Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3864 del 30 giugno 2003
(L'affidamento di servizi pubblici locali ad una s.p.a. a capitale misto, appositamente costituita dall’ente locale, va qualificato come gestione diretta del servizio da parte dell’ente locale.
Nell'affidamento diretto di un servizio pubblico locale ad una società mista, è' con l'atto di costituzione della società che l’ente locale manifesta l’opzione di tale modulo gestorio, mentre l'assegnazione della gestione del servizio è atto meramente consequenziale: la lesione effettiva degli interessi delle imprese che aspirano alla gestione del servizio rimonta all’adozione delle delibere di costituzione della società mista e di selezione del socio privato, con onere di impugnazione nei termini di decadenza dall’adozione di tali determinazioni.
Nelle società miste a prevalente capitale pubblico, la prevalenza del capitale pubblico va considerata con riferimento all’insieme dei comuni titolari di partecipazioni nel capitale sociale e non a ciascuno di essi.
La rimessione nei termini di impugnazione per errore scusabile esige una situazione, di fatto o di diritto, di oggettiva incertezza che induca palesemente in errore il soggetto interessato circa l’attualità dell’onere di impugnazione)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 5509/1998 del 12/06/1998, proposto da: S.C.A R.L. S. -
E. S. I. DI R. e S.C.A R.L. C. - COOP. A. M. S. T. rappresentate e difese dagli
Avv.ti D. IARIA e V. CHIERRONI con domicilio eletto in Roma (....) presso G. M.
GREZ;
contro
- COMUNE DI SESTO FIORENTINO rappresentato e difeso dagli Avv.ti P. STOLZI e R.
CIOCIOLA con domicilio eletto in Roma (....) presso R. CIOCIOLA;
- COMUNE DI CAMPI BISENZIO rappresentato e difeso dall’Avv. A. U. SERRA con
domicilio eletto in Roma (....) presso P. D'AMELIO;
- S.P.A. QUALITA' E SERVIZI rappresentata e difesa dall’Avv. F. FALORNI con
domicilio eletto in Roma (....) presso G. M. GREZ;
per la riforma
della sentenza del TAR TOSCANA - FIRENZE: Sezione II n. 238/1998, resa tra le
parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI SESTO FIORENTINO,
COMUNE DI CAMPI BISENZIO e S.P.A. QUALITA' E SERVIZI;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 15 Aprile 2003, relatore il Consigliere Cons. Carlo
Deodato ed uditi, altresì, gli avvocati Iaria, Ciociola, Falorni e D’Amelio su
delega dell’avvocato Serra;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata venivano dichiarati in parte irricevibili ed in parte
inammissibili due ricorsi, proposti dalla S.I.R. E. – S. I. di R. coop. a r.l.
(d’ora innanzi SIR) e dalla C. – C. A. M. S. T. a r.l. (d’ora innanzi CAMST)
dinanzi al T.A.R. della Toscana, intesi ad ottenere l’annullamento delle
delibere con le quali i Comuni di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio avevano
dapprima (rispettivamente) costituito la (ed acquisito la partecipazione alla)
Qualità e Servizi s.p.a., società mista a prevalente capitale pubblico (con la
P. S. P. D. s.r.l. socio di minoranza), e successivamente affidato direttamente
alla stessa il servizio di refezione scolastica delle scuole comunali, con
contestuale approvazione della convenzione accessoria al predetto affidamento.
Avverso tale decisione proponevano rituale appello la SIR e la CAMST,
denunciando l’erroneità del convincimento espresso dal Tribunale fiorentino
circa la tardività dei ricorsi proposti in primo grado, riproponendo le censure
dedotte a sostegno di quelli ed invocando la riforma della decisione appellata
ed il conseguente annullamento delle delibere inizialmente gravate.
Resistevano i Comuni di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio e la Qualità e
Servizi difendendo la correttezza della statuizione appellata, contestando, nel
merito, la fondatezza delle censure riproposte dalle ricorrenti e concludendo
per la reiezione dei ricorsi.
Le parti illustravano ulteriormente le loro tesi mediante memorie difensive.
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2003 il ricorso veniva trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1.- Per una compiuta comprensione delle questioni controverse appare necessaria
una preliminare ricognizione della complessa vicenda, sostanziale e processuale,
dedotta in giudizio.
1.1- Con delibera n. 80 del 29.6.1994 il consiglio comunale di Sesto Fiorentino
decideva la costituzione di una società per azioni mista a capitale pubblico
maggioritario, ai sensi dell’art. 22 c. 3 lett. e) legge 8 giugno 1990, n. 142
(allora vigente), alla quale affidare la gestione del servizio di refezione
scolastica ed, al fine di selezionare il partner privato, veniva indetta,
con delibera di giunta n. 1340 del 24.10.1994, apposita procedura selettiva,
alla quale partecipavano, tra le altre, la SIR e la CAMST, che si concludeva con
la scelta della P. S. quale socio privato di minoranza.
Con successive delibere (n.
116 del 6.12.1995 di c.c. e n. 370 del 25.3.1996 di g.c.) venivano approvati lo
statuto e l’atto costitutivo della Qualità e Servizi, alla quale veniva, poi,
affidato il servizio, in regime di convenzione, con la delibera di g.c. n. 1663
del 23.12.1996.
Nel frattempo, il Comune di
Campi Bisenzio aveva stabilito (con delibera n. 102 del 7.6.1996) di acquisire
una partecipazione azionaria nella Qualità e Servizi (con conseguente,
definitiva ripartizione delle quote nei seguenti termini: 38,08% al Comune di
Sesto Fiorentino, 31,46% al Comune di Campi Bisenzio e 30,46% alla P. S.), al
dichiarato fine di affidare alla stessa il servizio di refezione scolastica,
come, infatti, successivamente disposto con delibera di g.c. n. 1350 del
31.12.1996.
1.2- Con due distinti ricorsi (registrati ai nn. 1114/97 e 1210/97) la SIR e la
CAMST impugnavano dinanzi al T.A.R. della Toscana le delibere di g.c. del Comune
di Sesto Fiorentino (n. 1663 del 23.12.1996) e del Comune di Campi Bisenzio (n.
1350 del 31.12.1996), con le quali i predetti enti avevano disposto
l’affidamento diretto alla Qualità e Servizi del servizi di refezione
scolastica, con contestuale approvazione della convenzione accessoria, e le
presupposte delibere con le quali i Comuni in questione avevano,
rispettivamente, provveduto a costituire la società mista ed a selezionare il
socio privato (Sesto Fiorentino) e ad acquisire una partecipazione nella stessa
(Campi Bisenzio).
1.3- Con sentenza n. 238/98 in data 3 marzo 1998 il Tribunale toscano dichiarava
in parte irricevibili ed in parte inammissibili i suddetti ricorsi, sulla base
del decisivo rilievo della portata immediatamente lesiva delle determinazioni
(tardivamente gravate) con le quali gli enti resistenti avevano deliberato la
costituzione della società mista e l’acquisizione di una quota del suo capitale
allo scopo di affidare alla stessa il servizio controverso.
I giudici fiorentini
accertavano, in sintesi, la tardività dei ricorsi, nei riguardi delle delibere
con le quali erano stati definiti l’assetto giuridico e la composizione
soggettiva della società, ed il conseguente difetto di interesse, in conseguenza
del consolidamento degli effetti delle predette determinazioni, alla
contestazione giudiziale di quelle di affidamento del servizio alla Qualità e
Servizi, in quanto meramente consequenziali ai provvedimenti costituivi della
società mista, rimasti inoppugnati.
1.4- Le cooperative ricorrenti contestano, anzitutto, la correttezza di tale
pronuncia, sostenendo, in sostanza, che la lesione dell’interesse azionato si è
concretata con l’affidamento del servizio e non, come erroneamente ritenuto dal
T.A.R., con l’adozione delle delibere di costituzione della società,
asseritamente inidonee a pregiudicare immediatamente la loro posizione
sostanziale, e che, anche qualificando queste ultime come atti immediatamente
lesivi, ricorrono più ragioni per la concessione del beneficio della rimessione
in termini, espressamente invocato.
1.5- Gli enti e la società appellati difendono, ovviamente, il convincimento
espresso dal T.A.R. circa la tardività dei ricorsi originari e ribadiscono la
sussistenza dell’onere, nella specie non assolto dalle parti sulle quali
incombeva, di immediata impugnazione delle delibere con le quali si è proceduto
alla costituzione della società mista, ai sensi dell’art. 22 l. n. 142/90
(adesso art. 113 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), all’espresso fine di affidarle
la gestione del servizio a cui le ricorrenti dichiarano di aspirare.
2.- Così ricostruita la vicenda sostanziale e processuale controversa e chiariti
i termini della decisiva questione di rito, occorre procedere alla disamina di
quest’ultima, principiando dalla qualificazione dell’interesse azionato dalle
ricorrenti, dalla conseguente individuazione del pregiudizio lamentato e
dell’utilità che, con la proposizione della domanda in esame, si intende
conseguire e, in definitiva, dalla definizione dell’azione e delle opzioni
amministrative sostanzialmente criticate.
2.1- Ora, dall’esame del ricorso si evince chiaramente che le ricorrenti, quali
operatrici nel settore della somministrazione di pasti nonché precedenti
gestori, denunciano l’illegittimità dell’affidamento diretto alla società
Qualità e Servizi del servizio di refezione scolastica, sostenendo, in sostanza,
l’inconfigurabilità in quest’ultimo dei caratteri propri del servizio pubblico
locale, assumendo, quindi, l’invalidità dell’utilizzo, per la concessione
dell’appalto in questione, del peculiare strumento apprestato dall’art. 22 l. n.
142/90 e concludendo, in definitiva, per l’insussistenza delle condizioni che
autorizzano, secondo gli ordinamenti di riferimento (appalti di forniture o di
servizi), l’affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica al
di fuori della regola della selezione dell’appaltatore con procedura ad evidenza
pubblica, (nella specie, illegittimamente pretermessa).
Le ricorrenti si dolgono,
quindi, dell’impossibilità di accedere alla contrattazione con i Comuni
resistenti in regime di concorrenza ed aspirano, per mezzo dell’annullamento
degli atti impugnati e della partecipazione alla gara pubblica conseguentemente
indetta, a conseguire l’affidamento del servizio controverso.
2.2- L’individuazione dei provvedimenti che, nella complessa sequenza
procedimentale sopra descritta, dovevano essere impugnati immediatamente, pena
l’irricevibilità dei ricorsi, va, quindi, compiuta con specifico riferimento
alla posizione sostanziale che le stesse cooperative assumono lesa dall’adozione
degli atti gravati.
Avuto riguardo all’interesse
azionato dalle ricorrenti, vanno, pertanto, qualificati come immediatamente
lesivi gli atti che definiscono conclusivamente l’opzione dell’ente locale per
il peculiare modulo gestorio dell’affidamento diretto alla società mista, per
come regolato ed autorizzato dalla vecchia formulazione dell’art. 113 d.lgs. n.
267/00, sottraendo al confronto concorrenziale l’attribuzione del servizio e
precludendo, dunque, alle imprese interessate di accedere alla relativa
contrattazione.
2.3- Tale indagine postula, evidentemente, la definizione dei rapporti, con
riferimento al regime previgente, tra la costituzione di una società mista ai
sensi dell’art. 113 lett.e) d. lgs. n. 267/00 ed il conferimento alla stessa
della titolarità del servizio locale.
Com’è noto, la disciplina
degli affidamenti dei servizi pubblici locali vigente al momento dell’adozione
degli atti impugnati (poi sostituita dal nuovo testo dell’art. 113 t.u.e.l.,
introdotto dall’art. 35 legge n. 448/2001) consentiva l’affidamento diretto del
servizio ad una società per azioni, a capitale misto, appositamente costituita
dall’ente locale, esimendo quest’ultimo dallo svolgimento di una selezione
pubblica per la scelta del gestore.
Nonostante possa convenirsi,
in proposito, che tale peculiare modulo gestorio, pur consentendo l’affidamento
diretto, imponga, tuttavia, il conferimento formale del servizio alla società
(con specifico atto amministrativo che attribuisca a questa la relativa
gestione) e la regolamentazione convenzionale dei rapporti conseguenti (con
l’approvazione di un contratto di servizio che disciplini l’assetto degli
interessi, non solo patrimoniali, coinvolti nell’esecuzione del servizio), si
deve, peraltro, rilevare che il modello in questione va qualificato come
gestione diretta del servizio da parte dell’Ente locale (C.S., Sez. V, 19
febbraio 1998, n. 192), assimilabile all’affidamento c.d. in house di
matrice comunitaria, e che il fondamento della sua attribuzione senza gara
dev’essere rinvenuto negli atti costitutivi della società ed in quelli di
selezione del socio privato, da valersi quali provvedimenti genetici del
soggetto giuridico per mezzo del quale (seppur in regime convenzionale) l’ente
locale svolge il servizio.
Ne consegue che, se il
perfezionamento dell’attribuzione della titolarità del servizio,
inquadrabile nel noto schema della fattispecie a formazione progressiva,
coincide con l’adozione del provvedimento amministrativo che ne assegna la
gestione e con la (spesso contestuale) approvazione della convenzione accessoria,
la definizione della presupposta situazione giuridica legittimante
l’affidamento diretto non può che individuarsi nella costituzione del soggetto
di diritto che autorizza, secondo il ricordato regime, l’attribuzione della
titolarità del servizio al di fuori delle regole concorrenziali.
Gli atti di costituzione
della società mista o quelli, successivi, di acquisizione della partecipazione
da parte di un altro ente locale si rivelano, quindi, i provvedimenti
concretamente idonei a sottrarre dal mercato di riferimento la possibilità di
accesso alla contrattazione con l’amministrazione che ha optato per quella forma
di gestione diretta del servizio, posto che il conferimento della sua titolarità
vale quale atto meramente consequenziale rispetto a quelli di formazione della
società e, per certi versi, automatico e vincolato in relazione alla presupposta
scelta del modulo in questione (C.S., Ad. Gen., 16 maggio 1996 n. 3035).
E’ proprio con la prima
categoria di provvedimenti, in conclusione, che l’ente locale manifesta e
cristallizza l’opzione del modulo gestorio considerato, mentre con il successivo
atto di affidamento si limita a dare esecuzione (necessitata) alla presupposta
scelta organizzativa, di talché la lesione effettiva ed immediata degli
interessi delle imprese che aspirano alla gestione del servizio rimonta
all’adozione delle delibere di costituzione della società mista e di selezione
del socio privato, tenuto conto del carattere conclusivo della determinazione
organizzatoria che implicano.
2.4- Gli atti che le ricorrenti avevano l’onere di impugnare immediatamente
sono, dunque, le delibere con le quali i Comuni appellati hanno stabilito
(rispettivamente) di costituire la società mista e di acquisirne una
partecipazione e non, come vorrebbero le appellanti, i conseguenti provvedimenti
di affidamento del servizio e di approvazione della convenzione accessoria, come
visto meramente consequenziali ai primi e privi di autonoma portata lesiva.
2.5- Tale conclusione risulta, peraltro, confermata ed avvalorata dall’esame,
nel caso di specie, del contenuto dei provvedimenti controversi e della
posizione concretamente assunta delle cooperative ricorrenti nell’articolata
sequenza procedimentale prima descritta.
Si rivelano, al riguardo,
particolarmente significativi gli elementi documentali della ripetuta
affermazione, nelle delibere comunali che hanno concorso alla costituzione della
società ed alla definizione della sua compagine proprietaria, della
preordinazione delle relative determinazioni al successivo affidamento diretto
alla Qualità e Servizi del servizio di refezione delle scuole comunali e del
concorso della SIR e della CAMST alla procedura indetta dal Comune di Sesto
Fiorentino per la selezione del partner privato (con conseguente
comunicazione diretta alle stesse dell’esito, per loro sfavorevole, della gara).
Da tali univoci e concordanti
indici si ricava chiaramente che i Comuni resistenti hanno esplicitato
inequivocabilmente l’intenzione di finalizzare la costituzione della società
mista all’unico scopo del successivo conferimento alla stessa della titolarità
del servizio in questione, al di fuori di procedure selettive ad evidenza
pubblica, e che le cooperative istanti hanno evidentemente avvertito gli effetti
sostanziali di quelle determinazioni, avendo addirittura partecipato alla gara
per la scelta del socio di minoranza e preso conoscenza del suo risultato.
2.6- Non può, in definitiva, dubitarsi, pur non ricorrendo gli estremi
dell’acquiescenza nella ricordata partecipazione alla gara per la scelta del
socio, del carattere immediatamente lesivo delle delibere di costituzione della
società mista e della contestuale percezione da parte delle odierne ricorrenti
degli effetti pregiudizievoli, per la posizione soggettiva successivamente
azionata, degli atti genetici del soggetto di diritto cui sarebbe stata affidata
la gestione del servizio.
2.7- Vanno, dunque, disattesi tutti gli argomenti intesi a dimostrare il
carattere lesivo delle sole determinazioni di affidamento ed a sostenere la
conseguente tempestività dei ricorsi originari, che va, invece, negata
risultando documentalmente provato (e non contestato) che i ricorsi introduttivi
del giudizio di primo grado sono stati notificati tardivamente rispetto alla
conoscenza legale (coincidente con l’ultimo giorno della pubblicazione nell’albo
pretorio) delle delibere relative alla costituzione della società ed
all’acquisizione di una sua quota da parte del Comune di Bisenzio e
tempestivamente (ma inutilmente) rispetto alle sole determinazioni di
affidamento del servizio alla Qualità e Servizi e di approvazione della relativa
convenzione.
3.- Né la portata immediatamente lesiva delle delibere tardivamente impugnate
può essere esclusa, come vorrebbero, con altro argomento, le appellanti, sulla
base della negazione del carattere di servizio pubblico locale della refezione
scolastica e della conseguente inammissibilità dell’affidamento diretto della
sua gestione ad una società mista costituita ai sensi dell’art. 22 l. n. 142/90.
Posto, infatti, che i Comuni
resistenti avevano chiarito la loro volontà di valersi di quel modulo
organizzatorio per la gestione del servizio in oggetto, non poteva dubitarsi, al
momento dell’adozione delle delibere costitutive della società mista, che a
quest’ultima sarebbe stato affidato il compito in questione, sicché, a
prescindere dalla correttezza della qualificazione del servizio operata dagli
enti, le imprese che avessero voluto contestare la regolarità di tale opzione
avrebbero dovuto farlo nei termini di decadenza dall’adozione delle
determinazioni (chiaramente lesive dell’interesse all’affidamento del
servizio in esito ad una gara pubblica) che, sulla base della definizione della
refezione scolastica come servizio pubblico locale, avevano formalizzato quella
scelta.
4.- Le conclusioni appena raggiunte non paiono, peraltro, inficiate
dall’ulteriore duplice rilievo, svolto dalle appellanti, dell’inutilizzabilità
dello strumento apprestato dall’art. 22 c. 3 lett. e) l. n. 142/90, per
l’affermata insussistenza del requisito relativo al carattere maggioritario
della partecipazione dei singoli Comuni resistenti, e, dunque, della portata
lesiva del solo atto successivo di attribuzione della gestione del servizio.
Anche prescindendo dalla
dirimente considerazione che tale censura concerne la legittimità del modulo
prescelto, non rilevando in alcun modo sulla lesività dei relativi atti e
dovendo, quindi, essere introdotta nel rispetto dei termini ordinari stabiliti
per la loro impugnazione, risulta agevole osservare che la peculiare formula
gestoria consentita dalla disposizione citata autorizza chiaramente,
per l’univoca formulazione letterale della previsione relativa alla
partecipazione di più soggetti pubblici, l’organizzazione in comune del
servizio da parte di diversi enti locali (ovviamente con il concorso di uno o
più soci privati di minoranza), sicché la prevalenza del capitale pubblico va
considerata con riferimento all’insieme dei comuni titolari di partecipazioni
nel capitale sociale e non a ciascuno di essi (C.S., Sez. V, 30 aprile 2002,
n. 2298), anche perché, diversamente opinando, la titolarità in capo ad uno solo
di una quota superiore al 50% escluderebbe automaticamente, in palese contrasto
con la lettera e con la ratio della norma, la stessa possibilità della
partecipazione di altri soggetti pubblici alla società.
5.- Restano da esaminare gli argomenti con i quali le ricorrenti affermano la
tempestività dei ricorsi in primo grado, anche nell’ipotesi del riconoscimento
dell’onere di immediata impugnazione delle delibere di costituzione della
Qualità e Servizi.
5.1- Si assume, innanzitutto, che, anche a voler ritenere immediatamente lesiva
la costituzione della società mista, le delibere ritenute tardivamente impugnate
si rivelano inidonee, prima dell’omologazione dell’atto costitutivo da parte del
Tribunale Civile e della sua conseguente iscrizione nel registro delle imprese,
a determinare l’esistenza e l’operatività del nuovo soggetto di diritto,
entrambe condizionate ai predetti successivi adempimenti.
La tesi è infondata.
Il controllo di legittimità
dell’atto costitutivo riservato al Tribunale Civile e la conseguente sua
iscrizione nel registro delle imprese valgono, infatti, secondo il regime
previgente dell’omologazione degli atti societari, come mere condizioni di
opponibilità ai terzi della costituzione della società (secondo il regime
pubblicitario cui ineriscono), ma non ne impediscono l’operatività e non
incidono in alcun modo sull’efficacia (quantomeno interna) della manifestazione
della volontà negoziale dei soci di formare l’impresa, esclusivamente
ascrivibile, nella specie, alle delibere comunali che hanno conclusivamente
definito la compagine proprietaria e l’oggetto dell’attività sociale.
Non può, in sintesi,
dubitarsi che, anche prima dei predetti controlli e adempimenti, la costituzione
della società, per come decisa dai suoi soci pubblici e privati, fosse idonea a
produrre immediatamente gli effetti sostanziali lesivi lamentati dalle
cooperative ricorrenti, che si risolvono, a ben vedere, nell’estrinsecazione
provvedimentale dell’opzione gestoria contestata.
5.2- Viene, da ultimo, invocata la concessione del beneficio della rimessione in
termini per errore scusabile, sulla base, tra l’altro, del rilievo dell’omessa
indicazione nelle delibere tardivamente impugnate dell’autorità giudiziaria alla
quale ricorrere e del termine per proporre impugnazione, in presunta violazione
del disposto di cui all’art.3 c.4 della legge 7 agosto 1990. n. 241.
Il beneficio invocato non può
essere concesso per l’insussistenza dei suoi presupposti.
Premesso, infatti, che
l’istituto dell’errore scusabile esige la ricorrenza di una situazione, di fatto
o di diritto, di oggettiva incertezza (Cons. Stato, Sez. IV, 20 giugno 1994,
n. 522) che induca palesemente in errore il soggetto interessato circa
l’attualità dell’onere di impugnazione e che non è dato ravvisare, nel caso
di specie, il presupposto, esclusivamente idoneo ad ingenerare un affidamento
incolpevole circa l’insussistenza del predetto obbligo, della difficoltà,
complessità od equivocità della fattispecie controversa (anche tenuto conto
della chiarezza delle delibere divenute inoppugnabili in merito alla loro
preordinazione al successivo affidamento diretto del servizio alla società mista
e della documentata conoscenza da parte delle ricorrenti del relativo contenuto
dispositivo), va negata la richiesta rimessione in termini e confermato, quindi,
il giudizio di tardività dei ricorsi in primo grado.
Né vale, di contro, allegare
l’inosservanza dell’obbligo sancito dall’art. 3 c. 4 l. n. 241/90, posto che
l’indicazione del termine e dell’autorità alla quale è possibile ricorrere
risulta espressamente prescritta per i soli atti notificati al destinatario e
che le delibere in questione non imponevano, per il loro carattere generale e
per l’inconfigurabilità di alcuna posizione soggettiva direttamente interessata
dai loro effetti sostanziali in capo alle odierne appellanti, l’obbligo della
loro comunicazione personale a queste ultime (da valersi quali soggetti di
diritto estranei ai rapporti immediatamente regolati dalle determinazioni
correttamente sprovviste delle predette informazioni).
Non può, da ultimo, dubitarsi
della compatibilità costituzionale della limitazione dell’obbligo informativo in
questione ai soli provvedimenti da notificare al destinatario.
Tale disposizione non appare,
in particolare, irragionevole né contraria al diritto di difesa, operando una
distinzione razionale tra gli atti soggetti a comunicazione individuale (per i
quali le esigenze informative circa gli strumenti di tutela azionabili si
rivelano più pregnanti) e quelli pubblicati in altre forme e non precludendo o
limitando l’efficace attivazione dei rimedi giudiziari contro questi ultimi, che
non può ritenersi condizionata dall’indicazione (peraltro ultronea) di elementi
che il cittadino è, comunque, tenuto a conoscere con gli strumenti normali di
cognizione dell’ordinamento.
Va, quindi, giudicata
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale da ultimo
sollevata dalle ricorrenti.
6.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, la reiezione
dell’appello e la conferma della pronuncia impugnata.
7.- La complessità della questione principalmente dibattuta giustifica la
compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il
ricorso indicato in epigrafe e compensa le spese processuali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 Aprile 2003 con
l’intervento dei Sigg.ri:
Alfonso Quaranta - Presidente
Giuseppe Farina - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere
Francesco D'Ottavi - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere Estensore
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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