Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3717 del 23 giugno 2003
(Mentre nella P.A. statale il passaggio delle competenze gestionali in capo ai dirigenti avviene ope legis, per le regioni e gli EE.LL. il nuovo riparto di attribuzioni è subordinato all'emanazione di atti organizzativi e normativi sub primari. In particolare, negli EE.LL. l'attribuzione ai dirigenti dei nuovi poteri gestionali sancita dalla normativa, non è automatica ma è subordinata alla previa approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari inerenti le modalità di espletamento delle funzioni attribuite)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7200 del 2002, proposto dal Comune di Napoli, rappresentato e
difeso dagli avv.ti E. Barone, G. Tarallo e B. Ricci, elettivamente domiciliato
presso Gian Marco Grez in Roma, (....)
contro
G. C., rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Abbamonte e A. C. Falciano ed
elettivamente domiciliato presso i medesimi in Roma (....)
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli,
Sez, IV, 8 agosto 2001 n. 3730, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. G. C.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 aprile 2003 il consigliere Marzio Branca,
e uditi gli avvocati Tarallo e Visone per delega dell’avv. A. Abbamonte
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe sono stati accolti due ricorsi proposto dal sig. G.
C. avverso, rispettivamente, l’ordinanza del Sindaco di Napoli disponente la
sospensione dei lavori e la demolizione delle opere abusive realizzate in
Napoli, e l’ordinanza sindacale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale
delle opere suddette.
Il TAR ha ritenuto fondato il motivo con il quale si è denunciato il vizio di
incompetenza, essendo il primo provvedimento adottato dal Sindaco anziché dal
dirigente, in contrasto con la disposizione di cui all’art. 6 della legge n. 142
del 1990, nel testo riscritto dalla legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 191
del 1998.
Il secondo provvedimento è risultato affetto da illegittimità derivata, in
quanto basato sul precedente atto, considerato illegittimo.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Napoli sostenendone
l’erroneità e chiedendone la sospensione e la riforma.
Con ordinanza 25 settembre 2002 n. 3915 la Sezione ha accolto la domanda
cautelare.
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2003 la causa veniva trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Il Comune appellante sostiene l’erroneità della decisione di prime cure
osservando che la sottoscrizione da parte del sindaco, oltre che di un dirigente
amministrativo, dell’ordinanza di sospensione dell’attività edilizia dichiarata
abusiva, e del connesso ordine di riduzione in pristino non determina
l’illegittimità dell’atto per incompetenza.
La tesi del ricorrente accolta dai primi giudici, e riproposta in memoria
dall’appellato, infatti, faceva leva sull’art. 51, comma 3, della legge n. 142
del 1990 nel testo modificato dalla legge n. 127 del 1997, art. 6, e integrato
dalla legge 16 giugno 1998 n. 191, art. 2, a norma del quale spettano ai
dirigenti i provvedimenti di vigilanza in campo edilizio e di irrogazione delle
relative sanzioni (lettera f-bis).
Al riguardo va osservato che la disposizione in esame, nelle proposizioni
iniziali, prescrive anche che i poteri in essa elencati sono attribuiti ai
dirigenti “secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell’ente”.
Come ritenuto dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. II 28 aprile 1999
n. 535), già la lettera della norma induce la convinzione che lo spostamento
delle competenze non sia automatico ma resti subordinato alla previa
approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari atte a determinare le
modalità per l’espletamento delle funzioni demandate ai dirigenti. Il
precedente comma 2, del resto, espressamene prescrive l’obbligo di uniformare la
normativa interna al principio della separazione delle funzioni di indirizzo e
controllo, spettanti agli organi elettivi, e quelle di gestione spettanti ai
dirigenti.
Ne consegue che la disposizione invocata dalla parte resistente detta una norma
vincolante ma di carattere programmatico, destinata ad essere recepita
dall’ordinamento di ciascun ente.
La tesi trova conferma nell’art. 27 bis del d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, nel
testo modificato dal d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, successivamente, quindi alla
modificazione dell’ordinamento degli enti locali di cui alla legge n. 127/97
ricordata più sopra. La disposizione prevede che le regioni, nell’esercizio
della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche
amministrazioni, nell’esercizio della potestà statutaria e regolamentare,
adeguano “ai principi di cui all’art. 3 e del presente capo i propri
ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità”.
Mentre dunque nell’Amministrazione statale il passaggio delle competenze
gestionali in capo ai dirigenti avviene ope legis, per le regioni e gli enti
locali l’operatività del nuovo riparto di attribuzioni resta subordinata alla
emanazione di atti organizzativi e normativi di livello sub primario.
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha dedotto la sola violazione della
normativa di legge sopra esaminata senza alcun riferimento a puntuali precetti
della indispensabile normativa regolamentare di attuazione, in mancanza della
quale la competenza all’adozione dei provvedimenti impugnati doveva ritenersi
ancora appartenente al sindaco.
L’infondatezza della censura accolta dai primi giudici, con riguardo al
provvedimento di sospensione delle opere eseguite e loro demolizione, travolge
quindi anche l’accoglimento della censura di illegittimità derivata dedotto a
carico del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale.
Viene poi a cadere anche la problematica relativa a pretesi difetti della
notificazione che avrebbero afflitto gli atti successivamente emanati dal Comune
a titolo di integrazione dei precedenti provvedimenti (atti del 27 ottobre 1998
a doppia firma e del 26 novembre 1998). Tali vizi, oltre a non aver formato
motivo di gravame in primo grado, si rivelano inammissibili, in quanto riferiti
ad atti meramente confermativi dell’ordinanza di acquisizione del 27 ottobre
1998, validamente sottoscritta dall’assessore per delega del sindaco.
L’appello va quindi accolto, ma le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie
l’appello in epigrafe, e, per l’effetto, rigetta i ricorsi di primo grado;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2003 con
l'intervento dei magistrati:
Emidio Frascione Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
© Dirittoeschemi