Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4459 del 5 settembre 2002

 

(La scelta di una procedura di trattativa privata non procedimentalizzata, e quindi, in assenza di una procedura di gara seppur ufficiosa, esonera la P.A. dall’instaurare una vera e propria procedura selettiva di raffronto tra le offerte pervenute, e in presenza di una congrua motivazione consente di preferire l'offerta non economicamente più vantaggiosa)

 

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

(Quinta Sezione)

 


ha pronunciato la seguente


DECISIONE

  


sul ricorso in appello n. 150/96, proposto dal Comune di Ascoli Satriano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. P. Medina, ed elettivamente domiciliato in Roma, (....),


contro


la sig.ra L. F., non costituita in giudizio,


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez. I, del 31 dicembre 1994, n. 1317, resa inter partes, con la quale è stato accolto il gravame proposto dall’appellata avverso gli atti relativi all’affidamento a trattativa privata, in favore del sig. C. N., del servizio di refezione nelle scuole materne, comunale e statale, per l’anno scolastico 1986/87.

 


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 febbraio 2002 il Consigliere Gerardo Mastrandrea; uditi per l’Amministrazione comunale appellante i difensori come dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 


FATTO


1. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, è stato accolto il ricorso proposto nel 1986 dall’attuale appellata avverso gli atti di Giunta e del Sindaco del Comune appellante, relativi all’affidamento, a trattativa privata, del servizio di refezione nelle scuole materne, comunale e statale, per l’anno scolastico 1986/87 a C. N. (affidatario del servizio per l’anno precedente), anziché all’appellata stessa, affidataria, invece, del medesimo servizio negli aa.ss. 1982/83, 83/84 e 84/85, nonché presentatrice di un’offerta economicamente più vantaggiosa.


Ritenuta la sussistenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo all’originaria ricorrente, titolare di un ristorante e precedente gestore del servizio, e quindi operante nel settore della ristorazione e in posizione differenziata, il TAR Puglia, giudicata infondata la censura incentrata sulla mancata acquisizione dell’autorizzazione alla trattativa privata, ha invece ritenuto fondate la seconda e la terza delle lagnanze proposte dall’attuale appellata, con cui la sig.ra F. lamentava, in sostanza, che il Comune non aveva preso in considerazione l’offerta (maggiormente vantaggiosa) presentata dalla medesima, senza peraltro motivare sulle ragioni che l’avevano indotto a preferire l’offerta di un altro ristoratore.


2. Il Comune di Ascoli Satriano ha interposto l’appello in trattazione, con cui ha contestato le argomentazioni dei primi giudici circa la legittimazione e l’interesse a ricorrere dell’originaria ricorrente e circa la fondatezza, nel merito, delle censure dedotte con il secondo e terzo mezzo dell’atto introduttivo.


3. L’appellata non si è costituita in giudizio per resistere all’appello.


L’Amministrazione appellante ha depositato memoria.


Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2002 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

 


DIRITTO


1. L’appello comunale merita accoglimento.


La fondatezza dei mezzi di censura relativi ai profili ritenuti, nel merito, degni di accoglimento da parte del Tribunale di prima istanza, dispensa il Collegio dalla disamina del profilo di doglianza, che impegna la parte iniziale del gravame in appello, dedotto in relazione al presunto difetto di legittimazione ed interesse a ricorrere in prime cure in capo alla appellata F..


Cosicché il ricorso introduttivo va incontro ad integrale reiezione, nel merito, atteso che, tra l’altro, la sig.ra F., non costituendosi nel presente grado di giudizio, non si è posta in grado di contestare la parte della sentenza con cui è stato rigettato il primo profilo dedotto con l’atto introduttivo, incentrato sulla mancata acquisizione dell’autorizzazione alla trattativa privata.


2. Per il resto ha ragione l’Amministrazione appellante ad affermare che la decisione appellata si appalesa non condivisibile in merito alla ritenuta fondatezza delle censure dedotte con il secondo e terzo motivo del ricorso originario.


Occorre, infatti, dare atto che l’opzione per una procedura di trattativa privata non procedimentalizzata (scelta di metodo adottata in sede di urgenza e la cui legittimità non è stata efficacemente contestata, nel merito, dalla originaria ricorrente) esonerava, in effetti, l’Amministrazione committente dall’instaurare una vera e propria procedura selettiva di raffronto tra le offerte comunque pervenute, e quindi, in assenza di una procedura di gara seppur ufficiosa, dall’obbligo di dare conto di un’offerta spontaneamente presentata da parte di un soggetto che, peraltro, già dall’anno precedente non gestiva più il servizio.


3. Anche la motivazione da rendersi in tale circostanza non doveva essere particolarmente pregnante, salvo comunque dover notare che, nella fattispecie, il corredo motivazionale della contestata delibera di Giunta n. 550/96 (incentrato sulla convenienza del prezzo e sulla affidabilità già dimostrata dall’affidatario nell’espletamento dello stesso servizio, anche in periodi di rischio per la salute nazionale come quello immediatamente successivo all’incidente nucleare di Chernobyl) era sufficientemente congruo, tanto più se visto in correlazione alla natura dell’atto adottato ed al contesto più generale dell’attività procedurale, svolta secondo modalità la legittimità della cui scelta non è stata specificamente messa in discussione dalla parte interessata.


Del resto, sono gli stessi primi giudici ad evidenziare che, dal tenore della delibera giuntale avversata in prime cure, può evincersi che vi sia stata, seppur non una vera considerazione, quanto meno la consapevolezza dell’esistenza dell’offerta dell’originaria ricorrente, atteso che si è operato un raffronto dei costi con il periodo (a.s. 84/85) in cui gestiva il servizio l’originaria ricorrente.


4. Le considerazioni che precedono sono sufficienti ad indurre il Collegio a pronunziare decisione di accoglimento del gravame comunale in epigrafe, disponendo, nondimeno, sussistendone i motivi (visto anche il tempo trascorso dalla procedura in contestazione), l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.

 


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso di primo grado proposto dalla sig.ra F..


Spese di lite compensate tra le parti, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
 

 

 

Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi

 

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