Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 4167 del 14 luglio 2003
(Le controversie sulla legittimità della rinegoziazione delle condizioni di contratti stipulati in esito a procedure di selezione pubblica, appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva, poiché pertinenti alla verifica della regolarità dell’aggiudicazione e non alla fase esecutiva del rapporto. In particolare nelle dismissioni di beni pubblici, a differenza degli appalti, non è distinguibile una fase esecutiva, poiché la cessione del bene o dell’impresa esaurisce i suoi effetti con la stipula del contratto e, dopo tale momento, non vi è alcun ulteriore segmento del rapporto da sottrarre alla cognizione del g. a..
Sono invalidi, per difetto di capacità d’agire della P.A., gli accordi con il contraente privato che contemplino diritti od obblighi diversi da quelli sanciti con l’aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto. Infatti con la cristallizzazione negli atti di gara delle condizioni del contratto e con la conseguente e coerente conclusione dell’accordo con l’impresa selezionata, l’Ente procedente perde la disponibilità del contenuto del rapporto contrattuale già instaurato - che resta inderogabilmente regolato dallo schema approvato con l’indizione della gara - e, quindi, la capacità di convenire con la controparte condizioni diverse da quelle conosciute dai partecipanti al confronto concorrenziale, con conseguente invalidità di accordi di tal fatta)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3162/2003 proposto da A. F. L. S. S.p.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M.
Sanino, F. Breschi e R. Arbib ed elettivamente domiciliata presso il primo in
Roma, (....);
contro
il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. E. Lorusso ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura
Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
e nei confronti di
C. S.p.A., P. S.p.A. e G. F. S.p.A., in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, tutte non costituite;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II, n.
506/03 in data 28 gennaio 2003;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive di entrambe le parti costituite;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 10 giugno 2003, relatore il consigliere Carlo
Deodato, uditi gli avvocati Sanino e Lorusso;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata veniva dichiarato inammissibile per difetto di
giurisdizione il ricorso, proposto dalla A. F. L. S. S.p.A. (d’ora innanzi L.
S.) dinanzi al T.A.R. del Lazio, inteso a conseguire la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roma in ordine all’atto di
messa in mora notificato in data 18 luglio 2000 (e diretto ad ottenere la
pronuncia da parte dell’Ente diffidato della risoluzione del contratto dallo
stesso stipulato con la C. S.p.A. per la cessione di parte della proprietà della
Centrale del Latte S.p.A.) e la condanna dell’Amministrazione intimata al
risarcimento dei danni, anche in forma specifica, patititi dalla società
ricorrente in conseguenza dell’illegittima conclusione del predetto contratto
(per come integrato dalla, altrettanto contestata, transazione).
Avverso tale pronuncia proponeva appello l’originaria ricorrente, contestando la
correttezza del convincimento ivi espresso in merito all’appartenenza della
giurisdizione sulla presente controversia al giudice ordinario, ribadendo le
ragioni addotte a sostegno del ricorso in primo grado ed invocando coerentemente
l’annullamento della sentenza impugnata.
Resisteva il Comune di Roma, difendendo la correttezza del proprio operato,
eccependo, comunque, l’inammissibilità del ricorso in primo grado sotto profili
diversi da quelli rilevati dai primi giudici, ribadendo l’estraneità della
controversia alla sfera di giurisdizione riservata al giudice amministrativo e
concludendo per la reiezione dell’appello.
Non si costituivano, invece, la C., la P. e la G. F..
Le parti illustravano ulteriormente le loro tesi mediante memorie difensive.
Nella camera di consiglio del 10 giugno 2003 il ricorso veniva trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1.- Al fine di una compiuta comprensione delle questioni controverse (ivi
compresa quella di giurisdizione) appare necessaria una preliminare, ancorché
sintetica, ricognizione della complessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio
(in mancanza della quale risulterebbe arduo avvertire gli esatti termini del
dibattito processuale).
Dopo aver stabilito (con
delibera di C.C. n. 132 in data 8 luglio 1996) di procedere alla trasformazione
dell’Azienda Comunale che gestiva la Centrale del Latte in società per azioni ed
alla successiva privatizzazione di quest’ultima ai sensi della legge 30 luglio
1994, n. 474, il Comune di Roma provvedeva ad indire, con avviso pubblicato il 2
ottobre 1996, la relativa procedura di dismissione, che contemplava, tra
l’altro, la sottoscrizione da parte dell’offerente di uno schema di contratto
comprensivo di taluni vincoli particolarmente incisivi per l’acquirente (quale,
tra l’altro, il divieto di cedere le azioni della Centrale del Latte per un
periodo di cinque anni).
Con successiva deliberazione
consiliare n. 145 in data 28 luglio 1997, il Comune provvedeva, all’esito della
procedura concorrenziale, ad approvare, tra l’altro, il nuovo Statuto della
società, la cessione del 75% del capitale sociale alla società selezionata (la
C.), il relativo contratto di vendita, poi stipulato il 26 gennaio 1998, ed i
connessi patti parasociali.
Sennonché, la vicenda della
privatizzazione si complicava allorché, dopo la stipulazione del contratto, la
C. comunicava al Comune di avere conferito la sua divisione latte ad una
società, da essa interamente controllata, denominata E. S.p.A., al fine della
cessione di quest’ultima alla P. e, con atto del 7 aprile 1999, proponeva
(insieme alla P.) al Comune la conclusione di un accordo transattivo, relativo
alla controversia insorta sulla violazione da parte dell’acquirente della
clausola dell’art. 8 dei patti parasociali, che vietava l’alienazione della
quota societaria per cinque anni dal suo acquisto.
Con delibera n. 80 del 31
maggio 1999 il Consiglio Comunale, in esito ad un’articolata dialettica degli
organi dell’Ente, approvava la transazione proposta dalle società interessate,
che comprendeva, tra l’altro, il pagamento di una penale, ed autorizzava la
sottoscrizione del relativo contratto.
Allora la società L. S., che
aveva partecipato alla procedura di selezione, senza conseguire alcun risultato
utile, finalizzata alla cessione della suddetta quota azionaria della Centrale
del Latte, avendo appreso le circostanze appena riferite, diffidava
l’amministrazione comunale, con atto notificato il 18 luglio 2000, a provvedere
alla risoluzione del contratto stipulato con la C., nell’esercizio dei poteri
espressamente previsti dall’art. 16 dell’accordo, e ad indire una nuova gara.
Nella persistente inerzia del
Comune, L. S. adìva il T.A.R. del Lazio, denunciando l’illegittimità del
silenzio serbato dall’Ente, assumendo l’illiceità dell’omessa risoluzione del
contratto e della conseguente conclusione della transazione e domandando la
declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza
rimasta inevasa e la sua condanna al risarcimento dei danni, anche in forma
specifica, patiti da essa ricorrente in conseguenza della (asseritamente
invalida) cessione alla C. del 75% delle azioni della Centrale del Latte.
Il Tribunale capitolino
declinava la giurisdizione amministrativa, in favore di quella ordinaria, nella
controversia così introdotta, ritenendo, in particolare estranee alla propria
sfera di cognizione le questioni relative a vicende, di tipo privatistico e
negoziale, successive alla stipulazione del contratto (ancorché in esito ad una
pubblica gara) ed improponibile la pretesa risarcitoria nell’ambito del
procedimento di cui all’art. 21 bis legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dichiarava
conseguentemente inammissibile il ricorso.
2.- La società appellante critica la correttezza di tale giudizio, sostenendo,
in particolare, che nelle controversie (quali la presente) relative alla
dismissione di imprese o beni pubblici, di cui all’art. 23 bis lett. e) legge n.
1034/71, non è dato distinguere l’aggiudicazione del contratto dalla sua
esecuzione (come, invece, nelle procedure relative a contratti d’appalto) ed
assumendo, quindi, la riconducibilità delle questioni dedotte in giudizio entro
l’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa, ed invoca, di
conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il Comune difende, di contro,
la correttezza della valutazione compiuta dai primi giudici, afferma
l’inidoneità della posizione soggettiva azionata da L. S. a fondare il valido
esercizio dello strumento di tutela previsto dall’art. 21 bis legge n. 1034/71,
ribadisce, comunque, nel merito, la validità della transazione con C. e P. e
conclude per la reiezione dell’appello.
3.- Deve preliminarmente chiarirsi che l’oggetto dell’appello in esame è
circoscritto alla disamina della sola questione di giurisdizione.
Ove, infatti, venga
riconosciuta la sussistenza della giurisdizione negata con la decisione
appellata, dovrà procedersi all’annullamento di quest’ultima con rinvio al T.A.R.,
in ossequio al disposto dell’art. 35 legge n. 1034/71, mentre, nel caso di
conferma della statuizione gravata, l’esame delle residue questioni resta
precluso dalla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso originario.
In entrambi i casi, come si
vede, resta impedito al giudice d’appello qualsiasi esame di tutte le questioni
logicamente successive alla pregiudiziale di giurisdizione.
4.- Così chiarito l’ambito cognitivo riservato a questo Giudice, si reputa
opportuno, al fine di procedere ad uno scrutinio consapevole della questione
controversa, procedere ad una preliminare qualificazione della domanda proposta
da L. S. in primo grado, onde rilevare prospettazione e contenuto difensivi,
sotto il duplice profilo dell’individuazione della causa pretendi e del
petitum, dell’azione effettivamente esercitata (ed in relazione alla
quale si deve compiere la verifica della sussistenza della potestà cognitiva del
giudice adìto).
Dall’esame del testo del
ricorso in primo grado e dei motivi aggiunti nonché dall’analisi delle
conclusioni ivi formulate può, in particolare, evincersi che la società
ricorrente, nonostante la formale qualificazione dell’atto introduttivo come
proposto ai sensi dell’art. 21 bis legge n. 1034/71, ha inteso non solo, o,
meglio, non tanto, conseguire una pronuncia declaratoria dell’obbligo del Comune
di provvedere sulla propria istanza rimasta inevasa, quanto denunciare
l’illegittimità (o, meglio, l’illiceità) della condotta, non solo omissiva,
dell’Ente nell’aver prestato il proprio consenso ad un’operazione fraudolenta e
nell’essersi astenuto dall’esercitare i poteri-doveri assegnatigli dal contratto
nell’ipotesi di violazione di una clausola essenziale dell’aggiudicazione; e ciò
al fine di ottenere l’accertamento dell’antigiuridicità del complesso di atti e
comportamenti ascrivibili al Comune nella vicenda controversa e la sua condanna
al risarcimento dei danni, anche in forma specifica (mediante l’indizione di una
nuova gara, previa risoluzione del contratto con la C.) ovvero, ove impossibile,
per equivalente, sopportati dalla ricorrente in conseguenza dell’invalida
cessione delle quote della Centrale del Latte.
La ricorrente aziona a, tale
fine, la propria posizione giuridica soggettiva di concorrente nella procedura
indetta dal Comune per l’alienazione del pacchetto azionario in questione e si
duole della sua lesione, per effetto dell’alterazione delle regole che
presiedono alla trasparenza ed all’imparzialità del confronto concorrenziale, a
sua volta conseguìta alla transazione, consentita dall’Ente, di una controversia
che avrebbe, invece, dovuto indurre l’amministrazione a risolvere il contratto e
ad indire una nuova gara.
Se tale ricostruzione si
rivela esatta (e non potrebbe dubitarsene se si considera la prospettazione
ricavabile dall’esame del complesso degli atti difensivi di L. S.), si deve,
allora, scrutinare la questione della sussistenza della giurisdizione
amministrativa non tanto con riferimento alla verifica dell’azionabilità della
posizione soggettiva di L. S. con il peculiare strumento di tutela del ricorso
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto (che assolve una
funzione solo strumentale e marginale nell’economia dell’iniziativa giudiziaria
in esame), quanto con specifico riguardo alla riconducibilità del rapporto
controverso e dell’azione amministrativa denunciata dalla ricorrente
(negoziabilità delle condizioni di vendita anche dopo la stipula del contratto
di dismissione di un bene pubblico) al novero delle controversie riservate alla
giurisdizione esclusiva amministrativa.
5.- Come già rilevato, la ricorrente assume, in sostanza, l’illegittimità
dell’esercizio della funzione amministrativa relativa alla contrattazione con
un’impresa privata e deduce, a sostegno dell’intrapresa iniziativa giudiziaria,
l’invalidità della modifica pattizia delle condizioni di cessione della
proprietà azionaria, già cristallizzate negli atti di gara, siccome contraria
alle regole della concorrenza e del rispetto della par condicio dei
partecipanti ad un confronto concorrenziale nonché invalidamente deliberata
nonostante la sottrazione della relativa potestà alla capacità d’agire dell’Ente
e, quindi, nell’assoluta impossibilità di ricorrere ad un istituto di tipo
privatistico quale la transazione.
La questione appena
illustrata, riassumibile nel duplice problema della sussistenza della
giurisdizione amministrativa nelle controversie relative alla rinegoziazione
delle condizioni di contratti stipulati in esito ad una procedura di selezione
pubblica ed alla legittimità di pattuizioni difformi da quelle prescritte dalla
stessa amministrazione negli atti di gara, è stata già esaminata e
definita da questo giudice (cfr. C.S., Sez. V, 13 novembre 2002, n. 6281;
Comm. Spec., 12 ottobre 2001, n. 1084/00) nel senso della appartenenza di
tale tipo di liti alla sfera cognitiva attribuita al giudice amministrativo,
in quanto riferite alla verifica della correttezza dell’esercizio della funzione
amministrativa relativa alla contrattazione con i privati, e dell’invalidità,
per difetto di capacità d’agire dell’amministrazione, di accordi con il
contraente privato che contemplino diritti od obblighi diversi da quelli sanciti
con l’aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.
E’ stato, al riguardo,
rilevato che le controversie aventi ad oggetto l’accertamento della
legittimità della rinegoziazione delle condizioni contrattuali, anche dopo la
stipula del contratto, appartengono senz’altro alla giurisdizione amministrativa
esclusiva ai sensi dell’art. 33 comma 2, lett. d) decreto legislativo 31
marzo 1998, n.80 (così come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/00) in
quanto pertinenti alla verifica della regolarità dell’aggiudicazione
dell’appalto (o di un’impresa pubblica, come nel caso di specie,
posto che la mera differenza dell’oggetto del contratto non vale a giustificare
un diverso riparto della giurisdizione).
Tale orientamento va
senz’altro condiviso e confermato in quanto correttamente formatosi in esito ad
un’analisi compiuta e coerente delle regole che presiedono alla selezione del
contraente privato delle pubbliche amministrazioni ed ai vincoli legali
dell’azione di queste ultime in ordine alla stipulazione del contratto ed alla
ammissibilità di una successiva ridefinizione convenzionale dei suoi elementi
essenziali.
6.- L’analogia della presente fattispecie con quelle scrutinate dai precedenti
citati ed il segnalato carattere uniforme del relativo orientamento assunto in
materia dal Consiglio di Stato esimono il Collegio da una disamina diffusa dei
problemi sottesi alla questione principale e degli argomenti addotti a sostegno
della tesi contraria a quella preferita dalla Sezione e consentono di ribadire
sinteticamente le ragioni assunte a fondamento del convincimento qui confermato.
6.1- Reputa il Collegio che sia, in particolare, condivisibile e decisivo il
rilievo che con la cristallizzazione negli atti di gara delle condizioni del
contratto (sia se imposte dalla legge, sia se discrezionalmente determinate
dalla stessa amministrazione aggiudicatrice) alla cui stipulazione risulta
preordinata una procedura selettiva e con la conseguente e coerente conclusione
dell’accordo con l’impresa selezionata, l’Ente procedente perde la disponibilità
del contenuto del rapporto contrattuale già instaurato (che resta
inderogabilmente regolato dallo schema approvato con l’indizione della gara) e,
quindi, la capacità di convenire con la controparte condizioni diverse da quelle
conosciute dai partecipanti al confronto concorrenziale (con conseguente
invalidità di accordi di tal fatta).
Tale conclusione, imposta
dalla valenza correttamente riconosciuta alle esigenze di salvaguardia
dell’interesse generale alla certezza ed alla stabilità dei rapporti giuridici
in cui sono parti amministrazioni pubbliche e di quello (non solo) privato,
speculare, all’affidabilità dei sistemi di gara ed al rispetto della
concorrenza e della par condicio dei partecipanti, implica, inoltre,
che ogni determinazione idonea ad incidere sulle condizioni di contratto,
modulando assetti di interessi difformi da quelli consacrati negli atti di gara,
va riferita alla medesima funzione amministrativa (la cui disponibilità è,
tuttavia, nel frattempo venuta meno) nel cui esercizio si è proceduto alla
selezione del contraente e non anche, come erroneamente ritenuto nella
fattispecie dal Tribunale capitolino, a quella che presiede all’esecuzione
del contratto.
Mentre, infatti, quest’ultima
fase attiene all’esecuzione della prestazione dovuta dal contraente privato ed
all’esercizio di tutti i diritti direttamente connessi all’adempimento
dell’obbligazione principalmente dedotta nella convenzione, la revisione
pattizia delle condizioni di contratto (che prescinda da qualsiasi difetto
di funzionamento del sinallagma) si rivela estranea alla fase esecutiva del
rapporto (in quanto ad essa logicamente antecedente) e, piuttosto,
pertinente a quella dell’aggiudicazione e, in definitiva, della contrattazione
(intesa come definizione unilaterale e pubblicistica del contenuto
dell’accordo).
Ne consegue che la
controversia nella quale si discute della validità di una transazione con la
quale sono state modificate talune (rilevanti) condizioni dell’aggiudicazione
(prima che del contratto), della illiceità del presupposto, omesso esercizio da
parte dell’amministrazione dei poteri assegnatile da una clausola risolutiva
espressa e del conseguente pregiudizio patito da un’impresa concorrente (che ha
formulato l’offerta confidando nella stabilità delle clausole del contratto ed
impegnandosi al loro rispetto) va senz’altro ricondotta al novero delle liti
attribuite in via esclusiva alla giurisdizione amministrativa, siccome relative
alla procedura di affidamento nella sostanza contestata (nella riferita lettura
del complesso fenomeno dell’aggiudicazione del contratto).
6.2- Né tale conclusione risulta inficiata dall’argomento con cui si obietta che
nel caso di specie non si verte in tema di procedure di affidamento di appalti,
ma sulla diversa questione della cessione di un’impresa pubblica, con la duplice
conseguenza che non sarebbero applicabili sia i principi affermati dalla
giurisprudenza citata (in quanto espressamente riferita ad ipotesi di
aggiudicazione di appalti pubblici), sia, per le medesime ragioni, l’art. 33
comma 2, lett. d) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
E’ sufficiente, al riguardo,
rilevare che, se può escludersi l’applicabilità diretta (ma non in via
analogica) alla fattispecie controversa della disposizione appena citata, non
può, di contro, dubitarsi della riconducibilità del caso in discussione entro
l’ambito applicativo dell’art. 23 bis lett. e) legge n. 1034/71 (come introdotto
dall’art. 4 della legge n. 205/00).
Nonostante, infatti, tale
norma si occupi precipuamente di prevedere e disciplinare un procedimento
speciale in talune materie, senza dettare esplicitamente regole innovative in
tema di giurisdizione, ed ancorché non risulti coordinata con la
regolamentazione positiva della giurisdizione amministrativa esclusiva (e
segnatamente con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), non può, invero,
seriamente dubitarsi che l’espressa previsione dell’applicazione di un rito
particolare ai giudizi aventi ad oggetto “i provvedimenti relativi alle
procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché
quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società,
aziende ed istituzioni ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142”
implichi necessariamente il riconoscimento implicito della giurisdizione
amministrativa esclusiva sulle relative controversie.
Ogni diversa interpretazione
andrebbe, in particolare, rifiutata, in quanto contraria al canone ermeneutico
che impone di assegnare ad una norma un significato che le consenta di produrre
effetti e che impedisce, al contempo, ogni lettura che precluda alla
disposizione qualsiasi utilità e che la privi di senso.
Resterebbe, infatti,
inammissibilmente sprovvista di alcun significato e dell’idoneità a produrre
qualsiasi effetto una disposizione (quale quella in esame) che, regolando
l’applicazione di un rito speciale ad un tipo di controversie, non venisse letta
come contestualmente attributiva al giudice amministrativo della capacità e del
potere di conoscere di quel giudizio, nella più ampia latitudine della possibile
configurazione del suo contenuto.
6.3- Né varrebbe, ancora, obiettare che l’art. 23 bis legge n. 1034/71, siccome
disposizione regolatrice del solo rito, riveste valore meramente ricognitivo
della (già esistente) giurisdizione generale di legittimità in materia di
privatizzazioni di imprese o beni pubblici, senza alcuna valenza costitutiva di
nuove potestà giurisdizionali nelle controversie ivi elencate.
Quand’anche, infatti, si
intendesse accedere a tale lettura della norma, si dovrebbe, comunque,
confermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa (ut supra
riconosciuta in esito a diverso percorso ermeneutico), in quanto radicata dalla
diretta pertinenza della lite all’esercizio di una funzione pubblicistica
incidente sull’interesse legittimo (nella specie azionato) al rispetto delle
regole poste a presidio della concorrenza ed alla correttezza nella
contrattazione delle pubbliche amministrazioni (secondo l’accezione prima
descritta); senza necessità, dunque, di ricorrere alla diversa ipotesi della
giurisdizione esclusiva (pure, tuttavia, esistente).
Ma, in ogni caso, risulta
difficilmente contestabile che la previsione del rito speciale di cui all’art.
23 bis legge n. 1034/71 postula una cognizione piena del giudice amministrativo
di tutti i rapporti giuridici direttamente interessati dalle tipologie di
attività amministrative ivi catalogate, sicché una lettura che limitasse, per la
sola fattispecie di cui alla lett. e), la sfera cognitiva del giudice
amministrativa alla sola legittimità degli atti e che negasse, al contempo,
l’estensione della giurisdizione alla conoscenza di tutte le posizioni
soggettive direttamente coinvolte nel complesso fenomeno della privatizzazione
di beni o imprese pubblici (anche se diritti, ove configurabili) si rivelerebbe
inammissibilmente contraria alla (palese) finalità di assegnare ad un unico
giudice un sistema processuale di protezione rapida ed efficace di tutti gli
interessi (perlopiù pubblici) a qualunque titolo coinvolti nelle materie
sensibili lì contestualmente classificate e ritenuti dal Legislatore del 2000,
per ciò solo, meritevoli di forme differenziate e più pregnanti di tutela e
determinerebbe una vistosa disarmonia nel sistema di riparto della giurisdizione
delineato (seppur imprecisamente e lacunosamente) dalla normativa di
riferimento.
Può, quindi, concludersi che
la controversia in esame risulta soggetta all’art. 23 bis legge n. 1034/71 (da
valersi quale disposizione attributiva anche della giurisdizione esclusiva
amministrativa) e che, quand’anche dovesse rifiutarsi tale ultima conclusione,
la lite resterebbe validamente radicata davanti al giudice adìto in quanto
riferita alla giurisdizione generale di legittimità agevolmente riconoscibile
nell’esercizio della funzione della contrattazione della pubblica
amministrazione con i privati (dalla quale esulano i soli atti o comportamenti
relativi alla fase propriamente esecutiva del rapporto costituito dalla stipula
del contratto).
6.4- Non solo, ma se possono formularsi rilievi critici (alle conclusioni sopra
raggiunte) fondati sulla distinzione tra fase della contrattazione e fase
dell’esecuzione del contratto nei procedimenti relativi all’affidamento di
appalti pubblici, le medesime obiezioni non rivestono alcun pregio nella
materia delle dismissioni di beni pubblici.
In quest’ultima fattispecie,
infatti, a differenza che negli appalti, non è configurabile
ontologicamente alcuna possibilità di distinguere una fase esecutiva, posto
che il procedimento finalizzato alla cessione del bene o dell’impresa esaurisce
i suoi effetti con la stipula del contratto di vendita (che produce i relativi e
definitivi effetti traslativi della proprietà) e che, successivamente a tale
momento, non è dato ravvisare alcun ulteriore segmento del rapporto da sottrarre
alla cognizione del giudice amministrativo.
Il procedimento controverso,
in definitiva, si perfeziona e si risolve con la cessione della proprietà,
sicché, anche sotto tale peculiare profilo, deve ribadirsi che tutti gli atti ed
i comportamenti direttamente riferibili all’atto traslativo (in quanto meramente
riproduttivo delle condizioni dell’aggiudicazione) ed alla sua regolamentazione
vanno ricondotti entro la sfera cognitiva della “privatizzazione o dismissione
di imprese o beni pubblici” e deve, al contempo, escludersi la stessa astratta
configurabilità in tali procedimenti di provvedimenti o condotte che si
riferiscano all’esecuzione in senso stretto del contratto.
7.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l’accertamento
della sussistenza della giurisdizione amministrativa nel presente giudizio,
l’annullamento della sentenza appellata ed il rinvio della controversia ad altra
Sezione del T.A.R. del Lazio.
8.- La statuizione sulle spese processuali va rinviata alla decisione definitiva
del ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il
ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata con
rinvio della controversia a diversa sezione del T.A.R. del Lazio;
Spese al definitivo;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2003, con
l'intervento dei signori:
AGOSTINO ELEFANTE - Presidente
FRANCESCO D’OTTAVI - Consigliere
CLAUDIO MARCHITIELLO - Consigliere
ANIELLO CERRETO - Consigliere
CARLO DEODATO - Consigliere Estensore
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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