Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3623 del 26 giugno 2000
(La motivazione di una deliberazione è richiesta solo per il deliberato risultante dal dispositivo e non in ordine a tutte le proposte formulate dai singoli consiglieri comunali nel corso della discussione dell'argomento)
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9204/1994 proposto da L. M. L., M.
R., R. S., L. L., D. A., D. L., M. M. N., C. F., rappresentati e difesi
dall’Avv. F. Mastroviti, con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma,
(....), c/ Avv. Giorgio Recchia,
contro
Il Comune di Barletta, in persona Sindaco p.t., non costituito,
per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. della Puglia, Bari, II Sezione, del 29.7.1993, n. 312.
Visto il ricorso in appello e
i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 2.5.2000, la relazione del Consigliere
Claudio Marchitiello;
Udito l’avv. Mastroviti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
I Sigg. D. C., D. M. R., R. A., N. P., D. A., R. M., D. A., L. A., D. L., M. M. N.,
C., S. M., L. M.
L., P. B., R. S. e L. L. impugnavano la deliberazione
del Consiglio comunale di Barletta del 5.2.1983, n. 14, di indizione di concorsi
interni per la copertura dei posti resisi vacanti in organico e di quelli di
nuova istituzione a seguito dell’approvazione del piano di riorganizzazione
degli uffici comunali, riservati al personale di ruolo e non di ruolo in
servizio alla data del 30.9.1978.
Impugnavano altresì i ricorrenti i relativi bandi di concorso, ogni atto della
procedura e la deliberazione del Consiglio Comunale del 30.3.1982, e chiedevano
venisse accertato il loro diritto ad una riserva di posti ai sensi della
legislazione in materia di occupazione giovanile.
Il Comune di Barletta non si costituiva in giudizio.
Il T.A.R. della Puglia, Bari, II Sezione, con la sentenza del 29.7.1993, n. 312,
respingeva il ricorso.
Appellano i Sigg. L. M. L., M.
R., R. S., L. L., D. A., D. L., M. M. N., C. F., deducendo la erroneità della sentenza e chiedendone la riforma.
Il Comune di Barletta non si è costituito in appello.
All’udienza pubblica del 2.5.2000 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Con la deliberazione del Consiglio comunale del 5.2.1983, n. 14, il Comune di
Barletta indiceva concorsi interni, riservati al personale di ruolo e non di
ruolo in servizio alla data del 30.9.1979, per la copertura dei posti resisi
vacanti in organico e di quelli di nuova istituzione a seguito dell’approvazione
del piano di riorganizzazione degli uffici comunali.
Gli appellanti, iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1.6.1977, n.
285, dal 1979, per il progetto regionale di “Assistenza domiciliare agli
anziani”, con il ricorso di primo grado, hanno sostenuto la illegittimità di
tale deliberazione, in quanto non avrebbe previsto una riserva in loro favore di
un corrispondente numero di posti.
Il T.A.R. della Puglia, Bari, II Sezione, con la sentenza del 29.7.1993, n. 312,
ha ritenuto infondata tale pretesa respingendo il ricorso.
Anche l’appello va respinto.
L’art. 4 del D.L. 7.5.1980, n. 153, conv. con mod. con l’art. 1 della legge
7.7.1980, n. 209, contenente “norme per l’attività gestionale e finanziaria
degli enti locali per l’anno 1980”, al settimo comma, dispone che: “tutti i
posti vacanti previsti dalle piante organiche a seguito di provvedimenti di
riorganizzazione degli uffici e dei servizi sono prioritariamente riservati,
mediante concorso interno, al personale di ruolo e non di ruolo in servizio al
30.9.1978”.
Gli appellanti sono stati assunti con contratto di formazione-lavoro di cui alla
legge 1.6.1977, n. 285, solo nel 1979 e, pertanto, non avevano titolo a
partecipare ai concorsi di cui trattasi.
La circostanza che, per il ritardo del Comune di Barletta nell’applicazione
dell’art. 4 citato, i concorsi siano stati indetti successivamente
all’assegnazione degli appellanti al predetto comune, in posizione di impiegati
non di ruolo, non può determinare l’estensione agli stessi della possibilità di
partecipare ai concorsi di cui trattasi (e tantomeno la previsione di posti loro
riservati), in quanto non erano dipendenti comunali alla data del 30.9.1979, e
quindi erano privi del requisito richiesto dalla norma per tale partecipazione.
La tesi degli appellanti è da respingere anche se essa dovesse intendersi
diretta a sostenere che il comune non poteva coprire con i concorsi in parola un
numero di posti corrispondenti a quelli necessari per il successivo
inquadramento dei giovani iscritti nelle liste speciali. Osta all’accoglimento
di tale tesi il chiaro disposto dell’art. 4 in parola, per il quale i posti
vacanti dopo la riorganizzazione degli uffici e dei servizi “ sono
prioritariamente riservati”, mediante concorso interno, al personale di ruolo e
non di ruolo in servizio al 30.9.1978”.
Le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici sul punto, che
costituisce la tesi di fondo anche del primo motivo di appello, vanno quindi
confermate.
Parimenti va confermata la reiezione del secondo motivo del ricorso di primo
grado reiterato in appello.
Non sussiste, infatti, il dedotto vizio di eccesso di potere per difetto di
motivazione della deliberazione del 30.3.1982 per il fatto che, nella seduta del
Consiglio comunale, sia stata prospettata l’eventualità di congelare i posti di
organico previsti per il settore “assistenza agli anziani”, in attesa
dell’espletamento e della definizione dei concorsi regionali per i giovani
assunti proprio per la realizzazione di progetti relativi all’assistenza agli
anziani, e che tale proposta sia rimasta senza seguito in modo del tutto
immotivato.
Si osserva, infatti, che una deliberazione non deve essere motivata in ordine
a tutte le proposte formulate dai singoli consiglieri comunali nel corso della
discussione relativa ad un determinato argomento, ma che la motivazione è
richiesta solo per il deliberato quale risulta dal dispositivo dell’atto.
In conclusione, l’appello va respinto.
Nulla è da disporre in ordine alle spese del secondo grado del giudizio non
essendosi costituito il comune appellato.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta
l’appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada,
nella Camera di Consiglio tenutasi il 2.5.2000, con l'intervento dei signori:
Raffaele Iannotta - Presidente
Stefano Baccarini - Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
Aldo Fera - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere Estensore
Le sottolineature delle parti del testo ritenute più rilevanti, sono state apportate da Dirittoeschemi
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