione amministrativa del procedimento di rilascio della concessione edilizia per la trasformazione del territorio, al fine di verificarne la rispondenza alle norme in tema di tutela della proprietà, dell’uso del territorio, della salute e dell’ambiente e con conseguente legittimazione al ricorso al g.a. in caso di diniego d'accesso)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da O. P. I. s.p.a. rappresentata e difesa dagli
avv.ti G. Sartorio e L. Di Raimondo ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del secondo in Roma, (....);
contro
Di M. M. F., B. B., B. E., B. V., C. A., C. A., C. D., C. D., C. G., C. M., C.
P., C. R., C. R., C. V., De M. A., Del R. M., Di C. G., Di C. B., Di C, M., Di
F. V., Di M. B., Di M. E., Di M. M. A., Di M. R., Di M. T., Di M. L., Di M. M.,
Di N. L., F. D., G. M. C., G. A., M. M., M. C., Q. G., Q. V., R. F., R. N. L.,
R. A., R. L., T. R., V. M. A., Z. A., Z. G., Z. M. R., Z. V., Z. V., Z. G.
rappresentati e difesi dall’avvocato R. Mensitieri ed elettivamente domiciliati
in Roma, (....) presso lo studio dell’avv. Massimo Tirone – appellati,
appellanti incidentali;
e nei confronti
del Comune di Calitri, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione
Quinta - n. 4682 del 2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti
gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 29 aprile 2003 relatore il Consigliere Giancarlo
Montedoro. Uditi, altresì, l’Avv. Sartorio e l’Avv. Di Raimondo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con due ricorsi di primo grado – riuniti – gli odierni appellati hanno chiesto
l’accertamento del diritto di accedere alla documentazione relativa al rilascio
della concessione edilizia per la realizzazione della Stazione Radio Base
dell’O. s.p.a. sita nel Comune di Calitri, nonché l’annullamento, previa
sospensione dell’atto di diniego del 17/5/2001, adottato dal responsabile del
procedimento geom. V. C..
Il Tar Campania con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il primo
dei due gravami ed ha accolto il secondo per quanto di ragione disponendo
l’accesso degli appellati alla documentazione richiesta.
Avverso tale sentenza reagisce l’O. s.p.a. con due mezzi:
1) Violazione di legge, violazione e mancata applicazione dell’art. 2 del d.p.r.
27 giugno 1992 n. 352. Violazione e mancata applicazione dell’art. 4 del d.p.r.
27 giugno 1992 n. 352, omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c..
Si contesta la sussistenza di un interesse personale e concreto, connesso
all’oggetto della richiesta, avendo gli interessati semplicemente fornito la
documentazione anagrafica inerente la rispettiva residenza la quale di per sé
non può ritenersi sufficiente a provare la legittimazione a ricorrere.
Il Tar non ha in modo specifico esaminato l’esistenza delle condizioni
dell’azione, con ciò incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.
Si insiste nel rilevare che l’unico fondamento dell’azione di accesso proposta
dai ricorrenti in primo grado è un certo ingiustificato allarmismo, smentito
dalle risultanze istruttorie.
2) Sulle spese. Si chiede la condanna alle spese del doppio grado dei
ricorrenti.
Si sono costituiti in appello i ricorrenti ed hanno proposto impugnazione
incidentale avverso la sentenza in relazione al capo della stessa con il quale è
stato dichiarato inammissibile il ricorso n. 6409 del 2001.
In primo luogo è stata dedotta l’inammissibilità dell’appello.
Si è eccepito che l’accesso è già stato effettuato con conseguente venir meno di
qualsiasi interesse a coltivare l’appello e sostanziale inutilità di una
sentenza del Consiglio di Stato sul punto.
Si è fatto presente che le modalità dell’accesso, avvenuto alla presenza di un
legale di O. l, rende ulteriormente conto dell’inammissibilità del gravame.
Nel merito è stata eccepita l’infondatezza dell’appello principale.
Si è osservato che la titolarità della proprietà di fondi urbani (abitazioni) e
rustici (terreni coltivabili) nel sito individuato da O. P. I. s.p.a. per
l’installazione della propria radio base di telefonia mobile nel Comune di
Calitri giustificano a pieno l’interesse qualificato, personale e concreto,
richiesto dalla legge, sia per ottenere l’accesso che per partecipare al
relativo procedimento per il rilascio del provvedimento abilitativo alla
trasformazione del territorio.
Si è rilevato inoltre che l’opera progettata comporta opere edilizie non
indifferenti sia per lo sviluppo orizzontale che in altezza, e che la
legislazione di settore, in tema di inquinamento elettromagnetico (l. n.
36/2001) espressamente prevede misure di cautela, obiettivi di qualità e limiti
di esposizione a tutela della salute ed in attuazione del principio - di
derivazione comunitaria – di precauzione.
Da tanto deriva la piena sussistenza - per coloro che vicino al sito vivono,
lavorano ed hanno lavoratori alle dipendenze – dell’interesse a conoscere gli
atti del procedimento di rilascio della concessione edilizia, a tutela della
salute, della proprietà, della corretta destinazione urbanistica dei siti,
dell’ambiente, bastando ovviamente un potenziale pericolo di lesione di tali
beni a radicare tale interesse, non verificabile in assenza dell’accesso.
Si rileva l’insussistenza di ragioni che impongano il diniego dell’accesso,
salve le limitazioni che possono essere imposte a tutela della riservatezza
delle imprese.
Si contesta poi che il parere sanitario preventivo sia attinente il procedimento
di rilascio della concessione edilizia.
Sulle spese si chiede la condanna di O. al pagamento delle spese del grado di
appello.
Con l’appello incidentale si investe il capo della sentenza di primo grado
dichiarativo dell’inammissibilità dell’azione autonoma di annullamento del
diniego del diritto di accesso, proposta con rito ordinario in giurisdizione
generale di legittimità.
DIRITTO
L’appello principale e quello incidentale sono infondati.
In primo luogo deve esser esaminata l’eccezione di improcedibilità dell’appello
per sopravvenuto difetto di interesse avendo i ricorrenti in primo grado già
avuto accesso agli atti.
Ritiene il Collegio che l’accesso effettuato in esecuzione della sentenza non
ancora passata in giudicato non sia evento tale da escludere la permanenza
dell’interesse alla decisione in grado di appello, stante il contenuto di
accertamento della pronuncia di appello sussistente anche nel rito speciale: in
proposito non può dubitarsi che anche mediante la proposizione dell’actio ad
exhibendum si chiede l’accertamento, in via definitiva, sulla fondatezza o meno
della pretesa all’accesso.
A tale contenuto di accertamento definivo sono collegabili poi eventuali profili
risarcitori azionabili conseguentemente alla pronuncia di appello, dichiarativa
ad es. dell’infondatezza od inammissibilità dell’azione di accesso a documenti
la cui conoscenza abbia innescato un contenzioso che altrimenti non sarebbe
neanche sorto, che abbia comportato spese legali ecc..
In definitiva non rileva il fatto compiuto dell’avvenuto accesso alla
documentazione, ossia l’avvenuta soddisfazione della pretesa dei ricorrenti,
mediante l’esecuzione della sentenza di primo grado, quale fatto di
irreversibile ed incancellabile acquisizione di conoscenza, ma l’accertamento
della legittimità dell’operato accesso, a tutti i fini previsti dall’ordinamento
(solo quando sia provato che da tale accertamento l’appellante non possa
conseguire alcuna utilità l’appello dovrà essere dichiarato improcedibile).
Nel caso di specie, non è neanche allegato che l’appellante non possa trarre
utilità dal predetto contenuto di accertamento della sentenza di appello per cui
l’impugnazione si appalesa pienamente ammissibile.
La sentenza amministrativa di primo grado è ex lege esecutiva e, quindi, essa
va eseguita, ma ciò non ne preclude l’appellabilità, né implica l’improcedibilità
dell’appello già proposto (C. Stato, sez. V, 30/11/2000, n. 6358).
Né la mera presenza di un legale di O. P. I. all’avvenuta esecuzione
dell’accesso può comportare acquiescenza alla sentenza impugnata, in difetto di
una volontà in equivoca di accettazione del precetto giudiziale.
Per C. Stato, sez. IV, 27/11/1996, n. 1243 ove non emerga l’esplicita volontà
di accettare la sentenza di primo grado, l’esecuzione della medesima non
determina l’acquiescenza a quest’ultima da parte dell’amministrazione, con
conseguente improcedibilità dell’appello proposto, stante il tenore
dell’art. 33 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, secondo cui le sentenze dei Tar sono
esecutive e il ricorso in appello non ne sospende l’esecuzione.
Ne deriva il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello principale.
Nel merito l’appello principale è infondato.
Sin dall’istanza di partecipazione al procedimento di rilascio della concessione
edilizia i ricorrenti si sono qualificati come soggetti legittimati
dall’interesse loro appartenente quali residenti e/o proprietari delle
abitazioni e coltivatori e/o proprietari dei fondi situati in Contrada Gagliano
nelle immediate vicinanze del sito prescelto per l’installazione
dell’impianto (cfr. istanza di partecipazione a procedimento amministrativo e di
accesso ai relativi documenti – artt.7 e 13, 22-28 della legge n. 241/1990 del
19 marzo 2001).
Sussiste quindi un interesse qualificato, concreto ed attuale radicato nella
c.d. vicinitas o contiguità al sito prescelto per l’installazione della stazione
radio base, e diretto a conoscere la documentazione amministrativa del
procedimento di rilascio della concessione edilizia per la trasformazione del
territorio, al fine di verificarne la rispondenza alla normazione in tema di
tutela della proprietà, dell’uso del territorio, della salute e dell’ambiente
(sulla rilevanza della vicinitas in subiecta materia da ultimo, ex plurimis cfr.
C. Stato, sez. V, 3/2/2000, n. 59; C. Stato, sez.VI, 15/10/2001, n. 5411).
La sentenza ha espresso tale concetto sinteticamente ritenendo nella specie
evidente la sussistenza delle condizioni sostanziali e processuali del diritto
di accesso e l’insussistenza di ragioni giuridiche che giustifichino il diniego
opposto dal responsabile del procedimento (tra l’altro contraddicendo senza
ragione quanto stabilito dal responsabile dell’ufficio tecnico).
Il giudizio del giudice di primo grado va quindi confermato, con reiezione
dell’appello principale.
In punto di appello incidentale va dichiarata l’inammissibilità dello stesso,
non essendovi alcun interesse alla sua proposizione, essendo l’interesse
azionato con il ricorso ordinario di legittimità il medesimo interesse azionato
con il rito speciale sull’accesso e non potendo quindi gli appellanti
incidentali – ricorrenti in primo grado ormai venuti a conoscenza della
documentazione richiesta - ottenere dall’annullamento in via ordinaria dell’atto
impugnato, recante diniego di accesso (impugnabile peraltro solo con il rito
speciale come esattamente ritenuto dal Tar) alcuna utilità ulteriore.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe. Respinge altresì l’appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
© Dirittoeschemi