Sentenza
del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3878 dell'11 luglio 2001
(E' esclusa la legittimazione delle associazioni ambientalistiche, siano esse in possesso o meno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per agire in giudizio a tutela di interessi ambientali, ad impugnare atti che rivelino una connotazione esclusivamente urbanistica, essendo volti soltanto ad un'utilizzazione del territorio, senza diretti riflessi sui valori ambientali. Diversamente opinando, si dovrebbe giungere alla conclusione per cui ogni intervento urbanistico o edilizio potrebbe ritenersi capace di compromettere l'ambiente circostante, senza alcuna esclusione; ma tale conclusione si rivela insostenibile ove la si confronti con la definizione normativa del bene dell'ambiente.
L'articolazione territoriale di un’associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta non ha autonoma legittimazione processuale, neppure per l’impugnazione di un atto ad efficacia territorialmente delimitata o per intervenire in giudizio)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi (riuniti) in appello proposti da:
- ric. n. 61/1999 - CODACONS Nazionale e CODACONS Centro Marche, in persona dei
legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avv. R. GAETANI ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Carlo RIENZI in Roma,
(....)
contro
- il Comune di Potenza Picena, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentato e difeso dall’Avv. C. NETTI ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio, in Roma, (....);
- il Consorzio di Lottizzazione “A.” e la S. r. l. “M.” Costruzioni,
rappresentati e difesi dagli Avv.ti E. TAMBURELLI e M. CAMICIOLA ed
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, (....);
- la Provincia di MACERATA, non costituita;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche n. 1313/1998,
concernente lottizzazione e concessione edilizia;
- ric. n. 7323/2000 - S. r. l. “M.” Costruzioni, come sopra rappresentata,
difesa e domiciliata,
contro
- il CODACONS Nazionale, in persona del legale rappresentante, come sopra
rappresentato, difeso e domiciliato;
- il CODACONS Centro Marche, in persona del legale rappresentante, e
- B. A., rappresentati e difesi dall’Avv. R. GAETANI ed elettivamente
domiciliati c/o Dott. M. CAMPOLUNGHI, (....), Roma;
- la Provincia di MACERATA, non costituita;
- il Comune di POTENZA PICENA, non costituito;
- la Regione MARCHE, non costituita;
- M. A. R., non costituito;
- ric. n. 7684/2000 - B. A., rappresentato, difeso e domiciliato come sopra,
contro
- il Comune di POTENZA PICENA, in persona del Sindaco, rappresentato, difeso e
domiciliato come sopra;
- il Consorzio di Lottizzazione “A.” e la S.r.l. “M.” Costruzioni,
rappresentati, difesi e domiciliati come sopra;
- la Provincia di MACERATA, non costituita,
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche n. 1947/2000,
concernente concessione edilizia;
- ric. n. 8029/2000 - Impresa Edile “G. & L.” S.n.c., in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. D’AGOSTINO e M.
SANINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, (....), Roma,
contro
- il CODACONS Nazionale, il CODACONS Centro Marche ed il CODACONS in persona del
Presidente Avv. C. RIENZI, rappresentati, difesi e domiciliati come sopra;
- il Comune di POTENZA PICENA, in persona del Sindaco, rappresentato, difeso e
domiciliato come sopra;
- la Provincia di MACERATA, non costituita;
- ric. n. 8286/2000 - la Provincia di MACERATA, in persona del Presidente in
carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti R. FELICI e S. DEL VECCHIO ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, (....),
contro
- il CODACONS Nazionale, il CODACONS Centro Marche ed il CODACONS in persona del
Presidente nazionale, Avv. C. RIENZI, rappresentati, difesi e domiciliati come
sopra,
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche n. 1050/2000,
concernente approvazione variante P.R.G. e concessione edilizia:
Visti i ricorsi riuniti con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate che hanno
ritenuto di difendersi;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore alla pubblica udienza del 20 aprile 2001, il Consigliere Aldo SCOLA, ed
uditi altresì per le parti gli Avv.ti Gaetani, Netti, Camiciola, D'Agostino e
Del Vecchio;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
I) Dinanzi al Tribunale amministrativo di Ancona, con un primo ricorso n.
379/1997, il Codacons Nazionale ed il Codacons Centro Marche impugnavano:
1) la concessione n. 137/1996 rilasciata alla società M. Costruzioni;
2) le deliberazioni n. 93/1991 e n. 20/1992, con cui il Consiglio comunale di
Potenza Picena aveva adottato ed approvato il secondo stralcio della
lottizzazione A., nonché la convenzione in data 16 aprile 1992 e la
deliberazione n. 114 del 1994 di approvazione delle opere di urbanizzazione.
Con un secondo gravame, n.
1506 del 1997, sempre dinanzi al Tribunale amministrativo marchigiano, il
Consorzio A.impugnava:
a) la nota 5477/1997 del presidente della Provincia di Macerata, che invitava il
Comune di Potenza Picena ad annullare gli atti del secondo stralcio della citata
lottizzazione A.;
b) gli atti in data 16 dicembre 1997, soprassessori quanto all'esame delle
istanze relative alle concessioni edilizie per i lotti nn. 5 e 6.
In primo grado si
costituivano in giudizio dinanzi al Tribunale adìto il Comune, il Consorzio e la
società M. Costruzioni, mentre intervenivano ad opponendum i due Codacons.
In quella sede venivano
respinte istanze cautelari con due ordinanze, la seconda delle quali confermata
in appello, in particolare per la natura soprassessoria degli atti impugnati con
il secondo gravame.
Con il primo ricorso i due
Codacons avevano dedotto per tutti gli atti impugnati, esclusa la concessione n.
137 del 1996:
1) violazione dell'art. 17, legge n. 1150/1942, essendo decaduta l'originaria
approvazione risalente al 1974;
2) violazione dell'art. 2, 2° comma, della legge regionale marchigiana n. 22 del
1990, per il secondo stralcio non approvato dalla Provincia di Macerata;
3) violazione degli artt. 1, 26 e 40, norme transitorie di attuazione del piano
regolatore generale;
4) violazione dell'art. 12, legge regionale n. 22/1990, mancando i tre metri
cubi di verde pubblico aggiuntivo per ogni abitante da insediare;
5) violazione dell'art. 3, decreto ministeriale n. 1444/1968, essendosi
destinati a parcheggi pubblici anche spazi sui lati dentro l'anello stradale
della lottizzazione, così ridotto a m. 6;
6) violazione dell'art. 18 e della tabella A, norme transitorie di attuazione,
essendosi previsti metri quadrati 1080 anziché 1260 di parcheggio pubblico;
7) violazione del minimo di verde pubblico, non essendosi considerato quello non
realizzato con il primo stralcio;
8) violazione dell'art. 32, norme transitorie di attuazione del P.P.A.R.
(deliberazione n. 197/1989 del Consiglio regionale delle Marche), trattandosi di
area ricompresa nell'ambito di tutela come previsto per una zona a m. 300 dal
mare;
9) violazione delle norme sulla pubblicità degli atti di adozione di strumenti
urbanistici, costituendo il secondo stralcio variante sostanziale alla
originaria lottizzazione;
10) violazione della cubatura consentita, non essendosi considerati i volumi
condonati nell'ambito di tutta la lottizzazione;
11) violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 1994, trattandosi di
progetto non integrato con tutti gli atti previsti per le zone ambientalmente
tutelate;
12) violazione dell'art. 23, legge n. 1150/1942, trattandosi di un progetto non
proposto da tutti proprietari interessati, ma solo da un Consorzio, peraltro
privo di B. A.;
13)- per la sola concessione n. 137/1996 rilasciata alla M. Costruzioni:
violazione degli artt. 26 e 40 delle già citate norme transitorie di attuazione,
per illegittimità derivata.
Con un secondo ricorso il
Consorzio e la M. Costruzioni impugnavano la nota della Provincia di Macerata n.
5477, in data 27 novembre 1997, per varie forme di violazione di legge ed
eccesso di potere, nonché i provvedimenti sindacali consequenziali per eccesso
di potere sotto i profili dell'illogicità e dell'erronea valutazione dei
presupposti.
Il Tribunale amministrativo
adìto riconosceva tardivo e quindi irricevibile il primo gravame, con
conseguente rigetto (presumibilmente, per inammissibilità) dei vizi derivati,
assorbendo le rimanenti censure.
Quanto al secondo gravame, i
primi giudici respingevano l’eccezione prospettata dai due Codacons (intervenuti
ad opponendum) d’inammissibilità per mancata notificazione ad essi, ritenendoli
non controinteressati in senso tecnico, ed accoglieva quella di carenza
d'interesse ad impugnare atti soprassessori.
Ora, gli atti sindacali
emanati per disporre a tempo indeterminato alcunché in un qualche settore (in
rapporto alla rilevata configurabilità soprassessoria dell'invito della
Provincia) avrebbero potuto invece configurarsi come dotati di autonoma idoneità
lesiva ed avrebbero potuto quindi essere impugnati (cfr. C.d.S., IV, n. 226/1997
e sezione quinta, n. 286/1996), per cui il Tribunale amministrativo marchigiano
disattendeva la relativa eccezione d’inammissibilità (essendosi fuori della sola
ipotesi prospettabile: quella delle misure di salvaguardia) ed accoglieva il
ricorso annullando gli atti del Sindaco e compensando tutte le spese
processuali.
Tanto premesso, i due
Codacons appellavano la sentenza n. 1313/1998 del T.a.r. di Ancona per (quanto
al primo gravame dinanzi a quest'ultimo prospettato):
1) errata ed incostituzionale interpretazione dell'art. 21, primo comma, legge
n. 1034/1971, in relazione alla disciplina di approvazione di strumenti
urbanistici attuativi, per violazione degli artt. 2, 3, 9, 21, 24, 28, 41, 54,
97, 113 e 117 della Costituzione e menomazione del potere delle associazioni
ambientali di agire in giudizio ex art.18, quarto comma, della legge n.
349/1986, in relazione ai principi generali della materia urbanistica, per
l'impugnazione di atti pianificatori: si sarebbe trattato di una deliberazione
consiliare riguardante il paesaggio senza (artt. 24 e 25 della legge n. 47/1985)
meccanismi di pubblicità e di consultazione (con il secondo stralcio mai prima
convenzionato e con l'originaria lottizzazione decaduta per trascorso decennio
senza riapprovazione), con un atto complesso richiedente una doppia approvazione
da parte di Comune e Provincia, per cui avrebbe dovuto largheggiarsi nel
consentire ai Codacons di agire in giudizio.
2) Illegittimità delle deliberazioni consiliari del Comune di Potenza Picena n.
93/1991 e n. 20/1992 (mai -asseritamente- pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione) e dei successivi atti: deliberazione della Giunta comunale n.
114/1994, concessione n. 137/1996 e convenzione di lottizzazione del secondo
stralcio, per tutti i vizi già dedotti in primo grado.
Quanto al secondo ricorso
prospettato in prime cure (n. 1506/1997):
3) ritenuta erronea sua ammissibilità ed erronea interpretazione dell'art. 21
della legge istitutiva dei Tribunali amministrativi, trattandosi di gravame
erroneamente non notificato ai due Codacons.
4) Illegittimità della sentenza n. 1313/1998 per il mancato rigetto del ricorso
dei lottizzanti contro la diffida della Provincia di Macerata e per travisamento
degli effetti della deliberazione consiliare n. 37/1998, erroneamente ritenuta
d’interpretazione autentica del più volte citato art. 40, norme transitorie di
attuazione, quanto all'incompetenza contestata dalla Provincia.
5) Invalidità della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1313/1998, per avere
questa annullato gli atti sindacali n. 14705 e n. 14706/1997 di sospensione
dell'esame delle richieste di concessioni edilizie, avendo il Sindaco di fatto
assicurato comunque l'acquisizione del parere dell'avvocato del Comune (Avv. F.)
e la risposta alla diffida entro l'anno 1992.
Con memoria si costituiva in
giudizio il Comune di Potenza Picena, che difendeva la sentenza n. 1313/1998, la
quale avrebbe correttamente rilevato:
a) la tardività del primo ricorso;
b) l'infondatezza delle proposte doglianze, alla luce di una corretta
ricostruzione dei fatti;
c) la carenza d'interesse quanto alla impugnativa della nota n. 5477/1997 del
presidente della Provincia di Macerata, trattandosi di atti soprassessori
rimossi dopo essere stati annullati dal T.a.r..
Con altra memoria il Comune
illustrava le sue difese, evidenziando la mancanza di qualsiasi qualificato
danno ambientale capace di legittimare il Codacons.
Anche il Consorzio A. si
costituiva in giudizio deducendo, a sostegno della sentenza n. 1313/1998:
1) il difetto di legittimazione attiva dei Codacons (come già eccepito in primo
grado), trattandosi di materie urbanistica da cui esulerebbe ogni interesse
ambientale, in assenza di enti inseriti nell'elenco ministeriale ufficiale;
2) la tardività dell'impugnativa prospettata in primo grado;
3) l'illegittimità del provvedimento sindacale di sospensione in data 16
dicembre 1997, che la parte appellante vorrebbe ora inficiare con un motivo
nuovo (termini per il parere e la risposta alla Provincia), neppure dedotto in
primo grado e quindi ora da ritenersi inammissibile;
4) la carenza d'interesse attuale alla pronuncia sull’atto della Provincia (cfr.
C.d.S. IV, n. 431 del 13 marzo 1998);
5) l’ammissibilità del ricorso del Consorzio A., pur non notificato ai Codacons,
soltanto autoqualificatisi controinteressati e comunque intervenuti ad
opponendum, così essendosi perfezionato il contraddittorio in primo grado;
6) la piena legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado dai Codacons
e l'infondatezza di tutte le relative doglianze.
Con memoria il Codacons
ribadiva la propria legittimazione quanto alle materie ambientali, trattandosi
della possibile compromissione di una zona paesisticamente tutelata (quanto al
secondo stralcio della lottizzazione A.).
Con memoria conclusionale lo
stesso Codacons evidenziava come la sentenza n. 1050/2000 del T.a.r. Marche,
annullante la variante di cui all'articolo 40 delle norme transitorie di
attuazione, in quanto approvata dalla Giunta comunale anziché dal Consiglio
comunale (unico organo competente: vedi appresso) avrebbe fatto venir meno un
imprescindibile presupposto della sentenza n. 1013/2000, qui impugnata.
Lo stesso Codacons
evidenziava inoltre:
a) la funzione di vigilanza del sindaco sull'attività urbanistico-edilizia;
b) la natura di variante essenziale (e non d’interpretazione autentica) del
nuovo art. 40 delle norme transitorie attuazione;
c) l'intervenuta caducazione dell'originaria lottizzazione A. del 1974 e la non
rappresentatività del Consorzio, in quanto privo del B.: dal che sarebbe
scaturita l'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale civile e
penale di Macerata;
d) la non definitività della sentenza di condanna del B. per estorsione, gravata
di appello;
e) la tempestiva impugnazione della concessione per il lotto n. 16, decorrendo
il connesso termine soltanto dal momento dell'ultimazione della relativa
costruzione (cfr. C.d.S., sezione quinta, n. 1310/1998).
Con memoria riepilogativa il
Consorzio A. ribadiva:
1) come l'interventore non potesse dedurre motivi diversi da quelli proposti
dalla parte a cui favore fosse stato spiegato l'intervento e come non potesse
intervenire chi avrebbe potuto spiegare ricorso principale, né potesse appellare
un semplice interveniente in primo grado, con conseguente passaggio in giudicato
della sentenza n. 1013/1998, non appellata dunque da nessun soggetto
legittimato;
2) come tutto fosse nato dal tentativo degli amministratori del Comune di
Potenza di Picena di evitare una costruzione termoelettrica E.N.EL. nel
territorio del Comune stesso, facendolo riconoscere tutto come bellezza
paesistica;
3) come la lottizzazione A. risultasse già totalmente approvata nel 1975, previo
parere paesistico;
4) come risultasse inapplicabile alla fattispecie il vincolo di cui alla legge
n. 431/1985 sui litorali marini, trattandosi di zone parzialmente edificate;
5) come le autorizzazioni paesistiche non fossero mai state impugnate.
La società M. Costruzioni ed
il Consorzio A. depositavano nota-spese congiunta per oltre L. 30 milioni.
II) Con un secondo appello la società M. Costruzioni interponeva gravame avverso
la sentenza n. 1047/2000, sempre del T.a.r. Marche, che aveva accolto il ricorso
n. 671/1999, annullando anche -su richiesta dei Codacons- due concessioni per la
costruzione di una cabina elettrica e di una palazzina, rispettivamente n.
451/97/1999 e n. 37/97/1999.
Nel ricorso in prima istanza
erano anche state impugnati:
a) l’autorizzazione n. 267/98/1999 del commissario ad acta per cambio di
destinazione d'uso da negozio ad abitazione, lotto n. 18, lottizzazione A.;
b) l’autorizzazione n. 268/98/1999 del commissario ad acta per cambio di
destinazione d'uso da negozio d'abitazione, lotto n. 17, lottizzazione A.;
c) il decreto n. 5199/1999 del presidente della Provincia di Macerata recante la
nomina a commissario ad acta dell'Arch. M..
In proposito venivano dedotte
le seguenti censure:
1) violazione dell'articolo 2, comma 60, legge n. 662/1996, e dell'articolo 69,
legge regionale n. 34/1992;
2) inoperatività del secondo stralcio della lottizzazione A. per mancato
perfezionamento del relativo atto complesso;
3) violazione dell'articolo 7 della legge n. 1497/1939, in relazione all'art. 83
del d.p.r. n. 616/1977, e dell'art. 5 della legge regionale n. 34/1992;
4) violazione degli artt. 16 e 28 della legge n. 1150/1942 e dell'art. 64 del
regolamento edilizio del Comune di Potenza Picena quanto alla concessione
relativa alla cabina E.N.EL..
Il Tribunale amministrativo delle Marche negava la sospensiva, respingeva le
eccezioni d’inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione (fatta
presso il Comune e presso il commissario) e per difetto di legittimazione attiva
dei Codacons e, nel merito, accoglieva la censura (ritenuta assorbente) di
mancanza del parere paesistico (articolo 7, legge n. 1497/1939).
Proponeva a questo punto
appello la M. Costruzioni (come più sopra anticipato) per:
1) nullità della notificazione al commissario (non costituito in giudizio) nella
sua abitazione: quale organo nominato dalla Regione (sia pure mediante delega
alla Provincia) avrebbe dovuto notificarglisi il ricorso presso l'Avvocatura
dello Stato competente per territorio;
2) carente legittimazione dei Codacons (quanto al danno ambientale: v. legge n.
349/1986 e C.d.S., IV, n. 223/1992 e n. 278/1998), tra l'altro non presente
-quello regionale-in cinque Regioni e comunque entrambi non idonei ad impugnare
atti (aventi valenza solo urbanistica) come le concessioni per la cabina
E.N.E.L. e per la palazzina, tanto più che la lottizzazione A. risulterebbe
approvata da parte della Regione con atto n. 34/97/1975 e da parte della
Sovrintendenza con atto n. 6398/PR 81/1974 (con vincolo di inedificabilità senza
autorizzazioni da parte della Sovrintendenza, che comunque avrebbe potuto
annullare o riformare anche un parere paesistico dell'organo all’uopo delegato:
art. 1, legge n. 431/1985).
3) illegittimità delle concessioni rilasciate dal commissario prima del parere
della Sovrintendenza, che ben avrebbe potuto invece intervenire come valutazione
postuma, anche sotto il profilo della compatibilità paesistica (come per altri
dodici pareri identici per dodici ulteriori palazzine: cfr. C.d.S., IV, n.
5865/2000).
Con memoria riepilogativa la
M. Costruzioni ribadiva tutte le sue argomentazioni, evidenziando anche come
l'Avv. Gaetani, presidente del Codacons Centro Marche, non potesse esserne anche
rappresentante in giudizio, tanto più che il B., altro appellante contro la
stessa sentenza n.1047/2000, si sarebbe a suo tempo rivolto proprio allo stesso
Avv. Gaetani per convincerlo ad impugnare anche nell'interesse di esso B..
Veniva dunque ribadito il
difetto di legittimazione dei Codacons per mancanza di danno ambientale e
correlativo interesse al ricorso, con richiesta di riforma della sentenza
impugnata e rigetto del controricorso (con nota-spese di circa L. 33 milioni e
mezzo) del Codacons, affermante invece: la corretta notificazione al commissario
ad acta, nominato dalla Provincia, delegata dalla Regione; la legittimazione
delle proprie articolazioni anche regionali, propaggini di quello nazionale,
quanto meno per la particolare frequentazione del territorio, bastando il
riconoscimento regionale e dato che la presenza in almeno cinque Regioni
occorrerebbe solo per le associazioni riconosciute in sede nazionale, potendo il
giudice accertare la legittimazione di enti anche non inseriti negli elenchi
ministeriali (cfr. C.d.S., sezione sesta, n. 182/1996); la tardiva acquisizione
dell'autorizzazione paesistica voluta dal commissario nel rilasciare le
concessioni in questione; la mancata diffida al sindaco affinché si pronunciasse
prima della nomina del commissario ad acta; l’inoperatività del secondo stralcio
della lottizzazione A. per mancato perfezionamento del relativo atto complesso,
trattandosi di strumento attuativo in zona tutelata paesisticamente.
Con propria memoria, il B. si
opponeva alla richiesta (in sede d'appello) di sospensione della sentenza del
T.a.r. Marche n. 1047/2000.
III) Con un terzo appello veniva ancora impugnata da parte di B. A. la sentenza
n. 1047/2000 del T.a.r. di Ancona (già impugnata dalla M. Costruzioni con
ricorso n. 7323/2000), pronunciata sul ricorso n. 671/1999 dei Codacons
nazionale e regionale e sul ricorso n. 965/1999 di B. A.: come si è già visto,
tale sentenza aveva accolto il primo gravame per i motivi evidenziati più sopra
(dichiarando assorbite le rimanenti censure), mentre aveva ritenuto
inammissibile (meglio: irricevibile) per tardività una parte del secondo ricorso
ed improcedibile la restante parte (oppositiva alle concessioni) per
sopravvenuta carenza d'interesse, trattandosi di atti già annullati accogliendo
il primo gravame. Le istanze cautelari prospettate in primo grado erano state
respinte. Era infine stata dichiarata inammissibile la richiesta risarcitoria
per mancato annullamento degli atti presupposti della stessa (adozione ed
approvazione del secondo stralcio della lottizzazione A.) e per la mancata prova
dell’asserito danno, il tutto a spese processuali compensate tra le parti in
causa.
Propone ora appello il B.,
che si era già rivolto anche al Codacons, per cui la Provincia di Macerata aveva
invitato il Comune di Potenza Picena ad autoannullare la lottizzazione A.
(secondo stralcio), salvo in caso contrario un annullamento d'ufficio da parte
della Provincia stessa, alla quale il Comune aveva inviato gli atti per la
relativa approvazione, pur rilasciando concessioni già esecutive della
lottizzazione stessa.
Il presente appello si basa
sulle seguenti doglianze:
1) errata applicazione dell'articolo 21 della legge n. 1034/1971 ed ingiustizia
manifesta quanto alla dichiarata tardività del gravame sui quattro atti della
lottizzazione A. (secondo stralcio) e relativa convenzione di lottizzazione,
avendo avuto il B. una sicura e piena conoscenza di tutto quanto poteva
riguardarlo solo nel settembre 1999, dietro formale comunicazione del Comune di
Macerata inoltrata proprio a lui, proprietario di uno dei lotti interessati.
Con tale sua prima censura il B. deduce in questa sede:
a) violazione dell'art. 28 della legge n. 1150/1942, non essendo la
lottizzazione A. (secondo stralcio) stata presentata da tutti i proprietari
interessati;
b) violazione dell'art. 2, comma 2, lettera B, della legge regionale n. 22/1990,
non potendosi passare alla fase attuativa prima del definitivo piano di
lottizzazione;
c) violazione degli artt. 1, 26 e 40 delle norme transitorie di attuazione del
piano regolatore generale, dovendosene applicare i nuovi indici;
d) violazione dell'art. 12, comma 4, legge regionale n. 22/1990, dovendosi
aggiungere in sede di lottizzazione un'altra quota di verde pubblico, per di più
computando un abitante per 80 metri cubi;
e) violazione dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968,
per i parcheggi pubblici, non realizzati sulle strade;
f) violazione dell'art. 13 della tabella A, allegata alle norme transitorie di
attuazione del piano regolatore generale del Comune di Potenza Picena, quanto
agli ulteriori parcheggi per le zone di espansione;
g) indebita modificazione (senza la partecipazione del B., pur proprietario del
lotto n. 14) e carenza nel verde pubblico di cui al secondo stralcio.
h) mancata pubblicità del secondo stralcio come variante sostanziale rispetto
alla prima lottizzazione A., con danno per il B., che avrebbe visto la strada
slittare verso il proprio lotto;
i) violazione del rapporto di cubatura ammissibile nella lottizzazione;
l) violazione dell'art. 23, legge n. 1150/1942, trattandosi di lottizzazione
presentata e convenzionata da un consorzio non configurabile in quanto privo di
uno dei proprietari (il B.).
2) Illogicità, denegata giustizia e violazione dell'art. 24 della Costituzione,
quanto alla ritenuta improcedibilità per sopravvenuta difetto d'interesse in
rapporto alle ultime quattro concessioni gravate in primo grado, e violazione
dell'art. 64 del regolamento edilizio comunale, per cui le cabine E.N.EL.
avrebbero dovuto costruirsi dentro il perimetro dei nuovi fabbricati.
3) Violazione dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998, in relazione agli
artt. 2043 e 2059 del codice civile, con una quantificazione dei danni per un
totale complessivo di L. 300 milioni.
4) Violazione dell'articolo 92, comma 2, codice di procedura civile, per
l’immotivata compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
L'appellante chiede riunirsi
i due ricorsi n. 7323 e n. 7684/2000, nonché accogliersi il suo appello con le
spese dei due gradi del giudizio.
Il Comune di Potenza Picena
si costituiva ed eccepiva:
1) la sicura tardività del ricorso in primo grado proposto dal B.;
2) l'indubbia improcedibilità del ricorso del B. per sopravvenuta difetto
d'interesse;
3) la conseguente inammissibilità della domanda risarcitoria.
Con propria memoria il Comune
resistente evidenziava ancora:
a) che la deliberazione comunale n. 37/1998 (ma impugnata) avrebbe in realtà
dato l'interpretazione autentica dell'articolo 40 delle norme transitorie di
attuazione;
b) che il B. avrebbe già agito in sede civile contro il consorzio per i danni,
senza peraltro rinunciare alla relativa richiesta in questa sede giurisdizionale
amministrativa;
c) che la richiesta consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe potuto sostituirsi
alle carenze probatorie del B. stesso.
Con memoria conclusiva il
consorzio ricordava inoltre:
1) come il B. volesse sostanzialmente “rovinare” la M. Costruzioni (vedi
sentenza n. 122/1998 del Tribunale penale di Macerata, che lo avrebbe condannato
per estorsione);
2) che il Comune di Potenza Picena e il B. avrebbero cercato di fingere
l’inesistenza del vincolo previsto già nel 1973, facendolo artificiosamente
decorrere solo dal 1983;
3) che il secondo stralcio non avrebbe potuto convenzionarsi e la lottizzazione
non avrebbe potuto ricadere sotto l'operatività dell'art. 40, comma 2, delle
norme transitorie di attuazione;
4) che, quanto all’errata applicazione dell'art. 21 della legge istitutiva dei
Tribunali amministrativi, il B. già nel 1995 sarebbe stato consigliere comunale
anziano (vedi sopra) ed avrebbe presentato un progetto per l'edificazione del
lotto n. 14 (di sua proprietà), con un indice addirittura superiore a 3,5 metri
cubi per metro quadro (perciò respinto dalla Commissione edilizia), facendo così
acquiescenza agli atti che oggi vorrebbe impugnare; che la sua richiesta al
Codacons proverebbe che nel 1997 egli già conosceva bene tutti i provvedimenti
che voleva far impugnare dall'Avv. Gaetani; che soltanto la M. Costruzioni
avrebbe dovuto sottoscrivere la convenzione di lottizzazione (contratto
civilistico); che Regione e Sovrintendenza avrebbero già espresso parere
positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento, senza bisogno di
chiedere altre autorizzazioni; che l'articolo 40 delle norme transitorie di
attuazione legittimerebbe la localizzazione in oggetto.
Conclusivamente, si chiedeva
il rigetto del ricorso in appello con un risarcimento dei danni (peraltro non
provati) pari a L. 200 milioni.
IV) Un quarto appello veniva a questo punto proposto dall'Impresa Edile G. e L.nei
confronti della sentenza n. 1050/2000 del Tribunale amministrativo di Ancona.
In proposito, in primo grado,
con il primo ricorso n. 863/1999 i Codacons avevano impugnato la concessione n.
77/1999 e la deliberazione della Giunta comunale di Potenza Picena n. 158/1999;
con il secondo gravame n. 925/1999 gli stessi Codacons avevano impugnato la
deliberazione della Giunta provinciale di Macerata n. 202/1999, approvante
definitivamente la variante di cui al citato art. 40.
Con il primo gravame in prima
istanza erano state dedotte le seguenti doglianze:
1) violazione degli artt. 16 e 17 della legge n. 1150/1942, poiché la
concessione per la palazzina non avrebbe potuto essere rilasciata per la
sopravvenuta inefficacia per trascorso decennio del primo stralcio della
lottizzazione A.;
2) violazione dell'art. 32 della legge n. 142/1990 (riassetto degli enti
locali), trattandosi di concessioni in variante senza la prescritta procedura;
3) violazione dell'art. 5 della legge regionale n. 34/1992, poiché il nulla osta
paesistico avrebbe dovuto essere approvato dalla Provincia e non dalla Giunta
comunale;
4) violazione della convenzione, quanto agli standards di verde pubblico ed ai
parcheggi, non realizzati;
5) violazione degli indici edificatori di cui al piano regolatore generale
vigente, più restrittivi;
6) mancata riapprovazione della lottizzazione per recupero degli standards
necessari per i sopravvenuti condoni, con violazione dell'art. 41-quinquies
della legge n. 1150/1942, in relazione al cit. decreto ministeriale in data 7
novembre 1968.
A tutto ciò si aggiungeva una
richiesta di danni morali in ragione di lire 50 milioni.
L'Impresa G. e L. si
costituiva in giudizio resistendo all'impugnazione.
La relativa istanza cautelare
veniva respinta.
Con il secondo ricorso n. 925/1999 i Codacons prospettavano:
a) violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 34/1992, in relazione agli
artt. 32, 35 e 36 della legge n. 142/1990;
b) violazione dell'art. 1, delle norme transitorie di attuazione del piano
regolatore generale di Potenza Picena;
c) violazione dell'art. 41-quater della legge n. 1150/1942;
d) violazione dell'art. 31, commi 10 e 11, legge n. 1150/1942;
e) violazione dell'art. 41-quinquies, comma 6, della legge n. 1150/1942;
f)-eccesso di potere per pseudo-motivazione e sviamento, nonché violazione della
disciplina concernente i pareri obbligatori anteriori all'approvazione di
varianti al piano regolatore generale.
Il Comune di Potenza Picena
si costituiva e resisteva al gravame.
Il Tribunale adìto esaminava
per primo il secondo ricorso, accogliendone la prima censura (ritenendo la
competenza del Consiglio provinciale e non della Giunta provinciale), annullando
sia la prima che la definitiva approvazione di variante con tutti gli atti
successivi ed assorbendo i rimanenti motivi.
Accoglieva poi la quinta
doglianza di cui al primo gravame (violazione degli indici edificatori di piano
regolatore generale, inferiori a 3,5 metri cubi per metro quadro, concessi con
la variante di cui al cit. art. 40, appena annullata dal Tribunale
amministrativo stesso), di portata non solo interpretativa (come sostenuto dalla
società controinteressata), ma innovativa, come affermato dalla stessa Provincia
circa la variante ritenuta non retroattiva.
Assorbiva le rimanenti censure e riteneva inammissibile la domanda risarcitoria,
in assenza di reati (danni morali: art. 2059 del codice civile), compensando le
relative spese processuali.
L'Impresa G. e L. proponeva a
questo punto ricorso in appello prospettando le seguenti censure:
1) incompetenza del Consiglio salvo che per le scelte fondamentali sui piani
territoriali ed urbanistici, restando gli atti ulteriori di competenza della
Giunta;
2) contrasto tra la ritenuta natura chiarificatoria del mutato art. 40, norme
transitorie di attuazione, e la riconosciuta sua portata innovativa (vedi pagine
9 -10, sentenza impugnata);
3) inesistente carattere di variante del citato art. 40, meramente attuativo e
spettante alla Giunta provinciale.
Quanto alla concessione
gravata con il primo ricorso, l'appello deduce:
a) la mancata considerazione del rapporto tra concessione e cit. art. 40,
vecchio testo (allegato 6, fascicolo di primo grado dell'impresa G., sentenza
T.a.r. Marche n. 1313/1998, asseritamente passata in giudicato);
b) la natura attuativa della lottizzazione , ancora integralmente valida ex art.
40 citato, in quanto approvata prima dell'adozione del nuovo piano regolatore
generale, quale lottizzazione convenzionata prima della scadenza dell'anno
dall'entrata in vigore di quest'ultimo (prima convenzione: anno 1981);
c) che il tutto si riassumerebbe nella palese erroneità della sentenza n.
1050/2000 per le omesse considerazioni, le contraddittorie conclusioni ed il
contrasto tra la stessa e la sentenza n. 1313/1998, con carenza di motivazione e
vizio logico quanto agli indici edificatori apoditticamente ritenuti non
rispettati (vedi pag. 32, appello della G.);
d) la carente legittimazione dei Codacons con l'inammissibilità dei ricorsi
aventi valenza urbanistica e non ambientale, occorrendo un rilevante interesse
ambientale.
Veniva anche chiesta la
sospensione della sentenza appellata.
I due Codacons si
costituivano con controricorso ed eccepivano:
1) la sicura competenza del Consiglio provinciale per un'attività di indirizzo
politico-decisionale, previa istruttoria tecnica della Giunta provinciale
(sentenza impugnata, pag. 8, prima riga: per un mero refuso presumubilmente
dattilografico vi si legge Consiglio comunale, mentre avrebbe dovuto leggervisi
Consiglio provinciale);
2) che l'art. 40 delle norme transitorie di attuazione non conterrebbe
un'interpretazione autentica, ma una variante sostanziale;
3) l'intervenuto annullamento della concessione n. 77/1999, nonostante la
sentenza 1313/1998, del Tribunale amministrativo delle Marche (non definitiva,
ma appellata con ricorso n. 61/1999);
4) che l’area interessata non sarebbe un lotto di completamento, in quanto
l'appellante (con successiva concessione n. 72/2000) avrebbe potuto edificare
metri cubi 5184 sul lotto contiguo e su quello relativo alla concessione n.
77/1999;
5) la legittimazione dei Codacons (anche regionale, per la particolare
frequentazione del territorio: vedi il termine “chiunque", art. 31, legge
urbanistica);
6) tutte le censure assorbite dal T.a.r..
Con memoria l'impresa
ricorrente in appello ribadiva quanto già affermato ed, in particolare, la
natura di piano urbanistico unitario dell'intera lottizzazione (I e II
stralcio), convenzionata prima dell'adozione del piano regolatore generale ed i
cui termini di attuazione non sarebbero ancora scaduti, nonché l'inesistenza di
alcuna zona qualificabile come A.-I stralcio, ma piuttosto l’esistenza di
un'unica lottizzazione e l'attività di mero controllo ed attuazione dei piani
sovraordinati e della normativa generale affidata alla Provincia, rimanendo
tutta la restante parte al Comune, come pure l’inesistenza di danno ambientale e
di legittimazione dei Codacons in presenza unicamente di un'area vincolata ex
legge n. 1497/1939 (insistendo ancora nell'istanza cautelare).
Si costituiva in giudizio il
Comune di Potenza Picena, appellando a sua volta la stessa sentenza del T.a.r.
Marche per:
1) l’erronea applicazione della legge n. 142/1990 circa le competenze del
Consiglio comunale, poiché l'art. 32 della stessa legge riguarderebbe solo le
competenze riservate alle materie spettanti per legge a Province o Comuni,
escludendosene le materie loro semplicemente delegate: il Tribunale
amministrativo di Ancona non avrebbe congruamente valutato il contenuto delle
deliberazioni provinciali annullate;
2)-la legittimità della concessione de qua, ove venisse meno l'annullamento
della deliberazione provinciale di approvazione del cit. art. 40;
3) la necessità di sospendere l’esecuzione dell'impugnata sentenza ex art. 33,
legge istitutiva dei Tribunali amministrativi.
Con memoria conclusionale i
Codacons chiedevano dichiararsi inammissibile l'appello del Comune (a loro mai
notificato), che con memoria ne ribadiva ed illustrava ancora gli argomenti.
Con sua memoria conclusionale
l'Impresa G. e L. ricapitolava gli elementi di fatto della situazione, nonché i
seguenti motivi di appello:
1) difetto di legittimazione attiva dei Codacons per mancanza dei requisiti di
cui all'art. 13 della legge n. 349/1986 (carattere nazionale e presenza in
almeno cinque Regioni), tanto più che il vincolo dell'area, ai sensi della legge
n. 1497/1939, non comporterebbe un’inedificabilità assoluta, ma solo un’edificabilità
con preventiva valutazione di compatibilità paesistica;
2) competenza della Giunta provinciale a riformulare l'art. 40 delle norme
transitorie di attuazione;
3) mancata considerazione della precisa configurazione delle deliberazioni di
Giunta provinciale n. 42 e n. 202 del 1999, censurate benché non apportanti
alcuna sostanziale variante al P.R.G., ma solo adeguamenti testuali e
chiarimenti interpretativi privi di sostanziali profili innovativi (v. sentenza
n. 1050/2000, pagine 9 e 10, asseritamente contraddittorie per qualche aspetto);
4) errata considerazione della corretta lettura dell'art. 32 della legge n.
142/1990, riguardo ai rapporti tra Province e strumenti urbanistici comunali (v.
artt. 26-29, legge regionale n. 34/1992);
5) legittimità della concessione n. 77/1999 (anche prescindendo
dall'annullamento delle deliberazioni provinciali n. 42 e n. 202/1999), se
rapportata alla normativa di piano sussistente nonché al cit. art. 40, N.T.A.
del piano regolatore generale nel vecchio testo;
6) altri motivi proposti dai Codacons, ma assorbiti dal Tribunale amministrativo
di Ancona:
a) presunta inefficacia della lottizzazione di cui al I stralcio, con piena
vigenza dell'intera lottizzazione A.;
b) presunta violazione dell'art. 32 della legge n. 142/1990, per presunta
variante surrettizia al criterio d'uso del lotto di cui alla concessione n.
77/1999;
c) presunta violazione dell’art. 5 della legge regionale n. 34/1992, essendo
invece competente per l'autorizzazione paesistica la Giunta comunale di Potenza
Picena (il vincolo di cui alla legge n. 1497/1999 esisterebbe per l'A. fin dal
1973);
d) presunta mancanza delle necessarie opere di urbanizzazione;
e) presunta illegittimità della concessione per mancata riapprovazione della
lottizzazione ai fini del recupero di standards urbanistici (cfr. C.d.S., V, n.
1479/1997);
f) presunta violazione dell'art. 1 delle norme transitorie di attuazione del
piano regolatore generale, piano che prevederebbe la preesistente lottizzazione
A.;
g) presunta violazione dell'art. 41-quater per indebite deroghe al piano
regolatore generale;
h) presunta violazione dell'art. 31, commi 10 e 11, della legge n. 1150/1942,
non discutendosi qui di preesistenti concessioni edilizie, né dell’entrata in
vigore di nuove previsioni urbanistiche;
i) presunta violazione dell'art. 41-quinquies per eccessivo indice volumetrico
assentito (1,023 metri cubi/metro quadro, sui 3,5 metri cubi/metro quadro
possibili).
Dunque, l'impresa G. e L.
chiedeva l'integrale riforma della sentenza appellata, con declaratoria di piena
legittimità degli atti gravati in prima istanza e con vittoria delle spese dei
due gradi del giudizio.
V)- Con un quinto ed ultimo appello la Provincia di Macerata (intimata ma non
costituita nel giudizio di primo grado) proponeva gravame nei confronti della
sentenza del T.a.r. di Ancona n. 1050/2000.
Nel relativo ricorso di primo
grado era stata impugnata la deliberazione della Giunta provinciale di MC n.
202/1999 approvante la variante di cui al cit. art. 40, N.T.A., P.R.G., comune
di Potenza Picena, per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 34 del 1992 in relazione agli
artt. 32,35 e 36 della legge n. 142 del 1990;
2) violazione dell'art. 1 delle norme transitorie di attuazione del piano
regolatore generale del Comune di Potenza Picena;
3) violazione dell'art. 41-quater della legge n. 1150/1942;
4) violazione dell'art. 31, commi 10 ed 11, della legge n. 1150 del 1942;
5) violazione dell'art. 41-quinquies, comma 6, della legge n. 1150 del 1942;
6) eccesso di potere per pseudo-motivazione e sviamento, nonché violazione delle
norme disciplinanti i pareri obbligatori da acquisire prima dell'approvazione di
varianti al piano regolatore generale.
Il Tribunale amministrativo
accoglieva la prima censura, ritenendo competente il Consiglio provinciale per
le valutazioni e le modificazioni anche di merito in un atto complesso (come
quelli territoriali).
Proponeva quindi appello la
Provincia di Macerata per i seguenti motivi:
1) mancata applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 34 del 1992;
2) mancata applicazione dell'art. 118 della Costituzione, trattandosi di
funzione delegata alla Provincia dalla Regione (cfr. C.d.S. IV, n. 1909/1980),
mentre l’art. 32 della legge regionale n. 34 del 1992 si riferirebbe alle
attività proprie della Provincia e del Consiglio provinciale.
Il Codacons nazionale ed il
Codacons Centro Marche si costituivano con controricorso ed eccepivano :
1) che il Consiglio provinciale dovrebbe svolgere il suo ruolo
politico-decisionale facendo intervenire anche l'opposizione e non solo quanto
ai piani urbanistici di stretta competenza provinciale, tanto più che l'art. 35
della legge sulle autonomie locali lascerebbe alla Giunta una competenza
soltanto residuale;
2) i seguenti motivi già ritenuti assorbiti dal Tribunale amministrativo:
a) il piano regolatore generale dovrebbe essere attuato e non derogato dai piani
particolareggiati, che dopo dieci anni diverrebbero inefficaci se non
riproposti;
b) le deroghe al piano regolatore generale sarebbero ammesse solo per gli
edifici pubblici, ma non per quelli privati;
c) ogni concessione dovrebbe ultimarsi entro precisi termini, a pena di
decadenza se sopravvengano nuove norme urbanistiche;
d) il precedente indice volumetrico di 3,5 metri cubi/metro quadro avrebbe
potuto conservarsi solo con un planivolumetrico di tutta la zona;
e) il Comune di Potenza Picena non avrebbe acquisito i necessari pareri del
Provveditorato alle Opere Pubbliche e dell'Azienda sanitaria locale.
Con un ulteriore
controricorso il Codacons nazionale prospettava le stesse argomentazioni già
dedotte dal Codacons Centro Marche.
DIRITTO
I) I cinque appelli possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza, per
l'evidente loro connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
A)- Tanto premesso, il primo
di detti appelli dev’essere dichiarato inammissibile per carenza di
legittimazione attiva del Codacons: la relativa eccezione era già stata
formulata nel giudizio di primo grado ed è stata riprospettata in questa sede di
gravame dalla difesa del Consorzio nonché della società M. Costruzioni, sia in
relazione alla circostanza per la quale risulta incontestatamente assente il
necessario requisito soggettivo in capo al Codacons Centro Marche, che non può
vantare una presenza in almeno cinque regioni come previsto dall'art. 18 della
legge n. 349/1986, sia in riferimento alla sicura e completa assenza del
requisito oggettivo dell’esigenza di tutela ambientale, trattandosi di questione
concernente materia di rilievo esclusivamente urbanistico.
B) E’ infatti noto che la
legge 8 luglio 1986 n. 349, art. 18, consente alle associazioni ambientalistiche
di agire in giudizio a salvaguardia dei cosiddetti interessi diffusi, ma
soltanto in presenza di una doppia condizione: per la prima di queste, occorre
che dette associazioni risultino essere state riconosciute con apposito decreto
ministeriale; per la seconda, è necessario che l'interesse ambientale che si
desidera tutelare non risulti genericamente indicato, ma sia riconducibile ai
criteri promananti dalla legge n. 349/1986 appena citata, o comunque risulti
ravvisabile in altra normativa di primario livello, con la conseguente
possibilità di individuare senza esitazione i beni degni di essere sottoposti a
tutela ambientale.
Correlativamente, non è
possibile considerare processualmente legittimate ad agire le associazioni
ambientalistiche che impugnino una qualsiasi deliberazione comunale a mero
contenuto urbanistico, come tale non idonea a pregiudicare il bene dell'ambiente
come individuato in termini normativi, dato che il concetto di bene
ambientale ha una sua connotazione giuridica e non può estendersi al di là delle
valutazioni puntualmente precisate dalla legge.
C) Il Collegio non può non
considerare che gli art. 13 e 18 della legge n. 349/1986 attribuiscono alle
associazioni ambientalistiche una speciale legittimazione che è già stata
definita eccezionale, in quanto oggettivamente delimitata in rapporto alle
qualificazioni sostanziali dell'interesse in gioco, come desumibili dalla
disciplina vigente (cfr. C.d.S. IV, n. 223/1992).
Orbene, un tale interesse si
ricollega alle associazioni ambientalistiche purché siano riconosciute,
legittimate cioè ad agire in giudizio in rapporto a quegl’interessi ambientali
che assumono una rilevanza giuridica grazie all'espressa previsione normativa,
interessi che s’identificano sulla base di specifiche norme a carattere
organizzativo (come quelle istituenti il Ministero dell'Ambiente: legge n. 349
del 1986), per cui soltanto entro i loro confini possono ricercarsi i criteri
mediante i quali procedere all'identificazione dei beni ambientali in tal modo
qualificabili sulla base di argomentazioni giuridiche.
D)- Conclusivamente questa
Sezione, non avendo motivo di discostarsi (nonostante qualche isolata pronuncia
di segno opposto) dalla propria giurisprudenza (cfr. C.d.S. IV, n. 223/1992)
deve escludere che le associazioni ambientalistiche, quando siano prive dei
requisiti soggettivi previsti dalla legge, possano ritenersi legittimate ad
impugnare atti o provvedimenti che rivelino una connotazione esclusivamente
urbanistica, essendo diretti soltanto ad un'utilizzazione del territorio, senza
alcuna incidenza su quanto possa ritenersi dotato di riflessi ambientali.
Ed, invero, il sillogismo
-ipoteticamente ed astrattamente proponibile- per il quale ogni intervento
urbanistico dovrebbe ritenersi inevitabilmente idoneo a provocare riflessi in
materia ambientale, si risolve in una petizione di principio di carattere
logico–deduttivo del tutto avulsa dall'apposito apparato normativo, che pone dei
precisi limiti alla individuabilità dei beni suscettibili di provocare gli
interventi previsti dall'ordinamento.
Diversamente opinando, si
dovrebbe giungere alla conclusione per la quale qualsiasi intervento urbanistico
o edilizio potrebbe essere ritenuto capace di compromettere l'ambiente
circostante, senza alcuna esclusione: ma tale conclusione si rivela
manifestamente insostenibile ove la si confronti con le articolate
qualificazioni normative degli interessi oggettivamente considerabili come
ambientali (sempre in materia di difetto di legittimazione in capo al
Codacons, quanto ad eventuali ricorsi per la tutela di interessi ambientali: cfr.
C.d.S. VI, n. 754/1995 e, n. 182/1996).
E) E’ infine appena il caso
di aggiungere che l'articolazione territoriale di un’ associazione
ambientalistica nazionale (formalmente riconosciuta) non può comunque ritenersi
dotata di autonoma legittimazione processuale, neppure per l’impugnazione di un
provvedimento ad efficacia territorialmente delimitata o per intervenire in
giudizio, non essendo possibile in questo caso l'applicazione dell'art. 18
della legge n. 349 del 1986 (norma riguardante l'associazione nazionale e non le
sue propaggini territoriali).
Né, in via supplitiva possono
essere invocate altre disposizioni, ad esempio, l'art. 82 del d.p.r. n. 616/1977
è destinato unicamente ad individuare i criteri di ripartizione delle competenze
tra lo Stato e le Regioni nella materia ambientale, senza peraltro fornire
alcuna disciplina relativa alla legittimazione processuale dell'ipotizzabile
associazioni ambientalistiche); altrettanto va detto dall'art. 130, trattato CEE
(nel testo introdotto dall'art. 438 del trattato di Maastricht), che è norma
comunitaria disciplinante le nuove competenze dell'Unione Europea in materia
ambientale, nonché, infine, dell'art. 17, comma 46, legge n. 127 del 1997,
destinato unicamente ad evidenziare la possibilità per tali associazioni (nei
limiti di cui all'articolo 18 della legge istitutiva del Ministero
dell'Ambiente) di ricorrere al giudice amministrativo anche contro i
provvedimenti di Regioni, Province e Comuni (cfr. C.d.S. V, n. 278/1998).
In definitiva, il primo appello dev'essere dichiarato inammissibile.
II) Deve ora passarsi ad esaminare il secondo appello, qui prospettato dalla
società M. costruzioni per i motivi già esposti nella precedente narrativa in
fatto, appello proposto contro la sentenza n. 1047 del 2000 del Tribunale
amministrativo delle Marche.
a) Orbene, a differenza del
primo gravame, il presente secondo appello dell'essere accolto secondo questo
Collegio, proprio in base alle medesime considerazioni che hanno imposto a
quest'ultimo di dichiarare inammissibile il precedente e cioè le argomentazioni
che militano contro la possibilità di ritenere legittimato il Codacons e ciò per
tutto quanto si è appena detto in precedenza e che costituisce espressamente la
materia su cui si fonda il secondo motivo di ricorso prospettato in questa sede
dall'appellante, società M. Costruzioni.
b) In proposito, non possono
che riproporsi dette medesime argomentazioni, ribadendosi in ogni caso
l'inidoneità dei Codacons ad impugnare provvedimenti a valenza esclusivamente
urbanistica, come le concessioni edilizie concernenti la costruzione di una
cabina E.N.EL. e di una palazzina, tanto più se si considera che la
lottizzazione risulta approvata fin dagli anni '70 da parte della Regione, con
apposito provvedimento prot. n. 34/97/1975, e dalla competente Sovrintendenza
con provvedimento prot. n. 6398/PR 81/1974, il tutto con vincolo d’inedificabilità.
c) A questo punto,
l'accoglimento dell'appello n. 7323 del 2000, come qui proposto dalla società M.
Costruzioni, implica necessariamente un completo travolgimento ed annullamento
della sentenza n. 1047/2000 del Tribunale amministrativo di Ancona, che avrebbe
dovuto rilevare l'inammissibilità del ricorso come proposto dal Codacons in
prima istanza, con conseguente salvezza di tutti i provvedimenti impugnati in
quella sede.
III) Deve ora passarsi all'esame del terzo appello, con il quale A. B. impugna
la citata sentenza n. 1047/2000 del Tribunale amministrativo delle Marche,
ribadendo nel merito i motivi di cui al ricorso n. 965/1999 proposto ai primi
giudici, quanto alla ritenuta tardività dello stesso, sottolineando di aver
acquisito la piena conoscenza dei provvedimenti impugnati soltanto a seguito
delle comunicazioni inoltrategli dalla Provincia di Macerata a far tempo dal 30
luglio 1999.
A) Sul punto, questa sezione
ritiene che il Tribunale di Ancona abbia razionalmente motivato la sua decisione
dichiarando inammissibile (o, meglio, irricevibile) il ricorso in questione,
poiché inutilmente l’attuale appellante tenta di negare l'intervenuta sua piena
conoscenza degli atti impugnati fin dall'anno 1995: in effetti, tale decisiva
circostanza risulta provata documentalmente, visto che l'appellante, consigliere
comunale già all'epoca dell'adozione dell'approvazione del piano relativo al
secondo stralcio della lottizzazione in discussione, fin dall'anno 1995 aveva
inoltrato formali diffide al Sindaco, invocando l'annullamento dei relativi
provvedimenti sulla base delle medesime motivazioni poste a sostegno del ricorso
presentato al Tribunale amministrativo, come emerge da un semplice esame degli
atti di diffida depositati dal Comune di Potenza Picena all'atto della sua
costituzione in giudizio.
B)- Si rileva infatti con
estrema facilità che nella diffida ricevuta dal Comune in data 8 novembre 1996,
prot. n. 16989 (cfr. documentazione di cui al fascicolo di primo grado), il B.
aveva trattato dettagliatamente tutte le questioni che secondo lui avrebbero
dovuto indurre a ritenere illegittima la lottizzazione in questione.
A ciò si aggiunga che lo
stesso appellante, con atto di citazione notificato nel novembre del 1996, aveva
convenuto in giudizio civile il Consorzio Lottizazione A., prospettando i
diversi profili della presunta illegittimità del procedimento di approvazione ed
avanzando anche richiesta di risarcimento dei danni per L. 900 milioni.
Orbene, in base a quanto può
desumersi da tutti gli atti appena richiamati, è chiaro che l'appellante non può
in alcun modo negare di aver avuto una piena conoscenza del carattere, delle
connotazioni e dei significati delle deliberazioni consiliari di adozione e di
approvazione del secondo stralcio della lottizzazione fin da lontano 1995,
risultando quindi di tutta evidenza che le doglianze in tal modo prospettate dal
B. con le ripetute diffide e con la domanda risarcitoria spiegata in sede civile
provano che le sue iniziative non potevano che derivare incontrovertibilmente
dall'intervenuta sua piena conoscenza dei provvedimenti amministrativi ritenuti
lesivi, come deve desumersi anche dalla circostanza (incontestata) che lo stesso
ha espressamente dichiarato a suo tempo di voler rinunciare all'impugnazione di
tali provvedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo proprio per non incorrere
nella decadenza dalla sua carica di consigliere comunale, così ponendo in essere
una scelta consapevole e personale, dettata semplicemente dalla convenienza e
non certo dalla mancata conoscenza sostanziale del significato e dei contenuti
degli atti amministrativi a suo parere invalidi.
IV) E’ necessario che il
Collegio passi ora ad esaminare il quarto appello qui proposto nei confronti
della sentenza del T.a.r. Marche n. 1050/2000, con cui si erano decisi in primo
grado i due ricorsi n. 863/1999 e n. 925/1999 prospettati dai due Codacons
(nazionale e locale).
Orbene, tale sentenza veniva
impugnata dall'Impresa G. e L. per i motivi già esposti in narrativa, l'ultimo
dei quali, per la sua valenza preliminare, deve essere preso in considerazione
per primo da questo collegio, che non può non condividerlo, trattandosi della
medesima problematica concernente la carente legittimazione attiva dei Codacons,
che avrebbe dovuto essere rilevata in primo grado in base alle argomentazioni
già diffusamente esposte nella precedente parte della presente motivazione .
1) In proposito questa
sezione deve ribadire come si tratti di un'associazione (il Codacons Centro
Marche) senza dubbio priva dei requisiti contemplati dall'art. 13 della legge n.
349/1986 (e cioè il carattere nazionale e la presenza in almeno cinque regioni
italiane), mentre in ogni caso il Codacons (anche nazionale) potrebbe agire in
giudizio per la difesa di interessi diffusi connessi alla tutela ambientale, ma
intesi solo in senso stretto, essendo ovvio che il concetto giuridico di bene
ambientale non arriva a ricomprendere ogni bene cui anche indirettamente possa
riconnettersi una valenza naturalistica o paesistica, poiché una diversa
interpretazione escluderebbe ogni possibilità di tracciare un preciso confine
capace di delimitare incontrovertibilmente quelli che sono definibili come
interessi ambientali.
2) Dunque, in tale
prospettiva la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste in
possesso dei prescritti requisiti deve ritenersi di natura eccezionale e di
stretta interpretazione, cioè tale da poter essere fatta valere solo in presenza
di interessi ambientali o a protezione di beni ambientali intesi in senso
tecnico-giuridico, risultando invece esclusa quando si tratti d’impugnazione di
atti a mero contenuto urbanistico, in quanto riconnessi esclusivamente
all'ordinaria gestione del territorio senza diretti riflessi sui valori
ambientali, ma con efficacia limitata al completamento del programma
edificatorio di uno specifico territorio già compiutamente urbanizzato ed
accuratamente disciplinato, il che non può consentire un incondizionato ingresso
ad una illimitata legittimazione delle predette associazioni, con una
conseguente ma inammissibile dilatazione a tutto campo di funzioni (delle
associazioni ambientalistiche) e di concetti (delimitanti i beni ambientali e
paesistici).
3) Ancora una volta, a questo
punto possono ritenersi assorbite le residue censure prospettate con l'appello
in esame, per il carattere preliminare ed assorbente di quella appena esaminata,
anche se prospettata per ultima da parte dell'appellante.
V) Resta ancora da esaminare il quinto ed ultimo appello qui prospettato, con il
quale la Provincia di Macerata (intimata, ma non costituita nel giudizio di
primo grado) propone gravame contro la stessa sentenza n. 1050/2000 del
Tribunale amministrativo di Ancona, appena esaminata e con la quale in prima
istanza era stata accolta la prima doglianza in quella sede dedotta.
Dopo l'annullamento di tale
sentenza per le considerazioni da ultimo svolte, quest'ennesima impugnazione non
può essere considerata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla
decisione in capo alla Provincia appellante.
VI) Riassumendo, il primo appello va dichiarato inammissibile per la riscontrata
carenza di legittimazione attiva dei Codacons; il secondo appello va invece
accolto per la riscontrata inammissibilità del ricorso dei Codacons in prima
istanza; il terzo appello deve peraltro essere respinto per la tardività
riscontrata quanto al relativo ricorso come prospettato in prime cure; il quarto
appello deve poi essere accolto per la riscontrata inammissibilità dei due
ricorsi proposti dai Codacons in prima istanza, mentre dev'essere dichiarato
improcedibile il quinto ed ultimo appello qui proposto dalla Provincia di
Macerata.
VII) Quanto, infine, alle spese dei cinque giudizi riuniti, ritiene il collegio
che la peculiarità, la complessità e la delicatezza delle questioni qui
esaminate ne giustifichino un’integrale compensazione tra tutte le parti
costituite nei detti giudizi, tenuto anche debitamente conto del loro rispettivo
impegno difensivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV:
- riunisce i cinque appelli in epigrafe;
- dichiara inammissibile l’appello n. 61/1999 in epigrafe e conferma la sentenza
n. - 1313/1999, T.A.R. Marche, come in motivazione;
- accoglie l’appello n. 7323/2000 e, per l’effetto, riforma la sentenza n.
1047/2000, T.A.R. Marche, come in motivazione;
- respinge l’appello n. 7684/2000 in epigrafe;
- accoglie l’appello n. 8029/2000, dichiara improcedibile l’appello n. 8286/2000
e, per l’effetto, riforma la sentenza n. 1050/2000, T.A.R. Marche, come in
motivazione;
- compensa tutte le spese processuali di primo e secondo grado;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 20 aprile 2001, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione IV, in camera di consiglio, con l’intervento dei
signori:
Gaetano TROTTA Presidente
Domenico LA MEDICA Consigliere
Cesare LAMBERTI Consigliere
Dedi Rulli Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere Est.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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