Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3988 del 17 luglio 2002
(L’autorizzazione al legale rappresentante di un ente a stare in giudizio è condizione indispensabile per la valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la mancanza, l'invalidità o la non esecutività della delibera di autorizzazione rende inammissibile il ricorso. Nei Comuni le delibere con cui si autorizza a stare in giudizio e al conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio dell’ente, sono di competenza della Giunta e non sono soggette a ratifica)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 3990/93 proposto dal Comune di Bitritto, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F. G. Scoca, elettivamente
domiciliato in Roma, (....), presso lo studio del difensore;
contro
- la Società S. a r.s., in persona del rappresentante pro tempore, non
costituita in giudizio;
- la Società E. L. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita in giudizio;
per l’annullamento e la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di
Bari, n. 107/93, pubblicata in data 24 marzo 1993, resa tra le parti, con cui:
a) è stato accolto il ricorso n. 1070/91, avente per oggetto diniego
d’approvazione di piano di lottizzazione nel Comune di Bitritto; b) è stato
dichiarato improcedibile il ricorso n. 1464/91, avente lo stesso oggetto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 marzo 2002 il Consigliere Giuseppe Carinci;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
A seguito di due ricorsi proposti congiuntamente dalla S.r.s. S. e dalla S.r.l.
E. L. (n. 1070/91 e n. 1464/91), il Tribunale amministrativo regionale della
Puglia, sede di Bari, ha accolto il primo, con annullamento del diniego opposto
dal Comune di Bitritto all’approvazione del piano di lottizzazione predisposto
dalle stesse società. Ha dichiarato conseguentemente improcedibile il secondo,
avente lo stesso oggetto.
La decisione non è stata condivisa dal Comune, il quale l’ha impugnata con atto
notificato in data 24 maggio 1993 e depositato il tre del mese successivo. Nel
gravame ha dedotto: error in judicando; violazione e falsa applicazione
degli artt. 5, 6 e 11 delle N.T.A. del programma di fabbricazione comunale.
Dopo la notifica dell’appello e il suo deposito presso la Segreteria del
Consiglio di Stato, la Sezione Provinciale di controllo sugli atti degli enti
locali ha annullato la delibera di Giunta n. 112 del 1° aprile 1993, con la
quale il Comune di Bitritto aveva deciso di proporre appello avverso la
decisione del Tribunale amministrativo, conferendo mandato al difensore.
Ciò premesso, è utile ricordare che l’autorizzazione al legale rappresentante
di un ente a stare in giudizio costituisce, secondo pacifica giurisprudenza,
condizione indispensabile per la valida costituzione del rapporto processuale,
con la conseguenza che la mancanza della delibera di autorizzazione rende
inammissibile il ricorso. Ciò resta valido anche dopo l’entrata in vigore
della legge 8 giugno 1990 n. 142, secondo cui le delibere con le quali la
Giunta provvede ad autorizzare il conferimento degli incarichi di rappresentanza
in giudizio dell’ente, anche se non più soggette a ratifica perché di competenza
dello stesso organo, devono comunque essere valide ed esecutive.
E’ quindi chiaro, nel caso in esame, che una volta annullato (senza che vi sia
stata contestazione alcuna) l’atto con cui la Giunta aveva conferito
l’autorizzazione alla proposizione dell’appello, il rapporto processuale è
venuto a mancare di una condizione indispensabile per la sua regolare
costituzione, donde la conseguente inammissibilità del gravame.
Nulla per le spese, atteso che le società intimate non si sono costituite in
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, dichiara
inammissibile l’appello specificato in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2002, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato,
riunita in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti signori:
Gaetano TROTTA Presidente
Costantino SALVATORE Consigliere
Dedi RULLI Consigliere
Giuseppe CARINCI Consigliere estensore
Paolo TROIANO Consigliere
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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